Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 28-06-2011, n. 25718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20.02.2009 il Tribunale di Ferrara dichiarava M.A., M.F. e B.A. responsabili di rapina a mano armata porto, detenzione di armi da guerra ed esplosivi e riciclaggio dei veicoli utilizzati per commettere la rapina. Il solo M.A. del tentato omicidio in danno di guardie giurate e poliziotti intervenuti sul luogo della rapina e riconosciuta la continuazione tra i reati e ritenuta la recidiva li condannava,rispettivamente, M. A. alla pena anni venti e mesi sei di reclusione ed Euro 6000,00 di multa e B.A. alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione ed Euro 5000,00 di multa. Assolveva da tutti i reati M.F..

1.1 Avverso tale sentenza proponevano appello i difensori ed il P.M. per l’assoluzione di M.F., e la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 07.07.2010, in parziale riforma, assolveva i due M. dal tentato omicidio in danno delle guardie giurate, condannava M.F. per la rapina, il tentato omicidio in danno dei poliziotti ed il riciclaggio delle targhe dei due furgoni utilizzati e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di anni diciotto di reclusione ed Euro 5400,00 di multa riducendo la pena inflitta a B.A. ad anni sedici di reclusione e a M.A. alla pena di anni diciotto ed Euro 5400,00 di multa.

1.2 Avverso tale sentenza ricorrono i difensori dei tre imputati, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

M.A. e M.F.:

a) – Con il primo motivo il vizio di motivazione in relazione all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), lamentano che il rinvio dell’udienza del 10.4.208 era stato determinato dalla contemporanea fissazione di altro processo a carico degli stessi e pertanto gli imputati non erano in alcun modo responsabili del rinvio sicchè protrarre i termini della custodia non appariva legittimo;

b) – con il secondo motivo la carenza di motivazione o mera apparenza della stessa per inosservanza di norme di legge (artt. 523, 603, 187, 192 e 238 bis c.p.p.). Il Tribunale di Ferrara, all’esito della discussione, aveva emesso un’ordinanza nelle quale si affermava la necessità di acquisire la sentenza del Tribunale di Padova del 05.06.2008, quella della Corte d’appello di Venezia del 26.06.2008 a carico di B.A.. Con tutta evidenza i giudici, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., hanno ritenuto di assoluta decisività l’apporto probatorio che tali sentenze davano all’istruttoria dibattimentale che pertanto si dimostrava di esito incerto. Ma avrebbero dovuto motivare l’acquisizione ai sensi dell’art. 187 c.p.p., in ordine alla rilevanza e pertinenza dell’acquisizione probatoria, posto che i fatti per i quali si era proceduto negli altri procedimenti non erano in alcun modo connessi con quelli per cui è processo;

– c) Con il terzo motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), con particolare riferimento al giudizio di attendibilità di G.S. giustificato dal richiamo ai plurimi giudizi di attendibilità delle dichiarazioni emessi in altri processi ove lo stesso dichiarante era stato ascoltato il giudizio della Corte di merito, di attendibilità del G. riposa esclusivamente sul rinvio al giudizio reso negli altri processi avendo così recepito, senza farne specifica valutazione di tenuta, le dichiarazione del dichiarante G.. d) – con il quarto motivo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), la carenza di motivazione, la mera apparenza e illogicità della motivazione in relazione alla violazione delle norme che regolano la valutazione delle prove (art.192 c.p.p., commi 3 e 4, con riferimento alla necessità dei congrui e specifici riscontri esterni individualizzanti per ciascun imputato). La Corte di merito ha dato valore, come elementi individualizzanti, ad una serie di elementi assolutamente generici e per nulla individualizzanti come le caratteristiche fisiche dei rapinatori o una frase detta da M.A. e riferita solo dal dichiarante. Nè ha rilevato le vere e proprie falsità insite nelle dichiarazioni del G. e relative al lavoro svolto da M.A.: in particolare per quanto riguarda:

1) B., la carenza di motivazione è assoluta posto che non è in alcun modo giustificato il concorso morale;

2) per quanto riguarda M.A. è contraddittoria la motivazione della condanna dell’imputato che era stato assolto, dalla sentenza del Tribunale di Padova, dall’accusa di aver fatto parte dell’associazione a delinquere; contraddittoria anche l’accusa di contiguità con tale Br. che però è stato assolto da tali fatti per cui è processo; del tutto generici sono gli elementi relativi alle caratteristiche fisiche del soggetto.

3) M.F. è stato condannato sul generico rinvio alla sentenza del Tribunale di Padova senza dare adeguata motivazione, con elementi specifici, delle prove a carico del M.. E’ frutto di travisamento, sicuramente, l’accusa di aver utilizzato nella rapina di (OMISSIS) il fucile mitragliatore "di cui al lotto 4", per la detenzione del quale l’imputato è stato condannato dal Tribunale di Padova, perchè il fucile utilizzato a (OMISSIS) è un altro, come si evince dalla lettura del capo di imputazione. e) con il quinto motivo il ricorrente deduce che è stata erroneamente applicata la normativa della recidiva, che non è sicuramente obbligatoria, dovendosi applicare quella previgente alla modifica;

f) con il sesto motivo deduce l’erronea applicazione della norma sul riciclaggio posto che in via di logica, tutti gli imputati devono aver concorso nel reato presupposto di furto, visto che hanno minuziosamente attuato un piano criminoso complesso.

Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato 2.1 Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, relativo alla sospensione dei termini. A tal proposito la Corte di merito ha rilevato che il rinvio fu chiesto dal difensore degli imputati che avevano scelto di presenziare all’udienza avanti al Tribunale di Padova e che pertanto, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a), si è imposta la sospensione dei termini. La decisione è legittima e non merita censure.

2.2 In ordine al secondo motivo di ricorso, che è la pedissequa ripetizione di analogo motivo prospettato con l’appello, la Corte di merito ha puntualizzato che l’episodio criminoso giudicato a Ferrara è stato individuato nell’ambito di una più articolata e complessa indagine relativa ad una associazione a delinquere volta alla perpetrazione di numerose rapine a mano armata ed altri gravi delitti ed il processo autonomo è scaturito dalla decisione del GUP del Tribunale di Padova, in sede di udienza preliminare, di dichiarare la propria incompetenza territoriale solo per l’episodio della rapina ai portavalori commessa in (OMISSIS). La Corte si è anche espressa per la sostanziale connessione dei fatti giudicati in (OMISSIS) ed a (OMISSIS) affermando che: "sia l’ordinanza (di custodia cautelare) del GIP di Padova che quella del GIP di Ferrara hanno superato il vaglio del tribunale del riesame dei rispettivi distretti, che hanno ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia G.S., che costituiscono l’ossatura portante dell’impianto accusatorio, non solo sono provenienti da fonte attendibile, e sono altresì convalidate, quanto ai singoli episodi, da rilevanti e sicuri riscontri, ma sono anche munite di specifici riscontri individualizzanti idonei a soddisfare le esigenze di garantismo affermate dall’orientamento giurisprudenziale recente in materia di valutazione della portata probatoria della chiamata in correità.; tali riscontri sono stati acquisiti nel contesto dell’indagine sfociata nel procedimento originario avanti all’A.G. di Padova e pertanto a tale procedimento deve continuare a farsi riferimento per quanto attiene l’origine delle fonti di conoscenza, salva ovviamente, la autonomia delle modalità di acquisizione della prova dei singoli e distinti dibattimenti". Stabilita così la pertinenzialità della acquisizione documentale già censurata dal ricorrente, la Corte, con una valida e congrua motivazione, ha precisato che le decisioni del processo principale di Padova sono state acquisite ai sensi degli artt. 236 e 238 bis c.p.p., trattandosi di plurime pronunce,tutte emesse nel medesimo contesto, ma che, in conseguenza della scelta del rito, si è frazionato in più momenti decisionali.

2.3 Anche il terzo e quarto motivo di ricorso non sono fondati.

Secondo il ricorrente,il rinvio, in punto di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni di G.S., alle motivazioni delle plurime decisioni relative ai diversi riti del processo principale di Padova oltre che a quelle del primo grado del processo di Ferrara ed ai relativi giudizi cautelari, renderebbero la motivazione meramente apparente.

A ben vedere, però, con la sentenza n. 17 del 2000 le Sezioni Unite di questa Corte, già avevano affermato la legittimità della motivazione per relationem quando essa sia riconducibile alle tre specifiche caratteristiche di seguito indicate: 1) – faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) – fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) – l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione. SS.UU. N.. 17 del 2000 Rv. 216664.

La motivazione del provvedimento in esame si attiene scrupolosamente alle predette direttive: le sentenza cui fa rinvio sono state acquisite nel contraddittorio e sono ben note alla difesa che peraltro non avanza, sul punto specifiche censure limitandosi a contestare le modalità di redazione della motivazione.

2.4 Nè,peraltro, la Corte si è sottratta all’esame degli specifici punti oggetto delle censure dell’appellante, sia per quanto riguarda il valore da dare alle caratteristiche fisionomiche dei rapinatori;

alle pretese imprecisioni delle dichiarazioni di G. sull’attività lavorativa di M.A.; al valore di dare al dictum di quest’ultimo, che il G. si è limitato a riportare tal quale senza aggiungere valutazioni.

2.5 La censura di non aver indicato elementi di riscontro univoci, esterni ed individualizzanti alle dichiarazioni del G., che costituisce l’essenza del quarto motivo di ricorso, è, poi, manifestamente infondata.

2.6 La Corte di merito, infatti ha affrontato tale censura, già prospettata, nei medesimi termini in appello, dalla pagina 26 alla pagina 35 della motivazione,ove, dopo aver premesso la distinzione tra indizio e riscontro, ed aver corretto l’affermazione del primo giudice in punto di qualificazione dell’elemento "riscontro" secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 36267 del 2006, ha puntualmente analizzato, indicandoli,con motivazione logica, esaustiva e congrua, tutti gli elementi individualizzanti, con riferimento specifico ai singoli imputati, emergenti dagli atti ponendo ben rilievo che la prova della partecipazione dei tre ricorrenti ai fatti per cui è processo è pur sempre la testimonianza di G..

