Cassazione, sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553 Al coniuge affidatario può essere assegnata la casa al mare?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva in data 5.5.2006, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi I.A. e S.I. e, con sentenza definitiva dell’11.7.2008, ha provveduto sulle domande reciproche di addebito, respingendole, sull’affidamento congiunto dei figli minori, di cui ha disposto la continuazione della convivenza con la madre e sulla richiesta di contributo per il mantenimento. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 25.2.2010, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, accogliendo la richiesta della S. di assegnazione dell’abitazione familiare sita in (omissis).

Per quanto ancora interessa, ha osservato la Corte di merito che il Tribunale aveva fondato la propria decisione negativa in ordine all’assegnazione dell’abitazione sul rilievo che, in realtà, la casa sita in xxxxxx non aveva mai costituito l’abitazione coniugale. Infatti, dal 1992 sino al 2002 certamente l’unica abitazione coniugale era stata quella di (omissis), ossia quella dei genitori della S., mentre tra il 2002 (data di acquisto dell’abitazione di xxxxxx, allo stato di rustico) ed il 2004 la suddetta abitazione era stata oggetto di lavori di completamento al fine di renderla abitabile, ed era stata sicuramente anche utilizzata dai coniugi I. -S. , “ma, verosimilmente, nel solo periodo estivo, data la sua collocazione geografica”, mentre nel 2005 la S. si era trasferita con i figli nel Nord Italia ed aveva iniziato il giudizio di separazione (30 giugno 2005).

Pertanto, secondo il Tribunale, la suddetta abitazione non aveva mai costituito l’abitazione coniugale. La Corte di merito ha ritenuto di non poter condividere tale ragionamento, pur essendo indubbio che l’abitazione di (omissis) fosse stata “di fatto l’abitazione coniugale, ma soltanto perché i coniugi non avevano ancora acquistato una propria abitazione da adibire a sede della famiglia”. Secondo la Corte di appello l’acquisto della casa di xxxxxx, per l’importo del prezzo di acquisto, del relativo mutuo acceso, della tipologia di arredamento, denotava la volontà dei coniugi di adibire il fabbricato – acquistato allo stato rustico – a futura abitazione coniugale.

Tale aspettativa, “peraltro concretizzata da una limitata abitazione dell’immobile”, doveva certamente farsi rientrare tra le aspettative del nucleo familiare e, quindi, anche dei figli, cui non poteva “certo negarsi la possibilità di vivere in un proprio contesto abitativo”. In questo senso, pertanto, non poteva condividersi “la decisione del Tribunale di ritenere unica abitazione coniugale quella di (omissis) escludendo – a causa del sopravvenire della crisi matrimoniale (certamente non programmato dai coniugi, i quali diversamente non avrebbero assunto onerose obbligazioni per l’acquisto della villa) – la casa sita in xxxxxx, ove presumibilmente e ragionevolmente si erano appuntate le aspettative in argomento dei genitori ma anche dei figli”. È principio pacifico e consolidato in giurisprudenza – ha concluso la Corte di merito – “che l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a rimanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare”.

Nel caso di specie, sebbene l’abitazione di xxxxxx non avesse potuto costituire “quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli”, era indubbio che il privare gli stessi, già costretti a subire le conseguenze della crisi familiare, anche della possibilità di avere, comunque, quel proprio centro di affetti ed interessi appariva “contrario al loro prevalente interesse”. Contro la sentenza di appello I.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Non ha svolto difese l’intimata.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto dell’assegnazione della casa coniugale nonché per omessa, insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di circostanze decisive per la soluzione della lite, con riferimento all’attribuzione della casa coniugale alla moglie; nonché per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nella specie art. 155-quater cod. civ. (art. 360, n. 3, c.p.c.).

Deduce che l’assegnazione della casa familiare, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità. Di conseguenza, la Corte di merito avrebbe dovuto respingere la domanda della resistente volta a vedersi assegnata come casa coniugale un appartamento (quello sito in xxxxxx), differente da quello in cui la famiglia aveva vissuto (sito in (omissis) , abitazione dei genitori della S.).

