T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-09-2011, n. 7499 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I due ricorsi in epigrafe attengono alle vicende successive al rilascio, da parte del Comune di Anguillara Sabazia e in favore degli odierni ricorrenti, di una concessione edilizia (n. 8857/97/109 del 29 novembre 1997) seguita da una concessione in variante (n. 15189/98/R del 4 maggio 1999), sul terreno distinto in catasto alla partita 1439, Foglio 7, particella 454.

Con il ricorso n. 7222 del 2001, i ricorrenti hanno impugnato l’atto prot. n.5447 del 21/03/01 con il quale il Comune di Anguillara Sabazia:

– ha reso noti i risultati dell’istruttoria sullo stato delle opere in corso, da cui si ricavavano, ad avviso dell’Amministrazione, una serie di profili di non conformità delle stesse ai titoli edilizi, oltre all’assenza di un rituale nullaosta paesistico sulla concessione in variante;

– ha manifestato la possibilità del rilascio di una nuova concessione edilizia in variante.

Con il ricorso n. 7566/2001, i medesimi hanno impugnato il provvedimento con il quale è stata annullata in autotutela la predetta concessione edilizia in variante, nonché l’ordinanza di demolizione n. 94 del 15.5.2001.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Anguillara Sabazia nel giudizio sul ricorso n. 7566/2001, deducendo l’infondatezza dello stesso.

3. A seguito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 1589/2010, i ricorsi sono stati chiamati per la discussione all’udienza pubblica del 7 luglio 2011, e quindi trattenuti in decisione.

4. Va confermata la sussistenza dei requisiti per la riunione dei ricorsi in epigrafe ai sensi dell’art. 70 c.p.a.., attesa l’evidente connessione soggettiva e oggettiva degli stessi.

5. Il ricorso n. 7222/2011, a prescindere dai possibili profili originari di inammissibilità per assenza di lesività immediata di un atto avente carattere endoprocedimentale e interlocutorio, va comunque dichiarato improcedibile a seguito dell’emanazione del provvedimento impugnato con il secondo ricorso, il quale si è pronunciato definitivamente sulla questione.

6. Il ricorso n. 7566/2011 ha ad oggetto sia l’atto con il quale il Comune di Anguillara Sabazia ha provveduto annullando in autotutela la concessione in variante prot. 15189/98/R, sia la successiva ordinanza di demolizione delle "opere edilizie eseguite in difformità o con variazioni essenziali dalla concessione edilizia n. 8857/97/109 del 29 /11/1997".

Detti atti sono stati adottati sul duplice presupposto:

– dell’asserita realizzazione di opere in difformità o in variazione essenziale dalla concessione edilizia e dalla successiva variante;

– del fatto che la variante "risultava rilasciata in assenza del parere obbligatorio reso ai sensi della legge regionale 59/95".

7. Con il primo mezzo di impugnazione i ricorrenti censurano il provvedimento di annullamento in autotutela della concessione in variante, sostenendo l’erroneità del presupposto rilevato dal Comune (assenza del prescritto nullaosta paesistico).

Non è controverso, in questa sede, il fatto storico della determinazione comunale n. 71 del 21/7/2000 (prot. 15189/1998/R) recante il predetto nullaosta; tuttavia, l’Amministrazione ha ritenuto – alla stregua della relazione tecnica richiamata nelle premesse del provvedimento impugnato – che detta determinazione comunale non solo è stata adottata successivamente, ma è stata anche trasmessa in Soprintendenza in data 7 agosto 2000, per cui i 60 giorni per l’esercizio del potere di annullamento ministeriale alla stregua della normativa vigente all’epoca, sarebbero scaduti il 6.10.2000, ossia oltre il termine della concessione in variante emanata il 4.5. 1999.

I ricorrenti ritengono invece:

– che il parere è comunque stato rilasciato e non è stato poi annullato dal Ministero;

– che il termine di efficacia della variante andava ricollegato alla scadenza della concessione originaria (29.11.2000);

– che comunque, in mancanza del parere paesaggistico, il termine iniziale per l’effettuazione dei lavori non decorreva;

– che la concessione edilizia è comunque valida anche se ad efficacia sospensivamente condizionata al conseguimento del nullaosta paesaggistico;

– che nella specie manca lo specifico interesse pubblico all’annullamento in autotutela.

