Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 1230 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ricorso al TAR per l’Emilia Romagna la sig.ra R.C. impugnava l’ordinanza di sgombero in via amministrativa con la quale veniva intimato il rilascio, entro trenta giorni dalla notifica, della Casa Cantoniera sita sulla S.S. n. 64 (Porrettana), al Km 107+664, datale in concessione in quanto dipendente A., essendo stata trasferita nei ruoli della Provincia di Bologna per effetto del DPCM n. 448 del 2000.

Deduceva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del TAR perché sarebbe competente il Giudice ordinario per effetto della trasformazione dell’ente pubblico economico A. in società per azioni, operata dall’art. 7 del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002, e denunziava, inoltre, la violazione del diritto di difesa, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti ed il difetto di istruttoria, nonché l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

2. – Con la sentenza impugnata n. 120 del 6 febbraio 2009 il TAR anzidetto, previa reiezione delle eccezioni di inammissibilità sollevate da A., ha accolto il ricorso, ritenendo "…fondato ed assorbente il motivo preliminare…" ed ha sostanzialmente dichiarato assorbita la pronunzia sui restanti motivi.

La motivazione allegata a detta decisione può essere così riassunta:

– è venuta meno la natura demaniale delle case cantoniere per effetto dell’art. 19 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che ha stabilito che nel patrimonio dell’Ente "…si intendono ricomprese le case cantoniere, nonché i terreni utili per i fini istituzionali…", così modificando il precedente quadro normativo che, invece, prevedeva che le case cantoniere continuavano ad appartenere al demanio stradale, e non facevano parte dei beni da trasferire all’Ente nazionale per le strade, ai sensi dell’art. 3 L. 23.12.1996 n. 662, ancorché si trattasse di immobili che, già in capo all’A.N.A.S., erano strumentali all’attività dell’Ente medesimo;

– pertanto, la natura di bene patrimoniale indisponibile delle case cantoniere è venuta meno con la trasformazione di A. in soggetto di diritto privato, per cui non sussiste più la condizione soggettiva per l’applicazione dell’art.830 c.c., secondo comma, ed è venuto meno, di conseguenza, in capo ad A. il potere di autotutela amministrativa per ottenere, in alternativa agli ordinari mezzi di tutela davanti al giudice ordinario, la disponibilità della casa cantoniera.

3. – Con l’appello indicato in epigrafe A. ha chiesto, con i due motivi di impugnazione articolati, la riforma integrale di detta sentenza perché il Giudice di prima istanza sarebbe incorso nell’erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge n. 178 del 2002 e nella violazione e falsa applicazione degli articoli 830, 828 ed 823 del c.c.

4. – Si è costituita in giudizio l’appellata sig.ra R.C. che con memoria ha controdedotto ai motivi di impugnazione proposti da A., riproponendo, inoltre, i motivi del ricorso di primo grado dichiarati dal TAR sostanzialmente assorbiti per effetto della pronunzia resa.

5. – All’udienza pubblica del 18 gennaio 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

6. – L’appello è fondato.

6.1 – Ritiene il Collegio che possa convenirsi con parte appellante che pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell’originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002 (in particolare l’art. 7 che ha ulteriormente trasformato l’A. in S.p.a.), il nuovo assetto ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo, come specificato nel nuovo Statuto A. approvato con D.I. del 25 giugno 2010, sia i poteri pubblicistici propri dell’Ente proprietario delle autostrade e strade statali trasferite, tra i quali l’autotutela amministrativa esercitata, come ha direttamente chiarito il citato art. 7, laddove ha statuito che il trasferimento di detti beni "…non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 ed 829, primo comma, del codice civile…" e che A., anche nella sua nuova veste, "…esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario…".

Pertanto, non è certamente di ostacolo al riconoscimento di detto potere di autotutela la natura formalmente privatistica del nuovo soggetto ben potendosi riconnettere tale potere anche ad un organismo organizzato in modo privatistico, come affermato da tempo dalla Corte Costituzionale (cfr. n. 466 del 1993) e più di recente anche dalla Corte di Cassazione (cfr., sez. III^, n. 25268 del 16 ottobre 2008).

