Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-05-2012, n. 7868

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

rilevato che nell’anno 2000, C.R. ha presentato al Comune di Foggia due istanze di autorizzazione alla realizzazione di un complesso turistico nell’ambito delle previsioni contenute nella L.R. n. 24 del 1994, L.R. n. 34 del 1994 e L.R. n. 8 del 1998;

che con Delib. 8 maggio 2003, n. 139, il Comune di Foggia ha ritenuto l’opera meritevole di attuazione, approvando di conseguenza la proposta di accordo di programma formulata dal C.;

che malgrado ciò, il Comune ha successivamente omesso di dare corso ai necessari adempimenti, costringendo il C. a diffidarlo con nota del 23/7/2004;

che anche quest’ultima è tuttavia rimasta senza esito;

che N.G., succeduto nel frattempo al C. (deceduto nel (OMISSIS)), ha notificato allora un nuovo atto d’intimazione con nota del 18/4/2007; che il Comune non l’ha riscontrata ed il N. si è rivolto al TAR della Puglia, chiedendogli di voler ordinare alla controparte l’adozione delle dovute delibere nonchè il risarcimento dell’intero danno cagionato;

che con sentenza n. 2243/2008, il giudice adito ha respinto il ricorso, pur riconoscendo la legittimazione attiva del N.;

che costui ha interposto appello al Consiglio di Stato, che l’ha però rigettato in quanto t’interessato non aveva dimostrato di avere provato o comunicato all’Amministrazione di essere subentrato al C., creando in tal modo "quel rapporto che, non essendo ancora definito, avrebbe potuto beneficiare della normativa transitoria" della L.R. n. 3 del 2004, che nell’abrogare le precedenti disposizioni ne aveva confermato l’applicabilità ai rapporti sorti durante la loro vigenza;

che risultando a suo giudizio il frutto di un palese travisamento consistito nell’aver attribuito anche la nota del 2007 al C., il N. ha domandato la revocazione della predetta decisione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4;

che con decisione n. 4328 del 2010, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, essendo "del tutto evidente che la nota dei 18/4/2007 su cui si fonda(va) l’impugnazione e(ra) stata, sia pure implicitamente, valutata… e considerata ininfluente in ordine alla documentazione comprovante in subentro del N., quale erede del C., nella posizione procedimentale rivestita da quest’ultimo nei confronti del Comune di Foggia. Ed invero, se l’antecedente nota del 23 luglio 2004 e(ra) stata riconosciuta ai fini in discorso inefficace, tanto più (doveva) considerarsi tale la nota del 18 aprile 2007, ancorchè inviata dal N. e non dal C., posto che sotto tale data e(ra) del tutto irrilevante, alla luce delle leggi regionali citate, che un rapporto (fosse) sorto tra il primo e il Comune di Foggia";

che il N. ha proposto ricorso per cassazione per "violazione del contraddittorio quale caratteristica essenziale della nozione costituzionale di giurisdizione", in quanto argomentando come sopra, il giudice a quo si era posto "di ufficio una questione rimasta del tutto estranea al dibattito processuale", senza sollecitare su di essa nessuna preventiva discussione che, ove richiesta, avrebbe chiaramente dimostrato l’erroneità delle conclusioni cui era poi pervenuto il Consiglio di Stato;

che le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva;

che anche dopo la modifica dell’art. 111 Cost., queste Sezioni Unite hanno dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi contro decisioni della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato che prospettando violazione dei principi costituzionali dei giusto processo – quali quelli sui contraddittorio fra le parti o sulla loro parità davanti al giudice o sull’esercizio del diritto di difesa – si risolvono nella denuncia di concreti vizi di violazione di norme processuali (C. cass. nn. 3688 del 2009, 12539 del 2011 e 16165 del 2011);

che tanto premesso, rimane unicamente da aggiungere che anche il ricorso del N. si basa unicamente, come si è visto, sulla violazione del principio del contraddittorio derivata dall’esame di ufficio di una questione su cui le parti non avevano avuto modo d’interloquire;

che ne va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità sulla scorta del predetto principio, che recentissimamente ribadito anche da C. Cass. n. 5756 del 2012, il Collegio ritiene di condividere e ribadire;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle Amministrazioni intimate.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara il ricorso inammissibile.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 30-11-2011, n. 44604 Sentenza straniera

