Corte Costituzionale sentenza n. 290 SENTENZA 04 – 08 ottobre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 41 del 13-10-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’articolo 1-bis del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, promosso dal Tribunale di Ravenna nel procedimento vertente tra G. D. N. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza dell’11 giugno 2009, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell’anno 2009. Visti gli atti di costituzione di G. D. N. e dell’INPS nonche’ l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il giudice relatore Paolo Grossi; Uditi gli avvocati Michele Miscione e Gianni Casadio per G. D. N., Alessandro Riccio per l’INPS e l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con ordinanza dell’11 giugno 2009, il Tribunale di Ravenna ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 2 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’articolo 1-bis del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, «nella parte in cui nega che spetti l’erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all’amianto che si trovassero in pensione al momento della entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992)». Premette il giudice a quo di essere stato investito a seguito di ricorso proposto da una persona che ha chiesto in giudizio il riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui alla disposizione denunciata, essendo stata riconosciuta dall’INAIL affetta da malattia professionale derivante da esposizione all’amianto. Il ricorso e’ stato proposto in sede giurisdizionale avendo l’INPS respinto la domanda formulata in tal senso in sede amministrativa, sulla base del fatto che l’istante non era in attivita’ lavorativa alla data di entrata in vigore della anzidetta disposizione legislativa, in quanto titolare di pensione di anzianita’ sin dal 1° marzo 1991. Tesi, questa, ribadita dall’Istituto previdenziale anche in corso di causa. Rammenta, in proposito, il rimettente di aver a suo tempo sollevato identica questione di legittimita’ costituzionale e che la stessa e’ stata dichiarata da questa Corte inammissibile con l’ordinanza n. 357 del 2008, in quanto sollevata in modo illogico e per ottenere un avallo interpretativo. Tanto premesso, il giudice a quo – aderendo alla eccezione proposta dal ricorrente – rileva come il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’ sia consolidato nel negare la corresponsione del beneficio di cui all’art. 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992 ai lavoratori ammalati che si trovino in pensione di anzianita’ o di vecchiaia alla data di entrata in vigore della disposizione medesima: orientamento, questo, tanto cristallizzato da aver assunto i connotati del diritto vivente. Il tutto, d’altra parte, in linea con la prassi applicativa adottata dall’INPS in sede amministrativa. Da qui, la nuova proposizione del dubbio di legittimita’ costituzionale. In punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente reputa irragionevole la esclusione in questione, in quanto «qualunque lavoratore puo’ contrarre una malattia da esposizione all’amianto a prescindere dalla data di conseguimento della pensione, dalla cessazione dell’attivita’ morbigena e dal settore lavorativo di appartenenza», posto che, come e’ noto, le malattie da amianto possono sopraggiungere anche a notevole distanza di tempo dalla esposizione professionale e dalla cessazione della attivita’ lavorativa, rappresentando, dunque, un evento futuro ed incerto, privo di qualsiasi correlazione con l’epoca del pensionamento. Cio’ determinerebbe una irragionevole disparita’ di trattamento, che non si giustificherebbe neppure nella prospettiva di una agevolazione all’esodo dei lavoratori appartenenti al dismesso settore dell’amianto, in quanto la norma trova applicazione in ogni settore merceologico. Anzi – segnala il rimettente – un lavoratore potrebbe aver cessato di svolgere la propria attivita’ lavorativa proprio perche’ ammalato: sicche’, non vi sarebbe ragione per «differenziare chi e’ andato in pensione per lo stesso fatto di aver contratto la malattia prima o dopo l’entrata in vigore della legge». Cio’ ancor piu’ ove si consideri che le provvidenze in questione non subiscono il termine di decadenza stabilito per i benefici di cui al comma 8 dello stesso articolo 13 della legge n. 257 del 1992, a norma dell’art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003; con la conseguenza che l’INPS, anche alla data odierna, puo’ accordare il beneficio a pensionati ammalati a lunga distanza di tempo dal pensionamento, discriminando, pero’, chi fosse andato in pensione prima della lontana entrata in vigore della norma censurata. Esempio, questo, che rende impossibile giustificare tale disparita’ di trattamento sul rilievo che la norma stessa fosse tesa ad agevolare il raggiungimento della pensione e rimediare alla crisi del settore dell’amianto; al contrario – sottolinea ancora il giudice a quo – in entrambe le ipotesi poste a raffronto «il beneficio potrebbe rivestire l’eguale effetto