Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 2556 Liste elettorali Operazioni elettorali

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vallo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorso è stato ritualmente notificato alla parte pubblica, dovendo ritenersi, nell’ambito del rito speciale delineato dall’art. 129 CPA, che le notificazioni prescritte dal comma 3 di tale articolo debbano essere eseguite presso la sede reale degli uffici ivi indicati, e non già presso l’Avvocatura dello Stato;

Considerato, infatti, che la estrema brevità dei termini previsti dalla legge per il relativo rito esige logicamente che l’Amministrazione pervenga ab initio a conoscenza dell’impugnativa, in modo da potere curare nel modo più sollecito l’affissione richiesta dallo stesso comma 3 e trasmettere nel più breve tempo la pertinente documentazione alla stessa Avvocatura, laddove una notifica del ricorso eseguita presso quest’ultima in conformità alle regole processuali generali (art. 41 comma 3 CPA) non sarebbe compatibile con la tempistica eccezionalmente compressa del rito in questione;

Ritenuto di potere prescindere dalla disamina di altre problematiche di ammissibilità dell’impugnativa, stante il fatto che nel merito si impone senz’altro la conferma della sentenza appellata;

Considerato, infatti:

– che l’art. 28 del d.p.r. n. 570 del 1960 prevede che "i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53…";

– che la norma, stabilendo che la firma dei sottoscrittori delle liste debba essere apposta su moduli recanti le indicazioni appena dette, persegue lo scopo di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare, onde la raccolta delle firme deve essere effettuata con un modulo completo degli elementi richiesti, in modo da evitare che gli elettori possano firmare su un foglio che non permetta il proprio collegamento logico a una specifica formazione politica, e, quindi, senza avere alcuna consapevolezza di quale lista si tratti e di quale sia la sua concreta composizione (C.d.S., V, nn. 5925\2010, 81\2011 e 2453\2011);

– che la giurisprudenza insegna che lo scopo voluto dalla norma dell’art. 28 cit. è raggiunto anche quando, pur non essendo le firme raccolte su un unico foglio, i diversi fogli siano tuttavia collegati stabilmente fra loro con segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo (anche in tal caso, infatti, il modello può considerarsi documentalmente unico, recando i segni inequivocabili della riconducibilità a una predeterminata lista elettorale), e, precisamente, quando le sottoscrizioni siano rese su fogli privi di contrassegno ma "collegati" ai fogli recanti il contrassegno mediante una spilla, e purché il collegamento sia assicurato mediante un timbro o una firma (V, 7 novembre 2006, n. 6544 e 5925\2010);

– che nella fattispecie, per converso, non solo non si evidenziano i necessari timbri di legatura tra i fogli separati recanti le sottoscrizioni ed il modello che solo reca le indicazioni prescritte dall’art. 28 cit., ma è rimasta priva di confutazione, anche in questo grado di giudizio, la decisiva constatazione degli uffici per cui il detto modello, che è stato riproposto in copia in ciascun blocco di sottoscrizioni presentato, reca una data di autenticazione delle sottoscrizioni da esso contenute che è successiva a quella delle autentiche delle rimanenti 125 sottoscrizioni, l’apposizione delle quali non può quindi essersi giovata del predetto modello completo, rivelatosi solo postumo;

Rilevato che la mancanza dell’adempimento di cui si tratta non potrebbe essere supplita dalle dichiarazioni postume del pubblico ufficiale autenticatore della lista per le ragioni esposte dal primo giudice, a tanto ostando non solo la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate (cfr. le decisioni della sezione nn. 5985\2005, 856/2005, 187/2005 e 1087/2002), e, infine, ostandovi anche la considerazione che il pubblico ufficiale poteva asseverare l’autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l’effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista;

Ritenuto, in conclusione, che per le ragioni esposte l’appello debba essere respinto, in quanto infondato;

Considerato che non vi è luogo a dare disposizioni in punto di spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio da parte dell’appellata
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 16-05-2011, n. 19068

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 10 maggio 2010, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 7 luglio 2006, ha ridotto la pena inflitta a P. G. in ordine ai reati di rapina aggravata ed altro al medesimo ascritti in anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa e in anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa la pena inflitta a G.A. quale imputato del delitto di cui all’art. 455 cod. pen..

