T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 18-01-2011, n. 388 Patente; Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette il ricorrente di avere proposto, in sede gerarchica, ricorso avverso il provvedimento con cui il competente Ufficio provinciale della MCTC ha disposto la revisione della propria patente di guida.

Con il ricorso in epigrafe impugna, ora, la determinazione ministeriale con cui è stato respinto il citato rimedio amministrativo, deducendo, al riguardo, l’illegittimità del provvedimento originario, per assenza di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e 8, legge 241/1990, violazione dell’art. 10, lett. b) legge 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e violazione del diritto alla difesa; eccesso ed erronea applicazione di norma.

Deduce, altresì, l’illegittimità derivata degli ulteriori provvedimenti che siano eziologicamente scaturenti dall’atto impugnato in via principale.

Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di censura, l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato per resistere al ricorso in difesa dell’intimato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, depositando memoria e documenti.

Con ordinanza n. 6285 del 3 novembre 2005 l’adito Tribunale ha respinto l’incidentale istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Viene all’esame il ricorso con cui il ricorrente, destinatario di provvedimento di revisione della patente ai sensi dell’art. 128, codice della strada, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, impugna il decreto dirigenziale con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la detta misura.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo, con il quale è dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è inammissibile non essendo stato proposto anche in sede gerarchica.

E’ noto, infatti, che nel ricorso giurisdizionale presentato avverso il provvedimento decisorio di un ricorso amministrativo non possono essere proposti, a pena di inammissibilità, motivi non dedotti con il precedente gravame amministrativo avverso l’originario provvedimento lesivo, assorbito e sostituito dall’atto decisorio (Cons.Stato, IV Sez., 10 giugno 2004 n. 3756; VI Sez., 10 agosto 1998 n. 1161; IV Sez., 14 luglio 1997 n. 711; T.A.R. Toscana 9 settembre 2002 n. 1906; T.A.R. Marche 26 febbraio 1998 n. 327) realizzandosi, altrimenti, la riapertura dei termini in favore di chi abbia ottenuto una decisione in sede amministrativa di rigetto, con ingiustificata elusione dei termini perentori entro i quali poter proporre ricorso giurisdizionale (Cons.Stato, VI Sez., 4 marzo 1998 n. 230; T.A.R. Sardegna, I Sez., 23 aprile 2010 n. 925; T.A.R. Brescia 22 dicembre 1997 n. 1301).

Con il secondo mezzo di impugnativa lamenta il ricorrente il difetto di motivazione, non ritenendo a tali fini sufficiente il richiamo per relationem alle circostanze risultanti dal rapporto di polizia stilato in esito all’incidente stradale del 12.5.2002, in cui il medesimo è rimasto coinvolto insieme ad altri due conducenti di autoveicoli.

Il motivo non ha pregio.

La consolidata giurisprudenza formatasi in materia, cui aderisce anche il Collegio, ritiene che i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. III, 01 dicembre 2009, n. 322)

Da tali coordinate ermeneutiche discendono precise indicazioni in ordine alla verifica di legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che bene può basarsi sui fatti, come risultanti dai verbali redatti dai competenti organi di polizia stradale, o, come nel caso di specie, stilati dai carabinieri, da cui emergano fatti che attestano irregolarità nella condotta di guida, ritenuti, nell’ambito della valutazione discrezionale riservata alla stessa Amministrazione, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di revisione.

Tanto precisato, osserva il Collegio che nelle premesse del provvedimento impugnato l’Amministrazione non si è limitata a richiamare le risultanze del verbale in data 22 maggio 2002, da cui è emerso che il ricorrente, in prossimità di intersezione, effettuava una manovra di sorpasso sebbene vietata dalla segnaletica, venendo a collisione con altra autovettura che non concedeva la precedenza, ma ha effettuato specifica valutazione di una tale condotta di guida, considerando tale comportamento indizio di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

La valutazione come espressa dall’Amministrazione è, dunque, esauriente nell’evidenziare le ragioni della non ritenuta idoneità alla guida, e, conseguentemente, la censura dedotta sul punto non può essere accolta.

Con il terzo motivo di ricorso, deduce il ricorrente il mancato controllo della cinematica del sinistro al fine di verificare l’esistenza di un completo nesso eziologico tra il comportamento di guida del ricorrente ed il determinarsi del sinistro.

Anche tale censura non può essere accolta, tenuto conto delle considerazioni dianzi espresse.

L’esame del rapporto assunto a base dell’impugnato provvedimento evidenzia come la condotta del ricorrente non ha costituito l’unica causa del sinistro, emergendo un "concorso di colpa", dando quindi per presupposto che la colpa dell’incidente è dei conducenti coinvolti.