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155, quarto comma, c.c. nella precedente formulazione e art. 155 quater c.c., come inserito con decorrenza dal 16 marzo 2006^ dall’art. 1 l. 8 febbraio 2006 n. 54 nonché omessa motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti ex art. 155-quater cod. civ. o, comunque, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa l’indicato fatto controverso e decisivo per il giudizio, (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Deduce che la Corte di appello ha omesso di motivare in merito alla sussistenza dei presupposti ex art.155-quater c.c. e non ha indicato le ragioni per le quali, nel caso esaminato, avrebbe errato la sentenza di primo grado non ritenendo sussistenti i presupposti sopra indicati con riferimento alla assegnazione della "casa familiare". La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, contraddittoria ed incoerente quando, da un lato, considera ed accerta che "l’abitazione di XXXXXX non abbia costituito quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli" e, poi, inspiegabilmente ed immotivatamente, con riferimento ai requisiti di assegnazione della casa familiare ex art.155-quater cod. civ., "assegna a S.I., quale abitazione coniugale….la casa sita in (omissis)", senza indagare e motivare in ordine alla dedotta insussistenza, nel luogo indicato dalla sig.ra S., dell’"habitat domestico e familiare" necessario ai fini della stessa assegnazione.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione perché omessa e/o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata considerazione, rispetto alla decisione di assegnare la casa coniugale, dello statuito "affidamento condiviso" dei figli minori ad entrambi i genitori.

2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 128 e 129 comma 2 c.c., non avendo la Corte di merito considerato che essendo stata dichiarata la nullità del matrimonio, con decreto collegiale del tribunale Ecclesiastico Regionale di Appello in data 13.11.2009, la regolamentazione dell’affidamento dei figli minori ed il loro mantenimento trova fondamento nelle norme che regolano il matrimonio putativo," pertanto, anche per questo motivo, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha illegittimamente assegnato l’asserita "casa coniugale" alla resistente perché l’art. 129 c.c. richiama l’art. 155 limitatamente ai provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, fra i quali non rientra certamente l’assegnazione della abitazione familiare.

3.- Osserva la Corte che i primi due motivi del ricorso sono fondati ed il loro accoglimento comporta l’assorbimento delle rimanenti censure.

Infatti, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al fine dell’assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica (Sez. 1, Sentenza n. 1198 del 20/01/2006).

Invero, sono requisiti imprescindibili, per l’assegnazione della casa "familiare" ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza di tale requisito – nel senso (indicato da Cass. nn. 13065/2002, 6706/2000, 12083/1995) di habitat domestico, ossia di luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri – e l’affidamento a questo di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento (Cass. nn. 12309/2004, 13736/2003, 4753/2003, 661/2003, 2070/2000, 11030/1997 ed altre). L’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155 c.c., comma 4, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s’esprime e s’articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità (Sez. 1, Sentenza n. 4816 del 2009; Cass. 16 luglio 1992 n. 8667; 9 settembre 2002 n. 13065; 20 gennaio 2006 n. 1198).

La corte di merito, per contro, ha disposto l’assegnazione pur affermando – contraddittoriamente – che nel caso di specie l’abitazione di xxxxxx non aveva potuto costituire “quel centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza solitamente legittimano l’assegnazione al coniuge presso cui sono domiciliati i figli” e che quella di (OMISSIS) era stata “di fatto l’abitazione coniugale” perché “i coniugi non avevano ancora acquistato una propria abitazione da adibire a sede della famiglia”.

La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. rigettando la domanda di assegnazione della casa familiare.

Le spese processuali, alla luce dell’esito complessivo della lite, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivi del ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-02-2011, n. 3713 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G., legale rappresentante della società titolare dello stabilimento balneare "(OMISSIS)", in comune di (OMISSIS), proponeva innanzi al giudice di pace di S.Angelo di Brolio opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23 avverso l’ordinanza di ingiunzione n. 582/83 emessa dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di (OMISSIS) in data 3.11.2003, con la quale gli era stata irrogata la sanzione di Euro 1.032,29 per la violazione dell’arti 164 codice della navigazione, non avendo egli ottemperato a varie prescrizioni di un’ordinanza balneare del 12.6.2000, non avendo in postazione, il binoloco, VHF, battello di salvataggio completo di mezzo marinaio, gli estremi della concessione dal lato est, salvagente con 30 mt. di cima e cassetta di pronto soccorso.