di compensare, sia pure in piccola parte, un pregiudizio effettivo e reale derivante da una patologia professionale sopraggiunta nella vita di entrambe le persone, senza alcuna connessione con il loro stato di pensionato». La normativa impugnata risulterebbe, poi, in contrasto anche con i doveri inderogabili di solidarieta’ sociale ed umana sanciti dall’art. 2 Cost., apparendo «disumano» precludere il diritto alla maggiorazione per i lavoratori riconosciuti come «esposti all’amianto» solo perche’ collocati in pensione prima della entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 e pur avendo essi contratto la malattia dopo la legge, al pari di altri lavoratori che si siano pensionati dopo; una discriminazione, questa, che minerebbe qualsiasi vera «solidarieta’ sociale,» il cui «sentimento» non puo’ evidentemente sussistere, in presenza di simili sperequazioni, neppure in capo a chi fruisca del beneficio. 2. – Nel giudizio davanti a questa Corte si e’ costituita la parte privata, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi la illegittimita’ costituzionale della norma impugnata, «cosi’ come viene applicata e interpretata in modo unanime dalla giurisprudenza». Nell’atto di costituzione, la parte privata, dopo aver sottolineato come il «diritto vivente» si sia consolidato sulla base di un equivoco, derivante dalla confusione operata tra il comma 7 ed il comma 8 della disposizione impugnata, si riporta, nella sostanza, ai rilievi svolti nella ordinanza di rimessione, sottolineando la irrazionalita’ della scelta normativa di cui si discute. 3. – Si e’ costituito in giudizio anche l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per chiedere una declaratoria di inammissibilita’ o di infondatezza. L’INPS ha preliminarmente dedotto che l’esclusione dei pensionati in data anteriore al 28 aprile 1992 dal novero dei beneficiari della tutela accordata dalla disposizione impugnata troverebbe fondamento non gia’ esclusivamente – come parrebbe presupposto dal giudice rimettente – nella interpretazione («assurta a diritto vivente») data a quest’ultima dalla Corte di cassazione, ma «in una specifica disposizione di legge», e cioe’ nell’art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (a proposito di rinuncia all’azione giudiziaria da parte di lavoratori esposti all’amianto e cessati dall’attivita’ prima della data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, nonche’ di recupero di incrementi pensionistici da considerare «indebiti»), in linea, del resto, con quanto ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione medesima: la «latitudine della citata disposizione» autorizzerebbe, infatti, a riferire il suo contenuto «anche a coloro che abbiano adito il Giudice per sentire accertare il loro preteso diritto alla rivalutazione contributiva connessa alla contrazione di patologia amianto-correlata», ai sensi della disposizione denunciata. La mancata censura, da parte del rimettente, della disposizione in discorso renderebbe, pertanto, la questione «inammissibile o comunque destituita di rilevanza», dal momento che la relativa norma («che pure si presta ad essere applicata nel giudizio a quo») sarebbe «di per se’ sola sufficiente ad attestare l’insussistenza del diritto preteso». La questione risulterebbe, comunque, nel merito, infondata: la ratio della disposizione denunciata sarebbe non gia’ quella di «indennizzare o compensare il lavoratore colpito dalla patologia professionale», ma piuttosto quella «di incentivare e facilitare l’esodo dal mondo del lavoro per coloro che siano stati coinvolti in lavorazioni comunque connotate dall’impiego di amianto». Tanto attesterebbero sia elementi strettamente testuali (a cominciare dalla rubrica del capo nel quale e’ contenuto l’art. 13 della legge n. 257 del 1992, dedicata a «misure di sostegno per i lavoratori», come anche emergerebbe dalla sentenza n. 434 del 2002 di questa Corte, relativamente a diversa fattispecie), sia, soprattutto, la circostanza che la tutela prevista dalla disposizione censurata sarebbe «espressamente finalizzata al "conseguimento delle prestazioni pensionistiche"». «Proprio perche’ destinato ad operare sulle prestazioni pensionistiche», il beneficio in questione risulterebbe, inoltre, concretamente applicabile – in virtu’ di «un incremento del pregresso patrimonio contributivo» ottenuto attraverso il previsto moltiplicatore – «solo nei confronti di lavoratori che non abbiano gia’ raggiunto la massima anzianita’ contributiva (40 anni)»; coloro che fossero prossimi a raggiungerla «potrebbero avvalersi del coefficiente solo nella misura sufficiente per conseguire, appunto, i 40 anni di contributi». Se, diversamente, si pensasse che la norma in esame si prefigga di «compensare o indennizzare il lavoratore affetto da malattia connessa all’esposizione all’amianto», allora «il diritto a detto indennizzo dipenderebbe direttamente, sia per l’an sia per il quantum, dalla consistenza della posizione contributiva dell’istante»: e «il lavoratore che abbia contratto tecnopatia, manifestatasi quando questi abbia gia’ maturato 