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati. Nel ricorso proposto nell’interesse del P., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire adeguata spiegazione, anche alla luce dei rilievi in fatto svolti in sede di appello, di quale fosse stato in concreto l’apporto offerto dall’imputato alla realizzazione della rapina, essendosi la sentenza impugnata lungamente impegnata nello scandagliare l’elemento, in realtà neutro, rappresentato dalla semplice presenza in zona dell’imputato stesso. Presenza, peraltro, anche documentalmente spiegata con le ragioni di lavoro. Sarebbero poi rimaste senza risposta tutta una serie di circostanze evidenziate dalla difesa nell’atto di appello e che in sede di ricorso vengono riprodotte: circostanze che, ad avviso del ricorrente, ove adeguatamente delibate, avrebbero condotto al proscioglimento dell’imputato.

Nel ricorso proposto nell’interesse del G. si censura la totale assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico, desunta dai giudici a quibus dal solo fatto della detenzione della banconota falsa.

Il 22 aprile 2011, la difesa del P. ha depositato nota di produzione documentale contenente la sentenza pronunciata a carico di M.D. dal Tribunale di Messina il 5 ottobre 2010 e verbale delle dichiarazioni rese dal M. all’udienza del 16 luglio 2010, nelle quali non farebbe menzione dell’imputato fra gli autori del fatto.

I ricorsi sono entrambi palesemente inammissibili. Quanto al ricorso proposto nell’interesse del P., le censure si limitano,infatti, ad evocare, nella sostanza, profili che inersicono soltanto all’apprezzamento dei singoli indizi ed alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici del doppio grado di merito, senza porre in luce aporie o arresti significativi nel percorso logico giuridico secondo il quale si è snodata la completa disamina motivazionale, attenta anche a scandagliare – contrariamente a quanto deduce il ricorrente – le varie questioni dì fatto agitate nei motivi di appello, a ciascuna delle quali è stata fornita adeguata e logica risposta. I motivi di ricorso, dunque, risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, che, come si è già accennato, risultano sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (presenza sul luogo dei fatti;

valutazione critica delle relative giustificazioni; ricostruzione del ruolo svolto per la consumazione dell’illecito; apprezzamento delle dichiarazioni "di favore" rese dal correo, da scrutinare, comunque, nel corredo del panorama indiziario, a norma dell’art. 192 c.p.p., comma 3), in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

Quanto al G. il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, specie se letta in logica correlazione con la pronuncia di primo grado, appare dotata di un corredo motivazionale del tutto congruo – anche per ciò che attiene all’elemento soggettivo del contestato reato – ed esente da censure sul piano della coerenza logico argomentativi.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè, per ciascuno di essi, al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 31-05-2011, n. 21784 Poteri della Cassazione

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Varese, con sentenza del 17/11/08, dichiarava A. D. colpevole dei reati di cui all’art. 81 c.p. e art. 609 bis c.p.; art. 612 c.p.: art. 594 c.p.: art. 595 c.p.; art. 336 c.p.;

art. 368 c.p.: art. 61 c.p., n. 2, artt. 485 e 489 c.p., e lo condannava alla pena di anni 7, mesi 2 e giorni 25 di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 25/3/2010, in parziale riforma del decisimi di prime cure, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’ A. in ordine ai reati di cui agli artt. 612 e 594 c.p., perchè estinti per maturata prescrizione; ha ridelerminato la pena per i residui reati in anni 7 mesi 2 e giorni 10 di reclusione, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

– vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi concretizzanti il reato di cui all’art. 609 bis c.p.. nonchè di cui all’art. 368 c.p.;

– non corretta applicazione dei criteri da seguire nella valutazione della prova, non avendo il decidente fornito adeguata giustificazione argomentativa sulla ritenuta attendibilità e credibilità della presunta parte offesa.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La argomentazione motivazionale, svolta in sentenza, si rivela del tutto logica e corretta, peraltro, il giudice di merito ha puntualmente riscontrato ogni motivo di appello libellato nel l’interesse dell’imputato, fornendo esaustiva giustificazione sulle ragioni della ritenuta inconsistenza degli stessi.

Con il ricorso si contesta la valutazione attribuita dal decidente alle emergenze istruttorie, in particolare si censura la ritenuta attendibilità della parte offesa e la credibilità del narrato dalla stessa fornito.

Chiaro, pertanto, è l’intento del ricorrente di rivedere analiticamente le emergenze istruttorie, sulle quali, però, al giudice di legittimità è precluso di effettuare un riesame estimativo.

Il giudice di merito, a seguito di attenta analisi della piattaforma probatoria, ha proceduto a ricostruire la vicenda in maniera del tutto plausibile pervenendo nella certa convinzione della consumazione di tutti i reati contestati al prevenuto, ivi compresi quelli di diffamazione e calunnia, perpetrati verso la C., per la piena consapevolezza dell’ A. della falsità del suo racconto, desumibile oltre che dalla produzione della lettera fasulla, anche dalla sua consapevolezza della insussistenza di una relazione sentimentale con la vittima.

Evidenzia il decidente come la C. abbia tollerato le condotte poste in essere dal prevenuto al solo fine di evitare di compromettere la propria vita coniugale e la positiva immagine nell’ambiente politico in cui rivestiva una posizione di spicco.

Sul punto, peraltro, il decidente, a riscontro della veridicità della versione dei fatti fornita dalla donna, richiama episodi riferiti dallo stesso imputato, a sostegno della sua innocenza, che sono stati nettamente smentiti dalle deposizioni dei testi assunti in dibattimento.

Osservasi che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non manifestamente illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nella applicazione delle regole della logica; non internamente contraddittoria. ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal decidente e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione (Cass. 29/3/06. n. 10951).

Peraltro, in tema di controllo sulla motivazione, al giudice di legittimità è normativamente preclusa la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza, in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi di cui essa è geneticamente informata, ancorchè questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass. S.U. 23/6/2000. n. 12).

Si rileva che la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità che nel giudizio di legittimità possa essere fatta valere o rilevata di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta dalla parte, nè rilevata dal giudice (Cass. S.U. 22/3/05. Bracale). come nel caso di specie, visto per che tutti i delitti per cui è condanna il relativo termine si è consumato prima della sentenza impugnata, resa il 25/3/2010.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l’ A. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.. deve essere altresì condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro mille.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, nonchè alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-06-2011, n. 5299 Istruzione pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2010, e depositato il successivo 1 febbraio, il C.D.C. impugnava gli atti in epigrafe.

1.1.- Esponeva, in fatto:

– che, in data 30 novembre 2009, la Giunta Provinciale di Frosinone, con delibera n. 429/2009, pubblicata all’albo pretorio in data 2 dicembre 2009, avente ad oggetto "Piano Provinciale dimensionamento rete scolastica 2010.2011. Delibera di giunta Provinciale n. 397 del 18 novembre 2009. Modifiche ed integrazioni", ha predisposto il Piano Provinciale di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 20102011, in base al quale è stata soppressa anche la scuola primaria del C.D.C. (Provincia di Frosinone).