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 17/11/2009 la Corte di Appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da F.R. di applicazione della continuazione fra i reati oggetto della sentenza 25/10/2002 della Corte di Appello di Roma e quelli accertati dalla sentenza emessa dal Tribunale di Monaco di Baviera e riconosciuta in Italia con sentenza 2/3/2005 della Corte di Appello di Napoli. La Corte di Napoli ha infatti ritenuto nella specie non applicabile l’istituto in discorso, la continuazione non potendosi ricomprendere tra gli "effetti penali della condanna" richiamati dall’art. 12 c.p., n. 1. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il F. lamentando in primo luogo violazione di legge con riferimento al disposto dell’art. 738 c.p.p., comma 1, e art. 138 c.p., nonchè agli artt. 56 e 3 della convenzione di Schengen di cui alla L. n. 338 de l 1993 e alla L. n. 350 del 1989, art. 1, che recepisce la Convenzione di Bruxelles 25/7/87. Il ricorrente ha altresì lamentato carenza ed illogicità di motivazione per avere la Corte pronunciato solo con riguardo all’istituto della continuazione e nulla argomentando in ordine al richiesto assorbimento dei fatti di cui alla sentenza straniera in quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge, in considerazione della manifesta infondatezza delle doglianze che muove. Quanto al primo profilo di censura, esso appare privo di consistenza alla luce del fermo indirizzo di questa Corte per il quale non è predicabile l’applicazione della continuazione in executivis tra reati giudicati in Italia e reati giudicati all’estero, oggetto di sentenza riconosciuta in Italia, posto che il riconoscimento della sentenza penale straniera produce nell’ordinamento interno i soli effetti di cui all’art. 12 c.p. tra i quali non è compreso il regime del reato continuato, i cui presupposti attengono al merito della affermazione di responsabilità e non sono pertanto estensibili dall’ambito proprio del diritto interno al diverso ambito nel quale è stata resa la sentenza riconosciuta in tali, (cfr. Cass. sentenze n. 31422 del 2006 e n. 19469 del 2008).

Quanto al secondo profilo del ricorso, afferente la pretesa mancata valutazione della gestione della questione dell’assorbimento esso appare inconsistente. La genericità della affermazione e la mancanza di specificazioni dirette ad affermare che, alla base della richiesta in questione, sussistesse la prospettazione di un quadro di identità o di continenza di fatti accertati in un pronunzi nell’ambito dei fatti accertati nell’altra decisione, fa ritenere che il ricorso censuri solo la mancata valutazione della "predeazione" delle due distinte vicende e che si sia, quindi, inteso, attrarre anche tale censura nell’ambito della questione della applicabilità della continuazione tra i fatti oggetto delle due condanne. In tal quadro, pertanto, la censura merita la sorte dianzi riservata a quella formulata con il primo profilo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11931

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Svolgimento del processo

La società in epigrafe indicata, impugnava in sede giurisdizionale l’Informativa Tariffaria Vincolante -ITV – 2003-153A-133100/3, con la quale la Circoscrizione Doganale di Verona assegnava alla merce, per la quale aveva avanzato domanda di ITV con proposta di codice NC 2106 9098, una diversa classificazione.

Deduceva la mancata applicazione del Reg. CE n. 1776/2001, ai sensi del quale il prodotto avrebbe dovuto essere classificato, come da richiesta, alla voce doganale 2106.

L’adita CTP dichiarava il ricorso inammissibile, in quanto tardivo, perchè proposto con atto notificato dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale. La CTR, pronunciando sull’appello della società, confermava la decisione di primo grado, con argomentazione, sostanzialmente, adesiva, rilevando che non poteva ritenersi legittima, e da valere come notifica, la trasmissione dell’atto, avvenuta l’ultimo giorno utile, tramite Fax, non risultando tale modalità prevista da alcuna norma di legge.

Con atto notificato il 21.07.2008, la società ha impugnato la decisione di appello, sulla base di tre mezzi, ed ha, altresì, riproposto le censure prospettate nei gradi di merito.

L’intimata Agenzia, con controricorso notificato il 05.09.2008, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Tanto la contribuente, quanto l’Agenzia hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni, depositando memorie.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, la decisione di appello viene censurata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

Si deduce che, poichè l’Agenzia delle Dogane, malgrado l’irrituale notifica, si era costituita, la CTR avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali tale circostanza, nel caso, non era stata riconosciuta idonea a sanare l’irregolarità.