Con sentenza n. 67 del 24.5.2004 il giudice di pace accoglieva l’opposizione, e, richiamando Cass. penale n. 361/99 (rectius, 5755/99), riteneva che la sanzione prevista dall’art. 164 c.n. il fosse inerente a trasgressioni delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti l’uso del demanio marittimo, mentre nel caso di specie si trattava di violazioni di norme poste a tutela e salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità di bagnanti.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre l’Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza e difesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con unico motivo d’impugnazione.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1164 c.n., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 1.1.- Nell’ambito dell’art. 1164 c.n., che punisce chiunque non osservi una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo, il bene demaniale noti rileva – sostiene nella sua fisicità, quale res materialis, ma per l’utilità economica o sociale da esso ritraibile, di talchè ogni volta che l’autorità regolamenti l’uso del bene il relativo provvedimento investe sempre le modalità attraverso le quali è lecito trarre dal bene il beneficio atteso, ed ha ad oggetto quelle attività umane che, per esplicarsi, necessitano l’uso – ordinario, speciale o eccezionale – del bene stesso.

Tutte le prescrizioni rivolte alla disciplina di queste attività sono dunque necessariamente prescrizioni sull’uso del bene, nel senso che, nello specifico in questione, disciplinare l’attività di gestione di uno stabilimento balneare vuoi dire disciplinare l’uso del demanio.

1.2. – La base giuridica dei provvedimenti come l’ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di (OMISSIS), l’infrazione alla quale ha determinato remissione del provvedimento ingiuntivo, risiede nell’art. 30 c.n., che attribuisce all’amministrazione dei trasporti e della navigazione l’uso del demanio marittimo e l’esercizio dei relativi poteri di polizia. La reciproca relazione di rimando tra le due norme porta ad affermare che l’art. 164 c.n. sanziona, in sostanza, la violazione degli atti emessi in base all’art. 30.

A conclusioni non dissimili si perviene considerando il bene protetto dall’art. 164 c.n., comprensivo, oltre che del demanio in sè, anche di tutti gli interessi che a vario titolo sono implicati nel relativo uso, anche quando tali interessi riguardano la sicurezza e la salute delle persone.

Ulteriore conferma del fatto che anche tali aspetti siano considerati dalla disciplina in materia di uso dei beni demaniali, è dato da ciò, che l’art. 59 reg. att. c.n. dispone che il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, regola con propria ordinanza tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonchè le varie attività che si esercitano nei porti e elle zone comprese nella circoscrizione.

1.3. – Infine, quanto al precedente di legittimità penale che ha orientato la decisione del giudice di prime cure, va osservato che esso è stato pronunciato quando l’art. 164 c.n. era norma incriminatrice penale, e che se in allora la soluzione accolta poteva sembrare più liberale, in un’ottica di "diritto penale minimo", attualmente la situazione si inverte, perchè in mancanza di uno strumento sanzionatorio amministrativo, gli unici rimedi all’inosservanza dei provvedimenti legalmente adottati dall’autorità competente in materia sarebbero la revoca della concessione ovvero la sanzione prevista dall’art. 650 c.p., il che, conclude la parte ricorrente, appare un esito paradossale.

2 – Il motivo è fondato.

2.1. – Giova premettere che il precedente di Cass. penale n. 5755/99 si riferisce essenzialmente all’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p. (contestata in quella fattispecie per l’inosservanza di un’ordinanza del Capo del Circondario Marittimo), la cui configurabilità fu esclusa sotto molteplici aspetti, e che solo da ultimo questa S.C. ebbe in allora a esaminare anche l’ipotesi della riconducibilità della fattispecie all’art. 164 c.n., ritenendo tuttavia che tale articolo si riferisse alle sole violazioni riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, ovvero provvedimenti amministrativi concernenti l’uso del demanio marittimo (come nelle ipotesi, esemplificate sempre nella citata Cass. penale, dell’ingiunzione della Capitaneria di porto di sgombrare l’area demaniale marittima abusivamente occupata con opere murarie, oppure della violazione dell’ordinanza dell’autorità marittima che vieti la sosta di veicoli in zona portuale, o, ancora, ed in senso più generale, dell’inottemperanza di provvedimenti emanati in vista della tutela degli interessi pubblici relativi al demanio marittimo).

