Cassazione, 17 novembre 2009, n. 43841 Sinistro stradale, mancata costituzione di parte civile e condanna dell’imputato al risarcimento del danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25.5.2005 il G.U.P. del Tribunale di Bologna aveva affermato la colpevolezza di B. D. in ordine ai reati: 1) di cui all’art. 589, commi primo, secondo e terzo, c.p.; 2) di cui all’art. 186 del Codice della Strada, ascrittigli perché, alla guida di un’auto, mentre era in stato di ebbrezza alcolica, procedendo in ora notturna alla velocità di circa 90 km orari, nell’attraversare un incrocio, entrava in collisione con un ciclomotore condotto dal minore A. M., sul quale si trovava anche F. L., cagionando la morte del F. e lesioni personali gravi all’A..

Con la predetta sentenza il B. veniva inoltre dichiarato responsabile esclusivo del danno cagionato alle parti civili, aventi causa del F., da liquidarsi in separata sede.

Con sentenza in data 2.7.2007 la Corte di appello di Bologna aveva confermato la citata pronuncia, escludendo, in particolare, che al verificarsi del sinistro avesse dato un contributo causale un comportamento colposo del conducente del ciclomotore, pur essendo stato accertato che quest’ultimo aveva impegnato l’incrocio, omettendo di dare la precedenza all’auto.

Con sentenza in data 7.2.2008 questa Suprema Corte ha annullata con rinvio la sentenza della Corte territoriale in punto di esclusione del concorso di colpa del conducente del ciclomotore nella produzione del sinistro.

La pronuncia di legittimità ha premesso la disamina in generale degli elementi costituivi della colpa espressa nella formula legale dall’art. 43 c.p., enucleando un profilo obiettivo della stessa, incentrato sulla violazione della norma cautelare, ed un profilo soggettivo, che oltre alla mancanza di volontà dell’evento, deve essere individuato nella capacità dell’agente di osservare la regola cautelare ovvero nella esigibilità del comportamento dovuto. Si è osservato, poi, in sintesi, che, sotto tale ultimo profilo, la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono un ruolo fondante nell’accertamento della colpa e, rapportando i citati elementi di valutazione ad ipotesi di colpa specifica connessa alla violazione di norme cautelari codificate, quali quelle del codice della strada ed in particolare dell’art. 145, si è affermato che non può essere escluso in generale che contingenze particolari rendano la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile, a causa della assoluta imprevedibilità della condotta di guida dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, ma che l’accertamento sul punto non può essere desunto da elementi meramente ipotetici o congetturali, ma deve necessariamente fondarsi su emergenze concrete e risolutive.

Con riferimento alla sentenza della corte territoriale si è quindi osservato che la stessa, pur apparendo frutto di una corretta impostazione metodologica, ha omesso di valutare e di ancorare a precisi elementi concreti la presunta imprevedibilità dell’evento per il conducente del ciclomotore e l’evitabilità del medesimo mediante l’osservanza delle regole cautelari violate. In particolare, censurando la motivazione della sentenza annullata, si è osservato che l’enunciazione secondo la quale con ogni probabilità il sopraggiungere dell’auto a forte velocità non era prevedibile, non è corroborata da alcuna acquisizione concreta ed anzi si colloca in modo enunciativo in un quadro fattuale per nulla analizzato. Nella pronuncia di legittimità è stato anche affermato che “l’esigenza di una motivazione puntuale si impone maggiormente se si considera che la condotta di guida inosservante di altri utenti della strada non costituisce in sé una contingenza imprevedibile. Al contrario, la normale prudenza nella circolazione stradale richiede di mettere in conto, in qualche guisa, anche tale possibilità. Tale principio è stato affermato con particolare forza, condivisibilmente, proprio nel contesto delle intersezioni stradali.”.

Nel confermare la pronuncia di primo grado, la sentenza del giudice di rinvio ha osservato che il materiale probatorio raccolto dimostra che effettivamente al verificarsi dell’incidente concorse, in misura modesta, la condotta colposa del ciclomotorista, che omise di concedere la precedenza alla BMW e non controllò adeguatamente il crocevia.

La predetta sentenza ha, però, affermato che “non è possibile fissare la concreta percentuale del concorso di colpa, per difetto di contraddittorio con M. A. – conducente del motociclo – parte offesa – non costituitasi parte civile”, aggiungendo che “la colpa dell’automobilista B. D. è, tuttavia, talmente grave… da sconsigliare la concessione delle attenuanti generiche.”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia mancanza o illogicità della motivazione della sentenza e la violazione dell’art. 627 c.p.p..

