Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-05-2011, n. 2979 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

‘art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo

Gli appellanti, tutti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, impugnano la sentenza del TAR del Lazio con cui è stata respinta la richiesta di accertamento del loro diritto a percepire l’indennità di servizio esterno, in misura doppia giornaliera, a decorrere dal 1° novembre 1996 fino alla data in cui essi hanno iniziato a riceverla in misura doppia, oltre alla corresponsione degli interessi legali e rivalutazione come per legge per aver svolto servizi esterni su turni stabili e periodici, per tre giorni alla settimana sulla scorta di formali ordini di servizio.

L’appello è affidato alla denuncia della violazione del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, del d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164; ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.

Chiamata alla Camera di consiglio, previa la comunicazione alle parti, la causa è stata introitata dal Collegio per essere decisa in forma semplificata.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Gli appellanti, riproponendo la sostanza della loro censura di primo grado, assumono l’illogicità della sentenza che non tiene in alcun conto il fatto che, chi svolge un doppio turno di lavoro (h. 719) avrebbe un disagio doppio rispetto alle tre ore di servizio esterno minimo su sei ore di servizio ordinario che darebbero titolo all’indennità di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 395/1995 a decorrere dal 1° novembre 1995.

In contrasto con le conclusioni della sentenza impugnata, la Sez. Iter del TAR Lazio con sentenza n. 9360/2009, confermata con Cons. Stato Sez. VI n. 989/2011 ha invece concluso, nella medesima fattispecie, per la spettanza dell’indennità in misura doppia per il personale della Polizia di Stato.

Deve al riguardo rilevarsi che la predetta norma ha previsto che, al personale impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio deve essere corrisposta una indennità di "servizio esterno".

Il d.P.R. n. 164 del 2002 ha specificato che tale indennità spetta in caso di servizi esterni di almeno tre ore; ed il successivo d.P.R. n. 170 del 2007 all’art. 8, comma 2 ha poi specificato che l’indennità di che trattasi spetti in misura doppia al personale che, per esigenze dell’Amministrazione, dovesse effettore un orario settimanale articolato in giorni alterni, con il solo limite di n. 30 indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente nell’arco del mese.

Nel caso in esame il successivo affastellamento di diverse disposizioni sulla medesima fattispecie — tutte conseguenti ai numerosi problemi di carattere applicativo dell’istituto in questione — dimostra direttamente la natura interpretativa delle predette disposizioni.

Una corretta lettura della disciplina dettata sul punto dalla contrattazione collettiva, complessivamente considerata, non può che far ritenere, sotto il profilo logico, la spettanza originaria dell’emolumento in questione.

L’indennità giornaliera per servizi esterni di cui trattasi, va dunque rapportata non al giorno solare ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa, onde assicurare che i lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate utili ai fini del percepimento dell’indennità medesima conseguano un pari trattamento.

Deve dunque concludersi per l’obbligo del Ministero di corrispondere l’indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera a tutto il personale, tra cui gli interessati "che, ha espletato due turni di lavoro ordinario con successivo giorno di riposo" a decorrere dal 1° novembre 1996 fino al momento in cui hanno cominciato a percepirlo in misura doppia, maggiorato di interessi legali.

Si deve ancora ricordare, quanto alle modalità della liquidazione degli accessori sulle eventuali differenze stipendiali spettanti, che in base ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, si ricorda che:

– trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivo al 31 dicembre 1994, in base all’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, vanno maggiorati solo degli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8/2001; sez. V, n. 2661/2000 cit.; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3);

– ai sensi dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente, vanno calcolati sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3). Ciò in quanto gli interessi sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2106);

– il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va poi effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali. Ciò perchè quello che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383).

In relazione alla natura obiettivamente controversa della questione, devono ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, II co. del c.p.c. in prresenza delle quali le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

1. Accoglie l’appello di cui in epigrafe e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti al percepimento dell’indennità di cui in motivazione.

