T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-03-2011, n. 2502

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto per ottenere la esecuzione della sentenza n. 3632/2010 del TAR del Lazio (Sez. III bis).

Richiamata la stessa sentenza che ha riconosciuto il diritto del ricorrente al computo della indennità integrativa speciale nel calcolo del compenso orario per le ore effettivamente espletate obbligatoriamente, in via continuativa, oltre le ore 18 settimanali dal 1/1/1986, anche ai fini del calcolo della 13° mensilità, nonché a quelli previdenziali e di quiescenza, l’istante riferisce che le ore eccedenti gli sono state retribuite ma senza la inclusione della quota di indennità integrativa spettante; evidenzia che sono trascorsi invano vari mesi dalla suddetta sentenza, notificata alle Amministrazioni; e chiede la emissione da parte di questo Tribunale delle statuizioni necessarie a darvi piena esecuzione con assegnazione di termine all’Amministrazione e nomina di un Commissario "ad acta" per il caso di mancato rispetto del termine assegnato.

Il ricorso risulta notificato al Ministero della Pubblica Istruzione ed all’Ufficio Scolastico Regionale di Roma, costituitisi in giudizio.

Tanto premesso, considerato che la sentenza che ha riconosciuto il diritto del ricorrente al computo della indennità integrativa speciale nel calcolo del compenso orario per le ore eccedenti le 18 settimanali contiene anche espressa statuizione di condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto per il predetto ricalcolo, comprensivo degli interessi e rivalutazione in ordine alle quali competenze accessorie vengono nella stessa sentenza indicati i relativi criteri di calcolo in riferimento alle rispettive decorrenze dei crediti maturati; rilevata la attuale inadempienza dell’Amministrazione scolastica nei confronti dell’attuale istante il Collegio è chiamato ad emettere le statuizioni necessarie per la esecuzione della sentenza di cui trattasi al fine dell’integrale soddisfacimento di tutte le pretese dalla stessa sentenza derivanti in favore dell’interessato.

A tal fine assegna all’Amministrazione scolastica il termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione (o notifica ove preventivamente eseguita dalla parte interessata) della presente sentenza per l’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla suindicata sentenza n. 3632/2010 del TAR del Lazio (Sez. Terza bis) affinchè il ricorrente consegua il soddisfacimento delle pretese riconosciutegli dalla stessa sentenza e ancora non soddisfatte.

Per i caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione si dispone sin da ora la nomina di Commissario "ad acta" nella persona del Dirigente preposto ai Servizi di Ragioneria del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (o di un funzionario dallo stesso delegato) perché adotti, in sostituzione dell’Amministrazione, tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione alla stessa sentenza nei sensi nella stessa indicati.

Assegna a tal fine al Commissario "ad acta" l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla scadenza di quelli sopraindicati assegnati all’Amministrazione.

Il compenso spettante al Commissario sarà determinato a ricezione di apposita Relazione da inviarsi dello stesso a questo Tribunale con la indicazione della attività espletata, degli atti adottati in favore del ricorrente, e delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento del suo mandato.

Si dispone la trasmissione al Commissario "ad acta" di copia della presente sentenza.

Vanno poste a carico della inadempiente Amministrazione le spese relative al presente giudizio che si liquidano in favore del ricorrente nella misura nel dispositivo indicata;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo sul ricorso in epigrafe indicato dispone come in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in favore del ricorrente nella complessiva misura di Euro. 2.000 (duemila) comprensive degli onorari di difesa più IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 12-04-2011, n. 14643

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Svolgimento del processo

C.A., premesso che:

– con sentenza in data 26 marzo 2010 questa Corte Suprema di Cassazione, quinta sezione penale, ha rigettato il ricorso proposto tra l’altro dallo stesso C. avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 15 ottobre 2009 con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale di Rovigo 8 maggio 2000 che aveva riconosciuto, tra gli altri, la responsabilità del C. in relazione al reato di cui all’art. 455 c.p. (diversamente qualificando il capo A) contestato quale art. 453 c.p.), inerente all’acquisto di un rilevante numero di banconote da 200 marchi tedeschi (649) e da 100 dollari USA (1479) contraffatte, al fine di metterle in circolazione.

– che la Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso nella parte espositiva il fatto e gli esiti dei procedimenti di merito, aveva ritenuto che le sollecitazioni difensive formulate in ricorso (trattavansi di vizi motivazionali) dovessero essere respinte;

– che è stato dal C. proposto ricorso straordinario, con il ministero del proprio difensore avv. Ceccato Florindo, rilevando che la sentenza della Suprema Corte anzi menzionata aveva erroneamente indicato, quale impugnazione ascritta al prefato, quella di cui all’art. 453 c.p., mentre già il giudice di prime cure aveva diversamente qualificato il reato in quello di cui all’art. 445 c.p. sicchè, essendo stato commesso in data 21 marzo 1995, doveva ritenersi prescritto alla data della decisione della Corte di Cassazione;

– che dal C. è stata avanzata istanza di sospensione degli effetti del provvedimento ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., comma 2, seconda parte sussistendo un caso di eccezionale gravità (emissione nei confronti della Procura generale competente dell’ordine di carcerazione).
Motivi della decisione

