Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 12-05-2011, n. 18643 Reati tributari

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Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza, emessa il 10.06.2010, applicativa della misura custodiale in carcere per il reato di costituzione di un sodalizio criminoso volto alla realizzazione di molteplici reati contro il patrimonio, fiscali, contro l’amministrazione della giustizia e di concorso nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di evasione di imposta ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, ricorre la difesa del D.F. deducendo:

1) violazione degli artt. 12 e 16 sulla competenza per territorio rispetto ai reati connessi di cui ai capi 1) 24) 36 dell’ordinanza genetica perchè, pur avendo il giudice di Cosenza, riconosciuto continuazione e connessione tra le ipotesi delittuose avesse rimesso al giudice di Rossano solo il reato di associazione a delinquere, trattenendo la cognizione dei reati ascritti sub 24 e 36, e ciò in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte e della sentenza n. 40537/2009. 2) Errata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 c.p.p.; il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto il ruolo di coordinatore del D.F. sul presupposto erroneo che lo stesso fosse amministratore fittizio o paravento di V.F. nella conduzione della Formatec srl e ciò in contrasto con la tempistica di fatti rilevanti che vedono il D.F. amministrare la società da anni prima dell’intervento della società Procal di V..

3) Violazione dei principi sulla sussistenza delle esigenze cautelari per contrasto con il disposto dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 275 c.p.p., commi 1 e 3 sia relative alla esigenza di prevenire l’inquinamento probatorio sia la reiterazione dei reati.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 In ordine al primo motivo è d’uopo ricordare che la giurisprudenza annosa, costante e reiterata di questa Corte ha già deciso che ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell’eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall’adesione ad esso, un determinato soggetto, nell’ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi. (tra le tante: rv. 245503;

rv. 212348, rv. 240309) e tale circostanza non emerge dalla motivazione impugnata nè è stata prospettata dal ricorrente.

2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, si limita a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento del provvedimento impugnato, con una motivazione che da ampia ricostruzione dei fatti e, in punto di colpevolezza, individua con precisione gli aspetti più rilevanti della illecita attività del D.F.. Di contro il ricorso non individua specifici vizi della motivazioni ma avanza perplessità interpretative su dati di fatto (relativi al sequestro di un computer, al contenuto dei documenti ivi archiviati; ai prospetti degli accertamenti bancari e delle fatture ed altro) che sfuggono al controllo di pura legittimità di questa Corte.

2.3 La motivazione dell’ordinanza impugnata da atto non solo degli elementi probatori acquisiti ma anche della loro logica concatenazione; emerge così dalle analisi e dalle ricostruzioni tecniche ad opera dei consulenti del P.M., dal contenuto delle conversazioni telefoniche e tra presenti e da quello della documentazione sequestrata, che la finalità della condotta gli indagati era quella di indurre in errore i funzionari pubblici ed ottenere l’erogazione di contributi pubblici. Gli indagati hanno posto in essere una serie di artifici e raggiri volti non solo a documentare oneri di spesa gelativi alla realizzazione di programmi di investimento agevolato, nettamente superiori a quelli sostenuti ma anche ad attestare un apporto di mezzi propri da parte dei soci(come previsto dai decreti di concessione delle agevolazioni) in realtà mai concretamente realizzati. Del tutto adeguata, in punto di sufficienza e gravità degli indizi, è pertanto la motivazione.

2.4 Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile perchè il Tribunale, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, integrando la motivazione del GIP sul punto, ha compiutamente ed adeguatamente motivato proprio sui punti che il ricorrente denuncia non esaminati. In particolare il Tribunale ha precisato che il tempo trascorso dai fatti non interferisce con l’attualità delle esigenze cautelari le quali, piuttosto, rimangono ancorate all’indole e alla capacità a delinquere dell’interessato che devono essere correlate alle possibilità, attuali e concrete, dell’indagato di reiterare i delitti anche attraverso l’intervento inquinatorio dei soggetti ed enti esteri coinvolti nella vicenda.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Si provvede a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19995

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Paola il giorno 11 dicembre 2001 accoglieva la domanda proposta da G.F. nei confronti del Lloyd Adriatico s.p.a. e I.N., volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un tamponamento tra l’autovettura condotta dal G. e altra di proprietà dell’ I. e condotta da S.D., verificatosi il (OMISSIS).

