Cass. pen., sez. II 26-06-2008 (24-06-2008), n. 25900 Giudizio di rinvio – Applicabilità – Sussistenza – Condizioni.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del giorno 11.6.1997, la Corte d’assise di Milano, Sezione 4^, fra l’altro, dichiarò A.G. e A. P. responsabili del reato di cui al capo 52 (artt. 81, 110 c.p., L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 71, comma 1 e art. 74, comma 1, n. 2 e comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80, comma 2) e – limitatamente a tale reato, quale pena base per altri reati in continuazione – condannò ciascuno alla pena di anni 16 di reclusione e L. 180.000.000, di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l’esecuzione della pena, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 1^, con sentenza del 17.2.2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, ridusse la pena inflitta per il reato di cui al capo 52 ad anni 15 di reclusione e L. 120.000.000, di multa quanto ad A.G. e ad anni 10 mesi 8 di reclusione e L. 120.000.000, di multa quanto ad A.P..
La Corte di cassazione, con sentenza 19.3.2002, annullò la sentenza con rinvio.
La Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 3^, con sentenza 26.3.2004, precisata la data di commissione del reato da epoca prossima al 1989 ad epoca antecedente e prossima al luglio 1990 ed applicata la L. n. 685 del 1975, ridusse la pena inflitta ad A. G. per il reato di cui al capo 52, ad anni 13 di reclusione ed Euro 46.481,00, di multa e quanto ad A.P., con la diminuente per il rito abbreviato, ad anni 18 mesi 8 di reclusione ed Euro 30.897,00, di multa.
La Corte di cassazione, con sentenza 17.11.2004, ha annullato con rinvio la sentenza di cui sopra sull’assunto che la prima sentenza annullata aveva determinato la pena in misura prossima al minimo edittale e che il giudice di rinvio aveva invece determinato la pena partendo da una pena base quasi raddoppiata rispetto al minimo edittale.
Con sentenza 4.10.2005 la Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 2^, ha determinato la pena in anni 8 mesi 6 di reclusione e L. 15.000.000, di multa (da convertirsi in euro) quanto ad A. G. ed in anni 5 mesi 8 di reclusione e L. 10.000.000, di multa (da convenirsi in euro) quanto ad A.P., rimettendo alla fase esecutiva la richiesta avanzata nell’interesse di A. G. di continuazione fra i reati di cui alla presente procedimento e quelli di cui alla sentenza 23.1.2002 della Corte d’assise di Milano.
Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati A.G. e A.P..
Il difensore di A.G. deduce violazione di legge in quanto il giudice di rinvio ha rimesso alla fase esecutiva la decisione sulla richiesta di continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla Corte d’assise di Milano in data 23.1.2002.
Il difensore di A.P. deduce:
1. impugnando anche l’ordinanza 4.10.2005 della Corte d’assise d’appello di Milano, Sezione 2^, violazione della legge processuale in relazione alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto notificato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore, anzichè al domicilio dichiarato, all’atto della scarcerazione dalla Casa di reclusione di (OMISSIS); la Corte d’assise d’appello ha rigettato l’eccezione sull’assunto che dal meccanografico del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, risultava che all’atto della scarcerazione A.P. aveva dichiarato domicilio in (OMISSIS), ove era stata vanamente tentata la prima notifica; la stampa meccanografica non avrebbe alcun valore in quanto non sottoscritta; peraltro alla data della prima notifica tentata (16.5.2005) A.P. risiedeva in (OMISSIS) presso la casa di reclusione, mentre alla data della notifica al difensore (15.6.2006) era residente in (OMISSIS); la nullità dedotta sarebbe assoluta ed insanabile;
2. vizio di motivazione in relazione all’incremento di pena per la continuazione interna al capo 52 in quanto determinata in misura superiore ai minimi edittali e l’annullamento con rinvio per lo scostamento eccessivo dai minimi avrebbe riguardato anche l’incremento per continuazione;
