Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-04-2012, n. 5964

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" convenne in giudizio l’Inps avanti al Tribunale di Bari e premesso che:

– l’Istituto convenuto, con atto del 4.12.1996, aveva disposto il suo trasferimento, con decorrenza dal 1.4.1987, dal ramo "Enti" a quello "Terziario", con attribuzione, al fine degli adempimenti contributivi e previdenziali, dei codici relativi: alle aziende industriali, artigiane e commerciali che avevano alle dipendenze esclusivamente personale non soggetto all’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) in quanto iscritto a fondi di previdenza non gestiti dall’Inps, alle aziende esonerate dal versamento contro la disoccupazione involontaria e alle aziende destinatane dei benefici degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali;

– in base al dettato della L. 11 aprile 1955, n. 379, art. 39, aveva optato per l’iscrizione dei propri dipendenti alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, pertanto provvedendo al pagamento della contribuzione invalidità, vecchiaia e superstiti presso tale Cassa;

– successivamente, ai sensi della L. 8 agosto 1991, n. 274, art. 5, aveva optato per il mantenimento dell’iscrizione alla predetta Cassa dei propri dipendenti, conseguendone pertanto, quale datore di lavoro, la permanenza dell’obbligo al versamento alla medesima della contribuzione previdenziale IVS;

– il versamento della contribuzione in questione era stato continuato, successivamente alla soppressione della Cassa, presso l’Inpdap;

– doveva essere assimilato, ai fini degli sgravi degli oneri sociali, con particolare riferimento a quelli contemplati dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59 e dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, espressamente riconosciuto alle imprese che già risultavano beneficiane dello sgravio contributivo generale di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 27, comma 1, convertito in L. n. 30 del 1997;

– nonostante il versamento della contribuzione IVS all’Inpdap, aveva diritto a fruire degli sgravi contributivi posti a carico dell’Inps;

tutto ciò premesso, chiese che fosse accertato il suo diritto agli sgravi degli oneri sociali dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1999, con conseguente condanna dell’Inps ai pagamento degli importi corrispondenti, oltre interessi legali.

Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza dell’Inps, il Giudice adito, riconosciuto il diritto agli sgravi degli oneri sociali previsti da tutta la normativa emanata in materia e da determinarsi sul complesso dei contributi IVS non gestiti dall’Inps, condannò l’Istituto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di Euro 32.214.102,96 per sorte capitale relativa ai periodo 2.5.1990 – 31.12.1999, oltre agli interessi legali.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 13.5 – 29.7.2010, rigettò il gravame proposto dall’Inps.

A sostegno del decisum, la Corte territoriale, ritenuti non controversi i fatti di causa, per quanto relativi all’iscrizione dei lavoratori dipendenti dall’Ente Ecclesiastico presso l’Inpdap e ai pagamento a quest’ultimo della contribuzione IVS, ritenne quanto segue:

– l’affermazione del primo Giudice secondo cui i fatti costitutivi del diritto agli sgravi non erano stati oggetto di specifica contestazione non era stata censurata da parte dell’appellante e, in effetti, dall’esame della comparsa di costituzione e risposta appariva evidente che l’Inps non aveva svolto nessuna contestazione in punto di fatto in merito ai fatti costitutivi posti dal ricorrente a fondamento della pretesa;

– era priva di fondamento la questione dell’inammissibilità del doppio inquadramento dell’Ente; questione peraltro mai prospettata nel giudizio di primo grado e quindi nuova rispetto al thema decidendum era condivisibile l’affermazione del primo Giudice secondo cui anche agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitanti professionalmente assistenza ospedaliera, doveva essere attribuita, ricorrendone, come nella specie, i presupposti, la qualità di imprenditore;

– l’espressione legislativa "sul complesso dei contributi da corrispondere all’INPS" stava ad indicare "un mero parametro funzionante ed applicabile anche nei casi in cui i suddetti contributi non siano dovuti all’INPS ma ad altro ente previdenziale", in considerazione della finalità degli sgravi contributivi, costituenti una forma speciale di intervento dello Stato nell’economia al fine di sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e di incentivare l’occupazione in favore dei lavoratori residenti i quei tenitori, "con assunzione, in ogni caso, dell’onere finanziario relativo a carico dello Stato", nel mentre l’Inps funge "da mero strumento di pagamento delle somme riconosciute ovvero di adiectus solutionis causa ex lege", secondo un meccanismo di erogazione di provvidenze statali già riconosciuto a proposito delle prestazioni economiche di invalidità civile, e dovendo tenersi conto anche della circolare dello stesso Inps n. 263 del 3.10.1994, in base alla quale, a proposito degli sgravi per il Mezzogiorno, emergeva che destinatari di tali sgravi potevano essere anche i soggetti che versano i contributi ad enti diversi dall’Inps, quali l’Inpdai o l’Enpal;