2.7 A tale proposito ritiene questo collegio, che in relazione alla particolare complessità e non ordinarietà dell’azione criminosa, qual’è quella di un assalto ad un furgone blindato portavalori, con l’uso di esplosivo ed armi da guerra e predisposizione di un gruppo di fuoco che agisce in sincronia per coprire la fuga dei complici (elementi tutti che richiamano alla mente indicazioni precise di addestramento all’uso delle predette armi oltre che all’azione comune), il rinvenimento dello stesso tipo di arma nella disponibilità dei soggetti indicati come compartecipi della rapina dal dichiarante sia un elemento di non comune riscontro, al pari della identità di modalità dell’azione; della contestualità temporale degli altri episodi criminosi; della identità di fisionomia degli imputati con la descrizione dei rapinatori fatta dai testi oculari. Elementi tutti messi in rilievo dalla Corte di merito,oltre agli altri già individuati dal giudice di prime cure,ai quali ha fatto rinvio.

2.8 Nè pregio ha la censura sul preteso travisamento del fatto con riferimento al fucile mitragliatore rinvenuto nella disponibilità di M.F., perchè la Corte, lungi dall’affermarne l’identità dell’arma,la ha specificamente esclusa (pag. 31:

"accertata sua responsabilità per la detenzione di un fucile mitragliatore di tipo analogo (non se ne può affermare nè escludere la identità) rispetto a quelli usati dai sei autori della rapina in esame…").

2.9 Non è fondato il quinto motivo di ricorso : la Corte territoriale,infatti, riconoscendo la facoltatività della recidiva, si è limitata a motivare adeguatamente l’opportunità di tale riconoscimento, dando un semplice significato rafforzativo di tale opportunità all’aggettivo "doveroso". 2.10. Non merita accoglimento il sesto motivo, posto che il reato presupposto del riciclaggio non risulta contestato a chi materialmente cambiò le targhe dei veicoli utilizzati per la rapina.

2.11. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 25862 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 29 giugno 2009 ha determinato nella misura di Euro 1.500.281 l’indennità dovuta dal comune di Pistoia alle s.n.c. Baroncelli S. & Bafore Commerciale Tessuti di Baroncelli e & per l’espropriazione con decreto 28 agosto 1995, di un terreno di sua. proprietà ubicato nell’ambito di un P.I.P da realizzare nella locale zona di via Erbosa (in catasto all’art. 42722, fg. 240, mapp. 898 e 905). Ha altresì respinto analoga domanda di quest’ultima nei confronti della s.p.a. Esselunga, osservando: a) che ente espropriante doveva considerarsi il solo comune che. con provvedimento del 3 ottobre 1992 aveva affidato alla società la concessione della superficie delle aree interne al PIP per la realizzazione del piano industriale, comprendente il compimento degli atti delle espropriazioni delle aree; b) che il Piano approvato con Delib. Comunale 20 luglio 1989, n. 974 conferiva alle stesse destinazione edificatoria ed un valore di Euro 174 mq., in tale misura accertato dal c.t.u.; c) che siffatta destinazione non rientra fra quelle di riforma economico-sociale per le quali era applicabile la riduzione del 25% introdotta dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, che aveva stabilito invece una maggiorazione premiale del 10% in tutti i i casi di incongruità dell’offerta indennitaria impeditiva della stipulazione del contratto di cessione.

Per la cassazione della sentenza il comune di Pistoia ha proposto ricorso per 11 motivi; cui resistono con controricorso sia la soc. Esselunga, che le soc. Baroncelli-Bafore, le quali hanno formulato a loro volta la prima ricorso incidentale per 5 motivi e la seconda due distinti ricorsi incidentali entrambi per 3 motivi.

Motivi della decisione

2. I ricorsi vanno, anzitutto riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. essendo stati proposti contro la medesima sentenza.

Il Collegio deve poi dichiarare inammissibile il secondo ricorso incidentale della Baroncelli-Bafore rivolto nei confronti della s.p.a. Esselunga, avendo la stessa ricorrente riferito che quello principale le è stato notificato il 19 ottobre 2009 (che è nel contempo la data dell’ultima notificazione alle parti dell’atto suddetto); per cui anche detto ricorso incidentale doveva essere notificato alla società entro l’8 novembre 2011 e venir depositato entro il ventesimo giorno successivo. Laddove è stato notificato alla Esselunga, dopo la scadenza di quest’ultimo termine, il 29 dicembre 2009. 3. Con il terzo motivo del ricorso principale, dall’evidente carattere pregiudiziale, il comune di Pistoia, deducendo difetti di motivazione sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di espropriazione, si duole che la Corte di appello gli abbia attribuito la relativa legittimazione senza considerare: a) che nel caso non poteva ricorrere alcuna ipotesi di delegazione amministrativa configurabile soltanto tra enti pubblici;ma erano applicabili i principi sulla concessione traslativa deliberata dal Consiglio comunale con provvedimento 13 marzo 1989 a favore della s.p.a. Esselunga; perciò da considerarsi il solo soggetto responsabile dell’espropriazione; b) che tutti gli atti del procedimento concessorio ne confermavano l’esclusiva responsabilità, a partire dal bando per l’assegnazione del diritto di superficie al regolamento di concessione allegato, avente per oggetto la potestà di detta società di espropriare tutte le aree comprese nel PIP in nome e per conto di essa amministrazione; c) che, del resto, l’intero procedimento ablativo era stato condotto esclusivamente dalla società su cui gravava l’onere di richiedere il decreto di esproprio e di offrire le indennità.

