Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-05-2011, n. 10448 Premio

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Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 76/2004 il giudice di pace di Vicenza condannò il convenuto B.V. a pagare a Milano Assicurazioni s.p.a. la somma Euro 1.392,39, oltre agli accessori, per rate di premi scadute, relative alle polizze Benessere e Abitare.

Ritenne che, in assenza di un nuovo accordo tra le parti o di una proposta proveniente dal B., pur essendo operante l’estromissione dalla polizza Benessere dei due figli dello stipulante il contratto restasse in vigore in forza della disciplina di cui agli artt. 1411 e 1891 c.c. e che le prestazioni in favore dei figli rimanessero a beneficio dello stesso stipulante.

2.- Il Tribunale di Vicenza, decidendo con sentenza n. 390/08 sull’appello del B., in parziale riforma della sentenza di primo grado lo ha condannato a pagare (per la sola polizza Benessere) la minor somma di Euro 813,72.

Ha rilevato che l’assicuratore, non essendo receduto dal contratto dopo la comunicazione, a decorrere dalla rata successiva (il 1.10.2002) poteva esigere, ex art. 1897 c.c., solo il minor premio corrispondente al minor rischio conseguente all’estromissione di due assicurati. Ha poi dato atto che all’udienza di precisazione delle conclusioni l’assicuratrice aveva così ridotto la domanda, rispetto a quella di Euro 1082,54 formulata in primo grado.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione B.V., affidandosi a sei motivi.

La Milano Assicurazioni non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1.- Con i primi quattro motivi, che per la loro stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, il ricorrente rispettivamente denuncia:

– 1) " Art. 360 c.p.c., n. 5: motivazione contraddittoria sul punto decisivo riguardante la qualificazione della domanda, proposta dalla Milano per la prima volta all’udienza di precisazione delle conclusioni in sede di appello, di pagamento del premio ridotto a seguito dell’estromissione di due delle quattro persone inizialmente assicurate con la polizza azionata";

– 2) " Art. 360 c.p.c., n. 5: insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione della domanda di pagamento del premio ridotto a seguito dell’estromissione dal contratto di due assicurati, formulata per la prima volta in sede di p.c. nel giudizio d’appello, come mera riduzione di petitum";

-3) "art. 360, n. 4: nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione al mancato rilievo della novità e quindi della inammissibilità della domanda, formulata dalla Milano per la prima volta in appello all’udienza di p.c., di pagamento di minor premio rispetto a quello indicato nella citazione introduttiva e non più legato alla polizza azionata ma ad una sua modifica a seguito dell’estromissione di due assicurati";

– 4) " art. 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto controverso relativo all’esistenza o meno dell’obbligo di B. di corrispondere il minor premio conseguente all’estromissione di due assicurati con effetto dall’1.10.02 come ricalcolato per la prima volta dalla Milano all’udienza di p.c. in sede di appello in data 12.11.07".

Sostiene che la variazione del petitum da Euro 1.082,54 ad Euro 813,72, non poteva essere ritenuta dal Tribunale come una mera riduzione del quantum, come tale ammissibile, dal momento che la modifica della domanda non solo alterava i termini sostanziali della controversia, ma introduceva nuovi temi d’indagine.

1.1.- i motivi sono infondati.

La diversa quantificazione della pretesa, in una minor somma, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta la prospettazione di una nuova causa petendi e non da luogo pertanto ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 e 437 c.p.c., ma incide solo sul petitum, senza alterare i termini sostanziali della controversia o introdurre nuovi temi di indagine (Cass., 20.4.2007, n. 9522 e Cass., 12.2.2005, n. 2853).

Non si riscontrano, inoltre, vizi di motivazione in quanto l’impugnata sentenza ha congruamente, seppur sinteticamente, giustificato la soluzione adottata.

