Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ricorso al TAR per l’Emilia Romagna la sig.ra R.C. impugnava l’ordinanza di sgombero in via amministrativa con la quale veniva intimato il rilascio, entro trenta giorni dalla notifica, della Casa Cantoniera sita sulla S.S. n. 64 (Porrettana), al Km 107+664, datale in concessione in quanto dipendente A., essendo stata trasferita nei ruoli della Provincia di Bologna per effetto del DPCM n. 448 del 2000.
Deduceva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del TAR perché sarebbe competente il Giudice ordinario per effetto della trasformazione dell’ente pubblico economico A. in società per azioni, operata dall’art. 7 del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002, e denunziava, inoltre, la violazione del diritto di difesa, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti ed il difetto di istruttoria, nonché l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
2. – Con la sentenza impugnata n. 120 del 6 febbraio 2009 il TAR anzidetto, previa reiezione delle eccezioni di inammissibilità sollevate da A., ha accolto il ricorso, ritenendo "…fondato ed assorbente il motivo preliminare…" ed ha sostanzialmente dichiarato assorbita la pronunzia sui restanti motivi.
La motivazione allegata a detta decisione può essere così riassunta:
– è venuta meno la natura demaniale delle case cantoniere per effetto dell’art. 19 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che ha stabilito che nel patrimonio dell’Ente "…si intendono ricomprese le case cantoniere, nonché i terreni utili per i fini istituzionali…", così modificando il precedente quadro normativo che, invece, prevedeva che le case cantoniere continuavano ad appartenere al demanio stradale, e non facevano parte dei beni da trasferire all’Ente nazionale per le strade, ai sensi dell’art. 3 L. 23.12.1996 n. 662, ancorché si trattasse di immobili che, già in capo all’A.N.A.S., erano strumentali all’attività dell’Ente medesimo;
– pertanto, la natura di bene patrimoniale indisponibile delle case cantoniere è venuta meno con la trasformazione di A. in soggetto di diritto privato, per cui non sussiste più la condizione soggettiva per l’applicazione dell’art.830 c.c., secondo comma, ed è venuto meno, di conseguenza, in capo ad A. il potere di autotutela amministrativa per ottenere, in alternativa agli ordinari mezzi di tutela davanti al giudice ordinario, la disponibilità della casa cantoniera.
3. – Con l’appello indicato in epigrafe A. ha chiesto, con i due motivi di impugnazione articolati, la riforma integrale di detta sentenza perché il Giudice di prima istanza sarebbe incorso nell’erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge n. 178 del 2002 e nella violazione e falsa applicazione degli articoli 830, 828 ed 823 del c.c.
4. – Si è costituita in giudizio l’appellata sig.ra R.C. che con memoria ha controdedotto ai motivi di impugnazione proposti da A., riproponendo, inoltre, i motivi del ricorso di primo grado dichiarati dal TAR sostanzialmente assorbiti per effetto della pronunzia resa.
5. – All’udienza pubblica del 18 gennaio 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.
6. – L’appello è fondato.
6.1 – Ritiene il Collegio che possa convenirsi con parte appellante che pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell’originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002 (in particolare l’art. 7 che ha ulteriormente trasformato l’A. in S.p.a.), il nuovo assetto ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo, come specificato nel nuovo Statuto A. approvato con D.I. del 25 giugno 2010, sia i poteri pubblicistici propri dell’Ente proprietario delle autostrade e strade statali trasferite, tra i quali l’autotutela amministrativa esercitata, come ha direttamente chiarito il citato art. 7, laddove ha statuito che il trasferimento di detti beni "…non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 ed 829, primo comma, del codice civile…" e che A., anche nella sua nuova veste, "…esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario…".
Pertanto, non è certamente di ostacolo al riconoscimento di detto potere di autotutela la natura formalmente privatistica del nuovo soggetto ben potendosi riconnettere tale potere anche ad un organismo organizzato in modo privatistico, come affermato da tempo dalla Corte Costituzionale (cfr. n. 466 del 1993) e più di recente anche dalla Corte di Cassazione (cfr., sez. III^, n. 25268 del 16 ottobre 2008).
Infatti, va condiviso l’avviso che la dicotomia ente pubblicosocietà di diritto privato si è andata stemperando nel tempo, sia in sede normativa, sia in sede giurisprudenziale, in ragione dell’utilizzo sempre più consistente del relativo modello nel settore pubblico (in prevalenza per meglio gestire rilevanti interessi pubblici, specialmente in tema di servizi) e per effetto degli indirizzi provenienti dalla normazione comunitaria favorevoli ad una nozione sostanziale di impresa pubblica, così come la conclusione che, in assenza di una privatizzazione sostanziale, il regime giuridico delle S.p.A. pubbliche non è diverso da quello che lo stesso soggetto aveva quando rivestiva la forma giuridica di ente pubblico economico.