– l’espressione "sul complesso dei contributi da corrispondere all’INPS" non poteva quindi considerarsi così chiara da non consentire alcuna interpretazione diversa dal senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore ed un’interpretazione di tal genere si sarebbe prestata a fondati sospetti di incostituzionalità, stante l’irragionevole discriminazione delle imprese economiche che versavano i contributi ad enti previdenziali diversi dall’Inps e, a maggior ragione, in danno di un ente ecclesiastico, in violazione dei principi di cui all’art. 20 Cost., cosicchè, in presenza di una pluralità di interpretazioni possibili, doveva essere scelta quella che conduceva ad un risultato costituzionalmente compatibile;

– doveva considerarsi atto necessario l’avvenuto espletamento, in prime cure, di CTU intesa alla verifica dei conteggi di parte ricorrente ed alla determinazione di quanto in ipotesi spettante sulla base delle sue pretese, non contestate in punto di fatto dall’Istituto, nel mentre la metodologia usata dall’ausiliario era stata oggetto di doglianze del tutto generiche, senza alcuna indicazione di specifici errori nei quali lo stesso sarebbe incorso;

– il presupposto dell’applicazione del CCNL di categoria costituiva un fatto mai contestato dall’Istituto;

– non poteva attribuirsi rilievo alla circostanza che le somme richieste avrebbero dovuto essere erogate a distanza di decenni dal presunto versamento dei contributi, perchè in tal modo si sarebbe introdotta surrettiziamente una sorta di decadenza non prevista dalla legge;

– il termine di prescrizione, applicato dal primo Giudice, era quello decennale, trattandosi di fattispecie inquadrabile nell’ambito dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., risultando infondata e tardiva l’eccezione dell’Inps concernente l’idoneità ad interrompere la prescrizione del ricorso indirizzato al Comitato Esecutivo dell’Istituto con raccomandata ricevuta il 2.5.1990 ed "abnorme per illogicità" l’affermazione dell’appellante (che nè in primo grado, nè nel ricorso d’appello, aveva dedotto di non avere ricevuto il ricorso) secondo cui non vi sarebbe certezza che la ricevuta di ritorno allegata agli atti facesse espresso riferimento a detta nota.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, l’inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L’intimato Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miuili" ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, "ove occorra anche condizionato", fondato su un motivo;

ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

1. In sede di discussione l’Istituto ricorrente ha eccepito il difetto di rappresentanza del controricorrente, che si è costituito "in persona del Vescovo della Diocesi Altamura – Gravina in Puglia – Acquaviva delle Fonti ed, in tale qualità, Governatore legale rappresentante pro tempore del predetto Ente Ecclesiastico".

Osserva la Corte che, nel giudizio di primo grado, la rappresentanza dell’Ente venne assunta da un procuratore generale ad lites, in forza di procura notarile rilasciatagli dallo stesso Vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina in Puglia e Acquaviva delle Fonti ed, in tale qualità, Governatore legale rappresentante dell’Ente. Ne consegue che l’accoglimento della domanda costituì implicito riconoscimento della sussistenza della rappresentanza sostanziale dell’Ente in capo all’Autorità ecclesiastica che aveva rilasciato la suddetta procura generale.

Non constando che la questione, non trattata dalla Corte territoriale, sia stata oggetto di specifico motivo di gravame, deve riconoscersi l’avvenuta formazione del giudicato interno sul punto.

Dal che discende l’inammissibilità dell’eccezione all’esame (cfr, ex plurimis, Cass., n. 1752/2003).

1.1 In base alle considerazioni che precedono appare poi infondata l’ulteriore eccezione di invalidità della procura speciale notarile ad litem conferita all’avv. Achille Chiappetti dal Vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina in Puglia e Acquaviva delle Fonti, quale Governatore legale rappresentante dell’Ente.

2. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di plurime norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, deducendo che, sulla scorta della richiamata normativa di riferimento, doveva ritenersi, contrariamente all’avviso della Corte territoriale, che qualsivoglia tipo di sgravio contributivo introdotto dal legislatore passa attraverso la corrispondenza biunivoca fra obbligo del versamento della contribuzione IVS da parte del datore di lavoro presso l’Inps e diritto in capo al medesimo datore di lavoro del beneficio contributivo, cosicchè, in mancanza di tale corrispondenza biunivoca, discende la strutturale impossibilità di fruire del beneficio contributivo; dovevano peraltro essere esclusi i temuti profili di incostituzionalità di siffatta interpretazione e apparivano del tutto ultronee le argomentazioni in tema di benefici assistenziali e i riferimenti alla circolare dell’Inps.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè vizio di motivazione, assumendo che doveva ritenersi destituito di fondamento, alla luce del contenuto del ricorso d’appello, l’avviso della Corte territoriale secondo cui non sarebbe stata oggetto di specifica censura l’affermazione del primo Giudice in ordine al non essere stati contestati i fatti costitutivi del diritto agli sgravi; dovendo al contrario ritenersi che, ogni qual volta la parte soccombente impugni la decisione affermando che non esistono i fatti costitutivi del diritto azionato dal ricorrente in primo grado, a fortiori sia stato impugnato l’eventuale capo di sentenza che afferma non esservi stata, da parte del convenuto in prime cure, alcuna contestazione in punto di esistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato.

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di plurime norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, avendo erroneamente ritenuto che non fosse stato impugnato il capo della sentenza di primo grado ove era stato statuita la mancata contestazione dell’esistenza dei fatti costitutivi del diritto agli sgravi, abbia conseguentemente omesso qualsivoglia esame delle doglianze prospettate sul versante probatorio e afferenti: all’inesistenza di prova a supporto della domanda prospettata; al distorto utilizzo della CTU da parte del primo Giudice; al distorto utilizzo, da parte dell’ausiliario, dei poteri allo stesso assegnati, essendo stato proceduto all’acquisizione non autorizzata di documentazione mai ritualmente entrata nel giudizio e all’individuazione degli sgravi contributivi tempo per tempo eventualmente spettanti attraverso l’utilizzo de metodo a campione; ha quindi riproposto le doglianze dichiaratamente non esaminate dal Giudice del gravame.

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., rilevando che, nonostante la ritenuta sussistenza del giudicato interno su una serie di questioni tendenti a rimettere in discussione i presupposti di fatto della pretesa azionata, con il dispositivo il ricorso in appello dell’Ente previdenziale era stato rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata, e riproponendo tutte le eccezioni di giudicato interno sollevate in sede di costituzione nel medesimo giudizio di appello.

3. In ordine al primo motivo di ricorso, il controricorrente ne ha eccepito l’inammissibilità, sul rilievo che le eccezioni svolte dovevano ritenersi coperte dal giudicato interno, per non essere stati oggetto di alcuna contestazione gli elementi di fatto e le ragioni di diritto affermati dai Giudici di merito, risultando la ricostruzione della disciplina degli sgravi degli oneri sociali del tutto avulsa dai contesto delle plurime ragioni, distinte ed autonome, poste a sostegno del decisum.

Osserva il Collegio che l’eccezione investe nella sostanza il preteso difetto di specificità del motivo in relazione alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale; trattasi peraltro di eccezione infondata, poichè la prospettazione da parte del ricorrente principale di un’interpretazione in diritto della normativa di riferimento, in tesi aderente al suo tenore letterale, nonchè la critica svolta in ordine ai ritenuti profili di incostituzionalità di siffatta interpretazione, implica il superamento delle ragioni poste dalla Corte territoriale a sostegno del decisum, siccome non valorizzargli ai fini de quibus.

3.1 Nel merito, premesso che costituisce dato pacifico in causa che la parte odierna controricorrente ha versato la contribuzione previdenziale IVS, per le annualità per cui è causa, all’Inpdap e non all’Inps, deve rilevarsi, in termini generali, che gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, nel cui ambito si inquadrano quelli in esame, vennero introdotti sul finire degli anni sessanta, in un momento di aggravata recessione economica, sviluppandosi e protraendosi nel corso dei successivi decenni, in parallelo con l’intenzione di una imminente riforma della Cassa per il Mezzogiorno e dei suoi istituti. La relativa normativa, dettata dal D.L. n. 918 del 1968, art. 18, convertito con modificazioni in L. n. 1089 del 1968, nonchè dalla L. n. 183 del 1976, art. 14, rifluì poi quasi integralmente nel D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59 (Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), i cui primi otto commi individuano gli elementi oggettivi e temporali (paghe dal 31 agosto 1968 al 31 dicembre 1980 – termine poi più volte prorogato) che caratterizzano lo sgravio concesso "sui complesso dei contributi da corrispondere all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", e ne regolano la misura, articolando in percentuale lo sgravio generale (comma 2), lo sgravio ulteriore generale o di fedeltà (comma 4), lo sgravio aggiuntivo (commi 5 e 6) e lo sgravio supplementare (comma 8), mentre il comma 9 riscrive lo sgravio totale di cui al ricordato art. 14, della L. n. 183 del 1976; il sistema originariamente bloccato del comma 9, in quanto ancorato a precisi elementi temporali (assunzioni nel periodo 1 luglio 1976/31 dicembre 1980), venne poi reso mobile con successivi provvedimenti legislativi.

