Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2011) 11-11-2011, n. 41040

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre C.E., per mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 3.5.2011, che dichiarò l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione proposta dallo stesso ricorrente e da G.O. contro il giudice monocratico del tribunale di Modena dr. B.E., incaricato della trattazione del procedimento penale a loro carico per il reato di truffa aggravata ai danni della Giove Oil s.r.l..

Il Dr. B. aveva in precedenza istruito una causa civile tra la soc. Mailk s.r.l. e la soc. Giove Oil, nella quale si controverteva della effettiva possibilità di funzionamento di un macchinario venduto dalla Mailk alla Giove oil come capace di trasformare materie prime in biodisel. Secondo il ricorrente, il giudice ricusato aveva subito chiuso l’istruzione dibattimentale, rinviando la causa per le conclusioni, dopo i risultati di un accertamento tecnico preventivo dal quale sarebbe emerso che "con l’olio indicato in contratto ….la macchina non è stata provata, anche perchè forse non risulta trovabile".

La difesa deduce il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla valutazione della situazione pregiudicante.

L’anticipata delibazione, nella sede civile, del merito della controversia, non solo con il richiamo all’esito dell’ATP, ma con il contestuale rigetto delle prove addotte dalla parte venditrice per dimostrare, al contrario, la fattibilità del ciclo produttivo del macchinario, refluirebbero infatti all’evidenza sull’apprezzamento della sussistenza di elementi di responsabilità penale in margine alla stessa vicenda contrattuale. Nel ricorso è citata, per le ritenute analogie con il caso di specie, Cass. 26.1.1999 n. 475, Iacopinio, e si sottolinea che il presupposto della ricusazione è di tipo prognostico-probabilitico, dovendosi aver riguardo ad una situazione di rischio potenziale, non di lesione conclamata. Il ricorso è infondato.

Nessuna anticipata valutazione di un convincimento di colpevolezza incidentalmente espresso in pregiudizio del ricorrente nell’esercizio di funzioni giudicanti civili è infatti ravvisabile nella decisione del magistrato ricusato di rinviare la causa relativa alla controversia tra le parti in merito al presunto inadempimento contrattuale della Mailk s.r.l., rappresentata dai ricorrenti, sulla base del confuso inciso della relazione peritale ricordato in ricorso, che si limita a rilevare, e per giunta in termini dubitativi, l’"irreperibilità" (non è nemmeno chiaro se originaria, cioè riferita a prodotto inesistente in natura) dell’olio destinato a far funzionare la macchina oggetto della contrattazione. La questione del pregiudizio accusatorio potrebbe semmai meritare maggiore approfondimento in relazione alla ulteriore deduzione difensiva diretta a stigmatizzare il rigetto, nella ricordata sede civile, delle istanze probatorie del difensore del C., in quanto in ipotesi capaci di fare chiarezza sulle possibilità di funzionamento della macchina. Al riguardo, però, in ricorso è contenuto soltanto un rapido quanto generico inciso, privo di concreti riferimenti processuali, alla non meglio identificata "ordinanza del giudice civile che ha rigettato le diverse prove indicate dal convenuto", non è dato sapere nemmeno di quale natura e su quali circostanze di fatto.

Senza dire, infine, che rimarrebbe comunque ancora del tutto impregiudicato il tema della responsabilità penale in riferimento all’ambito soggettivo dell’imputazione (in ordine al quale è certo che non risulta nè è dedotta dal ricorrente, alcuna indebita anticipazione di giudizio del magistrato ricusato), essendo ovviamente necessario, rispetto all’ipotesi concorsuale formulata dall’accusa, l’approfondimento dei modi del concreto coinvolgimento del C. e del G. nella vicenda contrattuale, altro essendo l’eventuale concorso nel reato, altro la generica condivisione (formale o di fatto) di responsabilità gestionali all’interno della soc. Mailk.. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 134 Avanzamento

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5 gennaio 2007, depositato nei termini, il Ten. Col. G.P. ha proposto ricorso avverso la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2006 (disp. 11/7/2006 n. MD/GMIL-03-II-5/2/2006/60614, comunicato il 17/11/2006), nonché avverso tutte le operazioni di scrutinio compiute dalla C.S.A., il punto di merito attribuitogli (26,38), la graduatoria di merito, l’approvazione ministeriale, ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura.