2.2. – Tale conclusione non pare condivisibile a stregua della presupposta nozione di uso del bene demaniale, che appare ingiustificatamente limitativa.

E’ noto che i beni demaniali sono suscettibili, oltre che di uso diretto per opera dello stesso ente (pubblico territoriale) proprietario, anche di godimento da parte della collettività, e in tale seconda ipotesi si suole distinguere tre diverse tipologie d’uso, ossia quello comune, che consiste nel godimento indifferenziato da parte dei componenti della comunità e che avviene in maniera conforme alla destinazione del bene; quello eccezionale, che si svolge in maniera non corrispondente alla normale destinazione e che sottrae il bene stesso all’uso comune per riservarlo, secondo un regime di eccezione, ad un soggetto determinato; e quello speciale, che pur essendo conforme alla normale destinazione del bene pubblico avviene in maniera più intensa a favore di determinati soggetti in base ad un titolo particolare, avente per lo più natura autorizzativa o concessoria.

In quest’ultima categoria di uso è compreso quello svolto attraverso l’attività di stabilimento balneare (cfr. C.d.S. n. 5566/06), che soggiace all’esercizio della polizia demaniale e al relativo potere di ordinanza previsto dall’art. 59 disp. reg. c.n., al pari di ogni altra forma di godimento del bene pubblico, incluso quello comune.

Ciò appare evidente sol che si consideri che l’uso speciale, non sottraendo il bene alla sua destinazione, ma implicando semplicemente un suo godimento più intenso da parte del soggetto destinatario del provvedimento permissivo, deve svolgersi in maniera compatibile con le residue possibilità di utilizzazione da parte della collettività.

Nella specifica ipotesi della concessione di stabilimento balneare, l’uso speciale in favore del concessionario deve contemperare, per sua stessa definizione, l’interesse di quest’ultimo all’esercizio di un’attività imprenditoriale e quello della generalità dei consociati a fruire di un comodo accesso al mare e dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, di guisa che non è ipotizzarle l’attività del concessionario se non nel contesto del più generale uso comune del litorale balneabile. Ogni atto dell’autorità amministrativa competente per il circondario marittimo, emesso tanto in forma di ordinanza, quanto di provvedimento particolare e a destinatario predeterminato, mira a regolare le attività umane che implicano l’uso – sia speciale che comune, sia per fini economici che per finalità ricreative, salutari, di svago ecc. – del bene demaniale, in modo che l’una utilizzazione avvenga nel rispetto dell’altra e degli interessi reciprocamente sottesi.

Ciò è di particolare evidenza ove si consideri che l’uso speciale svolto dall’esercente uno stabilimento balneare, essendo retto da un provvedimento di tipo concessorio soggiace ad obblighi protettivi della sicurezza dei bagnanti, vale a dire di quella collettività di persone che sul medesimo bene esercita l’uso comune.

Proprio la pari inerenza degli atti di polizia demaniale ad ogni tipologia di uso, dimostra che l’attività amministrativa di governo del circondario marittimo incide su tutti gli aspetti dell’utilizzazione dei beni pubblici che sono compresi in esso, a tutela dell’interesse sia dell’ente proprietario, sia dei consociati, ed esclude, dunque, che l’art. 64 c.n. possa essere interpretato come norma posta a presidio della sola integrità del bene pubblico, e non anche delle persone che, a vario e legittimo titolo, ne fanno l’uso.