3. violazione di legge in quanto l’aumento di pena per l’aggravante del numero di persone concorrenti nel reato (anni 1 mesi 4 di reclusione e L. 2.000.000, di multa) operato dal giudice di rinvio è stato superiore a quello determinato nella sentenza 26.3.2004 della Corte d’assise d’appello di Milano Sezione 3^ penale (anni 1 di reclusione e lire 10.000.000 di multa) in violazione del divieto di reformatio in pejus.
Il ricorso proposto nell’interesse di A.G. è fondato.
Questa Corte ha affermato che la possibilità di applicare la continuazione in sede di esecuzione, ex art. 671 c.p.p., è soltanto sussidiaria al potere di applicarla in sede di cognizione: come tale non può essere esercitata quando il giudice della cognizione ha escluso espressamente la continuazione o non ha esaminato la richiesta esplicitamente avanzata al riguardo. (V. Cass. Sez. 3^ sent. n. 10478 del 27.4.1994 dep. 8.10.1994 rv 200377).
D’altro canto al giudice di rinvio non è preclusa, in via di principio, l’applicazione dell’art. 81 c.p., comma 2. La richiesta volta a ottenere che sia riconosciuta l’identità del disegno criminoso può essere, infatti, proposta anche in tale fase di giudizio, in quanto i poteri esercitabili dal giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e possono trovare un limite esclusivamente nelle statuizioni sulle quali si sia eventualmente formato il giudicato parziale, ovvero in quelle concernenti il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. (V. Cass. Sez. 6^ sent. n. 04921 del 13.3.2000 dep. 20.4.2000 rv 216133).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con riferimento alla posizione di A.G., limitatamente all’omessa pronunzia sulla istanza di applicazione della continuazione.
Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di A.P. è fondato.
Da attestazione della Casa di reclusione di (OMISSIS) risulta che all’atto della scarcerazione in data 15.4.2004 A.P. dichiarò domicilio in (OMISSIS) e non (come erroneamente risultava dalla scheda meccanografica) in (OMISSIS).
Ne consegue la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e di tutti gli atti conseguenti compresa la sentenza impugnata che deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
La decisione assunta rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Milano nei confronti di entrambi i ricorrenti.
Non si deve far luogo a rinvio ad altra Corte d’appello, pur essendovi a Milano solo tre sezioni della Corte d’assise d’appello.
Infatti L’art. 623 c.p.p., lett. c), nel disporre che nel caso di annullamento di sentenza pronunciata da una corte di appello gli atti devono essere rimessi ad altra sezione della stessa corte, o, in mancanza, alla corte più vicina, si riferisce solamente alla sentenza annullata, poichè il legislatore vuole che il giudice di rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato tale sentenza, ma non riguarda altre sentenze precedenti che siano state già emanate, poichè il giudice che le abbia emesse è comunque un giudice diverso da quello che ha emesso l’ultima sentenza e, nei suoi confronti, non opera la preclusione di legge. (V. Cass. Sez. 6^ sent. n. 1142 del 30.3.1999 dep. 27.5.1999 rv 214748. Nella specie, la Corte d’appello di Catanzaro, che ha solo due sezioni penali, aveva pronunciato sentenza, annullata dalla Cassazione con rinvio all’altra sezione:
anche la sentenza emessa da quest’ultima era stata annullata dai giudici di legittimità con rinvio alla prima sezione; la Corte suprema ha enunciato il principio citato rigettando la richiesta di correzione di errore materiale instaurata dall’imputato il quale sosteneva che il giudizio di rinvio, a seguito dell’annullamento della seconda sentenza, doveva essere rimesso alla corte d’appello più vicina).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.P., nonchè nei confronti di A.G., limitatamente all’omessa pronunzia sul vincolo della continuazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’assise d’appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 17541 del 2011 Terapie di recupero motorio; A carico dell’Azienda Sanitaria