Tanto precisato, ritiene il Collegio che il concorso di colpa non esclude la possibilità per il Ministero di disporre la revisione, e ciò in quanto detta misura, come sopra evidenziato, non ha carattere sanzionatorio ma cautelare, avendo lo scopo di accertare la persistente idoneità alla guida del conducente (Tar Trento 12 marzo 2007, n. 40; Tar Sardegna, sez. I, 12 agosto 2008, n. 1724).

L’esame dei motivi di ricorso, complessivamente considerati, induce, pertanto, al rigetto del ricorso.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza, come prescritto dall’art. 26, comma 1, Codice del processo amministrativo, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resistente, liquidate nella somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6168 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) La controversia concerne la promessa di vendita di un immobile sito in (OMISSIS) e la domanda svolta nel 1998 dal promissario acquirente B.G. ai sensi dell’art. 2932 c.c. Il tribunale, accertato che l’attore aveva pagato il prezzo e si era accollato il mutuo e che aveva pagato gli oneri relativi alla gestione dell’immobile, del quale aveva conseguito il possesso, accoglieva la domanda; pertanto dichiarava la promittente venditrice Be.Um. "tenuta al trasferimento dell’immobile".

La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza emessa il 19 dicembre 2001 dal tribunale di Saluzzo, respingeva la domanda del B..

Riteneva che il contratto si era risolto di diritto ex art. 1454, a seguito della notificazione della diffida ad adempiere intimata dalla Be. nel febbraio 1997, dopo che era andato deserto l’appuntamento notarile fissato per il 13 gennaio 1997; che il B. non si era presentato per la stipula del contratto definitivo, sebbene la diffida fosse stata preceduta da tre missive analoghe, rimaste senza esito.

La Corte territoriale giudicava inoltre inconsistenti le giustificazioni addotte dal promissario acquirente e tardiva l’eccezione relativa alla mancata consegna al notaio dei documenti necessari per la vendita.

B. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

Be. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

2) I tre motivi di ricorso denunciano rispettivamente: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1455 c.c.; b) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata si sarebbe sottratta all’obbligo di accertare l’effettiva gravità dell’inadempimento.

Essa non avrebbe evidenziato inadempimenti di notevole rilevanza nell’economia del rapporto, nè sotto il profilo oggettivo nè sotto quello soggettivo.

A tal fine il ricorrente nei primi due mezzi evidenzia di aver pagato interamente il prezzo concordato e di aver provveduto anche al pagamento delle spese condominiali e delle utenze. Invoca documentazione per affermare di aver assolto all’INVIM straordinaria sull’immobile e rimborsato le imposte irpef e ssn. Aggiunge che egli aveva riscontrato le "avversarie diffide" con due comunicazioni del dicembre 1996 e febbraio 1997 e che nel maggio 1997 aveva fissato altri appuntamenti dal notaio. Il tribunale avrebbe omesso di valutare che la Be. non aveva alcun interesse alla stipula del rogito.

3) Le doglianze sono infondate.

Con motivazione adeguata, congrua e logica, che resta pertanto immune da sindacato in questa sede, il giudice di appello ha puntualizzato:

1) che la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. era stata ritualmente intimata e che l’efficacia di essa rendeva vano il tentativo successivo del B. di invitare la promittente a concludere il contratto, da intendere ormai risolto.

2) che per ben tre volte il B. tra il settembre e il dicembre 1996 era stato invitato – senza alcun esito – alla stipula del contratto.

3) che essendo trascorso un notevole lasso di tempo dalla stipula del preliminare (febbraio 96) la pretesa della parte venditrice di portare a termine il contratto era giustificata.

4) che il comportamento del B. non era invece giustificabile con la lettera del dicembre 1996, nella quale esponeva di non aver reperito un terzo acquirente, nè di necessitare di un previo consenso della banca mutuante, che rilevava tutt’al più ex art. 1273 c.c. 5) che il termine assegnato invano dalla Be. alla controparte era congruo.

La sentenza ha esplicitamente concluso nel senso della sussistenza della "gravità dell’inadempienza del diffidato", alla luce dei "presupposti comunemente richiesti dalla giurisprudenza".

Ha in proposito specificato che l’obbligazione di addivenire al perfezionamento del contratto definitivo ha "carattere essenziale", restando superfluo verificare la esistenza di un residuo interesse della Be. all’adempimento tardivo.

3.1) E’ palese da queste note riassuntive che i giudici di appello hanno avuto ben presenti i principi giurisprudenziali (sui quali v. utilmente Cass. 9314/07 e 5497/06) riportati da parte ricorrente per chiedere nuova valutazione della sussistenza degli estremi soggettivi ed oggettivi dell’inadempimento.

