Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 6644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene appellata la sentenza del TAR Campania, sede di Napoli che, accogliendo la eccezione sollevata dalla Amministrazione Ospedaliera, ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo nel ricorso presentato da parte ricorrente, dirigente medico anestesista in servizio presso il medesimo Ospedale, diretto al riconoscimento delle spettanze per esposizione a rischio radiologico, sul presupposto che il ricorso, pur notificato in data 11 settembre 2000, era stato depositato nella Segreteria Sezionale dopo il 15 settembre 2000 e pertanto dopo che si è verificata la decadenza di cui all’art. 45 comma 17 del d.lgs 31 marzo 1998 n.80 nel testo sostituito dall’art. 69 comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165.

2. Parte appellante assume in primis la erroneità della sentenza del TAR Campania sottolineando che la questione di diritto posta alla base della pronunzia di inammissibilità del ricorso, relativa al momento in cui nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato, è stata risolta dal Consiglio di Stato in maniera difforme da quanto sostenuto dal primo giudice.

3. La doglianza è fondata.

Il Collegio rinvia per relationem alla sentenza della Sezione del 18 febbraio 2009 n.946 che, decidendo una questione analoga a quella sollevata nell’odierno gravame, ha ritenuto che il ricorso, notificato prima del 15 settembre 2000 ma depositato dopo tale data, deve considerarsi ammissibile. Così la decisione statuisce testualmente: "Il Collegio ritiene di dover aderire alla giurisprudenza prevalente, in quanto la tesi che, sotto il profilo logicogiuridico, fa discendere dalla scelta del modello processuale c.d. "da ricorso" la conseguenza che il rapporto processuale si costituirebbe soltanto con il deposito del ricorso e non con la sua notificazione, non considera che la chiave di soluzione del problema sta nello stabilire non il momento in cui il giudice viene concretamente investito dell’onere di decidere la controversia, ma il momento in cui, alla stregua delle norme processuali, debba intendersi concretamente esercitato il diritto d’azione. Diritto, che aldilà della sua connotazione formale, si ricollega, sul piano sostanziale alla situazione giuridica soggettiva che costituisce il titolo della domanda giudiziale, secondo la formula solenne contenuta nell’art. 24 della Costituzione, in forza del quale " tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi".

Ora, se l’azione "deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito" (Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2006, n. 21192), sfuggono le ragioni del perché nel processo civile, sia pur ispirato al modello della " vocatio in ius", l’esercizio di tale potere si manifesta, conformemente al ricordato art. 39, ultimo comma, c.p.c., con la notifica della citazione, dell’atto cioè con cui l’attore formula la domanda giudiziale e chiama il soggetto che egli assume essere legittimato passivamente a comparire davanti al giudice ( art. 163 c.p.c.), nel processo amministrativo, per il solo fatto che questo è ispirato al modello della "vocatio iudicis" debba attendersi, per ciò solo, anche l’ulteriore adempimento del deposito del ricorso. Dal punto di vista strutturale, infatti, i due modelli, per quel che qui interessa, non divergono in modo significativo, perché sia nel processo amministrativo che in quello civile da citazione, il giudice in realtà è concretamente investito della controversia solo successivamente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Il primo con il deposito del ricorso notificato (art. 21, comma 2, legge Tar), il secondo con la costituzione delle parti e la conseguente iscrizione della causa a ruolo (artt. 165. 166 e 168 c.p.c.)."

Venendo al caso in esame il ricorso risulta notificato l’11.9.2000 e dunque prima del 15 settembre 2000 e pertanto, sulla base del soprarichiamato precedente giurisprudenziale, risulta tempestivamente azionato ed ammissibile.

4. Nel merito l’appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Sulla domanda relativa alla spettanza ai medici anestesisti operanti nella Divisione Urologia del relativo pagamento dell’indennità di rischio radiologico nella misura "piena" (lire 200.000) vi era stato già un riconoscimento a seguito della sentenza n.889/2007 del Tar Campania, sede di Napoli, per il periodo sino al 31.12.1994 con conseguente condanna della Gestione Liquidatoria della ex Usl n.40.