Giova comunque ricordare, per quanto di specifico rilievo ai fini del decidere, le disposizioni del D.P.R. n. 218 del 1978, suddetto art. 59: "A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all’Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall’art. 1 del presente Testo Unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

(omissis).

Per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’INPS. Gli imprenditori sono tenuti a fornire all’INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all’applicazione degli sgravi e l’esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l’importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all’INPS. Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente art., sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l’importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all’INPS dall’applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Ai fini del versamento all’INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente art., il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare – a partire dall’anno 1977 – operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell’INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi dal secondo al nono, della L. 4 agosto 1975, n. 394".

Mette conto altresì di ricordare il D.L. n. 299 del 1994, art. 19, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 451 del 1994, secondo cui "Per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all’art. 59, comma 1, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendente, nonchè alcune disposizioni di cui al dm Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 5.8.1994 (Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno) e, in particolare:

l’art. 1:

"A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1994 è stabilito uno sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all’INPS da parte delle imprese già beneficiarle dello sgravio generale previsto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451.

Tale sgravio va calcolato sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti corrisposte ai dipendenti al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Esso è riconosciuto per le attività svolte nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e limitatamente alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei predetti territori per i periodi di paga afferenti ai seguenti periodi e secondo le seguenti misure:

(omissis)" L’art. 4, commi:

"17. Alle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 27, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1 dicembre 1997 fino al 31 dicembre 2001 un contributo, sotto forma capitaria, peri lavoratori occupati alla data del 1 dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36.000.000 su base annua nell’anno solare precedente. Il contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1" dicembre 1997 a seguito di turn-over ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all’assunzione.

"18. Il contributo capitario di cui al comma 17 è concesso nella misura annua di seguito indicata ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS, fino a concorrenza dell’importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: (omissis) "21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17 e successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui alla L. 2 maggio 1976, n. 183, art. 14, è riconosciuto esclusivamente per le attività svolte nei territori indicati nel predetto comma 17, con l’aggiunta di quelli dell’Abruzzo e del Molise, in misura totale dei contributi dovuti all’INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

"22. L’onere derivante dall’applicazione dei commi da 17 a 21, che è rimborsato dallo Stato all’INPS sulla base di apposita rendicontazione, è pari a lire 1.440 miliardi per l’anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l’anno 2001". 3.2Secondo la giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge o regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l’esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma così come inequivocabilmente espressa dal legislatore; soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3359/1975; 2454/1983; 3495/1996; 5128/2001; nonchè, in applicazione di tali principi, ex plurimis, Cass., nn. 12081/2003;

3382/2009; 26299/2011).

Inoltre, sempre in materia di interpretazione della legge, tra le varie interpretazioni in astratto possibili debbono scegliersi quelle che non si pongono in contrasto con la Costituzione e va privilegiata quella ad essa più conforme (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14900/2002).

3.3 Alla stregua di tali principi non appare condivisibile l’avviso dei Giudici del merito secondo cui con l’espressione "sul complesso dei contributi da corrispondere all’INPS" si sarebbe voluto indicare "un mero parametro funzionante ed applicabile anche nei casi in cui i suddetti contributi non siano dovuti all’INPS ma ad altro ente previdenziale".

Ed invero, oltre all’inequivocità della suddetta espressione, fatta palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, la conforme intenzione del legislatore emerge con chiarezza dal complesso delle ricordate disposizioni, laddove, in particolare, è espressamente stabilito che:

– dal complesso delle somme dovute all’Inps (e non ad altro ente) i datori di lavoro devono dedurre l’importo degli sgravi;

– i proventi derivanti all’Inps per le sanzioni conseguenti agli sgravi indebitamente applicati sono devoluti alla gestione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

– gli importi relativi allo sgravio contributivo sono versati all’Inps fino alla concorrenza di quanto risultante dai rendiconti annuali dello stesso Istituto;

– in base al D.L. n. 299 del 1994, art. 19, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 451 del 1994, lo sgravio contributivo di cui all’art. 59, comma 1, del testo unico è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all’Inps sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

– il contributo capitario richiamato dal D.M. 5 agosto 1994, art. 4, comma 17, è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps;

– giusta il dettato del successivo comma 22, medesimo D.M., è espressamente previsto che il rimborso all’inps degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni avvenga sulla base di apposita rendicontazione.