Essi hanno reputato, in coerenza con gli insegnamenti giurisprudenziali (cfr. Cass. 1227/06 e 19652/06), che l’inadempimento si era verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, rilevando che tale è l’obbligo di stipulare il contratto definitivo, soprattutto allorchè sia passato già un anno dalla conclusione del preliminare e il contraente abbia manifestato il suo interesse in tal senso, inviando ben tre solleciti al promissario acquirente. La esplicita valutazione di gravità dell’inadempimento addebitato al ricorrente; la congruità di tale valutazione, che è indiscutibile alla luce dell’indiscutibile interesse del venditore ad attuare definitivamente e in forma pubblica il programma di interessi consacrato nel contratto preliminare; la prudente sottolineatura della tempistica, tale da escludere ogni strumentale "intolleranza" del venditore stesso rendono, come detto, incensurabile in sede di legittimità quanto i giudici di appello hanno affermato.

4) Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale il B. lamenta che i giudici di appello non abbiano valutato ai fini di cui all’art. 1460 c.c. il mancato deposito della documentazione presso il notaio da parte della venditrice, almeno contestualmente all’invio della diffida.

Aggiunge che la Corte d’appello "non ha dato applicazione" al principio che nega efficacia alla diffida quando il diffidante sia inadempiente, perchè ha ritenuto tardiva l’eccezione.

La Corte d’appello aveva osservato che ai sensi dell’art. 345 l’eccezione non poteva essere sollevata in appello e che comunque la parte Be. aveva manifestato "la disponibilità alla stipula del contratto definitivo".

La censura – rivolta a denunciare la violazione dell’art. 1460 c.c. e non dell’art. 345 c.p.c. come sarebbe stato necessario – non coglie la prima ratio della decisione, se non in un inciso in cui si afferma che non si tratterebbe di eccezione in senso stretto.

Tale affermazione è errata, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 30 aprile 1995, la proposizione per la prima volta in appello dell’eccezione d’inadempimento, che rientra fra quelle non rilevabili d’ufficio (Cass. 13746/02; 11728/02; 10764/99).

Resta quindi estraneo al giudizio il presupposto di fatto della asserita inadempienza della promittente venditrice.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-02-2011, n. 7149 Patente

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Svolgimento del processo

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il 30 marzo 2010, con la quale è stata applicata a D.C.S. la pena complessiva di Euro 3.280,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e art. 2 bis C.d.S.. Il Tribunale ha recepito il calcolo di tale pena considerando la pena base di mesi quattro di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, ridotta per il rito a mesi due di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda convertita nella pena pecuniaria complessiva di Euro 3.280,00 di ammenda. La Procura Generale ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 444 c.p.p. e art. 186 C.d.S. essendo stata operata una riduzione della pena per il rito superiore al terzo, e per l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 1 la pena richiesta su accordo delle parti è diminuita fino ad un terzo, mentre, nel caso in esame, la pena è stata diminuita in misura superiore essendo stata determinata la pena base in mesi quattro di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, e la pena applicata in mesi due di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda. La determinazione con una riduzione della pena superiore ad un terzo è pertanto illegale.

Riguardo all’omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida va considerato che, per assunto non controverso, con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 c.p.p., comma 1, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confìsca nei casi previsti dall’art. 240 c.p..

Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 C.d.S.; e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis,essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (ex pluribus, v.

Sez. 4^, 29 novembre 2006).

La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione, quarta sezione penale, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10400 Societa’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il competente ufficio finanziario emetteva plurimi accertamenti in rettifica nei confronti della s.a.s. MARIOTTI ROMANO di Mariotti Mara & C., elevando il reddito d’impresa degli anni 1995 e 1996 e di conseguenza il reddito da partecipazione dei soci ( C.G., M.M., Ma.Mo.); emetteva, inoltre, similari avvisi di accertamento per gli stessi anni ai fini dell’IVA societaria.

Contro gli accertamenti ricorrevano la società e i soci; la commissione tributaria di Verbania riduceva di debiti IVA della società, i redditi ai fini dell’ILOR societaria e proporzionalmente i redditi da partecipazione dei soci ai fini dell’IRPEF, con due separate sentenze, ognuna per un’annualità d’imposta. Appellavano le due pronunzie la società e incidentalmente l’agenzia delle entrate.

I gravami sono stati riuniti e decisi dalla commissione tributaria regionale del Piemonte con unica sentenza del 5 maggio 2005, che ha confermato le impugnate pronunzie.

