Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-02-2012, n. 1729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Corte di appello ha accolto una domanda di equa riparazione ( L. 24 marzo 2001, n. 89), proposta da C.P..

Ha condannato a pagare la somma di Euro 2.000,00, con gli interessi dalla data del decreto, e le spese del giudizio liquidate in Euro 760,00. Il decreto è stato impugnato da parte attrice.

Il ricorso contiene due motivi.

L’Amministrazione non ha resistito.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda.

Il motivo è manifestamente infondato perchè la Corte di appello ha liquidato la somma di Euro 2.000,00 con la precisazione che in essa sono compresi "gli interessi dalla domanda", pronunciando condanna, poi, per gli interessi legali dalla data del decreto.

Talchè è insussistente la violazione di legge denunciata.

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa.

Il motivo è infondato perchè la Corte di merito ha liquidato per spese, diritti e onorari la somma di Euro 760,00, sostanzialmente corrispondente a quella che in cause similari questa Corte liquida decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Il ricorso è rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-11-2011, n. 8611 Previdenza integrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 25 febbraio 1999, il ricorrente, ex funzionario dell’INPS, cessato dal servizio in data 27 giugno 1993 con diritto a pensione integrativa, ha adito questo Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al pagamento degli arretrati relativi alla pensione integrativa a carico del Fondo interno di previdenza a favore del personale INPS, con interessi e rivalutazione.

Riferisce in fatto che alla data di cessazione del servizio per dimissioni volontarie aveva i requisiti di cui agli artt. 22, lett. f)e 26 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’NPS, avendo un’anzianità di effettivo servizio non inferiore ai 25 anni. Tuttavia, tale pensione è stata liquidata soltanto con decorrenza 1.7.1998 in ragione della cessazione dell’ulteriore attività lavorativa intrapresa dall’interessato all’atto di cessazione dal servizio con l’INPS.

Con istanza del 19 gennaio 1998, l’interessato ha richiesto all’Istituto intimato il pagamento dei ratei relativi al periodo 1.7.1993/1.7.1998, cui l’Amministrazione ha opposto il divieto derivante dall’applicazione dell’art. 10 del d.l. 29.1.1983, n. 17.

Dopo aver affermato la giurisdizione del Giudice amministrativo, il ricorrente deduce:

1.violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, della legge n. 447 del 1997 e dell’art. 10, co. 7. d.l. n. 17 del 1983 nel testo recato dalla legge di conversine n. 79 del 1983.

In sostanza il ricorrente assume che il divieto di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi di lavoro dipendente riguarda le pensioni integrative spettanti ai dipendenti degli enti di cui alla legge n.70 del 1975 a far tempo dal 1° gennaio 1998 e non quelle liquidate antecedentemente a tale data, come il caso del ricorrente, che ha avuto la pensione liquidata nel 1993.

Si è costituito l’INPS, il quale conclude per la reiezione del ricorso.

All’Udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, il ricorrente, ex dirigente dell’INPS, rivendica la corresponsione dei ratei di pensione a carico del Fondo integrativo di previdenza per il periodo dal 27 giugno 1993 (dimissioni volontarie) al 30 giugno 1998 (data di cessazione dal servizio quale dipendente presso l’Istituto centrale per il sostentamento del Clero).

Il ricorso non merita accoglimento.

Giova precisare che in seguito al collocamento a riposo, l’interessato intraprendeva una diversa attività in qualità di lavoratore dipendente presso l’Istituto centrale per il sostentamento del Clero, sicché, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 79 del 1983 di conversione del d.l. 17 del 1983, il pagamento della pensione integrativa aziendale veniva sospeso.

Tale ultima disposizione, infatti, prevede che "ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni del presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall’art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153", ritenendo applicabile tale ultima disposizione anche alle prestazioni liquidate a carico del Fondo di previdenza.

Invero, la norma in argomento, nel prevedere i casi di "quiescenza anticipata" ha inteso riferirsi a tutte le ipotesi di pensionamento anticipato per espressa manifestazione di volontà, sicché ad essa va riconosciuta portata di carattere generale.

Il legislatore, invero, ha previsto un limite di età, rispettivamente, nei primi quattro commi dell’art. 10, relativi all’indennità integrativa speciale, ed al quinto comma, relativo alla lavoratrice madre o coniugata, mentre nessun limite il legislatore ha inteso porre nel settimo comma, riguardante il divieto di cumulo in esame. Quindi, finché rimane tale il trattamento pensionistico di anzianità e fino alla sua conversione in trattamento di vecchiaia, sussiste il divieto di cumulo con la retribuzione da lavoro subordinato.