Dopo aver ripercorso l’iter processuale già riportato in narrativa con particolare riferimento alle enunciazioni contenute nella pronuncia di questa Suprema Corte, si denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accertamento del concorso di colpa del conducente del motociclo.

Si osserva sul punto che, in sede penale, l’accertamento della colpa concorrente del terzo nella verificazione del sinistro è doveroso per il giudice, ai fini della valutazione della responsabilità dell’imputato sotto il profilo del grado della colpa e dell’efficienza causale della condotta dello stesso, anche se il terzo non si sia costituito parte civile.

Con lo stesso motivo di gravame si denuncia la violazione dell’art. 627 c.p.p., osservando che la sentenza di annullamento aveva demandato al giudice di merito di valutare la asserita imprevedibilità dell’evento, al fine di escludere ovvero accertare il concorso di colpa del conducente del ciclomotore, e che, pertanto, il giudice di rinvio non poteva confermare la sentenza di primo grado, senza effettuare una analisi approfondita di tale punto, ripetendo i vizi di motivazione rilevati in sede rescindente.

Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono precisati.

Preliminarmente la Corte osserva che, pur essendo decorso, prima della sentenza impugnata, il termine di cui agli art. 157 n. 5) e 160 c.p., nella formulazione previgente, non si è verificata la prescrizione del reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada.

L’annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte della precedente pronuncia di merito, infatti, non concerneva l’affermazione di colpevolezza dell’imputato in ordine ad entrambi i reati ascrittigli, ed in particolare alla violazione di cui all’art. 186 del Codice della Strada, bensì solo l’accertamento della esclusiva responsabilità del B. nella determinazione dell’incidente stradale, sicché per effetto dell’annullamento parziale, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., si è formato il giudicato sul punto dell’affermazione di colpevolezza, ostativo all’applicazione di cause di non punibilità sopravvenute (cfr. sez. un. 19.4.1994 n. 4460, Celerini ed altri; sez. un. 235.1997 n. 2, Attinà).

Si osserva, quindi, in ordine alle censure formulate avverso la pronuncia impugnata, che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte il giudice di merito è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, anche se rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull’efficienza causale del comportamento dell’imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133, primo comma, n. 3) c.p.. Non deve, invece, procedere alla quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, (cfr. sez. IV, 200520580, Beani, RV 231364; sez. IV, 200449346, Di Vaira, RV 230580; sez. IV, 200205728, Taddeo ed altro, RV 220955).

Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che la sentenza impugnata, nella parte motiva, ha affermato l’esistenza del concorso di colpa del conducente del ciclomotore e ne ha valutato genericamente l’incidenza nella provocazione del sinistro, escludendo che tale concorso sia idoneo a modificare il giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato, in considerazione della gravità della colpa attribuita a quest’ultimo, ed in particolare ha escluso che per effetto di detta valutazione il B. possa ritenersi meritevole della concessione delle attenuanti generiche.

Orbene tale valutazione si palesa corretta ed adeguatamente motivata con riferimento alle statuizioni di natura penalistica della pronuncia; così come correttamente è stata esclusa la possibilità di procedere ad una determinazione percentualistica del concorso di colpa, non essendosi costituito parte civile il conducente del ciclomotore, sicché non poteva essere determinata la percentuale di colpa da attribuire a quest’ultimo.

La sentenza impugnata, però, nel confermare genericamente la pronuncia di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio applicato all’imputato, ha altresì confermato la statuizione con la quale è stata affermata la responsabilità esclusiva del B. in ordine al danno cagionato alle parti civili costituite, aventi causa del terzo trasportato, deceduto a seguito dell’incidente.

Tale affermazione contrasta ovviamente con l’accertamento da parte del giudice di rinvio del concorso di colpa del conducente del ciclomotore nella determinazione dell’incidente, sicché la conferma della pronuncia di primo grado non poteva avere ad oggetto anche la statuizione sul punto; né detta statuizione può ritenersi irrilevante a causa del principio di solidarietà, ex art. 2055 c.c., ai fini del risarcimento del danno cagionato al terzo trasportato, venendo a riflettere i suoi effetti nei rapporti tra i soggetti corresponsabili.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio nella parte in cui ha confermato il carattere esclusivo della responsabilità dell’imputato in ordine al danno cagionato alle parti civili.

La decisione adottata giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado tra le parti private.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il carattere esclusivo della responsabilità dell’imputato. Compensa le spese tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 438 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Lamentano il sindacato ricorrente ed i singoli ricorrenti la mancata convocazione, da parte del Governo e dei Ministri competenti dello SNALSCONFSAL, in rappresentanza dei lavoratori del settore, per iniziare le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, essendo il precedente contratto scaduto in data 31 dicembre 1987, denunciando la violazione dell’art. 6 della legge n. 93 del 1983.