3.4 L’interpretazione seguita dalla Corte territoriale non è quindi ricavabile nè dal contenuto testuale della normativa di riferimento, nè dalla intenzione del legislatore dalla medesima evincibile, sicchè neppure potrebbe farsi applicazione del ricordato principio secondo il quale, tra le varie interpretazioni in astratto possibili, devono scegliersi quelle che non si pongono in contrasto con la Costituzione e va privilegiata quella ad essa più conforme. La stessa pretesa contrarietà ai principi costituzionali dell’interpretazione sostenuta dall’Inps risulta peraltro manifestamente insussistente, dovendo considerarsi che:

– come osservato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 261 del 12.6.1991, per le finalità legislative di incentivare e di accelerare lo sviluppo economico del Mezzogiorno e di favorire le zone economicamente depresse, nonchè di mantenervi e di incrementarvi l’occupazione, di agevolarvi l’installazione di nuovi insediamenti industriali, di potenziarvi quelli già esistenti, di sostenere le attività commerciali e turistico – alberghiere che vi si svolgono, sono state predisposte varie misure, tra cui lo sgravio dei contributi Inps, la fiscalizzazione di alcuni oneri sociali, a concessione di mutui a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto;

– a talune di tali misure possono accedere anche i soggetti che, non versando la contribuzione all’Inps, non possono beneficiare dei relativi sgravi;

– rientra nella discrezionalità del legislatore individuare gli strumenti attraverso cui perseguire le suddette finalità e, conseguentemente, delinearne, non irragionevolmente, un diverso ambito applicativo a seconda dell’Ente destinatario delle contribuzioni sulle quali vanno determinati gli sgravi e, conseguentemente, dei soggetti che tali contribuzioni concretamente versano.

Del tutto insussistenti devono anche ritenersi eventuali profili di incostituzionalità per contrarietà all’art. 20 Cost., posto che l’esclusione del beneficio che qui ne occupa riguarda tutti i datori di lavoro versanti la contribuzione IVS ad enti diversi dall’Inps, e non soltanto quelli tutelati per il loro carattere ecclesiastico o per il fine di religione o di culto.

4. La fondatezza, per le ragioni testè indicate, del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento degli altri.

5. Il ricorso incidentale è infondato, poichè le ritenute preclusioni da giudicato interno riguardano i "fatti costitutivi posti dal ricorrente a fondamento della sua pretesa", essendo stato peraltro evidenziato nella sentenza impugnata che le difese dell’Inps, a parte l’eccezione di prescrizione, erano incentrate sulla contestazione "in punto di diritto" della pretesa ed essendo state poi confutate, nei termini diffusamente già esposti nello storico di lite, le suddette difese.

Pertanto processualmente corretta, ancorchè non condivisibile nel merito per le ragioni già espresse, è stata la formula di rigetto utilizzata dalla Corte territoriale.

6. In definitiva il ricorso principale va accolto nei termini suindicati, mentre quello incidentale va rigettato.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

Il difforme esito dei gradi di merito, la complessità delle questioni affrontate e la mancanza di precedenti specifici di legittimità consiglia la compensazione delle spese afferenti all’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; spese dell’intero processo compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-10-2011) 11-11-2011, n. 41100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 23.11.2010 la Corte d’appello di Caltanissetta integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato P.S. colpevole del reato di cui all’art. 678 c.p., così condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena, sospesa ex art. 163 c.p., di giorni 20 di arresto ed Euro 60 di ammenda.

Risultava pacifico in atti che, a seguito di controllo eseguito il 27.11.2006, nell’armeria del predetto imputato fossero stati rinvenuti Kg. 64,95 di materiale esplodente eccedente il limite consentito dalla relativa licenza. In tal senso non poteva giovare all’imputato -rilevavano entrambi i giudici del merito – la possibilità di effettuare le sostituzioni previste dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3, all. B), perchè tanto non costituiva un diritto soggettivo, ma una possibilità sottoposta alle annotazioni ed alle comunicazioni di legge, soggetta sempre alla discrezionale valutazione della competente Autorità, essendo del tutto pacifico in fatto che il P. tali annotazioni e comunicazioni non avesse nel concreto effettuate. Tali considerazioni impedivano anche – sempre secondo la valutazione dei giudici territoriali- la chiesta derubricazione al reato di cui all’art. 679 c.p..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo : a) la sostituzione di materiale, entro i limiti della licenza, era consentita; b) alla mancata comunicazione non conseguiva sanzione alcuna; c) era mancata, comunque, indagine sull’elemento psicologico; d) in subordine si sarebbe dovuto ritenere la contravvenzione ex art. 678 c.p..

3. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di cui alla seguente motivazione, e cioè nella subordinata relativa alla qualificazione giuridica del fatto.

Va, invero, dapprima ritenuta pacifica la sussistenza del fatto nella sua realtà storica, e cioè la detenzione, in capo al P., del materiale nella quantità e composizione di cui allo addebito (come accertato dalla p.g. in sede di controllo), così come ritenuto dai giudici territoriali e, sotto tale aspetto, non contrastato dall’odierno ricorrente.- In ordine, peraltro, alla corretta qualificazione giuridica del fatto stesso, il ricorso è fondato. Ed invero nella fattispecie concreta così come ricostruita e consegnata dai giudici del merito deve essere ritenuto configurato il reato di cui all’art. 679 c.p. e non quello di cui all’art. 678 c.p.. Va dunque premesso: a) che l’imputato aveva regolare licenza di detenere il materiale di interesse entro i limiti ivi previsti; b) che la sostituzione tra vari tipi di polveri era consentita R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 3, all. B. Ciò posto, occorre peraltro subito disattendere alcune argomentazioni difensive: – nulla rileva l’ambito, più ampio, della successiva licenza prefettizia (n. 14519) ottenuta dal P. il 21.12.2006, appunto perchè posteriore rispetto ai fatti qui in esame (del 27.11.2006); – parimenti nulla rileva l’affermazione che in concreto si sarebbe trattato della detenzione di materiale meno pericoloso rispetto a quello nel complesso consentito, stante la natura formale dell’obbligo in questione; – per lo stesso motivo (e cioè per la diversità dei due obblighi di legge) nulla rileva che il quantitativo accertato in sede di verifica risultasse compatibile con il certificato di prevenzione incendi. Ciò posto, occorre però rilevare come, in adesione alla recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Pen. Sez. 1, n. 11464 in data 25.02.2011, Rv. 249608, Spalletta, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente vicenda: quantitativo eccedente, sostituzione entro i limiti), il fatto debba essere ritenuto integrare il reato di cui all’art. 679 c.p., e non quello di cui all’art 678 c.p. – Nel caso di specie ciò che, invero, assume rilevanza – per stare al condiviso dictum dell’anzidetta sentenza di questa Corte (alla cui più ampia motivazione comunque si fa rimando)- è la mancata comunicazione alla competente autorità di P.S. della detenzione di un quantitativo di polveri in eccedenza rispetto a quanto consentito dalla licenza e l’omessa formulazione della richiesta di sostituzione, e cioè – in definitiva- una specifica e più circoscritta condotta di omessa denuncia ( art. 679 c.p.) e non di detenzione senza licenza ( art. 678 c.p.). Respinto quindi ogni altro profilo del ricorso, si impone riqualificazione del fatto nei termini appena argomentati. La diversa e più modesta misura della pena impone rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per la sua concreta determinazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla definizione giuridica del fatto che qualifica come violazione dell’art. 679 c.p. e rinvia per la determinazione della pena ad altra Sezione della Corte d’appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 144 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui parte resistente ha accordato la rateizzazione del pagamento di Euro 428.431,86, riferito a cartelle iscritte a ruolo ed interessi, limitatamente a 17 rate a fronte della richiesta di concessione di 72 rate;

Considerato che in relazione all’oggetto del ricorso deve declinarsi la giurisdizione del Giudice adito;

La contestata rateizzazione in misura inferiore a quanto richiesto si riferisce a debiti per tributi e a debiti per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;

Avuto riguardo alle somme riferite a cartelle di pagamento per tributi, la controversia inerente la concessione della rateizzazione del relativo pagamento, distribuita su di un numero di rate inferiore rispetto a quello richiesto, appartiene alla giurisdizione tributaria, stabilendo l’art. 2 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall’art. 12, comma 2, della L. n. 448 del 2001) che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio";

Ne discende che ogni questione inerente la materia tributaria rientra nella giurisdizione del giudice tributario, ivi comprese quelle relative alla rateizzazione del relativo debito, che risulta attratta in tale giurisdizione;

Ed infatti, a norma del citato art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata, per cui ne consegue che l’impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora, quelli attinenti il ruolo e quelli comunque connessi è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del citato d.lgs. (Cassazione civile, SS.UU., 31 marzo 2008 , n. 8279);

Ritenuto, pertanto, che alla luce delle considerazioni che precedono, rientra nella sfera di giurisdizione del Giudice tributario la contestazione della misura della rateizzazione come riferita alle cartelle di pagamento inerenti debiti tributari e fiscali;