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3.1 – Occorre per vero osservare che in data odierna il Collegio, in accoglimento del ricorso principale di C.A., di cui sopra, provvedeva a revocare la sentenza di questa Corte di legittimità Sezione Quinta 26 marzo 2010 n. 21878/10 limitatamente alla definizione giuridica del reato e alla omessa decisione sulla prescrizione facendone conseguire il venire meno dell’interesse del richiedete all’accoglimento della sospensione predetta.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-04-2011, n. 16657 Dichiarazione di impugnazione

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Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe che, ha confermato il decreto di sequestro del P.M. presso il Tribunale di Siena, afferente numerosa documentazione relativa ai reati per cui si procede, ricorre la difesa degli imputati lamentando, con il primo motivo,la violazione dell’art. 324 c.p.p., comma 3 e art. 324, comma 6, in relazione agli artt 178 lette e 185 c.p.p., violazione dei diritti della difesa per mancato deposito degli atti sequestrati nella cancelleria del Tribunale e, con un secondo motivo, la inefficacia dell’ordinanza del Tribunale del riesame per mancato deposito della decisione nel termine perentorio di giorni dieci.
Motivi della decisione

2. Il ricorso non può essere accolto.

2.1 In ordine al primo motivo di ricorso questo Collegio ritiene che possa essere integralmente richiamata la decisione di questa Corte che, in un caso del tutto analogo;ha già ritenuto che, in tema di sequestro probatorio, le cose oggetto del vincolo non devono essere depositate nella segreteria del pubblico ministero con i verbali degli atti cui il difensore aveva diritto di assistere, come si evince dall’ultimo periodo dell’art. 366 cod. proc. pen., comma 1, novellato dalla L. 7 dicembre 2000, n. 367, art. 10, comma 1, che attribuisce al difensore la facoltà di esaminare le cose sequestrate "nel luogo in cui si trovano", con esclusione quindi dell’obbligo formale del deposito e di ogni altro avviso non previsto dalla norma.

Nell’affermare tale principio la Corte ha precisato che detta facoltà, non soggetta a termine, è correlata all’esercizio del diritto ad ottenere la restituzione e non alla facoltà di impugnazione del decreto del pubblico ministero in sede di riesame Rv. 221472).

2.2 In ordine al secondo motivo, questo collegio,che pure non ignora che vi è un altro indirizzo giurisprudenziale di segno opposto, ritiene valido e più accreditato l’insegnamento datato, costante e ripetuto di questa Corte Suprema, secondo il quale la disposizione di cui all’art. 309 cod. proc. pen., comma 10, secondo la quale l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perchè non si produca l’automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta e abbia, inoltre, provveduto al deposito, mentre la motivazione può essere depositata, senza alcuna influenza sull’efficacia della misura, nel termine ordinatorio di cinque giorni successivi alla deliberazione, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all’art. 128 cod. proc. pen., (SS.UU. n. 7 del 1996 rv. 205256, SS.UU. n. 11 del 1998, rv. 210607 e tra tante rv. 214702, rv, 223008).

Il ricorso, per i su esposti motivi, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 16-05-2011, n. 4204 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 3850 del 13 dicembre 2010, prot.n. 112331 del 13 dicembre 2010, il XIII Municipio di Roma, Unità Organizzativa Tecnica, ha ingiunto la rimozione/demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambi di destinazione d’uso da una categoria all’altra abusivamente realizzati.

In particolare si tratta di " realizzazione nel giardino di proprietà di un manufatto in muratura di circa 30 mq, poggiante al muro perimetrale dell’edificio principale e suddiviso internamente, mediante tramezzature, in soggiorno con a.c. bagno e camera da letto, finito e dotato di impianto elettrico e termoidraulico, collegato all’abitazione principale tramite una porta interna e provvisto di portone di ingresso e quattro finestre".

Nel ricorso si sostiene che la ricorrente è stata riconosciuta "cieca assoluta" e pertanto le opere sono state realizzate all’esclusivo fine di consentire ad alcuni suoi familiari di sistemarsi, in via precaria, presso l’immobile di via delle Quinqueremi, n. 57; nonché di permettere da detta abitazione l’accesso alla strada senza il superamento delle barriere architettoniche (nello specifico degli scalini sfalsati) posti nell’androne condominiale".

Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione art. 2 Costituzione e stato di necessità;

2). Eccesso di potere e contraddittorietà;

In data 29.4.2011 si è costituito il Comune di Roma che ha replicato precisando che gli articoli richiamati nel ricorso non hanno alcuna attinenza con il caso di specie.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a). effettivamente, le disposizioni richiamate nell’impugnativa appaiono inconferenti e non sono in grado di smontare il provvedimento adottato dall’Amministrazione;

b). una eventuale autorizzazione a costruire in deroga – avente come unico presupposto il superamento delle barriere architettoniche – deve infatti rispettare l’apposita normativa in materia (cfr., l. 9 gennaio 1989, n. 13 che detta disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati al fine di garantirne la fruizione da parte dei portatori di handicap);

c). dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380/2001 con il successivo art. 10, comma 1, lettera a), che subordina al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, e con l’art. 31, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 380/2001, che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire, si desume che l’Amministrazione ha – infatti – correttamente ordinato la demolizione del manufatto abusivo di cui trattasi.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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