2.3. – Nè tale interpretazione può essere posta in dubbio in considerazione del fatto che le prescrizioni imposte dall’autorità amministrativa marittima hanno di mira soprattutto la protezione dell’integrità delle persone fisiche che si trovino in mare. Ciò non solo perchè la disciplina dei beni demaniali si applica, in quanto compatibile, al mare territoriale, benchè quest’ultimo costituisca res communis omnium (cfr. Cass. n. 848/75), ma anche in quanto l’autorità marittima ha il potere di imporre obblighi che incidono sull’uso speciale della spiaggia oggetto di concessione, subordinandolo all’osservanza di prescrizioni di tipo modale che obbligano il concessionario senza sospendere l’efficacia del titolo permissivo, obblighi la cui violazione non può che essere sanzionata ai sensi dell’art. 164 c.c., in base al piano raccordo con la norma dell’art. 30 c.n., attributiva dei potere amministrativo.

3. – Per quanto fin qui considerato, il ricorso va accolto.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pace, che si designa in quello di Milazzo, il quale riesaminerà la fattispecie attenendosi al seguente principio di diritto: "in materia di concessione di stabilimento balneare, i provvedimenti emessi dall’autorità amministrativa competente per il circondario marittimo nell’esercizio dei poteri di polizia demaniale previsti dall’art. 30 c.n., e art. 59 disp. reg. c.n., incidono tanto sull’uso speciale del concessionario, quanto sull’uso comune di ogni altro consociato, potendo riguardare tutti gli aspetti sia dell’utilizzazione del demanio marittimo propriamente inteso, sia dell’uso pubblico del mare. Pertanto, la norma dell’art. 1164 c.n., che sanziona l’inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall’autorità competente in relazione all’uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l’integrità o la salute delle persone fisiche". 3.1. – Il giudice di rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Milazzo, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16-03-2011, n. 6280 Procedimento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 24.10/4.11.2009, la Sezione disciplinare del CSM ha inflitto al Dr. D.L., giudice del tribunale di Locri, la sanzione della censura, dichiarandone la responsabilità per avere gravemente mancato ai propri doveri di diligenza e laboriosità, avendo posto in essere molteplici gravi ritardi nel compimento di atti relativi all’esercizio delle proprie funzioni (R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18 e D.P.R. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, lett. q, ed r) ed in particolare per avere, tra l’aprile del 2005 ed il dicembre del 2006, e nonostante reiterati solleciti formulati dai dirigenti dell’ufficio, depositato con grave ritardo numerose sentenze penali, nonchè per avere depositato, nell’arco di un anno, solo cinque sentenze civili, di fatto omettendo di svolgere concretamente le funzioni assegnategli e determinando la necessità di rimettere sul ruolo trentanove cause civili per la riassegnazione ad altri magistrati.

I fatti non erano stati contestati nella loro materialità, ma l’incolpato aveva evidenziato numerose circostanze obiettivamente sussistenti (quali fra l’altro il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, malanni fisici protrattisi per non breve tempo, applicazione ad altri uffici e numero delle udienze settimanalmente tenute) che avevano significativamente influito sul verificarsi di tali inconvenienti, fattori questi tutti presi in esame specificamente dalla Sezione disciplinare che non aveva ritenuto che gli stessi potessero comunque giustificare un così elevato numero di ritardi e/o di inadempienze, comminando conclusivamente la sanzione surricordata.

Per la cassazione di tale decisione ricorre con due distinti atti di diversa datazione, ma di identico contenuto e sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria, D.L.; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

I due ricorsi si riferiscono alla stessa sentenza, sono identici nel contenuto e vanno dunque riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c..

Va preliminarmente rilevato che il dato temporale ricavabile dalla data della notifica della decisione, correlata alla data di proposizione del presente ricorso, comporta la tempestività del ricorso stesso.

Ciò posto e venendo al merito, con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. n 511 del 1946, art. 18 e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio; si lamenta in particolare che nella motivazione della sentenza impugnata si sarebbe illegittimamente e sbrigativamente depresso il peso degli altri provvedimenti di natura civile adottati dal D. nel periodo in relazione a cui gli venne contestato di aver emesso un numero eccessivamente esiguo di sentenze, che avrebbe invece) essere tenuto in debito conto nella valutazione complessiva della di lui produttività.