Con il secondo mezzo si prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 21, nonchè artt. 156 e 160 c.p.c..

Si sostiene che, per il combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c., applicabili al processo tributario, per espressa previsione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, la irregolarità della notifica doveva considerarsi sanata per effetto dell’avvenuta costituzione in giudizio della controparte, con la conseguenza che, diversamente decidendo, la CTR sarebbe incorsa nel denunciato vizio.

Con il terzo motivo, infine, per il caso non fossero ritenuti applicabili gli artt. 156 e 160 c.p.c., viene rilevata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., "nella parte in cui non prevede che la costituzione del convenuto abbia l’effetto di sanare qualsiasi irritualità della notifica del ricorso comunque tempestiva".

La contribuente ha, poi, riproposto le censure di merito svolte nelle fasi di merito e rimaste assorbite. Le questioni poste con i primi due mezzi, che avuto riguardo alla stretta connessione vanno trattati congiuntamente, vanno risolte nel solco di principi affermati da questa Corte in precedenti pronunce.

E’ stato, infatti, deciso che "L’ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorchè la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo" (Cass. n. 27450/2005, n. 11623/2003).

E’ stato, altresì, precisato che "E’ inesistente, trattandosi di modalità del tutto estranea al procedimento tipico delineato "ex lege", la notificazione della citazione effettuata mediante consegna materiale al convenuto da parte dell’attore, come tale inidonea all’instaurazione di un valido rapporto processuale, ed insuscettibile di sanatoria" (Cass. n. 9772/2005).

E’ stato, pure, chiarito che la funzione di notificazione degli atti giudiziari civili è assegnata dall’art. 137 cod. proc. civ., quando non è disposto altrimenti, all’ufficiale giudiziario; nella circostanza è stato anche precisato che, conseguentemente, la notificazione di un atto incoativo del processo, effettuata anche per il tramite di soggetto terzo con veste istituzionale (nel caso a mezzo di un "Commissariato di P.S.") determina la inesistenza assoluta dell’atto e rende il ricorso inammissibile, trattandosi di soggetto estraneo all’organizzazione giudiziaria e non abilitato a tali adempimenti (Cass. n. 19921/2004, n. 1195/1999).

Quanto al profilo di censura, con cui si denuncia il vizio di motivazione, lo stesso appare infondato in base al consolidato principio secondo cui la deduzione "deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi e di regole di giustificazione prospettate come più congrue" (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).

Nel caso, la censura non è formulata in coerenza ai principi affermati dalle citate pronunce e, d’altronde, la decisione impugnata, risulta in linea con il quadro normativo di riferimento e con le richiamate decisioni, ragion per cui, integrata nella motivazione, va confermata.

In vero, alla stregua dei trascritti principi, nella fattispecie – in cui il ricorso di primo grado è stato direttamente trasmesso, tramite fax, alle ore 21,17 del 23 marzo 2004 e spedito a notifica a mezzo posta il successivo 24 marzo 2004,- i motivi del ricorso risultano infondati, e la decisione dei Giudici di merito, che si è adeguata al citato orientamento giurisprudenziale, merita conferma, dovendosi escludere ogni effetto sanante ricollegabile alla costituzione della controparte, stante il fatto che vertesi in tema di inesistenza della notificazione e non già di nullità.

La questione di costituzionalità, sollevata con l’ultimo mezzo, è a ritenersi inammissibile, tenuto conto, fra l’altro, del fatto che la questione fattuale assunta a presupposto, non coincide, esattamente, con quella desumibile dagli atti e non considera le circostanze che, nel caso, in data 23.03.2004, la notifica non è mai avvenuta, sia per totale assenza del procedimento notificatorio, sia pure perchè la trasmissione tramite fax è stata effettuata dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 147 c.p.c..