2.- Con il quinto motivo si denuncia: "art. 360, n. 3: violazione degli artt. 1882, 1895 e 1904 c.c. in relazione al fatto controverso dell’esistenza o meno di un rischio assunto dalla Milano per l’evento malattia riferito al B. ed alla di lui moglie per il periodo assicurativo 1.10.02-1.10.03".

Si sostiene che il Tribunale, condannando il B. a pagare il premio che la Milano aveva ricalcolato solo in data 23.11.2007 e ridotto con riferimento alla copertura limitata a due sole delle quattro persone originariamente assicurate, ha violato gli artt. 1882, 1895 e 1904 c.c., per i quali il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto o se, al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste alcun interesse dell’assicurato al risarcimento dei danni.

2.1.- Con il sesto motivo si deduce: "art. 360n n. 3: falsa applicazione e violazione dell’art. 1897 c.c. in relazione all’estromissione di due delle quattro persone originariamente assicurate".

Secondo il ricorrente il corretto inquadramento della fattispecie nell’ambito del combinato disposto degli artt. 1896 e 1411 c.c. avrebbe dovuto portare a ritenere che, una volta cessato il rischio relativo ai terzi assicurati per effetto della revoca della stipula a loro favore, il contratto non era più in essere per le parti estromesse e doveva essere riformato per quelle che intendevano restare assicurate, per le quali era necessaria una modifica della polizza al fine di adeguare il premio alla diversa e più limitata copertura assicurativa; modifica che, solo se concordata, avrebbe potuto vincolare le parti per il futuro.

3.- Anche questi motivi sono infondati.

In presenza della diminuzione del rischio derivante dall’esclusione di due dei quattro assicurati, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione, non può esigere che un minor premio, pur avendo la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata effettuata la comunicazione ( art. 1897 c.c.). Nel caso in esame la società assicurativa non ha effettuato alcuna comunicazione di recesso e pertanto poteva richiedere al B. il premio minore dovuto a seguito dell’estromissione dei due assicurati.

Che abbia a torto insistito per ottenere l’intero premio durante i giudizi di primo e secondo grado, riducendo solo alla fine la propria pretesa creditoria, non comporta che la pretesa stessa fosse, per questo, totalmente infondata. Lo era in parte, come correttamente statuito dalla corte d’appello.

L’art. 1411, secondo comma, c.c. stabilisce del resto che il terzo acquista il diritto nei confronti del promettente per effetto della stipulazione, indipendentemente dalla sua accettazione, occorrendo invece il suo rifiuto di profittarne. E nella specie non si sostiene che l’estromissione dei due figli dello stipulante fosse intervenuta prima che la società assicuratrice affrontasse alcun rischio in ordine alle malattie che potessero colpirli nel lasso di tempo per il quale anch’essi erano coperti dall’assicurazione.

4.- Il ricorso va conclusivamente respinto. In difetto di attività difensiva da parte dell’intimata non esistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 12740

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Svolgimento del processo

Il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto del 27- 30.04.2009, accoglieva l’istanza proposta (il 26.10.2009), ai sensi della L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7 e dell’art. 8 della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva dalla citata L. n. 64 del 1994, da D.G.L., residente in (OMISSIS) disponendo che la minore D. E., nata a (OMISSIS), figlia riconosciuta dell’istante e di M.L., cittadina italiana, facesse ritorno immediato nel (OMISSIS), presso il padre.

La vicenda trae origine dall’iniziativa assunta dalla M., la quale dopo essere tornata il (OMISSIS), con la figlia, per fare visita alla madre, non faceva rientro nel (OMISSIS), nè il (OMISSIS) dello stesso mese, giorno inizialmente programmato per il ritorno di entrambe e per il quale erano già provviste di biglietto aereo, nè nel successivo mese di (OMISSIS).

