Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-02-2011) 27-06-2011, n.Scriminanti 25608

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Siracusa del 20.01.2009 che, per quanto interessa, aveva confermato la condanna pronunciata in suo danno dal giudice di pace di Lentini per il reato di lesioni volontarie in danno di D.G.S..

Il reato era stato consumato nel corso di un litigio insorto in casa di D.G.S., ove la F. s’era recata nella qualità di medico INPS per effettuare una visita fiscale.

Deduce la ricorrente contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dei fatti ed in particolare all’omesso riconoscimento dell’esimente della legittima difesa, a suo avviso sussistente atteso che era stata costretta a difendersi dall’aggressione patita ad opera della sua antagonista D.G. S., a sua volta condannata per lesioni volontarie in danno dell’attuale ricorrente.

Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa.

Infatti sussiste chiaramente il vizio di contraddittorietà della motivazione denunciato, atteso che la sentenza impugnata da atto della circostanza che la D.G.S. aggredì per ben due volte la dottoressa F., medico dell’INPS che nell’appartamento stava effettuando una visita fiscale ed era pertanto nell’esercizio di funzioni di Pubblico Ufficiale, non riconoscendo alla reazione della predetta le caratteristiche di azione difensiva, con la motivazione pretestuosa che la reazione appariva eccessiva, non considerando che chi è reiteratemente aggredito di regola reagisce come può secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l’intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l’ipotesi di eventuale manifesta sproporzione, che nel caso di specie non sussiste secondo quanto la stessa sentenza impugnata riferisce.

Il Tribunale Monocratico di Siracusa, in persona di diverso magistrato, provvederà a nuovo giudizio, facendo applicazione delle regole di giudizio testè enunciate.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-07-2011, n. 6481 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Riferiscono i ricorrenti, di avere frequentato le diverse scuole di specializzazione post universitarie, conformi alla normativa di cui al D.P.R. n.162 del 10 marzo 1982 per il periodo dall’a.a. 1983/84 all’a.a. 1990/91; di avere presentato domanda di corresponsione di una borsa di studio, ai sensi del D.M. 14/2/2000 che prevede il riconoscimento della suddetta corresponsione in attuazione della Direttiva n° 82/76/ CEE recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs. 257/91 e che in data 6/6/ 2002 la stessa domanda veniva rigettata sul rilievo che la corresponsione della borsa si rendeva riconoscibile " esclusivamente ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina nel periodo 1983/1991 destinatari delle sentenze, passate in giudicato, del T.A.R. Lazio (Sez I bis) n° 601/93, n° 279/94, n° 280/94, n° 281/94, n° 282/94, n° 283/94, nonché per intervenuta prescrizione del relativo diritto.

Avverso il diniego di cui al suindicati provvedimenti, deducono gli istanti, con il presente ricorso avente ad oggetto le stesse note e gli altri atti indicati nella epigrafe:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3E 7DELLA DIRETTIVA 75/363/CEE, COSì COME MODIFICATI DALL’ART.10 E 12 DELLA DIRETTIVA 82/76/CEE, ANCHE ALLA LUCE DI QUANTO SANCITO DALLA SENTENZA 25 FEBBRAIO 1999- CAUSA C.131/97. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETà, ILLOGICITà E DISPARITA" DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.

Rappresentano che il recepimento delle sopraindicate direttive comunitarie è avvenuto soltanto a decorrere dagli anni 1991/1992, escludendo in tal modo i medici ammessi alle Scuole di Specializzazione negli anni accademici precedenti, per i quali si sarebbe dovuto applicare la normativa precedente, e tanto, in violazione delle Sentenze della Corte di giustizia CEE 25.2.1999 (C131/97) e 3.10.2000 (C371/97 Corte di Giustizia n° 374/91).

Tale diversità di regime non è conforme alla stessa normativa comunitaria che ha inteso disciplinare in maniera uniforme la materia delle specializzazioni senza discriminazione tra corsi iniziati e svolti a partire dal 1983 e quelli di futura attivazione.

Vi sarebbe grave disparità di trattamento, dato che l’art.11 L.370/1999 – su cui si fondano i provvedimenti di diniego impugnati – consente la possibilità di richiedere la borsa di studio esclusivamente agli specializzandi dall’a.a.1983/84 all’a.a. 1990/91 destinatari delle citate sentenze della I sezione del TAR Lazio, trascurando che il carattere generale ed astratto dei provvedimenti annullati dalle sentenze medesime, implicava l’efficacia "erga omnes" del giudicato di annullamento;.

