T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 25-01-2011, n. 150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A) Con atto notificato e depositato rispettivamente il 28 luglio e 22 agosto del 2008 i ricorrenti hanno svolto le azioni di accertamento e condanna e risarcitoria di cui in epigrafe.
Col ricorso ora all’esame è stata riassunta la causa proposta dagli odierni ricorrenti dinanzi al G.O. Sez. Lavoro di Bari, e ciò a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte dello stesso G.O. con sentenza n. 6379/07.
In sintesi si chiede la condanna della Regione in quanto subentrata all’XXX al pagamento delle retribuzione maturate e non percepite, delle somme relative alla mancata contribuzione previdenziale ed assicurativa per la quota parte a carico dell’azienda, al pagamento di differenze retributive, e dei danni subiti in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Il pagamento delle somme viene chiesto in conseguenza dell’accertata esistenza di un rapporto di lavoro di fatto con l’Ente cui poi è subentrata la Regione, rapporto riscontrato dal G.A. amministrativo in alcune sue sentenze (Tar Puglia n. 860/97 e CdS 4276/03, vedi anche Tar Puglia n. 857/89) e questo per riscontrata violazione del divieto di intermediazione di manodopera ex lege 1369/60, circostanza che se non aveva comportato il formale riconoscimento del rapporto di pubblico impiego, aveva comportato in esse sentenze il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato "di fatto" alle dipendenze della p.a, cui consegue -si deduce. in applicazione dell’art. 2126 c.c. la fondatezza della richiesta delle differenze retributive e della regolarizzazione della posizione previdenziale.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato in difesa dell’intimata Regione che si è opposta nel merito all’avverso gravame per cui in via preliminare ed in rito ha eccepito l’estinzione del relativo giudizio perché tardivamente riassunto. Con memoria parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni e deduzioni.
B) Va prioritariamente esaminata la eccezione di estinzione del giudizio sollevata resistente Avvocatura dello Stato, eccezione che è fondata.
Come anticipato, la controversia inizialmente era stata incardinata presso il Giudice del Lavoro che aveva declinato la propria giurisdizione e ciò a favore di quella del G.A., senza però fissare alcun termine per la riassunzione. La relativa sentenza n. 6379/07 venne notificata dalla Regione a parte ricorrente in data 24.9.07 e il ricorso (in riassunzione) che ora ne occupa è stato notificato 28.7.2008, quando cioè era ed abbondantemente decorso il termine semestrale per la riassunzione. Esso termine, ed è questo il punto di causa, è (rectius era) da intendersi appunto in sei mesi e questo "ratione temporis" dovendosi fare applicazione dell’art. 50 c.p.c., al tempo vigente in tema di translatio iudicii (poi c’è stata, come è noto, la novella del 2009 cioè la legge n. 69 che all’art. 59, e vedi ora art. 11 c.p.a., ha fissato per la riassunzione il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione).
Parte resistente contesta l’applicazione del termine semestrale e deduce nella memoria depositata il 23 nov 2010 alcune considerazioni a riguardo e che fanno leva sul fatto che giudice a quo (Giudice del Lavoro) non abbia fissato alcun termine per la riassunzione; aggiunge che il principio da applicarsi è quello non della estinzione ma della conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione; continua poi che l’art. 50 c.p.c. riguarderebbe solo il caso del difetto di competenza.
Esse considerazioni a parere del Collegio vanno disattese. Infatti e sotto il primo profilo riferito dalla parte, va evidenziato che la norma all’esame indica il termine semestrale proprio nel’ipotesi in cui il giudice a quo (Giudice del lavoro)non abbia fissato il termine per la riassunzione dinanzi al G.A.. Il fatto che poi debba prevalere il principio della conservazione degli effetti prodotti dalla domanda dinanzi al giudice sfornito di giurisdizione cede a fronte della constatazione che la disposizione in commento pone speciali termini con comminatoria di decadenza (vedi 2^ comma: estinzione del processo); infine la constatazione che l’articolo 50 c.p.c. riguardi (così letteralmente) il caso di difetto di competenza non esclude l’applicabilità di essa disposizione, se non altro per analogia, alla vicina ipotesi di difetto di giurisdizione. L’art. 50 reca, invero, in rubrica l’oggetto "riassunzione della causa" e la riassunzione è istituto processuale ontologicamente unico nel senso che non si presenta, anche logicamente, differenziato a seconda della causa che vi ha dato adito, vale a dire incompetenza del giudice adito in prime cure ovvero suo conclamato difetto di giurisdizione; non si ravvisano, quindi, ragioni per escludere, come opinato, una sua applicazione in via analogica.
In conclusione ritiene il Collegio che il giudizio conseguente al ricorso in epigrafe vada dichiarato estinto per mancata riassunzione nei termini di legge.
Si ravvisano ragioni per la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il relativo giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge. Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte cost. 30-07-2008 (09-07-2008), n. 314 (ord.) Processo civile – Spese processuali – Condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 91, primo comma, del codice di procedura civile e dell’art. 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 26 aprile 2007 dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra V. S. e B J. J. ed altra, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che – nel corso di giudizio promosso da V. S. nei confronti di B J. J. e della compagnia assicuratrice Zurich Insurance Company per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale asseritamente cagionato dalla condotta del convenuto – il Giudice di pace di Milano, con ordinanza depositata il 26 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali, per violazione dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della lesione al principio del contraddittorio; dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione, per vulnus al diritto di difesa; dell’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza delle norme denunciate;