Conclusivamente,il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell’Agenzia Dogane, in complessivi Euro duemila, oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione di complessivi Euro duemila, oltre quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-08-2012, n. 14143

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 488/07 il Giudice del Lavoro di Messina accoglieva le domande proposte da O.N. e dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento in tronco intimatogli in data 7 settembre 2005 per avere lavorato presso altro datore di lavoro nel periodo in cui era assente per malattia.
Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto non provato l’assunto posto a fondamento della giusta causa del licenziamento, ma considerato che con il rapporto di lavoro era venuto a cessare anche quello associativo in applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 2 così come modificato dalla L. n. 30 del 2000, art. 9 escludeva l’applicabilità alla fattispecie della tutela reale condannando la cooperativa alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o in subordine al pagamento di una indennità commisurata a quattro mensilità dell’ultima retribuzione di fatto.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello con atto depositato il 14 giugno 2007 O.N. lamentando che con il ricorso depositato il 23 gennaio 2006 era stata impugnata anche la delibera di esclusione dalla qualità di socio chiedendone l’annullamento con la ricostituzione di tale qualità e con conseguente diritto alla reintegra nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18. Faceva presente che la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2005 che lo aveva escluso dalla qualità di socio non gli era stata mai comunicata e che la semplice produzione della stessa nella produzione documentale relativa al ricorso ex art. 700 già iniziato non costituiva comunicazione utile per la decorrenza dei termini di cui all’art. 2527 c.c. sicchè l’impugnazione della stessa proposta con il ricorso ex art. 414 c.p.c. era stata tempestiva e comunque avanzata entro i sessanta giorni dalla data in cui con raccomandata ricevuta il 28 febbraio 2006 la Cooperativa aveva formalmente dato comunicazione del provvedimento di esclusione.
Attesa la tempestività dell’impugnazione, appellava la decisione del primo giudice per la parte in cui non aveva sancito la illegittimità della sua esclusione dalla qualità di socio e conseguentemente il riconoscimento nei suoi confronti del diritto alla tutela reale con la condanna della società cooperativa alla reintegra nel posto di lavoro e alla condanna al risarcimento dei danni L. n. 300 del 1970, ex art. 18 con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con memoria depositata il 10 novembre 2008 si costituiva la Società XXXX Cooperativa Sociale contestando la tempestività dell’impugnazione della delibera di esclusione dalla qualità di socio e comunque contestando che la illegittimità della delibera potesse comportare l’applicabilità della tutela reale e comunque che dalla illegittimità del licenziamento derivasse direttamente l’illegittimità della delibera di esclusione da socio, potendo le due qualità di socio e di lavoratore subordinato restare scisse, trattandosi di rapporti distinti con disciplina diversa. Proponeva altresì appello incidentale tardivo contestando l’argomentazione con cui il primo giudice aveva ritenuto non raggiunta la prova che l’ O. si trovava all’interno del negozio di sanitari, mentre risultava assente per malattia per espletare attività lavorativa per altro datore di lavoro, e chiedeva pertanto che in riforma dell’impugnata decisione venisse dichiarata la legittimità dell’intimato licenziamento.
Con memoria depositata il 6 marzo 2009 O.N. deduceva l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto perchè depositato oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione e comunque ne deduceva l’infondatezza.
La corte d’appello di Messina con sentenza del 1 dicembre 2009 – 5 gennaio 2010 dichiarava illegittima la delibera di esclusione dell’ O. dalla posizione di socio e conseguentemente condannava la parte appellata alla reintegra del socio lavoratore nel posto di lavoro oltre a risarcirgli il danno cagionatogli in misura pari alla mancata retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla reintegra, oltre alla regolarizzazione contributiva, assistenziale e previdenziale con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Rigettava l’appello incidentale.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società Nuove solidarietà cooperativa sociale con quattro motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione
1. I ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 1, comma 3, e art. 2 nonchè vizio di motivazione. In particolare l’art. 2 citato, nel testo modificato dalla L. n. 30 del 2003, art. 9 esclude l’applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18 ogni volta che venga a cessare, con il rapporto di lavoro, anche quello associativo.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2533 c.c., nonchè il vizio di motivazione. Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che l’ O. abbia tempestivamente impugnato la delibera di esclusione di socio. In particolare la corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che l’ O. già nel corso del procedimento cautelare aveva conoscenza della delibera che decretava la sua esclusione da socio.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18. La corte d’appello erroneamente non ha considerato che i soci di una società cooperativa di produzione e lavoro non possono considerarsi dipendenti della medesima e quindi non vanno computati nel numero dei dipendenti al fine dell’applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti.
Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. La corte d’appello ha errato nel ritenere inammissibile, perchè tardivo, l’appello incidentale proposto dalla società appellata.
2. Il ricorso è infondato.
3. Va esaminato innanzitutto il secondo motivo in quanto logicamente preliminare, non senza rilevare che la società cooperativa ricorrente non contesta l’accertata illegittimità del licenziamento;
sicchè su tale capo della sentenza si è formato il giudicato interno.
Tale (secondo) motivo è infondato.
L’art. 2533 c.c. prevede che la delibera di esclusione del socio possa essere impugnata nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della delibera stessa.
E’ vero che la disposizione citata, come già l’art. 2527 c.c. nel regime precedente la riforma del diritto societario, non prevede formalità particolari per la comunicazione. Però richiede che la delibera sia "comunicata" perchè decorra il termine per impugnarla.
Pertanto non è sufficiente la mera conoscenza che di fatto il socio abbia della delibera stessa prima della sua comunicazione; sicchè correttamente la corte d’appello ha fatto decorrere il termine suddetto per l’impugnativa dalla comunicazione della delibera e non già da un momento precedente, quale quello della produzione in giudizio da parte del socio della delibera stessa. Per la irrilevanza della conoscenza aliunde cfr. in proposito Cass., sez. 1, 9 maggio 2008, n. 11558, che ha affermato che la eventuale incompletezza della comunicazione al socio della delibera di esclusione adottata ai sensi dell’art. 2533 c.c. in ordine alle ragioni ritenute giustificative dell’esclusione dall’organo deliberante incide sulla decorrenza del termine per l’opposizione, non assumendo invece alcun rilievo, a tal fine, la conoscenza da parte del socio degli addebiti contestatigli nel corso del procedimento.
4. Il primo motivo è poi infondato come conseguenza dell’infondatezza del secondo motivo.
La delibera di esclusione del socio si fonda esclusivamente sull’intervenuto licenziamento e quindi, una volta ritenuto quest’ultimo illegittimo, consegue che parimenti illegittima è la delibera di esclusione del socio. Pertanto L. n. 142 del 2001, ex art. 2 cit. trova applicazione l’art. 18 st.l.. Infatti tale disposizione (l’art. 2) prevede che ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica lo statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), compreso l’art. 18 sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, salvo che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Nella specie non si ha che il rapporto di lavoro si è risolto in ragione della cessazione del rapporto associativo;
ma al contrario quest’ultimo è cessato a causa dell’intimato licenziamento del socio lavoratore. Pertanto non ricorre la fattispecie eccettuata dell’art. 2 e quindi trova applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato.
5. Il terzo motivo è infondato.
E’ vero che i soci della società cooperativa non sono computabili al fine del riscontro del requisito dimensionale per la tutela reale. Ma al contrario sono computabili i soci lavoratori proprio perchè per essi accanto al rapporto societario sussiste un normale rapporto di lavoro. In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2011, n. 3043) ha affermato che, in caso di licenziamento disciplinare intimato da una società cooperativa di produzione e lavoro, l’onere probatorio della sussistenza anche del rapporto associativo con il lavoratore compete alla società e, ove tale onere non sia assolto, deve escludersi la possibilità di attribuire al medesimo la qualità di socio-lavoratore, dovendo egli essere considerato un lavoratore subordinato puro e semplice, con conseguente inapplicabilità della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 2 il quale, nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, anche quello associativo, prevede che ai soci lavoratori si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’art. 18.
Nella specie la corte d’appello con valutazione di merito ha accertato che la società cooperativa ricorrente aveva 180 dipendenti, di cui 179 soci.
6. Anche il quarto motivo è infondato.
Correttamente la corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale perchè proposto oltre il 10 giorno dall’udienza di discussione fissata dal presidente per la trattazione dell’appello principale. In proposito questa corte (Cass., sez. lav., 20 maggio 2002, n. 7331) ha affermato che nel rito dei lavoro, l’appello incidentale deve essere proposto almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per la discussione; tale termine è soggetto alla regola di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1 dell’esclusione dal computo del solo "dies a quo", coincidente con l’udienza di discussione, e del computo del momento terminale, costituito dal decimo giorno calcolato a ritroso; non trova invece applicazione la regola di cui all’art. 155 c.p.c., u.c., secondo cui se il giorno di scadenza è festivo la scadenza del termine è prorogata al primo giorno seguente non festivo, in quanto in tal modo si produrrebbe l’abbreviazione del termine con pregiudizio del diritto di difesa della parte destinataria dell’iniziativa processuale.
7. Il ricorso va quindi ne suo complesso rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 35,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.