Ritenuto, quanto alla contestata misura della rateizzazione come riferita a debiti per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, che anche essa risulta sottratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, essendo le relative questioni devolute al giudice ordinario ai sensi dell’art. 22 della L. n. 689 del 1981;

Ritenuto, pertanto, che deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito, trattandosi di materie devolute, rispettivamente, al giudice tributario ed al giudice ordinario;

Precisato che innanzi al competente Giudice sarà possibile la riassunzione del processo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria di giurisdizione e con salvezza dei maturati effetti sostanziali e processuali della domanda proposta nella sede originaria, ex art. 11 del codice del processo amministrativo;

Si ravvisano ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 10102/2011 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11959 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CTR della Campania, con sentenza n. 165/7/10, depositata il 21.4.2010, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione con la quale la CTP di Napoli ha accolto il ricorso proposto da C.F. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della trattenuta IRPEF, anni 2001-2004, operata dall’I.P.SE.MA., sull’indennità per inabilità temporanea assoluta, di cui al R.D. n. 1918 del 1937. I giudici d’appello hanno ritenuto l’indennità in questione non assoggettabile ad imposta, per effetto della norma speciale di cui al citato al R.D. n. 1918 del 1937, art. 24, non abrogata nè espressamente, nè tacitamente, da norme generali sopravvenute.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, successivamente illustrato da memoria; il contribuente, ritualmente citato, non ha depositato difese.
Motivi della decisione

Con un unico motivo, la ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, convenite nella L. n. 831 del 1939; del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 82; del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42; del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6 e 48, osserva che l’assunto della CTR, secondo cui l’agevolazione tributaria prevista dal R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, costituisce una norma speciale non espressamente abrogata, non tiene conto del fatto che la disposizione non può trovare riconoscimento nel nuovo sistema tributario, a seguito dell’istituzione dell’IRPEF e l’abolizione dell’IRES. In particolare, il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 82, ha abrogato le imposte sui redditi di ricchezza mobile e il D.P.R. n. n. 601 del 1983, art. 42, ha abrogato ogni "esenzione ed agevolazione tributaria diversa da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della L. 9 ottobre 1971, n. 825", di tal che la norma applicata deve ritenersi non più esistente nell’ordinamento giuridico a decorrere dal 1.1.1974.

Correttamente, prosegue la ricorrente, l’Ufficio ha, pertanto, negato il rimborso della ritenuta IRPEF, dato che, a norma del R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 6, l’indennità va erogata nei casi in cui la malattia impedisca "totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro", sicchè la stessa costituisce, in definitiva, reddito imponibile, al pari di tutte le somme corrisposte da parte del datore di lavoro, o, come nella specie, da un suo sostituto, trovando la fonte della sua obbligatorietà nella perdita del reddito per il periodo di durata della malattia.

Il ricorso è fondato. Il R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, art. 6, convertito nella L. n. 831 del 1939, contenente la disciplina dell’assicurazione contro le malattie per la gente di mare, riconosce ai lavoratori marittimi, in caso di malattia, oltre all’assistenza medico- chirurgica gratuita, compreso il ricovero ospedaliero, ed alla somministrazione dei medicinali e di altri mezzi terapeutici, anche una indennità giornaliera nella misura del 75% del salano "effettivamente goduto dall’assicurato alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo" (successivo art. 10, comma 1) sino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dalla medesima annotazione di sbarco sul ruolo. In base all’art. 24, comma 2, del medesimo R.D.L., "le indennità e gli assegni a favore degli assicurati o dei loro aventi diritto per le prestazioni previste dal presente decreto sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile". La L. n. 825 del 1971, nel delegare il Governo ad emanare la riforma dell’intero sistema tributario, da una parte, ha espressamente abolito, tra le altre, l’imposta di ricchezza mobile (art. 1), e dall’altra, ha dettato i criteri per la disciplina della materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi, in modo da "limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività" (art. 9), demandando, pure, la previsione delle condizioni e dei limiti entro i quali le esenzioni, le agevolazioni o i regimi sostitutivi avrebbero potuto esser fatti valere, in via transitoria, dopo l’entrata in vigore dei decreti delegati (art. 15).

