Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-06-2012, n. 9861 Regolarizzazione di posizioni assicurative

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19.4.2005 il Tribunale di Vibo Valentia, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, rigettava la domanda proposta da V.M.T., funzionario presso la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, tendente a conseguire la dichiarazione dell’obbligo, nei confronti dell’Inpdap e del Ministero della Giustizia, a porre in essere quanto necessario per la regolarizzazione della sua posizione previdenziale e assicurativa, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivati e derivandi dal 22.9.1999 alla effettiva regolarizzazione della posizione stessa.

Proposta impugnazione, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 3.5.2007, confermava la decisione di prime cure, osservando, in particolare, quanto alla richiesta ricognizione della posizione contributiva, che, per come evidenziato anche dal giudice amministrativo, le amministrazioni interessate si erano già adoperate per il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo fatto valere dalla ricorrente.

Avverso tale sentenza la V. proponeva sia ricorso per cassazione che ricorso per revocazione fondato, quest’ultimo, su tre motivi. Con sentenza del 23.9.2010 la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il ricorso per revocazione osservando che la Corte di Cassazione, con sentenza del 1.6.2009, aveva già accolto il primo motivo del ricorso per cassazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, con la conseguenza che doveva ritenersi che la ricorrente non avesse più interesse alla revocazione della sentenza per un motivo (il primo, riconducibile all’ipotesi di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c.) che investiva lo stesso punto in relazione al quale la sentenza stessa era stata cassata; osservava inoltre che anche gli altri motivi, riconducibili alle ipotesi di cui al n. 5 e al n. 3 dell’art. 395 c.p.c, non potevano trovare accoglimento in quanto l’oggetto del giudizio svoltosi davanti alla Corte d’appello era diverso da quello che era stato definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 5248 del 30.3.2004 – che, pronunciando sulla domanda di accesso ai documenti attestanti il versamento dei contributi, aveva stabilito l’obbligo dell’Inpdap di fornire alla ricorrente copia della documentazione richiesta, eventualmente attivandosi presso altre amministrazioni per ottenere quanto necessario ad assicurare il soddisfacimento della pretesa ostensiva – e poichè, infine, i documenti prodotti dalla ricorrente erano tutti di data posteriore a quella della pronuncia della Corte d’appello (3.5.2007) e, quindi, non riconducibili all’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 3.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione V.M.T. affidandosi a quattro motivi di ricorso, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. L’Inpdap ha depositato procura speciale e determinazione del Dirigente Generale.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 51 c.p.c., n. 4, avendo due magistrati, che avevano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, partecipato anche alla decisione sulla domanda di revocazione ed avendo il terzo magistrato presieduto il collegio giudicante nella precorsa fase giudiziale.

2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata, nonchè vizio di motivazione, per omessa pronuncia sul primo motivo di revocazione, ritenuto dalla Corte d’appello coincidente con il primo motivo dell’accolto ricorso per cassazione.

3.- Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2099 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione alla statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto insussistente il vizio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5.

4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che i documenti prodotti dalla ricorrente fossero tutti di data posteriore a quella della pronuncia della sentenza impugnata per revocazione.

5.- Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato – cfr. Cass. 8180/2009, Cass. n. 19498/2006 – che, salvo che nell’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 6 (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione. A prescindere da tale pur assorbente considerazione, deve inoltre osservarsi che, come è stato pure già rilevato (cfr. ex plurimis Cass. n. 7702/2007), qualora non sia stata proposta, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., istanza di ricusazione, il vizio relativo alla costituzione del giudice per la violazione dell’obbligo di astensione non può essere dedotto quale motivo di nullità della sentenza, ex art. 158 c.p.c.; infatti, l’art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo, ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina anche attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione, sancendo, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 387 del 1999), che – in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti – non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire l’imparzialità- terzietà del giudice solo attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione. In altre parole, "la pretesa incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare sulla sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c.", ipotesi che non risulta essersi verificata nella fattispecie in esame, non avendo la ricorrente dedotto di aver esercitato il potere di ricusazione, ex art. 52 c.p.c..

6.- Anche il secondo motivo è infondato. Come ha correttamente rilevato la Corte territoriale, il primo motivo del precedente ricorso per cassazione investiva, sotto il profilo della violazione dell’art. 2909 c.c. e L. n. 88 del 1989, art. 54 e del vizio di motivazione, lo stesso punto oggetto del primo motivo dell’impugnazione per revocazione, e cioè l’erronea esclusione del diritto della V. alla richiesta ricognizione contributiva, diritto che, secondo la ricorrente, sarebbe stato sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5248 del 30.3.2004. Ed è evidente che, una volta accolto tale motivo di ricorso per cassazione, e cassata la sentenza impugnata su questo punto, è venuto meno l’interesse della ricorrente ad una pronuncia sul primo motivo della impugnazione per revocazione (per una applicazione dello stesso principio, in un caso in cui avverso la stessa sentenza oggetto della impugnazione per revocazione, era stato proposto anche ricorso per cassazione e la sentenza era stata annullata in accoglimento di detto ultimo ricorso, cfr. Cass. n. 10759/2000).

