Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 28-07-2011, n. 30213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- P.A., condannato in primo grado (sentenza Corte di Assise Lecce 16.12.2008) alla pena dell’ergastolo per i reati di concorso in omicidio pluriaggravato di natura mafiosa in persona di L.G. ed in detenzione e porto illegali di armi da sparo, commessi ad Amsterdam nel novembre 2001, formulava – in pendenza del giudizio di appello – istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase e massimi ( artt. 303 e 304 c.p.p.) della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3. Il P. sollecitava il computo della durata della custodia carceraria applicatagli per il predetto fatto omicidiario con ordinanza cautelare emessa il 13.4.2007 dal g.i.p. del Tribunale di Lecce a decorrere dalla data di esecuzione dell’anteriore ordinanza cautelare carceraria emessa nei suoi confronti dal g.i.p. del Tribunale di Lecce il 10.4.2003 (eseguita il 14.4.2003) per i reati di associazione mafiosa (adesione alla "frangia" della consorteria Sacra Corona Unita facente capo a C.F.), di associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti e di concorso in detenzione e cessione illecite continuate di cocaina ed eroina, reati commessi a Lecce e altrove dal 2000 al marzo 2003 ed "in permanenza" per i fatti associativi.

Istanza invocante l’istituto della retrodatazione della custodia cautelare, dal momento che – da un lato – l’omicidio contestato con la seconda ordinanza, commesso anteriormente all’esecuzione della prima ordinanza cautelare, doveva considerarsi avvinto da connessione qualificata ( art. 12 c.p.p., lett. b) con i fatti reato oggetto della prima ordinanza custodiale (l’omicidio costituendo indice dell’adesione del P. al sodalizio mafioso di riferimento, attuato nel quadro di una unitaria determinazione criminosa ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 2) e che – da un altro lato – gli elementi indiziari surroganti la seconda contestazione (omicidio L.) erano desumibili dagli atti del primo procedimento già al momento di emissione dell’ordinanza cautelare del 2003. 2.- Con ordinanza resa in data 11.2.2011 la Corte di Assise di Appello di Lecce ha respinto l’istanza di scarcerazione ex art. 297 c.p.p., comma 3, deducendo che, pacifica risultando l’anteriore commissione dei reati di cui alla seconda ordinanza del 2007 rispetto a quelli contestati con la prima ordinanza cautelare in separato procedimento penale: a) non è ravvisabile connessione qualificata tra le due serie di fatti criminosi oggetto dei due provvedimenti coercitivi sotto il peculiare profilo della continuazione criminosa;

b) prima della emissione dell’ordinanza custodiale del 2003 e della successiva connessa richiesta di rinvio a giudizio in data 24.2.2004 non erano disponibili congrui dati indiziari legittimanti l’emissione del secondo provvedimento cautelare del 2007. Anche facendo leva sulla sentenza resa in primo grado sull’omicidio L. (seconda contestazione cautelare) il 16.12.2008, i giudici di merito di secondo grado hanno osservato che le decisive dichiarazioni confessorie sull’evento omicidiario sono state rilasciate dal C.F., indottosi alla collaborazione giudiziaria, soltanto nel corso del 2005 con completezza di dettagli e circostanze relative alle modalità esecutive del delitto e ai soggetti allo stesso partecipanti, incluso il P..

3.- Adito dall’appello dell’imputato ai sensi dell’art. 310 c.p.p., il Tribunale distrettuale di Lecce con l’ordinanza del 15.3.2011, richiamata in epigrafe, ha rigettato il gravame, escludendo l’esistenza di situazioni riconducibili all’art. 297 c.p.p., comma 3.

I giudici di appello, svolta una premessa metodologica e interpretativa alla luce della ricostruzione dell’istituto della retrodatazione cautelare conseguente alla sentenza della Corte Costituzione n. 408 del 2005 e alle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (22.3.2005 n. 21957, Rahulia; 19.12.2006 n. 14535/07, Librato), hanno formulato i seguenti coordinati rilievi.

– Il reato di omicidio di L.G. (con i connessi reati in materia di armi) è temporalmente collocabile prima dei reati associativi e dei reati di detenzione e cessione di droga contestati al P. con la prima ordinanza cautelare in un separato procedimento penale.

– La quaestio facti relativa alla configurabilità di connessione qualificata tra i reati contemplati dalle due ordinanze cautelari va risolta negativamente, non potendosi ravvisare tra gli stessi un unitario programma criminoso ex art. 81 cpv. c.p.. Pur riconoscendosi che in taluni casi possa configurarsi la continuazione tra reati associativi e specifici reati-fine del progetto criminoso associativo, nel caso di specie non può supporsi che, all’atto della sua adesione al gruppo mafioso della S.C.U. diretto da C. F., il P. si sia raffigurato come esito prevedibile della sua partecipazione criminosa anche l’uccisione di possibili antagonisti opponentisi al disegno egemonico del C..