Il Tribunale condannava i convenuti in solido al pagamento di L. 27.049.060, con interessi legali e spese di lite.

Su gravame del G. la Corte di appello di Catanzaro il 29 maggio 2008 confermava la sentenza di prime cure.

Avverso siffatta decisione propone ricorso il G., affidandosi ad un unico articolato motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il presente ricorso sia da dichiarare inammissibile.

Per il vero, dalla lettura dello stesso, così come formulato, non si è in grado di comprendere quali siano e sotto quali profili si concretino le formulate censure. Mancano ogni rifermento alle norme asseritamente violate dal giudice del merito e i quesiti di diritto o il necessario momento di sintesi.

Infatti, nel ricorso ci si limita a riportare brani della CTU di primo grado per dimostrare la sussistenza di disturbi psichici in capo al ricorrente; si critica il fatto che i giudici del merito abbiano confermato la CTU circa la valutazione dei postumi; si assume che il giudice dell’appello non abbia risposto agli interrogativi a lui rivolti in base agli accertamenti specialistici da lui effettuati; ci si duole che il giudice dell’appello abbia risolto ogni questione, riportando il contenuto della sentenza di primo grado, che, a sua volta, riporterebbe il contenuto della CTU, la quale non avrebbe specificata la entità delle varie lesioni e la percentuale del danno biologico anche in relazione alle patologie evidenziate ed, infine, che il danno morale sarebbe stato liquidato con un criterio a forfait.

Tutto ciò posto, in virtù della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la indecifrabilità della esattezza di quale sia la volontà del ricorrente e a cosa miri il ricorso, atteso che non solo non sono indicate le violazioni di legge, ma che si allegano generiche questioni fattuali su cui erroneamente il giudice dell’appello avrebbe fermato la sua valutazione, e che non si rinvengono quesiti di diritto idonei e conferenti sono tutti elementi che inducono il Collegio a dichiarare il ricorso inammissibile.

Nulla, però, va disposto per le spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 13-06-2011, n. 23719 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 16/11/2010 il Tribunale del riesame di Catanzaro modificava parzialmente l’ordinanza 25/10/2010 del G.I.P. del Tribunale in sede – con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di T. R., sottoposto a indagini per il delitto previsto dalla L. n. 1427 del 1956, art. 9, comma 2 e succ. mod. – sostituendo la predetta misura con quella degli arresti domiciliari.

In particolare il Tribunale – dopo aver premesso in fatto che l’indagato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, era stato sorpreso in data 22/10/2010 a bordo della autovettura guidata dal figlio fuori del comune di residenza, violando in tal modo le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione – riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza desunti sia dalla informativa di p.g., sia dalla piena confessione resa dall’indagato.

Tuttavia il Tribunale, pur ritenendo che la giustificazione addotta dall’indagato (svolgimento di un lavoro e necessità di recupero urgente di una somma di danaro) non lo esimeva dal chiedere la prescritta autorizzazione, concedeva gli arresti domiciliari non essendo venuta meno l’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c), atteso il concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole, desumibile sia dalle modalità esecutive, sia dai precedenti penali dell’indagato.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l’annullamento deducendo: a) la violazione dell’art. 34 c.p.p., comma 2 sul rilievo che due dei componenti il collegio del Tribunale del riesame erano incompatibili, in quanto gli stessi erano stati componenti del collegio del Tribunale che aveva applicato la misura di prevenzione; b) la violazione dell’art. 51 c.p., comma 1 sul rilievo che la condotta del ricorrente non era punibile, in quanto lo stesso si era allontanato dal comune di residenza per svolgere un lavoro lecito al fine di mantenere il nucleo familiare;

c) la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che il Tribunale non aveva adeguato la misura al caso concreto pur avendo dimostrato il ricorrente che il suo allontanamento dal comune di residenza era giustificato dalla necessità di procurarsi urgentemente danaro per far fronte ad esigenze familiari.

Il ricorso non merita accoglimento.