Infatti, va condiviso l’avviso che la dicotomia ente pubblicosocietà di diritto privato si è andata stemperando nel tempo, sia in sede normativa, sia in sede giurisprudenziale, in ragione dell’utilizzo sempre più consistente del relativo modello nel settore pubblico (in prevalenza per meglio gestire rilevanti interessi pubblici, specialmente in tema di servizi) e per effetto degli indirizzi provenienti dalla normazione comunitaria favorevoli ad una nozione sostanziale di impresa pubblica, così come la conclusione che, in assenza di una privatizzazione sostanziale, il regime giuridico delle S.p.A. pubbliche non è diverso da quello che lo stesso soggetto aveva quando rivestiva la forma giuridica di ente pubblico economico.

Dunque, ben può essere riconfermata anche nel nuovo regime introdotto dal D.L. n. 138 del 2002 la linea interpretativa seguita da questa Sezione nel previgente regime introdotto con il D.Lgs. n. 143 del 1994 di trasformazione dell’A. in ente pubblico economico (cfr., sez. IV^, n. 510 del 14 febbraio 2008 con la quale è stato riconosciuto in capo al predetto ex ente pubblico economico il potere di agire in autotutela amministrativa per lo sgombero, anche in quel caso, di una casa cantoniera occupata sine titulo da un suo ex dipendente, pur dopo la cessazione dalla carica rivestiva in costanza di servizio) atteso che permangono in capo anche al nuovo soggetto societario (soltanto organizzato e gestito in forma privatistica) sia le stesse connotazioni pubblicistiche precedenti, sia gli stessi diritti e poteri pubblicistici propri dell’ente proprietario dei beni trasferiti (il cui regime resta espressamente regolato dagli articoli 823 ed 829 c.c.) sia la sottoposizione di A., quale sostanziale soggetto pubblico, al controllo della Corte dei Conti, sia, infine, la facoltà di avvalersi del patrocinio erariale per le liti attive e passive (cfr., sulla natura sostanziale della nuova S.p.a. anche sez. IV^, n. 1033 del 2006 che riconosce ad A. la qualità di "…organo indiretto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti…").

Infatti, dalla lettura delle disposizioni in questione emerge che entrambi i legislatori hanno seguito la comune intenzione, non nuova nel regolamento delle c.d. privatizzazioni di strutture pubbliche, di scindere la proprietà dei beni dalla loro gestione, così che soltanto quest’ultima resti affidata al nuovo soggetto societario, con la conseguenza che l’intervenuta "trasformazione" non incide minimamente sulla natura demaniale e/o patrimoniale indisponibile dei beni (strade e loro pertinenze) che rimangono, dunque, in mano pubblica, come espressamente riconosce la legge ed anche il nuovo statuto della S.p.a. A., approvato con il decreto interministeriale 25 giugno 2010.

Consegue che, escludendosi per effetto di tali disposizioni che le strade e gli altri beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato (quale nella specie la strada statale n. 9) costituiscano patrimonio del nuovo soggetto societario, succeduto al preesistente ente pubblico economico, risulta dimostrata la sostanziale indifferenza della natura giuridica dei beni affidati alla gestione del nuovo soggetto concessionario rispetto alla formale natura giuridica di quest’ultimo.

6.2 – Infine, alcun pregio è riconoscibile alle censure di primo grado sostanzialmente dichiarate assorbite dal primo Giudice e riproposte dall’appellata in questa sede, tenuto conto delle stesse considerazioni espresse nel capo di motivazione che precede, circa l’effettiva valenza della trasformazione operata dal legislatore della più volte citata legge del 2002.

Invero, pare evidente l’infondatezza delle relative deduzioni volte a qualificare come rapporto di locazione, e non come concessorio, quello esistente tra l’appellata e l’A., così come pare altrettanto evidente l’impossibilità di attribuire rilevanza giuridica determinante nella fattispecie a comportamenti delle parti e ad atti diversi e distinti da quello effettivamente regolante il rapporto, nonché a situazioni personali e familiari, tenuto conto dell’accertata natura concessoria dell’atto di assegnazione della casa cantoniera all’appellata, allorquando era dipendente di A..