– Esclusa la continuazione e – dunque – la connessione qualificata tra i due fatti e dovendosi prendere in considerazione, secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice, non la data del rinvio a giudizio per i fatti oggetti del primo titolo custodiale, ma la data di esecuzione di quella prima misura cautelare, gli elementi su cui è basata la seconda ordinanza cautelare del 28.11.2007 non possono reputarsi già conosciuti dall’organo dell’accusa alla data del 10.4.2003, poichè gli stessi si sono resi pienamente disponibili e decifrabili soltanto in momenti successivi. In quel momento erano acquisite dichiarazioni rilevanti per dedurre l’oggettiva consumazione della uccisione del L., ma non la ricostruzione modale del delitto e l’identità dei suoi autori. In particolare i collaboranti C.F. e D.S. P. hanno offerto esaurienti dati conoscitivi sull’episodio criminoso in epoca successiva all’emissione della prima ordinanza cautelare; il collaborante V. si è limitato a riferire il 17.6.2002 di avere indirettamente appresso dell’essere il C. responsabile dell’omicidio del L. senza ulteriori particolari.

4.- Per la cassazione della descritta ordinanza dei giudici dell’appello cautelare il difensore di P.A. ha proposto ricorso, deducendo due motivi di censura.

1. Erronea applicazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 in riferimento all’art. 81 c.p., comma 2. Impropriamente il Tribunale di Lecce ha ritenuto non ravvisabile un rapporto di continuazione criminosa tra la partecipazione all’omicidio di L.G. e l’adesione del P. alla associazione mafiosa del C. e alla collegata associazione dedita al narcotraffico. La nozione di medesimezza del disegno criminoso rilevante per gli effetti di cui all’art. 81 c.p., comma 2 non è definita da una specifica e dettagliata rappresentazione volitiva dell’agente di tutti i fatti che possano attuare lo scopo dell’aggregato criminale. A tal fine deve ritenersi che l’associazione abbia messo in conto nel proprio disegno criminale anche l’eventualità di "eliminare" quanti potessero contrastare l’espansione e il radicamento territoriale del gruppo mafioso.

Sicchè l’omicidio del L., che si opponeva alla primazia del C., si inscriveva prevedibilmente nell’originario progetto associativo criminoso. Con l’effetto che tra i reati associativi di cui alla prima ordinanza e l’omicidio del L. sussiste un rapporto di continuazione ex art. 81 cpv. c.p. e che i reati contestati con le due ordinanze cautelari sono avvinti da connessione ed. qualificata ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3. 2. Carenza di motivazione in ordine alla preesistenza ex actis di indizi di colpevolezza nei confronti del P. in ordine alla sua partecipazione all’omicidio L. rispetto alla data di emissione del primo provvedimento restrittivo.

I giudici di appello hanno operato una lettura riduttiva e parziale delle indicazioni dichiarative di più collaboratori di giustizia, che già in quel momento segnalavano l’affidabile coinvolgimento del P. nell’attività preparatoria ed esecutiva dell’omicidio.

Tali elementi di conoscenza erano in ogni caso noti al medesimo ufficio giudiziario inquirente (Procura della Repubblica di Lecce) prima della richiesta di rinvio a giudizio per i reati considerati dalla prima ordinanza custodiale dell’aprile 2003, come deve in via indiretta evincersi dal fatto che il procedimento penale per l’omicidio L. è stato iscritto nel registro delle notizie di reato (mod. 21 noti) fin dal 2003. A tal fine è sufficiente osservare, tra l’altro, che il c.d.g. C.F. fin dal suo interrogatorio del 6.8.2003 attesta la presenza (cioè la partecipazione al delitto) del P. all’omicidio compiuto in Olanda nel 2001. 5.- Il ricorso di P.A. deve essere rigettato per l’infondatezza delle argomentazioni giuridico-processuali che sostengono le configurate ragioni di censura. Conclusione cui questa Corte perviene sia alla stregua di fatti e dati processuali illustrati nello stesso ricorso (sequenziale diacronia dei due separati procedimenti e dati probatori asseritamente emersi nel primo procedimento), sia alla stregua della idoneità e sufficienza valutativa dell’analisi di quegli stessi fatti operata dal giudice dell’appello cautelare. Analisi che si rivela immune dagli ipotizzati vizi di violazione della disciplina dettata dall’art. 297 c.p.p., comma 3 e di insufficienza e illogicità motivazionali apprezzabili nell’odierno giudizio di legittimità. 1. Dato atto – per mera completezza storica – che la regiudicanda collegata ai fatti reato ascritti al P. con la prima ordinanza cautelare è stata definita con sentenza di condanna (alla pena di otto anni di reclusione) passata in giudicato il 16.1.2007, non è inutile richiamare i referenti applicativi dell’istituto della retrodatazione dei termini di custodia cautelare quali puntualizzati dagli interventi interpretativi della Corte Costituzionale (sentenza n. 408 del 2005) e da questa S.C. (Cass. S.U., 22.3.2005 n. 21957, Rahulia; Cass. S.U. 19.12.2006 n. 14535, Librato).

– Nel caso di emissione nei confronti di un indagato o imputato di più ordinanze che dispongono la stessa misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologia, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con la successiva o le successive ordinanze, opera in modo automatico, cioè indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti – al momento dell’emissione della prima ordinanza – l’esistenza dei fatti reato oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.