Nell’evidenziare l’intervenuta lesione delle prerogative e funzioni del sindacato, nonchè degli interessi dei dipendenti della scuola, deducono i ricorrenti, a sostegno della proposta azione, i seguenti motivi di censura:

1 – Violazione dell’art. 6 della legge n. 93 del 1983, dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 39 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi generali. Eccesso di potere.

Nel riportarsi alle previsioni di cui alla legge n. 93 del 1983, rappresentano i ricorrenti la lesione dei propri diritti da parte del Governo, quale controparte del Sindacato nelle trattative contrattuali e datore di lavoro dei dipendenti ricorrenti, per non avere ancora dato avvio alle trattative per la stipula del contratto di lavoro per il triennio 198890, nonostante l’intervenuta scadenza, in data 31 dicembre 1987, del precedente contratto, e la scadenza dei termini fissati dall’art. 6 della citata legge n. 93, pur a fronte di numerose sollecitazioni rivolte in tal senso.

Sarebbe stato leso, in tal modo il diritto del Sindacato a trattare per conto dei lavoratori nell’ambito di un ruolo costituzionalmente e legislativamente garantito, e quello dei dipendenti scolastici ad ottenere il rinnovo del contratto.

Chiedono, pertanto, i ricorrenti il riconoscimento del loro diritto all’immediato inizio delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola per il periodo 1 gennaio 1988 – 31 dicembre 1990 ed alla relativa convocazione del sindacato da parte del Governo, previ annullamento e dichiarazione di antisindacalità degli eventuali atti ostativi e dei comportamenti negativi tenuti dalle intimate Amministrazioni, con rimozione degli effetti prodotti.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memorie successivamente depositate i ricorrenti hanno insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Con atto notificato alle resistenti Amministrazioni, lo SNALSCONFSAL ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

Alla pubblica udienza dell’1 dicembre 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto dell’immediato inizio delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola per il periodo 1 gennaio 1988 – 31 dicembre 1990 ed alla relativa convocazione del sindacato ricorrente da parte del Governo, previ annullamento e dichiarazione di antisindacalità, ove occorra, degli eventuali atti ostativi e dei comportamenti negativi tenuti dalle resistenti Amministrazioni, con rimozione degli effetti prodotti.

In via preliminare, il Collegio deve prendere atto che lo SNALSCONFSAL ha formalizzato dichiarazione di rinuncia al ricorso con atto notificato alle parti resistenti in data 3 marzo 2010.

Ne discende, stante la ritualità della rinuncia, che, ai sensi degli artt. 35 e 84 del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio introdotto dallo SNALSCONFSAL e da Carmine Gallotta, nella qualità di Segretario Generale del sindacato, deve dichiararsi estinto.

Quanto all’azione proposta dagli altri ricorrenti, rileva il Collegio la mancanza, in capo agli stessi, della legittimazione attiva.

Ed infatti, le procedure volte alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali – ivi compresa la fase di convocazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative – coinvolgono esclusivamente le competenti Amministrazioni e le organizzazioni sindacali, e rispetto a tali rapporti i singoli individui appartenenti al comparto cui la disciplina contrattuale è destinata ad esplicare effetti rimangono estranei, potendosi in capo agli stessi riconoscersi un interesse di mero fatto, come tale inidoneo ad incardinare in capo agli stessi una posizione di legittimazione attiva in sede processuale amministrativa.

Non è difatti ravvisabile, in capo ai soggetti destinatari delle disposizioni dei contratti collettivi alla cui adozione sono rivolte le procedure di convocazione delle organizzazioni sindacali – cui il ricorso in esame inerisce – alcuna lesione immediata e diretta delle posizioni sostanziali di cui sono portatori, tale da rendere attuale e concreta la lesione della loro situazione soggettiva, che appare dunque indifferenziata e consente unicamente l’eventuale proposizione di un atto di intervento ad adiuvandum, ma non di proporre autonoma azione impugnatoria, spettando la legittimazione attiva soltanto a coloro che sono titolari di un interesse legittimo differenziato, tra i quali non rientrano i destinatari delle norme dei contratti collettivi ancora da stipulare.

Pertanto, dovendosi riconoscere la legittimazione attiva all’azione avverso atti del procedimento di conclusione della contrattazione collettiva alle sole organizzazioni sindacali, va dichiarata inammissibile l’azione proposta uti singuli dagli odierni ricorrenti.