7.1 Il ricorso, per la parte relativa all’impugnativa della concessione in variante, è fondato per l’assorbente considerazione che il prescritto nullaosta è stato adottato dal Comune, e comunque non risulta essere stato oggetto di annullamento in sede ministeriale, o successivamente in sede giurisdizionale o in autotutela. Pertanto, a prescindere da quale tesi si voglia sostenere circa il rapporto tra procedimento edilizio e nullaosta, è indubbio che nella fase di autotutela non possa non tenersi conto – alla stregua di una ragionevole valutazione ex post – dell’avvenuta valutazione favorevole sotto il profilo paesaggistico, ossia di un dato sostanziale che elimina in radice la configurabilità di un interesse pubblico all’annullamento in autotutela che prevalga sulla posizione soggettiva consolidata in capo ai destinatari del precedente provvedimento favorevole.

8. Con il quarto motivo di impugnazione, i ricorrenti censurano l’ordinanza di demolizione n. 94 del 15 maggio 2001, sia in via derivata dall’illegittimità dell’annullamento della concessione in variante, sia perché l’art. 11 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 stabilisce che si fa luogo a provvedimenti sanzionatori, in caso di annullamento della concessione solo qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative (cfr. ora l’art. 38 del D.P.R. n. 380/2011).

Il motivo è fondato. A ben vedere, l’omessa considerazione della possibilità di rimuovere il vizio risulta connessa, nel provvedimento in esame, al fatto che lo stesso muove sia dal presupposto dell’avvenuto annullamento della concessione in variante, sia dall’asserita esecuzione di opere in difformità o variazione essenziale dalla concessione originaria. La commistione dei due profili conduce a una sorta di commistione dei regimi sanzionatori che non solo rende unitario il rilievo dell’illegittimità derivata, ma riflette anche una sorta di "incertezza" del potere esercitato nella specie. Ciò è sufficiente, in questa sede, per annullare l’atto impugnato, senza che sia necessario entrare nel merito della verifica della sussistenza e/o della portata delle rilevate difformità esecutive (che sono anche state oggetto di un giudizio penale conclusosi con sentenza di assoluzione): si tratta infatti di una questione estranea al tenore delle censure proposte con il ricorso.

9. Il secondo ricorso va conclusivamente accolto, con annullamento degli atti impugnati.

10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi riuniti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II – bis, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi:

a) dichiara improcedibile il ricorso n. 7222/2001 R.G.;

b) accoglie il ricorso n. 7566/2001 R.G., e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 17-10-2011, n. 2455 Sanzione amministrativa

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, proprietaria di un immobile in Magenta, impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui le era stata irrogata una sanzione pecuniaria a seguito di richiesta di compatibilità paesaggistica.

A.S. aveva ottenuto una concessione edilizia per ampliare l’immobile costruendo un locale aggiuntivo ed un porticato di collegamento con l’autorimessa; a seguito di difficoltà intervenute nell’esecuzione dei lavori era stato creato un ulteriore vano completamente interrato da adibire a ripostiglio per il quale è stata successivamente chiesta sanatoria sia edilizia che ambientale.

Otteneva la ricorrente una sanatoria ambientale parziale poiché il Consorzio del Parco del Ticino esprimeva parere contrario sulla tettoia, orinandone la demolizione, mentre per la rimanente opera dava parere favorevole comminando la sanzione impugnata che veniva anche fatta oggetto di una richiesta di riesame e di revoca della sanzione per il locale interrato.

Il ricorso individua tre motivi di doglianza.

Il primo lamenta la violazione dell’art. 1,comma 37 L. 308\2004 in relazione all’art. 146 D.lgs. 42\04 ed agli artt. 3,4,5,8,25 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale approvato con delibera del 6.3.2001 e del Piano Territoriale del Parco del Ticino approvato con delibera del 2.8.2001 oltre all’eccesso di potere per travisamento dei presupposti e carenza di istruttoria.

A parere della ricorrente il vano interrato realizzato nel sottosuolo non rientra tra le opere soggette al regime di cui all’art. 146 D.lgs. 42\04 poiché manca l’arrecamento di un danno ai valori paesaggistici; infatti l’art. 25 del Piano paesistico regionale richiede la valutazione dell’impatto paesistico solo per quegli interventi che incidono sull’aspretto esteriore dei luoghi e quindi, poiché ai sensi del comma 5 dell’art. 146 citato, il valore paesaggistico e solo quello risultante dalle previsioni dei piani, manca il presupposto per l’applicazione delle sanzioni.