– che, in data 11 dicembre 2009, la Regione Lazio, con delibera della Giunta Regionale n. 961/2009, avente ad oggetto "Attuazione D.P.R. n. 233 del 18/06/1998. Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Annualità 2010/2011. Modiche della D.G.R. n. 5654/99", ha dato attuazione al medesimo piano di dimensionamento;

– che, in data 16 dicembre 2009 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, in persona del Direttore Generale p.t., ha decretato che a decorrere dall’anno scolastico 20102011 vengano adottati i sotto indicati interventi di modifica del preesistente piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (…) Casalattico: Soppressione plesso scuola primaria dell’I. C. Casalvieri".

1.2.- Formulava, in diritto, cinque motivi deducenti:

– violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, e incompetenza della Giunta Provinciale;

– violazione dell’art. 139 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e del principio di sussidiarietà verticale;

– violazione dell’art. 3 del d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233; violazione del principio di leale collaborazione; eccesso di potere e violazione di legge per difetto di istruttoria;

– eccesso di potere per irragionevolezza;

– violazione dell’art. 2 del d.p.r. n. 223/1998; irragionevolezza intrinseca della decisione; violazione del principio di uguaglianza; difetto di motivazione.

1.3.- Resistevano in ricorso tutte le amministrazioni intimate.

1.4.- Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2010, con ordinanza n. 812/2010, l’istanza cautelare trovava accoglimento "in ordine alla fondatezza del profilo di censura deducente l’incompetenza nella fattispecie della Giunta provinciale sulla materia del piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica, trattandosi di competenza attribuita al Consiglio Provinciale".

1.5.- A seguito dell’ora enunciata decisione, il Consiglio provinciale di Frosinone, con provvedimento n. 2 del 2010, avente ad oggetto "Piano Provinciale per il dimensionamento rete scolastica anno 2010/2011. Convalida mediante ratifica deliberazioni di G.P. n. 397/2009, n. 429/2009 e n. 60/2010", ratificava la deliberazione della Giunta provinciale n. 397/1990, n. 429/2009 e n. 60/2010, con le quali era stato predisposto ed approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale annualità 2010/2011.

Seguiva la delibera della Giunta Regionale n. 225 in data 22 marzo 2010, con la quale, sulla base della precitata deliberazione del Consiglio provinciale di Frosinone, veniva sanato il vizio di incompetenza apprezzato in via cautelare dalla Sezione.

1.6.- I provvedimenti testé menzionati sono stati impugnati dal C.D.C. con motivi aggiunti notificati in data 8 maggio 201.

1.7.- Con distinte memorie tutti i soggetti coinvolti nell’impugnativa hanno ulteriormente illustrato i propri assunti difensivi insistendo per l’accoglimento delle contrapposte richieste.

1.8.- Alla udienza pubblica del 14 aprile 2011, sulle conclusioni delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Vanno anzitutto disattese le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla Regione Lazio nel rilievo che il C. ricorrente sarebbe carente sia di legittimazione che di interesse all’impugnativa.

2.1.- Non è infatti dubitabile che il C.D.C. abbia una posizione qualificata alla presente impugnativa diretta a contrastare il piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica nel quale non figura più la scuola elementare già funzionante nella sede comunale.

Inconferente è la giurisprudenza invocata ex adverso (CdS, VI, 16 febbraio 2007, n. 661) relativa a fattispecie in cui – contrariamente a quanto era stato ritenuto dal giudice di prime cure – è stata riconosciuta la posizione legittimante di soggetti variamente operanti nell’ambito della scuola (genitori degli alunni, personale docente e di amministrazione) in ordine alla potestà di autorganizzazione dell’amministrazione di disporre anche la soppressione degli istituti scolastici.

Orbene, il riconoscimento della legittimazione al ricorso dei predetti soggetti non vale ad escludere, come adombrato dalla resistente Regione, la legittimazione del C.D.C., ma la sostanzia ove si ponga mente al fatto che il C., in quanto ente esponenziale degli interessi della comunità che rappresenta, è certamente legittimato a censurare l’esercizio della potestà organizzatoria che lo ha privato della scuola elementare.