In conclusione, va preso atto della rinuncia al ricorso presentata dallo SNALSCONFSAL, per l’effetto dichiarando, ai sensi degli artt. 35 e 84 del Codice del Processo Amministrativo, l’estinzione del giudizio dalla detta parte instaurato.

Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dagli altri ricorrenti per difetto di legittimazione attiva.

La peculiarità della vicenda contenziosa consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 894/1988, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte estinto per intervenuta rinuncia, ed inammissibile quanto alla restante parte per difetto di legittimazione passiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 769 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G.B., già dipendente dell’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica fino al primo febbraio 1991, espone che l’ente non ha incluso, per errore, nel calcolo delle voci quiescibili l’indennità di contingenza e che, di conseguenza, ha deliberato, con provvedimento del 22 dicembre 1994, di computarle ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, anche per i dipendenti già cessati dal servizio che ne presentassero domanda. Il ricorrente ha ottenuto il pagamento della relativa somma, ma con provvedimenti del 12 giugno 1997 l’ERSAT ha annullato la precedente deliberazione e ha deciso di procedere al recupero delle somme erogate ai dipendenti nella misura del quaranta per cento dell’importo liquidato; ha inoltre deciso di applicare al personale cessato dal servizio prima del primo dicembre 1994 il disposto della l. 29 gennaio 1994, n. 87, riconoscendo solo da tale data il diritto al computo dell’intero ammontare dell’indennità di contingenza ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità.

Avverso le citate determinazioni è stato proposto il ricorso deciso con la sentenza impugnata.

Il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sul presupposto che indennità di contingenza e indennità integrativa speciale debbano essere accomunate nella categoria della indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita e che, di conseguenza, a seguito delle deliberazioni impugnate l’indennità di contingenza debba essere considerata nel calcolo dell’indennità di anzianità, mentre per il periodo precedente al primo dicembre 1994 debbano trovare applicazione i criteri stabiliti dalla l. n. 87 del 1994 che ha reso computabile l’indennità di contingenza solo per la quota del sessanta per cento.

L’appellante contesta innanzitutto l’assimilabilità dell’indennità di contingenza con l’indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti statali, la quale, fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993 e alla l. n. 87 del 1994 non era computabile ai fini del calcolo della indennità di anzianità; pertanto, secondo il ricorrente, detta indennità di contingenza non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della legge citata e non sarebbe soggetta ai criteri di calcolo dell’indennità integrativa speciale nell’indennità di anzianità, ma resterebbe soggetta al regime identico a quello di cui godono i dipendenti della regione Sardegna, come riconosciuto dalla deliberazione commissariale n. 17642 del 26 aprile 1982 che estende al personale dell’ente le previsioni della l.r. Sardegna 17 agosto 1978, n. 51, e dall’art. 87 del Regolamento organico del personale che conserva il trattamento in vigore fino alla riforma della materia.

La questione della computabilità o meno dell’indennità di contingenza nella retribuzione, ai fini del calcolo della indennità di anzianità per i dipendenti di enti regionali, è già stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato. In particolare, con la decisione VI, 9 marzo 2000, n. 1262. è stato osservato che fino alla sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 si delineava un doppio regime, relativo ai dipendenti statali e parastatali, da una parte, e ai dipendenti degli enti locali e ai dipendenti privati, dall’altra parte.

Ai dipendenti statali competeva la indennità integrativa speciale, ai sensi della l. 27 maggio 1959, n. 324, che peraltro non era computabile ai fini del calcolo della indennità di anzianità.

Il regime previsto per i dipendenti statali era espressamente esteso ai dipendenti degli enti parastatali dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, il cui art. 26 prescriveva che ai dipendenti parastatali spetta la indennità integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.

Ai dipendenti privati competeva – e compete tuttora – la indennità di contingenza, che costituisce parte integrante della retribuzione ai fini del trattamento di fine rapporto.

Ai dipendenti degli enti locali competeva – e compete – la indennità integrativa speciale, che peraltro è soggetta a contribuzione previdenziale a favore dell’I.N.A.D.E.L. (istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali), e che viene computata ai fini del calcolo della indennità premio di fine servizio (art. 3, commi 1 e 2, l. 7 luglio 1980, n. 299).

Si delineava, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti statali e parastatali.

Tale disparità di trattamento è stata rimossa dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993, che ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che escludono per i dipendenti statali e parastatali la indennità integrativa speciale dalla retribuzione da assumere a base di calcolo della indennità di buonuscita.