Violazione dell’art. 26 della L. n. 1137 del 1955 e succ. mod. ed int.; violazione del D.M. n. 571 del 1993 e s.m.i.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, disparità di trattamento.

Si sostiene l’illegittimità del giudizio impugnato perché affetto dal vizio di eccesso di potere sia in senso assoluto perché in contrasto con i precedenti di carriera del ricorrente e sia in senso relativo vista la sussistenza di un criterio valutativo riduttivo e rigoroso utilizzato dalla Commissione di Avanzamento nei confronti del ricorrente e, di converso, concessivo nei confronti dei parigrado iscritti in quadro, R.F., L.B. e R.D., in possesso di titoli inferiori ai suoi.

Con successivi motivi aggiunti notificati il 19/20 ottobre 2010, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla pubblica udienza del 2 novembre 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

I) Oggetto della presente impugnativa è il giudizio formulato dalla Commissione di Avanzamento nei confronti del ricorrente Ten. Col. G.P., per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2006, con il quale lo stesso veniva giudicato idoneo, ma classificato al 20 posto della graduatoria di merito, al di fuori del numero degli ufficiali iscritti in quadro (6).

II) Prima di affrontare l’esame dei motivi di gravame, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza in merito all’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, dei giudizi espressi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali, alla luce del panorama giurisprudenziale sviluppatosi in materia.

Come è noto, l’art. 26 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, ha previsto che la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali deve essere effettuata sulla base dei seguenti elementi:

qualità morali e fisiche;

benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

Con l’articolo 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 è stata aggiunta la lettera D) Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione.

L’art. 15 del citato D.Lgs. n. 490 del 1997 ha quindi stabilito che "la Commissione di Vertice, la Commissione Superiore, la Commissione Ordinaria ed i superiori gerarchici esprimono i giudizi sul’avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell’ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall’articolo 8 e dell’eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni".

L’art. 8 del D.Lgs. n. 490 del 1997richiamato dal precitato art. 15 del Decreto stesso, ha precisato che, per l’avanzamento al grado superiore, l’ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado, ulteriormente aggiungendo che "aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l’avanzamento al grado superiore".

Deve pure essere aggiunto che l’art. 45, L. 19 maggio 1986, n. 224, demandava al Ministero della Difesa la disciplina delle modalità applicative dell’art. 26 della L. n. 1137 del 1955, mediante la previsione di "criteri che evidenzino le motivazione poste a base delle valutazioni"; con D.M. 2 novembre 1993, n. 571, il richiamato Ministero ha approvato il regolamento concernente le modalità e i criteri applicativi delle norme contenute negli artt. 25 e 26 della L. 12 novembre 1955, n. 1137.

II.I) Sulla base del delineato sistema normativo si evince come la promozione a scelta sia caratterizzata non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi; a tanto segue che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.

E’ stato osservato come tale sistema non possa considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento, né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali al sindacato giurisdizionale, esercitabile nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li governa. Tale giudizio, espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude infatti totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio ( documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 409; Cons. Stato: sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6522, 18 giugno 1998 n. 951 e 24 marzo 998 n. 495; sez. III, 21 maggio 1996 n. 726), ma anche sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2002, n. 6777, 8 luglio 1999 n. 1196 e 27 novembre 1997 n. 1328), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera.

Quanto alla caratterizzazione del giudizio espresso dalla Commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati), è opportuno sottolineare come esso costituisca espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, in modo che non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto, la valutazione con la quale l’Amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6668, 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592).

In definitiva, l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo ed inscindibile, non ha specifica autonomia, in quanto la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi bene può essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495, 10 marzo 1998 n. 397, 24 marzo 1997 n. 282; nonché sez. III, n. 726 del 1996 cit.).

Da tali premesse discendono precise indicazioni quanto all’ambito di estensione del sindacato giurisdizionale.

Come ribadito, oltre che dalla giurisprudenza amministrativa, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, non compete infatti al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio.

A tanto consegue l’esclusione di ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali, che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall’esigenza di rispettare la sottile, ma pur sempre precisa, linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla Commissione superiore di avanzamento (cfr. Corte Cass. SS.UU. 8 gennaio 1997 n. 91; nonché Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 1997 n. 623).

Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle Commissioni Superiori di Avanzamento, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 1997 n. 1328, 18 marzo 1997 n. 256, 11 marzo 1997 n. 239), ha poi avuto modo di confermare l’ampiezza della discrezionalità attribuita al predetto organo, il quale è chiamato ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali. (cfr. pure Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 1999, n. 5 e 10 dicembre 2002, n. 6777).

Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, ovvero verificare la congruità del punteggio attribuito , in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6668 del 9 dicembre 2002, n. 495 del 1998 cit.; id., 3 giugno 1997 n. 592).

Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità in cui si manifesti il cattivo esercizio del potere amministrativo, "… sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire" (in termini, Cons. Stato, IV Sez., 18 marzo 1999 n. 256).

L’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono pertanto emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 495 del 1998 cit., n. 397 del 1998 cit.; 6 giugno 1997 n. 623).

II.II) Il Collegio condivide pienamente l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle valutazioni della Commissione superiore di avanzamento non può infrangere il carattere tipico della promozione a scelta, introducendovi connotazioni di merito comparativo.

Il sindacato del giudice amministrativo deve allora indirizzarsi nella verifica del corretto esercizio del potere valutativo, proprio della Commissione, nell’attribuzione del punteggio ad ogni singolo ufficiale, e, per non sconfinare nel merito dell’azione amministrativa, deve limitarsi al riscontro di palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio, tali da non richiedere sfumate analisi degli iscritti in quadro, ma emergenti ictu oculi per la loro macroscopica evidenza (cfr., tra le pronunzie in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 40 e 26 marzo 1992 n. 3341).

Così delimitato l’ambito del sindacato giurisdizionale in materia, deve pure essere escluso il carattere autonomo rivestito, ai fini del giudizio sulla correttezza dell’operato della C.S.A. dai singoli requisiti e titoli riconosciuti in capo agli scrutinandi, attesa la valenza complessiva, e perciò inscindibile, assunta dal giudizio stesso.

III) Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che l’esame delle censure dedotte in ricorso, ancorchè comporti un preliminare approfondito esame degli elementi di fatto assunti a base del giudizio gravato, e cioè dei precedenti di carriera degli ufficiali a raffronto, deve poi essere ricondotto alla compiuta ponderazione degli elementi di eventuale difformità di metro valutativo i quali, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbero distorto il giudizio relativo all’avanzamento al grado superiore, fino a determinare la migliore collocazione dei parigrado iscritti in quadro, il cui andamento di carriera non sarebbe brillante quanto quello del ricorrente, tanto da non giustificare il divario nel punteggio finale attribuito.

Sviluppando il vizio di eccesso di potere in senso relativo, il ricorrente procede al raffronto con i parigrado iscritti in quadro, evidenziando come, pur in presenza di migliori, o quanto meno equivalenti precedenti di carriera, allo stesso sia stato riservato un restrittivo metro di valutazione, a fronte di quello utilizzato nei confronti dei colleghi, tale da consentirne la promozione al grado superiore.

Esaminando il quadro complessivo, va evidenziato come il ricorrente, nel corso della sua carriera, dopo aver conseguito due qualifiche di "superiore alla media" da tenente, è stato poi valutato con la qualifica apicale di "eccellente" a differenza del parigrado F. che ha ottenuto una qualifica non apicale di "superiore alla media" anche nel grado di Capitano, mentre il parigrado D. ha conseguito una qualifica mediocre "nella media" da Tenente. Anche per quanto concerne le qualità intellettuali e culturali il ricorrente può vantare una posizione preminente rispetto ai colleghi citati che non giustifica il minor punteggio attribuito al ricorrente, il quale è in possesso di una preparazione culturale e tecnico-professionale di assoluto livello. A tale proposito va evidenziato come il ricorrente, a differenza dei colleghi citati, abbia frequentato e superato il corso ISSMI, che assume una particolare rilevanza ai fini dell’avanzamento degli ufficiali.

Va, poi,osservato come la C.S.A. non abbia considerato la migliore tendenza di carriera del ricorrente, il quale dal settembre 2001 svolge un incarico previsto per il grado superiore di Colonnello; a tale proposito va ribadito come la tendenza di carriera costituisca un elemento rilevante ai fini della valutazione delle doti professionali e dell’attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – n. 4997/2009).

IV) Conclusivamente il Collegio rileva come la C.S.A. abbia operato usando criteri non omogenei, restrittivi nei confronti del ricorrente, e concessivi per i parigrado indicati, determinando un palese vizio della funzione che rende illegittimi i provvedimenti impugnati.