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 30/6 – 12/8/09 la Corte d’Appello di Firenze rigettò l’impugnazione proposta dall’Azienda USI 10 di Firenze avverso la sentenza del 16/2/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, con la quale quest’ultima era stata condannata all’erogazione gratuita in favore di R. M. della terapia denominata “DIKUL” per tutto il tempo necessario alla stessa, e nel confermare la sentenza del primo giudice condannò l’azienda sanitaria alle spese del grado.
La Corte fiorentina spiegò la decisione di rigetto osservando che non esisteva un margine di discrezionalità dell’amministrazione sanitaria nei casi, come quello di specie, nei quali la richiesta di intervento economico era giustificata da motivi di urgenza o dalla necessità di elidere pregiudizi gravi od irreversibili, che la sussistenza del diritto al rimborso delle spese andava parametrata alla sussistenza dei soli presupposti di legge e che, fra questi, quello dell’efficacia doveva essere valutato unitamente a quello della appropriatezza, inteso nel senso di un confronto tra i risultati positivi della cura ed eventuali riflessi negativi della terapia stessa sulle condizioni di vita del paziente.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’azienda sanitaria che affida l’impugnazione a tre motivi di censura.
Resiste con controricorso il M..
L’Azienda sanitaria deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo l’azienda sanitaria ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 502 del 1992, come modificato dal decreto_legislativo_229_1999, nonché del dpcm_29_11_2001 contenente la definizione dei livelli essenziali di assistenza (cc.dd. L.E.A) (art. 360, n. 3 c.p.c. oltre che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c).
In pratica si obietta che non sussistevano nella fattispecie i motivi di urgenza per la richiesta dell’intervento economico connesso alla particolare terapia medica di cui trattasi, tali da consentire il venir meno della discrezionalità dell’amministrazione sanitaria in ordine allo stanziamento della relativa spesa, e che nemmeno ricorreva il pericolo di un pregiudizio grave od irreparabile atto a giustificare l’accesso alla predetta cura, trattandosi, nel caso di specie, di patologia permanente, come emerso dalla relazione del consulente d’ufficio.
Ne sarebbe conseguita, secondo tale tesi, la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione sanitaria diretto a stabilire le prestazioni gratuitamente erogabili dal S.S.N., tra le quali non rientravano, ai sensi del D.P.C.M del 29/11/01, quelle facenti parte della terapia riabilitativa “Dikul, per cui le disposizioni sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza erano state violate.
2. Col secondo motivo è denunziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, lettere a), b), e) del D.Lgs n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs n. 229 del 1999 (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
In particolare, la violazione di norma di legge sarebbe consistita, secondo tale censura, nel non aver considerato la terapia riabilitativa “Dikul” tra le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie escluse dai livelli di assistenza erogati gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale; si contesta, inoltre, che la terapia in esame fosse contraddistinta dai requisiti dell’efficacia e dell’appropriatezza richiesti dalla normativa sopra richiamata per poterla ritenere inclusa nei livelli di assistenza gratuitamente erogabili.
3. Con l’ultimo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)
Si obietta che daIl’art. 35 della Carta di Nizza deriva, piuttosto, il dovere di rispettare le condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali, per cui nel caso di specie ciò avrebbe dovuto indurre la Corte a tener in debito conto le disposizioni del d.lgs n. 502/92, come modificato dal d.lgs n. 229/1999, e del D.P.C.M. del 2001 e, quindi, dei limiti imposti da tali norme alle prestazioni gratuitamente erogabili.
Osserva la Corte che i suddetti motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto è ad essi sottesa la questione unica della inclusione o meno della terapia riabilitativa denominata Dikul” tra le prestazioni assistenziali per le quali è ipotizzabile l’intervento economico del servizio sanitario nazionale.
Orbene, vanno anzitutto richiamati i principi enunciati dalle Sezioni Unite, secondo cui la discrezionalità della pubblica amministrazione nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi chieda una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale, sia le proprie disponibilità finanziarie, viene meno quando l’assistito chieda – come nella fattispecie – il riconoscimento del diritto alla erogazione di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, facendo valere una pretesa correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di affievolimento. Sotto questo profilo, non può essere quindi condiviso l’assunto dell’azienda ricorrente che, richiamando la normativa regolamentare emanata per la definizione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali assicurate dal servizio pubblico, afferma che la valutazione e decisione in ordine alle prestazioni sanitarie erogabili è rimessa unicamente all’Amministrazione Sanitaria.