Invoca, all’uopo, la immediata e diretta applicabilità delle stesse direttive comunitarie indipendentemente dalla loro recezione negli ordinamenti nazionali.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO AGGIUNTO ALLA DIRETTIVA 75/363/CEE DALL’ART. 13 DELLA DIRETTIVA 82/76/CEE AVENTE AD OGGETTO "CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE A TEMPO PIENO E DELLA FORMAZIONE A TEMPO RIDOTTO DEI MEDICI SPECIALISTI". VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO SU QUELLO INTERNO INCOMPATIBILE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA" E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

L’art.11 della L. 370/1999 e il D.M. applicativo 14.2.2000 risultano in contrasto con la normativa comunitaria anche nella parte in cui subordinano il riconoscimento della borsa di studio al mancato svolgimento, per tutta la durata del corso, di qualsiasi attività liberoprofessionale esterna alla struttura in cui tale corso viene svolto e alla mancanza di qualsiasi rapporto anche convenzionale o precario con il SSN, nonché al conseguimento di altra borsa di studio, a prescindere da suo importo, dal soggetto erogatore e dal titolo per cui sia stata corrisposta, trascurando che le caratteristiche genericamente fissate a livello comunitario, non appaiono incompatibili con qualsiasi tipo di attività extrascolastica e comunque ai medici specializzandi nel periodo 1983/1991 non risultava imposto alcun divieto in tal senso. Comunque i ricorrenti hanno tutti autocertificato di avere frequentato a tempo pieno, per l’intera durata legale e secondo gli orari stabiliti da ciascun istituto, le scuole di specializzazione alle quali erano iscritti e quindi l’attività doveva essere remunerata senza deroghe.

3ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 2948 N.4 C.C.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Con tale mezzo i ricorrenti contestano la intervenuta prescrizione quinquennale invocata nei provvedimenti impugnati, sostenendo per un verso che non è precisato da quale data essa avesse iniziato a decorrere e dall’altro che nella specie dovrebbe applicarsi la prescrizione ordinaria (decennale) in quanto la remunerazione dei periodi di formazione non ha natura retributiva ma indennitaria, la prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia determinato dalla legge o da un concreto atto amministrativo di riconoscimento del diritto, tanto più che solo a seguito dell’art.11 della legge n.370 del 1999 i ricorrenti sono stati in condizione di richiedere il pagamento con l’individuazione del soggetto debitore (M.U.RS.T.) e della misura di tale pagamento.

4- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO.ECCESSO DI POTERE PERINGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA" DI TRATTAMENTO.

Secondo i provvedimenti impugnati, la specializzazione conseguita dai ricorrenti " non rientra tra quelle CEE, per le quali la direttiva 82/76/CEE prevede una adeguata remunerazione", ossia tra le specializzazioni mediche comuni a tutti gli stati membri o a due o più di essi né tra quelle indicate dal D.M. 31.10.1991 e successive modificazioni.

Secondo i ricorrenti invece si tratta di specializzazioni mediche solo nominalmente differenti da quelle previste in sede comunitaria e la cui equipollenza a queste ultime è stata riconosciuta ad altri fini dallo Stato italiano(partecipazione ai concorsi).

5- In subordine, viene, comunque, rilevata la sussistenza del diritto dei ricorrenti di ottenere il risarcimento del danno conseguente dalla omessa ottemperanza dello Stato Italiano all’obbligo imposto dalla normativa comunitaria, in forza della quale gli Stati membri debbono adottare tutte le misure per l’esecuzione degli obblighi ad essi derivanti dal Diritto Comunitario ed in caso di violazione di tale obbligo è riconosciuto il diritto (nel concorso delle condizioni che lo consentono, e che derivi dalla scorretta o tardiva trasposizione di una direttiva comunitaria nell’ordinamento interno) al risarcimento del danno da liquidarsi nell’importo forfettario stabilito dalla legge n.370/1999 nella somma di lire 13 milioni per ogni anno di frequenza, salvo gli ulteriori importi che il giudice ritiene di riconoscere secondo le indicazioni di cui al punto 53 della sentenza della Corte di giustizia del 25.2.1999.