Né possono ritenersi apprezzabili le argomentazioni svolte con riferimento al provvedimento di trasferimento dell’appellata alla Provincia di Bologna ( D.P.C.M. 22 dicembre 2000, n. 448), così come quelle relative ad intese intervenute (7 marzo 2001) con le rappresentanza sindacali circa l’ulteriore utilizzo di unità abitative di A., pur dopo il trasferimento degli assegnatari ad altra Amministrazione, in quanto esse, o sono connesse a provvedimenti, quale il citato D.P.C.M., che, allo stato degli atti, non risulta sia stato mai contestato nei modi e nei termini di rito dall’appellata, ovvero si riferiscono a meri impegni programmatici che alcuna incidenza possono avere sulla sorte del rapporto concessorio in questione e sull’esigenza del soggetto gestore delle pubbliche strade di riappropriarsi, per ovvie esigenze di pubblico servizio, del bene pertinenziale alla strada statale gestita per conto dell’ente proprietario.

6. 3 – In conclusione, l’appello merita di essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto

7. – Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio di poter disporre la loro integrale compensazione stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5319 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 08-03-2011, n. 2103 Contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, la "T.M.S." (che insta, altresì, per il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza della dedotta illiceità dell’agire amministrativo) ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) l’aggiudicazione – alla controinteressata "M.I." – della gara d’appalto indetta per la fornitura di ecografi digitali per Enti e Reparti delle FF.AA.. (Lotto 1"CIG 051401201F").

Stante la manifesta fondatezza (di parte) delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio fissata per la delibazione della suindicata istanza incidentale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Se – invero – non appare condivisibile quanto lamentato dalla ricorrente circa la mancata sottoscrizione di ciascuna delle pagine di cui si compone l’autocertificazione resa dall’Amministratore unico della ditta aggiudicataria: non essendo imposta – questa (inutile) formalità – dalla "lex specialis" di gara (né dal D.P.R. 445/2000: col quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), si deve pur sempre riconoscere che il predetto documento – concernendo un requisito soggettivo proprio di un cittadino coreano (ed, in particolare, la dichiarazione di insussistenza di condanne penali in capo al signor Hyun Seok Kim: che, se può esser considerata valida per quanto attiene alla giurisdizione italiana, non lo è di certo per la parte che riguarda – in maniera diretta – quel lontano Paese asiatico) – aveva (ed ha) ad oggetto circostanze (si cita, pressoché testualmente, dall’art.5 del D.P.R. 403/98) non "certificabili e attestabili da soggetti pubblici o privati italiani".

E che ciò sia vero (anche per la p.a.), è dimostrato dal fatto che – successivamente all’aggiudicazione provvisoria della gara "de qua" – la stazione appaltante si è sentita in dovere di richiedere alla competente "Korean National Policy Agency" una specifica certificazione: che attestasse, appunto, l’incensuratezza (anche "in loco") del cennato soggetto.

Orbene; poiché – nel corso del presente giudizio – la resistente non è stata in grado di esibire una tale certificazione (che è, quindi, presumibile non sia ancora stata acquisita), l’impugnata aggiudicazione (definitiva) – in quanto disposta in favore di chi, allo stato degli atti, avrebbe dovuto esser escluso dalla procedura concorsuale in esame – si appalesa (quanto meno, sotto l’assorbente profilo del dedotto difetto di istruttoria) intrinsecamente illegittima: e (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) va, pertanto, annullata.

E’ solo da aggiungere che, poiché nessun vizio è risultato inficiare la "lex specialis" di gara, un tale annullamento non comporta – per la p.a. – l’obbligo di rinnovare la gara stessa nella sua interezza. (Essendo sufficiente, per essa, riavviare la procedura concorsuale a partire dall’ultimo atto non riconosciuto illegittimo).