– Allorchè nei confronti di un indagato o imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali sussiste una connessione qualificata opera la retrodatazione prevista dall’art. 297 c.p.p., comma 3 anche rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti reato oggetto della prima ordinanza.

– Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall’art. 297 c.p.p., comma 3, i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell’emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi giustificanti le ordinanze successive, purchè le misure cautelari non siano state adottate in procedimenti diversi.

2. Calando tali canoni valutativi nell’analisi della odierna regiudicanda cautelare, deve constatarsi che il Tribunale di Lecce ha idoneamente motivato la riconducibilità della posizione del ricorrente P. alla terza casistica, appena illustrata, del succedersi di ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi relative a fatti reato non avvinti da connessione qualificata e tali, per ciò, da imporre una verifica ex art. 297 c.p.p., comma 3 della presenza degli elementi legittimanti la seconda ordinanza custodiale al momento dell’emissione della prima ordinanza cautelare (10.4.2003) e non già al momento della richiesta di rinvio a giudizio (24.2.2004) per i reati contestati con quella prima ordinanza.

Il nodo centrale della disamina della posizione processuale del P. è, quindi, costituito dalla verifica della sussistenza o meno di connessione ed. qualificata tra i due reati oggetto delle due ordinanze cautelari, vale a dire dell’essere gli stessi legati o non da continuazione criminosa siccome espressione di un medesimo progetto illecito.

3. Il Tribunale di Lecce, legittimamente dissentendo dalle prospettazioni della difesa del ricorrente, ha reputato – all’esito di un percorso decisorio del tutto logico ed immune da discrasie ricompositive delle due ipotesi di accusa – di non poter ravvisare la concreta esistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati di aggregazione criminale di matrice mafiosa volta a conseguire il controllo territoriale del traffico di stupefacenti in area salentina e i reati fine in materia di stupefacenti, attribuiti al ricorrente con l’ordinanza del 10.4.2003, e l’omicidio di L.G. avvenuto in Olanda nel 2001 (ordinanza cautelare del 13.4.2007). Il Tribunale è giunto a tale conclusione, argomentando che dall’esame delle due ordinanze cautelari e dei corrispondenti atti processuali non vengono in luce elementi di natura storico-fattuale (è appena il caso di ricordare che la questione della continuazione è una tipica questione di fatto) che valgano a collegare l’evento omicidiario in una anticipata previsione, ancorchè eventuale, già insita nel disegno perfezionativo dei reati associativi. Non vi è dubbio che, come osserva il Tribunale, l’eliminazione anche fisica di avversari che ostacolino l’esistenza e l’attività del sodalizio criminoso costituisce una semplice "mera eventualità prevedibile", cioè possibile, che tuttavia raggiunge un minimo grado di concretezza soltanto allorchè divenga attuale la condotta oppositiva dell’avversario e si renda necessario procedere alla sua "neutralizzazione" (uccisione). Prima di un tale momento "non può parlarsi di un reato, sia pure genericamente delineato, ma solo di un reato ipotetico e virtuale". Di tal che nel caso di specie non può in alcun modo disquisirsi di una effettiva anticipata previsione della commissione dell’omicidio, inscrivibile in una unitaria progettualità antigiuridica sussumibile nella categoria della continuazione criminosa a norma dell’art. 81 c.p., comma 2. 4. Fondatamente il Tribunale, esclusa la continuazione criminosa tra le due serie di reati attribuiti al P., ha valutato la terza condizione della operatività della fattispecie di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3, rapportandola alla verifica della desumibilità ex actis (nel primo procedimento) del quadro indiziario surrogante la seconda ordinanza restrittiva al momento dell’emissione della prima ordinanza cautelare e non già al momento del rinvio a giudizio disposto nel primo procedimento. In questa prospettiva ineccepibile si profila la dedotta non desumibilità anteriore dei dati probatori legittimanti la seconda ordinanza cautelare, avuto riguardo alla soltanto successiva elaborazione analitica dei dati investigativi raccolti attraverso l’incrociata sovrapposizione delle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, chiamanti in correità o in reità il P..

Senza indugiare in questa sede sui caratteri della nozione di anteriore "desumibilità dei fatti" ( art. 297 c.p.p., comma 3) e sulla sua non omologabilità al concetto di mera conoscenza (o conoscibilità) di semplici dati fattuali, che necessitano di un processo di valutazione inferenziale ai fini della loro efficacia rappresentativa di eventi penalmente rilevanti, può osservarsi come si renda improponibile una meccanicistica equazione tra disponibilità dei dati conclusivi delle indagini e conoscenza (desumibilità), coniugata ad una prognosi di serietà (se non di gravità) indiziaria per fini cautelari nell’esegesi dell’istituto della retrodatazione della custodia cautelare.