Il motivo è infondato, pur se va interamente corretta ex art. 384 cod. proc. civ. la motivazione con cui la sentenza impugnata ha attribuito al solo comune di Pistoia la titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è soltanto il soggetto espropriante: vale a dire quello a cui favore è pronunziato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nell’attuazione dell’opera pubblica, dovendosi anche allora, nei rapporti esterni verso l’espropriato, ed indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti che rilevano solo ai fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro, aversi riguardo esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione.

Salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento in proprio, concessione traslativa e simili) sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (cfr. Cass. 25 luglio 1997 n. 6959; 28 maggio 1991 n. 6029;13 gennaio 1988 n. 176).

E tuttavia, perchè si abbia un simile effetto – non essendo nel caso invocabile l’ipotesi della delegazione amministrativa, configurabile esclusivamente tra enti pubblici – occorreva un provvedimento di concessione (traslativa), caratterizzata anzitutto dal trasferimento al privato non della sola facoltà di chiedere all’autorità amministrativa la emissione di singoli atti del provvedimento espropriativo, ma anche di quella di compierli direttamente, in nome e per conto proprio, e in forza della delega di poteri concessa.

(Cass. sez. un. 6769/2009; 299/2000; nonchè 26261/2007; 14378/2001).

Nella fattispecie malgrado nè le parti, nè la sentenza impugnata abbiano rivolto alcuna attenzione al decreto di espropriazione emesso il 28 agosto 1995, la stessa ha indicato nel solo comune il soggetto espropriante che con provvedimento del 3 ottobre 1992 aveva posto a carico della s.p.a. Esselunga soltanto gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle occupazioni ed espropriazioni delle aree del Piano degli insediamenti produttivi adottato dal comune con Delib.

20 luglio 1989, n. 974.

Detta indicazione trova riscontro nella L. n. 865 del 1971, art. 27 che disciplina i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, formati come nella specie dai comuni, attribuendo soltanto a questi ultimi o ai loro consorzi il potere di provvedere alle espropriazione dei terreni ubicati nell’ambito del piano (comma 5), fissandone la destinazione e l’utilizzazione, e consentendo a dette amministrazioni di attribuire (per quanto qui interessa) la sola concessione del diritto di superficie sulle relative aree disciplinata da apposita convenzione; che non può dunque modificare il dettato della legge in merito agli enti titolari del potere ablativo, ma deve soltanto regolare gli oneri posti a carico del concessionario e stabilire le sanzioni per la loro inosservanza (u.c.).

Questa disciplina è stata puntualmente osservata dal comune nel procedimento conclusosi con provvedimento concessorio 3 ottobre 1992, alla soc. Esselunga, in cui fin dal bando di gara, riportato dalla stessa amministrazione (pag. 22) con cui alla società concessionaria veniva delegato il compimento degli atti della procedura ablativa per l’acquisizione dei terreni del piano, è stato specificato che la concessione modellata su quella di opere di cui alla L. n. 1137 del 1929, doveva avvenire "in nome e per conto del Comune"; e la natura non traslativa della concessione, peraltro già affermata da questa Corte nella precedente sentenza 9980/2003, è stata ribadita in tutte le disposizioni del regolamento allegato, pur esse trascritte dal comune ove è stato ricordato che "l’espropriazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente" (art. 6); che doveva avere per oggetto gli atti della procedura espropriativa "in nome e per conto del comune di Pistoia" (artt. 1 e 5). Mentre anche negli atti suddetti, quali quello con cui è stata offerta l’indennità provvisoria, il concessionario ha comunicato all’espropriando di agire in nome e per conto del comune di Pistoia (pag. 25 ric.):

perciò stesso escludendosi la ricorrenza di una concessione (traslativa), peraltro per questi lavori neppure prevista dalla L. n. 865 del 1971, ricordato art. 27, in cui, invece, il concessionario agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l’attività espropriativa: e proprio per tale ragione diviene responsabile delle obbligazioni assunte in dipendenza di essa.

Restano in tale statuizione di conferma della legittimazione sostanziale esclusiva del comune, assorbiti l’intero ricorso incidentale della soc. Esselunga ed il 3 motivo del ricorso incidentale delle società espropriate, subordinati alla condizione, non verificatasi di accoglimento del motivo appena esaminato, e dell’attribuzione ad essa società della titolarità del rapporto obbligatorio inerente all’indennità di esproprio.

4. Con il nono motivo del ricorso principale, il comune, deducendo difetti di motivazione censura la sentenza impugnata per avere attribuito al terreno espropriato il valore di Euro 174, 50 mq. aderendo acriticamente alle risultanze della c.t., e non fornendo alcuna risposta alle proprie contestazioni sul procedimento seguito e sugli errori commessi dal consulente (calcolo degli oneri di urbanizzazione, inosservanza delle previsione del P.I.P. sulla tipologia di immobili da realizzare, indici di fabbricabilità ecc.) nel pervenire a siffatto risultato.

Con il decimo, denunciando ulteriore violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis addebita alla decisione altro errore di valutazione consistente nell’avere recepito il parametro utilizzato dal consulente che aveva dapprima calcolato il valore complessivo di tutti i terreni del piano per poi suddividerli per la sola estensione dei terreni edificabili, e non per quella di tutte le aree anche se destinate a standards sulle quali invece andava "spalmato" siffatto valore complessivo.