Il Tribunale per i minorenni di Milano, sentiti in camera di consiglio i genitori della bambina, esaminata la documentazione in atti e viste anche le contrarie conclusioni del P.M., riteneva illecito, ai sensi della citata Convenzione, il mancato rientro della minore nel (OMISSIS), osservando e ritenendo:

– che dalla sua nascita, avvenuta il (OMISSIS), la bambina era vissuta in (OMISSIS) per tre mesi consecutivi – che, invece, dal (OMISSIS), si era con la madre trasferita nel (OMISSIS), presso il domicilio paterno, ove risultava essere rimasta sino al (OMISSIS);

– che la dimora della bambina all’estero nel periodo decorso dal (OMISSIS) era dimostrato dalla prodotta documentazione, inerente sia a lei (richiamo in data (OMISSIS) per le vaccinazioni obbligatorie) che alla M. (attribuzione, in data (OMISSIS), del numero di assicurazione sanitaria estera/iscrizione SS inglese; invito del (OMISSIS) a sottoporsi al PAP test; comunicazione fiscale pervenuta anche a lei, il (OMISSIS), presso l’abitazione del D. attestante credito d’imposta; certificato assicurativo RCA inerente al suo veicolo, per il periodo (OMISSIS)certificato dentistico del (OMISSIS)), che ad entrambe (attestazione in data (OMISSIS) di frequentazione di un corso di "baby massage"). che si rilevava irrilevante la prevalente presenza della minore in (OMISSIS), invocata dalla M. con indebito inserimento nel computo dei periodi posti a raffronto del tempo successivo al mancato rientro nel (OMISSIS) che, inoltre, apparivano insignificanti il mancato trasferimento di mobilia o del proprio veicolo, dedotti dalla medesima parte, o ancora un presunto suo animus di radicare o meno all’estero la residenza propria e della figlia o la residenza anagrafica di quest’ultima in (OMISSIS), a tale riguardo dovendosi sottolineare anche che ai fini del perseguimento delle finalità di tutela assicurate dalla Convenzione dell’Aja del 1980 la reintegrazione doveva attenere a situazioni di mero fatto – che sul piano normativo era preclusa la considerazione, richiamata dal PM a fondamento della sua conclusione contraria al rimpatrio della bambina, del migliore collocamento,rispetto a ciascuno dei suoi genitori, del minore in tenera età, se non implicante per il minore stesso oggettivi rischi di danni psico-fisici che dall’audizione delle parti risultava anche che il D. esercitava i suoi doveri parentali.

Contro questo decreto la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, notificato al PG presso il giudice a quo ed al D., che ha resistito con controricorso. La M. ha anche depositato memoria, nella quale chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la M. denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva con L. 15 gennaio 1994, n. 64, dell’art. 11 del Regolamento CE n, 2201/2003, per l’adozione di un’erronea nozione di "residenza abituale".

Si duole che il Tribunale abbia adottato una nozione erronea e formalistica di "residenza abituale", assumendo conclusivamente che non sussistevano elementi idonei a provare un effettivo radicamento della minore in (OMISSIS) e che, quindi, in tale nazione non poteva essere individuato il suo luogo di residenza abituale.

2. "Carente e contraddittoria motivazione per non avere chiarito il motivo per cui la documentazione prodotta dalla ricorrente, idonea a provare che la minore si è trattenuta in (OMISSIS), sia irrilevante ai fini della decisione". 3. "Carente e contraddittoria motivazione nella parte in cui il giudice di primo grado, pur riconoscendo astrattamente che la nozione di "residenza abituale" coincide con il centro dei legami affettivi della minore, di fatto ha ritenuto idonei a provare l’abitualità della residenza in (OMISSIS) i documenti comprovanti soltanto la presenza fisica della minore nello stato richiedente". 4. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e art. 13, comma 1, lett. a) della Convenzione de L’Aja del 1980 per non avere il giudice di merito osservato la distinzione tra illecito trasferimento e illecito mancato rientro e per non avere considerato il periodo di permanenza in (OMISSIS) al fine di determinare la sussistenza delle condizioni che giustificano il mancato rientro di cui all’art. 13". 5. "Carente motivazione nella parte in cui l’impugnato decreto si è pronunciato sulla sussistenza del presupposto dell’effettivo esercizio del diritto di affidamento da parte del signor D.".