Abolita, per effetto del D.Lgs. n. 597 del 1973, art. 82, a decorrere dal 1 gennaio 1974, l’imposta sui redditi di ricchezza mobile, è rimasta, in conseguenza, caducata (circa tre decenni prima del periodo qui in rilievo) la disposizione agevolativa, che a quel sistema, testualmente, si riferiva: le norme che riconoscono benefici ed agevolazioni sono, infatti, per loro natura, di stretta interpretazione ed, essendo connesse agli specifici presupposti e scopi di ciascun sistema impositivo, non possono transitare da un’imposta all’altra (cfr. Cass. n. 11787 del 2010, in tema di ICI);

principio che vale tanto più nella specie, in cui viene in rilievo un tributo, a carattere reale, che è stato abrogato per esser sostituito da un impianto impositivo, a carattere reddituale, del quale costituisce una componente. Resta da aggiungere che la disposizione dell’art. 135 (ora, art. 191) del T.U.I.R., secondo cui restano salve le agevolazioni stabilite dalle leggi speciali, si riferisce, ovviamente, all’assetto fiscale dell’IRPEF (e dell’IRPEG), e non vale a mantener ferme, sine die, esenzioni ed agevolazioni concepite in funzione di sistemi cessati; senza dire che il D.P.R. n. 601 del 1973, nel riordinare la disciplina delle agevolazioni, dispone, pure, espressamente all’art. 42, l’abrogazione e la cessazione dell’efficacia di tutte le disposizioni concernenti le esenzioni e le agevolazioni, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della citata Legge Delega n. 825 del 1971. Così convenendo, la circostanza che la disciplina dell’Assicurazione contro le malattie della gente di mare di cui alla L. n. 831 del 1939, già inclusa dal D.L. n. 200 del 2008, art. 2 (All. 1, voce 21976) nell’elenco di quelle oggetto di abrogazione espressa, sia stata espunta dal detto elenco con la legge di conversione (L. n. 9 del 2009, art. 2, comma 1) non vale, di certo, a reintrodurre l’invocata disposizione agevolativa, ma, solo a far salve quelle disposizioni dello stesso R.D.L., che, a differenza di quella contemplata nell’art. 24, erano, ancora, vigenti nel 2008.

A norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 1, "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali" ed, in modo non dissimile, il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 51, comma 1 (entrambi qui in rilievo in relazione alle annualità d’imposta, oggetto del ricorso) sancisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. A mente dell’art. 6, comma 2, del T.U.I.R. "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi … e le indennità conseguite … a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti". Dalla lettura coordinata di tali norme si ricava che vanno considerati redditi da lavoro dipendente, assoggettati ad IRPEF, tutti i proventi e le indennità derivanti da un rapporto di lavoro, anche se conseguiti in sostituzione di redditi, o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (cfr. Cass. 16014/04).

Tale natura va riconosciuta all’indennità giornaliera, di cui si tratta: essa viene, infatti, corrisposta (R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 1, comma 2) dall’ente previdenziale in caso di alterazione dello stato di salute (non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale) che comporti un’inabilità al lavoro, assoluta o parziale, del personale regolarmente iscritto sul ruolo d’equipaggio o comunque imbarcato per servizio della nave (art. 3), quando, a causa di malattie "manifestatesi durante l’arruolamento", sia impedito, totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro, viene erogata in misura proporzionale (75%) al salario effettivamente goduto dall’assicurato "alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo" (sino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dalla medesima annotazione, art. 6 cit.). L’art. unico della L. n. 1486 del 1962, integra la tutela previdenziale in esame, disponendo che i marittimi che, all’atto della cessazione dell’assistenza per malattia, siano dichiarati temporaneamente inidonei hanno diritto, per il periodo di inabilità fino al massimo di un anno, ad un’indennità giornaliera pari al 75 per cento del salario effettivamente goduto dall’assicurato, alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario. Il dettato normativo in esame indica, univocamente, che l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria è costituito nell’inabilità temporanea al lavoro (cfr. Cass. n. 1368 del 1993) e che l’obbligo, per l’ente previdenziale, di corrispondere l’indennità (anche quella di cui alla L. n. 1486 del 1962) sorge in ipotesi d’impedimento alla prestazione lavorativa, sicchè non può esser revocata in dubbio la sua natura di reddito sostituivo della retribuzione, non percepita a causa dell’inabilità temporanea del lavoratore marittimo alla prestazione per cui era già stato ingaggiato o avrebbe potuto esserlo (nei limiti di cui alla L. n. 1486 del 1962), in quanto tale, da assoggettare ad imposta ai sensi del citato art. 6, comma 2, del T.U.I.R..

In accoglimento del ricorso, la sentenza, che non si è attenuta agli esposti principi, va, in conclusione, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito col rigetto del ricorso del contribuente. Le spese giudiziali relative ai due gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre il controricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, oltre a spese prenotate a debito.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.

Compensa le spese dei due gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.