Le svolte considerazioni portano a disattendere l’ulteriore profilo di inammissibilità in punto di carenza di interesse del C. al ricorso, essendo di tutta evidenza che l’accoglimento del ricorso comporterebbe la riedizione del potere malamente esercitato, con conseguente possibilità per il C. di mantenere l’istituzione e il funzionamento della scuola elementare.

2.2.- Ugualmente da disattendere è l’eccezione formulata dalla Provincia di Frosinone circa il difetto della propria legittimazione passiva nel presente giudizio.

Contrariamente a quanto sostenuto nello svolgimento dell’eccezione, le deliberazioni nn. 397 e 429 del 2009, oggetto dell’impugnativa, non costituiscono due atti propositivi che si inseriscono nel procedimento di dimensionamento del piano scolastico approvato dalla Regione Lazio.

Invero, secondo la chiara previsione dell’art. 3 del d.p.r. 18 giugno 1998, n. 223 – termine normativo cui fanno costante riferimento gli atti impugnati – i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche "sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni".

E’ quindi smentita l’ipotesi ricostruttiva che assimila i piani provinciali in questione a delle mere proposte avanzate dagli organismi rappresentativi locali, trattandosi in realtà di sostanziali atti provvedimentali.

Quand’anche peraltro potesse aderirsi alla ipotesi enunciata dalla difesa della Provincia resistente, e cioè che i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica consistano in atti di natura propositiva, potrebbe – in via di mera ipotesi – prospettarsi il problema della loro immediata impugnabilità prima della definizione del procedimento cui essi accedono, ma non certamente quello della loro impugnativa assieme all’atto finale che conclude il procedimento.

Tale sarebbe il caso di specie caratterizzato dalla (doverosa) impugnativa di tutti gli atti del complesso procedimento culminato nell’adozione del piano di dimensionamento all’esame.

Non è quindi predicabile il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Frosinone rispetto ad atti che essa medesima ha elaborato, e che costituiscono l’ipotesi definitoria del dimensionamento del piano provinciale della rete scolastica, di cui la Regione Lazio "ha preso atto" nella deliberazione n. 961/2009 concernente il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Del resto, e la circostanza è decisiva per smentire l’eccezione nei termini proposti, è la stessa Provincia di Frosinone che, proprio in ragione della sussistenza della sua legittimazione a contraddire nella presente impugnativa, ha gravato l’ordinanza cautelare della Sezione n. 812/2010, ottenendone la riforma per insussistenza del "periculum in mora dedotto in primo grado" (ord.za CdS, VI, n. 2638/2010).

3.- Esaurito il vaglio delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso, può procedersi al relativo esame di merito.

3.1.- Va premesso che, con ordinanza n. 2638/2010 in data 18 febbraio 2010, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare avanzata dal C. ricorrente apprezzando l’iniziale profilo di censura deducente la violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e la conseguente incompetenza della Giunta provinciale nell’adottare il piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica.

Si è ritenuto in proposito, anche alla luce della condivisibile elaborazione giurisprudenziale invocata dal C. ricorrente (sentt. Tar Catanzaro, Sez, II, 10 febbraio 2010, nn. 135, 136 e 137; nonché Tar Reggio Calabria, 14 luglio 2009, n. 473), che nell’ambito del procedimento di dimensionamento delle istituzioni scolastiche – di spettanza regionale, dopo l’intervento della nota sentenza della Corte costituzionale n. 200/2009 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, lettera fbis, del d. l 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. riforma Gelmini) – l’adozione del piano provinciale di organizzazione scolastica è di competenza del Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 (t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), che, in tema di attribuzioni agli organi di governo del C. e della Provincia, demanda all’organo consiliare gli atti a contenuto programmatorio, tra i quali va iscritto il piano de quo.

Il Collegio ritiene di dover ribadire, anche nella presente sede di merito, la posizione interpretativa espressa nella fase cautelare.

