T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 5834 Ordinamento giudiziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. La ricorrente ha domandato l’annullamento degli atti di cui in epigrafe, con i quali la sua domanda di conferma quale Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni presso il Tribunale di Bologna è stata dichiarata inammissibile poiché il modello A della stessa è risultato privo di sottoscrizione.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto articolati motivi di doglianza.

2. Si è costituito in resistenza l’intimato plesso amministrativo, che ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

3. All’odierna camera di consiglio, fissata per la delibazione della domanda cautelare, il Collegio ha ravvisato l’esistenza dei presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

4. In disparte ogni questione di carattere pregiudiziale, il ricorso è infondato nel merito.

5. La ricorrente non contesta di non aver apposto la propria firma su uno dei moduli di cui consta la domanda (Allegato A), ma sostiene che la sottoscrizione di tale modulo non è necessaria, anche alla luce della circostanza che il relativo prestampato non reca la relativa dicitura, ovvero che, in ogni caso, la carenza di sottoscrizione non è sanzionata a pena di inammissibilità della domanda: tenendo anche conto che non vi è dubbio che la domanda stessa proviene dall’interessata, che l’ha personalmente consegnata agli uffici competenti e che ha sottoscritto gli altri moduli, con gli atti impugnati l’amministrazione avrebbe sanzionato un adempimento meramente formale.

Alla luce della chiara norma di bando, nessuna delle predette argomentazioni può essere seguita.

Va immediatamente chiarito che la verifica relativa alla ritualità e completezza di atti che, secondo la lex specialis delle procedure concorsuali, fondano la domanda di partecipazione degli interessati non è configurabile come adempimento formale.

Infatti, per un verso, la lex specialis vincola la stessa amministrazione che l’ha adottata; per altro verso, l’eventuale mancato rilievo da parte dell’amministrazione di eventuali irregolarità nella partecipazione di un candidato, così come l’eventuale successiva regolarizzazione, si tradurrebbe non in una applicazione del principio di favor partecipationis (come sostiene la ricorrente), bensì nella violazione del principio della par condicio nei riguardi di altri concorrenti che, nei termini imposti, hanno osservato le regole del bando.

Nella fattispecie, non può versarsi in dubbio che il bando della procedura in parola richiedeva la sottoscrizione del modulo A e che la eventuale carenza della sottoscrizione era sanzionabile con la dichiarazione di inammissibilità della domanda.

Infatti, l’art. 4, comma 2, del bando per la nomina o la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 20112013 dispone che "La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando…l’apposito modulo (mod. A)… e altresì consegnando e facendo pervenire… detto modulo debitamente compilato e sottoscritto… all’ufficio per il quale la domanda è proposta".

E’ da notare al riguardo anche il modulo A di cui trattasi è proprio quello recante la domanda di conferma nelle funzioni.

A sua volta, il comma 6 dello stesso art. 4 recita che "L’omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l’inammissibilità della domanda".

Ed è ovvio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, tra le predette modalità non può non venire in rilievo, in primis, la sottoscrizione della domanda, anche considerato che una domanda o, comunque, una dichiarazione non sottoscritta è priva di un elemento essenziale per la sua giuridica esistenza.

Di talchè, va anche escluso che dalla presentazione di una domanda non sottoscritta possa scaturire un legittimo affidamento dell’interessato in ordine alla sua validità.

Ne consegue non solo che la delibera del CSM che fa constare l’inammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente si profila immune dai vizi sostanziali dedotti, ma anche che alla stessa non appare imputabile alcun vizio motivazionale, atteso che il sottostante iter argomentativo è chiaramente ed esaurientemente riassunto nel rilievo inerente l’inammissibilità della domanda di conferma "ai sensi dell’art. 4, comma 6 del bando di concorso" in quanto "la domanda (mod. A) risulta priva della sottoscrizione come previsto dall’art. 4, comma 2, dello stesso bando".

Nulla muta tenendo conto delle altre circostanze stigmatizzate in ricorso.