Entrambe le censure sono fondate.

La sentenza impugnata ha attribuito al terreno espropriato il valore di Euro 174 mq. perchè "accertato dal perito sulla base di calcoli corretti e privi di omissioni, e non specificamente contestati dal comune di Pistoia…".

Per cui, è incorsa nel vizio di omessa motivazione, denunciato dall’ente pubblico, il quale ricorre non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando sia reso impossibile il controllo del criterio logico in base al quale egli ha affermato il proprio convincimento; e, perciò, sussiste quando detto giudice si sia limitato ad affermazioni apodittiche non corredate dall’indicazione degli elementi a sostegno della decisione.

A questa situazione è, peraltro, equiparabile quella in cui la sentenza argomenta sulla base di elementi di prova menzionati in modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, perchè li fa oggetto di mero richiamo, invece che di una descrizione sufficiente a dar conto della loro rilevanza: posto che anche in tal caso non è ricostruibile l’iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice e non è quindi esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono.

D’altra parte è vero che il giudice, quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è tenuto a confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti. Ma è pur vero che, quando le parti muovano alla consulenza argomentati rilievi e contrappongano specifici elementi di comparazione non presi in esame dal consulente, come nel caso ha fatto il comune che ha riportato e trascritto tutte le proprie contestazioni rivolte a ciascun parametro utilizzato dall’ausiliario, rimaste senza alcuna risposta anche dopo i supplementi disposti alla consulenza, detto giudice non può limitarsi ad ignorarli del tutto; o a disattenderli con generiche e non controllabili affermazioni di adesione agli accertamenti suddetti, ma è tenuto ad una puntuale e dettagliata motivazione che ne dimostri le ragioni dell’infondatezza, o comunque quelle per le quali devono comunque essere preferiti questi ultimi.

Siffatta motivazione, nel caso, invece, manca in radice perfino con riguardo alla scelta del criterio (o dei criteri) adottato per la ricerca del presumibile valore dell’area espropriata (che sembra essere stato tratto da quello dell’intera superficie costitutiva del Piano); non avendo la sentenza impugnata neppure indicato se abbia inteso privilegiare il metodo cd. sintetico-comparativo, ovvero i criteri di stima cd. analitici-ricostruttivi (o ancora metodi diversi da questi). Posto che risolvendosi il primo nell’attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali – quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili – e temporali ma anche e soprattutto alla sua condizione giuridica urbanistica all’epoca del decreto ablativo, occorreva che la Corte di appello indicasse gli elementi di comparazione utilizzati e che ne documentasse la rappresentatività del mercato immobiliare dei terreni inclusi nella zona delimitata dal PIP, in cui è compreso quello espropriato.

Mentre ove fosse stato prescelto il metodo analitico ricostruttivo, diretto ad accertare il valore di trasformazione del suolo edificabile, la sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare anzitutto la densità volumetrica esprimibile in base agli indici di fabbrìcabilità della zona omogenea in cui è incluso, al netto degli spazi assegnabili a standards: non potendo la relativa indagine basarsi sull’indice fondiario di edificabilità (come lamentato dal comune), bensì su quello che individua la densità territoriale della zona, soltanto questo includendo nel calcolo la percentuale degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale; e dovendo quindi tenersi conto anche delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area (Cass. 9891/2007; 21011/2006; 11477/2006;

7518/2001). E soprattutto della sola destinazione industriale consentita dal PIP (Cass. 18254/2004; 10265/2004; 16710/2003): in quanto la normativa della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis non si limita a fissare una rigida dicotomia, con esclusione dell’ammissibilità di un tertium genus, tra "aree edificabili" (indennizzabili in percentuale del loro valore venale, ai sensi del comma 1) ed "aree agricole" o "non classificabili come edificabili", ma impone di tener conto delle possibilità legali di edificazione sussistenti al momento della vicenda ablativa quali offerte dagli strumenti urbanistici. I quali come è noto onde dare un ordine ed un’armonia allo sviluppo dei centri abitati, nonchè di disciplinare l’edilizia urbana nei suoi molteplici aspetti, ripartiscono il territorio comunale in zone con la precisazione delle relative destinazioni e la determinazione dei caratteri da osservare in ciascuna zona (densità, modalità delle costruzioni, distacchi, intensità estensiva e volumetrica, e simili); con la conseguenza che se nel caso l’inclusione del terreno espropriato in zona PIP avente la destinazione accertata dalla sentenza impugnata costituiva condizione necessaria e sufficiente per l’attribuzione del requisito dell’edificabilità legale, la relativa classificazione ne rappresentava anche il limite: non potendo per quanto si è detto l’immobile essere destinato a qualsiasi tipologia di edificazione, ma soltanto agli insediamenti espressamente previsti nella zona suddetta.

Ad una nuova valutazione in base ai principi esposti, provvederà, dunque il giudice di rinvio.

5. Con il quarto motivo, il comune, deducendo violazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, censura la decisione impugnata per avere escluso la connotazione di riforma economico-sociale a livello locale del PIP di villa Erbosa, ed insiste quindi per la decurtazione del 25% sul valore venale del suolo previsto dalla norma suddetta allorchè l’espropriazione abbia tale natura.