Non può infine affermarsi che la presenza delle bocche di lupo per dare luce al locale rendano il vano in questione un seminterrato, come è scritto nella perizia di stima.

Il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 1,comma 37 L. 308\2004 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.

E’ erroneo il criterio utilizzato per la stima dell’incremento del valore poiché è stato utilizzato come base di partenza una rendita catastale che non ha tenuto conto delle variazioni intervenute in virtù delle opere assentite con la concessione del 2000 per le quali era stata richiesta anche l’autorizzazione paesistica ed inoltre non è stato tenuto conto del fatto che la tettoia deve essere demolita e quindi non può essere valutata come incremento di valore.

Il terzo motivo contesta la violazione dell’art. 1,comma 37 L. 308\2004in relazione all’art. 167 D.lgs. 42\04 e dell’art. 23 Cost. oltre all’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto.

Il costo della perizia per quantificare la sanzione non può essere posto a carico della ricorrente poiché ciò non è previsto da alcuna norma che regoli il procedimento sanzionatorio in esame.

Il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per non essere stato impugnato anche l’atto presupposto costituito dal provvedimento del Direttore dell’Ente Parco che fornisce le indicazioni per calcolare in modo corretto ed equo le sanzioni pecuniarie.

L’eccezione preliminare è infondata poiché le censure del ricorso non si fondano sull’erroneità dei criteri indicati dal Direttore con il proprio provvedimento, ma sull’erroneità dei valori presi a base per il calcolo dell’incremento di valore oltre a contestare in radice la riconducibilità dell’intervento tra quelli meritevoli di sanzione in caso di mancata previa richiesta di autorizzazione.

Nel merito il ricorso non può essere accolto.

Il primo motivo è infondato in quanto propone una ricostruzione erronea del regime normativo posto a fondamento della sanzione.

La possibilità di chiedere l’accertamento di conformità paesistica è stato previsto come ipotesi che consente di non applicare la sanzione penale indicata al primo comma dell’art. 181 D.lgs. 42\04 dal momento che è stato verificato che non vi è danno ambientale e pertanto ai sensi dell’art. 167 D.lgs. 42\04 ci si può limitare all’applicazione di una sanzione amministrativa.

Trattandosi di una speciale causa di esclusione di un reato la disciplina non può che essere di esclusiva competenza statale senza che vi sia spazio per l’integrazione della disciplina da parte di atti amministrativi generali come i piani paesistici regionali.

Gli unici interventi che non richiedono la previa autorizzazione paesaggistica sono quelli elencati nell’art. 149 D.lgs. 42\04 tra i quali non rientra quello oggetto della sanzione che ha comportato un aumento volumetrico.

Infatti l’ipotesi che in relazione alle modifiche derivanti da interventi edilizi la norma afferma che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica: "a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici".

E’ evidente che il vano realizzato dalla ricorrente non può essere qualificato come intervento di manutenzione, di consolidamento o di restauro e pertanto era richiesta comunque una valutazione da parte dell’autorità preposta al vincolo che sarebbe stata positiva così come è accaduto in sanatoria; in ogni caso la presenza delle c.d. bocche di falco determinava una mutazione dello stato dei luoghi come previsto dalla norma e pertanto no sarebbe comunque corrispondente alla realtà il pur erroneo presupposto su cui si fonda il motivo e cioè che non vi sarebbe stata alterazione dei luoghi e modifica dello stato esteriore degli edifici.

Il secondo motivo è parimenti infondato poiché argomenta a partire da un erroneo presupposto di fatto.

Il tecnico incaricato della stima ha utilizzato come dato di partenza la rendita catastale risultante al 1.6.2005 che era stata modificata in relazione alle modifiche dell’immobile realizzate a seguito della concessione edilizia 38\00; infatti dall’atto di compravendita del 1996 prodotto dalla ricorrente risulta che la rendita catastale esistente al momento dell’acquisto e quindi prima delle modifiche regolarmente assentite era di Lire 1.300.000; se si procede alla conversione di detta rendita in euro, essa risulterà essere pari a Euro 674,49 e cioè inferiore a quella utilizzata dal tecnico pari invece a Euro 929,62.

E’ quindi smentito per tabulas il presupposto su cui si fonda la doglianza e cioè l’essere stata utilizzata una rendita catastale che non teneva conto dei lavori autorizzati dalla concessione 38\00.

Inoltre è assolutamente irrilevante l’esistenza della tettoia da abbattere perché di essa non si è tenuto conto nel determinare la rendita finale dell’immobile.