A seguito di tale pronuncia è intervenuta la l. 29 gennaio 1994, n. 87, che ha dettato criteri di computo parziale della indennità integrativa speciale nella retribuzione ai fini del calcolo della indennità di anzianità, per quel che riguarda i dipendenti statali e parastatali, e ha prescritto la estinzione di ufficio dei giudizi pendenti.

Sia la sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993, che la legge statale n. 87 del 1994, si riferiscono alla sola indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti statali e parastatali, e non anche alla indennità di contingenza prevista per i dipendenti privati, e alla indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti degli enti locali, per la quale ultima resta fermo il regime previsto dalla legge n. 299 del 1980. L’art. 1 l. n. 287 del 1994 lascia espressamente ferma la disciplina del trattamento di fine servizio per i dipendenti degli enti locali.

Ciò premesso in termini generali, occorre stabilire, nel caso di specie, la natura giuridica dell’indennità percepita dai dipendenti dell’ Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica, di cui si chiede il computo nel trattamento di fine servizio, e, in particolare, occorre stabilire se la stessa sia assimilabile all’indennità integrativa speciale percepita dai dipendenti statali e parastatali, ovvero all’indennità integrativa speciale percepita dai dipendenti degli enti locali.

Anche questa questione è già stata esaminata dal Consiglio di Stato, il quale, con decisione VI, 29 marzo 2001, n. 1856, ha sottolineato che l’art. 87 del Regolamento organico dell’ERSAT rinvia, quanto al trattamento di fine servizio, agli artt. 36 e 73 del previgente Regolamento organico, approvato con d.m. 23 dicembre 1970.

L’art. 36, comma 4, del previgente Regolamento stabilisce che la indennità integrativa speciale è attribuita nei limiti, alle condizioni e modalità prevista dalla l. n. 324 del 1959.

Come già osservato, detta legge esclude il computo della indennità integrativa speciale ai fini della determinazione della indennità di anzianità, e in base a questa regola deve essere risolta la questione in esame.

La sentenza impugnata merita pertanto conferma.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 24-02-2011, n. 7209 misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Milano confermava l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di S.C. per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa. Per quanto qui di interesse, osservava che doveva essere rigettata l’eccezione della difesa di inefficacia dell’ordinanza perchè era stato trasmesso il verbale di interrogatorio dell’indagato privo di una pagina, in quanto l’originale dell’atto era conservato mediante la sua integrale registrazione e comunque era compiuto nel contraddittorio delle parti; non sussisteva alcuna violazione del diritto di difesa nella trasmissione del verbale in forma riassuntiva privo di una pagina, e la trasmissione successiva di quella pagina aveva avuto rilevanza conoscitiva solo per il tribunale. Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva violazione di legge e perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione integrale del verbale di interrogatorio dell’imputato nei termini, visto che la pagina mancante era stata trasmessa fuori termine. Infatti per atti sopravvenuti a favore dell’indagato dovevano intendersi tutti gli elementi fattuali non conosciuti al momento dell’emissione della misura e capaci di influire in modo positivo sulla sua valutazione e l’interrogatorio di garanzia era sicuramente uno di questi atti. Le Sezioni Unite della corte di legittimità avevano affermato che l’interrogatorio era elemento favorevole quando l’indagato aveva dedotto elementi concreti di prova a lui favorevoli, come accaduto nel caso di specie in cui aveva reso una versione difensiva, divergente rispetto a quella accusatoria.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto propone questioni prive di fondamento. Non sussiste infatti alcuna violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5 nell’aver il pubblico ministero prodotto il verbale d’interrogatorio privo di una pagina, trasmessa in epoca successiva una volta rilevato l’errore, visto che l’interrogatorio di garanzia è un atto già a conoscenza della difesa e in relazione ad esso il difensore può presentare tutte le contestazioni del caso al tribunale (Sez. 2, 3 maggio 2007 n. 25985, rv. 237157; Sez. 4, 16 novembre 2007 n. 1581, rv. 238574), rappresentando se del caso e sotto la propria responsabilità le eventuali difformità con quello integrale. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che l’interrogatorio di garanzia non è in se un atto favorevole all’indagato, ma può acquisire detta valenza solo quando abbia un contenuto che non si limiti a contestare le accuse, e tale valenza deve essere specificamente indicata nel ricorso al tribunale del riesame quando si sostiene, come nel caso di specie, che la mancanza di una sola pagina determinava l’inefficacia della misura (Sez. 6, 3 febbraio 2004 n. 12257, rv. 228469). Invece l’indagato si è limitato a proporre la questione formale senza specificare cosa fosse contenuto nella pagina mancante di così rilevante da determinare la caducazione della misura. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

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