Va premesso che, a seguito della entrata in vigore della L. n. 155 del 2005, qualsiasi inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno integra il delitto previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2. Ne consegue che la nuova norma è applicabile a tutte le condotte poste in essere successivamente alla entrata in vigore della L. n. 155 del 2005 a nulla rilevando che il decreto di applicazione della misura di prevenzione sia stato adottato prima della entrata in vigore della legge predetta, atteso che la nuova norma si è limitata a modificare il precetto e non lo "status" di sorvegliato speciale di P.S., che costituisce il presupposto del delitto previsto dall’art. 9, comma 2 legge citata.

Ciò premesso, va rilevato che il primo motivo deve essere senz’altro disatteso, in quanto non risulta che il ricorrente abbia presentato istanza di ricusazione. D’altra parte l’eventuale incompatibilità di un giudice componente del collegio non potrebbe comunque configurare un difetto di capacità generica del giudice medesimo, in quanto lo stesso conserva la capacità di organo giudiziario legalmente investito della potestà di decidere. Infatti, non incidendo sui requisiti di capacità, l’incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. non determina la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 c.p.p., ma costituisce soltanto un motivo di ricusazione dello stesso giudice da far valere con la prescritta procedura prevista dagli artt. 37 e segg. c.p.p. (Cass. sez 1, sent. 3918/95, rv. n. 201866).

Pertanto, poichè nel caso di specie non è stata proposta alcuna istanza di ricusazione, la dedotta censura deve ritenersi infondata.

Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo tenuto conto che, come giustamente rilevato dal Tribunale, ben poteva il ricorrente chiedere la prescritta autorizzazione prima di allontanarsi dal comune di residenza.

Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo relativo alla adeguatezza della misura, in quanto il Tribunale con motivazione non suscettibile di censura in questa sede, oltre a ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari, ha evidenziato la persistente pericolosità dell’indagato, desunta dai precedenti penali, tanto che misura adeguata a prevenire il concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole non poteva che essere quella degli arresti domiciliari.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-06-2011, n. 25625

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 20/9/2010 il GIP del Tribunale di Palermo applicava ad A.A. la misura della custodia cautelare in carcere perchè attinto da gravi indizi di reità in ordine al delitto di cui all’art. 416 bis c.p., per avere, quale appartenente alla famiglia mafiosa di Castrofilippo, favorito la latitanza di D. G.M. e V.G. e partecipato attivamente al sistema della aggiudicazione degli appalti gestito dalla famiglia mafiosa. Avverso tale ordinanza il predetto A. proponeva quindi istanza di riesame, da un canto prospettando la preclusione derivante dal fatto che per il favoreggiamento della latitanza del V. egli sarebbe stato già giudicato e condannato e, dall’altro canto, adducendo le proprie mansioni solo operaie nell’impresa edile del fratello nonchè contestando la credibilità ed efficacia probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori.

Con ordinanza depositata il 14/10/2010 il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l’impugnazione osservando: che non sussisteva l’affermata violazione del ne bis in idem, posto che nella presente sede era contestato ben di più di un semplice favoreggiamento personale del V. ma la fornitura di un vero e proprio sostegno logistico nell’ambito del ruolo del compartecipe del sodalizio mafioso, che il preteso ruolo esecutivo non era collidente con l’imputazione posto che nell’impresa mafiosa era frequente la gestione da parte di soggetto occulto, che in ordine alle prove sulla compartecipazione dell’ A. alla famiglia mafiosa di Castrofilippo militavano le credibili e precise dichiarazioni di D. G.M. afferenti la realizzazione del Centro Commerciale, le sue attività di sostegno logistico alla latitanza di componenti della famiglia, il ruolo attivo delle imprese gestite dai fratelli A. e la sua costante interposizione per favorire gli interessi dei predetti V. e D.G. (pagg. da 4 a 33dell’ordinanza), che sempre sul ruolo delle imprese delle quali era parte attiva l’ A. aveva deposto il collaboratore D.G.B. (pagg. da 33 a 41 dell’ordinanza), che nello stesso senso andavano rammentate le dichiarazioni di G.I. (pagg. da 41 a 45 ord.), che le dichiarazioni dei predetti collaboratori, tra loro riscontrate, avevano poi ricevuto conferma nelle informative e relazioni di servizio di P.G., che da ultimo era indicata la serie di ragioni che facevano ritenere la adottata misura cautelare l’unica idonea ad assicurare le esigenze cautelari.

Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore dell’ A. ha proposto ricorso con atto del 10/12/2010, seguito dalla memoria 5/4/2011.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, nessuna delle censure esposte meritando condivisione. Quanto alla riproposta eccezione di giudicato, essa appare affatto irricevibile: il motivo del ricorso, assai poco chiaramente formulato alla pagina 2, non mostra alcuna attinenza impugnatoria con le precise affermazioni poste in ordinanza al proposito (al primo cpv. di pag. 3), ed afferenti la radicale diversità della oggettività giuridica del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., sì che devesi considerare mera riproposizione di fatto di argomenti disattesi motivatamente.

Quanto al residuo complesso di censure, esposte alle pagine da 2 (ultimo cpv.) a 5 del ricorso – tendenti a far risaltare la estraneità dell’ A., anche perchè malato ed inidoneo alla conduzione di attività di impresa, dalla contiguità strategica con il sodalizio mafioso e mirante a svalutare le dichiarazioni di collaboratori a livello di semplici, non riscontrate, supposizioni, devesi affermare che si tratta di doglianze che non raggiungono la soglia della ammissibilità perchè sono del tutto estranee al tessuto argomentativo imposto dalla ordinanza, il solo che, con specifici argomenti di incompletezza od illogicità, si sarebbe dovuto fare segno a contestazioni. Di contro si espongono perplessità, si affacciano le proprie più persuasive versioni dei fatti, si prendono le distanze da questa o quella emergenza probatoria, dimenticando il ruolo ed i limiti del ricorso per cassazione.

Non miglior sorte meritano le censure dispiegate nei motivi nuovi. Le prime sei pagine dell’atto, infatti, dopo una non pertinente doglianza sulla "tecnica redazionale" dell’ordinanza (pervero sempre giustapponente la trascrizione dei verbali alle considerazioni e valutazioni proprie del Tribunale del Riesame) si limitano a ricordare a questa Corte i requisiti dei riscontri esterni ed il loro necessario carattere "individualizzante". Venendo poi alla disamina delle specifiche dichiarazioni, quelle rese da D.G.M. sono rilette nell’ottica di far risaltare un favoreggiamento a suo favore da parte dell’ A. di tipo "personalissimo" e ad escludere che il rapporto fosse animato da alcuna intenzionalità di sodalizio, al contempo cercando di svalutare come inventate le circostanze riferite sulla frequentazione tra il dichiarante e l’ A. nel 2005. Nessun vizio denunziabile in questa sede appare percepibile in tali affermazioni. Si esamina poi nell’atto del 5/4/2011 quanto dichiarato dal S. che "scagionerebbe" l’ A. dalle imputazioni e si addebita al Tribunale una totale disattenzione al proposito, al contempo bollando come false le dichiarazioni dei collaboratori accreditate dai giudici del merito. La censura è inammissibile per totale assenza di autosufficienza, essa traducendosi in un inammissibile invito a questa Corte a procedere alla lettura di tutte le dichiarazioni di tal S., nella parte in cui sarebbero incompatibili con un ruolo attivo dell’ A. nel tempo del passaggio della direzione del sodalizio al F..

Del pari irricevibile è la reiterata questione della violazione del ne bis in idem che i motivi nuovi tentano di spostare sul piano della coincidenza della oggettività giuridica del favoreggiamento (perchè prestato non a favore di un singolo…. ma dell’associazione tutta) con quella del reato di cui all’art. 416 bis c.p.: la questione, pervero decisa in modo puntuale e corretto dal Tribunale, si sarebbe dovuta porre analiticamente innanzi al Tribunale del Riesame e contro la relativa decisione si sarebbe dovuta riproporre in questa sede nei termini della violazione di legge, nel mentre la odierna proposizione assume l’indiscutibile profilo della novità e devesi quindi ritenere non ammissibile.

Identica sorte merita infine la censura che per la prima volta si formula nei motivi nuovi, quella afferente la insussistenza delle esigenze cautelari affermate dai giudici del merito; il tema è stato ignorato nel ricorso del 10/12/2010 e pertanto, siccome pertinente a questione totalmente diversa e dotata di autonomia logica e giuridica rispetto a quelle prospettate in ricorso, non può essere posto per la prima volta con la memoria finale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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