Devono pertanto ritenersi illegittime, sotto il profilo della violazione della competenza dell’organo deputato all’adozione dell’atto, le deliberazioni con le quali la Giunta Provinciale, e non il Consiglio Provinciale, ha disposto l’adozione del piano provinciale di organizzazione della rete scolastica; l’illegittimità di dette delibere si riflette, in parte qua, sull’atto deliberativo della Regione Lazio n. 961/2009 di approvazione del piano regionale di dimensionamento.

3.2.- La fondatezza del primo motivo, afferente all’incompetenza dell’organo procedente, condurrebbe all’assorbimento delle rimanenti censure.

3.3.- Pur tuttavia, per la rilevanza della tematica del necessario coinvolgimento dei soggetti coinvolti nella redazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, il Collegio ritiene di procedere all’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione dell’art. 3 del d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233 ("Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59").

3.3.1.- Nel premettere che la disposizione regolamentare asseritamente violata stabilisce, in ordine ai piani provinciali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che essi "sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni (comma 1), e che "il presidente della provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati", si duole il C. ricorrente di non essere stato né convocato né coinvolto, sul piano istruttorio, nell’adozione della decisione finale.

In tal modo si sarebbe obliterato il chiaro disposto normativo che pone un obbligo di coinvolgimento, tra gli altri, degli enti comunali essendo questi ultimi, in ragione dell’istituzionale controllo del territorio su cui sono dislocate le istituzioni scolastiche, a dare un qualificato e non surrogabile apporto collaborativo e conoscitivo indispensabile per evitare che la decisione finale possa risultare viziata.

Tale violazione – soggiunge l’ente ricorrente – sarebbe più grave in quanto, nel redatto piano di dimensionamento, è stata disposta la soppressione della scuola elementare del C., imponendosi peraltro a quest’ultimo di assicurare il trasporto degli alunni negli istituti scolastici che i medesimi chiederanno di scegliere.

3.3.2.- Oppone in proposito la Provincia di Frosinone (cfr. memoria in data 11 novembre 2010) l’insussistenza della circostanza addotta per avere essa convocata, con nota prot. n. 83146 dell’8 settembre 2009 a firma dell’Assessore al ramo indirizzata anche ai Sindaci, una riunione per il giorno 17 settembre 2009, presso il salone di rappresentanza della Provincia stessa, per pianificare gli interventi sul nuovo dimensionamento scolastico.

Soggiunge che, dall’elenco dei partecipanti alla predetta riunione – di cui è stato redatto apposito verbale – non risulta che sia intervenuto il Sindaco o un rappresentante del C.D.C., né che il C. abbia avanzato proposte in merito.

3.3.3.- L’eccezione della Provincia, nei termini rappresentati, non può trovare adesione.

L’esibita nota dell’8 settembre 2009 non è idonea a comprovare che il C.D.C. sia stato effettivamente invitato a presenziare alla riunione del 17 settembre 2009, non essendovi prova alcuna che l’atto di convocazione sia stato inoltrato alla sede comunale e sia stato ricevuto da un rappresentante e/o dipendente del C..

Invero, la nota de qua risulta, sì, indirizzata "Ai Sindaci" (si intende: dei Comuni ricadenti nella Provincia di Frosinone), ma la circostanza non vale, di per sé, a dimostrare che essa sia pervenuta nella disponibilità degli uffici comunali, non avendo la Provincia fornito tale dimostrazione mediante l’esibizione in giudizio di un documento attestante la ricezione dell’atto di convocazione da parte del C.D.C..

Né tale prova può essere indirettamente fornita dall’elenco dei partecipanti alla riunione del 17 settembre 2008, o dal relativo verbale di svolgimento, atteso – con ogni evidenza – che da tali atti può evincersi solo la presenza dei soggetti che vi abbiano partecipato, ma non certo l’assenza di soggetti, di cui non vi è prova che siano stati effettivamente invitati all’incontro in questione.