7.- Anche le censure proposte con gli ultimi due motivi sono prive di fondamento. Lo sono quelle di cui al terzo motivo, poichè, come esattamente osservato dalla Corte d’appello, ai fini dell’applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, perchè una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all’oggetto degli accertamenti in essa racchiusi, e risultando l’apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr. ex plurimis Cass. n. 12348/2009).

8.- Nella specie, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza del 1.6,2009 – con la quale è stato accolto il primo motivo del precedente ricorso per cassazione – tra l’oggetto della sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato (riconoscimento del diritto di accesso esercitato dalla V. in sede amministrativa) e quello della sentenza impugnata anche per revocazione (esistenza del diritto alla ricognizione della posizione contributiva) esiste un evidente rapporto di connessione -tanto che questa Corte, nella ridetta sentenza del 1.6.2009, ha stabilito che il giudice del rinvio dovrà tenere conto, ai fini dell’adempimento dell’obbligo contributivo previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54, anche della decisione resa dal giudice amministrativo in sede di accesso ai documenti attestanti l’ammontare dei contributi versati nel corso dell’attività lavorativa svolta dalla V. presso il Ministero della Giustizia – ma non certamente identità di petitum e di causa petendi, tale da comportare la configurabilità di un contrasto di giudicati ex art. 395 c.p.c., n. 5, configurabilità che è stata, pertanto, correttamente esclusa dalla Corte territoriale.

9.- Sono infondate, infine, le censure di cui all’ultimo motivo.

Questa Corte ha ripetutamente affermato – cfr. ex plurimis Cass. n. 16402/2007 – che il presupposto della domanda di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, è che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, preesista alla sentenza impugnata, e ciò tenendo conto dell’uso dell’espressione "sono stai trovati" contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine "recupero" adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c., ed essendo affatto insufficiente che anteriore alla decisione sia il "fatto" rappresentato nel documento. Al fine di verificare, poi, la rilevanza del rinvenimento del documento, deve aversi riguardo alla data dell’udienza in cui la causa viene assegnata a sentenza – o, nel rito novellato dalla L. n. 353 del 1990, alla scadenza dei termini per le difese finali di cui all’art. 190 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10232/2010, Cass. n. 4610/96) – sicchè, anche sotto questo profilo, le censure della ricorrente si rivelano prive di fondamento, trattandosi, come è pacifico, di documenti formati tutti in epoca successiva alla pronuncia della Corte d’appello (3.5.2007).

10.- Per concludere, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

11.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, in favore del Ministero, e in Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, in favore dell’Inpdap. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 52