– 2.Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20033 ICI

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Consorzio tra Artigiani Produttori di Mobili d’Arte di Bovolone (VR) il 14 marzo 2005 (depositato il 21 marzo 2005), il Comune di Bovolone (VR) – premesso che: (1) detto Consorzio possedeva nel territorio comunale cinque edifici ("due destinati ad abitazione e tre immobili strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, catastalmente descritti alla sezione A del foglio 8 mappale n. 24 subalterni 2-3-6-7-8") ; (2) "l’accatastamento dei tre immobili di tipo strumentale (cat. D/7 e D/8) di cui ai subalterni 6, 7 e 8" era susseguente alla variazione per "fusione, ampliamento e frazionamento" operata sull’immobile contraddistinto alla sez. A fg. 8 mapp. 24 sub 1, regolarmente iscritto in catasto con rendita attribuita …, in atti dal 26 febbraio 1992"; (3) "a seguito di ultimazione dei lavori" erano state presentate due "note di variazione catastale", l’una il 7 agosto 1992 e l’altra il 4 settembre 1995, per effetto delle quali "veniva soppressa l’unità … in catasto alla sez. A fg. 8 mapp. 1 … con creazione di tre U.I.U. … allo stesso foglio, due di categoria D/7 … (mapp. 24, rispettivamente subalterni 6 e 7), una di categoria D/8 … (mapp. 24, subalterno 8)"; "le variazioni risultano, tutte, in atti dal 5 ottobre 1999"; (4) il Consorzio aveva provveduto a calcolare l’imposta comunale dovuta su detti immobili (ICI) "sulla base del valore contabile" al primo gennaio di ciascun anno (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3) e aveva dichiarato "uno solo dei due fabbricati" a "destinazione abitativa", "omettendo la denunzia del secondo" ("in relazione al quale si procedeva all’accertamento ed alla liquidazione dell’imposta") ; (5) "a seguito della emanazione della L. n. 342 del 2000" esso Comune aveva liquidato l’imposta "secondo quanto stabilito dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3" -, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 18/15/04 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (depositata il 13 aprile 2004) che aveva accolto l’appello proposto dal Consorzio avverso la decisione (45/03/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Verona la quale aveva respinto il ricorso del contribuente.

Nel controricorso notificato il 21 aprile 2005 (depositato il 2 maggio 2005), il Consorzio intimato instava per il rigetto dell’impugnazione del Comune.
Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – premesso che il Consorzio aveva contestato gli avvisi di accertamento eccependo (a) "l’erronea determinazione della base imponibile ICI per gli immobili posseduti appartenenti alla categoria "D", perchè quantificata tenuto conto della rendita catastale, in luogo di considerare "i valori rilevabili dalle scritture contabili di bilancio"" e (b) la "violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, atteso che le rendite catastali attribuite, pur essendo in atti entro il 31 dicembre 1999, non erano state notificate e quindi non potevano avere efficacia retroattiva" -, affermato evincersi "dalla lettura degli atti di causa" (1) che "al 6 marzo 1992 l’unico immobile strumentale (poi frazionato) aveva una propria rendita catastale"; "successivamente, in tempi diversi, a seguito di lavori di frazionamento (o di nuove costruzioni aggiunte) dell’anzidetto immobile D/8, avvenuti in data 7 agosto 1992 e … 4 settembre 1995, il Consorzio … aveva ricavato tre distinte unità immobiliari di cui due appartenenti alla categoria D/1 ed una alla categoria D/8" e (2) che "alle nuove unità immobiliari venivano attribuite rispettivamente le rendite catastali … tutte in atti dal 5 ottobre 1999", ha accolto l’appello del contribuente osservando:

"il Comune … poteva pretendere il pagamento delle quote differenziali dell’ICI solamente dopo il termine del 5 ottobre 1999, data in cui l’ex UTE aveva "messo in atti" le nuove rendite catastali" (per cui il Consorzio "giustamente" aveva calcolato "la base imponibile tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3") perchè (come "ormai pacifico") "a seguito dell’entrata in vigore della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 14 … le rendite catastali sono efficaci solo dopo la loro notifica", con la conseguenza che "gli atti impositivi comunicati o notificati dopo l’anzidetta data, relativi a maggiori imposte richieste per gli anni precedenti sono nulli";

– "l’ente comunale (od anche l’ex UTE) avrebbe dovuto dimostrare" (la "circostanza negata dal Consorzio", della quale "sarebbe stato molto agevole fornire la prova" da parte del Comune) che "le rendite fossero state pubblicate presso l’albo pretorio del Comune … entro il 31 dicembre 1999 … in base alle vecchie procedure";

il "fatto che il Consorzio, per le abitazioni classificate in A/3, non aveva operato distinti versamenti" non ha "cagionato alcun danno tributario" per cui si deve applicare "la normativa" di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 13. 2. Il ricorso del Comune.