Invero, da un lato, quanto ai rilievi inerenti le circostanze con le quali l’interessata è venuta a conoscenza della dichiarata inammissibilità, non parvi essere dubbio che la medesima è stata posta in grado di conoscere l’esito della proposta partecipazione alla procedura, che ha anche contestato nel presente giudizio; dall’altro, per quanto riguarda l’istanza di riesame, è noto che non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il potere di autotutela si esercita d’ufficio e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c’è alcun obbligo giuridico di provvedere (C. Stato, VI, 6 luglio 2010, n. 4308; Tar Lazio, Roma, I, 5 maggio 2010, n. 9769).

6. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Nondimeno si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 14-07-2011, n. 27720 Ebbrezza

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Verbania – Giudice monocratico -, con sentenza in data 23-6-2011, applicava la pena concordata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nei confronti di D.M. in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Non applicava i benefici di legge.

2. L’imputato proponeva ricorso per cassazione rilevando che l’accordo intercorso tra esso istante ed il P.M. riguardava anche la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e di quello della non menzione della condanna nel certificato giudiziale. Peraltro, l’applicazione di detti benefici era stata motivatamente esclusa dal Giudice. Detta statuizione si palesava illegittima, poichè il Tribunale, nel caso di ritenuta non applicabilità dei benefici richiesti, avrebbe dovuto escludere l’applicazione "in toto" del patto. Chiedeva l’annullamento senza rinvio della decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va rigettato perchè infondato.

Si osserva che deve ritenersi che il Giudice sia vincolato, nell’accogliere o meno il patto intercorso tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, solo vi qualora l’imputato abbia subordinato l’efficacia della richiesta di patteggiamento al conseguimento del beneficio stesso. Invece, la mera istanza di concessione della sospensione condizionale della pena, senza che le parti abbiano subordinato l’efficacia del "patto" alla concessione del beneficio, conferisce al Giudice la facoltà di non riconoscere il beneficio nel caso non ne ravvisi gli estremi, accogliendo soltanto la richiesta di pena. In tale ipotesi, il Giudice è, peraltro, tenuto a motivare le sue determinazioni al riguardo, (v. così, Cass. n12/1992; Cass.40232/2004; Cass. 40950/2008).

2. Nel caso in esame, la concessione del beneficio era prevista nell’accordo concluso tra P.M. e imputato, ma questo non era condizionato al riconoscimento della sospensione della pena patteggiata. D’altro canto, il Giudice ha congruamente motivato in ordine alla non ricorrenza delle condizioni per concedere i benefici, anche la non menzione, in considerazione dell’entità del tasso alcolemico riscontrato e per la ricorrenza di precedenti specifici.

3. Si aggiunge che si palesa comunque irrilevante la mancata previsione del beneficio della non menzione della condanna, in quanto l’applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dalla legge (prima, l’art. 689 c.p.p.; attualmente il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 25, lett. e) che statuisce che nei certificati penali del casellario giudiziale richiesti dagli interessati non siano riportati, tra l’altro, i provvedimenti previsti dall’art. 445 c.p.p., ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta (v. anche, Cass. 22951/2001).

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-12-2011, n. 28126 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-09-2011, n. 7517 Professori universitari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il professore ricorrente, con D.R. n. 276 del 24.12.1994 venne autorizzato a prolungare il servizio per un biennio ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 503/1992.

Tuttavia, a seguito della modifica dell’art. 16 del D.lgs 503/92 operata dal D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che aveva reso inoperanti i trattenimenti in servizio già autorizzati, il ricorrente presentava una nuova domanda di trattenimento in servizio, che tuttavia veniva respinta con decreto rettorale n. 9088 del 2 luglio 2010.

Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso e nella sede cautelare il provvedimento veniva sospeso con ordinanza n. 4297/2010. Il Consiglio di Stato, tuttavia, con ordinanza n. 5355/2010 del 23 novembre 2010 accoglieva l’appello dell’Università e, per l’effetto, respingeva l’istanza di sospensione.

Il ricorso del prof. A. veniva mandato in decisione all’udienza di merito del 24.11.2010.