E non dovendosi rinnovare integralmente la gara; e non potendosi (neppure) escludere che – a seguito delle nuove valutazioni – la ricorrente (pur non vantando, allo stato, i titoli per subentrare automaticamente nel contratto: la cui esecuzione, tra l’altro, non sembra ancora iniziata) possa conseguire l’aggiudicazione di questo, il Collegio (comparati attentamente gli interessi dei soggetti coinvolti nella particolare vicenda) ritiene di dover richiamare il disposto dell’art.245 ter del d.lg. n.163/2006 (introdotto dall’art.10 del d.lg. n.53/2010): dichiarando, in accoglimento (anche) di questo specifico "Capo"della domanda, l’inefficacia – con effetti "ex tunc" (decorrenti, cioè, dalla data della relativa stipulazione) – del cennato atto negoziale. (Per l’applicazione, ad una fattispecie analoga, di tali principi: cfr. – da ultimo – TAR Lazio, I bis, n.32394/2010).

E’, infine, da rilevare che quest’ultima statuizione (riportando le parti nella posizione che esse avevano al momento dell’adozione del provvedimento impugnato in principalità) assicura alla "T." una sorta di "reintegrazione in forma specifica": e (al di là del fatto che l’applicazione, disposta – nella circostanza – dal Collegio, dell’art.245ter del d.lg. n.163/2006 esclude la contestuale operatività del comma quinquies di tale articolo) rende, per sua stessa natura, superflua una pronuncia giudiziale sull’avanzata richiesta risarcitoria.

Le spese di lite seguono (comunque) la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato;

condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3.000,00 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-06-2011, n. 13102

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 25-1-1988 A.M. C. assumeva di possedere da oltre venti anni in modo pubblico, pacifico, continuo, non interrotto e animo domini un immobile sito in (OMISSIS), intestato catastalmente alla s.r.l. A.S.T.E.R. Tanto premesso, l’attrice conveniva in giudizio tale società, per sentir dichiarare il suo acquisto per usucapione della proprietà del suddetto immobile. La s.r.l.

A.S.T.E.R. si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 18-9-2000 il GOA presso il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda, dichiarava l’acquisto per usucapione dell’immobile in questione da parte dell’attrice.

In motivazione il giudice dava atto che, essendo rimasta parzialmente provata la domanda attorea sulla base delle risultanze della prova testimoniale, il Collegio aveva deferito alla A. giuramento suppletorio, con esito positivo. Faceva presente che, al contrario, nessun elemento di segno diverso era stato fornito dalla convenuta, non essendo stata dimostrata la dedotta interruzione dei possesso a seguito di lavori posti in essere dalla A.S.T.E.R., in quanto non era stato provato che tali lavori avessero riguardato l’immobile posseduto dall’attrice, anzichè altre parti del più vasto complesso immobiliare di B.B..

La s.r.l. A.S.T.E.R. impugnava tale sentenza, deducendo che dalla prova testimoniale si evinceva che l’ A., e prima di lei il padre, si erano limitati a detenere l’immobile in questione, essendo il genitore dell’attrice il custode del castello. Evidenziava che la detenzione può mutare in possesso solo in caso di mutamento del titolo per fatto di terzo ovvero per un atto di opposizione nei confronti del proprietario. Sosteneva che, nella specie, nulla al riguardo era emerso dal processo e che, pertanto, mancando anche un inizio di prova, non avrebbe potuto essere deferito all’attrice il giuramento suppletorio.

Nel costituirsi, l’ A. contestava la fondatezza dell’appello, chiedendo in via incidentale che venissero precisati gli estremi catastali dell’immobile usucapito.