In tale prospettiva le emergenze fattuali (dichiarazioni di collaboratori), che secondo il ricorso avvalorerebbero la ridetta disponibilità di dati accusatori contro il P., quale concorrente nell’omicidio L., non possono essere prese in esame in questa sede. Vuoi perchè smentite dagli elementi informativi ricavabili dall’impugnata ordinanza cautelare di appello e (ancor prima) dall’ordinanza recettiva dell’istanza di scarcerazione del giudice di merito di secondo grado dell’omicidio L., laddove riportano i contenuti rappresentativi di quelle stesse dichiarazioni (ovviamente rapportate a momenti precedenti l’emissione del primo titolo custodiale). Vuoi perchè, correlativamente, gli enunciati descrittivi del ricorso, limitatisi a riprodurre l’estrapolazione di brani delle dichiarazioni, ipoteticamente "utili" alla tesi della retrodatazione della durata della custodia cautelare, di più collaboranti, non sono verificabili da questo giudice di legittimità, che non può essere istituito a giudice del peso probatorio di elementi storico-fattuali non estensibili nella loro interezza, proprio in ragione della natura del giudizio di legittimità, giudizio incentrato sulla motivazione del provvedimento impugnato e non sui fatti che sono all’origine di tale motivazione (Cfr., ex multis: Cass. sez. 4, 4.11.2009, n. 2724/10, Fracasso; rv 245921: "In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di desumibilità degli atti va riferita al momento valutativo, che mette in rapporto un determinato dato con le altre risultanze investigative, senza che rilevi il parametro rigorosamente temporale, ossia relativo alla mera presenza in atti di quel dato").

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, gli incombenti di comunicazione connessi allo stato di custodia carceraria del P..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 29-12-2011, n. 29518

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Svolgimento del processo

M.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.000 per anni due di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Trani dal 10.12.2003 a 31.1.2008.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

La preliminare eccezione di tardività del ricorso proposta dalla contro ricorrente è fondata.

Premesso che è principio già affermato quello secondo cui "La notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Sez. L, Sentenza n. 8071 del 02/04/2009), risulta dagli atti che il provvedimento impugnato è stato notificato a cura dell’attuale ricorrente al Ministero della Giustizia presso l’Avvocature Distrettuale dello Stato in data 10 marzo 2010; è pertanto tardivo il ricorso consegnato per la notifica solo in data 12 luglio 2010.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2012, n. 1697 Orario di lavoro

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. ILVA spa chiede l’annullamento della sentenza non definitiva della Corte d’appello di Genova, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata a corrispondere ai lavoratori che la convennero in giudizio il compenso dovuto, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo necessario per indossare la tuta da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonchè per recarsi dallo spogliatoio al reparto e viceversa.

2. I lavoratori hanno notificato e depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza. La difesa della società ha anche depositato note di replica alle conclusioni del PG. 3. Con il primo motivo la società denunzia "violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 692 del 1923, artt. 1, 3 e 6, del R.D. n. 1955 del 1923, artt. 5 e 10, della direttiva CEE 104/1993, nonchè del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1 e 8". La tesi prospettata è che l’orario di lavoro debba intendersi limitato al tempo della effettiva prestazione lavorativa ed eventualmente ai tempi precedenti e/o successivi ma solo se, durante questi ultimi, al lavoratore sia richiesto lo svolgimento di attività dirette e controllate dal datore di lavoro quanto a modalità e tempi di esecuzione, con effettiva disponibilità alla prestazione da parte del lavoratore e potenziale assoggettamento di quest’ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare dello stesso datore di lavoro. La società sostiene che la sentenza abbia violato le norme su indicate per aver ritenuto che rientrino nell’orario di lavoro il tempo speso dai lavoratori per indossare e dismettere la tuta e i dispositivi di protezione individuale, nonchè il tempo speso dai medesimi per percorrere il tragitto dallo spogliatoio al reparto e viceversa, pure in mancanza, durante tale arco temporale, di alcun potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro ILVA. 4. Con il secondo motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione del CCNL aziende metalmeccaniche pubbliche aderenti all’Intersind del 9 luglio 1994, nonchè del CCNL metalmeccanici privati del 5 luglio 1994 e 8 giugno 1999. Il quesito di diritto, posto è se sia consentito alle parti stipulanti un contratto collettivo considerare nell’orario di lavoro retribuibile soltanto il tempo della effettiva prestazione in reparto, con esclusione di tutti i tempi precedenti e/o successivi a quest’ultima, impiegati dal lavoratore per lo svolgimento di attività meramente preparatorie e strumentali e se sia legittima la scelta delle parti stipulanti il CCNL Intersind e CCNL metalmeccanici privati di limitare l’orario di lavoro e la retribuzione al solo tempo della effettiva prestazione misurata con l’orologio di reparto, con esclusione quindi del tempo tuta e del tempo percorrenza.

5. Prima di esaminare le tesi critiche della società ricorrente è opportuno delineare con precisione il tema controverso. I lavoratori avevano chiesto che fosse considerato nel loro orario di lavoro "il tempo impiegato per coprire il tragitto dal varco di accesso allo stabilimento al reparto e viceversa". L’ILVA considera, invece, tempo di lavoro esclusivamente quello dall’inizio alla fine dell’attività nel reparto. Il giudice, accogliendo solo in parte la domanda dei lavoratori, ha indicato una soluzione intermedia, non considerando tempo di lavoro quello impiegato per andare dall’accesso allo stabilimento sino allo spogliatoio, ma considerando invece il tempo necessario alla vestizione, nello spogliatoio, della tuta e dei dispositivi di protezione individuale, nonchè il tempo di percorrenza dallo spogliatoio al reparto. Il tutto si ripropone in senso inverso, includendo nell’orario il tempo di percorrenza dal reparto allo spogliatoio e di svestizione della tuta e dei dispositivi di protezione, senza invece considerare il tempo di percorrenza dallo spogliatoio all’uscita dello stabilimento (i tempi sono stati quantificati dalla Corte d’appello nella misura che più avanti si vedrà). La soluzione della Corte di merito è conforme alla legge.