Con successiva memoria, i ricorrenti, ferma la possibilità di proseguire il giudizio dinanzi al giudice fornito di giurisdizione nel caso in cui questo Tribunale se ne dichiari sfornito per la presente controversia, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero Università e Ricerca Scientifica, che con memoria datata 5 maggio 2011 ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo giusta sentenze n.9147/2009 e 4547/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con successiva memoria, i ricorrenti, ferma la possibilità di proseguire il giudizio dinanzi al giudice fornito di giurisdizione nel caso in cui questo Tribunale se ne dichiari sfornito per la presente controversia, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Al riguardo, rileva il Collegio nel complessivo quadro delle istanze giudiziali rivolte al giudice amministrativo che non appare configurarsi la conoscibilità della domanda dei ricorrenti dal giudice dalla stessa attualmente adito.

E’ stato già affermato (vedasi in particolare Cass. SS.UU. 28/11/2007 n. 24665) che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l’azione proposta da un laureato in medicina ammesso a scuola di specializzazione volta ad ottenere il pagamento di una adeguata borsa di studio per la frequenza di detta scuola.

Viene appositamente ritenuto, nella sopraindicata sentenza delle SS.UU., che la pretesa azionata ha comunque natura e consistenza di diritto soggettivo.

Non può operarsi, a risoluzione della questione sulla tutela giurisdizionale riconoscibile, una distinzione ripartitiva della giurisdizione solo basata in ragione delle diverse ipotesi di una domanda fatta valere in giudizio a titolo risarcitorio in cui dovrebbe individuarsi inequivocabilmente la giurisdizione del giudice ordinario,ovvero di quelle invece proposte avverso disconoscimenti in atto in sede amministrativa del diritto alla attribuzione del compenso spettante ai medici specializzandi.

Ciò perché "…con la domanda formulata dall’originario ricorrente comunque qualificata (e cioè quale pretesa fondata su una applicazione retroattiva del D.Lg.vo n. 257 del 1991, ovvero sull’obbligo dello Stato di risarcire il danno…. (conseguente alla ritardata trasposizione nell’ordinamento italianon.d.e.) è stato fatto valere in ogni caso un diritto soggettivo… "(Cfr. stessa SS.UU. 24665/2007)).

In ordine alla attuale pretesa della ricorrente di ottenere la corresponsione dei compensi di cui trattasi mentre va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, vanno comunque fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della relativa domanda giudiziale mai compromissibili, in forza della regola della " translatio judicii " ad opera di declaratorie di difetto di giurisdizione da parte del giudice adito.

Quanto sopra, subordinatamente all’obbligo di riassunzione del giudizio dinanzi al competente giudice ordinario, per la quale viene stabilito il termine perentorio di mesi sei decorrenti dalla comunicazione, a cura della Segreteria della presente sentenza.

Per quanto concerne le spese del presente giudizio si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della loro compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia di cui al ricorso (e all’atto di motivi aggiunti) indicato in epigrafe.

Dichiara salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda subordinatamente alle prosecuzione del giudizio che dovrà essere riassunto nei termini e presso il giudice in motivazione indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29958 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo

1. D.S.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento in data 16.06.2010, con la quale in parlale riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese il 15.6.2009, appellata dalla sola parte civile, si è dichiarato D.S. tenuto al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede, in relazione al delitto di cui all’art. 590 cod. pen..

2. Il ricorrente ha depositato presso il Tribunale di Sulmona, in data 20.04.2011, dichiarazione di rinunzia alla impugnazione; risulta dagli atti che il cancelliere che ha ricevuto la predetta dichiarazione ha proceduto ad identificare il rinunciante.

3. Il difensore della parte civile ha depositato memoria, con la quale dato atto della intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell’imputato, chiede che la Suprema Corte voglia dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

E’ stata, infatti, acquisita nei termini sopra richiamati, formale rinuncia del ricorrente al gravame di legittimità; pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., lett. d), il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 29580 Accertamento

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 22690, depositata il 9.9.2008, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti della Società Cooperativa Sociale Siculi Janua (già Soc. Coop. La Terza Età), e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica IVA, per l’ammontare di L. 141.288.000, relativo all’anno 1992.

La Cooperativa ricorre per la revocazione di tale sentenza, in base a quattro motivi, ai quali resiste l’Agenzia delle Entrate, con controricorso. Depositata la relazione ex art. 380 bis c.p.c., la Corte, all’adunanza del 14.12.2010, ha rinviato la causa alla pubblica udienza.