40 anni di contributi, non vedra’ migliorata in nulla la sua posizione previdenziale, sicche’ non gli sara’ riconosciuto alcun ristoro del pregiudizio patito». Con la non plausibile conseguenza di «una tutela indennitaria destinata ad applicarsi o meno, nei confronti di lavoratori che pure abbiano contratto identica malattia professionale a seguito di identica esposizione all’asbesto, a seconda della misura del patrimonio contributivo dell’istante». D’altra parte, la natura indennitaria o risarcitoria della rivalutazione contributiva di cui alla norma denunciata dovrebbe intendersi esclusa anche in considerazione del fatto che detta «tutela indennitaria […] e’ comunque gia’ assicurata dall’ordinamento nei termini di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124». Assumendo, invece, che la norma denunciata miri «esclusivamente ad agevolare il raggiungimento della pensione», dovrebbe risultare «del tutto razionale e logico condizionarne l’applicazione in relazione al fatto che il trattamento pensionistico sia gia’ stato conseguito o meno alla data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 257/1992»: cio’ anche sulla base del principio generale della disciplina della materia, secondo cui «la pensione si liquida in applicazione della normativa vigente al momento della liquidazione stessa». Ne’ questa scelta potrebbe apparire «tacciata di irragionevolezza» in quanto diretta a provocare «un trattamento differenziato alla stessa categoria di soggetti», posto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «lo stesso fluire del tempo costituisce di per se’ un elemento diversificatore». 4. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere una pronuncia di inammissibilita’ o, comunque, di infondatezza. Richiamato il precedente di cui alla sentenza n. 434 del 2002 (con la quale questa Corte, escludendo il carattere risarcitorio del beneficio in discorso, ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, che tuttavia la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2849 del 2004, avrebbe considerato applicabile anche alla norma ora in esame), la difesa erariale ha sottolineato l’improprieta’ del richiamo, da parte del rimettente, della norma di cui all’art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, relativo all’ipotesi disciplinata al comma 8 e non al comma 7 dell’art. 13 della legge ora in esame. Gli argomenti sviluppati nell’ordinanza a sostegno del dubbio di legittimita’ costituzionale in riferimento ai parametri evocati risulterebbero, secondo l’Avvocatura, estranei «al quadro normativo di riferimento». Da questo emergerebbe che il discrimine del 28 aprile 1992 e’ stato introdotto per l’attribuzione di «un beneficio ulteriore rispetto ai normali benefici pensionistici, in proporzione alle disponibilita’ di bilancio»: queste verrebbero, peraltro, significativamente aggravate «qualora dalle motivazioni di una eventuale pronuncia di incostituzionalita’ del comma 7 potesse trovare spazio un successivo ampliamento del campo di applicazione del complesso delle disposizioni di cui all’art. 13 cit.», dopo che, nonostante le limitazioni via via previste, «la disciplina dei benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto ha determinato, in questi anni, una consistente espansione della spesa pensionistica». Considerato in diritto 1. – Il Tribunale di Ravenna ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 2 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’articolo 1-bis del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, «nella parte in cui nega che spetti l’erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all’amianto che si trovassero in pensione al momento della entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992)». 2. – Va preliminarmente respinta, per la sua evidente non plausibilita’, l’eccezione di inammissibilita’ formulata dall’INPS sul presupposto che la mancata censura, da parte del rimettente, anche dell’art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (vale a dire di una disposizione considerata, in ragione della sua asserita «latitudine», «di per se’ sola sufficiente ad attestare l’insussistenza del diritto preteso») determinerebbe «comunque» un difetto di rilevanza della questione sollevata: la quale, invece, indipendentemente dal problema dell’«estensione» della portata normativa della disposizione teste’ richiamata o da quello della pertinenza del richiamo, risulta, nella prospettazione del rimettente, ampiamente dotata dei necessari requisiti. 