Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 24-02-2011, n. 7162 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

1. Il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 13 luglio 2010 emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha condannato O.C. alla pena di anni due di reclusione per i delitti di lesioni personali e di atti persecutori in danno dell’ex convivente Z.P.M..

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l’erronea valutazione delle dichiarazioni della parte offesa, l’erronea concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l’erronea ammissione della costituzione della parte civile.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, da rigettare.

2. In diritto si afferma pacificamente come: "Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ( art. 444 c.p.p. e seg.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per Cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.

L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.

Cosicchè, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge", (v. Cass., Sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240 e da ultimo Sez. 5, 25 marzo 2010 n. 21287).

3. Nella specie, questa volta in fatto, il Gip ha dato conto del controllo effettuato circa la sussistenza dei fatti e la loro qualificazione giuridica, del riconoscimento della continuazione e della concessione delle attenuanti generiche e, quindi, dell’impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Infondato è, inoltre, il richiamo alla impossibilità di dare ingresso alla costituzione della parte civile in quanto, come ammesso dallo stesso ricorrente (v. pagina 4 del ricorso), l’udienza in cui si è avuta la discussione sul patteggiamento non era stata fissata ai fini e per gli effetti di cui all’art. 447 c.p.p..

4. Ne consegue, in conclusione, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10432 Accertamento

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 20.4.2006 è stato notificato a F.V., un ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale descritta in epigrafe (depositata il 8.3.2005) che ha disatteso il l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento.

La parie intimata non ha svolto attività difensiva.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 24.3.2011 in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

L’Agenzia ha notificato alla parte contribuente avvisi di rettifica per l’IVA relativa agli anni 1982 e 1983 nei quali era stato ricostruito induttivamente il volume d’affari dell’attività di commercio di dettaglio di autoveicoli, atteso che non era stata esibita la contabilità che era stata dichiarata rubata. L’adita CIP di Bari, dopo avere riunito i ricorsi della parte contribuente, li aveva accolti sulla premessa che l’accertamento induttivo non sarebbe consentito in ipotesi di incolpevole impossibilità di esibire le scritture contabili. L’appello dell’Agenzia avverso la predetta decisione è stato disatteso dalla Commissione Regionale di Bari con analogo argomento.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che sul pacifico presupposto che la contabilità non era stata esibita dal contribuente a causa del patito furto – l’accertamento di genere induttivo non poteva considerarsi legittimo, appunto perchè la mancata esibizione della contabilità era dovuta a causa di forza maggiore. L’accertamento induttivo ha infatti carattere di eccezionalità e può essere effettuato in presenza di tassative condizioni generate da irregolarità attribuibili al contribuente.

L’Ufficio procedente, d’altronde, aveva omesso di prendere in considerazione il conto economico allegato alla dichiarazione dei redditi fatta dal contribuente ai fini IRPHF, ciò che aveva determinato che le "asserite irregolarità sono rimaste del tutto indimostrate". 4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 949.868,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata.
Motivi della decisione

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

6. I motivi d’impugnazione. a) IL primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2698 c.c.".

La. ricorrente Agenzia assume che il giudice di appello ha taciuto sul rilievo formulato in atto di appello secondo cui "non vi è norma che imponga all’Ufficio di ricostruire la documentazione non esibita, invertendo l’onere della prova delle detrazioni a carico del contribuente". La sentenza doveva perciò considerarsi nulla, per diniego di giustizia, e comunque da cassarsi per violazione della regola secondo cui la prova delle detrazioni incombe sul contribuente. b) Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "360 c.p.c., n. 3 – violazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55".

La ricorrente Agenzia assume che l’accertamento induttivo è consentito in presenza di circostanze che impediscano all’Ufficio di tenere conto della contabilità dell’impresa verificata o perchè mancante o perchè non esibita o perchè inattendibile. Anche la fattispecie del furto delle scritture contabili è sussumibile sotto la menzionata regola, tanto che ai fini dell’accertamento delle imposte dirette una siffatta ipotesi è espressamente contemplata dalla norma.

1 due motivi di impugnazione sono tra loro correlati e devono perciò essere congiuntamente esaminati.

L’invero giurisprudenza consolidata di questa Corte che in materia di IVA il potere di procedere all’accertamento induttivo previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 2, n. 2 presuppone il solo fatto materiale dell’omessa conservazione delle scritture contabili, a prescindere dalla sussistenza di una responsabilità a qualunque titolo del contribuente in ordine al verificarsi dell’evento, essendo indifferente, in quanto non richiesto dalla norma che tale omissione sia conseguenza di un’azione dell’onerato cosciente e volontaria, prima ancora che colposa o dolosa, o che l’evento non sia stato evitabile anche usando con la massima diligenza (in termini si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20025 del 22/09/2010).

Consegue da ciò che il giudice di appello non avrebbe potuto limitarsi a considerare insussistenti i presupposti per l’adozione dell’accertamento di genere induttivo, ma avrebbe dovuto vagliare nel merito la correttezza della ricostruzioni dei ricavi effettuata e perciò vagliare la correttezza della ricostruzione contabile operata dall’Ufficio procedente.

L’accertata violazione della disciplina di legge che presiede all’accertamento in tema di IVA (del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55) comporta già di per sè la integrale cassazione della decisione impugnata.

Atteso che risulta dalla impugnata sentenza che sin dal primo grado di giudizio il contribuente ha censurato la sola modalità prescelta per l’effettuazione dell’accertamento, alla luce della dedotta ragione della mancanza delle scritture contabili, sicchè non vi altro aspetto in contestazione di cui è necessario fare accertamento, la Corte, decidendo nel merito, respinge integralmente il ricorso de contribuente avverso il provvedimento impositivo.

La regolazione delle spese di lite è informata a principio della soccombenza, in relazione a tutti i gradi.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e compensa tra le parti le relative spese di lite. In accoglimento del ricorso dell’Agenzia. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso contro il provvedimento impositivo. Condanna la parte intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate per questo grado in Euro 5.200,00 per onorario, oltre spese prenotate a debito e per i gradi di merito, in Euro 2.800.00 per ciascun grado, di cui Euro 2.000.00 per onorario ed il resto per diritti, oltre accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2526

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-04-2011, n. 2152 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 809/2008 emesso in data 1/7/2008 dal Tribunale di Cosenza, disponendo la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di euro 500,00;

Rilevato che risultano fondate le censure con le quali la parte appellante deduce l’incongruità del quantum liquidato e l’omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese di lite a mente dell’art. 93 del codice di rito civile;

Reputato, infatti, quanto al primo profilo, che, in ragione del valore della causa, pari ad euro 14.144, 70, il quantum liquidato risulta incongruo rispetto ai parametri di cui alla tariffa forense per onorari di avvocato e diritti di procuratore di cui all’art. 4 del DM 27 maggio 2004, n. 127;

Reputato, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di riliquidazione nella misura di euro 984,00 (di cui 414,00 per diritti e 570,00 per onorari), salvo il pagamento delle spese e dei diritti successivi al giudizio di ottemperanza ed il rimborso del contributo unificato;

Reputato altresì che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di distrazione delle spese processali a mente dell’art. 93 del codice di procedura civile;

Reputato, infine, che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura di euro 984,00 e ne dispone la distrazione in favore dei difensori ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile.

Spese del presente grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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