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La E.E.B.M. s.r.l. (di seguito E.), ha partecipato, in costituenda associazione temporanea di imprese (A.T.I.) con G.M.S.I. s.p.a., H.I. s.r.l. e T. s.r.l. T.&.S., alla gara indetta dall’Azienda ospedaliera TreviglioCaravaggio per l’affidamento, con il sistema della procedura aperta, del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature elettromedicali occorrenti all’Azienda Ospedaliera.
Con aggiudicazione definitiva del 23 aprile 2010, comunicata ad E. solo il 26 aprile 2010, la gara è stata assegnata al costituendo R.T.I. tra T.S. s.p.a.. e R. s.p.a..
E., però, ravvisando plurimi profili di illegittimità ha impugnato gli atti relativi alla gara, deducendo violazione dei principi di imparzialità, buon andamento della P.A. e della par condicio, nonché dell’art. 75 del d. lgs. 163/06 comma 8. In tali vizi sarebbe incorsa la stazione appaltante nell’ammettere alla gara il raggruppamento temporaneo controinteressato, nonostante la produzione di una polizza assicurativa non valida.
La polizza assicurativa presentata a titolo di cauzione, infatti, sarebbe nulla perché risulterebbe impossibile individuare il soggetto che si è obbligato per conto dell’Assicurazione e perché, proprio in ragione di ciò, non sarebbe idonea a garantire l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
In ragione di ciò, parte ricorrente ha richiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e il risarcimento del danno in forma specifica, attraverso l’aggiudicazione del servizio e comunque per equivalente, attraverso la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma da quantificarsi in esito all’istruttoria o, in difetto, liquidata in via equitativa dal Giudice adito in misura pari al danno non risarcito o non risarcibile in forma specifica.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso, evidenziando come l’art. 4 delle "condizioni generali di assicurazione" della polizza dalla stessa prodotta prevedesse l’impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto e la successiva "dichiarazione d’impegno" facesse espressamente riferimento all’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. La polizza, inoltre, risultava stipulata su carta intestata della "Coface Assicurazioni Spa" e recava indicazione del numero identificativo della polizza (1854076): ciò escluderebbe la lamentata impossibilità di ricondurre la polizza ad uno specifico soggetto garante.
Nelle more della camera di consiglio per la trattazione dell’incidente cautelare, la ricorrente ha notificato un ricorso per motivi aggiunti, deducendo l’illegittimità dell’ammissione dell’offerta della ATI Tecnologie sanitarie – R., in quanto, nonostante il disciplinare prevedesse che "la presenza di prezzi e/o informazioni economico finanziarie in buste diverse dalla busta n. 3 comporterà l’esclusione del concorrente nella procedura di gara", la stessa sarebbe stata ammessa pur riportando, tra le migliorie, l’indicazione di un tetto massimo annuo complessivo per i danni accidentali pari a 30.000 Euro, contro i 20.000 previsti dal capitolato speciale di appalto.
La controinteressata ha, quindi, depositato una memoria nella quale ha eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti, atteso che l’accesso agli atti era già da tempo avvenuto, nonchè la loro infondatezza,
Con apposito controricorso anche l’Azienda Ospedaliera ha eccepito l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti, non senza, però, aver dedotto la tardività di questi ultimi.
Parte resistente ha altresì notificato un ricorso incidentale, di natura paralizzante, con cui sono state dedotte le seguenti censure:
a) Omessa attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1°, lett. b) e m ter) d.lgs. 163/2006 s.m. con riferimento ai procuratori di G.M.S.I. s.p.a.;
b) Omessa attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 co. 1^ lett. c) del d. lgs. 163/06 con riferimento agli amministratori con potere di rappresentanza di Surgical Technologies Italia s.r.l. e Panacea Clinical Services s.r.l., società incorporate in I.T.T.&.B.S. s.p.a., quest’ultima cedente del ramo d’azienda a E.B. s.r.l.;
c) Omessa attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 co. 1^ lett. b) e m ter) D. lgs. 163/06 con riferimento al procuratore speciale Sig. XX di I.T.T.&.B.S. S.p.A., cedente del ramo d’azienda a E.B. s.r.l.;
d) Violazione dell’art. 38 comma 1° d.lgs. 163/2006. La dichiarazione di possesso dei requisiti di moralità non sarebbe stata resa personalmente dall’amministratore di Ebm sig. XX;
e) Violazione dell’art. 5 lett. f) del Disciplinare relativamente alle idonee referenze bancarie da presentarsi in gara a carico della mandante T. s.rl.. Violazione dell’art. 41 d.lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Inidoneità, incompletezza e insufficienza, della referenza bancaria rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio per la mandante T. s.r.l.;
f) Violazione dell’art. 37 co. 4° del d.lgs. 163/2006, per mancata, specifica, individuazione delle lavorazioni che saranno eseguite da ciascuna partecipante al raggruppamento.
A tale deposito ha fatto seguito la notifica di motivi aggiunti al ricorso incidentale, con cui è stata dedotta l’inammissibilità e inidoneità dell’offerta tecnica del raggruppamento ricorrente principale, in quanto la GE, mandante dello stesso, avrebbe indicato in 50.000 Euro il valore stimato delle scorte di magazzino. Inoltre non avrebbe prodotto, in allegato all’offerta tecnica, il documento di collaudo e il relativo verbale di accettazione, così come richiesto dal capitolato speciale e, comunque, il progetto tecnico, per stessa ammissione dell’ATI GE, non seguirebbe la struttura riportata nel disciplinare. Infine l’offerta non sarebbe riferita all’ospedale di Treviglio Caravaggio, ma ad altre strutture sanitarie e sarebbe corredata anche di taluni documenti in lingua inglese. Ne deriva che non si sarebbe dovuto ammettere l’offerta o, comunque, si sarebbe dovuto assegnare alla stessa un punteggio inferiore.
