Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5565

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig.ra F. ha presentato, in data 1.6.2004, al Comune di Foggia domanda per il rilascio di autorizzazione all’installazione di un impianto di carburanti su suolo pubblico.

Eseguita l’istruttoria, l’amministrazione comunale ha negato l’autorizzazione, con determinazione in data 8.10.2007, affermando la necessità di una gara ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b) del regolamento regionale 10.1.2006, n. 2 nelle more intervenuto.

Il diniego è stato impugnato dall’interessata con ricorso accolto dal T.a.r. per la Puglia con sentenza 6.2.2009, n.211, passata in giudicato, sul rilievo che lo stesso regolamento, all’art. 34, sottoponeva le domande presentate precedentemente alla sua entrata in vigore alla normativa vigente al momento della presentazione, imponendone l’esame in via preventiva rispetto alle domande successive.

Con deliberazione n. 323 del 28.11.2007, a poca distanza dal primo provvedimento di diniego, il Comune di Foggia ha concesso il suolo, senza gara, all’Automobil Club di Foggia.

Avverso la suddetta deliberazione ha proposto nuovo ricorso l’interessata, notificato il 27 gennaio 2009, esercitando altresì l’azione risarcitoria per il danno emergente, quantificato in euro 76.868,00 e per il lucro cessante, quantificato in euro 3.333.727,50.

Il Tribunale, con sentenza 25.2.2010, n.2703, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della deliberazione n. 323 del 2007 per intervenuta decadenza, considerando la decorrenza del termine per la presentazione del ricorso dalla pubblicazione della delibera all’albo comunale, ed ha respinto la domanda risarcitoria sul rilievo che essa sarebbe correlata al diniego di cui alla determinazione n. 2611 dell’8.10.2007, annullato con la sentenza n. 211/2009, che il ricorrente avrebbe dovuto azionare.

Appella la sentenza l’interessata per i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 21 l. 1034/1971 e dei principi in materia di decorrenza del termine di impugnativa: essendo l’appellante soggetto direttamente interessato dagli effetti della delibera n. 323 del 2007, il dies a quo per l’impugnazione decorre dalla comunicazione o dalla notifica della delibera, non intervenute;

– riproposizione dei motivi di primo grado di violazione degli articoli 6, 16 e 17 del reg. reg. n. 2/2006, dell’art. 3, comma 4 della L. R. Puglia n. 23/2004 e dell’art. 31 della delibera di giunta regionale n. 11/2000 e degli artt. 2,3,e 9 L. n. 241/1990 nonchè eccesso di potere sotto vari profili sintomatici: sarebbe illegittima l’assegnazione del suolo all’AC di Foggia avendo dovuto l’amministrazione comunale procedere alla valutazione della pregressa istanza della ricorrente, non legittimando la natura di ente pubblico economico dell’ACI Foggia alcuna preferenza rispetto ad altri soggetti ed essendo il provvedimento carente di istruttoria;

– erroneità del rigetto della domanda di risarcimento del danno, fondata su un illegittimo complessivo comportamento del Comune sia in ordine al diniego già annullato sia in ordine alla delibera n. 323/2007;

– fondatezza della domanda risarcitoria, sia per il danno emergente, quantificato in euro 76.868,00 per esborsi inutilmente sostenuti, sia per il lucro cessante che, in base ad una perizia depositata in primo grado, ammonta, per la mancata concessione dell’area, a causa della sua felice ubicazione (presenza di centri commerciali, imminente realizzazione di alloggi, assenza di altri impianti) ad euro 3.333.727,50.

Si sono costituiti in resistenza il Comune di Foggia e l’Automobil Club di Foggia.

Con ordinanza n.3010 del 30.6.2010 è stata accolta l’istanza di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata.