Con il quinto, deducendo altra violazione della menzionata normativa, si duole che la Corte territoriale abbia aggiunto al valore dell’immobile anche la maggiorazione premiale del 10% senza considerare che nel caso trattavasi di giudizio pendente fin dal 1994, perciò non sottoposto alla disciplina dell’art. 37 del T.U. delle espropriazioni per p.u.; e non potevano quindi recepirsi le argomentazioni che avevano indotto la giurisprudenza ad escludere la decurtazione del 40% in base al meccanismo stabilito dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2.

Con il settimo, deducendo violazione della L. n. 244 del 2007, menzionato art. 2, si duole della sua applicazione all’espropriazione in esame iniziata in epoca antecedente al T.U. delle espropriazioni per p.u.; ed alla quale secondo la giurisprudenza della Cassazione era dunque applicabile esclusivamente il criterio di calcolo dell’indennità stabilito dall’art. 39 della legge fondamentale del 1865. Il Collegio ritiene fondati gli ultimi due motivi e che quindi in detta statuizione debba restare assorbito il sesto motivo del ricorso i con cui il comune ribadisce l’esclusione della menzionata maggiorazione adducendo la congruità dell’indennità offerta rispetto a quello spettante alla controparte.

Non è al riguardo pertinente alcuna delle considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sull’istituto della cd. occupazione espropriativa, sui criteri riduttivi introdotti dall’art. 5 bis, comma 7 bis per determinarne il relativo indennizzo, poi dichiarati incostituzionali (sent. 349/2007 della Corte Costit.), nonchè sulla incompatibilità di detta espropriazione illegittima con la normativa dell’art. 1 All. 1 della Convenzione Edu, come interpretata dalla Corte Edu: una volta che la stessa Corte di appello ha accertato che l’espropriazione si è svolta ritualmente e si è conclusa con la tempestiva emissione nel 1995 del decreto di espropriazione, e che conseguentemente l’espropriato non ha formulato alcuna richiesta risarcitoria.

Questa Corte, poi, ha ripetutamente affermato, anche a sezioni unite:

a) che dopo la declaratoria di incostituzionalità dei primi due commi, art. 5 bis ad opera della sentenza 348/2007 della Corte Costituzionale è tornato a trovare applicazione ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, il criterio del valore venale del bene previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, sostanzialmente corrispondente con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU; b) che non è invocabile neppure lo ius superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, sia perchè la nuova norma avendo introdotto modifiche al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, segue la disciplina transitoria prevista dall’art. 57, D.P.R. cit., ed è quindi inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa, come nella fattispecie, prima del 30 giugno 2003; sia perchè la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90 prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di espropriazione solo con riferimento "ai procedimenti espropriativi" e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11480/2008 e successive).

Ha evidenziato altresì la corrispondenza di questa opzione ermeneutica con la giurisprudenza della Corte Edu, nonchè della Grande Chambre della Corte, la quale, pur non escludendo che in materia civile una nuova normativa possa avere efficacia retroattiva, ha ripetutamente considerato lecita l’applicazione dello ius superveniens in causa soltanto in presenza di "imperieux motifs d’interet general"; per cui siccome nel caso il giudizio è pendente fin dal 1994 la Corte doveva applicare non già il criterio introdotto dalla menzionata L. n. 244 del 2007 (con il sistema delle riduzioni e delle maggiorazioni dalla stessa riproposto), ma la regola generale del menzionato art. 39 della legge fondamentale per il quale "la indennità dovuta all’espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita": anche per il principio più volte ricordato dalla Corte Costituzionale che sul giudice comune grava l’obbligo di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti in cui ciò sia permesso dal suo tenore. E tanto è sufficiente ad escludere il dubbio manifestato dalla ricorrente circa la legittimità costituzionale della non applicazione della menzionata nuova disposizione premiale del 2007 ai giudizi in corso ed antecedenti alla disciplina del T.U.; che per quanto detto è conforme ai principi enunciati dalla CEDU, e perciò stesso al precetto dell’art. 117 Cost.. E d’altra parte non viola il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. invocabile in situazioni che si svolgono nell’ambito della medesima dimensione temporale, non già quando si abbia il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate (Cass. 16062/2004; 8031/2002; 14223/2000).

6. Il Collegio deve, infine respingere il primo motivo del ricorso incidentale della Baroncelli-Bafore per la disposta condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti della s.p.a.

Esselunga: correttamente poste dalla sentenza impugnata a carico dell’espropriata per avere rivolto la domanda di pagamento dell’indennità anche nei confronti di detta società invece estranea ab origine al relativo rapporto obbligatorio, facente capo esclusivamente sul comune di Pistoia;e riferendosi il criterio della soccombenza al fine di attribuire l’onere di sopportare le spese processuali unitariamente all’esito finale della controversia, conclusa con il rigetto della richiesta suddetta.