3. – Nel merito, la questione non e’ fondata. Come questa Corte ha avuto modo di sottolineare nella sentenza n. 434 del 2002, ancorche’ riferita alla disciplina dettata dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, la ratio sottesa alla applicazione dei benefici nei confronti dei lavoratori che avessero contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto, o che fossero stati comunque soltanto esposti all’amianto, non era quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma di consentire un piu’ agevole esodo dal mondo del lavoro. Verso tale univoca conclusione, d’altra parte, orientavano non soltanto l’origine della iniziativa legislativa – rinvenibile nella direttiva comunitaria 83/477/CEE, la quale prescriveva l’adozione di misure volte alla eliminazione dei rischi derivanti dall’impiego dell’amianto in qualsiasi ciclo lavorativo – nonche’ i relativi lavori parlamentari, quanto, soprattutto, la disciplina positiva dettata dalla norma ed il contesto di provvidenze in cui la stessa si trova inserita. L’art. 13 della legge n. 257, infatti, esaurendo l’intero capo IV, dedicato – come recita la relativa rubrica – alle «Misure di sostegno per i lavoratori», prevede una serie di provvidenze aventi tutte natura previdenziale: quali, in particolare, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, «anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unita’ per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato» (dopo le aggiunte disposte dal d.l. n. 510 del 1996, come convertito dalla legge n. 608 del 1996); il pensionamento anticipato per un numero limitato di unita’ in possesso di determinati requisiti; l’aumento figurativo della contribuzione a fini pensionistici per i lavoratori che avessero contratto malattie professionali a causa della esposizione all’amianto o che fossero stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni. La circostanza, dunque, che tanto la maggiorazione contributiva prevista dal comma 7 della legge citata, quanto quella di cui al comma 8 – scrutinata, come si e’ detto, dalla Corte nella richiamata sentenza n. 434 del 2002 – fossero entrambe destinate non a fornire un beneficio di tipo indennitario o risarcitorio, a fronte dei danni o dei pericoli per la salute dei lavoratori derivanti dalla esposizione all’amianto, ma unicamente ad aumentare il periodo contributivo necessario per il raggiungimento del diritto a pensione, escludeva dalla platea dei beneficiari sia coloro che alla data di entrata in vigore della legge fossero gia’ usciti dal mondo del lavoro, sia coloro i quali avessero, a quella data, gia’ maturato il massimo di contribuzione a fini pensionistici. A tale specifico riguardo, nella citata pronuncia, questa Corte ha peraltro sottolineato come non rivestisse rilievo contrario alla logica "non indennitaria o risarcitoria" della misura concernente l’aumento figurativo della contribuzione la circostanza che tra i beneficiari fossero annoverati anche coloro che, pur non avendo ancora raggiunto l’anzianita’ contributiva massima, avessero tuttavia maturato prima della entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, anche senza l’aumento figurativo della contribuzione, i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianita’ o di vecchiaia e fossero stati collocati in quiescenza in epoca successiva. Cio’ in quanto – si sottolineo’ – un siffatto meccanismo si giustificava alla luce del «principio generale secondo cui le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente alla data della liquidazione stessa». La circostanza, poi, che una simile inclusione si sarebbe in concreto tradotta in un incremento della misura del trattamento pensionistico, e non in una agevolazione per il raggiungimento del diritto a pensione, non poteva reputarsi evenienza discriminatoria nei confronti dei pensionati esclusi ratione temporis, in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata nella predetta pronuncia, «l’estensione di agevolazioni a categorie di soggetti non contemplate dalla disciplina di favore puo’ ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneita’ delle situazioni poste a raffronto, lo esiga la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis». Nella specie, concluse questa Corte, una simile omogeneita’ doveva essere esclusa, «in considerazione della diversita’ di date di conseguimento del diritto cui si deve fare riferimento per ciascuna delle categorie di soggetti di cui si tratta e della corrispondenza di tale criterio discretivo ai principi generali regolatori della materia, corrispondenza che porta a concludere che il legislatore ha esercitato non irragionevolmente la discrezionalita’ che gli compete nella scelta delle modalita’ di configurazione dei trattamenti che – come la rivalutazione contributiva in oggetto – abbiano carattere eccezionale». 4. – Tali conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento al peculiare meccanismo di agevolazione contributiva previsto dal comma 7 dell’art. 13, non senza sottolineare come, a differenza di quanto avvenuto per il comma 8, profondamente inciso dalle piu’ recenti novelle anche sul piano dei relativi connotati «finalistici», il testo della disposizione sia rimasto nella sostanza inalterato rispetto a quello originario. E’ infatti agevole avvedersi di come, con la introduzione della normativa qui in esame, il legislatore abbia, da un lato, inteso mantenere ovviamente ferme tutte le provvidenze previste in tema di invalidita’ e malattie professionali dalla normativa vigente; e, dall’altro, provveduto ad inserire, in uno specifico pacchetto di disposizioni, un contesto di misure tutte incentrate sulla