Questo censura tale decisione con tre motivi.

A. Con il primo il ricorrente – dedotto evincersi "dal testo del ricorso riprodotto" che il Consorzio, in primo grado, non aveva contestato "con nessun motivo di ricorso" la "pretesa impositiva relativa all’immobile di categoria A" – denunzia "violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 21, 24 e 57 dell’art. 112 c.p.c." adducendo:

– "i primi giudici", "sebbene mancasse ogni motivo di impugnazione riguardante l’accertamento per omessa dichiarazione di una delle due unità immobiliari destinate ad abitazione", "in ordine a tale circostanza" avevano ritenuto che ""per quanto concerne … l’abitazione censita in cat. A3, non denunciata, … trattasi di nuova unità sorta da variazione del 1987 con la r.c. in atti dal 28 settembre 1999 (mentre un’ altra abitazione cat. A3 con uguale r.c. era stata regolarmente denunciata), per cui essa doveva essere denunciata ai fini ICI con la rendita presunta (…) e quindi legittimamente il Comune ha applicato la sanzione per omessa denuncia, recuperando imposta ed interessi";

– "nell’impugnare la sentenza di primo grado" il Consorzio, "approfittando di una situazione contenuta nella sentenza di primo grado che andava … ultra petita", "ha introdotto nel … giudizio un motivo nuovo di impugnazione dell’atto amministrativo" avendo chiesto l’annullamento anche della "pretesa" relativa all’"ICI per immobile di categoria A3, abitativo" mentre "nel ricorso introduttivo" aveva chiesto "l’annui lamento in relazione ad una parte della pretesa (ICI per immobili di categoria catastale D/7 e D/8)".

Per il Comune, quindi, "il secondo giudice avrebbe dovuto … rilevare che la pretesa impositiva, relativa all’ICI sull’immobile abitativo, non avendo formato oggetto del ricorso introduttivo del processo, non poteva formare oggetto del giudizio di appello" per cui "la pronuncia contenuta nella sentenza impugnata deve … ritenersi, in parte qua, nulla".

B. Con il secondo motivo l’ente territoriale denunzia "violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53" ("inammissibilità dell’atto di appello") sostenendo (in sintesi) che la "contribuente nel proporre appello …, riproponeva, sostanzialmente, i motivi di impugnazione degli atti impositivi, come dedotti in primo grado, senza … muovere critiche specifiche alla sentenza … impugnata".

C. Con la terza (ultima) censura il ricorrente denunzia "violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 4, artt. 10 e 11 della L. n. 342 del 2000, art. 74, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36", nonchè "motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su un punto decisivo", adducendo esser "dubbio che il secondo giudice abbia ben compreso i termini della controversia" in quanto esso Comune (2) aveva sostenuto, "in relazione agli immobili di categoria D/7 e D/8", l’applicabilità non del "criterio" di cui all’art. 5, comma 3 detto (la cui "la disciplina … costituisce … una eccezione rispetto al criterio ordinario indirizzato verso la determinazione del valore sulla base del moltiplicatore della rendita catastale" essendo "finalizzata a regolamentare … esclusivamente il periodo che intercorre dal momento in cui il fabbricato di categoria D, dovendo essere assoggettato ad ICI, non risulta ancora iscritto in catasto, oppure risulta iscritto ma senza aver mai avuto la rendita, fino al momento in cui riceve la rendita catastale" per cui "rimane escluso … il fabbricato che risulti già iscritto in catasto con attribuzione di rendita") ma di quello di cui "al successivo comma 4" perchè "gli immobili in questione risultano accatastati a seguito di variazione di precedente immobile già iscritto in catasto con propria rendita" (di tal che "la società . . . avrebbe dovuto … determinare il valore" degli immobili, "sulla base della rendita di fabbricati similari");

(2) "ha fatto corretta applicazione delle disposizioni contenute nella L. n. 342 del 2000, art. 74" (il cui comma 3 prevede che "per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita") "essendo le rendite state attribuite prima del 31 dicembre 1999". 3. Il controricorso del Consorzio.

