Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 29-04-2011, n. 16635 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo

Il GUP presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20.09.2010, respingeva l’istanza avanzata da: N.L. rivolta ad avere la revoca o la sostituzione della misura cautelare in carcere;

L’imputato proponeva appello avverso tale decisione ma il Tribunale per il Riesame di Napoli, con ordinanza del 26.10.2010, respingeva i motivi e confermava il provvedimento impugnato. Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il ricorrente censura la decisione impugnata per avere negato l’attenuazione della misura cautelare:

1) – in primo luogo lamenta l’illogicità della motivazione nella parte in cui ha valutato come grave la condotta attribuita al N., affermazione smentita dagli elementi acquisti:

– laddove si definiscono "numerose" le conversazioni intercettate a carico dell’indagato, mentre le stesse assommano a solo otto telefonate;

– laddove si attribuisce all’indagato l’acquisto di un rilevante quantitativo di droga, mentre nessun sequestro è stato mai effettuato a carico del N. e dalle conversazioni emergerebbe uno spaccio di piccole dosi;

– laddove si attribuisce all’indagato il ruolo di "capo" mentre tale ruolo sembrerebbe assegnato nelle conversazioni solo al coimputato R.;

2) – in secondo luogo censura l’ordinanza impugnata per avere ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, trascurando illogicamente:

– che l’indagato ha completato proficuamente il programma di recupero dalla tossicodipendenza;

– che stava per essere assunto stabilmente come cuoco, a riprova dell’allontanamento dall’ambiente criminale;

-che il N. è completamente incensurato ed aveva reso ampia confessione;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono inammissibili.

Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato, contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Invero, contrariamente alle censure mosse, il Tribunale, ha ampiamente, congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto sussistenti le ragioni cautelari che impedivano di accogliere l’appello, osservando:

– che il fatto contestato assumeva i caratteri della gravità per il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente acquistato;

– che la personalità dell’indagato, per come emergeva dalle intercettazioni e dal linguaggio usato, era dimostrativa del pericolo di reiterazione nel reato;

– che la confessione resa non aveva aggiunto alcunchè ai fatti già accertati in atti a suo carico.

Si tratta di una motivazione incensurabile in questa sede perchè congrua ed aderente alle emergenze processuali,sia per quanto riguarda il "fumus" del reato e sia per quanto riguarda le esigenze cautelari.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato che la reiterazione nel reato era esclusa sia dal completamento del recupero presso una comunità per tossicodipendenti e sia dal suo stato di incensuratezza ma, al riguardo, il Tribunale osserva del tutto correttamente che, al contrario, dalle intercettazioni telefoniche emergeva lo "stabile inserimento dello stesso nell’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti", sicchè non era possibile effettuare una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dal compiere altri reati della stessa indole sicchè, in termini di adeguatezza, la misura degli arresti domiciliari risultava preclusa.

Si tratta di una motivazione che appare ineccepibile in quanto conforme ai principi espressi dalla Giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di affermare che: "in tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell’indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalità del fatto." Cassazione penale, sez. 6, 15 luglio 2008, n. 33873.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 16-05-2011, n. 4219 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che dalla nota di parte ricorrente depositata in atti l’11 febbraio 2011 emerge che la medesima non ha più interesse al ricorso;

– che quindi il ricorso va dichiarato improcedibile;