Il ricorso va, quindi, accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di avanzamento gravato, con salvezza delle conseguenti determinazioni dell’Amministrazione competente in ordine alla valutazione della posizione del ricorrente.

Condanna il resistente Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11975 Imposta di pubblicità e affissioni

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Svolgimento del processo

La T pubblicità s.r.l. propose impugnazione avverso ventitre avvisi di accertamento emessi dal comune di Roma per l’omesso versamento dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2000, relativamente all’installazione di impianti di tipo parapedonale.
Per quanto ancora rileva, eccepì la decadenza dell’azione di accertamento per l’infruttuoso decorso dei termini di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, nonchè la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 per avere il comune richiesto il pagamento sia a essa ricorrente, sia alla s.r.l. A., cessionaria degli impianti pubblicitari nel contesto di un rapporto di cessione d’azienda.
L’adita commissione tributaria provinciale di Roma accolse parzialmente il ricorso, per avere il comune erroneamente considerato, ai fini del tributo, trentacinque impianti pubblicitari, anzichè venticinque. La sentenza fu confermata in appello.
Contro la sentenza di secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali il comune di Roma ha replicato con controricorso.
Avviata la causa alla trattazione in camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha chiesto la sospensione del giudizio fino al 30.3.2010, per avere la cessionaria d’azienda A. s.r.l. presentato istanza di adesione alla procedura di definizione di cui alla delibera del comune di Roma n. 31 del 2009.
La causa, rinviata a nuovo ruolo, è stata nuovamente fissata per l’odierna pubblica udienza.

Motivi della decisione

1. – L’evocata adesione della cessionaria alla summenzionata procedura di definizione è priva di rilevanza per l’assorbente ragione che la ricorrente non ha dato prova, in fine, dell’avvenuto perfezionamento della procedura de qua nei termini di cui alla Delib.
Comune di Roma n. 31 del 2009, richiamato art. 5. Tanto dispensa la Corte dall’esaminare la questione della legittimità del condono suddetto, in relazione al disposto – nella delibera richiamato – di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 13.
2. – Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 3 e art. 10, comma 1, per avere la commissione regionale ritenuto che non fosse maturato il termine di decadenza per la notifica degli atti impositivi.
Si assume, invero, che la detta notifica era avvenuta il 15 gennaio 2002, a fronte dell’imposta dovuta per l’anno 2000.
Il motivo non ha fondamento.
In punto di fatto risulta dalla sentenza evincibile, atteso il riferimento all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. cit., che la dichiarazione annuale sulla pubblicità, seppure omessa quanto all’anno in contestazione (il 2000), era stata tuttavia presentata relativamente agli anni anteriori.
Una simile circostanza nel ricorso è d’altronde incontestata.
Essa si rivela dirimente per escludere la decadenza di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, invocato art. 10.
Questa norma, prevedendo che il comune debba procedere all’accertamento entro due anni dalla data in cui la dichiarazione annuale è stata o avrebbe dovuto essere presentata, va difatti coordinata con la previsione di cui all’antecedente art. 8.
Secondo l’art. 8, il soggetto passivo dell’imposta è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare al comune apposita dichiarazione con effetto anche per gli anni successivi (purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta).
La pubblicità – invero – "si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine".
Consegue che, nel caso di specie, e quanto all’anno 2000, il termine decadenziale non potevasi considerare decorrente se non dalla infruttuosa scadenza del termine del pagamento (31 gennaio 2000), ostativa all’effetto di proroga della dichiarazione anteriormente presentata.
A fronte di simile decorrenza, la notifica degli avvisi, avvenuta il 15 gennaio 2002, è chiaramente tempestiva.
3. – Col secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla nullità degli avvisi discendente dalla notifica, in asserita illegittima duplicazione, anche alla cessionaria A. s.r.l.. Il secondo motivo è infondato dal momento che l’impugnata sentenza, sebbene per relationem alla pronuncia di primo di grado, di cui ha affermato di condividere i rilievi in mancanza di "elementi nuovi e sufficienti tali da modificare la decisione", si è pronunciata sulla questione sottostante. E difatti dalla sentenza risulta che la tesi della contribuente era stata respinta dalla commissione provinciale in adesione a quanto sostenuto dal comune di Roma circa l’applicazione – tra cedente e cessionario dell’azienda – del principio di solidarietà di cui all’art. 2560 c.c..
4. – Il ricorso va quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dalla Sezione Quinta Civile, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 189

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

2. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.