Con sentenza depositata il 19-7-2004 la Corte di Appello di Palermo rigettava l’appello, rilevando:

-che dalla prova testimoniale risultava che i locali in questione erano stati utilizzati come alloggio da A.G., padre dell’attrice, il quale era stato il custode della Tonnara B.; che l’appellata vi aveva abitato prima con la famiglia di origine e successivamente per conto proprio; che la predetta vi aveva effettuato negli anni diverse opere di manutenzione esterna ed interna;

-che il padre dell’attrice, pertanto, si trovava nella mera detenzione dei predetti locali, in quanto gli stessi gli erano stati concessi come alloggio, in virtù della funzione di guardiano del luogo;

-che, poichè la detenzione di un bene, costituendo manifestazione delle facoltà proprie di un rapporto obbligatorio, non può essere trasferita per successione universale o particolare, A. G. non poteva in alcun modo trasferire alla figlia la detenzione dell’alloggio in questione, avente causa esclusiva nel rapporto di lavoro intrattenuto dal predetto con i proprietari della Tonnara B.;

-che, di conseguenza, essendo deceduto il custode e non risultando che la figlia fosse mai subentrata in tale qualifica, non poteva sostenersi che l’attrice aveva continuato ad abitare nell’immobile per cui è causa per tale ragione, ma doveva ritenersi che la stessa vi era rimasta autonomamente ed aveva posseduto il bene con animo domini;

-che tale possesso, iniziato alla morte del padre ((OMISSIS)), si era protratto per oltre venti anni in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto, essendo emerso dalla prova testimoniale che costituiva fatto notorio che A.M.C. abitava l’immobile, e che tale circostanza era ben conosciuta dalla società A.S.T.E.R., la quale non aveva mai effettuato alcun atto di opposizione a tale stato di cose, benchè l’appellata non avesse titolo per rimanere nei locali in questione nè, tanto meno, pagasse un canone di affitto;

-che l’attrice aveva agito come proprietaria, compiendo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

-che, al contrario, non vi era prova che la società A.S.T.E.R. avesse continuato ad esercitare il possesso dell’immobile in questione e, in particolare, avesse effettuato nello stesso lavori di rifacimento e riparazione;

-che a fronte di tali risultanze, per fugare ogni perplessità, era stato deferito all’attrice il giuramento suppletorio, il cui esito positivo non poteva che portare all’accoglimento della domanda.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.r.l.

A.S.T.E.R., sulla base di un unico motivo.

L’ A. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., e la resistente altresì osservazioni scritte alle conclusioni del P.G..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1163, 1164 e 2697 c.c., degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Rileva che, ai sensi degli artt. 1141 e 1164 c.c., la persona già conduttrice di un bene immobile in qualità di congiunto di colui che lo deteneva per ragioni di sevizio non può chiedere il riconoscimento dell’acquisto della proprietà del bene per usucapione senza aver dimostrato di avere mutato la sua detenzione in possesso con atti idonei a rendere palese al possessore il mutamento del titolo della detenzione. Deduce che la Corte di Appello non si è nemmeno posta il problema di ricercare, nel materiale probatorio acquisito in giudizio, la prova del compimento, da parte dell’attrice (la quale aveva iniziato la propria relazione di fatto con l’immobile quale mera congiunta del custode, detentore per ragioni di servizio), di atti di interversione del possesso ai sensi delle norme suindicate; ma ha fondato l’accoglimento della domanda su un unico argomento deduttivo, errato in diritto e illogico, secondo cui, non essendo la resistente subentrata, alla morte del proprio genitore, nel rapporto lavorativo di custodia (e quindi nel rapporto detentivo facente capo a quest’ultimo), la medesima non poteva aver continuato ad abitare ed a mantenere l’immobile che in qualità di possessore.

Fa presente che, ai fini della prova della interversione, non assumono alcuna rilevanza nè il compimento di lavori di manutenzione da parte della resistente, nè la mera continuazione del rapporto abitativo. Rileva, infatti, che tali atti non esprimevano direttamente contro il possessore, e cioè contro la società A.S.T.E.R., l’inequivoca volontà dell’ A. di cominciare a detenere l’immobile a titolo esclusivo e come bene proprio, ma rivelavano solo l’intenzione della detentrice di continuare ad abitare quel bene e di conservarlo in condizioni di abitabilità.

Nel controricorso la resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che, avendo il giudice di primo grado deferito giuramento suppletorio all’attrice, il prestato giuramento ha definito la controversia, precludendo alla controparte ogni ulteriore contestazione.