Non risultando, a quanto risulta documentalmente, mutate le condizioni di lavoro alla data di subentro della Azienda A. Cardarelli (1.1.1995) con connessa esposizione degli anestesisti, in via continuativa e abituale alle radiazioni non ionizzanti che vengono prodotte dall’amplificatore di brillanza nella camera operatoria della Divisione Urologia e essendo stato peraltro riconosciuto dalla stessa Azienda, con disposizione n.67 del 13.3.1998, l’estensione della indennità a tutti i medici svolgenti abitualmente attività professionale in zona controllata, ne consegue il diritto di parte appellante, in via di principio, a vedersi riconosciuta la indennità anche per il periodo successivo al 1.1.1995, di competenza della Azienda Ospedaliera appellata, residuando semmai incertezza solo se, e in quale misura, le relative somme siano state in concreto corrisposte in relazione alle note difficoltà di bilancio delle strutture sanitarie campane.

Al riguardo la domanda, secondo il principio della prosecuzione del credito, per cui l’attore deve provare solo il titolo, mentre l’adempimento, come fatto estintivo, deve essere provato dal convenuto, è fondata e merita accoglimento con l’effetto che saranno dovuti, ovviamente, i soli pagamenti che non risultino già eseguiti.

5. Sull’altro capo della domanda, relativo alla pretesa di parte ricorrente di indennizzo a titolo di mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali, questo Consiglio di Stato ha rilevato, anche di recente e proprio con riferimento a sanitari dell’Azienda Ospedaliera A. Cardarelli in posizione analoga a quella di parte appellante (da ultimo, Cons. Stato, V, 3 luglio 2009 n.4271), che l’incolpevole, mancata, fruizione del riposo biologico ex artt. 120, comma 9, del d.P.R. n. 384/1990, e 5, comma 1, della legge n. 724/1994, è compensabile con un" indennità sostitutiva da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., a condizione che il mancato godimento del riposo sia comprovato dall’interessato (Cons. Stato sez. V, 6 settembre 2000, n. 4699 e sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1819).

Infatti, il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, a favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psicofisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.

Nè sussistono gli estremi per differenziare, ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva, il congedo di cui si controverte dalle ferie ordinarie, atteso che esula anche dal congedo in parola la finalità di prevenzione del rischio, trattandosi di forma di riposo biologico che opera necessariamente a posteriori, onde assicurare al lavoratore il ripristino delle energie ed il recupero delle forze ulteriormente perse a causa del particolare tipo di impegno professionale (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6739).

6. In conclusione l’appello merita accoglimento e pertanto, in riforma della sentenza del TAR, dichiarata la ammissibilità del ricorso in primo grado, va condannata l’Azienda Ospedaliera intimata al pagamento delle somme dovute che non risultino ancora effettivamente corrisposte a titolo di indennità di rischio radiologico nella misura "piena" nonché a titolo di indennizzo equivalente al trattamento economico per mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali.

Sulle somme dovute dovranno essere conteggiati gli accessori come per legge.

7. Spese ed onorari dei due gradi per la peculiarità della vicenda contenziosa possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e condanna la Azienda intimata al pagamento delle somme di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 19-06-2012, n. 10065 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. G.G. ha impugnato, con ricorso del 23 giugno 1994, davanti al T.A.R. della Campania, una delibera della Giunta regionale campana che autorizzava il recupero di somme ritenute dall’amministrazione regionale come indebitamente percepite dalla G.. Il giudizio era ancora in corso al momento della proposizione della domanda di equa riparazione proposta dalla G. con ricorso del 22 luglio 2008.

2. La Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda rilevando la mancata proposizione dell’istanza di prelievo che ha interpretato come un chiaro sintomo della consapevolezza della infondatezza della domanda.

3. Ricorre per cassazione la G. affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., art. 2697 c.c.; b) insufficiente e illogica motivazione nonchè violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, quanto al rilievo di ufficio della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, circostanza che comunque non può paralizzare il diritto alla durata ragionevole del processo.

4. Non svolge difese il Ministero.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è fondato.

6. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sezione T, n. 14753 del 18 giugno 2010) la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, è riscontrabile davanti al giudice amministrativo con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che la decorrenza del termine di ragionevole durata possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o alla ritardata presentazione di essa, atteso che tale evenienza può incidere esclusivamente sulla determinazione dell’indennità spettante, ai sensi dell’art. 2056 cod. civ., all’avente diritto, come ribadito dai più recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Decisione Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), secondo i quali è possibile al giudice nazionale modulare la quantificazione del risarcimento in considerazione della peculiarità del caso e scendere al di sotto dell’importo di mille Euro normalmente liquidate se la applicazione della misura indennitaria ridotta si riferisca a tutto il corso del procedimento.