che il rimettente, premesso che, nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa, il difensore dell’attore aveva depositato nota spese, mentre il difensore dei convenuti, pur chiedendo il rimborso delle spese processuali, si era astenuto dal presentare la nota relativa, rimettendosi al giudice per la liquidazione, ha ritenuto che, allo stato, non potesse essere emessa sentenza, non avendo le parti convenute, in base alla vigente legislazione ordinaria, potuto esercitare il loro diritto di difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, sulla domanda dell’attore di una loro condanna per spese processuali;
che – rileva il rimettente – il giudice, se e quando condanna al rimborso delle spese processuali, emette una pronuncia di condanna inaudita altera parte, e non di rado per importi che superano, e non di poco, il valore della stessa causa;
che gli artt. 91 cod. proc. civ. e 75 disp. att. cod. proc. civ. non prevedono che ciascuna delle parti possa esaminare la nota spese dell’altra e possa, sia pure in un breve lasso di tempo, formulare al giudice osservazioni o riserve;
che – prosegue il giudice a quo – la mancata previsione del contraddittorio sulle spese processuali, in particolare per quanto riguarda il quantum, è di dubbia legittimità costituzionale, non potendo l’espressione «nel contraddittorio tra le parti» non riferirsi a tutto lo svolgimento del processo, anche perché il giudice, in presenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe;
che in base alla normativa vigente, inoltre, le sentenze di condanna al rimborso delle spese processuali vengono emesse senza alcuna possibilità di difesa – da cui la ritenuta violazione dell’art. 24 Cost. – almeno per quanto riguarda il quantum;
che l’esclusione del contraddittorio sulle spese processuali potrebbe quindi essere illegittima anche in relazione al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., quando entrambe le parti in causa sono costituite;
che, sotto il profilo della rilevanza, il rimettente assume che, ai fini della definizione del giudizio a quo, la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate comporterebbe che egli debba, prima di emettere la sentenza, sentire ciascuna delle parti sulla nota spese della parte avversaria e, quindi, sul quantum dei diritti e degli onorari;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto dichiararsi l’infondatezza della questione proposta;
che, secondo la difesa erariale, la determinazione del compenso professionale: a) rientra nel potere discrezionale del giudice, in relazione a limiti tabellari; b) è attività che non attiene al merito della controversia, e può essere compiuta d’ufficio; c) mira a tenere la parte vittoriosa indenne dagli oneri processuali; d) è attività accessoria, consequenziale alla decisione sul merito della causa e, per questo, non è assimilabile alla decisione attinente il merito delle questioni discusse dalle parti in contraddittorio.
Considerato che il Giudice di pace di Milano dubita della legittimità costituzionale degli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono che il giudice condanna la parte soccombente nel processo innanzi a sé al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare inaudita altera parte, sulla base della nota spese depositata dal difensore della parte vittoriosa al momento del passaggio in decisione della causa, per violazione dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della lesione al principio del contraddittorio; dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione, per vulnus al diritto di difesa; dell’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza delle norme denunciate;
che il giudice a quo considera la statuizione sulle spese come un capo autonomo della sentenza, corrispondente ad una domanda anch’essa autonoma, su cui dovrebbe, a suo parere, svilupparsi il contraddittorio tra le parti, come su ogni questione di merito sottoposta alla sua decisione;
che il presupposto da cui muove il rimettente, nell’esporre le ragioni della ritenuta non manifesta infondatezza della questione, non è esatto;
che la regolamentazione delle spese, cui è tenuto il giudice ogni volta che chiuda il giudizio davanti a sé, in base alla nota spese (non indefettibilmente) presentata dalle parti, non è assimilabile alla decisione di merito su un capo della domanda, dal momento che la natura accessoria della pronuncia sulle spese, non scindibile dalla decisione sul merito, esclude che sulla questione, ed in particolare sulla quantificazione delle spese stesse, sia necessario instaurare uno specifico contraddittorio;
che, dovendosi allegare la nota spese al fascicolo di parte «al momento del passaggio in decisione della causa» (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.), e dunque al momento del deposito della comparsa conclusionale (art. 169, secondo comma, cod. proc. civ.), la controparte può controdedurre, anche sulla eventuale nota spese, nei successivi venti giorni, attraverso la memoria di replica, o alla stessa udienza unificata, ex art. 281-quinquies, secondo comma, cod. proc. civ., ed ex art. 321 cod. proc. civ., nel giudizio davanti al giudice di pace;
che la dipendenza della decisione sulle spese rispetto al capo della sentenza che dispone circa il diritto fatto valere in giudizio si basa su una serie di riscontri positivi;
che la condanna alla rifusione delle spese è impugnabile o opponibile solo se è impugnabile o opponibile il provvedimento che dispone sul diritto principale, mentre non lo è se questo è passato in giudicato o comunque non è sottoponibile ad ulteriore controllo da parte di altri giudici;