In vista della pubblica udienza, parte resistente ha prodotto una memoria difensiva, ribadendo quanto già precedentemente affermato.
Parte ricorrente, invece, ha depositato una memoria fuori termine.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Dato preliminarmente atto della tardività della memoria da ultimo depositata da E.B.M. s.r.l., di cui, quindi, il Collegio non può tenere alcun conto, ragioni di ordine logico impongono l’esame, dapprima, della questione relativa alla tempestività del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti.
Invero, l’Amministrazione e la controinteressata eccepiscono la tardività del solo ricorso per motivi aggiunti, ma per chiarezza e completezza si ritiene opportuno prendere le mosse dall’accertamento del rispetto dei termini decadenziali anche in relazione al ricorso introduttivo.
A tale proposito si deve ricordare che l’aggiudicazione definitiva è intervenuta il 23 aprile 2010 ed è stata comunicata il 26 aprile 2010. Il ricorso è stato notificato il 24 giugno, nel termine dei 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo.
Il ricorso è, quindi, ammissibile, considerato che il termine di 30 giorni introdotto dal d. lgs. 53/2010 per l’impugnazione di tutti gli atti relativi alle procedure di appalto deve ritenersi applicabile, in ragione della norma transitoria che correda la novella, solo per l’impugnativa degli atti pubblicati dopo il 27 aprile 2010 o la cui conoscenza sia straordinariamente intervenuta dopo tale data.
Poiché, nel caso di specie, la piena conoscenza del provvedimento è intervenuta il 26 aprile, per la notifica sia del ricorso, che del ricorso per motivi aggiunti debbono ritenersi applicabili i termini precedentemente previsti dal legislatore, con la conseguenza che sia il ricorso introduttivo che i seguenti motivi aggiunti debbono ritenersi tempestivamente notificati.
Ciò premesso, si impone la necessità di trattare, in via pregiudiziale, il ricorso incidentale ed i successivi motivi aggiunti allo stesso, data la natura paralizzante dei medesimi: l’accoglimento del ricorso incidentale, infatti, determinerebbe l’esclusione della ricorrente principale dalla partecipazione alla gara, ma non il rinnovo della procedura. Se ne deve inferire, quindi, che l’accoglimento del ricorso incidentale farebbe venire meno l’interesse di E.B.M. s.r.l. alla decisione del ricorso principale, il che rende prioritario l’esame del primo, rispetto a quest’ultimo.
Anche rispetto al ricorso incidentale deve, peraltro, essere affermata la tempestività, posto che per la notifica del medesimo deve ritenersi fosse applicabile il termine pari a sessanta giorni (come affermato dalla ormai costante giurisprudenza in ordine all’inapplicabilità della riduzione a metà dei termini processuali previsti dall’art. 23 bis della legge n. 1034/1971 per la proposizione del ricorso incidentale. Sul punto, tra le tante, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 giugno 2010, n. 1795), in ragione di quanto più sopra detto in ordine al regime transitorio applicabile al giudizio de quo e, quindi, all’impugnazione di atti conosciuti prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 53/2010.
Ciò precisato in rito, nel merito, con riferimento al rilievo svolto nei confronti dei procuratori di GE, appare rilevante quanto affermato da quest’ultima società in ordine al fatto che si tratterebbe di soggetti che non si potrebbero qualificare quali procuratori generali, bensì meri procuratori ad negotia, con poteri assai limitati, sia per la tipologia di atti autorizzati, sia per la dimensione economica degli stessi.
La visura storica dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. della G.M.S.I. s.p.a. evidenzia, in effetti, come i sig.ri, S.C., A.C., A.B., A.P. ed A.L.C. svolgano un’attività con rilevanza meramente interna all’organizzazione aziendale, attinente alle relazioni con il personale dipendente e con eventuali consulenti esterni. I sig. S.F. e G.F., invece, risultano essere autorizzati rispettivamente, il primo ad "accettare ordini e sottoscrivere contratti aventi per oggetto la vendita o la locazione di apparecchi elettromedicali…, sia con qualsiasi pubblica amministrazione, partecipazione a gare di fornitura o di appalto, sempre riguardanti apparecchi elettromedicali" e funzioni connesse, il secondo "a stipulare contratti di compravendita di prodotti che prevedono, come condizione di pagamento l’utilizzo di finanziamenti agevolati previsti dalla legge "Sabatini" e funzioni connesse": si tratta, quindi, di procuratori che si occupano di tutt’altro ramo di attività dell’azienda.
In entrambi i casi, si ritiene che la particolare posizione dei soggetti indicati non richiedesse una specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 163/06.
A tale proposito il Collegio condivide la tesi espressa dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 523/2007, in cui si legge che: "La ratio legis è di escludere dalla partecipazione alla gara di appalto le società in cui abbiano commesso gravi reati i soggetti che nella società abbiano un significativo ruolo decisionale e gestionale. Occorre avere riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto, più che alle qualifiche formali, altrimenti la ratio legis potrebbe venire agevolmente elusa e dunque vanificata.".
In applicazione di tale principio, i soggetti in questione non potevano ritenersi obbligati alla dichiarazione di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/06, vuoi per la carenza di ruolo decisionale, vuoi per il diverso ambito di attività dell’azienda cui ineriscono i poteri suddetti.
