Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3226

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza gravata il primo giudice, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall’Agenzia del Demanio, ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato per l’annullamento dei provvedimenti di adeguamento del canone di concessione demaniale marittima, rilasciata per la costruzione di manufatti ad uso residenza estiva.

Propone gravame l’Agenzia del Demanio ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 15 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto il Collegio non potendo che condividere la posizione espressa dal giudice di primo grado sul profilo del riparto di giurisdizione.

La questione controversa attiene all’applicabilità, in sede di determinazione del canone dovuto dall’appellato, della previsione di cui all’art. 3, comma 1, punto b) 2.1, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ovvero di quella cui al successivo punto b 2.2 del medesimo articolo, in combinazione con il disposto del punto b 1, che fa riferimento agli indici ISTAT determinati secondo differenti ipotesi.

Opzione, quest’ultima condivisa dal giudice di primo grado che ha ritenuto applicabili i criteri di computo previsti dal citato art. 3, comma 1, ai punti b 1.2 o 1.3, con riguardo alle aree occupate da impianti di facile o difficile rimozione.

Nel caso di specie, l’Amministrazione, ritenendo che i manufatti realizzati sull’area oggetto della concessione demaniale rilasciata ad uso residenza estiva costituiscano "pertinenze destinate ad attività commerciali, terziariodirezionali e di produzione di beni e servizi", ha ritenuto applicabile, in sede di determinazione del canone, il citato art. 3, comma 1, punto b) 2.1, d.l.. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), a tenore del quale "per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziariodirezionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5".

Ebbene, come sostenuto dal primo giudice., rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici, tra cui quelle nelle quali si controverte in merito alla qualificazione del rapporto concessorio.

Nel caso di specie, la controversia all’esame attiene alla qualificazione del rapporto concessorio e non unicamente alla determinazione del canone; il canone essendo stato determinato sulla scorta di un’interpretazione che ne qualifica lo specifico oggetto come "pertinenze destinate ad attività commerciali, terziariodirezionali e di produzione di beni e servizi", secondo la definizione del comma 1° punto b 2.1 dell’art. 3 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dalla legge finanziaria per il 2007 ( L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Viceversa, il ricorrente in primo grado ha sostenuto che i manufatti realizzati nell’area di una concessione Con maggiore impegno esplicativo, la controversia attiene alla qualificazione del rapporto concessorio (a fini imprenditoriali o ad uso residenziale) l’Amministrazione comunale avendo fatto applicazione di una norma (l’art.1, comma 1, punto b 2.1 cit.) che definisce i canoni con riferimento a una tipologia di concessione demaniale marittima di cui parte ricorrente nega la titolarità.

Né può condividersi quanto sostenuto dall’amministrazione appellante laddove sostiene che non è in discussione la qualificazione del rapporto concessorio, bensì solo l’effettiva natura dell’attività svolta avvalendosi del manufatto qualificabile come pertinenza; non vi è dubbio, invero, che controversa non è la sola quantificazione del canone, ma a monte la qualificazione del rapporto.

Nessun rilievo può, infine, ascriversi alla questione della compatibilità tra destinazione commerciale e scopo mutualistico delle cooperative attesa la natura degli appellati.

Alla stregua delle esposte ragioni va dunque respinto l’appello.

Nulla per le spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 21655

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Svolgimento del processo

F. e M.S. e D.M. chiedevano di essere ammessi al passivo del Fallimento della Colli Alti Costruzioni s.r.l. per la somma di Euro 156.624, che assumevano dovuta quale compenso per prestazioni professionali.

Il giudice delegato respingeva la domanda perchè sprovvista di prova.

Detto decreto veniva opposto dinanzi al Tribunale di Firenze, che con sentenza del 17.12.2008 respingeva l’opposizione.

Avverso detta sentenza M.F., M.S. e D. M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria. La Curatela del Fallimento Colli Alti Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deducono i ricorrenti che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere privi di qualsiasi rilevanza probatoria le testimonianze assunte ed i documenti prodotti, affermando non solo che l’espletamento dell’incarico professionale non era stato in alcun modo dimostrato, ma che il conferimento dell’incarico stesso era inopponibile al fallimento per mancanza di data certa.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto altro profilo.

Deducono i ricorrenti che il giudice di merito avrebbe errato nel non ammettere gli altri mezzi di prova richiesti e cioè l’acquisizione degli atti contabili della società dell’anno 2004 e l’ammissione di CTU "al fine di verificare la congruità delle prestazioni svolte dai ricorrenti con le tariffe professionali".

Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

Con riferimento al primo motivo i ricorrenti hanno formulato il seguente quesito di diritto: "accerti la Corte che il giudice di merito ha omesso di esaminare punti decisivi della controversia, ossia le prove offerte dai ricorrenti e soprattutto è mancato l’esame dei documenti prodotti".

Con riferimento al secondo motivo hanno formulato il seguente quesito: "Accerti la Corte che vi è stata violazione delle norme sull’ammissibilità delle prove richieste ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto nell’interesse della legge.".

Come è agevole constatare trattasi di quesiti del tutto generici e che non corrispondono a quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., in quanto negli stessi non viene indicato quale sia il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria o le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione oppure (nelle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, dato che i predetti motivi più che il vizio di motivazione sembrano integrare ipotesi di violazione di legge) quale sia la fattispecie concreta in relazione alla quale dovrebbe essere enunciato un determinato principio di diritto e quale sia il principio di diritto che dovrebbe essere enunciato nel caso di specie.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento a favore del Fallimento resistente delle spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare al Fallimento resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 23743 Contratto

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 24 febbraio 1998 G.A., G.M.V. ed Gu.Al. esponevano di essersi resi fideiussori solidali, unitamente a G.G., per somme pari a circa nove miliardi di lire, a favore della società Dott. ing. Mario Guffanti Spa, negli anni 1981/1991. Aggiungevano che sin dal 21 dicembre 1993, a seguito di ingenti perdite subite, la società era stata messa in liquidazione; che essi avevano messo a disposizione degli istituti di credito tutti i loro beni; che la sig.ra G.G. aveva invece sottratto buona parte dei propri beni personali vendendoli in data 2 marzo 1993 alla srl Il Maniero di Uzzano, di cui era amministratore unico il marito di sua figlia. Ciò premesso, deducendo di vantare ragioni di credito, in via di regresso, verso la condebitrice solidale, G.A., G.M.V. ed Gu.Al. convenivano in giudizio G.G. e la società Il Maniero di Uzzano per sentir dichiarare l’inefficacia, nei loro confronti, della compravendita tra loro intercorsa, avente ad oggetto vari appartamenti, un ufficio e tre boxes in (OMISSIS). In esito al giudizio il Tribunale di Milano rigettava la domanda. Avverso tale decisione proponevano appello principale gli attori in primo grado ed appello incidentale sulla statuizione di compensazione integrale delle spese G.G.. In esito al giudizio, in cui la società appellata non si costituiva, la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 28 aprile 2009, in accoglimento dell’appello principale, dichiarava l’inefficacia, nei confronti degli appellanti principali, del contratto di compravendita tra G.G. e srl Il Maniero di Uzzano, compensava le spese dei due gradi di giudizio, rigettava l’appello incidentale. Avverso la detta sentenza G.G. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resistono con controricorso G.A., G.M.V. ed G. A..

Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., la ricorrente, partendo dalla premessa che l’attore in revocatoria deve identificare il credito per cui agisce indicandone la fonte e le dimensioni economiche, lamenta che la Corte di Appello, nel non considerare quale presupposto necessario per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, la determinatezza del credito stesso, avrebbe erroneamente interpretato l’art. 2901 citato.

La doglianza è infondata. Ciò, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale, in tema di azione revocatoria, è stata recepita una nozione di credito, assai lata, estesa anche alle sole aspettative del creditore, essendosi chiarito che non occorre che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare ma è invece sufficiente una ragione di credito, anche eventuale, come si desume dal dettato della legge, che contempla anche crediti soggetti a condizione. Tale interpretazione è in linea altresì con la ratio ispiratrice dell’azione revocatoria, la quale non persegue finalità restitutorie mirando invece a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore a beneficio di tutti i creditori ed anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (così anche Cass. n. 5359/2009). Ed invero, "ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata". (Cass. n. 20002/2008, n. 1813/08, n. 3981/03). Passando all’esame della successiva doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., con specifico riguardo all’elemento del pregiudizio derivato dall’atto di disposizione, si deve premettere che la censura si fonda sulla considerazione che i giudici di seconde cure avrebbero errato per aver trascurato che il momento, a cui va riferito l’eventus damni è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione, dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale, essendo invece irrilevanti le successive vicende del patrimonio del debitore.