All’udienza del 14 giugno 2011, in vista della quale sono state depositate memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, l’appellante sostiene l’erroneità della sentenza di primo grado con cui è stato considerato tardivo il proprio ricorso per l’annullamento della concessione all’Automobil Club di Foggia del suolo pubblico, in quanto proposto oltre il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione all’albo comunale, avendo dovuto il provvedimento esserle comunicato individualmente.

Il motivo è fondato.

L’art. 21 L. n. 1034/1971, all’epoca vigente, prevede che il ricorso giurisdizionale sia notificato entro il termine di 60 giorni dalla notifica individuale o dalla piena conoscenza da parte dell’interessato o, per gli atti per i quali non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se prevista da norme di legge o di regolamento.

Secondo piani principi (Cons. St. Sez. V, 22 marzo 2010, n.1661; 24 marzo 2006, n. 1534, Sez. VI, 3.10.2007, n. 5105), per i soggetti direttamente contemplati dall’atto o che siano direttamente incisi dai suoi effetti, anche se non contemplati, il termine di impugnazione decorre dall’effettiva conoscenza, che si perfeziona con la notificazione o con la comunicazione individuale. Diversamente, la pubblicazione prevista, per le deliberazioni degli enti locali, dall’art. 124 d. lgs. n. 267/2000 è rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati né immediatamente incisi dagli effetti dell’atto.

Nella fattispecie, la pendenza di domanda, ben nota all’amministrazione per la lunga istruttoria svolta, diretta al rilascio di autorizzazione all’installazione dell’impianto di distribuzione di idrocarburi sul medesimo suolo pubblico oggetto, dapprima, di diniego a causa della necessità di svolgere una selezione competitiva, annullato dal T.a.r. con la sentenza n.211 del 2009, passata in giudicato, e, poi, assegnato, a distanza di pochi giorni dal diniego, in via diretta all’AC di Foggia, è sufficiente a caratterizzare la posizione della ricorrente come quella di soggetto direttamente inciso dagli effetti dell’atto comunale – risolvendosi questo in un nuovo diniego della sua istanza, concorrente con quella dell’ACI – al quale, pertanto, la deliberazione avrebbe dovuto essere individualmente comunicata.

In assenza di una piena conoscenza – non diversamente provata dal Comune cui incombeva il relativo onere – il ricorso non poteva considerarsi tardivo e, pertanto, irricevibile.

A diverse conclusioni non può condurre la premessa da cui muove la difesa del Comune, secondo cui il procedimento che avrebbe dato luogo alla impugnata delibera concernerebbe non già l’autorizzazione all’installazione di impianto, ma la delocalizzazione di impianto già esercito dall’AC in altro luogo, a seguito dell’accertata incompatibilità con la normativa in materia di distanze, cui risulterebbe estranea la ricorrente.

Anche nel procedimento di delocalizzazione, stante l’identità dell’area oggetto della preventiva domanda della ricorrente, quest’ultima va infatti considerata quale soggetto individuato che, sebbene diverso dal diretto destinatario dell’atto, subisce tuttavia un pregiudizio diretto dal provvedimento conclusivo di cui deve, pertanto, essere informata. In carenza di comunicazione, quindi, non può ritenersi che il termine per l’impugnazione decorra dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’atto conclusivo del procedimento (Cons. St. Sez. IV, 13.7.2011, n. 4239). Anche a voler considerare, quindi, la diversità dei procedimenti, gli effetti pregiudizievoli direttamente incidenti sulla posizione della sig. F. inducono il Collegio a ritenere rilevante, ai fini del termine per l’impugnazione dell’atto finale, la conoscenza individuale.

Nel merito, il ricorso è fondato.

L’art. 34 del regolamento regionale 10.1.2006, n.2 prevede che "Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto stradale o di potenziamento dell’impianto esistente con l’aggiunta di G.P.L., metano, benzina e gasolio, presentate al Comune prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive del provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione con provvedimento espresso entro 90 giorni, prima delle istanze di cui al comma 1 del precedente art. 17, secondo l’ordine cronologico di arrivo."