Dunque, ben può essere riconfermata anche nel nuovo regime introdotto dal D.L. n. 138 del 2002 la linea interpretativa seguita da questa Sezione nel previgente regime introdotto con il D.Lgs. n. 143 del 1994 di trasformazione dell’A. in ente pubblico economico (cfr., sez. IV^, n. 510 del 14 febbraio 2008 con la quale è stato riconosciuto in capo al predetto ex ente pubblico economico il potere di agire in autotutela amministrativa per lo sgombero, anche in quel caso, di una casa cantoniera occupata sine titulo da un suo ex dipendente, pur dopo la cessazione dalla carica rivestiva in costanza di servizio) atteso che permangono in capo anche al nuovo soggetto societario (soltanto organizzato e gestito in forma privatistica) sia le stesse connotazioni pubblicistiche precedenti, sia gli stessi diritti e poteri pubblicistici propri dell’ente proprietario dei beni trasferiti (il cui regime resta espressamente regolato dagli articoli 823 ed 829 c.c.) sia la sottoposizione di A., quale sostanziale soggetto pubblico, al controllo della Corte dei Conti, sia, infine, la facoltà di avvalersi del patrocinio erariale per le liti attive e passive (cfr., sulla natura sostanziale della nuova S.p.a. anche sez. IV^, n. 1033 del 2006 che riconosce ad A. la qualità di "…organo indiretto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti…").
Infatti, dalla lettura delle disposizioni in questione emerge che entrambi i legislatori hanno seguito la comune intenzione, non nuova nel regolamento delle c.d. privatizzazioni di strutture pubbliche, di scindere la proprietà dei beni dalla loro gestione, così che soltanto quest’ultima resti affidata al nuovo soggetto societario, con la conseguenza che l’intervenuta "trasformazione" non incide minimamente sulla natura demaniale e/o patrimoniale indisponibile dei beni (strade e loro pertinenze) che rimangono, dunque, in mano pubblica, come espressamente riconosce la legge ed anche il nuovo statuto della S.p.a. A., approvato con il decreto interministeriale 25 giugno 2010.
Consegue che, escludendosi per effetto di tali disposizioni che le strade e gli altri beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato (quale nella specie la strada statale n. 9) costituiscano patrimonio del nuovo soggetto societario, succeduto al preesistente ente pubblico economico, risulta dimostrata la sostanziale indifferenza della natura giuridica dei beni affidati alla gestione del nuovo soggetto concessionario rispetto alla formale natura giuridica di quest’ultimo.
6.2 – Infine, alcun pregio è riconoscibile alle censure di primo grado sostanzialmente dichiarate assorbite dal primo Giudice e riproposte dall’appellata in questa sede, tenuto conto delle stesse considerazioni espresse nel capo di motivazione che precede, circa l’effettiva valenza della trasformazione operata dal legislatore della più volte citata legge del 2002.
Invero, pare evidente l’infondatezza delle relative deduzioni volte a qualificare come rapporto di locazione, e non come concessorio, quello esistente tra l’appellata e l’A., così come pare altrettanto evidente l’impossibilità di attribuire rilevanza giuridica determinante nella fattispecie a comportamenti delle parti e ad atti diversi e distinti da quello effettivamente regolante il rapporto, nonché a situazioni personali e familiari, tenuto conto dell’accertata natura concessoria dell’atto di assegnazione della casa cantoniera all’appellata, allorquando era dipendente di A..
Né possono ritenersi apprezzabili le argomentazioni svolte con riferimento al provvedimento di trasferimento dell’appellata alla Provincia di Bologna ( D.P.C.M. 22 dicembre 2000, n. 448), così come quelle relative ad intese intervenute (7 marzo 2001) con le rappresentanza sindacali circa l’ulteriore utilizzo di unità abitative di A., pur dopo il trasferimento degli assegnatari ad altra Amministrazione, in quanto esse, o sono connesse a provvedimenti, quale il citato D.P.C.M., che, allo stato degli atti, non risulta sia stato mai contestato nei modi e nei termini di rito dall’appellata, ovvero si riferiscono a meri impegni programmatici che alcuna incidenza possono avere sulla sorte del rapporto concessorio in questione e sull’esigenza del soggetto gestore delle pubbliche strade di riappropriarsi, per ovvie esigenze di pubblico servizio, del bene pertinenziale alla strada statale gestita per conto dell’ente proprietario.
6. 3 – In conclusione, l’appello merita di essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto
7. – Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio di poter disporre la loro integrale compensazione stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5319 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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