7. Nella specie ciò comporta una determinazione dell’equa riparazione secondo il parametro utilizzato da questa Corte, in casi analoghi, di 500 Euro per ogni anno di durata del procedimento. Il ricorso va pertanto accolto con condanna del Ministero al pagamento della complessiva somma di 7.040 Euro, a titolo di equa riparazione per la durata non ragionevole del procedimento, con interessi dalla domanda, avendo riguardo al complessivo periodo intercorrente fra la presentazione del ricorso del 23 giugno 1994 al T.A.R. e quella della domanda di equa riparazione del 22 luglio 2008.

8. Le spese del giudizio di merito e di cassazione vanno poste a carico del Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di equa riparazione della somma di 7.040 Euro, con interessi dalla domanda e al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in 1.140 Euro complessivi di cui 50 per spese, 600 per diritti e 490 per onorari e del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 965 Euro, di cui 100 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11953

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Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento per Irpeg ed Iva, iscritte a ruolo (unitamente ad interessi e sanzioni) in esito alla liquidazione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2001 (Unico 2002) ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

La cartella – notificata il 2.3.2006 e, peraltro, integralmente sgravata, in data 26.4.2006, quanto agli importi iscritti a titolo di irpeg – era fondata, quanto alla pretesa relativa all’iva, sul disconoscimento della detrazione, nella dichiarazione relativa all’annualità 2001, del credito d’imposta maturato nell’anno 2000, regolarmente computato nella mensilità di competenza, ma non riportato nella correlativa dichiarazione annuale, in quanto non presentata.

A fondamento del ricorso, la società contribuente deciuceva la nullità della cartella per difetto di motivazione e tardiva iscrizione a ruolo. In via subordinata, deduceva l’illegittimità della sanzioni irrogate per evidenti responsabilità del soggetto incaricato in merito all’omessa consegna della dichiarazione annuale per l’anno 1999.

Sull’opposizione dell’Agenzia, l’adita commissione provinciale accolse il ricorso, reputando inidoneamente motivato l’atto impugnato.

In esito all’appello dell’Agenzia delle Entrate, la decisione fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che riaffermò la legittimità della cartella.

I giudici del gravame in particolare, rilevato che la società contribuente aveva presentato istanza di condono tombale L. n. 289 del 2002, ex art. 9, per le annualità dal 1997 al 2002, affermarono che il condono precludeva qualsiasi indagine sulla spettanza del credito. Rilevarono inoltre: che la cartella era idoneamente motivata; che la società contribuente non aveva dimostrato la responsabilità dell’intermediario per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 1999; che la società contribuente non aveva svolto alcuna altra contestazione di merito.

Avverso la sentenza di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in nove motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso – deducendo "violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, commi 1 e 3 e della L. n. 241 del 1990, art. 3" – la società contribuente censura la decisione impugnata per aver ritenuto idoneamente motivato la cartella opposta.

La doglianza è inammissibile, in quanto urta contro l’accertamento in fatto del giudice a quo, che – come emerge dalla lettura della sentenza ed è, del resto, riportato nello stesso ricorso – ha positivamente riscontrato l’idoneità della motivazione in relazione alle caratteristiche dell’atto ed alla peculiarità della fattispecie. A fronte di tale accertamento del giudice del merito, le critiche svolte dal contribuente alle determinazione della sentenza impugnata in merito alla ritenuta idoneità della motivazione dell’atto fiscale avrebbero, semmai, potuto assumere rilievo in prospettiva di vizio motivazionale, ma non in quella di violazione di legge.

Con il secondo motivo di ricorso – deducendo "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio" – la società contribuente lamenta la decisione (solo implicita) dell’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per tardività dell’iscrizione a ruolo.

Con il terzo motivo di ricorso – deducendo "omessa motivazione circa un fatto controverso" – la società contribuente censura, perchè solo apodittica, l’affermazione del giudice a quo, secondo cui il condono tombale preclude la valutazione della spettanza del credito d’imposta.