Tale censura merita accoglimento. Ed invero, occorre innanzitutto premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 8096/2006; Cass. n. 15257/2004; Cass., n. 3546/2004; Cass., n. 2792/2002), in tema di azione revocatoria ordinaria, a fondamento dell’azione, è richiesto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell’art. 2901 c.c., mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere quindi arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sè sia idoneo a determinare l’accennata variazione del patrimonio del debitore rendendo più difficile o comunque più incerta l’esazione del credito. Ciò premesso, non è dubbio che il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da compromettere la fruttuosità dell’esecuzione coattiva del credito, debba derivare dall’atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta. Ne deriva che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, deve aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore. Pertanto, una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell’atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate all’atto di disposizione, non hanno rilevanza. (Cass. n. 755/1969). Ciò posto, mette conto di sottolineare che la Corte di Appello, ai fini della considerazione della capienza del patrimonio residuo della G.G., ha ritenuto a priori di non prendere in considerazione l’appartamento ubicato a Courmayeur, pur essendo pacifico tra le parti che tale immobile fosse stato alienato successivamente all’atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria. E ciò, in contrasto con il principio di diritto secondo cui, "in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio e può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti al fine anzidetto le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell’atto di disposizione".

Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbiti tutti gli altri successivi motivi di impugnazione. Il ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1146 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che l’art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito nella l. 3 agosto 2009 n°102 prevede l’istituto della cd. legalizzazione o emersione, ovvero della sanatoria della posizione di straniero non appartenente all’Unione Europea irregolarmente presente sul territorio nazionale italiano alla data del 30 giugno 2009, in presenza di dati requisiti e a certe condizioni;

– che in particolare il comma 13 lettera c) dell’articolo citato prevede che non possano essere ammessi alla procedura di emersione gli stranieri i quali "risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice";

– che con il provvedimento impugnato, meglio indicato in epigrafe, è stata di conseguenza respinta la domanda di emersione presentata nell’interesse del ricorrente da certo Asmaa Zrioual, per avere il ricorrente stesso riportato condanna per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter l. stranieri (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato), ovvero per il reato previsto e punito dall’art. 14 comma 5 ter del d. lgs. 25 luglio 1998 n°286, così come introdotto dall’art. 1 comma 22 lettera m) della l. 15 luglio 2009 n°94, secondo il quale "Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato", precisandosi in base al successivo comma 5 quinquies dello stesso art. 14 che per tale reato "si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto";

– che a corretta interpretazione del d.l. 78/2009 la condanna per il sopra descritto fatto di reato è effettivamente prevista come ostativa alla legalizzazione. Essa infatti, in ragione della pena edittale prevista rientrerebbe comunque nelle fattispecie per le quali ai sensi dell’art. 381 c.p.p. è facoltativo l’arresto in flagranza; che poi, in forza della norma speciale pure descritta il legislatore abbia ritenuto di prevedere in proposito l’arresto obbligatorio in flagranza vale a disporre un regime di maggior severità, da ricondurre a quello delle fattispecie, pure ostative, dell’art. 381 c.p.p., e non certo ad apprestare un regime di maggior favore;

– che peraltro, con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sez. I 28 aprile 2011 C 61/11, la fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 14 comma 5 ter è stata dichiarata in contrasto con il diritto europeo, e in ispecie con la direttiva del Parlamento e del Consiglio 16 dicembre 2008 n°2008/115/CE, recante norme e procedure comuni agli Stati membri in tema di rimpatrio di stranieri irregolari, direttiva cui entro la prescritta data del 24 dicembre 2010 lo Stato italiano ha omesso di dare attuazione;

– che di conseguenza, così come ritenuto da C.d.S. a.p. 10 maggio 2011 n°8, della norma in questione il giudice dello Stato italiano non può più fare applicazione alcuna ai rapporti non esauriti, fra i quali all’evidenza rientra una fattispecie come la presente, di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che nega l’emersione sul presupposto di una condanna per un reato previsto da una norma inapplicabile, e quindi abolito;

– che quindi il ricorso è fondato e va accolto;

– che le ragioni della decisione, fondate su una pronuncia sopravvenuta della Corte di Giustizia, sono giusto motivo per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. EMERS 109347 Quest del 28 luglio 2010 della Prefettura di Brescia. Compensa per intero le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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