Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 29-04-2011, n. 16715 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di P. S. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a lui ascritto per avere detenuto grammi 162,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina non destinata ad uso personale.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto la concessione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e delle attenuanti generiche.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con due mezzi di annullamento il ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Con riferimento alle attenuanti generiche si deduce, in sintesi, che il loro diniego non può essere motivato mediante la generica affermazione che la pena inflitta appare adeguata alla gravità dei fatti contestati. A sostegno della richiesta di concessione delle predette attenuanti, peraltro, era stata dedotta nei motivi di gravame la condizione di tossicodipendente dell’imputato, la sua confessione, il percorso intrapreso presso il Servizio per le tossicodipendenze.

Con riferimento alla diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, si deduce che il diniego della stessa non può essere fondato esclusivamente sul dato ponderale della sostanza stupefacente, ma che deve tenersi conto degli altri elementi di valutazione indicati dalla disposizione citata; elementi che la corte territoriale non ha valutato e che avrebbero consentito di concedere all’imputato la diminuente richiesta. Si deduce inoltre che all’imputato poteva altresì essere concesso il beneficio della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi del cit. D.P.R., art. 73, comma 5 bis.

Il ricorso non è fondato.

Entrambe le attenuanti, oggetto dei motivi di gravame, sono state negate dai giudici di merito, non solo in considerazione del dato ponderale della sostanza stupefacente, ritenuto di non lieve entità in relazione al rilevante numero di dosi che si potevano confezionare ed al numero dei richiedenti che potevano essere soddisfatti, ma altresì delle modalità dell’azione, quali l’occultamento della sostanza stupefacente insieme a strumenti atti al taglio ed alla ripartizione in dosi, nonchè, soprattutto, per le caratteristiche della sostanza stupefacente in parte gelatinosa ed in parte già polverizzata.

Elementi tutti che denotano – secondo i giudici di merito – un inserimento dell’imputato nel mondo del narcotraffico non occasionale.

I citati elementi di valutazione evidenziano la particolare gravità del fatto ritenuta dai giudici di merito, che giustifica adeguatamente sia il diniego della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che delle attenuanti generiche.

Nè tale valutazione di merito può essere censurata in sede di legittimità mediante la indicazione di altri elementi di giudizio, evidentemente ritenuti sub-valenti rispetto a quelli su cui si fonda il diniego delle attenuanti.

La sostituzione della detenzione con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi del cit. D.P.R., art. 73, comma 5 bis, infine, può essere disposta solo nel caso di riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 5, che, come rilevato, è stata negata con motivazione adeguata, giuridicamente corretta. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-05-2011, n. 2963 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione, con la decisione epigrafata, condannava il Ministero al pagamento della somma di complessivi Euro 1.422,45 in favore della parte ricorrenti, con interessi legali nei termini specificati, oltre al rimborso delle spese del giudizio, generali ed accessorie.

La pronunzia passava in giudicato e, munita di formula esecutiva, veniva notificata all’amministrazione il 11.6.2007.

Con atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 642/1907, la parte provvedeva all’assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti, l’amministrazione della Giustizia non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta col ricorso in esame, sia nei confronti del Ministero della Giustizia e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.

Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Nel merito dell’azione proposta la Sezione, essendo presenti tutti i presupposti processuali necessari per l’esercizio dell’azione di ottemperanza, e non può che rilevarne la fondatezza, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato in favore degli istanti.

Occorre pertanto ordinare all’amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus", fissandone sin da ora il compenso per l’eventuale attività e da porsi a carico dell’amministrazione condannata.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata. Esse sono liquidate in via equitativa e tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) lo accoglie l’appello e per l’effetto:

1.- ordina al Ministero di Grazia e Giustizia di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante corresponsione a ciascuno dei rispettivi ricorrenti delle somme riconosciute dai decreti stessi, entro novanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;

2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 200, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19991

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1582/2008, depositata il 28 maggio 2008, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Como, che ha respinto la domanda di sfratto per morosità proposta da V.M. contro la s.a.s. B & B di Luigi e Filippo Beretta & C, conduttrice di un locale adibito a cantina- magazzino, sito in (OMISSIS).