Consistendo nella prospettazione di altrettanti vizi di motivazione su questioni giuridiche, le doglianze sono inammissibili.

Il vizio di motivazione in diritto non può, infatti, assumere, di per sè, ruolo di idoneo motivo di ricorso per cassazione, poichè, se il giudice del merito decide correttamente una questione di diritto sottoposta al suo esame e, tuttavia, non sostiene la determinazione con alcuna argomentazione ovvero la supporta con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, ha luogo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la correzione della motivazione della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03).

Con il settimo motivo di ricorso – deducendo "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso" – la società contribuente censura la decisione impugnata per averle attribuito di non aver svolto alcuna difesa di merito, limitando la propria impugnazione al solo aspetto formale, e richiama giurisprudenza secondo cui il contribuente non perde il diritto al rimborso, pur in assenza di dichiarazione annuale, ove abbia puntualmente annotato il credito d’imposta in contabilità e nelle dichiarazioni mensili.

La doglianza e inammissibile, giacchè del tutto generica e, di per sè, sostanzialmente irrilevante, quanto al primo profilo, ed incoerente con il vizio denunciato, quanto al secondo.

Con il quinto motivo di ricorso – deducendo "nullità della sentenza per omessa pronunzia" – la società contribuente lamenta che il giudice di appello non si è pronunziato, come richiesto nelle proprie controdeduzioni di appello, sull’ammissibilità delle prove tese ad attestare l’avvenuta consegna della dichiarazione per l’anno 2000 all’intermediario e, con essa (sembrerebbe), la presentazione della dichiarazione relativa all’annualità in questione in contraddizione con la tesi dell’Agenzia.

Con il nono motivo di ricorso – deducendo "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso" – la società contribuente si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, del rigetto della doglianza relativa alla ricorrenza della responsabilità dell’intermediario.

Le censure sono inammissibili perchè irrilevanti, posto che l’eventuale dimostrazione della consegna della dichiarazione all’intermediario non comprova, di per sè, anche la presentazione della dichiarazione. Esse sono, peraltro, del tutto carenti sul piano dell’"autosufficienza" non fornendo descrizione alcuna delle prove di cui la società contribuente ha, al riguardo, richiesto l’ammissione nè delle modalità di relativa deduzione.

La riscontrata necessità di disattendere le doglianze in precedenza esaminate rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, tutti tesi a contrastare l’assunto del giudice a quo circa l’impossibilità di valutare i presupposti del credito d’imposta in presenza di condono.

Deve, invero, rilevarsi che, disattese le sopra riportate doglianze, la legittimità dell’atto impugnato risulta, in base alle contrapposte prospettazione delle parti, definitivamente confortato dal rilievo che il credito Iva recuperato – maturato nell’anno 2000, regolarmente computato nella mensilità di competenza, ma non riportato nella correlativa dichiarazione annuale, in quanto non presentata – è stato posto in detrazione nell’annualità successiva.

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di I.v.a. (da cui non vi è motivo di discostarsi), in caso di inosservanza dell’obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente, è preclusa, in forza della complessiva disciplina dell’imposta, la possibilità di recuperare il credito d’imposta maturato in detta annualità attraverso il trasferimento della correlativa detrazione nel periodo d’imposta successivo, pur se detto credito sia stato regolarmente annotato nella dichiarazione mensile di competenza; ciò fermo restando tuttavia, in applicazione del successivo art. 30 comma 2, il diritto del contribuente al soddisfacimento del credito mediante rimborso (cfr. Cass. 20040/11, 21947/07, 11584/06, 16477/04, 19495/03, 1029/02, 1823/01), ai fini del quale non rileva l’esposizione del credito nella dichiarazione annuale, ma soltanto il suo obiettivo riscontro documentale (cfr.

C.G. 11.7.2002 C-69/00, Liberexim BV, Cass. 22774/06, 2274/04).

Alla stregua delle considerazioni che precedono previa correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, s’impone il rigetto del ricorso della società contribuente.