Motivi della decisione

1. La ricorrente, il cui oggetto sociale è relativo alla costruzione ed alla gestione di una casa di riposo, riferisce che: a) in data 5.3.1993, aveva presentato la dichiarazione annuale IVA per il 1992, evidenziando un credito d’imposta di L. 141.288.000, del quale aveva chiesto il rimborso per la somma di L. 141.097.000, ed il computo in detrazione del residuo, per l’anno successivo; b) aveva avanzato un’istanza di rimborso all’Ufficio IVA del predetto importo di L. 141.097.000, ed aveva, successivamente, impugnato il silenzio rifiuto formatosi su tale istanza; c) il relativo giudizio si era concluso in modo a lei favorevole, nei gradi di merito, con la condanna dell’Ufficio al rimborso del credito d’imposta (CTP Agrigento n. 656/2/97 del 30.6.1997, confermata dalla CTR della Sicilia n. 168/30/00 del 6.11.2000); d) il ricorso per cassazione, proposto dall’Ufficio, era stato rigettato con sentenza di questa Corte n. 11117/08, depositata il 7.5.2008, con la quale era stato accertato che spettava la "detrazione e per conseguenza (a parità delle altre condizioni poste dall’art. 30, comma 3, D.P.R. cit., la cui sussistenza non è contestata) il chiesto rimborso", sul presupposto che l’indetraibilità era relativa a prestazioni di servizi esenti effettuate nel corso dell’esercizio interessato (che non risultavano compiute) e non a quelle possibili o ipotizzabili per l’anno futuro;

e) nelle more di quel giudizio d’appello, l’Ufficio IVA aveva provveduto a notificare il 12.3.1998; la rettifica della dichiarazione annuale IVA del 1992, negando sia la spettanza dell’intera detrazione che il diritto al rimborso della somma di L. 141.097.000; f) l’impugnazione da lei proposta avverso tale rettifica, che la aveva vista vittoriosa nei due gradi di merito, si era conclusa in senso negativo con la sentenza di questa Corte n. 22690 depositata il 9.9.2008, che aveva cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso da lei proposto, sul rilievo che l’inerenza dell’attività all’oggetto dell’impresa non era sufficiente per attribuire il diritto alla detrazione dovuta o assolta a monte per acquisiti di beni e servizi per il successivo compimento di operazioni esenti, essendo necessario che dette operazioni fossero, a loro volta, assoggettabili ad IVA. 2. Col primo motivo, la ricorrente invoca l’art. 395 c.p.c., n. 5, deducendo il contrasto della seconda sentenza, che, giudicando nel merito, ha negato il diritto alla detrazione ed al chiesto rimborso, con la precedente pronuncia n. 11117 depositata il 7.5.2008, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, avverso la sentenza di merito che aveva statuito il diritto al rimborso. Col secondo, il terzo ed il quarto motivo, dedotti, in via gradata, ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, la ricorrente lamenta che la Corte è incorsa nell’errore di fatto: 1) nel non rilevare l’esistenza del predetto giudicato esterno, e, dunque, nel non astenersi dall’emettere la sentenza; 2) nell’avere deciso nel merito, quando, invece, erano necessari ulteriori accertamenti di fatto circa la mancata effettuazione di operazioni esenti in epoca successiva agli acquisti dell’anno 1992, avendo dedotto, nei suoi atti difensivi di primo e secondo grado, che le operazioni attive erano imponibili con l’aliquota del 4% e nulla constando al riguardo nella sentenza di secondo grado; 3) nel non aver disposto il giudizio di rinvio, omettendo di considerare gli altri motivi d’impugnazione, non affrontati nelle sentenze di merito, perchè ritenuti assorbiti, ma da lei riproposti in ogni grado.