La convenuta aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva del V., poichè egli agiva in forza di un contratto di acquisto di più immobili in blocco, da lui concluso con i precedenti proprietari e locatori dell’immobile oggetto di causa, contratto che la Corte ha ritenuto non comprendere il locale occupato dalla convenuta.

Il V. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – norma in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata – a causa dell’omessa formulazione dei quesiti di diritto, quanto alle censure di violazione di legge, e di un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, ovvero l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a giustificare la decisione, in relazione alle censure proposte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. civ. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897). Va soggiunto che il ricorrente lamenta l’omesso esame da parte della Corte di appello di un documento dal quale risulterebbe dimostrato il fatto che anche il locale-magazzino occupato dalla società intimata sarebbe stato compreso fra i beni acquistati dal V.: propone cioè una censura che prospetta un errore di fatto, errore che avrebbe dovuto essere fatto valere tramite azione di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

non costituisce motivo di ricorso per cassazione. Sotto più di un aspetto, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari. Oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 13-06-2011, n. 23697

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di liberazione condizionale avanzata da C.F..

Il C. era detenuto, in regime di detenzione domiciliare quale collaboratore di giustizia, in espiazione delle pene oggetto di cumulo del 3.4.2007 (pene per complessivi 59 anni circa, ridotte a 30 per l’art. 78 cod. pen.), con inizio dell’esecuzione a far data dal 12.3.2003 e fine pena – considerata la liberazione anticipata già ottenuta – al 18.9.2031.

A ragione il Tribunale osservava che, pur dovendosi dar atto del contributo collaborativo prestato dal condannato, eccezionale secondo la D.D.A., e del parere favorevole di questa, il percorso di risocializzazione avviato non poteva considerarsi esitato in un "sicuro ravvedimento", attesa la brevità del periodo di detenzione extramurale, la presenza di mera condotta regolare, l’impossibilità di graduare l’accesso al più ampio beneficio mediante l’ammissione all’affidamento in prova (non previsto tra le misure in "deroga" per i collaboratori di giustizia). Nè di tale sicuro ravvedimento poteva offrire dimostrazione la sola condotta collaborativa.

2. Ricorre l’interessato a mezzo del difensore avvocato Sante Foresta e chiede l’annullamento del provvedimento denunziando violazione di legge e vizi di motivazione. Osserva che il Magistrato di sorveglianza aveva erroneamente respinto la domanda di liberazione condizionale avanzata ai sensi della L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies (della quale sussistevano tutti i presupposti) sul presupposto che occorresse far ricorso ad una nozione esasperata di "sicuro ravvedimento", dimenticando per altro che del ravvedimento davano prova i parrei della D.D.A., e D.N.A., i permessi premi regolarmente fruiti, la detenzione domiciliare risalenti al novembre 2008 e correttamente osservata. Illogico era il riferimento alla gravità dei precedenti, che costituivano addirittura la condizione per poter fruire del regime di favore (previsto solo per condannati per i reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3-bis), ed arbitraria era l’affermazione che occorreva un ulteriore periodo di osservazione, disancorata da qualsivoglia considerazione dei dati concreti e risolventesi in mera petizione di principio.
Motivi della decisione

1. Osserva il collegio che il ricorso appare fondato nei limiti che si diranno.

2. Come questa Corte ha avuto in più occasioni modo di affermare, ai sensi dell’art. 176 c.p., comma 1, il requisito soggettivo del "sicuro ravvedimento" del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena, costituisce – assieme all’adempimento delle obbligazioni civili scaturenti dal reato (la cui sussistenza prescinde dall’esistenza di una condanna al risarcimento dei danni e discende direttamente dalla natura e dal tipo di reato) o alla dimostrata impossibilità di adempierle – ai sensi sia della norma di genere recata dall’art. 176 cod. pen. sia del D.L. n. 8 del 1991, art 12-sexies, il presupposto fondamentale della liberazione condizionale e ne caratterizza la ratio, nella sua sostanziale assimilazione alle misure alternative alla detenzione e in stretta correlazione con il principio della funzione rieducativa della pena, enunciato dall’art. 27 Cost., comma 3, (Corte cost. 20 luglio 2001, n. 273).