che il sistema processuale non ammette la proposizione di una domanda per conseguire il rimborso delle spese processuali, che sia formulata autonomamente e fuori della sede nella quale quelle spese furono prodotte, poiché il danno che una parte abbia subìto per far valere in giudizio un diritto o per resistere a una pretesa di altri, non può essere oggetto di autonomo processo e deve essere invocato all’interno del processo in cui si discuta del merito;
che la condanna del soccombente alla rifusione delle spese può intervenire senza che il vincitore abbia spiegato domanda in tal senso, provvedendovi il giudice come conseguenza dovuta dell’accoglimento della domanda di merito;
che la domanda di condanna nel merito contiene (salvo rinuncia) anche la richiesta di condanna alle spese;
che da quanto precede consegue la marginalità del tema delle spese rispetto ai principi del giusto processo, e dunque l’estraneità di ogni questione ad esse relativa all’ambito di estensione del contraddittorio;
che questa Corte ha ritenuto (ord. n. 117 del 1999) che il regolamento delle spese processuali comunque non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali (ovvero, dei diritti e degli onorari di avvocato) consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue difese;
che gli elementi, su cui si basa la condanna alle spese, che sono isolabili su un piano diverso dall’ambito delle prove e degli elementi dai quali muove la decisione sul merito della causa, evidenzia la natura "di risulta" (o accessoria) della statuizione sulle spese, che non è assimilabile, nel suo processo formativo, alla decisione sul merito della causa;
che, con riguardo allo specifico profilo della quantificazione delle spese, la richiesta di liquidazione, connessa alla presentazione della nota delle spese (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.), non muta i termini della questione, non inserendo alcun elemento contenzioso su cui si configuri la necessità di un contraddittorio, e in relazione al quale sia ipotizzabile la lesione del diritto di difesa o la violazione dei principi del giusto processo, ove il destinatario della futura condanna alle spese non sia stato in condizione di replicare alla nota spese della parte risultata vittoriosa;
che la funzione della nota spese si limita ad un ausilio al magistrato, alla stregua di rendiconto, nel compimento di una mera operazione contabile, dal momento che la mancata presentazione della stessa non può procrastinare la decisione della controversia, e la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti l’esplicita volontà di quest’ultima di rinunziarvi;
che la questione è, pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l’ordinanza in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 17881 del 2011 Infiltrazioni di acqua provenienti dalle parti comuni del Condominio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 14 marzo 2001 il Tribunale di Bari rigettava la domanda proposta da N. G. nei confronti del Condominio di via (…) e della L. I. Assicurazioni s.p.a., volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni da quantificarsi in corso di causa, asseritamene subiti a causa di vistose manifestazioni di umidità sul pavimento in parquet e sui muri perimetrali dell’immobile ad uso commerciale da lui condotto in locazione e rigettava la domanda di garanzia avanzata dal Condominio nei confronti della Compagnia assicuratrice, chiamata in causa dal convenuto Condominio.
Su gravame principale del G. e incidentale del Condominio e della Compagnia la Corte di appello di Bari il 7 marzo 2008 riformava la decisione di prime cure, condannando il Condominio a pagare in favore del G. la somma di euro 10.281, 62 oltre rivalutazione ed interessi; rigettava l’appello incidentale del Condominio e accoglieva quello dispiegato dalla L. I. Assicurazioni s.p.a., condannando il G. al pagamento delle spese di primo grado da esso istituto sopportate.
Nell’occasione il giudice dell’appello dichiarava la legittimazione attiva del G. nei confronti del Condominio per essere il G. conduttore del locale.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il Condominio, affidandosi a cinque motivi, di cui il primo sembra principale, gli altri subordinati.
Resiste con controricorso il solo G..
L’intimata Compagnia assicuratrice non risulta aver svolto attività difensiva.
Il ricorrente Condominio ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.-Osserva il Collegio che, come deduce il ricorrente Condominio, il primo motivo è dirimente ai fini del presente giudizio.
Con esso (violazione degli artt.100 e 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) il Condominio lamenta che la domanda del G. era rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti ad un elemento strutturale del locale condotto in locazione dallo stesso, per cui solo il proprietario- condomino sarebbe, in ipotesi, la persona danneggiata e come tale titolare del diritto risarcitorio.
La censura è infondata.
In linea di principio si deve, infatti, riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell’uso o nel godimento della res locata, in quanto, qualora nell’immobile si verifichi una infiltrazione il conduttore ex art. 1585 comma 2 c.c. gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno (Cass.n.12220/03).
Nel caso in esame e sulla base della CTU il giudice dell’appello ha chiarito che al di sotto del locale condotto in locazione dal G. vi è una superficie interrata, parte occupata dal locale condominiale adibito a centrale idrica, parte composta da terrapieno.
Il terrapieno è sul suolo su cui sorge l’edificio e con riferimento all’art. 1117 c.c. gode di una presunzione di comunione, perché su di esso poggia l’intero edificio, ovvero l’area limitata dalle mura perimetrali dell’edificio sulla quale poggia il pavimento del piano terreno e l’area dove sono infisse le fondazioni (Cass .n.14350/00; Cass.n.2469/96)