Consegue dall’esposto ordine di considerazioni che anche tale motivo è fondato, dovendosi in proposito concludere, in consonanza con gli assunti svolti in ricorso, che non è consentito – nell’attuale sistema costituzionale di riparto delle competenze tra Regioni, Province e Comuni, e con violazione della puntuale disposizione dell’art. 3 del d.p.r. n. 223/1998 che impone il naturale coinvolgimento partecipativo degli enti territoriali interessati all’ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche sul territorio – che determinati organi di governo (Provincia e Regione) possano deliberare scelte pianificatorie della rete scolastica senza l’apporto conoscitivo e collaborativo di altro organo di governo (C.) destinato a subire gli effetti (nella specie di impatto negativo) di dette scelte.

3.4.- Tanto premesso, e alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto.

3.5.- Va soggiunto che, successivamente all’ordinanza n. 812/2010 con la quale è stata accolta l’istanza cautelare della parte ricorrente, il Consiglio provinciale di Frosinone, con provvedimento n. 2 del 2010, ha ratificato le deliberazioni della Giunta provinciale n. 397/1990, n. 429/2009 e n. 60/2010, con le quali era stato predisposto ed approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale per l’anno 2010/2011.

E’ seguita la deliberazione della Giunta Regionale n. 225 in data 22 marzo 2010, con la quale, sulla base della precitata deliberazione del Consiglio provinciale di Frosinone, veniva sanato il vizio di incompetenza apprezzato in via cautelare dalla Sezione.

3.6.- Il provvedimento consiliare n. 2/2010 e la delibera giuntale n. 225/2010 sono stati impugnati dal C.D.C. con motivi aggiunti, notificati in data 8 maggio 2010, deducenti sei motivi di gravame.

3.7.- Nell’ordine logico dell’esame di detti motivi, il Collegio ritiene di dare la precedenza al secondo, e in particolare al profilo con il quale l’intervenuta ratifica viene ritenuta illegittima per violazione dell’art. 21nonies della legge n. 241/1990, ai sensi del quale "è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".

Si sostiene in proposito che la ratifica effettuata dal Consiglio difetterebbe dei presupposti necessari per convalidare il provvedimento amministrativo, individuati dalla precitata norma in due elementi – le ragioni di interesse pubblico e un termine ragionevole – che devono contestualmente ricorrere.

Ad avviso del ricorrente, non si comprende, in particolare, quale sia l’interesse pubblico da tutelare, atteso che nella delibera consiliare n. 2/2010 è dato semplicemente leggere che "sussistono rilevanti ragioni di interesse pubblico per procedere alla convalida", senza specificare però quale fosse, nel caso concreto, tale interesse pubblico.

Tale interesse non potrebbe farsi consistere in un risparmio di spesa, conseguente alla chiusura di scuola con pochi alunni, in quanto l’amministrazione, in maniera del tutto illogica, avrebbe deciso di chiudere la scuola primaria ma ha lasciato aperta, nella stessa struttura, la scuola materna, che peraltro ha meno alunni della scuola soppressa.

Né tantomeno la ragione di detta chiusura potrebbe essere giustificata dal voler eliminare le scuole pluriclasse, in quanto se così fosse, avrebbe dovuto adottarsi un criterio unitario per tutti i Comuni: infatti, la scuola di Casalattico è stata chiusa mentre altre scuole facenti parte di comuni limitrofi, e per di più con meno bambini, sono rimaste aperte, ciò risultando dalla documentazione depositata.

3.8.- Il profilo di censura è fondato alla stregua di quanto segue.

3.8.1.- L’elaborazione giurisprudenziale è concorde nell’affermare che la ratifica è una ipotesi di specie della categoria più ampia degli atti di convalida, caratterizzata dalla retroattività dei suoi effetti sananti, e dalla particolarità del vizio, l’incompetenza relativa, che affligge l’atto soggetto a sanatoria da parte dell’organo competente (cfr., per tutte, CdS, VI, 7 maggio 2009, n. 2840).