Tale eccezione è infondata.

Poichè, infatti, il giuramento suppletorio, al pari di quello decisorio, può avere ad oggetto solo fatti specifici e non apprezzamenti implicanti valutazioni di natura giuridica, il giuramento reso dalla resistente circa il proprio possesso dell’immobile protrattosi per oltre venti anni lascia impregiudicata la questione se il rapporto di fatto intercorso tra l’interessata e tale bene debba essere effettivamente qualificato, sul piano giuridico, in termini di possesso uti dominus, idoneo ai fini dell’acquisto per usucapione, ovvero debba rimanere relegato nel campo della mera detenzione. Ed è appunto questo l’oggetto delle censure mosse dalla ricorrente.

Fatta questa premessa, si osserva che il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

La Corte di Appello, sulla base delle testimonianze raccolte, ha ritenuto certo, in punto di fatto, che i locali in contestazione erano stati concessi come alloggio al padre dell’attrice, A. G., in virtù della funzione di custode e guardiano della Tonnara B., dal medesimo svolta; e che l’appellata ha abitato in tale immobile dapprima con la famiglia di origine e successivamente per conto proprio, effettuando negli anni diverse opere di manutenzione esterna ed interna.

Ciò posto, si osserva che correttamente la Corte territoriale, nel rilevare esattamente che A.G. aveva la mera detenzione, per ragioni di servizio, dei locali di cui in citazione, ha ritenuto che alla sua morte non potendo la detenzione di un bene essere trasferita per successione universale o particolare, e non essendo la figlia mai subentrata al padre nella qualifica di custode, l’attrice non ha continuato ad abitare nell’immobile in questione per ragione di servizio, ma vi è rimasta autonomamente, possedendo il bene animo domini, senza trovare alcuna opposizione da parte della società proprietaria.

Le valutazioni espresse al riguardo si sottraggono al sindacato di questa Corte, costituendo logica conseguenza della ritenuta riconducibilità della originaria detenzione dei locali in questione da parte del padre dell’attrice ad un rapporto di servizio legato esclusivamente alla sua persona fisica e come tale non trasmissibile mortis causa. In considerazione della natura strettamente personale del rapporto di lavoro intrattenuto da A.G. con i proprietari della Tonnara B., infatti, in modo congruo e coerente i giudici di merito hanno ritenuto che la morte del predetto ha rappresentato un punto di irreversibile rottura del titolo di detenzione dell’immobile, che in tale rapporto trovava la sua causa esclusiva; nè su tale passaggio argomentativo la ricorrente ha mosso deduzioni specifiche e pertinenti.

Pertanto, la permanenza della resistente nel predetto immobile a seguito della morte del padre, del tutto sganciata dalla detenzione facente capo a quest’ultimo per l’attività lavorativa dal medesimo svolta, è stata legittimamente ritenuta dalla Corte territoriale espressione di un possesso autonomo uti dominus; possesso che, secondo quanto accertato dalla Corte di Appello con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, si è protratto in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per oltre venti anni.

Come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, dalla prova testimoniale è emerso che costituiva fatto notorio che l’attrice abitava nell’immobile; che tale circostanza era ben nota alla società Aster, la quale nessuna opposizione aveva mai effettuato a tale stato di cose, benchè la A. non avesse titolo per rimanere nei locali in questione nè, tanto meno, pagasse un canone; che l’attrice aveva agito come proprietaria, compiendo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Da quanto detto consegue che la ricorrente non coglie nel segno dell’effettiva ratio decidendi allorchè si duole della mancata individuazione, da parte del giudice di appello, di un atto di interversione del possesso.

Le deduzioni svolte al riguardo, infatti, partono dal presupposto che l’attrice abbia cominciato ad occupare l’immobile oggetto di causa a titolo di detenzione; laddove, secondo la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale, non sindacabile in questa sede in quanto sorretta da una motivazione adeguata e logica, il rapporto di fatto della A. con l’immobile è iniziato come possesso.