6. Non è in discussione che i lavoratori in questione devono necessariamente lavorare indossando la tuta e i dispositivi di protezione individuale. Se quella della tuta è una scelta aziendale, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano tra le "misure" che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve adottare per tutelare l’integrità fisica del lavoratore (in questo caso misure specificamente individuate dal D.P.R. 547 del 1955, artt. 377 e 379 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40, 43 e 44). Le disposizioni aziendali in materia, espresse o implicite, rientrano nell’ambito del potere direttivo del datore di lavoro. Se un lavoratore pretendesse di svolgere le sue mansioni in reparto senza aver indossato tuta e dispositivi di protezione sarebbe esposto al potere disciplinare dell’ILVA. Di conseguenza, indossarli è un obbligo per i lavoratore e svolgere le relative operazioni fa parte della prestazione cui egli è tenuto nei confronti del datore di lavoro.

7. Non è ipotizzabile che i lavoratori possano effettuare queste operazioni prima di recarsi sul posto di lavoro. La Corte d’appello, con una valutazione di fatto compiutamente motivata, ha giudicato materialmente impraticabile la soluzione di percorrere il tragitto da casa all’azienda con indosso la tuta e i dispositivi di protezione ed ha evidenziato che tuta e DPI sono nel caso specifico beni aziendali, che non possono essere portati fuori dell’azienda senza una specifica disposizione dell’imprenditore; disposizione che non risulta essere stata impartita.

8. Quindi, si è in presenza di operazioni imposte da un obbligo interno al rapporto di lavoro, che deve essere eseguito utilizzando dispositivi di proprietà aziendale, scelti e prescritti dal datore di lavoro, in adempimento, a sua volta di obblighi derivantigli dalla legge, e deve essere eseguito nei locali aziendali. Non è discutibile, di conseguenza, la soggezione del lavoratore nell’adempimento di tali obblighi al potere direttivo e disciplinare dell’imprenditore. Tali operazioni sono esecutive di una prescrizione datoriale e se il lavoratore non le compie è soggetto a responsabilità disciplinare. Si è pertanto all’interno dei poteri direttivi, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

9. La circostanza che l’impresa non abbia adottato prescrizioni sui tempi entro i quali compiere tali operazioni non modifica il quadro.

L’azienda avrebbe potuto dare direttive sui punto e in ogni caso avrebbe potuto legittimamente considerare come tempo di lavoro, e conseguentemente retribuire, solo quello necessario a compiere tali operazioni. E’ ciò che ha fatto la Corte di merito, quantificando analiticamente i tempi (per spogliarsi dai vestiti civili ed indossare la tuta e gli altri dispositivi di protezione sono stati calcolati 5 minuti; il tempo necessario per percorrere la distanza tra lo spogliatoio e i diversi reparti è stato calcolato, per ciascun lavoratore, tenendo conto della distanza da coprire procedendo ad una andatura di 4 Km/h; tempi identici sono stati calcolati per il percorso inverso).

10. La ricostruzione del sistema normativo che include nell’orario di lavoro effettivo e retribuibile tali segmenti di tempo non viola le molteplici disposizioni dell’Unione Europea, della legislazione italiana e della contrattazione collettiva indicate dalla società ricorrente.

11. Quanto alla normativa Europea deve precisarsi che la materia dell’orario rientra nell’ambito del diritto dell’Unione limitatamente ai profili incidenti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, quindi limitatamente alla previsione di limiti massimi alla durata della prestazione. I profili retributivi dell’orario di lavoro rientrano invece nella competenza esclusiva del legislatore nazionale. L’affermazione è condivisa anche dalla Corte di giustizia dell’UE, che, con l’ordinanza 4 marzo 2011, emessa nella causa C- 258/10, Grigore c. Regìa nazionala a Padurilor Romsilva, esaminando l’orario di lavoro di una guardia forestale rumena, ha precisato che la direttiva 2003/88 (ma il discorso vale anche per le direttive precedenti) "deve essere interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro di versare le retribuzioni e gli emolumenti analoghi per il periodo durante il quale la guardia forestale era tenuta a garantire la sorveglianza della particella boschiva di cui era responsabile dipende non da detta direttiva, ma dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale". 12. Le disposizioni del diritto italiano che incidono sulla materia, considerato il periodo oggetto della controversia, sono, per la prima parte, quelle dettate dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e dai suoi regolamenti di attuazione, per la seconda parte quelle del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. 13. La normativa del 1923 considerava lavoro effettivo quello che richiede un’applicazione assidua e continuativa ed escludeva da tale ambito occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, stabilendo che queste ultime occupazioni potevano pertanto superare i limiti massimi temporali fissati dalla legge. Il regolamento di attuazione per le imprese industriali, emanato con R.D. n. 1955 del medesimo anno, precisava (art. 5) che non si considerano come lavoro effettivo: 1) i riposi intermedi che siano presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda; 2) il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro; 3) le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all’operaio o all’impiegato. Anche questa normativa non è finalizzata a stabilire qual è il tempo di lavoro retribuirle, bensì a fissare i limiti massimi della durata del lavoro, tanto che in taluni casi riposi e pause sono retribuiti. Comunque, nel considerare le fasi prodromiche, il regolamento si limita ad escludere il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro, il che coincide con la conclusione della sentenza impugnata che non solo ha escluso quel tempo, ma ha escluso anche il tempo necessario per recarsi, una volta entrati in azienda, sino allo spogliatoio, e viceversa.