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse della M. e del D., quale evidenziato dall’accordo tra gli stessi intervenuto per iscritto, in merito anche al regime di permanenza della figlia C.E. presso ciascuno di loro e nei diversi luoghi di rispettiva residenza, accordo che risulta ratificato il 20.12.2010 dalla competente autorità giudiziaria inglese, presso la Contea di Leicester (caso n. LE10P00415) ed allegato alla memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dalla M., la quale già dal controricorso del D., appariva avere assunto iniziative volte a ricondurre la vicenda a condizioni di legalità. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue anche la caducazione dell’impugnato decreto, reso il 27-30.04.2009 dal Tribunale per i minorenni di Milano. L’esito definito del giudizio e le relative – ragioni giustificano la compensazione per intero delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese dell’intero giudizio. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-04-2011, n. 2171 U. S. L. trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A) – Con l’appello in esame V. C. chiedeva l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata, recante reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della ivi citata deliberazione del Direttore generale (nella parte in cui aveva disposto l’equiparazione del trattamento giuridico economico del ricorrente a quello di assistente medico psichiatra con decorrenza 6.2.1985 e non 1.5.1981), nonché della pure richiamata deliberazione del Comitato di gestione della USL Media Valle del Tevere (di annullamento delle deliberazioni n. 1017 del 1990 e n. 1501 del 1990, che avevano fissato la decorrenza del servizio dal 1°.5.1981); inoltre, per la declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

Venivano dedotti i seguenti motivi:

1) – incondivisibilità della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto inammissibile l’azione di accertamento del diritto alla corretta liquidazione delle dovute differenze retributive, proposta dall’appellante.

2) – erroneità della statuizione di primo grado, nella parte in cui aveva statuito che la mancata comunicazione all’interessato della deliberazione n. 1017/90, di contenuto costitutivo, ne avesse escluso la giuridica rilevanza, considerato che sarebbe stata immediatamente efficace ed idonea a modificare la decorrenza dell’inquadramento dell’appellante, a prescindere dalla sua comunicazione.

Con atto depositato il 19.6.2010 si costituiva in giudizio la U.s. l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell’Umbria, che resisteva all’appello.

Con memoria depositata il 12.10.2010 la parte appellante ribadiva le sue tesi e richieste e deduceva che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata su parte della domanda (infrapetizione).

Con memoria depositata il 21.10.2010 la costituita U.s.l. eccepiva l’inammissibilità dell’appello, per essere stato notificato il gravame alla Regione Umbria presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, anziché come dovuto, presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma; per il resto, ribadiva l’infondatezza dell’appello.

La parte appellante, con memoria depositata l’11.2.2011, insisteva ancora nelle sue tesi e richieste e, con memoria depositata il 18.2.2011, asseriva che l’irregolare notificazione alla Regione Umbria avrebbe potuto essere sanata con l’integrazione del contraddittorio.

B) – Il collegio deve, in primo luogo, verificare la fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello formulata dalla difesa dalla costituita U.s.l..

Ai sensi dell’art. 1, legge n. 260/1958, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, comma 3, legge n. 103/1979, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposti nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati alle amministrazioni resistenti presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto abbia sede l’autorità giudiziaria adìta.

È, quindi, da considerare nulla la notificazione di un appello al Consiglio di Stato effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l’Avvocatura generale.

Va anche osservato che il nuovo codice del processo amministrativo ha previsto, all’art. 44, che "nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla";

In base a detto articolo la rinnovazione della notificazione può essere, quindi, disposta solo se l’esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante, sicché essa non può essere disposta nel caso in esame, in cui la nullità deriva, invece, da un errore imputabile alla parte appellante e nemmeno scusabile, perché la nullità della notificazione dell’appello effettuata presso l’Avvocatura distrettuale è affermata da un indirizzo giurisprudenziale risalente e consolidato (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, dec. 03 settembre 2009 n. 5195).