Analoghe considerazioni possono ripetersi con riferimento al procuratore ad negotia Sig. XX di I.T.T.&.B.S. S.p.A. (censura sub c)), procuratore speciale rispetto a cui la ricorrente incidentale non ha fornito alcun principio di prova del fatto che lo stesso sia dotato di poteri tali da essere equiparato ad un amministratore.
Per quanto attiene alla seconda censura di cui al ricorso incidentale, il Collegio ritiene di poter valorizzare il fatto che non v’è alcuna disposizione del Codice dei contratti pubblici la quale preveda che la dichiarazione ex art. 38, comma I, lett. c), debba estendersi anche agli amministratori e ai direttori tecnici dell’impresa ceduta o incorporata per fusione; né una previsione del genere era in alcun modo contenuta nella lex specialis. Conseguentemente appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui "in assenza di tale norma e per il principio di soggettività e personalità della responsabilità non può essere esclusa 1’impresa cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente" (così Consiglio di Stato, sez. V, 21 maggio 2010, n. 3213). Conclusione che appare rafforzata dall’affermazione del principio secondo cui l’omissione delle dichiarazioni de quibus non può condurre, di per sé, all’esclusione dell’impresa, ove comunque risulti il possesso dei necessari requisiti di partecipazione, pure a prescindere dal contenuto, in ipotesi non conforme alla realtà sottostante, delle dichiarazioni in concreto rese (così Consiglio di Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1017), nonché dalla circostanza per cui la ricorrente incidentale non ha fornito alcun principio di prova del fatto che possano in concreto sussistere dei motivi ostativi.
Né può ritenersi mancante la dichiarazione di cui la ricorrente incidentale lamenta la carenza al punto d), avendo provveduto, il procuratore speciale che ha sottoscritto l’offerta, alla richiesta dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali, compilando il modulo fornito dalla Amministrazione appaltante che, alla lettera b) del punto A dell’allegato 8 (autocertificazione), richiedeva la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 163/06, da parte del rappresentante legale della ditta e riferita anche agli altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza. La ditta partecipante ha, quindi, provveduto ad una puntuale elencazione dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza – dando così modo alla stazione appaltante di conoscere il nominativo degli stessi in vista di eventuali possibili controlli – e a dichiarare l’assenza, nei confronti degli stessi, di cause ostative. Per converso la ricorrente incidentale si limita a dedurre la violazione, meramente formale, dell’obbligo di dichiarazione personale, ma non prova – e nemmeno asserisce – l’esistenza di ragioni ostative in capo al sig. XX, unico soggetto che sembrerebbe non aver prodotto la propria dichiarazione personale. Data tale precisazione in fatto, l’infondatezza del ricorso incidentale sul punto può essere affermata richiamando la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 09 novembre 2010, n. 7967, secondo cui: "Il comma 1 dell’art. 38 d.lg. n. 163 del 2006 ricollega l’esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il comma 2 non prevede analoga sanzione per l’ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione. Da ciò discende che solo l’insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comporta, "ope legis", l’effetto espulsivo. Quando, al contrario, il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la "lex specialis" non preveda espressamente la pena dell’esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull’oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo all’assenza delle cause impeditive di cui all’art. 38, l’omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un’ipotesi di "falso innocuo", come tale insuscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa o – si ripete – della legge di gara, a fondare l’esclusione, le cui ipotesi sono tassative.".
Condividendo a pieno l’impostazione sostanzialistica della pronuncia e atteso il rispetto delle formalità imposte dal bando di gara a pena di esclusione, non si ravvisa, dunque, il vizio dedotto.
Può altresì ritenersi che la dichiarazione resa dalla mandante T. s.r.l. di possedere buoni rapporti con gli Istituti Bancari corrisponda, in realtà, alla richiesta referenza bancaria: dalla stessa si può desumere che la medesima ha adempiuto alle proprie obbligazioni e che non sussistono posizioni in sofferenza e si può altresì dedurre che la dichiarante ha libero accesso al credito bancario. Ne risulta, anche in questo caso, rispettata la sostanza dell’onere dichiarativo imposto dalla lex specialis della gara.
Con riguardo all’ultima deduzione della ricorrente incidentale (avente ad oggetto la pretesa mancata indicazione delle lavorazioni che saranno effettuate da ciascuna delle imprese parti dell’A.T.I.), la stessa può essere superata solo che si consideri la ratio del quarto comma dell’art. 37 del d. lgs. 163/06. Sul punto appare condivisibile la tesi di EMB s.r.l., secondo cui "La prescrizione della norma vuole assicurare la stazione appaltante dal rischio, in caso di partecipazione in gara di soggetti riuniti, che il soggetto raggruppato svolgerà ciascuna porzione di servizio attraverso il componente che ne ha la capacità tecnica. Non è violato il precetto quando le singoli parti del servizio possono essere svolte da più componenti del soggetto raggruppato che possiedono tutte la necessaria capacità tecnica.".