Ciò, peraltro, non pone problemi di costituzionalità, posto che la Corte Costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1994, n. 433, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, u.c., d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni in legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost, nella parte in cui dispone il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi di lavoro dipendente. Ciò in considerazione che il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione risulta di applicazione generale, né può ritenersi violato il principio di uguaglianza in ragione della diversa età pensionabile per la pensione di vecchiaia, essendo tale diversità una connotazione tipica del sistema previdenziale di riferimento.

Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

In ragione del lungo tempo trascorso per la definizione del giudizio, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5867 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate, la Soc. Coop. a r.l. Banca di Romano e Santa Caterina Credito Cooperativo- premesso che, pur avendo "la L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1 … disposto la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote IRAP … non … confermative dell’aliquota vigente nel periodo d’imposta 2002 … adottate successivamente al 29 settembre 2002", aveva "cautelativamente versato l’IRAP dovuta (… in relazione alla regione Veneto) per il periodo d’imposta 2003 applicando l’aliquota del 5,25%" (così incrementata, dal 4,25%, dalla L.R. Veneto 22 novembre 2002, n. 34, art. 2, nell’esercizio della "facoltà prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3") -, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 48/05/09 depositata il 28 settembre 2009 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto la quale aveva disatteso, oltre quello dell’Ufficio, il suo appello avverso la decisione (89/02/07) della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza che aveva accolto, ma con "applicazione dell’aliquota IRAP del 4,75% in luogo di quella ordinaria del 4,25%", il ricorso con cui essa aveva impugnato il rifiuto espresso dall’Ufficio con atto del "4 dicembre 2006" avverso la sua istanza (del "20 maggio 2005") di rimborso della differenza di imposta (pari a Euro 62.591,00) discendente dall’applicazione della minore aliquota.

L’Agenzia intimata instava per il rigetto dell’impugnazione e spiegava, a sua volta, ricorso incidentale (anch’esso fondato su un solo motivo), al quale la Cooperativa replicava con apposito controricorso.

La banca depositava altresì memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

p. 1. La decisione impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso entrambi i gravami osservando:

– "l’eccezione dell’amministrazione in ordine alla portata" del "D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38" ("che disciplina la restituzione nel caso … di inesistenza … parziale dell’obbligo di versamento") è "infondata" perchè "non è … di rilievo il motivo per cui la banca … abbia preferito fare il versamento del 5,25% … dal momento che la causa petendi del rimborso comunque si inquadra nella parziale inesistenza del debito di imposta");

– "la "sanatoria" disposta dal comma 22 … si riferisce alla tassa automobilistica, ed a questa soltanto", non figurando nella norma "alcun … riferimento alle normative regionali sull’IRAP, dato che la loro applicazione è sospesa, a differenza di quanto previsto per la tassa automobilistica" ("a favore di quest’ultima interpretazione … concorre anche la L. n. 311 del 2004, art. 2, comma 61……");

– "per quanto concerne … l’alternativa 4,75%-4,25% … l’aliquota corretta" è la prima, disposta dal "D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2", sulla quale non influisce "la sospensione di cui alla citata L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a)" atteso che nell’"intervento operato dalla L.R. n. 34 del 2002, art. 2" ("che intendeva aumentare l’aliquota di un punto percentuale") "appare senza dubbio compresa la più modesta maggiorazione confermativa del dato, 4,75%, già disposto per il 2002". 2. Il ricorso della cooperativa.

La contribuente contesta l’affermazione del giudice di appello secondo cui "l’aliquota corretta" non è "il 4,25% bensì il 4,75%" e denunzia "violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), e della L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2" esponendo che il "sistema temporaneo speciale di aliquote maggiori di quella base", "inderogabilmente" previsto dal "comma 2" detto "per le imprese bancarie" (che "le regioni non potevano variare"), "mediante una progressiva diminuzione", è "venuto meno al termine del periodo d’imposta 2002" per cui nell’anno 2003 era applicabile "l’aliquota ordinaria … del 4,25% sancita dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3". 3. Il ricorso incidentale dell’Agenzia.