Si deve invece affermare, alla stregua dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, che data la dimensione di diritto assoluto e primario, costituzionalmente garantito, della situazione soggettiva fatta valere, questa non può essere definitivamente sacrificata o compromessa, sicché allorquando si prospettino motivi di urgenza suscettibili di esporla a pregiudizi gravi ed \irreversibili, alla pubblica amministrazione manca qualsiasi potere discrezionale di incidere su tale diritto, non essendo ad essa riservato se non il potere di accertare la carenza di quelle condizioni e di quei presupposti richiesti perché la pretesa avanzata dal cittadino assuma, per il concreto contesto nel quale viene fatta valere, tale dimensione, suscettibile di assicurarle una tutela rafforzata; si deve conseguentemente negare l’esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi) da parte della pubblica amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all’assistenza (cfr. per tutte Cass., Sez. Un., 20 agosto 2003 n. 12249; 24 giugno 2005 n. 13548; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11334, 1 agosto 2006 n. 17461). Ciò posto, la sussistenza o meno del diritto all’erogazione della prestazione richiesta da parte del Servizio Sanitario Nazionale deve essere accertata in relazione ai presupposti stabiliti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. I (nel testo modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 1), con cui si stabilisce al comma 2 che “il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2 i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse”. Il comma 70 dello stessao articolo così dispone: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza”.
La Corte territoriale ha affermato, con apprezzamento adeguato e logicamente motivato, che la terapia denominata “Dikul” risponde nella fattispecie a questi requisiti, dopo essersi attenuta, nella formulazione di tale convincimento, agli esiti delle perizie svolte nei due gradi di giudizio ed in particolare all’ultima relazione.
Infatti, si è affermato in sentenza che la terapia in questione ha mirato, da una parte, a favorire il recupero motorio nei distretti muscolari deficitari di R. M., il quale a seguito di un grave infortunio stradale nel 2001 ebbe a riportare un grave quadro neurologico con compromissione spinale, e, dall’altra, a sviluppare strategie motorie compensatorie col risultato di aumentare la sua autonomia funzionale. E’ stato, poi, verificato che prima del trattamento di cui si discute il M. non era in grado di assumere la stazione eretta e di deambulare in alcun modo, mentre in esito alla terapia “Dikul” il medesimo ha acquisito una certa possibilità di deambulare con tutori e deambulatore e, di conseguenza, la sua posizione eretta è mantenuta con accresciuto controllo del tronco. In conclusione, la Corte ha potuto riscontrare che il consulente d’ufficio ha verificato come in esito al trattamento del quale si chiede l’erogazione gratuita il M. sia indiscutibilmente migliorato, ancorché un tale miglioramento sia, comunque, subordinato alla prosecuzione della terapia. E’ stato anche verificato che allo stato non esistono controindicazioni alla prosecuzione della terapia e, a seguito di supplemento di CTU, il giudice d’appello ha potuto accertare che l’impegno terapeutico consente al M. di svolgere proficua attività lavorativa a tempo parziale e di svolgere con soddisfazione una vita di relazione praticamente completa.
Ne consegue che la sentenza impugnata sfugge alle critiche mosse per quanto riguarda gli accertamenti di merito condotti in forza di dati oggettivi e conclusi con valutazioni immuni da vizi di natura logico-giuridica. La valutazione espressa dal giudice di merito corrisponde, peraltro, ad una corretta applicazione del principio di appropriatezza fissato dalla norma di legge, in relazione al quale deve essere operato anche il giudizio di efficacia, anch’esso accertato dal giudice d’appello nei termini indicati nella sede di legittimità.
Infatti, questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 10692 del 24/4/2008) che “in tema di erogazione da parte del SSN di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, il relativo diritto, allorquando siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, deve essere accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dall’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo modificato dall’art. 1 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, applicabile “ratione temporis”). In base al principio di efficacia enunciato da tale normativa, i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con l’incidenza della pratica terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare – in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali – la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell’impegno terapeutico.”
Alla luce dei rilievi fin qui esposti deve concludersi nel senso che i motivi di censura si rivelano infondati e, pertanto, il presente ricorso va rigettato.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente processo nella misura di € 2000 per onorario, oltre €25 per esborsi, nonché IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.
Depositata in Cancelleria il 23.08.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 3678 Fideiussione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In relazione all’affidamento in appalto della costruzione di opera pubblica da parte del comune di Torrenova alla ditta individuale " C.S.", costui stipulava con la società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. tre polizze fideiussorie a beneficio del Comune in Ordine allo svincolo dei decimi degli stati di avanzamento dei lavori.