– che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20061

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Svolgimento del processo

G.R. ricorre per cassazione, con quattro motivi, nei confronti di C.M., avverso la sentenza n. 3424/08 in data 3 settembre 2008, con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 4 giugno 2006 – che, nello stabilire le condizioni economiche conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dallo stesso G. contratto con la C. (pronunciata con sentenza non definitiva), aveva posto a carico del marito un assegno di divorzio di Euro 2.500,00 al mese – ha rideterminato la misura di detto assegno nell’importo di Euro 1.800,00 mensili. Ma resistito con controricorso C.M..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sull’ammissione di tre capitoli di interrogatorio formale della C. riguardanti, rispettivamente, la rivendita da parte del G. di un immobile in precedenza acquistato in (OMISSIS) per essere adibito ad abitazione della propria famiglia, l’intenzione, comunicata dalla C. al G., di destinare la somma di L. 300 milioni che egli le aveva corrisposto al ripianamento di ogni debito pregresso e il rifiuto, da parte della stessa C., di una proposta di vendita dell’immobile di sua proprietà dell’importo di L. 4.500.000.000. Gli altri tre motivi di ricorso prospettano vizi di motivazione in ordine al riconoscimento del diritto della C. ad ottenere l’assegno divorzile, all’obbligo del G. di corrisponderlo e all’influenza, in ordine al riconoscimento di tale diritto o, in subordine, alla determinazione del suo importo, delle circostanze che la C. è proprietaria esclusiva dell’immobile di prestigio sito in via (OMISSIS) e/o del suo rifiuto di porlo in vendita.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, prospettando in tutti i motivi di ricorso esclusivamente vizi della motivazione della sentenza impugnata, ha formulato censure che non contengono, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis (ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pubblicata il 3 settembre 2008), la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

3. In particolare, con il primo motivo, il ricorrente, dopo aver dedotto vizio di omessa motivazione "circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con particolare riferimento alla mancata ammissione del capitolo di interrogatorio formale della signora C. sulla proposta di acquisto dell’immobile di via (OMISSIS)", prospetta – come risulta solo dalla complessiva lettura del motivo di impugnazione – aggiuntive doglianze in ordine alla mancata ammissione anche di altri capitoli di interrogatorio formale della stessa C. su ulteriori circostanze (riguardanti, rispettivamente, la rivendita da parte del G. di un immobile in precedenza acquistato in (OMISSIS) per essere adibito ad abitazione della propria famiglia e l’intenzione, comunicata dalla C. al G., di destinare la somma di L.300 milioni che egli le aveva corrisposto al ripianamento di ogni debito pregresso), mancando pertanto nella formulazione del motivo un chiaro ed esaustivo momento di sintesi sulle carenze motivazionali complessivamente denunciate e sulla loro riferibilità a circostanze di fatto da ritenersi decisive ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 4. Inoltre, nel secondo e terzo motivo di ricorso, il G. ha dedotto genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i quesiti di diritti e i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 2008/9470), evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), così da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilità (Cass. 2008/2652). Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 13-06-2011, n. 23674 Sequestro

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 4 novembre 2009 e depositata il 19 novembre 2009, la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Vasto, 10 giugno 2004, di condanna alle pene della reclusione in un anno e della multa in centosessanta euro, a carico di G. G., imputato del (concorso nel) delitto di porto illegale di arma comune da sparo, commesso in (OMISSIS).

I giudici di merito hanno accertato che l’imputato aveva portato in luogo pubblico una carabina Flobert, calibro mm. 9, con nove cartucce; l’arma era allocata nell’abitacolo della autovettura del giudicabile, precisamente "nell’interstizio tra il sedile anteriore e quello posteriore"; G. al momento della perquisizione del veicolo e del sequestro aveva il possesso della autovettura.