Del terrapieno, in quanto parte comune, risponde il Condominio, quale custode dei muri e dei servizi comuni ed è il Condominio che oltre al risarcimento dei danni può essere obbligato a rimuovere le cause e nei suoi confronti può agire anche il conduttore dell’immobile danneggiato, purché per circostanze contingenti egli si trovi ad avere un potere soltanto materiale sulla cosa.
Infatti, ai fini della legittimazione attiva è sufficiente provare l’esistenza di questo potere di fatto, in quanto l’ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato né all’esistenza di un diritto tutelato erga omnes ( Cass. n.12215/03).
Nella specie, il G. non lamentava un danno attinente alla struttura del locale, ma al pavimento in parquet, che aveva installato per rendere il locale più idoneo all’esposizione di mobilio e arredi, che costituivano l’oggetto dell’attività di esposizione e vendita da lui esercitata e il fenomeno è risultato circoscritto alla parte sottostante il terrapieno, parte di proprietà comune.
2.-Questo accertamento in fatto, ovvero che le infiltrazioni provenissero dal terrapieno, come evidenziato dalla CTU, permette, quindi, di confermare la sentenza impugnata sul capo della esistenza di legittimazione attiva del G., una volta che il giudice dell’appello ha correttamente qualificato il terrapieno stesso come parte comune (Cass. n.855/00) ed ha escluso che le infiltrazioni provenivano dal vespaio, avendo ritenuto, in virtù del cornb.disp.artt.1117 e 840 c.c., il terrapieno parte comune ed, in quanto tale, oggetto di custodia da parte del Condominio.
Il rigetto del primo motivo comporta l’esame delle altre censure.
3.-In merito al secondo motivo ( omessa e/o contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa-art. 360 n.5 c.p.c.), che si concreta in una specificazione del primo, ma sotto il profilo del vizio di motivazione, va detto che esso manca del necessario momento di sintesi – v.p. 8 ricorso-.
4.-Il terzo ( insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di fatto su questione controversa e/o decisiva; violazione dell’art. 2697 c.c.( sull’onere della prova); art. 360 n.3 e n. 5 c.p.c.) appare infondato nella parte in cui denuncia errore di diritto e inammissibile nella parte in cui denuncia vizio di motivazione.
Esso è infondato sotto il primo profilo perché il giudice dell’appello ha escluso la incidenza della installazione del parquet come causa delle infiltrazioni, per cui ha eluso ogni responsabilità del conduttore e, quindi, correttamente ha condannato il condominio che non ha fornito la prova liberatoria.
In vero, il giudice a quo ha argomentato motivatamente e, quindi, il suo giudizio è in questa sede incensurabile. Sotto il secondo profilo anche in questa censura manca il necessario momento di sintesi.
5.- Il quarto motivo ( illogica e/o omessa motivazione su un punto decisivo e falsa applicazione dell’art. 2051 c..c.- art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) va disatteso.
Infatti, contrariamente a quanto deduce il ricorrente Condominio, il giudice dell’appello ha ritenuto il Condominio custode del bene e, in quanto tale, era a suo carico la prova del caso fortuito.
Né risulta che esso Condominio abbia contestato quella parte della CTU ove si afferma che non si è potuto procedere ad eseguire indagini distruttive.
Peraltro, la deduzione è irrilevante perché le dette indagini avrebbero riguardato, per quanto si legge nella sentenza impugnata, la eventuale presenza di un vespaio, la cui realizzazione- è stato accertato-non avrebbe potuto determinare le constatate infiltrazioni.
Quindi, il motivo non coglie nel segno rispetto alle valutazioni operate in sede di merito.
6.-In merito al quinto motivo ( illogica e insufficiente motivazione in ordine a punto decisivo dell’appello incidentale della L. I. Assicurazioni s.p.a.- violazione art. 1915 c.c)- osserva il Collegio che nella sentenza impugnata sembrano rinvenirsi due rationes decidendi.
La prima riguarda la inoperatività della polizza, una volta acclarato che le infiltrazioni non erano dovute a cause accidentali, come in essa precisate, ma ad una eziologia diversa.
E questo è sufficiente per disattendere la censura.
La seconda riguarda il difetto di prova circa la tempestività della denuncia, in quanto la stessa fu effettuata il 25 giugno 1993 con un telegramma, mentre il G. aveva prodotto una raccomandata a.r. del 23 ottobre 1992, diretta sia al proprio locatore che all’amministratore del Condominio.
Né si rinviene alcuna omessa motivazione sulle spese, come si evince da p. 5 della sentenza impugnata, per cui anche sotto quest’ultimo profilo il motivo va respinto.
Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Condomino al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.600/00, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Depositata in Cancelleria il 31.08.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-02-2011, n. 3825 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Livorno, regolarmente notificato, M.A., assunto con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. dal 31.1.1998 con successiva proroga dal 30.4.1998 al 30.5.1998, per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", rilevava che i motivi indicati nel contratto concluso non rientravano nell’ambito delle ipotesi previste, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 dall’art.. 8 del CCNL del 26 novembre 1994, non essendo state tra l’altro evidenziate le circostanze giustificatrici della deroga ai principi di cui alla L. n. 230 del 1962, per cui, essendo stata l’assunzione illegittima, il contratto si era convertito in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto al predetto rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 298/03 depositata il 26.7.2003 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello M.A. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 17.2/21.2.2006, accoglieva il gravame e dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto in questione, condannando la società convenuta al ripristino dello stesso ed al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione, con accessori.