In senso contrario non può richiamarsi neanche l’art. 46, comma 24, legge n. 69/2009, che stabiliva come il primo comma dell’articolo 291, c.p.c., fosse applicabile anche ai giudizi presso i giudici amministrativi e contabili, atteso che il c.p.a. (allegato 4, art. 4 n. 42) ha abrogato tale norma limitatamente alle parole "amministrativi e", così confermando ulteriormente la tesi secondo cui è inammissibile l’appello non ritualmente notificato.

Nella specie, il ricorso in appello risulta notificato ritualmente alla U.s. l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale umbra, ma irritualmente alla Regione Umbria presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia.

Risulta, quindi, inammissibile l’appello, considerato che è inapplicabile il disposto dell’art. 27, comma 2, c.p.a., sia perché riferito alla mancata notificazione ad alcune delle parti, e non, come nel caso che ne occupa, ad una delle Amministrazioni interessate, sia perché nelle more si è verificata la decadenza dell’appellante dalla possibilità d’impugnare la sentenza gravata nei termini di legge.

Sussistono, comunque, le ragioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 11, legge n. 69 del 2009, per compensare fra la parti spese ed onorari del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) dichiara inammissibile l’appello (ricorso n. 7360/1999).

Spese ed onorari compensati per il giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 768 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti sono proprietari pro indiviso di un vasto compendio di aree sito nel territorio del Comune di Lecce.

In relazione al suddetto compendio veniva emanato, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 898 del 1976, decreto di imposizione dei vincoli militari n. 4344 del 27 settembre 2000, a protezione del distaccamento RUD allocato in aree limitrofe a quelle di proprietà dei ricorrenti stessi.

Decorsi cinque anni il comandante territoriale, con decreto n. 13 del 17 novembre 2005, provvedeva a confermare il vincolo precedentemente espresso.

Tale decreto veniva impugnato dinanzi a questo TAR che, con sentenza n. 2333 del 2007, accoglieva il gravame in quanto il vincolo era stato confermato oltre la scadenza del quinquennio, dunque in violazione dell’art. 10 della richiamata legge n. 898 del 1976.

Con i provvedimenti impugnati – e in particolare con il decreto del comandante militare del Comando "Puglia" n. 8 del 2010 – venivano successivamente e nuovamente imposti i predetti vincoli, una volta "riconosciuta la necessità di ricostituire le servitù militari imposte con il suddetto decreto" (ossia il n. 13 del 2005).

Di conseguenza il Comune di Lecce, dopo avere richiamato il suddetto decreto n. 8 del 2010, notificava ai singoli proprietari, e tra questi anche agli odierni ricorrenti, le prescrizioni cui gli stessi avrebbero dovuto attenersi in ragione del vincolo de quo.

2. Le citate determinazioni venivano impugnate per plurime violazioni della legge n. 898 del 1976 (ratione temporis applicabile), per violazione delle garanzie partecipative nonché per carenza istruttoria e difetto assoluto di motivazione.

3. Si costituivano in giudizio le amministrazioni statali della difesa per chiedere il rigetto del gravame.

4. Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

5. In via preliminare va osservato che, dato il tenore letterale utilizzato nel decreto n. 8 del 2010 – fondato non a caso sulla necessità di ricostituire le servitù militari" già imposte con decreto n. 13 del 2005 (si veda in proposito anche il dispositivo nella parte in cui si afferma che "sono imposti i vincoli di servitù militari") – deve ritenersi che il provvedimento stesso sia da annoverare alla stregua di nuova imposizione del vincolo.