Ai fini dell’acquisto della proprietà del bene per usucapione, pertanto, l’odierna resistente non era tenuta a dimostrare che vi era stata una interversio possessionis, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lei fatta contro il diritto del proprietario.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 305 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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avv. R. Murroni per l’amministrazione resistente.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

a) che l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall’amministrazione regionale è palesemente infondata atteso che ogni questione concernete la legittimità delle statuizioni adottate dalla pubblica amministrazione in ordine alla determinazione dell’an e del quantum degli interventi contributivi in favore di soggetti privati, rientra nella sfera di cognizione del giudice amministrativo, stante la natura provvedimentale della relativa scelta (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 3/8/2010, n. 5142);

b) che la Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una selezione pubblica per la concessione di borse di studio finalizzate ad agevolare la partecipazione di giovani laureati a corsi di alta formazione (Programma Master and Back);

c) che in base alle linee guide del suddetto Programma il previsto voucher era destinato alla copertura parziale delle seguenti voci di spesa:

1) costi di iscrizione, sino ad un massimo di 12.000/00 euro;

2) costi di vitto e alloggio prevedendo l’erogazione di un’indennità forfettaria pari a 1.000/00 euro al mese per l’Italia e 1.200/00 euro al mese per l’estero;

3) costi di viaggio fino ad un massimo di 1.000/00 euro l’anno;

d) che il Comitato di Gestione del Programma Master and Back ha stabilito di rimodulare il voucher relativo ai costi di vitto e alloggio, stabilendo che l’importo massimo (1.000/00 euro per l’Italia, 1.2000/00 per l’estero) sarebbe stato corrisposto per una frequenza mensile del corso di 20 giorni, mentre per presenze inferiori si sarebbe provveduto a proporzionali riduzioni;

e) che la configurazione della suddetta voce di costo come "indennità forfettaria" vale soltanto ad escludere l’obbligo di rendicontazione delle spese (punto 2.7.6.), ma non implica anche che la stessa non possa essere parametrata alla presenza mensile presso la sede del corso;

f) che le linee guida del programma sono chiare nel prevedere che:

f1) il contributo è finalizzato alla copertura parziale delle spese (punto 2.7.1.);

f2) gli importi delle varie voci di spesa costituiscono soltanto dei "massimali" (punto 2.7.1.)

f3) la voce costi per vitto e alloggio è collegata alla "frequenza mensile del beneficiario" (punto 2.7.6.);

g) che ciò giustifica ampiamente sia in termini generali la decisone del Comitato di Gestione del programma Master and Back di rimodulare il voucher, sia, nello specifico, quella di decurtare il contributo spettante all’odierno istante, considerato che la sua frequenza mensile ha durata inferiore ai venti giorni;

h) che nessuna rilevanza può assumere ai fini di causa la qualificazione del master frequentato dal ricorrente come corso di studio "full time", atteso che ai fini della quantificazione del voucher da attribuire, deve aversi riguardo, giusta quanto sopra esposto, unicamente alle effettive giornate di frequenza;

i) che l’impugnata rideterminazione del voucher non mostra la dedotta contraddittorietà con gli obiettivi del Programma Master and Back, atteso che la finalità di quest’ultimo è quella di fornire ai beneficiari un’agevolazione soltanto parziale e non totale per la frequenza di corsi di alta formazione;

l) che, contrariamente a quanto l’odierno istante ritiene, è contrario alle disposizioni delle linee guida del Programma Master and Back utilizzare il contributo ottenuto per una voce di costo per la copertura anche parziale di spese relative ad altre voci;

m) che non è ravvisabile né alcun affidamento tutelabile in capo al ricorrente, né alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell’amministrazione regionale, tenuto conto che la scelta compiuta dal Comitato di Gestione del Master and Back, nel rimodulare il voucher per i costi di vitto e alloggio, risulta del tutto coerente con lo spirito delle sopra citate linee guida, né queste imponevano l’interpretazione prospettata in ricorso;

n) che in definitiva il gravame non merita accoglimento;

o) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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