Secondo il Comune, l’applicazione del criterio cronologico avrebbe condotto l’amministrazione a dare priorità alla domanda dell’Automobil Club, risalente al 1992.

Osserva, tuttavia, il Collegio che dalla documentazione in atti (documenti nn. 19, 20 e 21 della produzione del Comune) risulta che ancora nel 2005 il progetto di delocalizzazione dell’impianto dell’AC si riferiva ad area (Via Natola, angolo via Castelluccio) diversa da quella oggetto della controversia (via Ignazio D’Addedda – Comparto Ordina) e che la domanda della sig.ra F. è pervenuta nel giugno 2004, data anteriore all’entrata in vigore del regolamento regionale, sicchè l’assegnazione in via diretta del suolo pubblico all’AC di Foggia, senza un esame che tenesse conto della attività istruttoria svolta anche in relazione alla domanda della ricorrente, in carenza di un legittimo diniego (essendo stato annullata dal T.a.r. la determinazione dell’8.10.2007), viola la norma citata e deve essere annullata.

Infatti, considerando una concorrenza tra le domande in quanto entrambe precedenti all’entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di esame prioritario, in base alla regola dell’art. 34, occorre concludere nel senso che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una loro valutazione comparativa allo scopo di decidere a quale delle due accordare preferenza, eseguendo un’istruttoria, nella specie non intervenuta, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento.

Né la natura di ente pubblico economico dell’AC di Foggia può assumere alcuna rilevanza ai fini di una concessione in via diretta del suolo pubblico. Oltre a non essere prevista una simile circostanza nel regolamento regionale, tale preferenza si porrebbe in contrasto con basilari principi di concorrenza che presiedono all’esercizio di attività di rilevanza economica.

Il motivo d’appello va pertanto accolto ed il provvedimento impugnato annullato.

Va, invece, confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno, sebbene con motivazione diversa da quella esposta dal giudice di primo grado.

Invero, data l’autonomia dell’azione di condanna rispetto a quella di annullamento (Cass. SS.UU., sent. 16.12.2010, n. 23595; 11. 1. 2011, n.405, Cons. St. Ad. Pl. 23.3.2011, n.3), ora recepita dall’art. 30 c. pr. amm., ma ricavabile anche dal quadro normativo preesistente (Ad. Pl. n. 3/2011 cit.), il motivo del rigetto non è ravvisabile nella riconducibilità del fatto dannoso ad un atto amministrativo di diniego non oggetto del presente giudizio impugnatorio, ma annullato con sentenza del T.a.r. Puglia n. 211 del 2009, bensì nella assenza di dimostrazione circa l’esito favorevole della spettanza definitiva del bene (assegnazione del suolo pubblico e rilascio dell’autorizzazione) collegato alla lesione dell’interesse legittimo pretensivo azionato a seguito del diniego.

Ritiene, invero, il Collegio che la presenza di un danno risarcibile e la condanna al suo risarcimento non siano conseguenza automatica dell’annullamento del provvedimento, ma richiedano un giudizio prognostico positivo che al momento non è consentito, essendo la spettanza del bene ancora caratterizzata da un margine di aleatorietà in quanto condizionata alla valutazione discrezionale comparativa da parte dell’amministrazione (Cons. St. Sez. V, 15.9.2010, n. 6797; Sez. VI, 30.6.2011, n. 3887; Cons. St. Ad. Pl. 3.12.2008, n. 13). Ne discende la conferma del rigetto della domanda di risarcimento.

Conclusivamente, l’appello va parzialmente accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, la deliberazione n. 323 del 28.11.2007 va annullata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, mentre deve essere confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

L’esito della lite induce a condannare il Comune di Foggia al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, ed a dichiarare compensate le spese nei confronti della controinteressata AC di Foggia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annulla la deliberazione del Comune di Foggia n. 323 del 28.11.2007.