Poichè l’appaltatore dell’opera si rendeva inadempiente alle sue obbligazioni e non eseguiva i lavori commessigli secondo le previsioni contrattuali, il Comune di Torrenova – che aveva proceduto alla rescissione del contratto d’appalto, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 340 e del R.D. n. 350 del 1895, art. 26, e non aveva recuperato dall’appaltatore, intanto dichiarato anche fallito, quanto dovutogli in restituzione del contratto rescisso – otteneva ingiunzione di pagamento della somma di L. 24.817.872 nei confronti della società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., garante in virtù delle tre polizze contratte a suo favore.

La società di assicurazione proponeva opposizione al decreto monitorio e, nel contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale di Patti nella Sezione Distaccata di S. Agata di Militello, accogliendo l’opposizione all’ingiunzione, dichiarava che nulla era dovuto dal Comune di Torrenova, del quale rigettava anche le domande subordinate avanzate ex artt. 2041 e 2046 c.c..

Sul gravame del Comune soccombente provvedeva la Corte d’Appello di Messina con la sentenza depositata il 26.9.2005, quivi denunciata, la quale, ai fini che ancora interessano, considerava che:

Il contratto in oggetto, che il giudice di primo grado aveva qualificato nello schema tipico del rapporto fideiussorio, costituiva un negozio a causa mista, derivante dalla combinazione della causa assicurativa e di quella fideiussoria, per cui ad esso era da applicare la disciplina della fideiussione, ove non derogata dalle parti nella loro autonomia;

sussisteva pertanto, in virtù del principio dell’accessorietà della garanzia fideiussoria, la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, secondo la regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.;

la clausola di polizza, che stabiliva la validità temporale della garanzia, non poteva essere ritenuta come limitativa della responsabilità, onde per essa non occorreva la specifica approvazione prevista dall’art. 1341 c.c., comma 2;

non essendo stati osservati dal Comune gli oneri a suo carico prescritti nel contratto di appalto (mancata emissione del certificato di collaudo dei lavori nel termine previsto ed omessa comunicazione all’assicuratore, nello stesso termine, dell’impossibilità di effettuare il collaudo per fatto imputabile alla ditta appaltatrice) la garanzia fideiussoria si era estinta;

mancando nel testo della polizza la clausola c.d. "a semplice richiesta", non poteva essere ravvisato nel dedotto rapporto la diversa fattispecie del contratto autonomo di garanzia, che, quando pure fosse stato sussistente con i suoi effetti di inibire al garante di potere opporre le eccezioni attinenti alla validità o all’efficacia del rapporto garantito, non avrebbe potuto impedire, comunque, di far valere le cause di invalidità dello stesso contratto di garanzia;

l’azione subordinata del Comune, proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c., non aveva fondamento.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Torrenova, il quale ha affidato l’impugnazione a sei mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso la società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A..

Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia – il Comune ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del merito non ha rilevato la nullità della clausola di cui all’art. 1 delle condizioni generali di polizza, assumendo che essa, in quanto limitativa della responsabilità e non dell’oggetto del contratto di assicurazione, necessitava dell’approvazione con la specifica sottoscrizione.

Assume che erroneamente il giudice del merito, sia nel primo che nel secondo grado del giudizio, disattendendo la rubrica della clausola intitolata come delimitazione della garanzia, avrebbe erroneamente ritenuto che essa conteneva solo una previsione di durata temporale della garanzia stessa e non invece una limitazione della responsabilità ovvero una decadenza.

La censura nel suo complesso non può essere accolta.

In disparte la considerazione che il ricorrente in ricorso non riproduce il testo integrale della clausola e non consente, quindi, a questo Giudice di esaminarle compiutamente il contenuto al fine di giudicare in ordine alla sua interpretazione, rileva questa Corte che, l’interpretazione del contratto e degli altri negozi unilaterali, la quale consiste nell’accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, per cui non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale, operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati (ex plurimis: Cass., n. 4085/2001).

Orbene, nella specie, il giudice del merito, con adeguato esame delle espressioni usate dalle parti e nel ricostruirne la comune loro volontà, ha chiarito come la clausola in esame veniva a disciplinare soltanto la validità temporale della garanzia, senza stabilire alcuna decadenza, e che la stessa concedeva, comunque, al garantito il potere di evitare ogni pregiudizio mediante la prescritta comunicazione.