14.Più complessa è l’analisi del decreto legislativo del 2003, che riprende, alla lettera, dal diritto Europeo la definizione di orario di lavoro, ponendola peraltro alla base di una disciplina che va al di là dei limiti tematici del diritto dell’Unione. La definizione è così formulata: "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) "orario di lavoro" qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni". 15. Rientra pertanto nell’orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. La formula è ampia: la dizione "attività – o – funzioni" indica una volontà legislativa di considerare non solo l’attività lavorativa in senso stretto, ma un concetto più flessibile ed esteso, che sicuramente integra operazioni strettamente funzionali alla prestazione.

Peraltro, nello svolgimento di tali operazioni è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare. Tutte queste circostanze, come si è visto, sussistono nel caso in esame.

16. Per mera esigenza di completezza, dato che, come si è detto, i profili della materia esaminati in questa sede non rientrano nel diritto dell’UE, deve ricordarsi che il carattere ampio della formula legislativa utilizzata dal legislatore italiano è stato sottolineato anche dalla Corte di giustizia dell’UE. Interpretando la direttiva in cui la definizione di orario di lavoro ripresa dal legislatore italiano nel 2003 venne originariamente proposta, la Corte di giustizia ne ha esteso la portata anche ad alcune situazioni di attesa e di mera disponibilità, ritenendo necessario interpretare estensivamente la nozione di orario di lavoro (cfr., in particolare, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 3 ottobre 2000, C-303/98, Sindacato de medicos de asistencia pubblica (Simap) c. Conselleria de sanitady consumo de la Generalidad Valenciana), nonchè 9 settembre 2003, C-151/02, LandenshauptstadtKiel c. Jeager).

17. Deve escludersi, infine, che l’interpretazione della Corte d’appello violi le previsioni dei contratti collettivi dei metalmeccanici per cui "sono considerate ore di lavoro (e quindi retribuibili) quelle di effettiva prestazione". 18. Sul punto questa Corte si è già espressa in più occasioni. In alcune controversie ex art. 420-bis c.p.c., tali clausole erano state dichiarate mille per contrasto con la disciplina legale inderogabile in materia di orario di lavoro. Le decisioni sono state cassate, censurando i giudici di merito "per non aver esitato a dichiararne la nullità senza chiedersi se tale risultato avrebbe potuto essere evitato attribuendo a tali clausole una diversa interpretazione: se cioè, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina legale dell’orario di lavoro, siano da ricomprendere nella nozione di lavoro "effettivo", come tali da retribuire, anche le attività preparatorie dello svolgimento dell’attività lavorativa, sempre che siano eterodirette dal datore di lavoro". Si è aggiunto "che analogo criterio interpretativo andrebbe adottato anche in presenza di operazioni successive alla prestazione che rivestano le medesime caratteristiche di quelle preparatorie" (Cass. 8 aprile 2011, n. 8063, ma v. anche, Cass. 10 settembre 2010, n. 19358).

19. La società ricorrente ripropone anche la questione relativa al fatto che i medesimi contratti collettivi dei metalmeccanici identificherebbero l’orario con le ore di lavoro contate con l’orologio marcatempo del reparto. La sentenza impugnata non viola il contratto collettivo neanche sotto tale profilo, perchè la clausola in questione non impone affatto di contare le ore con l’orologio di reparto, ma consente di farlo anche con l’orologio di stabilimento.

Più i n radice, deve sottolinearsi che quella individuata dal contratto è una mera tecnica di rilevazione dell’orario di ingresso e di uscita dalla stabilimento o dal reparto, ma non ha potere di qualificazione del tempo di lavoro effettivo (Cass. 2 luglio 2009, n. 15492).

20. Quanto già detto comporta il rigetto anche del terzo motivo, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. perchè non sarebbe stato adempiuto l’onere, posto a carico dei lavoratori, di dimostrare che "nei singoli tempi in cui si trovavano all’interno dello stabilimento senza essere impegnati nello svolgimento di alcuna attività lavorativa, essi risultassero comunque effettivamente assoggettati alla eterodirezione datoriale dell’ILVA". Si è già spiegato perchè i periodi di tempo destinati ad indossare tuta e DPI e a percorrere l’itinerario endoaziendale tra spogliatoio e il reparto siano orario di lavoro e la valutazione della Corte d’appello in ordine alla adeguatezza della prova sul punto è assolutamente consequenziale.