agevolazione all’esodo dei lavoratori esposti all’amianto, dedicando, a quanti ne avessero patito conseguenze morbigene, uno specifico beneficio previdenziale, consistente nel riconoscimento di un peculiare coefficiente di maggiorazione contributiva, valido esclusivamente a fini pensionistici, per il periodo in cui il lavoratore – ammalatosi – era stato esposto all’agente patogeno. Le peculiarita’ strutturali del beneficio sono evidenti: la malattia, infatti, non si atteggia alla stregua di evento in se’ indennizzabile sul piano previdenziale, quale fattore sintomatico di una diminuita capacita’ di guadagno, ma si configura esclusivamente come mero presupposto applicativo del beneficio, il quale opera, dunque, a prescindere dalla gravita’ del morbo e degli eventuali effetti invalidanti e senza alcun parametro di commisurazione monetaria su tali indici. A sua volta, il coefficiente di maggiorazione contributiva non prende in considerazione ne’ il tipo ne’ la durata della malattia, ma si riflette esclusivamente sul periodo di «provata esposizione all’amianto»: sicche’, e’ soltanto questo elemento «fattuale» caratteristico del rapporto di lavoro ad assumere risalto «temporale» ai fini della concreta determinazione del periodo contributivo da incrementare figurativamente. Che poi il lavoratore possa in effetti beneficiare o meno di tale maggiorazione contributiva, resta circostanza del tutto neutra agli effetti della intentio legis, proprio perche’, stabilita la previsione del collocamento in cassa integrazione straordinaria e una specifica disciplina di prepensionamento (commi 2 e seguenti dell’art. 13), le agevolazioni contributive potevano in concreto non produrre benefici, sia per coloro che avessero gia’ raggiunto il tetto massimo di contribuzione, sia per coloro che, appunto, fossero gia’ titolari, alla data di entrata in vigore della legge, di pensione di anzianita’ o di vecchiaia. 5. – Si tratta, dunque, di misura non soltanto eccezionale, ma che presenta, proprio per i profili dianzi additati, connotazioni addirittura extra ordinem, le quali possono spiegarsi solo ed esclusivamente ove riferite a persone che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero ancora in attesa di trattamento pensionistico. Le censure che muove il giudice a quo, postulano, invece, a ben guardare, il ribaltamento della logica sottesa alla applicazione della misura in discorso, trasformandone la fisionomia da quella di un beneficio specificamente deputato ad aumentare il periodo contributivo del lavoratore, in quella tipica di un beneficio pensionistico tout court. Il tema del raffronto suggerito dalla ordinanza di rimessione si fonda, infatti, su una premessa logicamente eccentrica rispetto alla norma censurata, posto che al centro della attenzione non viene a raffrontarsi la condizione di due lavoratori ancora in attivita’ ad una certa data, ma quella di due pensionati: vale a dire, proprio la posizione di chi la legge ha espressamente inteso non ricomprendere nel novero dei possibili beneficiari delle diverse provvidenze stabilite dal piu’ volte richiamato art. 13. E cio’, non per una scelta arbitraria o irragionevolmente discriminatoria, ma proprio perche’ era la natura e la finalita’ dei benefici a presupporre l’assenza dello status di pensionato di anzianita’ o vecchiaia al momento in cui quella normativa e’ stata coniata. Che poi, come si e’ accennato, l’aumento figurativo di contribuzione possa aver prodotto, in concreto, benefici di «quantita’» del trattamento pensionistico in capo a chi abbia raggiunto il diritto a pensione o sia comunque andato in quiescenza solo dopo l’entrata in vigore della legge, e’ conseguenza eventuale della norma, che non ne modifica i connotati e che non puo’ certo essere evocata a fondamento del supposto trattamento discriminatorio. E’ ben vero, infatti, che, come ha puntualmente dedotto il giudice rimettente, ove la malattia derivante dalla esposizione all’amianto sia emersa – come e’ tipico di certe patologie – soltanto a distanza di molto tempo da quella esposizione e dalla stessa eventuale cessazione del rapporto d’impiego, si genera un diverso regime tra pensionati, entrambi malati; ma tutto cio’ non puo’ valere ad incrinare la legittimita’ della scelta normativa, posto che il momento di emersione del morbo e l’accertamento della relativa origine finiscono ineluttabilmente per assumere i connotati di una problematica di mero fatto, che nulla ha a che vedere con la struttura e la funzione della norma, in se’ e per se’ considerata.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato
dall’articolo 1-bis del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169
(Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271,
sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 2 della
Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Grossi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l’8 ottobre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte di Cassazione – Sentenza n. 27128 del 2011 Droghe leggere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