Con il secondo motivo si adduce contraddittorietà di motivazione in ordine al profilo secondo cui la decisione impugnata, pur riconoscendo l’impatto di riconversione subito dal D. al momento del transito al settore civile e anche tenendo conto delle dichiarazioni rese dal capo dell’ufficio sulla ritrovata produttività da parte del medesimo una volta ambientatosi in quello penale, non avrebbe tenuto conto della valenza di tali dati ed avrebbe sottovalutato il fatto che proprio nel settore penale il magistrato ha dovuto attendere a svariati ed eterogenei uffici, circostanza questa che avrebbe potuto giustificare i ritardi nel deposito delle sentenze.

Con il terzo motivo si lamenta violazione del R.D.L. n 511 del 1946, art. 18 e vizio di motivazione, per aver la sentenza impugnata (ai fini della scriminante della gravosità del carico di lavoro) omesso di valutare il numero di archiviazioni pronunciate dal D. e la supplenza dallo stesso tenuta presso la sede distaccata di Cinquefondi oltre alla stabile tenuta di quattro turni di udienza alla settimana; neppure si sarebbe dato il debito peso alla circostanza secondo cui per alcuni mesi del 2006 il magistrato aveva subito la frattura della mano e del piede destri.

I tre mezzi, anche se proposti distintamente e riferiti a circostanze diverse tra loro possono esser esaminati congiuntamente atteso il carattere unitario che li connota tutti e la articolazione degli stessi, improntati alla pretesa violazione della stessa norma e a preteso vizio di motivazione.

Premesso che i fatti nella loro materialità non vengono contestati, va evidenziato che il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante civile può produrre senza alcun dubbio un iniziale disagio e difficoltà maggiori rispetto a chi fosse già esperto del ramo: tuttavia, la crudezza dei numeri è tale da non consentire di ritenere giustificabile a tale riguardo il comportamento dell’odierno ricorrente che, titolare di un ruolo civile, ha emesso nell’arco di circa due anni cinque sentenze ordinarie civili (di cui quattro con ritardo notevole) e rimesso sul ruolo trentanove procedimenti, redigendo al contempo 539 sentenze previdenziali, di cui peraltro non si contesta la tendenziale semplicità e ripetitività dell’impianto motivazionale.

Tale dato, peraltro inconfutabile, ovviamente riduce in modo marcato la incidenza di tale dato numerico nel complesso della attività lavorativa del D., computo questo impietoso che, nella sua evidenza numerica, non può essere neppure scusato in ragione dell’iniziale sconcerto presumibilmente originato del passaggio ad altre, diverse funzioni.

Come si deve ripetere, tale dato non può assumere valenza tale da giustificare la ridotta produttività riscontrabile anche dopo il passaggio al settore penale, che in ogni modo avrebbe dovuto esser più congeniale ad un magistrato proveniente dalla funzione requirente; ritardi gravi nel deposito delle sentenze, superiori in taluni casi al triplo dei termini per il deposito e posti in essere anche dopo essersi avvalso della facoltà di indicare un termine per il deposito stesso, che attestano una non adeguata scelta organizzativa e che non appaiono sussumibili ne nella riconosciuta carenza del settore delle richieste di archiviazione, nè nella contemporaneità di più incarichi, nè nell’unica supplenza svolta e neppure nel periodo di disagio fisico dovuto a frattura della mano e del piede, attesa la continuata e ricorrente carenza di produttività dell’odierno ricorrente sia nel settore civile che in quello penale:

queste le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata.

Se le considerazioni ed i riferimenti suesposti consentono di escludere il vizio di motivazione lamentato in ordine ai profili evidenziati nei tre motivi di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è punibile come lesivo del prestigio del magistrato e dell’ordine giudiziario e viola il R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18, il comportamento del giudice che ritardi nel depositare le motivazioni dei suoi provvedimenti in una misura che, per quantità dei casi ed entità dei tempi di deposito, è tale da violare la soglia della ragionevolezza e giustificabilità, la quale potrà rilevarsi da vari parametri e sussiste sempre in concreto quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui alle norme costituzionali e sovranazionali vigenti (cfr. SS. UU. 23.8.2007, n 17916 ed altre).