Per la soccombenza, la società contribuente va condannata alla refusione delle spese del giudizio in favore della controparte, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna la società contribuente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-08-2012, n. 13941

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Svolgimento del processo
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano, riformando del tutto la prima sentenza, ha condannato M.F. al risarcimento dei danni subiti da C.M. a seguito delle percosse infertegli ed ha escluso la responsabilità del Consorzio tra Comuni, nonchè dell’Impresa A. C..
Propongono ricorso per cassazione il C. ed i suoi genitori attraverso tre motivi. Rispondono con controricorso la A. C., il Consorzio tra i Comuni, il Ministero dell’Istruzione ed il M.. Quest’ultimo propone ricorso incidentale attraverso quattro motivi.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.
Occorre premettere che la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20 dicembre 2006, sicchè il ricorso proposto per la sua cassazione è soggetto al regime dell’art. 366 bis c.p.c., che impone a pena d’inammissibilità la formulazione del quesito di diritto.
La giurisprudenza formatasi a riguardo ha spiegato che il quesito deve essere dotato delle caratteristiche della specificità e dell’autosufficienza, nel senso che esso, per un verso, deve essere diretto ad inficiare il concreto tenore della decisione impugnata e, per altro verso, deve porre la Corte in condizione di delibare direttamente la questione controversa, prescindendo dalla lettura del motivo e delle altre parti dell’atto d’impugnazione. La stessa giurisprudenza ha, altresì, aggiunto che il quesito è prescritto sotto forma di "momento di sintesi" anche con riferimento ai motivi attraverso i quali si intenda far valere il vizio della motivazione.
Tali caratteristiche non sono attribuibili ai quesiti formulati nel ricorso principale.
Il quesito correlato al primo motivo semplicemente chiede alla Corte di accertare se vi sia stato il vizio della motivazione "nel caso in cui, in conseguenza della pronuncia di inammissibilità delle domande tese ad acclarare la culpa in educando dei ricorrenti, non si disponga l’estromissione di questi ultimi per carenza di legittimatio ad processum.
Il quesito correlato al secondo motivo si limita a chiedere "se si incorra nel vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto … nel caso in cui l’assenza di culpa in vigilando ex art. 2048 c.c. non sia acclarata dalla dimostrazione in positivo di avere adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso …".
Il quesito di cui al terzo motivo chiede se si incorra nel vizio della motivazione "nel caso in cui su una domanda dichiarata inammissibile ci si pronunci in punto di spese …". Le medesime considerazioni devono essere svolte quanto al ricorso incidentale del M., il cui primo quesito chiede di sapere se "la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta per la prima volta in appello dal danneggiato nei confronti del presunto autore del fatto illecito che non è stato parte nel giudizio di primo grado per essere minore all’epoca della commissione del fatto, debba essere considerata nuova e quindi dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. …".
Il quesito correlato al secondo motivo chiede di sapere se "proposta in primo grado una domanda risarcitoria ex art. 2048 c.c. nei confronti del presunto responsabile di un fatto illecito (minore all’epoca del fatto), da parte dei genitori del presunto danneggiato (minore all’epoca del fatto): la mancata impugnazione da parte dei genitori del danneggiato della sentenza di primo grado nella parte in cui abbia implicitamente o espressamente escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. abbia effetto preclusivo di qualsiasi domanda che sia successivamente proposta nello stesso giudizio da parte del presunto danneggiato divenuto maggiore d’età; il giudicato formatosi a causa della mancata impugnazione di cui sopra possa essere superato o meno dalla domanda proposta dal danneggiato per la prima volta in grado d’appello con appello incidentale tardivo e non notificato presso la residenza del presunto autore del fatto illecito".
Il quesito correlato al terzo motivo chiede di sapere se "il sorvegliante si libera dalla responsabilità ex art. 2047 c.c. soltanto provando di avere adottato tutte le misure che apparissero idonee a scongiurare il danno". Il quesito correlato al quarto motivo chiede di sapere se "il giudice di merito, al fine di positivamente affermare la responsabilità del minore per fatto illecito ex art. 2043 c.c. sia tenuto ad effettuare l’accertamento della sua capacità di intendere e volere al momento del fatto dannoso, anche in relazione ad eventuali provocazioni che il minore abbia subito da parte del danneggiato".
Anche riguardo al ricorso incidentale, dunque, deve ritenersi che la genericità, l’astrattezza e la mancanza di specificità dei quesiti formulati ne comporti l’inammissibilità.
In conclusione, devono essere dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi. L’alterno esito dei giudizi di merito consiglia l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili entrambi e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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