2.1. Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve perciò consistere "nell’insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo di esecuzione della pena, che consentono il motivato apprezzamento della compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione – in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualificata "probabilità", confinante con la certezza – di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale" (Sez. 1, Sentenza n. 9001 del 04/02/2009, Mambro). Il giudizio su tale condizione va effettuato in base a parametri obiettivi, considerando le condotte concretamente tenute dal condannato (Cass. 1, n. 18022 del 24 aprile 2007, Balzerani).

2.2. Tra gli elementi di valutazione del sicuro ravvedimento del reo e del suo riscatto morale non possono dunque non essere presi in considerazione nello specifico: i rapporti complessivamente tenuti dal condannato con familiari, con il personale carcerario o gli addetti all’osservazione esterna, con i compagni di lavoro e di socialità; lo svolgimento di attività lavorativa o di studio, i risultati raggiunti; le eventuali condotte riparatorie, anche sostitutive, poste in essere; ogni altro comportamento idoneo a rappresentare la introiezione delle regole della società civile.

Trattandosi di meri indicatori dell’esistenza di un presupposto e non di presupposti essi stessi, nessuno di detti aspetti può da solo, che sia presente o manchi, dare vita ad un automatismo valutativo.

Ciò che occorre è però che essi siano considerati e adeguatamente apprezzati unitariamente ai fini del giudizio circa la esistenza o meno di una reale revisione critica della vita anteatta del condannato e della ragionevole certezza del suo ravvedimento (cfr. di recente, Cass., Sez. 1, n. 3675 del 6.1.2007, Tedesco; Sez. 1, Sentenza n. 9887 del 01.2.2007, Pepe).

3. Dalla lettura della L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies, commi 1 e 4, emerge quindi che la liberazione condizionale (come anche la concessione dei permessi premio e l’ammissione alla misura della detenzione domiciliare) può essere disposta per collaboratori di giustizia "avuto riguardo all’importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (…) anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all’art. 176 c.p.".

Il combinato disposto dei due commi richiamati richiede quindi quali presupposti ulteriori – in aggiunta al ravvedimento, sulla cui nozione si è già detto – per la concessione di uno dei suddetti benefici penitenziari, come ha indicato la stessa difesa del ricorrente: che una persona sia stata condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3-bis; che vengano acquisiti la proposta o il parere dei procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell’art. 11 della citata legge o del procuratore nazionale antimafia; che vi siano elementi tali da far ritenere la insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva; che la persona condannata abbia prestato, anche dopo la condanna, una collaborazione importante; che la persona condannata abbia redatto entro il termine prescritto dall’art. 16-quater il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; che sia stata espiata almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all’ergastolo, che siano stati espiati almeno dieci anni di pena.

3. Nel caso in esame tutti questi ulteriori presupposti paiono presenti. Vi sono i pareri favorevoli della D.D.A. e della D.N.A. Risulta inoltre in linea astratta rispettato anche il criterio della gradualità, non consacrato dalla legge ma ragionevolmente suggerito dall’esperienza trattamentale, avendo il ricorrente ottenuto già dei permessi premio ed essendo stato ammesso alla detenzione domiciliare (cfr. Cass., Sez. 1A, n. 2204 del 22.6.2006, Zanti).

Ciò nonostante, il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio della liberazione condizionale affermando che occorreva un ulteriore periodo di osservazione, senza il quale non poteva ritenersi sicuro il "ravvedimento". Ma ha omesso di giustificare tale affermazione e non ha preso in considerazione alcuno dei parametri indicati al punto 2.2. Nulla ha detto in particolare su comportamenti o condotte che facevano ritenere in concreto non sufficiente il periodo di osservazione precedente e s’è nella sostanza limitata ad affermare che occorreva un ulteriore periodo, senza spiegare perchè quello trascorso non bastava e senza ancorare siffatto giudizio, implicito, di inadeguatezza ad alcun dato concreto.

L’ordinanza impugnata non si è attenuta dunque ai principi richiamati e ha omesso di giustificare adeguatamente la sua decisione.

4. L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata e gli atti vanno rinviati al Tribunale di sorveglianza di Roma perchè, ferma restando la sua discrezionalità nella valutazione della ricorrenza dei presupposti per la concessione del beneficio, proceda a un nuovo esame sulla base di elementi concreti, dando conto dei fatti su cui riposa la sua valutazione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.