Sull’ultimo motivo dell’avverso ricorso il Consorzio – dedotto che "solo per il terzo" ("immobile cat. D/8 sfornito di rendita") "venivano applicati meccanismi di calcolo di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3" essendo "classato con rendita" sia l’"immobile cat. D/8" che l’"immobile cat. A/4";

ricordato che la "prima dichiarazione" era stata "presentata in data 29 aprile 1993" – sostiene che il "presupposto" su cui il Comune fonda la sua "tesi", ovverosia che "nel caso … trattasi di accatastamento avvenuto a seguito di variazione di rendita di precedente immobile già iscritto in catasto", "non corrisponde alla realtà perchè, come … affermato dalla stessa ricorrente (pagine 42 e 43 del ricorso), in conseguenza delle note di variazioni catastali del 7 agosto 1992 e del 4 settembre 1995 la preesistente unità … in catasto alla sez. A, foglio n. 8, mappale 1 veniva soppressa rendendo, in tal modo, le unità immobiliari de quibus "unità immobiliari non censite"" atteso che la "nuova classificazione . .. sostituisce la primitiva unica unità immobiliare con altre tre unità immobiliari le cui rendite vengono messe in atti dall’UTE in data 5 ottobre 1999". 4. Le ragioni della decisione.

I primi due motivi di ricorso sono infondati; il terzo, invece, deve essere accolto.

A. Nella prima censura, invero, lo stesso Comune espone che la Commissione Tributaria Provinciale si è occupata anche dell’" abitazione censita in cat. A3, non denunciata" (precisamente della "nuova unità sorta da variazione del 1987 con la rc. in atti dal 28 settembre 1999 ") – affermando che "legittimamente il Comune ha applicato la sanzione per omessa denuncia, recuperando imposta ed interessi" – benchè "mancasse", in proposito, "ogni motivo di impugnazione" della contribuente.

La intervenuta pronuncia sul punto, da parte del giudice di primo grado, ad onta della mancanza di afferente "impugnazione" (id est, domanda giudiziale della contribuente), come evidente, integra ipotesi di extra-petizione (violazione dell’art. 112 c.p.c.) per mancanza di corrispondenza dell’oggetto della pronuncia con quello della domanda della ricorrente, quindi un vizio che, ove non denunziato (come pacifico, nel caso) dalla parte interessata alla sua rimozione, con specifico motivo di gravame, non può essere rilevato ex officio dal giudice di appello.

Detto vizio, infatti (Cass.: 3^, 7 maggio 2009 n. 10516 e lav., 18 novembre 2004 n. 21856, le quali richiamano, rispettivamente, "Cass. sez. un. 27 luglio 2004, n. 14083" e "le sentenze n. 15277, 9159/2001, 6754, 12022/2003" di "questa Corte") , "comporta" soltanto "una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d’impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame" (quindi deve formare "oggetto di specifico motivo di appello", nè può essere "dedotto come mezzo di ricorso per cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente") : che, anzi (come opportunamente precisato) , "diversamente", "la pronunzia" del giudice di appello "che rilevasse, senza specifica impugnazione, l’ultrapetizione, incorrerebbe nel medesimo vizio".

B. In ordine alla anticipata infondatezza del secondo motivo "violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54" perchè, si sostiene, la contribuente, "sostanzialmente", si sarebbe limitata a riproporre in appello "i motivi di impugnazione degli atti impositivi") è sufficiente ricordare che (Cass., trib., trib., 16 giugno 2006 n. 14031) "anche in tema di processo tributario la riproposizione, in appello, delle stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato, in quanto considerate … idonee a sostenere la legittimità dell’atto e confutare le diverse conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, è idonea ad assolvere l’onere d’impugnazione specifica, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53".