Nel caso di specie mandanti e mandataria della costituenda A.T.I. hanno specificato le prestazioni che saranno eseguite da ciascuna di esse, indicando altresì la percentuale complessiva delle prestazioni richieste dal bando singolarmente assunta da ciascuna. Ciò consente un pieno rispetto della disposizione, anche per quanto riguarda le prestazioni che si sovrappongono in quanto oggettivamente identiche, con riferimento alle quali è escluso un problema di esatta individuazione dell’esecutore, posto che tutte le ditte risultano qualificate per le prestazioni stesse.
Per quanto attiene, infine, ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente incidentale, si può prescindere dall’eccezione in ordine alla tempestività degli stessi, attesa la loro infondatezza.
L’indicazione dell’importo relativo al controvalore delle scorte di magazzino nell’offerta tecnica non integra un’inammissibile indicazione di elementi dell’offerta economica, esclusa in quella sede.
Questo per le stesse ragioni per cui non può trovare accoglimento il ricorso per motivi aggiunti con cui parte ricorrente sostiene che l’offerta della controinteressata sarebbe stata illegittimamente ammessa, ancorché riportasse, tra le migliorie, un tetto massimo annuo complessivo per i danni accidentali pari a 30.000 Euro, contro i 20.000 previsti dal CSA, integrando, attraverso l’esplicitazione di tale previsione, una violazione dell’obbligo di non introdurre indicazioni sull’offerta economica nell’offerta tecnica.
La tesi non appare condivisibile in entrambe le ipotesi.
Nel caso dell’offerta presentata da T.S. s.p.a., la somma indicata nell’offerta tecnica non rappresentava "un prezzo", ma una specifica tecnica e cioè il mezzo attraverso cui individuare la prestazione migliorativa, cioè quella ulteriore quota di possibili danni la cui riparazione può ritenersi posta a carico dell’offerente.
La miglioria offerta non poteva, quindi, essere indicata in offerta in altro modo e comunque ciò che appare determinante è che l’importo indicato non va ad incidere sull’offerta economica relativa al servizio, regolarmente indicata nella busta a ciò riservata, ma solo sul punteggio da attribuirsi a quella tecnica.
Del tutto analogamente, anche l’offerta della ricorrente non può essere ritenuta inammissibile per l’indicazione di un importo che non può essere qualificato come un’anticipazione dell’offerta economica.
Respinti, quindi, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti allo stesso, nonché il ricorso per motivi aggiunti presentato nell’ambito del ricorso introduttivo, nel merito quest’ultimo non può trovare accoglimento.
Nel testo della polizza assicurativa prodotta è possibile, infatti, individuare l’impegno della garante al rilascio della garanzia definitiva (cfr art. 4).
La difficoltà di una precisa individuazione del sottoscrittore della polizza per conto dell’Assicurazione, inoltre, può essere superata alla luce di quella giurisprudenza che ritiene che la polizza fideiussoria sia documento identificativo di un negozio giuridico di diritto privato e, conseguentemente, sia disciplinata dalle norme civilistiche dettate in tema di scrittura privata e relative alla natura e ai requisiti di quest’ultima. Da ciò consegue, pertanto, "a’sensi dell’art. 2702 c.c. il valore probatorio della provenienza delle dichiarazioni rese nella polizza da parte del suo sottoscrittore, ove questi contro il quale essa è prodotta non ne disconosca la firma, ovvero non proponga al riguardo querela di falso" (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 3658). Nella fattispecie si è potuto accertare che la compagnia assicurativa non solo non ha mai contestato le sottoscrizioni apposte sulla polizza, ma ha espressamente certificato i poteri conferiti a mezzo di procura speciale al proprio rappresentante, il quale – a sua volta – ha riconosciuto come propria la firma apposta sulla polizza in questione, con ciò sgombrando il campo da ogni dubbio circa la specifica riferibilità della polizza al soggetto garante.
Invero, il disciplinare di gara potrebbe legittimamente prevedere che la cauzione provvisoria a pena di esclusione dell’offerta, come tutte le garanzie e polizze richieste nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto, riportino espressamente ed in ogni caso la dichiarazione della sussistenza del "potere di firma" in capo al soggetto che sottoscrive il contratto di garanzia ed, altresì, l’autentica della firma stessa, ma il solo fatto che si disserti sulla possibilità di imporre una tale clausola comprova che un simile obbligo non è invero previsto dall’art. 75. Né tantomeno era ravvisabile nel caso di specie, in cui il disciplinare di gara nulla disponeva al proposito.
Ne discende il rigetto anche del ricorso principale introduttivo.
Respinti il ricorso incidentale, quello principale e i motivi aggiunti rispettivamente presentati negli stessi, deve essere altresì rigettata l’istanza di risarcimento del danno, in quanto priva del necessario presupposto, rappresentato dal verificarsi di una condotta dell’Amministrazione illegittima e quindi lesiva della situazione giuridica soggettiva fatta valere.
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza nei confronti della stazione appaltante, mentre possono trovare compensazione nei confronti della controinteressata.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– respinge sia il ricorso incidentale introduttivo, che quello per motivi aggiunti, entrambi di natura paralizzante;
– respinge sia il ricorso principale introduttivo, che il successivo ricorso per motivi aggiunti;
– respinge la domanda risarcitoria;
– condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, a favore dell’Amministrazione resistente, in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfetario delle spese;
– dispone la compensazione delle spese del giudizio tra l’impresa ricorrente e quella controinteressata, compreso per quanto riguarda il contributo unificato da ciascuna di esse anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14035