In particolare la Corte territoriale rilevava che l’assunzione in parola, pur essendo stata dichiarata come effettuata ai sensi della disciplina legale vigente ed a norma dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 e dei successivi accordi integrativi, non conteneva alcuna concreta indicazione delle ragioni della stipulazione a termine sottese alla previsione – astratta e di natura programmatica – dell’accordo collettivo; ed in particolare mancava la necessaria specifica indicazione della incidenza della manovra riorganizzativa indicata nel predetto contratto con riferimento specifico alle mansioni in concreto attribuite al lavoratore interessato.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

Lo stesso ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso la società lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 1362 e segg. c.c. nonchè "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Col terzo motivo lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto l’illegittimità del contratto in questione sotto il profilo che lo stesso non conteneva alcuna concreta indicazione delle ragioni di stipulazione del termine, sottese alla previsione, astratta e programmatica, dell’accordo collettivo, in tal modo incorrendo in un evidente vizio di violazione e falsa applicazione della normativa legale (L. n. 56 del 1997, art. 23), avuto riguardo alla pienezza della delega conferita dalla L. n. 56 del 1997, ed alla autonomia delle parti sociali in ordine alla individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste; ciò in quanto l’accertamento della legittimità del contratto a termine in esame presupponeva esclusivamente l’effettiva esistenza del processo di riorganizzazione, e prescindeva dalla necessità di individuare specifiche ipotesi di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali.