C. Sulla questione posta con il terzo motivo di ricorso, infine, vanno richiamati e ribaditi i principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte (sentenze nn. 3160-3161, depositate il 9 febbraio 2011, nonchè nn. 3666-3668, depositate il 15 febbraio 2011, le quali hanno ritenuto di dare continuità a quello già enunciato da Cass., trib.: 17 giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n. 11139; 11 marzo 2010 n. 5933) a composizione dell’afferente contrasto formatosi in seno a questa sezione anche alla luce della sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006 della Corte Costituzionale, secondo cui (1) "in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata" dal contribuente:

"dal momento in cui fa la richiesta egli", invece, "pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile", "diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge";

(2) la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l’ICI (pure nel vigore della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 secondo il cui comma 1 "a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi dette rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita") di determinare l’imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla "rendita attribuita" (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell’eventuale giudizio di impugnazione): "per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti", quindi, la determinazione della "base imponibile" ai fini dell’ICI va sempre definitivamente effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall’epoca sia di attribuzione che di comunicazione della stessa.

D. Dall’applicazione al caso dei richiamati principi discende l’erroneità della sentenza impugnata quanto all’imposta dovuta dalla contribuente per gli immobili classificati nella categoria catastale "D", (erroneità) che impone la cassazione della stessa.

La causa – attesa l’irrilevanza del fatto, dedotto dal Consorzio, della soppressione della "preesistente unità … in catasto alla sez. A, foglio n. 8, mappale 1" perchè rileva esclusivamente il "fatto" e la "data" della richiesta (a) di accatastamento e (b) di attribuzione della rendita da parte del "titolare" del bene – non abbisogna di nessun ulteriore accertamento fattuale e, pertanto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va decisa nel merito da questa Corte con il rigetto del ricorso della contribuente in parte qua.

5. Delle spese processuali.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in toto tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 atteso il preesistente contrasto di giurisprudenza sulla questione di merito.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado limitatamente all’imposta dovuta per gli immobili classificati nella categoria catastale "D"; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 5282 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il proposto gravame l’odierna ricorrente, ricercatore confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’intimata Università, ha impugnato la determinazione rettorale, assunta ai sensi dell’art.17, comma 35 nonies della L. n.102/2009 ed in esecuzione delle delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22 e del 30 dicembre 2009, con cui è stata disposta la cessazione dal servizio a far data dal 1° luglio 2010.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L. n.241/1990. mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni nella L. n.102/2009. Eccesso di potere per violazione di circolare;

3) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della violazione di circolare. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art.17, comma 35, della L. n. 102/2009;

4) Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di libertà di insegnamento, di cui all’art.33 della Costituzione, di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt.19, comma 1, 24, comma 1, e 34, comma 7, del DPR n.382/1980;

5) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990. Carenza di istruttoria;

6) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art.6 della L. n.241/1990. Carenza di istruttoria;

7) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt.8 9 e 11 dello statuto dell’Ateneo;

8) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009, dell’art.1, comma 1, della L. n.230/2005, degli artt. 32 e 34 del d.lgvo n.382/1980, dell’art.12 della L. n.341/1990, degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 2, del d.lgvo n.165/2001;

9) Questione di legittimità costituzionale dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009 per violazione degli artt.1. 3, 4 e del criterio di ragionevolezza. nonchè per violazione degli artt.11 e 117 della Costituzione e dell’art.6 della Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000.

Nelle more del giudizio sono intervenute le delibere del Senato Accademico del 17.2. 2010 e del 29.3 2010 nonchè quelle del Consiglio di Amministrazione del 18.2.2010 e del 29.3.2010, in esito alle quali:

a) sono stati individuati tre criteri alternativi che consentivano ai ricercatori che ne possedevano almeno uno e che si trovavano nella condizioni di cui all’art 17, comma 35 nonies, di permanere in servizio fino al 30.10.2011;

b) sono stati, altresì, individuati i ricercatori, non risultanti in possesso di almeno uno dei suddetti criteri nei cui confronti è stata disposta la cessazione dal servizio, con decorrenza 1° agosto 2010.

Relativamente all’odierno ricorrente, essendo risultato che lo stesso non risultava in possesso di alcuno dei tre criteri previsti per la permanenza in servizio, l’Università ha adottato nei suoi confronti il provvedimento che ha disposto la conferma della risoluzione unilaterale del rapporto (delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 29 marzo 2010).