1.-. (…) ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 3-6-2010, la Corte di Appello di Bologna, sezione III penale, in parziale riforma della condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui agli artt. 73 e 80 DPR_309_1990, ha ridotto la pena a lui inflitta a anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro ventimila di multa, confermando nel resto.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di Appello ha confermato la sussistenza nel caso di specie della aggravante di cui all’art. 80, comma secondo, DPR 309/90. A suo avviso, avendo gli accertamenti tecnici effettuati appurato che in riferimento alla sostanza stupefacente sequestrata (Kg. 7 di hashish) il complessivo quantitativo di principio attivo era pari a grammi 534,82, nel caso in esame non sarebbe ravvisabile la suindicata aggravante, non potendosi tale quantitativo qualificare come “ingente”, anche in considerazione della qualità della droga in questione.
Con un secondo motivo di ricorso si denuncia, in ogni caso, la eccessività della pena inflitta in rapporto ai fatti di causa.
2.-.Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, una volta premessa la impossibilità di procedere ad una distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere alla luce della unificazione operata dalla recente novella legislativa, si è limitata a rilevare che il quantitativo di hashish sequestrato consentiva la preparazione di oltre 21.000 dosi commerciali, sicché era idoneo ad agevolare il consumo di un considerevole numero di tossicodipendenti.
Ora, per il concetto di “ingente quantità” di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup., va considerato che la sentenza delle Sezioni Unite n. 17 del 21 giugno 2000, Primavera, ha posto il principio di diritto per cui, tenuto conto del pericolo per la salute pubblica che informa le disposizioni incriminatrici in materia di sostanze stupefacenti, può definirsi “ingente” la “quantità di sostanza tossica (che) superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale il giudice di fatto opera”, così da “creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili” e conseguentemente “un incremento del pericolo per la salute pubblica”, dovendo la relativa valutazione, costituente un apprezzamento di fatto, essere necessariamente rimessa al giudice del merito, il quale “è in grado di formarsi una esperienza fondata sul dato reale presente nella comunità nella quale vive”. Peraltro, ai fini di un’applicazione giurisprudenziale che non presti il fianco a critiche di opinabilità di valutazioni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha successivamente osservato che in proposito va dato rilievo primario ai valore ponderale, considerato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di purezza, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti, stabilendosi se esso possa dirsi di “eccezionale” dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino. Tale carattere è certamente suscettibile di essere di volta in volta confrontato dal giudice di merito con la corrente realtà del mercato, ma, stando a dati di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sede privilegiata in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale, deve ritenersi che non possono di regola definirsi “ingenti” quantitativi di droghe “pesanti” (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi; e quantitativi di droghe “leggere” (in particolare hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo non superino i cinquanta chilogrammi (v., tra le altre, Sez. 6, n. 20120, 2 marzo 2010, Mtumwa, Rv. 247375; Id., n. 42027, 4 novembre 2010, Irnmorlano, Rv. 248740).
Nel caso di specie gli accertamenti tecnici effettuati hanno appurato che in riferimento alla sostanza stupefacente sequestrata (Kg. 7 di hashish) il complessivo quantitativo di principio attivo era pari a grammi 534,82,
3.-. Per le considerazioni sopra svolte si impongono l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell’ingente quantità, che va esclusa, ed il conseguente rinvio per nuova determinazione della pena ad altra Sezione della corte di Appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell’ingente quantità, che esclude, e rinvia per nuova determinazione della pena ad altra Sezione della corte di Appello di Bologna.