La suddetta interpretazione del contenuto della clausola risulta conforme alla logica e, come tale, è del tutto aderente alla legge.

Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità (ex multis: Cass., n. 5158/2005; Cass, n. 1430/2002; Cass., 12190/98; Cass. n. 1790/98) che il catalogo delle clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., comprende quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre non include tutte le altre che attengono all’oggetto del contratto o che riguardano il contenuto ed i limiti (anche temporali, come nella specie) della garanzia assicurativa e che, dunque, sono predisposte allo scopo di specificare il rischio garantito.

Con il secondo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione della legge nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia – il Comune ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del merito ha qualificato il rapporto di garanzia come fideiussione e non quale contratto autonomo di garanzia.

Sostiene che, ai fini della configurabilità del contratto autonomo di garanzia, non sarebbe decisivo l’impiego di espressioni quali "a semplice richiesta" ovvero "a prima richiesta", dovendosi, piuttosto, valutare la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia per dedurne la sussistenza o meno dell’elemento dell’accessorietà della garanzia medesima. Assume che, al riguardo, il giudice del merito non avrebbe considerato il valore precettivo della clausola n. 4 delle condizioni generali del contratto, secondo cui la società di assicurazione non poteva godere del beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore e doveva effettuare il pagamento dopo semplice avviso alla ditta obbligata e senza la necessità del preventivo consenso della stessa.

La censura non può essere accolta.

L’accertamento in ordine alla natura ed al contenuto del contratto, in tema di distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, è questione riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizi della motivazione (Cass., n. 13001/2006; Cass., n. 2464/2004).

Nella specie, la conclusione del giudice del merito sul punto è del tutto coerente e la pretesa mancata valutazione del contenuto della clausola n. 4 predetta è argomento del tutto irrilevante, dato che la clausola in questione attiene al diverso rapporto tra impresa appaltatrice e fideiussore.

Ritenuta, pertanto corretta la qualificazione del rapporto come fideiussione e dovendo, perciò, il giudice del merito fare doverosa applicazione del criterio dell’accessorietà della garanzia (art. 1945 c.c.), resta assorbito il terzo motivo dell’impugnazione, con il quale il Comune ricorrente denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione circa la ritenuta maturazione della decadenza, dalla quale si sarebbe potuto prescindere solo in presenza di un contratto autonomo di garanzia.

Con la censura prospettata dal quarto mezzo d’impugnazione – relativa alla violazione ed alla falsa applicazione della norma di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 5 – il Comune ricorrente assume che la dichiarata decadenza della garanzia fideiussoria riguarderebbe solo i rapporti fra appaltante e appaltatore, escludendo l’impresa di assicurazioni. Assume inoltre che il termine di otto mesi previsto per effettuare il collaudo dell’opera non sarebbe perentorio, anche in considerazione del fatto che il Comune non ha mai restituito l’originale della polizza in segno di assenso alla liberazione dagli obblighi fideiussori.

Questo S.C. osserva che bene ha statuito la sentenza impugnata laddove afferma che "Il rapporto in oggetto poi, nell’ambito della più generale disciplina della fideiussione, risulta essere minutamente disciplinato dell’autonomia delle parti integrata dalla normativa di cui alla L. 10 dicembre 1981, n. 741, richiamata espressamente dalle parti. A tal fine l’art. 1 delle condizioni generali di polizza richiamando la L. 10 dicembre 1981, art. 5, dispone che la collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla ultimazione di lavori, e se il certificato di collaudo venga approvato entro due mesi dalla scadenza dei sei mesi concessi per il collaudo la fideiussione si estingue. Tuttavia tale fatto estintivo può essere impedito ove l’Ente garantito comunichi alla Impresa garante entro la scadenza medesima che la mancata approvazione del certificato di collaudo sia imputabile alla ditta obbligata. Ora essendo stati i lavori in oggetto ultimati il 18.6.1993, il certificato di collaudo avrebbe dovuto essere emesso entro il 18.2.1994 (sei mesi + due mesi). Invece come è pacifico agli atti, non solo il certificato di collaudo non fu emesso dal Comune nel termine stabilito, ma per di più l’Ente stesso non provvide ad inviare entro lo stesso termine alla Reale Mutua la comunicazione in oggetto attestante l’impossibilità di effettuare la collaudazione per fatto imputabile alla ditta C.. Non essendo stati osservati dal Comune gli oneri a suo carico prescritti, la garanzia fideiussoria prestata dalla società appellata va ritenuta estinta. Non può ravvisarsi nel rapporto in oggetto il carattere del contratto autonomo di garanzia, tanto più a prima richiesta, mancando nel testo della polizza la c.d. clausola "a semplice richiesta". Ma anche ove si volesse attribuire a rapporto in oggetto il carattere di contratto autonomo di garanzia inibendosi perciò al garante di poter opporre le eccezioni attinenti alla validità o all’efficacia del rapporto garantito non può tuttavia essergli preclusa la possibilità di eccepire la estinzione del contratto di fideiussione".