2.1. Quanto al primo motivo di censura, con il quale la ricorrente denuncia il fatto che la Commissione d’esame sarebbe risultata illegittimamente composta (alternativamente, o da quattro avvocati ed un magistrato ovvero da tre avvocati, un docente ed un magistrato), è sufficiente ricordare la pacifica giurisprudenza alla cui stregua, dal tenore letterale dell’art. 22 r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, secondo cui "i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo", si desume che i componenti delle commissione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non intervengono in qualità di rappresentanti di interessi settoriali; ne deriva che, in caso di assenza o di impedimento, possono essere legittimamente sostituiti dai membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta dagli uni e dagli altri (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5.8.2004 n. 4165; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 24 settembre 2009 n. 243; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 19 gennaio 2009 n. 40); quanto stabilito dall’articolo 22 del decreto del 1933 non può essere interpretato nel senso indicato in ricorso, dato che la proposizione normativa citata ha l’univoco significato di stabilire un principio di completa fungibilità tra i membri effettivi e quelli supplenti; se il legislatore avesse voluto stabilire che la commissione e le sottocommissioni debbano costantemente operare in una composizione che garantisca la proporzione stabilita in generale di due avvocati, due magistrati e un docente universitario la disposizione in questione avrebbe avuto una formulazione diversa. In sostanza, la normativa prevede esplicitamente la fungibilità trovando essa ragionevole giustificazione nell’essenza stessa dell’istituto della supplenza, che è quella di assicurare l’effettività dello svolgimento delle funzioni della commissione, stante il rilevante interesse pubblico a che le sessioni di esami di abilitazione si esauriscano sollecitamente nel rispetto dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione.

2.2. Anche il secondo motivo di censura, secondo cui la ricorrente avrebbe riportato esito negativo nella prova orale, senza che fossero espresse le ragioni di tale esito, non può essere accolto. Non occorre affrontare qui la nota questione concernente se l’onere di motivazione della valutazione forense sia o meno sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico (configurandosi quest’ultimo, secondo l’orientamento maggioritario, come formula sintetica che vale ad esternare adeguatamente il giudizio tecnico delle commissioni giudicatrici). Difatti, nella specie, è sufficiente osservare come il giudizio espresso della Commissione, unitamente al voto numerico, sia chiaro ed inequivocabile: nonostante la sufficienza in diritto penale e processuale penale, la ricorrente ha mostrato lacune nelle ulteriori materie (diritto comunitario, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico), unitamente ad un linguaggio nel complesso inidoneo all’esercizio della professione forense". Si tratta, con tutta evidenza, di motivazione la cui sintesi, rispondente ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura comunque la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato (è, per contro, sovrabbondante la pretesa di un giudizio sintetico su ciascuna singola risposta, tanto più che sussiste una griglia di valutazioni espresse in forma numerica per ciascuna delle materie d’esame). In definitiva, il giudizio risulta sufficientemente motivato allorché il verbale riporti le domande rivolte al candidato nelle singole materie e la relativa votazione numerica trovi riscontro in un giudizio finale adeguatamente articolato.

2.3. Con riguardo all’ultimo motivo, si osserva che il verbale contiene esplicita menzione della previa breve illustrazione delle prove scritte. In disparte ogni considerazione sulla correttezza della tesi secondo cui l’eventuale omessa preventiva discussione delle prove scritte ridonderebbe in vizio di illegittimità delle prove d’esami orale (come ritenuto dal ricorrente; per contro secondo Consiglio Stato, sez. IV, 10 novembre 2006 n. 6641, ai sensi dell’art. 17 bis comma 3, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, in sede di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato la preliminare illustrazione dell’esito delle prove scritte non è indispensabile per l’espletamento della prova orale, rappresentando detta succinta illustrazione una fase preliminare e di introduzione allo svolgimento della prova orale, ma non oggetto di valutazione), giova ricordare che, per quanto riguarda l’estrinseco, i verbali della Commissione sono atti pubblici aventi fede privilegiata le cui risultanze di fatto possono essere poste in discussione solo a seguito di eventuale querela di falso.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 600,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.