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con sentenza n. 37/07/09 depositata il 8.5.2009 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano 169/31/2007 che accoglieva il ricorso proposto dalla società I. s.p.a., già I. s.p.a.
avverso il provvedimento di erogazione di sanzione emesso dall’Agenzia delle Dogane di Milano.
La sanzione trae origine dalle risultanze della missione comunitaria svolta dall’OLAF (organismo europeo antifrode) in Giamaica, in ottemperanza dell’accordo ACP – UE siglato a Cotonou il 23/6/2000 al fine di accertare l’origine delle merci esportate dalla Giamaica verso l’unione europea dal gennaio 2000 al dicembre 2004, sia la regolarità dei relativi certificati di origine preferenziale EUR 1.
In forza dell’accordo di Cotonou le merci originarie della Giamaica scortate da apposito certificato (EUR 1) che tale origine comprovi, beneficiavano di un trattamento daziario preferenziale all’atto dell’importazione nell’UE, consistente nell’esenzione dal dazio (fissato nel 12,20% del valore della merce).
L’autorità giamaicana non confermava la validità di tali certificati e gli Stati membri sono stati invitati al recupero dei maggiori diritti doganali dovuti sulle importazioni oggetto di indagine.
Il provvedimento, oggetto della presente controversia si fonda sui risultati dell’accertamento operato secondo cui alla merce in questione non poteva essere riconosciuta l’origine preferenziale "Giamaica", poichè i certificati EUR 1 rilasciati dalle autorità giamaicane erano irregolari e, pertanto, non potevano godere del trattamento preferenziale.
La commissione tributaria regionale della Lombardia, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane in quanto: a) l’origine della merce non sarebbe inclusa nella previsione dell’art. 303 del TULD, b) mancherebbe l’elemento soggettivo caratterizzato dalla colpa o dolo in capo ai responsabili della società. L’Agenzia delle Dogane impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto la CTR avrebbe erroneamente interpretato il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 nella parte in cui non punisce ogni ipotesi di difformità/falsità della dichiarazione che concerne i suoi elementi essenziali e quindi non solo la quantità e qualità il valore della merce bensì anche T’origine" delle stesse;
b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto, in applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, ricadrebbe sull’importatore che utilizza irregolari o falsi certificati di origine preferenziale una presunzione di colpevolezza che deve essere superata con la prova di aver adottato la necessaria diligenza professionale;
c) vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’iter logico seguito per giungere alla conclusione della non operatività dell’art. 303 Tuld.
La società intimata si è costituita nel giudizio di legittimità con controricorso; entrambe le parti depositavano memorie.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.6.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza della CTR della Lombardia è fondata su plurime autonome "rationes decidendi".
I Giudici di appello, infatti, non solo hanno ritenuto non riconducibile la fattispecie concreta (dichiarazione doganale contenente erronea indicazione della origine della merce in quanto fondata su certificato EUR-1 inesatto) alla condotta illecita descritta dall’art. 303 TULD, ma hanno altresì rigettato l’appello, da un lato, ritenendo che la Agenzia delle Dogane non avesse assolto al proprio onere probatorio in ordine alla dimostrazione dell’elemento soggettivo (dolo o colpa), dall’altro accertando, con giudizio in fatto censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di illogicità, la esclusione della colpa della società in considerazione di circostanze fattuali concrete esaminate e indicate nella sentenza (impossibilità di distinguere i prodotti fabbricati e commercializzati dalle ditte giamaicane esportatrici; idonea capacità organizzativa e produttiva delle imprese manifatturiere giamaicane; osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nella attività di importazione dei prodotti).
In sostanza i Giudici territoriali hanno ritenuto che la società importatrice avesse comunque fornito, attraverso le indicate circostanze di fatto emergenti dalla istruttoria, la prova positiva, idonea a superare la presunzione di colpa stabilita dalla norma sanzionatoria dell’illecito amministrativo doganale.
Orbene costituisce principio giurisprudenziale consolidato che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. Corte cass. 3 sez. 11.1.2007 n. 389; id. Sez. 6 – L, Ord. 3.112011 n. 22753).
La Agenzia delle Dogane ha impugnato tutte le autonome statuizioni della sentenza, ciascuna delle quali idonea ex se a sorreggere la decisione, ma, quanto alla censura relativa al vizio motivazionale dedotta con il terzo motivo la ricorrente non ha ottemperato all’onere della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e che trova applicazione ai ricorsi proposti, come nel caso di specie, avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello stesso decreto (e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la abrogazione della norma disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)).
Ne consegue che il motivo è inammissibile alla stregua del principio per cui "allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso a anche formulando al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso" (cfr. Corte cass. SU 14.10.2008 n. 2511. Vedi Corte cass. SU 1.10.2007 n. 20603, id. IH sez. 7.4.2008 n. 8897 secondo cui tale indicazione deve concretare un "momento di sintesi" che costituisce un "quid pluris" distinto dalla esposizione del motivo.