Condanna il Comune di Foggia al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila). Compensa le spese del doppio grado fra l’appellante e l’A.C. di Foggia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-06-2011) 10-10-2011, n. 36505 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Messina confermava i decreti in data 13 febbraio 2008 e 29 novembre 2006 del Tribunale di Messina, con i quali era stata disposta la confisca di beni (immobili, somme portate da libretto a risparmio, patrimoni aziendali) ritenuti di effettiva appartenenza di B.P., cui era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

2. Ricorrono per cassazione i terzi interessati indicati in epigrafe.

3. Con un primo atto, T.F., T.V. e B.F., a mezzo dell’avv. Carlo Autru Ryolo, nella qualità di difensore, denunciano la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale, non avendo il decreto impugnato motivato circa la sussistenza dei presupposti per la confisca, e in particolare di quello della ritenuta interposizione fittizia di persona.

4. Con un secondo atto, sottoscritto personalmente, B.A., B.I. e B.F., denunciano, con un unico motivo, la violazione di legge e la mancanza di motivazione in punto di sussistenza dei presupposti della confisca, e cioè: la pericolosità qualificata del proposto, la disponibilità diretta o indiretta dei beni, la indimostrata provenienza degli stessi.

5. Con "motivi nuovi e note di replica", il difensore di A. B., avv. Alfredo Gaito, controdeduce rispetto alle argomentazioni conteneute nella requisitoria del Procuratore generale.

6. Con motivi aggiunti, il medesimo difensore di B.A. sollecita la dichiarazione di nullità dei procedimenti di primo e secondo grado per non essere stati gli interessati messi in grado di parteciparvi in pubblica udienza.

7. Con note integrative, il medesimo difensore, sempre nell’interesse di B.A., evidenzia l’erronea interpretazione di un colloquio intercettato su cui si fonda il provvedimento impugnato nel punto relativo alla ritenuta effettiva riconducibilità degli immobili in capo a B.P..

8. Osserva la Corte che i ricorsi sono stati inammissibilmente proposti o dai terzi interessati di persona ( B.A., B.I. e B.F.) o da difensore (avv. Carlo Autru Ryolo nell’interesse di T.F., V. T. e B.F.) non assistito della qualità di procuratore speciale.

Va infatti ribadito che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dei ricorrenti, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall’art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecunia, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procure speciale, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ., mentre l’indagato o imputato, che è assoggettato all’azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che, come detto, è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell’assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all’iniziativa personale dell’imputato (v per simili concetti Cass., sez. 2^, 21 novembre 2006, Tanda; Cass. 6, 5 settembre 2007, Puliga;

Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id. 17 febbraio 2009, Pirozzi; Id., 17 settembre 2009, Pace); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso posizione dell’imputato (v. L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c.,).

9 Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alla causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro mille ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-04-2012, n. 6062 Cosa in custodia

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Svolgimento del processo

C.M.G. convenne in giudizio il Comune di Sarzana chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva i aver subito a causa di una caduta su galaverna formatasi in una piccola porzione di una piazza comunale.

Il Giudice di Pace, con sentenza dell’8 ottobre 2008, condannò il Comune a risarcire i danni subiti dall’attrice.

Ha proposto appello il Comune.

Il Tribunale di La Spezia ha rigettato l’appello e condannato il Comune alla refusione delle spese processuali del grado sostenute da C.M.G..

Propone ricorso per cassazione il Comune di Sarzana con otto motivi e presenta memoria.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi del ricorso e con l’ottavo, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia. (In ordine alla custodia del bene)"; 2) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia. (Fattore eccezionale – caso fortuito – quale scriminante responsabilità ex art. 2051 c.c.)"; 3) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia (errata situazione di fatto posta a base della sentenza"; 8) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia (in ordine alla res demaniale)".