E rileva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta della società di valutare l’aliunde perceptum, non accogliendo le istanze istruttorie (ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 dell’interessata) ritualmente avanzate in primo grado e reiterate in appello, al fine di dedurre i ricavi conseguiti dal lavoratore e che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, aggiungendo che la percezione da parte del lavoratore di altre somme dopo l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non poteva che essere genericamente dedotta dalla società.

Il M. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, non essendo dato rinvenire in atti alcun diretto riferimento alle norme contrattuali, collettive ed individuali, che disciplinavano il caso di specie.

La suddetta eccezione è infondata avendo la società ricorrente riportato le specifiche finalità e motivazioni del contratto stipulato tra le parti ("per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane"), ed affermato la legittimità del detto contratto in quanto stipulato in attuazione di una specifica causale individuata dalla contrattazione collettiva con l’art. 8 del CCNL 26.11.1994 e con il successivo accordo integrativo del 25.9.1997.

Posto ciò,rileva il Collegio che il ricorso è fondato.

Ed invero nella trattazione della presente vicenda giudiziaria occorre prendere le mosse dal motivo di gravame concernente la dedotta legittimità della apposizione del termine al contratto di questione, atteso il carattere assorbente di tale questione.

La statuizione della Corte territoriale si basa infatti sull’assunto secondo cui non sarebbe consentito al datore di lavoro di avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali.

Tale assunto contrasta con il costante insegnamento di questa Corte di cassazione (Cass. sez. lav., 29.7.2009 n. 17651; Cass. sez. lav., 23.6.2009 n. 14657; Cass. sez. lav., 27.2.2009 n. 4840; Cass. sez. lav., 7.3.2005 n. 4862; Cass. sez. lav., 26.7.2004 n. 14011), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, secondo cui l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato. "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21062; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Non può pertanto condividersi la motivazione della Corte territoriale la quale ha posto a fondamento della propria statuizione l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali. La sentenza si muove quindi erroneamente nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, e ciò è in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588.

Orbene, la decisione della Corte di merito, con riferimento al contratto de quo, non è conforme al suddetto principio di diritto.

L’impugnata sentenza, in accoglimento del suddetto motivo di gravame nel quale rimangono assorbiti gli ulteriori, deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto delle domande proposte dal M..

Sul punto osserva il Collegio, in relazione alla questione relativa al superamento (o meno) della percentuale del 10% prevista dal contratto collettivo, richiamata dal lavoratore nella memoria ex art. 378 epe, che, avuto riguardo al carattere devolutivo dell’appello, l’odierno intimato, nel rilevare la "esistenza" della suddetta questione con la conseguente necessità, in ogni caso, di rinvio al giudice di secondo grado per la decisione sulla stessa, avrebbe dovuto riportare il contenuto dello specifico motivo di appello sul punto, stante il carattere pregiudiziale dell’accertamento della effettiva sottoposizione di tale questione al vaglio del suddetto giudice.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative ai due gradi del giudizio di merito, stante la peculiarità della materia che inizialmente aveva dato adito a diverse interpretazioni ed orientamenti giurisprudenziali, mentre vanno poste a carico del M., in considerazione dell’ormai intervenuto consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale, le spese relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte con il ricorso introduttivo; compensa tra le parti le spese relative ai due gradi del giudizio di merito e condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 23,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.