L’evidenziato rapporto da species a genus – la ratifica come caso speciale della convalida, connesso al vizio di incompetenza – è risalente, essendo stato già positivizzato nell’art. 6 della l. 18 marzo 1968, n. 249, del seguente tenore: "Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale".

Ritenendo l’ora menzionata norma primaria tutt’ora vigente, la giurisprudenza (cit. sent. 2840/2009) l’ha ritenuta compatibile con l’art. 21nonies, comma 2, della legge n. 241/1990, che ha disciplinato l’istituto della "convalida del provvedimento annullabile", riconducendo comunque la ratifica nell’ambito di detto istituto.

Consegue che la ratifica, in quanto esplicazione del potere di convalida, deve esercitarsi secondo il modulo legale delineato dal precitato secondo comma dell’art. 21nonies, che prevede la possibilità di convalidare il provvedimento annullabile nella sussistenza di "ragioni di interesse pubblico" e alla condizione che essa sia esercitata "entro un termine ragionevole".

3.8.2.- Da parte del C. ricorrente si contesta, fondatamente, che il Consiglio Provinciale di Frosinone abbia fatto corretta applicazione del potere di ratifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta Provinciale, essendosi il Consiglio limitato ad enunciare nel provvedimento di ratifica la formula contenuta nella norma in punto di sussistenza di "ragioni di interesse pubblico per procedere alla convalida", senza fornire una qualche esplicitazione di tale ragioni.

Invero, nella più puntuale configurazione normativa della ratifica, riflesso dell’iscrivibilità dell’istituto nell’ambito dei provvedimenti di convalida ora disciplinati dal più volte menzionato art. 21nonies della legge n. 241/1990, il risanamento del vizio di incompetenza relativo non è più affidato ad una semplice e formale appropriazione da parte dell’organo competente all’adozione del provvedimento, ma postula l’esternazione delle "ragioni di interesse pubblico" giustificatrici del potere di sostituzione.

Tali ragioni devono essere adeguatamente indicate nel provvedimento di ratifica allo scopo di far percepire se l’organo a legittimazione naturale nell’adozione dell’atto l’abbia ratificato sotto la spinta di esigenze a valenza pubblicistica che consigliavano di farlo proprio, emendando il vizio di incompetenza dell’organo privo di legittimazione.

Non è peraltro da escludersi che con la locuzione impiegata dalla novella dell’art. 14 della l. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha introdotto l’art. 21nonies della legge n. 241/1990, si sia voluto aderire all’orientamento dottrinale secondo cui, nel ratificare il provvedimento viziato di incompetenza relativa, l’organo a legittimazione naturale deve valutare la condivisibilità dell’assetto di interessi impresso dall’organo privo di competenza, ovvero all’orientamento giurisprudenziale (arg. CdS, IV, 9 aprile 1999, n. 597) che postula, nel provvedimento di ratifica, la riconsiderazione degli interessi già valutati e definiti nell’atto da convalidare.

Alla luce delle ora enunciate considerazioni non sembra soddisfacente – come oppone la Regione Lazio nella propria memoria difensiva sui motivi aggiunti – individuare (comunque ex post) le ragioni di interesse pubblico nella "urgenza di comunicare al MIUR il piano di dimensionamento regionale" e nell’esigenza di ovviare "alle enormi difficoltà che avrebbe comportato una modifica del piano di dimensionamento già approvato con la precedente deliberazione", senza fare alcuna menzione della condivisibilità del dimensionamento del piano provinciale come delineato dall’organo provinciale privo della relativa legittimazione.

4.- Alla stregua di quanto precede il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, restando assorbite le censure non esaminate.

Per l’effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati.

La novità delle questioni definite nel giudizio spingono a compensare tra le parti costituite gli onorari e le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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