Con motivi aggiunti l’attuale istante ha impugnato le menzionate delibere del Senato Accademico, quelle del Consiglio di Amministrazione ed il decreto rettorale, deducendo a tal fine i seguenti motivi di doglianza:

10) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;

11) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990; Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma1, della L. n.230/2005, dell’art.32 del DPR n.382/1980 e dell’art3 della L. n.349/1958. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti, per illogicità e per sviamento;

12) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990. Difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma1, della L. n.230/2005, dell’art.32 del DPR n.38271980 e dell’art3 della L. n.349/1958. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti, per illogicità e per sviamento;

13) Violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 1 legge n. 230/2005, dell’art. 32 DPR 11 luglio 1980, n. 382 e dell’art. 3 legge n. 349/1958;

14) Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti, illogicità e sviamento;

15) Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 6 della L. n.241/1990. carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità, per svaimento e per ingiustizia manifesta.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 4.5.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

In primis il Collegio dichiara improcedibili per sopravvenuta carenze di interesse le doglianze dedotte in via principale, avuto presente che il provvedimento rettorale con queste ultime impugnato è stato successivamente superato dal DR del 4 giugno 2010, n. 1690, il quale è stato adottato sulla base delle citate deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione intervenute nel febbraiomarzo 2010, in forza delle quali sono stati previsti i criteri per la permanenza in servizio dei ricercatori che si trovavano nelle condizioni delineate dall’art. 17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009.

Con la prima delle doglianze dedotte con i motivi aggiunti l’odierno istante ha fatto presente che illegittimamente i decreti di risoluzione del rapporto di lavoro con ricercatori con più di 40 anni di anzianità contributiva sono stati adottati dall’intimata Università in assenza degli atti di programmazione del fabbisogno di personale per ciascuna struttura universitaria interessata, con la conseguenza che è mancata del tutto una motivazione in ordine alla ricadute sull’attività di ricerca e didattica delle singole Facoltà derivanti dalla cessazione dal servizio del singolo ricercatore.

Al riguardo il Collegio osserva che la resistente Università, come si legge chiaramente dalla delibera del Senato Accademico del febbraio 2010, tenuto conto della riduzione del fondo di finanziamento ordinario statale, dell’elevata età media del proprio corpo docente e dei conseguenti oneri finanziari ha ritenuto come proprio obiettivo prioritario istituzionale " riassestare il proprio corpo docente delle 1380 unità (al 31.12.2009) a 1250 (al 31.12.210) che equivale all’abbassamento di circa 5 punti percentuali nel rapporto assegni fissiFFO avvicinandolo al 90%".

Nella suddetta deliberazione, inoltre, il ricorso alla l. 102/2009 è stato ritenuto un elemento essenziale ai fini del raggiungimento dell’allineamento al 90% nonchè " dell’obiettivo di rideterminare le unità di personale docente e non docente in un numero congruo con la dimensione reale dell’Università e con le sue esigenze didatticoscientifiche e con la sua popolazione studentesca, in rispetto delle sue esigenze organizzative e funzionali"

La suddetta deliberazione dopo aver individuato le cessazioni dal servizio dei ricercatori de quibus, ha ritenuto che " con 1250 docenti numero considerato strategico, e, grazie ad una sempre più diffusa programmazione dei corsi di laurea interfacoltà, l’università di Messina è in condizione di garantire il patrimonio culturale indispensabile per mantenere la sua tradizionale e consolidata offerta formativa, ottimizzando le risorse umani disponili".

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la censura in esame deve essere rigettata atteso che è palese che la resistente Università ha valutato gli impatti conseguenti alle cessazioni dal servizio dei ricercatori, ritenendole, in un quadro generale di ottimizzazione delle risorse umane disponibili e tenuto conto degli inderogabili vincoli finanziari, non in grado di pregiudicare la qualità della propria offerta formativa.

Da rigettare è anche la successiva ed articolata doglianza con cui è stato fatto presente che:

a) il resistente Ateneo non ha tenuto in alcuna considerazione nell’adozione dei criteri le ricadute sull’attività didattica derivanti dalla cessazione dal servizio dei ricercatori;

b) il criterio di permanenza prescelto " unico docente di SSD presente nella Facoltà" risultava essere del tutto insignificante in quanto non si è tenuto conto delle complessive esigenze didattiche, e risultava in palese contrasto con la delibera assunta dal Senato accademico nella seduta del 22 dicembre 2009, in cui la possibilità di deroga alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro era subordinata alla presenza del ricercatore nel SSD in rapporto alle finalità didattiche, legate all’offerta formativa".