21. Con il quarto ed il quinto motivo la società denunzia invece un vizio di motivazione, assumendo che mancherebbe, o sarebbe insufficiente, la motivazione della sentenza che "ha omesso di spiegare perchè e in che modo dalla circostanza che il datore di lavoro abbia apprestato uno spogliatoio dovrebbe derivare automaticamente anche un obbligo del lavoratore di servirsene, secondo certe modalità e certi tempi". La censura è inammissibile perchè il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve riguardare un fatto controverso e decisivo. In questo caso la circostanza non è decisiva. Quella della Corte è una motivazione di contorno ed aggiuntiva per affermare la sussistenza di un obbligo in capo ai lavoratori di indossare tuta e DPI e di farlo non a casa, ma all’interno dello stabilimento. Come si è visto, tale obbligo ha un suo autonomo fondamento a prescindere dalla circostanza, meramente confermativa, che l’ILVA abbia apprestato a tal fine uno spogliatoio aziendale.

22. Infondati sono anche i motivi proposti in via subordinata.

23. Con il sesto si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1419 c.c. e art. 115 c.p.c., sostenendo che la nullità della clausola del contratto collettivo dei metalmeccanici in materia di orario di lavoro effettivo comporta anche, per il nesso di inscindibilità che collega le due previsioni, la invalidazione della disciplina del contratto collettivo in materia di straordinario. A prescindere dalla sussistenza o meno del vincolo di inscindibilità, il presupposto del ragionamento è errato perchè, per le ragioni prima esposte, la clausola concernente l’orario di lavoro del CCNL non è nulla. Analoghe considerazioni valgono per il settimo motivo, che poggia sulla medesima premessa.

24. Con l’ottavo motivo la società denunzia, in via ulteriormente subordinata, violazione della normativa in materia d’interruzione della prescrizione e relativo vizio di omessa o insufficiente motivazione. Sarebbe stata violata la disciplina sull’interruzione della prescrizione riconoscendo efficacia interruttiva all’istanza di convocazione presso la direzione provinciale del lavoro, comunicata all’ILVA a mezzo raccomandata, nella quale venne formulata una richiesta di pagamento del dovuto per lavoro straordinario, che la Corte ha ritenuto di contenuto specifico e idoneo a mettere in mora la società. Premesso che la motivazione sul punto non solo sussiste, ma spiega in modo adeguato le ragioni della decisione, il motivo di ricorso è inammissibile perchè entra nel merito della valutazione della Corte in ordine al contenuto dell’atto e alla sua specificità, il che va oltre l’ambito del giudizio legittimità. 25. Con il nono motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2033 c.c., perchè la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell’incidenza del lavoro straordinario sulla tredicesima mensilità, riconosciuta in primo grado e negata in appello. Il motivo è generico e non è conforme al canone dell’autosufficienza perchè ci si limita ad affermare che tale richiesta di restituzione sarebbe stata formulata "nella misura meglio quantificata in corso di causa", ma non si specifica se, come, dove e in che entità tale richiesta sia stata effettuata. In ogni caso, dalla lettura della sentenza si evince che la Corte ha deciso sul punto e quindi non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c..

26. Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Il ricorso incidentale, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito. Le spese, per legge, gravano sulla parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, nel complesso, in 30,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-11-2011, n. 2661 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La cooperativa ricorrente è proprietaria di un terreno, nel Comune di Milano, su cui ha realizzato un edificio residenziale, in attuazione al PII approvato dalla Regione con decreto dell’Assessore Territorio e Urbanistica n. 5744 del 24 maggio 2006.

L’area confina con il Comune di Sesto San Giovanni, ed in particolare con un terreno incluso nel PII "Adriano Marelli/Cascina San Giuseppe" (in seguito PII Marelli), oggetto di un accordo di programma sottoscritto tra la Regione e il Comune di Sesto San Giovanni, in data 28 ottobre 2003 e approvato con il decreto dell’Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica n. 18457 del 4 novembre 2003.

Espone la cooperativa ricorrente che, dopo aver saputo che il soggetto attuatore del PII Marelli aveva presentato una variante, prevedendo la realizzazione di una centrale di cogenerazione termica sull’area antistante all’edificio realizzato dalla stessa cooperativa, già destinato a verde attrezzato, la stessa aveva presentato una domanda di accesso al Comune di Sesto San Giovanni, chiedendo altresì copia del decreto regionale n. 1530 del 22.2.2010, di esclusione dalla VIA della variante.

Poiché il Comune di Sesto San Giovanni comunicava che il decreto e i relativi atti erano depositati presso gli Uffici della Regione, la cooperativa presentava in data 5 maggio 2011 istanza di accesso alla Regione, chiedendo "copia del decreto del Dirigente della Direzione Generale del Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n. 1530 del 22 febbraio 2010, corredata di tutti gli eventuali allegati e di tutti gli atti del relativo procedimento".

La Regione riscontrava l’istanza, con atto del 22 giugno 2011, facendo presente che il decreto era pubblicato sul "sistema informativo Lombardo per la Valutazione di impatto ambientale"; specificando che l’eventuale ritiro della copia era subordinato al pagamento dei costi di riproduzione.