3. Procedendo all’esame del primo motivo – che va valutato con priorità, secondo la prospettazione della ricorrente, va rilevato che la controricorrente ne ha eccepito l’inammissibilità per non esser stata prodotta la sentenza n. 11117/08 di questa Corte, passata in giudicato, nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata per revocazione. L’eccezione è infondata: il paradigma dell’art. 395 c.p.c., n. 5, secondo il quale "le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione … se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione", non solo, non impone l’onere di siffatto deposito per il ricorrente, ed B, fortiori non ne sanziona con l’inammissibilità il mancato rispetto, ma implica, anzi, nella prospettiva di uno sviluppo fisiologico del processo, che l’esistenza del giudicato non sia stata neppure eccepita dalla parte, e che, comunque, su tale questione (peraltro, rilevabile d’ufficio) non vi sia stata alcuna statuizione. Deve, comunque, rilevarsi che l’indicazione della sentenza n. 11117/08, quale quella in relazione alla quale quella qui impugnata avrebbe giudicato in contrasto, è inesatta. Infatti, con la citata pronuncia n. 11117/08, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Ufficio: su tale sentenza, di mera legittimità, si è bensì formato il giudicato formale, ma non anche quello sostanziale di cui all’art. 2909 c.c., che è ipotizzabile solo in relazione all’oggetto dell’accertamento della situazione giuridica sostanziale racchiuso nelle pronunce di merito (cfr. Cass. SU n. 19867 del 2008), e che, in concreto, si è formato in relazione all’accertamento contenuto nella sentenza di merito della CTR della Sicilia n. 168/30/00 che ha accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IVA relativa all’anno 1992; decisione che risulta, comunque, puntualmente richiamata, in seno al ricorso, secondo quanto si è sopra esposto.

4. La controricorrente ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità del motivo per la mancata formulazione del quesito di diritto. Anche tale eccezione va rigettata. E’ vero, infatti, che, nella vigenza del regime giuridico anteriore alla L. n. 69 del 2009, qui in rilievo, ed in virtù del richiamo operato dall’art. 391 bis c.p.c., comma 1, trova applicazione l’art. 366 bis c.p.c. – secondo il quale la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara e immediatamente intelligibile del fatto sul quale si fonda la richiesta revocazione – sia nel caso in cui il vizio revocatorio abbia ad oggetto l’errore di fatto (Cass. N. 4640 del 2007, 5076 del 2008, SU n. 26022 del 2008), sia quando riguardi una delle altre ipotesi di revocazione di cui all’art. 391 ter c.p.c. (Cass. ord. n. 862 del 2011) dovendosi escludere, invece, la necessità della formulazione del quesito di diritto (Cass. n. 5075 del 2008). Ma, a tale onere non si è sottratta la ricorrente, che, nel primo motivo, ha chiaramente indicato, in modo del tutto comprensibile, le ragioni del contrasto tra i due giudicati.