Questa – assunto che per "la sentenza della Corte Costituzionale n. 381/2004 …" la L. n. 289 del 2002, art. 3 "non ha sospeso gli effetti delle leggi regionali ma ha sospeso il potere normativo delle regioni in materia di IRAP" – denunzia "violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, della L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2, della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), della L. n. 350 del 2003, art. 2, commi 21 e 22" sostenendo che "il richiamo alla tassa" con tenuto nel "comma 22" dell’art. 2 detto è "atecnico" e, pertanto, la "disposizione" di tal comma fa "salve tanto le norme adottate in materia di tassa automobilistica quanto quelle in materia di IRAP", in ordina alla quale le "disposizioni non conformi … non potevano essere che quelle sulle maggiorazioni, unica materia in cui le regioni avrebbero potuto intervenire". 4. Le ragioni della decisione.

Il ricorso della banca deve essere accolto; quello dell’Agenzia – perfettamente ammissibile perchè non inficiato da nessuno dei vizi prospettati dalla contribuente; da scrutinare prima in ragione della sua pregiudizialità attesa l’intuibile idoneità dell’eventuale suo fondamento a determinare l’insussistenza del diritto di rimborso e, quindi a rendere inutile l’esame del ricorso principale -, invece, è infondato.

A. L’amministrazione ricorrente, invero, basa la sua censura su di una lettura per così dire monca della norma dettata dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 22, per la quale "nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. b), nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione delta tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonchè, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo" in quanto incentra la sua doglianza sul significato da attribuire al termine "tassa" dell’inciso "l’applicazione della tassa opera" e non considera affatto l’"oggetto" (che ne costituisce anche il limite) della operatività di quella "applicazione" quale indicato dalla norma stessa: questa, infatti, si interessa delle " disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP" emanate dalle regioni "in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale" e investe con il suo dictum unicamente quelle "disposizioni".

La non conformità ("in modo non conforme") delle "disposizioni legislative" nelle materia dette ("tassa automobilistica e di IRAP") ai "poteri… attribuiti in materia dalla normativa statale", quindi, costituisce l’unico, vero oggetto della disposizione statale.

Nel caso l’Agenzia non allega (e, comunque, non si rileva dall’esame della conferente normativa) nessun convincente elemento di non conformità della specifica disposizione della L.R. Veneto 22 novembre 2002, n. 34, art. 2 ("per l’anno 2003 è aumentata di un punto percentuale l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 6 e 7…") alla "normativa statale": il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 3 (istitutivo dell’IRAP), infatti, attribuisce espressamente alle "regioni" la "facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale" a decorrere "dal terzo anno successivo a quello di emanazione" del decreto istitutivo dell’imposta.

La conformità dell’esercizio di tale "facoltà" ai "poteri … attribuiti in materia dalla normativa statale" – trasformandosi tale esercizio nel corrispondente "potere" (come lo qualifica anche l’Agenzia allorchè parla di "potere attribuito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3") di imporre autoritativamente la variazione deliberata -, inoltre, deve ritenersi confermata dalla "sospensione" ("sono sospesi") della "maggiorazione" de qua disposta dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1 e ribadita dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21essendo intuitivo che si può sospendere solo un potere effettivamente (ancora) sussistente.

Significativamente la Corte Costituzionale (sentenza 14 dicembre 2004 n. 381) – nel "dichiarale) non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21… in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost." -, diversamente da quanto operato con l’ordinanza n. 432 del 2004 nella quale, invece, ha "dichiara(to) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della L.R. Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e della L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri" perchè "successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), la quale, all’art. 2, comma 22, ha previsto che nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica (…) in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni", affermando che "con la suddetta norma, sopravvenuta alla proposizione dei ricorsi, il legislatore statale ha …fatto salve, fino al 1 gennaio 2007, le disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica che non siano conformi con la normativa statale, stabilendo che esse vadano comunque applicate", non ha nemmeno menzionato il "comma 22" nonostante questo considerasse non solo la "tassa automobilistica" ma anche l’"IRAP": pure per giudice delle leggi, quindi, il "comma 22" non ha la latitudine supposta nella doglianza dell’Agenzia; se l’avesse, quel giudice avrebbe dichiarato cessata la materia del contendere anche in ordine alla "questione di legittimità costituzionale della L. n. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21" al suo esame.