In merito il Collegio osserva in ordine al primo profilo di doglianza che le ricadute in tema di qualità dell’offerta formativa e della esigenze didattiche conseguenti alla cessazione dal servizio dei ricercatori in questione è stata oggetto di attenta valutazione nelle menzionate delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle quali è stata tenuta presente la situazione in cui si sarebbero venute a trovare sotto il profilo della didattica le singole Facoltà a seguito dell’applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.109/2009.

Per quanto concerne la seconda delle censure in esame se è incontestabile che con le delibere del 2010 il criterio più restrittivo dell’ unico docente di SSD presente nella Facoltà ha assunto di per sè un valore determinante al fine di consentire la permanenza in servizio del ricercatore, non per questo il mero contrasto con quanto previsto dalle delibere del 2009 ne può comportare l’illegittimità, in quanto, con una valutazione assolutamente discrezionale ed insindacabile in questa sede, tranne che per palesi errori di fatto o per manifeste illogicità in alcun modo ravvisabili nella fattispecie in esame nè evidenziate dall’odierno istante, è stato ritenuto che l’utilizzo del suddetto criterio non risultava in contrasto con le esigenze didatticoscientifiche dell’Università tenuto conto della popolazione studentesca, e risultava conforme alle esigenze organizzative e funzionali della stessa.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, anche la censura de qua deve essere rigettata.

Pure infondata è la censura rubricata al numero 12) con cui è stato fatto presente che il criterio dell’unico rappresentante del S.S.D. nella Facoltà di appartenenza risulta essere di per sè illogico in quanto " considerato in maniera avulsa dalle esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali, si rivela un dato "freddo", insuscettibile di rappresentare le reali esigenze della comunità universitaria".

In disparte la circostanza che la dedotta censura viene a sindacare palesemente il merito dell’azione amministrativa in quanto viene a contestare l’idoneità nonchè l’efficacia del criterio de quo ad assicurare il proficuo svolgimento dell’attività di ricerca e di didattica dell’Università, il Collegio osserva che l’Università, come si evince dalla citate delibere del febbraio e del marzo 2010, ha avuto ben presente gli impatti derivanti dall’utilizzo del suddetto criterio sul numero dei docenti, ritenendo, con un giudizio scevro di manifeste illogicità, che il ricorso al citato criterio risultava al contempo compatibile con le proprie esigenze didattiche alla luce della popolazione studentesca e non impediva il raggiungimento dell’equilibrio finanziario, il quale, in conseguenza della riduzione del finanziamento statale, rappresentava l’obiettivo prioritario da perseguire.

Con la doglianza di cui al n.13) l’odierno istante contesta la logicità del secondo dei criteri de quibus in base al quale il ricercatore doveva avere una produttività scientifica negli ultimi cinque anni nella media dei docenti dello stesso SSD dell’ateneo, affermando che:

a) la valutazione dell’attività scientifica dei singoli ricercatori non ha previsto alcuna forma di partecipazione degli interessati;

b) la produzione scientifica di un docente non poteva essere valutata per brevi periodi ed in maniera del tutto avulsa da quelle precedenti e che in ogni caso la suddetta valutazione non poteva essere limitata ad un mero dato numerico, per cui l’Università doveva tener conto dell’aspetto qualitativo dei lavori realizzati e doveva prendere in esame la produzione scientifica del ricercatore nel suo complesso.