5. Sennonchè, il motivo di ricorso è da dichiarare inammissibile, sotto un diverso profilo. E’ da chiedersi, infatti, se sia ammissibile la revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5 delle sentenze della cassazione, ed, in particolare, di quelle che, in conformità col modulo di cui all’art. 384 c.p.c., abbiano cassato e giudicato nel merito, per la ritenuta insussistenza della necessità di acquisire ulteriori accertamenti di fatto. A tale quesito, va data risposta negativa, in quanto non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi siffatta statuizione. Va premesso che l’originario divieto di revocazione nei confronti delle sentenze emesse dalla cassazione è stato superato (a seguito delle sentenze della Corte Cost. n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991) dall’art. 391 bis c.p.c. (della L. n. 353 del 1990, art. 67), che ha introdotto la disciplina della correzione dell’errore materiale e della revocazione della sentenza per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4). Su tale limitato sistema, è intervenuto il D.Lgs. n. 40 del 2006, che, con l’art. 16, ha modificato l’art. 391 bis citato, assoggettando a revocabilità per errore di fatto anche le ordinanze emesse ex art. 375, nn. 4 e 5 (previsione che, in virtù della sentenza additiva della Corte Cost. n. 207 del 2009, è stata estesa all’ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 1), e, con l’art. 17, ha introdotto l’art. 391 ter c.p.c., in base al quale i provvedimenti coi quali la Corte ha deciso la causa nel merito sono impugnabili per revocazione (ed opposizione di terzo) "per i motivi di cui all’art. 395, nn. 1), 2), 3) e 6)", disposizione che costituisce la puntuale attuazione dell’art. 1, comma 3, lett. a), della Legge Delega n. 80 del 2005, secondo la quale doveva prevedersi l’impugnabilità delle sentenze di merito della Corte di cassazione (oltre che con l’opposizione di terzo) col rimedio della "revocazione straordinaria", proponibile anche contro sentenze passate in giudicato, che è, appunto, quella contemplata dai motivi 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395, poi, in concreto, introdotti. Nonostante il cospicuo ampliamento dell’ambito di operatività del rimedio della revocazione nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione, il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5 non risulta, tuttavia, previsto dal codice di rito. Per tale ragione, questa Corte con la sentenza n. 7998 del 2004 (resa nel regime vigente prima dell’emanazione del D.Lgs. n. 40 del 2006, ma in parte qua immutato), ha dichiarato inammissibile il ricorso che deduceva detto vizio revocatorio avverso una sentenza che aveva deciso nel merito, ex art. 384 c.p.c., conclusione che è stata condivisa dall’ordinanza n. 9027 del 2005, con cui la Cassazione ha, però, ritenuto non manifestamente infondata, in relazione all’art. 24 Cost., comma 2, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 391 bis c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5 delle sentenze rese ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. A seguito della declaratoria di manifesta inammissibilità della questione (Corte Cost. ord. n. 77 del 2006) per omessa motivazione della rilevanza, con sentenza n. 18234 del 2006, resa nell’ambito della medesima controversia, ed espressamente invocata dalla ricorrente a fondamento del proposto motivo, la Corte (pur dichiarando inammissibile l’impugnazione per difetto di interesse, in applicazione del principio per cui, in ipotesi di contrasto di giudicati, prevale il secondo, che, in quel caso, era più favorevole al ricorrente rispetto al primo) ha, invece, ritenuto proponibile l’impugnazione ordinaria per revocazione delle pronunce di merito ex art. 384 c.p.c. della Corte di cassazione per contrasto con il precedente giudicato, osservando che tali sentenze – di natura analoga a quelle d’appello o in unico grado – non potevano esser regolate diversamente per il solo fatto, occasionale, di provenire da giudici di legittimità ed essere emesse contestualmente alla pronuncia di cassazione, invece che intervenire successivamente e in sede di rinvio, per non essere necessari altri accertamenti di fatto; aggiungendo che un’espressa previsione in tal senso non era necessaria in rapporto a tali pronunce. Con sentenza n. 10867 del 2008, le SU della Corte, chiamate a comporre il contrasto, hanno evidenziato che "la diversità delle argomentazioni utilizzate dalla sentenza n. 7998/2004 (condivise anche dall’ordinanza n. 9027/2005) e dalla sentenza n. 18234/2006, a parte che non appaiono idonee a configurare un vero e proprio contrasto, essendo nel primo caso corrispondenti al decisum mentre nel secondo costituiscono un obiter dictum, non rileva ai fini della decisione del presente giudizio che ha ad oggetto un’impugnazione per revocazione di sentenza di mera legittimità", ed, in relazione a queste ultime, hanno escluso la proponibilità della revocazione per contrasto tra giudicati, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, considerando, tra l’altro, che tale ipotesi non è espressamente contemplata dalla legge.

6. L’argomento letterale, considerato dalle Sezioni Unite in tale sentenza, appare al Collegio insormontabile, anche, con riferimento alla sentenza sostitutiva della pronuncia di merito, qui in rilievo:

il motivo di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5 non è, infatti, previsto nè dall’art. 391 bis, che disciplina l’altro motivo di revocazione cd. ordinaria, nè dall’art. 391 ter c.p.c., relativo alle ipotesi di revocazione delle sentenze in cui la Corte, accogliendo il ricorso, abbia deciso la causa nel merito. Inoltre, l’ammissibilità della revocazione per contrasto con precedente giudicato implicherebbe una deroga, anch’essa non prevista dal legislatore, al principio secondo cui le sentenze della Corte di cassazione passano in giudicato per effetto della loro pubblicazione, tenuto conto che i termini di sessanta giorni dalla sua notificazione o di un anno dalla sua pubblicazione sono testualmente riferiti, dall’art. 391 bis c.p.c., alle sole ipotesi in cui la sentenza della Corte sia affetta da errori materiali o di calcolo o dall’errore revocatorio, di cui all’art. 355 c.p.c., n. 4 (l’art. 391 ter c.p.c. non contiene termini di sorta, in ragione della natura straordinaria di tale tipo di impugnazione). Del resto, la sostanziale identità, rilevata da Cass. n. 18234/2006, tra la sentenza di cassazione sostitutiva della pronuncia di merito e la sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio non tiene conto del fatto, già posto in evidenza da Cass. n. 7998/2004, che la sentenza sostitutiva ex art. 384 c.p.c. può esser emessa, solo, quando la controversia debba esser decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell’errato – e perciò cassato – giudizio di diritto, laddove al giudice del rinvio sono demandati accertamenti che si configurano come "ulteriori" rispetto alle statuizioni cassate (cfr. Cass. n. 17221 del 2002; n. 4063 del 2004; n. 18928 del 2006; 5884 del 2011), e che costituiscono il tratto saliente che contraddistingue proprio quel giudizio. Il conflitto tra diverse regulae juris, data dalla presenza di due distinti giudicati sullo stesso oggetto, si compone, poi, con la prevalenza del secondo sul primo, in base all’art. 15 preleggi, che va applicato al giudicato, in quanto partecipa della natura dei comandi giuridici (cfr. Corte Cost. ord. n. 77 del 2006, Cass. n. 18234 del 2006 cit; n. 6406 del 1999; n. 2082 del 1998; n. 997 e 833 del 1993).