Neanche il terzo motivo può essere accolto; come rileva correttamente la difesa dell’amministrazione resistente, il regime applicabile alle sanzioni amministrative pecuniarie è quello previsto dalla L. 689\81 che viene derogata solo per quanto attiene alla giurisdizione dal momento che la materia rientra quelle su cui il giudice amministrativo è fornito di giurisdizione esclusiva (si veda ora l’art. 133, comma 1 lett. f, c.p.a.).

Orbene l’art. 18, comma 2, L. 689\81 così recita: "L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.".

L’ingiunzione quindi non si limita ad indicare la misura della sanzione discrezionalmente valutata dall’autorità amministrativa, ma prevede anche il recupero delle spese determinate per calcolarla così come per ad esempio notificare il provvedimento al trasgressore.

Da ciò si ricava che il recupero delle spese di stima è perfettamente legittimo.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e può disporsi la compensazione delle spese in considerazione della ragione per cui la ricorrente non ha potuto a suo tempo chiedere tempestivamente l’autorizzazione paesaggistica per il vano interrato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 10-10-2011, n. 36453

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Svolgimento del processo

1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ricorre innanzi a questa Corte, deducendo carenza di motivazione circa la concessione della sospensione condizionale della pena, avverso la sentenza del 25 ottobre 2010, con la quale il Tribunale di Brescia ha applicato a D.M.S. la pena concordata fra le parti ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. siccome ritenuto penalmente responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater (violazione dell’ordine impartitogli dal Questore di Brescia, notificatogli il 30 agosto 2010, di lasciare il territorio dello Stato, pur essendo stato destinatario di precedente ordine di espulsione).

2. Con successiva memoria del 20 settembre 2011 il difensore d’ufficio dell’imputato ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e art. 2 c.p., comma 2. 2. In data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, in relazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". 3. Con detta sentenza la Corte europea ha affermato che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dalla competente autorità, ordine emesso, nella specie, dopo la scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva 2008/115/CE (16 dicembre 2008), fattispecie analoga a quella contestata all’imputato nella presente sede, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, siccome incompatibile con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili all’abolitio criminis, con conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di applicare in sede di esecuzione, in via di interpretazione estensiva, la norma di cui all’art. 673 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22105 del 28/04/2011 dep. 01/06/2011 imp. Tourghi).

4. Va inoltre rilevato che il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, nella L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha proceduto ad una nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater, la quale non può dirsi in continuità normativa con la precedente versione, in tal modo confermando l’avvenuta abolitio criminis, non solo per il distacco temporale intercorso fra la sua emanazione e l’emissione della direttiva comunitaria anzidetta, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l’illecito penale in esame.

Invero, in base alla nuova normativa, all’intimazione di allontanamento può pervenirsi solo dopo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.

E’ pertanto da ritenere che ci si trovi innanzi ad una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa anzidetta.

5. Ritiene il Collegio che l’intervenuta abolitio criminis ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata siano da ritenere prevalenti anche sulla evidente inammissibilità del presente ricorso, siccome proposto avverso una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, la cui motivazione, anche con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, appare adeguata ai parametri richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per tali tipi di decisioni.

Invero l’impossibilità di rilevare cause di non punibilità in presenza di ricorsi inammissibili è destinata a cedere in ipotesi, come quella in esame, di successioni di leggi e di abolitio criminis ex art. 2 cod. pen.; e la nozione di condanna ricavabile da tale ultima norma, in combinato con l’art. 673 cod. proc. pen., va ricondotta alla nozione di giudicato formale, si che, fin quando quest’ultimo non si sia formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto dell’intervenuta abolitio criminis ed annullare la condanna per fatti ormai divenuti privi di rilievo penale.

6. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto ascritto all’imputato non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 25-10-2011, n. 38764

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Svolgimento del processo

Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., in esito all’udienza del 10/12/2010 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cuneo ha applicato a R.C. la pena concordata tra le parti a fronte del contestato tentativo di furto pluriaggravato.

R.C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Il ricorrente ha successivamente prodotto rinunzia al ricorso.

All’udienza camerale del 14/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

In data 28/2/2011 il ricorrente ha rinunziato al ricorso pur presentato.

La rinunzia alla impugnazione ne determina ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), la inammissibilità, con conseguente condanna del rinunziante al pagamento delle spese del procedimento, nonchè della ammenda di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

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