Anche tale censura investe radicalmente il merito delle scelte effettuate dall’Università per valutare la capacità scientifica del singolo ricercatore; in tale contesto il Collegio non può non osservare che il criterio de quo non appare di per sè manifestamente illogico, considerato che:

a) occorreva individuare un criterio che consentisse di valutare in modo quanto più possibile omogeneo professionalità scientifiche molto differenti tra di loro, al fine di evitare nel contempo forme di disparità di trattamento tra i singoli ricercatori;

b) il riferimento alla produttività media dei docenti, formulata tenendo conto di quella dei professori, degli associati e dei ricercatori, non appare in alcun modo illogico, tenuto conto che entrambe queste figure di docenti hanno come compito istituzionale l’attività di ricerca;

c) il riferimento poi agli ultimi cinque anni non appare di per sè illogico in quanto è ben significativo dell’impegno attuale profuso dal ricercatore nello svolgimento dell’attività di ricerca;

d) stante la natura vincolata dell’accertamento effettuato dall’Università in ordine alla verifica del possesso del suddetto requisito da parte dei singoli ricercatori non era necessario alcuna partecipazione degli interessati, nè il ricorrente ha concretamente dimostrato che era in possesso del requisito de quo e che l’omessa partecipazione al suddetto accertamento gli ha precluso di dimostrarlo.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, anche la censura in esame deve essere rigettata.

Non meritevole di accoglimento è anche la successiva doglianza con cui è stata contestato il terzo dei criteri adottati dall’Università individuato nella circostanza che " il soggetto destinatario del provvedimento è titolare nell’A.O.U. di metodiche e procedure clinicodiagnostico terapeutiche in atto non vicariabili, nonchè per altre facoltà di procedure tecniche in atto vicariabili" sostenendo a tal fine la genericità del termine vicariabili.

Al riguardo il Collegio sottolinea che:

a) il termine vicariabile etimologicamente fa riferimento alla circostanza che una determinata attività possa essere espletata altrettanto proficuamente anche da altri soggetti;

b) l’odierno istante non ha in alcun modo evidenziato che l’attività che svolgeva assumeva tale carattere e che illegittimamente l’Università non ne ha tenuto conto.

Inammissibile è infine per carenza di interesse è l’ultimo profilo di doglianza con cui è stato contestata la legittimità dell’operato della resistente Università con riferimento alle situazioni di altri ricercatori.

Ciò premesso, il proposto gravame in parte deve essere dichiarato in parte improcedibile ed in parte deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2683 del 2010, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 3998 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, il sig. T. N., cittadino del Bangladesh, impugnava il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Brescia rigettava l’istanza di A. P. diretta ad ottenere la legalizzazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, e ciò in applicazione dell’art. 1 d.l. 9 settembre 2002, n.195, convertito in legge 9 ottobre 2002, n.222.

2. Con sentenza n. 4981 del 2010 il TAR ha respinto il ricorso "per la mancanza del requisito fondamentale della sussistenza di un reale rapporto di lavoro da regolarizzare".

3. Il sig. T. ha interposto appello adducendo la erroneità della decisione per non aver tenuto conto, ai sensi dell’art. 5, 5° comma, d.lgs.n.286/1998, degli elementi sopravvenuti, costituiti dall’aver svolto costantemente una regolare attività lavorativa, e dal fatto di soggiornare da ben undici anni nel territorio dello Stato.

4. L’appello è infondato.

Al riguardo giova osservare che secondo una giurisprudenza consolidata, confermata anche dalla Adunanza Plenaria (cfr. dec. Ad. Pl. n.4/2006), condizione imprescindibile per la legalizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.1 d.l. n.195 del 2002 (convertito in legge n.222 del 2002) è che il lavoratore extracomunitario abbia svolto attività lavorativa (in posizione irregolare) nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto.

La mancanza dell’anzidetto requisito, di cui ha dato atto la sentenza di primo grado, e che peraltro non costituisce oggetto di contestazione nel presente giudizio, rende dunque pienamente legittimo l’impugnato diniego di regolarizzazione, né in contrario giova richiamarsi all’art.5, comma 5, d.lgs. citato, giacchè gli " elementi sopravvenuti" invocati dal ricorrente risultano del tutto irrilevanti ai fini di integrazione del necessario presupposto della sanatoria di cui alla legge n. 202/2002: che, giova ribadire, è costituito dalla documentata prestazione di una attività lavorativa nel trimestre indicato dal legislatore.

Trattandosi, invero, di sanatoria, ossia di un beneficio concesso da norma eccezionale applicabile una tantum, i suoi requisiti debbono essere verificati rigorosamente e dovevano essere posseduti alla scadenza indicata dalla norma. Fatti diversi e/o successivi verranno in considerazione, semmai, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno nelle forme ordinarie, se ne verrà fatta richiesta.

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.