7. La mancata previsione del rimedio della revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, non appare, infine, in contrasto con principi o norme costituzionali: non col principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., in quanto, come si è sopra esposto e come condivisibilmente affermato da Cass. n. 7998 del 2004, non sussiste "identità, o analogia, tra le posizioni del giudice di merito in sede di rinvio e della corte di cassazione in sede di decisione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2"; non col diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost., giacchè l’esclusione del rimedio anzidetto attiene ad i limiti ed alle condizioni di operatività del giudicato, che sono affidati alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario, al quale non rimane certamente estranea l’esigenza, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., comma 2, di evitare che l’attività di giudizio si protragga all’infinito (Cass. SU. n. 10867 del 2008, cit., con riferimento alle sentenze di mera legittimità); tenuto conto che, come già osservato da Corte Cost. n. 305 del 2001, un’eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un’estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, che è riservata alla discrezionalità del legislatore (Cass. ord. n. 862 del 2011, in tema di mancata previsione della revocazione ex art. 391- ter c.p.c., in relazione alle sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione).

8. I motivi secondo, terzo e quarto, che possono esaminarsi congiuntamente sono, anch’essi, inammissibili. Anzitutto, secondo quanto ha eccepito la controricorrente, gli stessi non rispettano il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., che, come si è esposto al punto 4, si applica anche al ricorso per revocazione. Trattandosi di far rilevare errori di fatto in cui la Corte sarebbe incorsa, la formulazione dei motivi avrebbe dovuto risolversi nella chiara indicazione riassuntiva sia del fatto oggetto del dedotto errore sia delle ragioni per cui l’errore presenterebbe i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c., indicazione che, nella specie, non risulta, affatto, enunciata. Inoltre, per quanto riguarda il secondo motivo, col quale si deduce che "l’omesso rilievo del giudicato costituisce errore di fatto", va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 23242 del 2005 e n. 21639 del 2004, Cass. n. 17443 del 2008), il giudicato, sia esso interno od esterno, costituendo la regola del caso concreto, partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicchè "l’erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regola juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395 c.p.c., n. 4". Coi motivi terzo e quarto, la ricorrente, senza neppure far rilevare i punti di asserito contrasto fra le diverse rappresentazioni dello stesso fatto – una emergente dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali – si limita a denunciare supposti errori di valutazione in cui sarebbe incorsa la sentenza nel ritenere non necessari ulteriori accertamenti di fatto e nel non considerare l’esistenza di altri motivi d’impugnazione dell’atto impositivo asseritamente riproposti in ogni grado, ma "per ultimo, dalle controdeduzioni presentate dalla cooperativa per il giudizio d’appello" (cosi a pag. 19 ricorso);

errori che esulano dall’ambito del motivo revocatorio, che presuppone, invero, che la valutazione del giudice sia inficiata da una distorta percezione, risultante in modo incontrovertibile dalla realtà del processo (beninteso di cassazione: l’errore deve riguardare gli atti interni di tale giudizio, quelli cioè che la Corte esamina direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, cfr. Cass. n. 17110/2010), di un fatto, che, ove esattamente inteso, avrebbe determinato una diversa valutazione, sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto – denunciato come erroneamente percepito – sia stato oggetto di giudizio.

9. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte ravvisa giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle diverse soluzioni date dalla giurisprudenza riguardo all’ammissibilità della revocazione per contrasto con precedente giudicato, in ipotesi di sentenze sostitutive ex art. 384 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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