Il motivo va pertanto rigettato.

Con il quinto motivo – deducendo la violazione e falsa applicazione della legge ed il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice del merito ha rigettato la domanda di indebito arricchimento – il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado ha confermato sul punto la statuizione di rigetto adottata dal giudice di primo grado ed aggiunge che detta domanda ben poteva essere per la prima volta proposta in sede d’appello.

La censura è, innanzitutto, assolutamente eccentrica rispetto al decisum.

L’azione ex art. 2041 c.c., era stata già proposta in primo grado nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ed il Tribunale, che pure avrebbe dovuto rilevarne d’ufficio l’inammissibilità, quale domanda nuova avanzata dalla parte opposta (secondo, tra le altre, Cass., n. 2529/2006; Cass. n. 757/2006; Cass., n. 11455/2004) l’aveva rigettata nel merito.

La questione dell’ammissibilità non era stata proposta con il gravame ed il giudice d’appello aveva esaminato il merito l’impugnazione rigettando anche la domanda subordinata per difetto delle condizioni dell’azione ex art. 2041 c.c., con la conseguenza che, essendo ormai intervenuto sull’ammissibilità dell’azione il giudicato implicito interno, questa Corte detta inammissibilità non può più rilevare e deve, a sua volta, giudicare circa la fondatezza dell’azione medesima.

Sul punto, tuttavia, il ricorrente prospetta una censura del tutto generica, laddove semplicemente si duole del fatto che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare "attentamente" la questione e ritenere fondata la pretesa secondo "l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione".

Il motivo, perciò, sotto tale profilo, è inammissibile, dato che l’adottata ratio decidendi della Corte territoriale (in base alla quale l’azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, sicchè, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto, non è legittimo invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa, almeno fino a quando il contratto o il rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria) non risulta investita da apposita critica.

Da rigettare, infine, è anche l’ultimo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito, che il ricorrente sostiene che dovevano essere compensate, in tutto o in parte, data la sussistenza di "elementi di particolare complessità interpretativa".

Essendo indubbia la soccombenza del Comune, il giudice del merito ha fatto corretta applicazione del criterio di cui all’art. 91 c.p.c.;

nè doveva esporre perchè non ravvisava i giusti motivi di cui all’art. 92 c.p.c..

La valutazione dell’opportunità della compensazione delle spese processuali, infatti, rientra nei suoi poteri discrezionali e non richiede specifica motivazione.

Il ricorso, pertanto, è rigettato ed il ricorrente Comune è condannato a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 09-02-2011, n. 4680 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, per errore materiale, nel dispositivo della sentenza n. 1909/10 pronunciata da questa Corte alla udienza dell’11 maggio 2010 nel procedimento a carico di T.G., è stata annullata la sentenza impugnata "con rinvio per permettere la richiesta di oblazione", in luogo dell’enunciato che compare nel ruolo e letto in udienza, in cui si è disposto l’annullamento della impugnata sentenza "limitatamente alla mancata restituzione in termini dell’imputato per proporre istanza di oblazione" disponendo "trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso";

ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla correzione dell’errore materiale;

visto l’art. 130 c.p.p..
P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 1909/10 emessa da questa Sezione alla udienza pubblica dell’11 maggio 2010 nei confronti di T.G. nel senso che ove è scritto "annulla la sentenza impugnata con rinvio per permettere la richiesta di oblazione" deve leggersi ed intendersi: "annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla mancata restituzione in termini dell’imputato per proporre istanza di oblazione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso".

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.