Tale "sintesi", infatti, come è dato evincere dall’art. 366 bis c.p.c., non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume una propria autonoma funzione volta a consentire la immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante – ove correttamene valutato – ai fini della decisione favorevole al ricorrente: cfr. Corte cass. 3 sez. 7.4.2008 n. 8877; id. 3 sez. n. 16567/2008; id. SU n. 11652/2008).
Essendo stata investita dal ricorso con un motivo inammissibile la autonoma "ratio decidendi" con la quale viene disconosciuta la colpa della società contribuente nella inesatta dichiarazione del requisito di origine preferenziale della merce importata, ne consegue la superfluità dell’esame degli altri due motivi, a loro volta inammissibili per carenza di interesse alla impugnazione, in quanto insufficienti – ove anche ritenuti fondati – a rimuovere l’indicato supporto logico motivazionale che comunque assiste il "decisum". In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e l’Agenzia delle Dogane va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.100,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. IV 31-10-2008 (21-10-2008), n. 40950 Sospensione condizionale della pena – Concessione d’ufficio – Esclusione – Oggetto dell’accordo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con sentenza del 6/3/2006 il Tribunale di Livorno, sezione staccata di Portoferraio, ha condannato C.F. alla pena di giorni 14 di arresto ed Euro 400,00 di ammenda ed ordinato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di Euro 532,00 di ammenda a seguito di richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. disponendo la sospensione condizionale della pena.
Il C. propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza lamentando la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 444, 446 e 448 c.p.p. e art. 163 c.p. per essere stata disposta la sospensione condizionale della pena quando il difensore aveva chiesto in sede di patteggiamento l’esclusione del beneficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.
Alla stregua delle norme che regolano l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta e della "ratio-legis" che dalle stesse è dato trarre, il cosiddetto accordo tra le parti, indispensabile perchè il giudice possa operare ai sensi dell’art. 444 c.p.p., costituisce un limite invalicabile al potere giurisdizionale, nel senso che la relativa sentenza non può che rispecchiare il contenuto e solamente il contenuto dell’accordo medesimo, sicchè al giudice non è consentito che accogliere in pieno quanto emerge dall’accordo delle parti, ovvero rigettarlo a procedere oltre, magari, con rito ordinario. E evidente lo stretto legame di dipendenza logicofunzionale che avvince i termini dell’accordo al contenuto decisionale del giudice che opera ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Siffatto principio risulta confermato anche dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 251 del 6 giugno 1991, ha sostanzialmente affermato che il rito speciale in argomento trova il suo fondamento primario nella convergente richiesta del P.M. e dell’imputato sul merito dell’imputazione e che il profilo di negozialità, che spiega il rito, rende lo spazio cognitivo del giudice contenuto a precisi limiti di controllo. Fissato, così, che il tema dell’accordo delle parti assume valore pregiudiziale ed assorbente nel giudizio in esame, devesi necessariamente escludere che il giudice possa, di sua iniziativa concedere il beneficio, apparendo evidente che l’insistenza legislativa sulla essenzialità dei termini dell’accordo tra imputato e P.M. fa ritenere improponibile la possibilità di una pronuncia "ultra petita".
A tal punto, devesi, però, affermare che la possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena non può ritenersi contenuta alla sola ipotesi del citato art. 444 c.p.p., comma 3, apparendo evidente, dal contenuto letterale della norma, che la subordinazione dell’efficacia della richiesta alla concessione costituisce soltanto uno dei modi attraverso i quali può estrinsecarsi l’accordo delle parti su tale punto.
Difatti, deve ammettersi che, anche nel caso in cui la domanda di sospensione condizionale della concordata pena costituisca, pur essa, oggetto di consenso della controparte e, perciò, elemento dell’accordo negoziale, possa essere concesso il beneficio, non risultando, in siffatti casi, vulnerato il principio che vuole che il giudice non possa rompere il patto negoziale intervenuto tra le parti e trovando la relativa sentenza, anche in essi, il suo fondamento primario nella concorde volontà delle parti. Sembra evidente che, in questi casi, il giudice, ove dovesse ritenere di non poter accogliere la domanda di sospensione, dovrà, soltanto, rigettare la stessa – esplicitandone le ragioni – e non dovrà disporre per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, come, invece, è tenuto a fare nelle ipotesi di cui all’art. 444 c.p.p., comma 3.
In conclusione deve affermarsi che, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltrechè nella ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla concessione, specificamente prevista dall’art. 444 c.p.p., comma 3, può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti.
Poichè l’imputato non ha chiesto l’applicazione del beneficio della sospensione della pena nel procedimento ex art. 444 c.p.p. la sua applicazione deve ritenersi illegittima.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla statuizione in questione che viene eliminata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.