Depositata in Cancelleria il 12.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di legittimità avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta, ai sensi degli artt. 5, comma 5 e 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/98, l’istanza presentata dal ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Ritenuto che il ricorso sia infondato;

che, infatti, dall’esame del provvedimento impugnato si evince che lo straniero è stato condannato in data 16 luglio 2008 con sentenza n. 08/1629 dal Tribunale di Milano per il reato di rapina tentata in concorso, ed in data 24 giugno 2006 per il reato di furto tentato in concorso, ovvero in relazione ad ipotesi previste dall’art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs.;

Ritenuto, di conseguenza, che il provvedimento impugnato sia stato emesso nel pieno rispetto delle disposizioni normative succitate ed in particolare dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98, che così recita: "… Non è ammesso in Italia lo straniero… che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite….", nonché adeguatamente motivato con riferimento alle medesime disposizioni normative, che elencano tassative ipotesi nelle quali il giudizio di pericolosità sociale dello straniero risulta legittimamente già effettuato a monte dal legislatore;

Rilevato, peraltro, che il succitato giudizio di pericolosità è stato, altresì effettuato dall’amministrazione intimata e risulta congruamente motivato, come si evince dall’esame del provvedimento impugnato;

che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-11-2010) 09-02-2011, n. 4793

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ga.Vl. proponeva ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n. 2042/2009, pronunciata in data 04.06., con la quale la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado riduceva la pena nei confronti dell’appellante a mesi 2 di reclusione ed Euro 160,00 di multa.

Deduceva Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. La sentenza impugnata era affetta da nullità assoluta di ordine generale per violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. a). In particolare l’intestata sentenza della Corte d’Appello di Bologna indica come composizione del Collegio fosse i seguenti magistrati: Dott. M.M. (Presidente), Dott.ssa C.M. (Consigliere), Dott. G.L. (Consigliere).

Successivamente si scrive testualmente "..udita la relazione della causa fatta all’udienza odierna dal Consigliere Relatore Dott.ssa O…".

Che non si tratti di mero errore di battitura deriva anche dal fatto che la Dott.ssa O.F. risulta essere il Consigliere Estensore della impugnata sentenza che è altresì firmata dal Presidente Dott. M.M.. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Infatti l’intestazione della sentenza porta l’indicazione come componenti del collegio dei magistrati Dott. M.M. (Presidente), Dott.ssa C.M. (Consigliere), Dott. G.L. (Consigliere), mentre la relazione e l’estensione della sentenza risulta essere della dott.ssa O..

Anche il verbale di udienza ripropone la stessa situazione.

Siamo in presenza di una nullità assoluta e di conseguenza la sentenza deve essere annullata e il procedimento deve tornare alla Corte di Appello di Bologna per un nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

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