Ciò troverebbe peraltro conferma nel fatto che vi è stata soluzione di continuità tra i vari provvedimenti impositivi (nell’ordine, n. 4344 del 2000, n. 13 del 2005 e n. 8 del 2010) che nel tempo si sono succeduti. Soluzione che ai fini di un eventuale rinnovo (o conferma, se si preferisce) non deve invece sussistere (si veda sul punto quanto affermato nella citata sentenza di questa sezione n. 2333 del 2007).

6. Tanto premesso il ricorso è fondato innanzitutto sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.

Al riguardo il provvedimento si limita infatti ad affermare che va "riconosciuta la necessità di ricostituire le servitù militari imposte con il suddetto decreto" (ossia il n. 13 del 2005).

Si tratta dunque di affermazione del tutto generica o meglio apodittica, contraria al consolidato orientamento secondo cui la valutazione dell’interesse pubblico alla imposizione di siffatti vincoli non è in re ipsa ma va ricercata in concreto, sulla base di dati e circostanze di fatto rigorosamente verificate dall’amministrazione e di cui la stessa deve dare puntualmente atto nell’impianto motivazionale del provvedimento impositivo di volta in volta adottato.

In altre parole l’amministrazione dovrebbe avvalersi in tali casi di una approfondita istruttoria onde provare, in concreto, la imprescindibilità circa la imposizione del vincolo e, comunque, la sua adeguatezza e proporzionalità rispetto al sacrificio imposto al privato.

Del resto, questa stessa sezione ha avuto modo di evidenziare, con riguardo a fattispecie analoghe, che "la scelta di imporre un vincolo militare, ai sensi della l. 24 dicembre 1976 n. 898… non può prescindere dalla valutazione circa la strumentalità del vincolo rispetto agli interessi dell’amministrazione della difesa, considerato che l’art. 1 cit. l. del 1976 stabilisce in via generale che le limitazioni al diritto di proprietà devono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa. Se ne deduce che la "ratio legis" non è quella di consentire un incondizionato esercizio del potere di imporre i vincoli in questione da parte dell’amministrazione militare, bensì che il potere in questione può essere esercitato – in base a generali canoni di adeguatezza e proporzionalità – soltanto all’esito di valutazioni svolte sul campo, le quali dimostrino che l’imposizione di quel determinato vincolo risulti essere quella che in modo più adeguato persegue l’interesse della difesa nazionale". (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 6 luglio 2006, n. 3841).

Ciò è tanto più vero ove soltanto si consideri che, nella specie, si tratta di incidere su aree (D3) a vocazione produttiva e artigianale, ossia su aree idonee a garantire una certa rimuneratività ai rispettivi proprietari.

7. Sussiste poi, sotto diversa angolazione, anche il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento.

E ciò dal momento che l’art. 7 della legge n. 241 del 1990, come correttamente posto in evidenza dalla difesa di parte ricorrente, è norma generale applicabile a tutti i procedimenti amministrativi, salvo eccezioni espressamente previste che nella specie non ricorrono e dunque – analogamente a quanto si riscontra in materia di espropriazione per pubblica utilità – anche in caso di provvedimenti impositivi di vincoli sulla proprietà privata, qualora i diretti interessati siano agevolmente e puntualmente individuabili.

Né sul punto è possibile invocare: a) la particolare urgenza e celerità del procedimento, dato che il provvedimento di ricostituzione del vincolo è intervenuto a ben due anni di distanza dalla sentenza di questo Tribunale n. 2333 del 2007 con la quale è stato annullato l’ultimo decreto di conferma; b) la disposizione di cui all’art. 21octies della legge n. 241 del 1990, dato che l’amministrazione, limitandosi a richiamare genericamente la tutela e la salvaguardia della difesa nazionale, non ha adeguatamente raggiunto la necessaria prova richiesta, a tal fine, dalla predetta norma della legge generale sul procedimento amministrativo.

8. In conclusione il ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto. Per quanto di interesse vanno dunque annullati gli atti in epigrafe indicati.

Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua gli atti in epigrafe indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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