In relazione ai motivi di gravame e alle richieste della difesa dell’appellante, la Corte territoriale – per quanto qui rileva – ha osservato: 1) deve essere confermata l’ordinanza colla quale è stata disattesa la mozione difensiva di differimento della trattazione del giudizio per addotto impedimento professionale del difensore; in proposito soccorre anche il rilievo ulteriore che nel giudizio di appello col rito della camera di consiglio la presenza del difensore non è necessaria ai sensi del richiamato art. 127 c.p.p., comma 2, atteso che la udienza deve essere differita solo se sussiste il legittimo impedimento dell’imputato il quale ha chiesto di essere sentito o ha manifestato la volontà di comparire; 2) in rito, è irrilevante – in carenza della proposizione della ricusazione – la denunziata incompatibilità del giudice a quo per aver, in precedenza, giudicato F.A.A., imputato del concorso col giudicabile nel medesimo reato; 3) ancora in rito, la formalità dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non è prescritta per le perquisizioni eseguite di iniziativa dalla polizia giudiziaria; peraltro la invalidità della perquisizione non si propaga al sequestro; 4) nel merito, la prova della colpevolezza è offerta "non solo" – e "in modo preclaro" – dal processo verbale del sequestro dell’arma, ma "anche" dalla relazione di servizio dei verbalizzanti i quali hanno riportato la confidenziale e spontanea ammissione del G. circa la proprietà del fucile, acquistato poco prima da F. e circa la conferma in tal senso ricevuta dal fratello dell’appellante, G. B.; 5) i precedenti penali, anche specifici, ostano alla concessione della speciale diminuente del fatto di lieve entità. 2. – Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Roberto d’Aloisio, mediante atto del 3 maggio 2010, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 177 c.p.p.; art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c); art. 179 c.p.p., comma 1; art. 420-ter cod. proc. pen. e della L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 19, comma 2, censurando la reiezione della richiesta difensiva di differimento, tempestivamente formulata fin dal 17 settembre 2009, per l’impedimento costituito dal concomitante impegno professionale presso il Tribunale ordinario di Sant’Angelo dei Lombardi in processo per diffamazione a mezzo stampa.

Il difensore oppone: non era praticabile la sostituzione, in quanto allo suo studio non erano addetti altri professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice togato; il cliente aveva sollecitato espressamente la sua assistenza; erroneamente, poi, il giudice a quo ha reputato che, nel rito abbreviato, alla udienza in camera di consiglio del giudizio di appello non fosse necessario l’intervento del difensore; la novella del 1999 ha esteso la prescrizione della partecipazione del difensore a tutti i giudizi camerali; in violazione della legge l’udienza è stata celebrata davanti alla Corte territoriale senza l’intervento di alcun difensore.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità, opponendo: il giudice di primo grado era incompatibile; la "astensione" recte: la ricusazione è una "mera facoltà" della difesa e non un onere; la perquisizione è affetta da nullità insanabile per l’omessa avvertenza; sono inutilizzabili tutti gli atti posti a fondamento dell’accertamento della responsabilità e, in particolare, le dichiarazioni (del giudicabile e del fratello) riportate dai Militari nella relazione di servizio;

trattandosi di inutilizzabilità cd. "patologica", il rito abbreviato non ha effetto sanante; in ogni caso la prova manca ovvero è contraddittoria, sia in ordine alla materialità della condotta che in ordine all’elemento psicologico; e doveva essere riconosciuta la attenuante del fatto di lieve entità. 3.- Il ricorso è infondato.

3.1 – Ai sensi dell’art. 443 c.p.p., comma 4, art. 599 c.p.p. e art. 127 c.p.p., commi 3 e 4, il giudizio col rito abbreviato è celebrato in grado di appello senza la necessaria partecipazione del difensore, sicchè è irrilevante l’impedimento di costui a intervenire. In tale senso è costante la giurisprudenza di questa Corte consolidatasi anche dopo la novella invocata dal ricorrente (Sez. 5, 23 marzo 2004, n. 23323, Collini, massima 228867; Sez. 6, 23 settembre 2004, n. 40542, Di Gregorio, massima n. 230260; Sez. 4, 17 marzo 2005. n. 20576, Arenzani, massima n. 231360; Sez. 5, 6 aprile 2006, n. 16555, Verbi, massima n. 234450; Sez. 6, 24 maggio 2006, n. 23778, Guarino, massima n. 234726; Sez. 4, 14 luglio 2008, n. 33392, Menoni, massima n. 240901; Sez. 1, 4 marzo 2009, n. 11248, Bardi, massima n. 242850;

Sez. 5, 16 luglio 2010, n. 36623, Borra, massima n. 248435).

3.2 – Priva di pregio si rivela la deduzione difensiva circa la supposta incompatibilità del giudice di primo grado.