In data 29 giugno 2011 la cooperativa notificava il presente ricorso ex art 25 L. 241/90, chiedendo l’annullamento del provvedimento del 22 giungo 2022, nonché la dichiarazione di illegittimità del comportamento della Regione in merito all’istanza di accesso, con conseguente ordine alla stessa Regione di consentire la visione dei documenti richiesti.

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo il rigetto del ricorso.

Medio tempore la Regione inviava una comunicazione, datata 7 luglio 2011, in cui il Dirigente della Direzione Territorio e Urbanistica rappresentava che la variante al PII ex Marelli "non interessa la localizzazione della centrale di cogenerazione da voi citata". Nella stessa nota è stato anche precisato che "l’Amministrazione Comunale ha comunicato la necessità di una diversa localizzazione della centrale di cogenerazione rispetto all’ipotesi iniziale, che individuava l’area adiacente al subcomparto di mantenimento produttivo, confinante a sud con il parcheggio a raso. Tale modifica non comporta un coinvolgimento nel procedimento regionale, perché si configura come variante semplificata (di iniziativa e competenza comunale) da approvarsi in via autonoma e separata dal Comune rispetto alla procedura di approvazione regionale della variante al PII".

Con successiva nota del 13 luglio 2011, oltre a contestare che la prima comunicazione costituisse un rigetto della domanda di accesso, il Dirigente della Regione precisava che il Decreto 1530/2010 "è privo di allegati".

Il successivo 25 luglio la cooperativa ritirava la documentazione dalla Regione.

Tuttavia, lamenta ora, con la memoria depositata in data 4 ottobre 2011, che non le sarebbero stati consegnati tutti i documenti relativi al procedimento di esclusione della VIA, elencati nella domanda presentata in data 8 agosto 2011.

La Regione, negli atti difensivi, dichiara di aver permesso l’accesso e di aver consegnato tutti gli atti relativi al procedimento di propria competenza.

Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ad avviso del Collegio, il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse.

Va ricordato che l’accesso è uno strumento di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, che viene riconosciuto a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto sottostante.

Tuttavia, nonostante l’ampiezza riconosciuta a questa tutela, è sempre necessario che sussista un rapporto strumentale tra l’oggetto della richiesta e la posizione giuridica che si intende tutelare: è cioè indispensabile una chiara correlazione tra l’interesse conoscitivo vantato e la situazione giuridica soggettiva sottostante, ossia un collegamento funzionale tra l’interesse conoscitivo e il contenuto del documento richiesto, in quanto questo possa assumere un dimostrato rilievo ai fini della cura e tutela della predetta situazione giuridica soggettiva.

Condizione indispensabile in fatto è, inoltre, che i documenti siano materialmente in possesso dell’Amministrazione nei cui confronti è esercitata la domanda di accesso.

Vi è, infine, un limite all’esercizio del diritto di accesso, riconosciuto anche nelle ipotesi di interesse generalizzato (ad esempio ai consiglieri comunali) e identificato nell’esigenza "di evitare che esso diritto (per l’abnormità della richiesta) metta in crisi l’organizzazione dell’ente" (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11 novembre 2009, n. 1607).

Nel caso di specie la ricorrente è interessata a conoscere gli atti del procedimento di localizzazione della centrale di cogenerazione, che potrebbe essere realizzato su un’area limitrofa agli insediamenti residenziali realizzati dalla stessa cooperativa.

La Regione, come ha specificato nella nota del 7.7.2011, si è limitata ad adottare il decreto di conclusione del procedimento di esclusione della VIA, atto che è stato rilasciato, con la precisazione che la diversa localizzazione della centrale di cogenerazione verrà realizzata attraverso un procedimento di esclusiva competenza comunale.

Ora, la domanda di accesso agli atti Regionali è stata accolta prima della notifica del ricorso, con la nota del 22 giugno 2011, in cui si indicavano le modalità per potere avere copia del documento in possesso della Regione; è errato, quindi, ritenere che l’Amministrazione non abbia dato un positivo riscontro all’istanza, dal momento che fin dall’inizio ha autorizzato l’accesso agli atti del procedimento di sua competenza, precisando che gli ulteriori provvedimenti relativi alla centrale sarebbero stati, come in effetti sono, di competenza del Comune.

E’ vero, poi che rispetto alla richiesta degli ulteriori atti (quelli elencati nella domanda del 2 agosto 2011), l’istante non ha dato, in alcun modo, prova dell’interesse sottostante, trattandosi tra l’altro, da quanto si può dedurre dall’elenco, di atti privi di natura provvedimentale, (in quanto mere note di trasmissione), ovvero di atti che non attengono alla variante finalizzata alla localizzazione della centrale.

Pertanto quest’ultima domanda non pare sorretta, all’evidenza, da un interesse rilevante, dal momento che non si ravvede alcuna correlazione tra i documenti richiesti e la posizione giuridica sottostante che la cooperativa intende qui tutelare.

Per le ragioni sopra rappresentate, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

La dinamica della vicenda suggerisce di compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.