Nelle more della pubblicazione della sentenza, recante data 18 aprile 2011, l’Università, senza attendere l’esito del giudizio di merito in corso e quindi la sentenza del Tar Lazio del 24 novembre 2010, con decreto rettorale n. 159 del 1 febbraio 2011, provvedendo in esecuzione della sopra riferita ordinanza in sede cautelare del Consiglio di Stato, nuovamente disponeva la reiezione dell’istanza di trattenimento in servizio proposta dal ricorrente.

Al riguardo,il ricorrente ha lamentato il fatto che a seguito della sentenza n. 3342/2011, con la quale veniva disposto l’annullamento del decreto rettorile del 2 luglio 2010, sarebbe venuto meno il presupposto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5355/2010 pronunziata in via cautelare e che aveva confermato il decreto sopra citato.

Sarebbe conseguentemente venuto meno il presupposto del decreto 159 del 1.2.2010, con il quale era stato disposto, (in replica al primo, annullato provvedimento del 02.07.2010) il collocamento a riposo del ricorrente in ottemperanza ad una ordinanza i cui effetti, come sopra detto erano già cessati al momento dell’emanazione dell’ atto in parola (anno 2011).

Ed invero, il provvedimento oggi impugnato sarebbe sostanzialmente reiterativo del precedente, per il che esso non disporrebbe di alcuna autonoma capacità lesiva, con la conseguenza che, una volta annullato l’originario provvedimento, meramente in questo riprodotto, conseguirebbe la corrispondente caducazione, quale effetto derivato.

Il ricorso in atti è fondato.

il Collegio, rileva che il provvedimento attualmente impugnato è assolutamente inconferente al riguardo della situazione giuridica venutasi a determinare a seguito dell’ ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

Con tale atto, in accoglimento dell’ appello dell’Università, si era unicamente disposta la reiezione dell’ istanza cautelare di sospensione relativa all’atto rettorile del 2 luglio 2010 per il che, cessata la sospensione risalente all’ordinanza di questo Tar, il provvedimento riacquistava efficacia, senza che si avesse alcuna necessità di ulteriori provvedimenti di carattere sostanzialmente confermativo rispetto alla situazione in atto.

Si osserva al riguardo che, una volta intervenuta la esecutività del decreto rettorile 2 febbraio 2010, l’Amministrazione avrebbe adottato la propria nuova determinazione, senza attendere la pubblicazione della citata sentenza di questo Tribunale, poi intervenuta in data 24 novembre 2010, e dalla quale sarebbe potuto derivare (come in effetti avvenne) l’annullamento del sopra citato decreto rettorile.

Attualmente pertanto, l’ordinanza del Consiglio di Stato del 23.11.2010, cui si richiama il provvedimento oggi impugnato, ha perso ogni efficacia, stante il disposto della sentenza in data 24 novembre 2010 e pubblicata il 18 aprile 2011, senza che possa ipotizzarsi, al riguardo, alcuna sopravvivenza dell’ordinanza del Consiglio di Stato, venuta a decadere con la definizione della fase processuale di merito, e quindi fin dal 24 novembre 2011.

E’ quindi evidente che con il provvedimento rettorile del 1 febbraio 2011,per quanto esposto, non si sarebbe potuto procedere all’esecuzione di un atto cautelare ormai divenuto non più eseguibile.

Posto quanto sopra ed accertato che il decreto rettorale qui impugnato ha carattere meramente reiterativo del precedente provvedimento, esso pure impugnato ed è pertanto privo di propria intrinseca capacità lesiva, si conclude nel senso che esso debba essere annullato in conformità ed in conseguenza dell’annullamento dell’atto cui accede e che è stato caducato per effetto della citata sentenza 18 aprile 2011 n. 3342.

Si deve pertanto dichiarare l’inammissibilità del presente ricorso per carenza assoluta di interesse, considerato il carattere esecutivo dell’atto impugnato e relativo ad ordinanza venuta a cessare, e perciò inoperante.

Resta assorbita ogni altro profilo di doglianza

Spese compensate integralmente tra le parti,sussistendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile, in base alla motivazione sopra estesa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.