B. Sull’anticipato fondamento del ricorso principale è sufficiente (a) richiamare il chiaro ed univoco disposto del comma 2 (come modificato dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6) dell’art. 45 ("disposizioni transitorie") D.Lgs. n. 446 del 1997 a mente del quale " per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7", quindi ("art. 6") "banche e gli altri enti e società finanziari indicati nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, art. 1", soltanto "per i periodi d’imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l’aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento" nonchè;

(b) evidenziare il sostanziale riconoscimento di tal fondamento, univocamente contenuto nell’affermazione (pag. 4 del controricorso) dell’Agenzia secondo cui, avendo "la Regione Veneto … aumentato di un punto percentuale all’quota IRAP per l’anno 2003", "l’aliquota applicabile veniva ad essere … del 5,25%".

La certezza (soprattutto perchè testuale) della misura dell’aumento ("un punto") dell’aliquota disposto dalla Regione Veneto toglie fondamento anche all’ulteriore osservazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui nell’"intervento operato dalla L.R. n. 34 del 2002, art. 2… appare senza dubbio compresa la più modesta maggiorazione confermativa del dato, 4,75%, già disposto per il 2002".

L’accertata erroneità giuridica della soluzione data dal giudice di appello all’"alternativa 4,75%-4,25%", quindi, impone di cassare la sentenza gravata.

La causa non necessità di nessun ulteriore accertamento fattuale e, pertanto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito da questa Corte dichiarando spettare alla contribuente il rimborso dell’IRAP corrisposta per l’anno d’imposta 2003 in misura superiore al quattro virgola venticinque per cento (4,25%).

5. Delle spese processuali.

La novità della questione consiglia l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta quello incidentale;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara spettare alla contribuente il rimborso dell’IRAP corrisposta per l’anno d’imposta 2003 in misura superiore al quattro virgola venticinque per cento (4,25%); compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-05-2012, n. 7957 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, proposta da Z. T. con ricorso del 6 novembre 2007 in relazione alla eccessiva durata del processo civile ordinario di risarcimento del danno da lei proposto davanti al Giudice di pace di Napoli con atto di citazione notificato il 2 novembre 2001 e definito in primo grado con sentenza del 17 febbraio 2006-8 maggio 2006. Ha ritenuto la Corte di appello che la ricorrente avrebbe dovuto dare la prova della pendenza del procedimento ovvero del mancato decorso del termine di sei mesi decorrente dalla data in cui la decisione con cui si conclude il procedimento è divenuta definitiva;

2. Z.T. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e segg., con riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte E.D.U. sull’art. 6. paragrafo 1 della C.E.D.U. nonchè sugli artt. 13, 32, 35 e 41 (sulla non necessità della prova del danno non patrimoniale e sull’irragionevole divario con i parametri della stessa Corte Europea), dell’art. 1224 e segg. c.c., art. 2056 c.c., artt. 318, 321 e 737 c.p.c. e art. 81 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, art. 117 Cost., comma 1;

3. Rileva la ricorrente che l’azione ex L. n. 89 del 2001 era proponibile in quanto la sentenza del giudice di pace depositata l’8 maggio 2006 è passata in cosa giudicata il 22 giugno 2007 per decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c. e applicazione del periodo di sospensione feriale dei termini. Conseguentemente il termine semestrale per la proposizione dell’azione di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 (art. 4) era ancora in corso alla data di deposito del ricorso (6 novembre 2007);

4. Non svolge difese il Ministero intimato.

Ritenuto che:

5. Il ricorso è fondato. L’azione di equa riparazione era proponibile essendo al momento della proposizione del ricorso alla Corte di appello ancora in corso il termine semestrale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza avvenuto il 22 giugno 2007. 6. Va pertanto accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con decisione nel merito sulla domanda di equa riparazione che si stima equo liquidare per il periodo eccedente la durata ragionevole della procedura (dal 3 novembre 2004 al 22 giugno 2007) in complessivi Euro 3.000 tenuto conto della natura del diritto fatto valere nel procedimento presupposto (diritto al risarcimento del danno alla persona e alle cose subito in incidente stradale).

7. Al pagamento della somma indicata con interessi dalla domanda va conseguentemente condannato il Ministero a cui carico debbono porsi le spese processuali del giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale derivato dalla eccessiva durata del giudizio civile, della somma di 3.000 Euro con interessi legali dalla domanda. Condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui 50 Euro per spese, 378 per diritti e 445 per onorari per il giudizio di merito e in Euro 665, di cui 100 per spese, per il giudizio di cassazione.

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