Nel caso di specie in cui oltre ai ritardi si sono avuti anche altri significativi comportamenti elusivi del dovere di laboriosità, ampiamente riferiti, non può sussistere dubbio circa la esatta applicazione della norma di cui si assume la violazione, in precipua ragione del fatto che le circostanze tutte addotte a giustificazione dell’esaminato comportamento non valgono a dare contezza della permanenza di un comportamento che ha certamente contribuito, sia valutato nel suo complesso, che in relazione alle singole manifestazioni in cui è stato attuato, proprio a ledere tra l’altro il diritto delle parti ad una durata ragionevole del processo oggi costituzionalizzata dall’art. 111 Cost..

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte li rigetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 24-02-2011, n. 7137 Arresto, fermo, e altri provvedimenti in materia di libertà personale Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale per i minorenni di Milano, in accoglimento dell’appello del P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15.6.2010, ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di B.G., quale indagato del reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1).

Il B. è indagato del predetto reato continuato per avere in circostanze diverse, con minacce e violenza e approfittando della condizione di inferiorità psichica della parte lesa, costretto D. P.J., sua compagna di classe, a subire atti sessuali, consistiti nel farsi masturbare in due occasioni e masturbare, nonchè praticare un rapporto orale nell’ultima.

Il Tribunale della libertà, a differenza di quanto sostenuto nell’ordinanza del G.I.P., che aveva ritenuto necessario un ulteriore approfondimento della dinamica dei fatti, ha affermato che nella specie sussiste a carico del B. un quadro indiziario connotato da gravità in relazione al reato continuato ascrittogli, di cui vengono ricostruiti i singoli episodi criminosi.

Il Tribunale per i minorenni ha inoltre ritenuto sussistente un alto rischio di reiterazione di reati della medesima specie per arginare il quale unica misura adeguata appare quella della custodia in carcere.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Con il primo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 19 e 23.

Si osserva che la custodia cautelare in carcere costituisce, nei confronti dei minori, un trattamento eccezionale, cui si può fare ricorso solo in assenza di altre strategie di recupero e della accertata inapplicabilità di misure meno afflittive, quale l’inserimento in comunità, dovendo in ogni caso essere privilegiata l’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto dell’indagato.

Si deduce, quindi, in sintesi, che l’ordinanza impugnata è totalmente carente di motivazione in ordine alle ragioni della scelta della custodia cautelare in carcere e della inidoneità di misure cautelari diverse e meno afflittive previste dalla legge.

Con il secondo mezzo di annullamento sì denuncia difetto o illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

Nella sostanza si contesta che dal narrato della parte lesa emergano elementi certi in ordine al fatto che la stessa sia stata effettivamente costretta a compiere gli atti sessuali chiesti dal B. ed alla consapevolezza di quest’ultimo di commettere abusi sessuali.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

Ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 19, comma 2, il giudice, nel disporre le misure cautelari nei confronti dell’imputato minorenne, deve tener conto, oltre che dei criteri indicati nell’art. 275 c.p.p., dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

Ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 23, comma 2, lett. c), del per l’applicazione della custodia cautelare vi deve essere il concreto pericolo, desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’imputato, che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

Inoltre ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3, la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Orbene, l’ordinanza impugnata non da conto, in particolare, delle ragioni per le quali si è ritenuto che qualsiasi altra misura alternativa alla custodia cautelare in carcere, anche essa limitativa della libertà personale ed eventualmente tale da non interrompere i processi educativi in atto, non sia stata ritenuta idonea nei confronti del B. ad elidere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, considerate anche le particolarità della fattispecie delittuosa ascritta all’indagato per come ricostruita nell’ordinanza impugnata.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile, venendo prospettata esclusivamente una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quella desunta dai giudici di merito dalle dichiarazioni della parte offesa, delle quali viene data una diversa interpretazione.

Per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, nei limiti sopra precisati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della misura cautelare.

Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura cautelare con rinvio al Tribunale per i minorenni di Milano;

rigetta nel resto il ricorso.

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