I giudici d’appello hanno affidato la motivazione della loro decisione esclusivamente alle seguenti considerazioni: "Ritiene la commissione, come già ha ritenuto la commissione tributaria provinciale di Verbania, che l’accertamento dei maggiori ricavi esclusivamente sulla base dei movimenti di conto corrente non sia giustificato. Esistono in proposito numerose pronunce che escludono la legittimità della ricostruzione dei ricavi sulla base di tale procedimento". Hanno, inoltre, precisato che i soci erano fuori dal contenzioso, non avendo proposto gravame.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo con due censure, l’amministrazione; la società contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

01. D’ufficio occorre rilevare la nullità del giudizio d’appello.

Nella specie si controverteva in prime cure su avvisi d’accertamento riguardanti l’ILOR societaria, la corrispondente IRPEF dei soci e l’IVA della società; non risulta che i soci ricorrenti avessero proposto eccezioni di tipo personale. La commissione regionale ha statuito testualmente: "La sentenza viene pronunciata soltanto nei confronti dell’appellante società. I soci sono al di fuori del contenzioso". 02. In effetti, nonostante la presenza delle generalità dei soci nell’intestazione della sentenza d’appello, è da escludere che costoro abbiano partecipato a qualsiasi titolo al processo di secondo grado. Dall’esame diretto degli atti, consentito al giudice di legittimità ai fini dell’accertamento del fatto processuale, si rileva che le due impugnazioni del 21 dicembre 2001 recano la medesima epigrafe (e si distinguono solo per il numero della sentenza impugnata): "Atto di appello per la Società Mariotti Romano di Mariotti Mara & C. S.a.s.". Detti appelli recano in calce la sottoscrizione di M.M. che firma espressamente solo per la S.a.s..

03. Anche le repliche del 22 gennaio 2002 da parte dell’agenzia delle entrate sono rivolto solo verso la società: "Controdeduzione e appello incidentale dell’Ufficio di Verbania sull’appello proposto da M.M. … in qualità di legale rappresentante della Società Mariotti Romano di Mariotti Mara & C. S.a.s. per la riforma della sentenza … – ILOR e IVA anno …". 04. La stessa agenzia delle entrate, con memoria integrativa del 27 ottobre 2003, chiarisce: "Infatti, dagli atti presenti nel fascicolo dell’Ufficio, nonchè di quelli presenti nel fascicolo di codesta commissione … i soci della S.a.s. Mariotti ( C.G., Ma.Mo., M.M.) non hanno proposto alcun appello, nè che si siano costituiti presso codesta CTR … Poichè i soci non risultano appellanti … occorre evidenziare come l’inserimento, in ambito del contenzioso regionale, di detti soggetti deve ritenersi derivante da mero errore di fatto". 05. Si aggiunga che, dall’esame degli atti non risulta che gli appelli, principale e incidentale, siano stati notificati, neppure per "litis denuntiatio", ai soci presenti nei giudizi di prime cure.

06. Occorre, invece, evidenziare che le Sezioni Unite hanno affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 917 del 1986 (art. 5) e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soggetti d’imposta riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui si prospettino questioni personali.

07. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere sempre parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere mai decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo tale controversia per oggetto la singola posizione debitoria della parte ricorrente, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impositivo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità d’integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (sent. n. 14815 del 2008).

08. Questa Corte ritiene che il rilievo ex art. 331 c.p.c. del difetto d’integrità del contraddittorio in appello e per derivazione in cassazione (per mancata presenza dei soci, litisconsorti necessari) debba prevalere sulle censure mosse dall’agenzia alla sentenza impugnata e che tale rilievo, omesso da parte dei giudici d’appello, debba essere compiuto pertanto in questa sede, essendo la Corte medesima dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito (Sez. 5^, nn. 25954, 25931, 25929 del 2010).

09. La ritenuta nullità dell’intero giudizio nelle fasi d’impugnazione comporta che, pronunziando sul ricorso dell’agenzia, la sentenza d’appello deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. di Torino affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio (cfr. in generale sul rinvio, Sez. 5^, n. 3717 del 2010).

10. Unicità di accertamento, automatica imputazione dei redditi della società ai soci, comunanza di base imponibile tra ILOR societaria e corrispondente IRPEF dei soci, conseguente litisconsorzio necessario originario rispetto alla società e a tutti i soci possono rilevare anche ad altri fini, atteso il legame – peraltro meramente eventuale – con l’accertamento concernente l’imponibile IVA della società per gli anni di riferimento (cfr.

Sez. 5^, n. 12236 del 2010 e giurisprudenza ivi citata). Una volta ricostituito il litisconsorzio necessario, sarà compito del giudice di rinvio indagare i margini d’interferenza tra le vertenze sull’IRPEF da partecipazione sociale e le vertenze separatamente promosse dalla s.a.s. avverso gli accertamenti ILOR e IVA a carico della società medesima.

11. La regolamentazione delle spese processuali resta riservata al giudice di rinvio.
P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per il rinnovo del giudizio previa integrazione del contraddittorio con i soci pretermessi in appello, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Piemonte, che provvederà anche sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.