Non è neppure il caso di esaminare la fondatezza del merito della eccezione.

L’ordinamento, infatti, non connette alla incompatibilità del giudice, in quanto tale, alcuna sanzione di nullità degli atti compiuti o di inutilizzabilità delle prove assunte (Cass., Sez. Un., 17 aprile 1996, n. 5, D’Avino, massima n. 204464 e Sez. Un., 24 novembre 1999, n. 23, Scrudato, massima n. 215097).

L’art. 42 c.p.p., comma 2, prevede soltanto che – ed esclusivamente all’esito dei procedimenti incidentali di astensione o di ricusazione e nel caso di accoglimento, rispettivamente, della istanza del giudice astenuto, ovvero della richiesta della parte ricusante – l’autorità deliberante possa statuire in ordine alla efficacia degli atti compiuti dal giudice astenuto o ricusato.

Ma, nella specie, pacificamente nè il giudice di prime cure si è astenuto, nè l’imputato lo ha ricusato. Anzi la mozione, presentata dal giudicabile (e accolta), per la definizione del giudizio col rito abbreviato risulta incompatibile coll’intendimento dell’imputato di ricusare il giudice della udienza preliminare.

3.3 – La ulteriore questione agitata dal ricorrente, in rito, circa la invalidità della perquisizione è affatto ininfluente.

Dopo alcuni remoti e contrari arresti (Sez. 1, 20 gennaio 1993, n. 205, Mattiuzzi, massima n. 193090: Sez. 3, 28 febbraio 1994, n. 629, Santi, massima n. 197316; Sez. 6, 12 maggio 1994, n. 2289, Ferri, massima n. 200053) la più recente giurisprudenza di questa Corte è, ormai, pacificamente orientata nel senso della affermazione del principio di diritto secondo il quale la nullità dell’atto di ricerca della prova non si propaga al sequestro, nè tampoco ne comporta l’inutilizzabilità (Sez. 5, 26 maggio 1998, n. 3287, Brescia, massima n. 212031; cui adde: Sez. 6, 22 maggio 1995, n. 2001, Mazzanti, massima n. 202589 e Sez. 5, 27 novembre 1995, n. 2793, Melillo, massima n. 203594: "L’invalidità del provvedimento di perquisizione non si trasferisce sic et simpliciter al sequestro;

essa, pertanto, non determina nè l’inutilizzabilità a fini di prova delle cose rinvenute, che consegue alla violazione di precisi divieti normativi e non alla violazione delle modalità di assunzione della prova stessa, nè la nullità del sequestro probatorio, ai sensi dell’art. 185 c.p.p., comma 1; siffatta nullità, invero, va esclusa sia perchè il rapporto tra perquisizione e sequestro si pone in termini di accertamento specifico di pertinenza al reato per ciascuna delle cose rinvenute e non di automaticità, sia perchè l’art. 185 c.p.p., comma 4 sottrae esplicitamente le prove al regime di consequenzialità delle nullità").

3.4 – Quanto al merito del giudizio, l’eccezione di inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni dell’imputato, riportate nella relazione di servizio (al di là del rilievo della infondatezza della questione, v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 23 settembre 2008, n. 40050, Ponte, massima n. 241554), non è, oltretutto, influente.

L’accertamento della condotta delittuosa e il conseguente giudizio di responsabilità trovano, infatti, saldo e autonomo ancoraggio, nella evidenza del processo verbale del sequestro del corpo del reato, rinvenuto nell’abitacolo della autovettura del ricorrente il quale aveva in atto la disponibilità del veicolo.

Mentre è, affatto, irrilevante, ai fini della integrazione della fattispecie delittuosa, il rilievo della proprietà dell’arma, desunto dalla relazione di servizio.

3.5 – Con riferimento alle residue censure, peraltro affatto generiche, non è dato apprezzare alcuna violazione di legge:

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

3.6 – Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione in ordine all’accertamento della condotta e alle correlate valutazioni.

La Corte di appello ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 3.7 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.