Assume il ricorrente di aver chiarito sia in primo grado che in appello la propria impossibilità ad intervenire per evitare la caduta della C.: senza una segnalazione specifica, infatti, il Comune non ha la capacità tecnica di sorvegliare tutte le mattine ogni angolo del centro storico e delle frazioni per evitare che si possa formare la galaverna. Inoltre, essendo la città di Sarzana sul mare, il fatto che si sia formata la lastra di ghiaccio, a causa della temperatura rigida, configura un evento eccezionale.

Sostiene inoltre il Comune di Sarzana che il Tribunale ha errato nella valutazione della situazione fattuale sostenendo che l’intera piazza, di circa 10 mila metri quadrati, fosse coperta di ghiaccio mentre per ammissione degli stessi attori la galaverna era su una superficie di 30 metri quadrati.

I motivi sono infondati.

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume infatti responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass., 20 novembre 2009, n. 24529).

Nel caso in esame la C. ha provato la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la piazza coperta da sottile lastra di ghiaccio) e l’evento lesivo (la propria caduta) mentre il Comune, che ha la piena custodia di un’area pubblica sita nel centro della città, avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il suddetto nesso, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.

Il Comune non ha invece fornito alcuna prova in tal senso, nè la presenza di una lastra di ghiaccio in periodo invernale può qualificarsi come caso fortuito. Anzi la circostanza che lo stesso Comune, quella mattina, avesse inviato mezzi per lo spargimento di sale in altre aree pubbliche dimostra la prevedibilità dell’evento.

Nè a carico della C. è stato ravvisato un comportamento colposo, idoneo a interrompere il nesso di causalità rispetto al bene in custodia, essendo emerso che la lastra di ghiaccio era sottile e difficilmente visibile dai passanti.

Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 4) "Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (omissione di pronuncia)"; 5) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia (in ordine alla prevedibilità dell’evento)"; 6) "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3"; 7) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un punto decisivo della controversia (in ordine alla responsabilità del comune ex art. 2043 c.c.)".

Assume il ricorrente che, in ordine alla responsabilità ex art. 2043 c.c., il giudice di primo grado ha espresso una motivazione assolutamente contraddittoria ed insufficiente mentre il giudice d’appello non si è assolutamente pronunciato.

Assume in particolare il comune di Sarzana che il giudice d’appello è incorso in error in iudicando nella individuazione delle norme applicabili alla fattispecie concreta per effetto di una inesatta qualificazione giuridica della fattispecie stessa. La norma applicabile (in ordine alla colpa del Comune ed alla mancanza di diligenza della danneggiata) era infatti l’art. 2043 c.c., mentre il giudice ha motivato solamente sulla base della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.. Il giudice di primo grado si è limitato ad affermare che dalle testimonianze è emerso che la galaverna non era visibile e pertanto la c.d. insidia era configurata ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Secondo il ricorrente invece dalle testimonianze risulta palese che il pericolo era visibile con l’ordinaria diligenza e comunque prevedibile. La C., secondo il Comune di Sarzana, è dunque caduta perchè non ha tenuto un comportamento diligente.

I motivi sono infondati.

La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perchè, pur configurando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., un "error in procedendo", per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass., 17 gennaio 2007, n. 978).

Nel caso in esame parte ricorrente non ha specificato in quale atto difensivo o verbale di udienza ha formulato la domanda in oggetto nè ha provveduto alla trascrizione della stessa.

Si deve comunque osservare che alla fattispecie de qua non è applicabile l’art. 2043 c.c., in quanto si tratta di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia rientranti piuttosto nella disciplina dell’art. 2051 c.c..

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a disporre delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano il provvedimento con cui la Prefettura di Varese ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare PVA/L/N/2009/102451, deducendo il vizio di violazione dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009.

Il difensore, nel corso dell’udienza, ha dichiarato, per conto dei suoi assistiti, di non avere più interesse al ricorso.

Il ricorso è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della complessità della questione della natura ostativa o meno del reato previsto all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 268/1998 – che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti – il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.