7.Infondato, è, invece, il primo motivo del ricorso principale, con cui il comune ha denunciato violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la sentenza impugnata esaminato la propria domanda di manleva rivolta nei confronti della s.p.a. Esselunga, non avendo la Corte di merito l’obbligo di pronunciare su di una domanda inammissibile attesa la propria incompetenza per materia a statuire su di essa: ciò in quanto la competenza eccezionale in unico grado attribuita al giudice dell’opposizione alla stima, indicato dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 nella Corte d’Appello competente per territorio, è circoscritta alla domanda di determinazione dell’indennità dovuta al proprietario del bene espropriato ed a quelle accessorie di pagamento degli interessi e dell’eventuale maggior danno per il ritardato adempimento; ma non comprende anche la domanda – diversa ed autonoma per "petitum" e "causa petendi" – diretta a stabilire chi sia, nei rapporti interni, il soggetto che, in via di regresso, debba sopportare l’onere economico dell’indennità corrisposta dall’espropriato, appartenendo il relativo giudizio al giudice di primo grado secondo gli ordinari criteri della competenza (Cass. 18188/06; 1234/1995; 5753/1993).

8. Restano assorbiti il primo motivo del ricorso principale, con cui il comune ha denunciato violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la sentenza impugnata esaminato la propria domanda di manleva rivolta nei confronti della s.p.a. Esselunga; il secondo con cui analoga violazione di legge è stata dedotta per l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 sulla stima dell’indennità nel caso in cui il proprietario ai fini del pagamento dell’ICI ne dichiari un importo inferiore a quello a lui spettante; l’ottavo relativo ancora alla questione suddetta non considerata dalla Corte territoriale nella determinazione dell’indennità; l’11^ relativo alla ripartizione delle spese processuali;ed infine il secondo motivo del ricorso incidentale della proprietaria espropriata relativa al suo diritto di percepire interessi e rivalutazione monetaria sull’importo dell’indennizzo suddetto.

La sentenza impugnata va conclusivamente cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla stessa Corte di appello di Firenze che in diversa composizione provvederà alla rideterminazione dell’indennità di espropriazione dovuta alla soc. Baroncelli-Bafore attenendosi ai principi esposti, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi i ricorsi, dichiara inammissibile il secondo ricorso incidentale della Baroncelli, accoglie il quinto, settimo, nono e decimo del principale, rigetta il primo ed il terzo, nonchè il primo dell’incidentale della Baroncelli; dichiara assorbiti il secondo, quinto, sesto, ottavo ed undicesimo del principale, l’incidentale della soc. Esselunga ed il secondo e terzo motivo dell’incidentale della Baroncelli; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla medesima Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-08-2011, n. 4757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame (n 441/00) la A. spa, titolare di un impianto di distribuzione di carburante al Km 189+ 260 della S.S. 1 Aurelia, impugna la sentenza del Tar Toscana n.665/99 che ha respinto il gravame proposto avverso la concessione adottata con delibera n. 982 del 24 giugno 1997 e rilasciata in favore dell’AGIP Petroli Spa sulla stessa strada statale al Km. 183+147, per mancanza della distanza minima tra i due impianti.

L’appello viene limitato al solo secondo motivo fra quelli proposti con l’originario gravame.

Con tale mezzo si sostiene la violazione degli artt. 6 III co. e 13 u.c. del Piano regionale, che prevedeva la salvaguardia delle domande presentate prima della pubblicazione del Piano (5 marzo 1997), purchè l’istruttoria della pratica fosse completata entro due mesi e l’atto concessorio fosse emanato entro i successivi due mesi.

Con altro appello (n. 769/00) la A. P. Spa ha, invece, impugnato, in via incidentale, la stessa sentenza nella parte in cui aveva respinto l’impugnativa proposta avverso la deliberazione n. 970 del 12 giugno 1997, con la quale era stata rilasciata la concessione per impianto di carburanti in favore dell’API spa.

Si sostengono i seguenti motivi:

incompetenza della Giunta comunale ad autorizzare l’adozione della concessione;

difetto di motivazione e dei presupposti, perchè la delibera n. 970/97 in favore dell’API spa era stata dichiarata immediatamente eseguibile, permettendo, così, di applicare la favorevole disciplina transitoria di cui all’art. 13 u.c. del Piano regionale;

incompatibilità tra i due impianti, con conseguente obbligo del comune di dare prevalenza, in favore dell’AGIP spa, ai criteri di anteriorità della domanda e di maggiore erogazione annuale;

illegittimità del cit. art. 13, perché non prevede di tener conto della anteriorità della domanda dell’AGIP.

Motivi della decisione

I due ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.

Con l’appello numero 441/00 la API Spa sostiene che l’istruttoria relativa alla domanda di concessione della A. P. spa si era conclusa il 10/6/97, ossia dopo la scadenza del termine previsto dalla norma transitoria, essendo intervenuto solo in tale data il parere dell’ANAS.

Al riguardo, il primo giudice aveva ritenuto essersi verificata la condicio iuris posta dall’ultima parte dell’art. 13 cit. e cioè l’avvenuto completamento dell’istruttoria entro due mesi dalla pubblicazione del Piano, in quanto la richiesta di parere del comune dell’Anas era pervenuta in data 23/4/97; infatti, l’osservanza del termine di due mesi andava rapportata all’attività istruttoria svolta dalla amministrazione deputata al rilascio del titolo all’esercizio dell’attività in questione, senza alcun rilievo per la variabile indipendente rappresentata dai tempi necessari per l’emanazione del prescritto parere dell’Anas.

La tesi appare condivisibile in quanto la norma transitoria fa riferimento esclusivamente alla fase istruttoria del procedimento concessorio e, pertanto, la disposizione deve essere interpretata nel senso di volersi riferire esclusivamente all’osservanza di tale attività da parte dell’amministrazione deputata al rilascio della concessione in quanto, diversamente, si lascerebbe alla discrezione di altro ente la possibilità di procedere alla sanatoria prevista dalla norma sulla base della tempestività o meno dell’emissione del parere sulla documentazione trasmessa e pervenuta nei termini.

Sotto altro profilo, del resto, va anche rilevato che la norma contiene anche un termine finale di conclusione che prevede il rilascio della concessine entro i due mesi successivi all’esaurimento della fase istruttoria e ciò sembra preordinato alla valutazione degli esiti della stessa, anche con riferimento alla documentazione pervenuta successivamente e, comunque, entro tale ulteriore termine massimo.

L’appello deve, pertanto, essere respinto perché infondato.

Con riferimento all’appello n. 769/00, devono ritenersi infondati anche i motivi con i quali l’A. P. sostiene l’illegittimità della concessione n. 970/97 rilasciata, alcuni giorni prima, in favore dell’A. Spa.

Con il primo motivo si sostiene l’incompetenza della giunta comunale a rilasciare la concessione in favore dell’A..

La censura è infondata in quanto spetta alla giunta, ex dpr n. 1275/51, art. 15, la competenza in ordine ai provvedimenti di carattere autorizzatorio come quelli concernenti i trasferimenti e le modifiche degli impianti, tra cui devono farsi rientrare anche le procedure di concentrazione di impianti come quello in esame, trattandosi di attività di pianificazione e razionalizzazione della rete distributiva.

Con il secondo mezzo di gravame si sostiene che il comune non avrebbe motivato l’immediata eseguibilità attribuita alla delibera n. 970/97 e che ciò avrebbe permesso l’applicazione della sanatoria di cui al cit. art. 13.

Anche tale censura è priva di pregio in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’urgenza della esecutività di un atto rientra nella valutazione discrezionale dell’amministrazione.

Infine, sono infondati il terzo e il quarto motivo di gravame.

Si sostiene, al riguardo, la violazione dei criteri di preferenza fissati dall’art. 10 del Piano regionale.

Il motivo è infondato, non essendo tale norma applicabile alla fattispecie in esame che ha ad oggetto la concentrazione di impianti, regolata dal successivo art. 12.

Nè può avere rilievo il limite di distanza fra i distributori che risulta inapplicabile alla domanda presentata dall’A., in quanto rientrante nella disciplina di cui all’art. 13, co. 3 del Piano regionale.

Né tale disposizione può ritenersi illogica nella parte in cui permette di prescindere dalla data di presentazione della domanda di concessione, trattandosi di una norma transitoria con contenuto pianificatorio, volta a definire tempestivamente le domande presentate prima dell’adozione del nuovo Piano.

Anche tale appello, pertanto, deve essere respinto per infondatezza dei motivi dedotti.

In relazione agli atti di causa, le spese del giudizio dei due gravami possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe indicati, li riunisce e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 31-08-2011, n. 32955

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 5 gennaio 2011, ha quasi integralmente confermato l’ ordinanza del 7 dicembre 2010 del GIP del medesimo Tribunale con la quale veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di F. C., indagato per i delitti di tentata estorsione e di rapina con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, quale unico motivo, una violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Come è noto, la L. n. 203 del 1991, art. 7, disciplina due distinte ipotesi, prevedendo la possibilità di applicare l’aggravante anche nei confronti di chi, pur non organicamente inserito in associazioni mafiose, agisca con metodi mafiosi o comunque dia un contributo al raggiungimento dei fini di un’associazione di tale tipo (v. a partire da Cass. Sez. Un. 28 marzo 2001 n. 10 e più di recente Sez. 6^ 2 aprile 2007 n. 21342).

Tuttavia, a differenza dell’ipotesi in cui il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, quando si tratti di soggetti non inseriti in tali organizzazioni è necessario che il ricorso al metodo mafioso sia accertato con maggiore rigore, costituendo l’unico presupposto che giustifica l’aggravamento sanzionatone del tutto svincolato dalla esistenza di una associazione.

L’accertamento deve essere condotto in maniera oggettiva, tenendo conto del contesto in cui si svolge l’azione, ma soprattutto analizzando il tipo di comportamento posto in essere, alla luce della definizione fornita dall’art. 416 bis c.p., espressamente richiamato dal citato art. 7.

Deve trattarsi, cioè, di un comportamento idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale della specie considerata.

La giurisprudenza riconosce come in tali casi non sia necessario che l’associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della condotta dell’agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà, potendo anche essere semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità attraverso cui si manifesta, sia già di per sè tale da evocare l’esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale del reato commesso (v. a partire da Cass. Sez. 1^ 18 marzo 1994 n. 1327 e da ultimo Sez. 1^ 22 gennaio 2010 n. 5783).

Di tali premesse in punto di diritto il Tribunale ha fatto buon uso, sulla scorta, questa volta in punto di fatto, delle circostanze evidenziate nell’impugnata ordinanza (v. in particolare alla pagina 27 della motivazione) e ne ha fatto discendere, non certo illogicamente, la conseguenza che l’indagato non si fosse limitato ad evocare l’esistenza di un clan camorristico operante nella zona ma avesse, addirittura, agito in concorso con altre persone, la cui presenza aveva amplificato la portata intimidatoria di quanto posto in essere.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve farsi, inoltre, luogo alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

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