Corte di Cassazione – Sentenza n. 14700 del 2011 Black out si deteriorano i cibi conservati i frigo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Premesso in fatto

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 10.4.2009, accoglieva parzialmente – con riferimento al solo danno esistenziale -, confermando nel resto l’impugnata sentenza, l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Barra, che aveva condannato l’Enel Distribuzione al risarcimento dei danni nei confronti di M.C., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il 27 e 28.9.2003, poiché la responsabilità della convenuta non era esclusa dalla mancata fornitura di energia alla stessa da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, essendo questi un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Enel Distribuzione spa.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del decreto legislativo 16.3.1999, n. 79 ed in particolare degli artt. 1,2,3,9,13 dello stesso, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione dell’art. 1228 c.c.
Assume che la s.p.a. GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale – è una società sostanzialmente di proprietà del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attività di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; che l’Enel non può ricevere energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale società, quindi, non può essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.
3. Il motivo è manifestamente fondato e va accolto.
Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dagli artt. 1,2,3,9,13, d. lgs. N. 79/1999 e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraversa la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN spa (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.
Infatti sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il cd. Dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della rete di Trasmissione Nazionale spa per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. 14.6.2007, n.13887).
Pertanto, la spa GRTN non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art.1228 c.c., poiché è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque emessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel Distribuzione nei confronti di GRTN.
Infatti, non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c.
Possono considerarsi tali tutti e soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr. Cass. 14.6.2007, n. 13953).
Inoltre, la spa GRTN non può essere considerata ausiliaria dell’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.
4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli ulteriori profili di censura e del secondo e terzo motivo; e la cassazione della sentenza.
La causa si presa ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul riscorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza va cassata e, pronunciando nel merito, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. condanna l’intimata al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 400,00, di cui e 100,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 05.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-12-2010) 22-01-2011, n. 2232

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18-1-2008 il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato C.G. colpevole del reato di cui all’art. 336 c.p. e, con le attenuanti generiche, l’ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione.

Con sentenza in data 6-10-2009 la Corte di Appello di Caltanissetta ha sostituito la pena detentiva irrogata all’imputata con Euro 4.560,00 di multa, ha eliminato il beneficio della sospensione condizionale e ha dichiarato interamente condonata la pena inflitta, confermando nel resto la decisione di primo grado.

La C., per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando con un primo motivo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine a varie questioni prospettate con i motivi di appello.

Con un secondo motivo la ricorrente deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la condotta dell’imputata non è idonea ad integrare il reato di cui all’art. 336 c.p., e che, nella specie, sussistono i presupposti di operatività dell’esimente di cui al D.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4, essendosi trattato di una reazione legittima all’attività illegittima posta in essere dagli agenti.

Con motivi nuovi depositati in prossimità dell’odierna udienza il difensore della ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione del Pubblico Ministero nelle udienze di primo grado del 19-11-2004 e del 18-1-2008, la mancata valutazione delle prove offerte dalla difesa e la sopravvenuta prescrizione del reato.

Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello, con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, ha accertato che l’imputata, dopo aver parcheggiato in seconda fila la sua auto ed aver quindi violato l’art. 158 C.d.S., ha tenuto nei confronti degli agenti della Polizia Municipale R. e Ca. una condotta minacciosa e violenta, al fine di impedire loro di elevare il verbale di infrazione. Gli elementi di prova sono stati desunti essenzialmente dalle deposizioni dei due vigili, che il giudice di appello ha ritenuto attendibili, convergenti tra loro nella parte essenziale dei fatti riferiti e suffragate dalle testimonianze del Co. e della N. (componenti della seconda pattuglia intervenuta in ausilio al R. e al Ca. a seguito delle intemperanze della C.), anch’esse considerate pienamente credibili. Il tutto sulla base di argomentazioni prive di palesi incongruenze logiche, con le quali è stata fornita sostanziale risposta ai rilievi mossi dall’appellante con i motivi di gravame.

Ciò posto, si osserva che la ricorrente, attraverso la formale prospettazione di vizi di motivazione, propone, in realtà, mere censure di merito, con le quali mira ad ottenere una rilettura degli atti ed una diversa interpretazione delle emergenze processuali. Ma, come è noto, esula dai poteri attribuiti alla Corte di Cassazione quello di procedere ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova.

2) Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Legittimamente, invero, la Corte di Appello ha ritenuto integrati gli estremi del reato contestato, avendo accertato, con valutazione di merito sottratta al sindacato di questa Corte, che la condotta della C. (la quale, dopo essersi qualificata come giudice di pace ed aver detto ai due agenti operanti che non sarebbe finita lì, minacciandoli apertamente di fargliela pagare, tentava di strappare dalle mani del R. dapprima la patente di guida e poi il libretto dei verbali) era finalizzata ad impedire agli agenti di procedere alla contestazione del verbale di contravvenzione e, quindi, a costringere i verbalizzanti ad omettere un atto di ufficio.

E’ il caso di rammentare che nel reato previsto dall’art. 336 c.p. l’idoneità della minaccia posta in essere dall’agente per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o servizio deve essere valutata con un giudizio "ex ante", che tenga conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e che utilizzi un criterio di carattere medio; con la conseguenza che l’impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (Cass. Sez. 6, 16-6-2004 n. 33429; Cass. Sez. 6, 31-10- 2007 n. 44850; Cass. Sez. 6, 7-2-2007 n. 34880). Nel caso di specie, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non potendosi dubitare della potenziale idoneità della condotta della C. a coartare la libertà di azione dei due vigili, non vale ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in esame il fatto che i pubblici ufficiali non siano stati in concreto intimiditi dalle minacce loro rivolte e abbiano continuato a redigere il verbale d’infrazione amministrativa.

3) Altrettanto è a dirsi con riferimento all’invocata esimente di cui al D.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4, che la Corte di Appello ha correttamente, sia pure implicitamente, negato.

La causa di giustificazione prevista dalla norma in esame, invero, postula il consapevole travalicamento, da parte del pubblico ufficiale, dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate; laddove, nel caso in esame, alla luce della ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, è da escludere qualsiasi connotato di illegittimità e arbitrarietà nella condotta dei due vigili. Come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, questi ultimi, avendo constatato che la C. aveva parcheggiato la sua auto in seconda fila, ben avevano il potere di redigere il verbale di infrazione al Codice della Strada e di contestare immediatamente la violazione alla C.; nè il comportamento rigoroso e inflessibile mostrato nell’occasione dal R. poteva autorizzare l’imputata a minacciare apertamente i due vigili, fino al punto da tentare di strappare dalle mani dello stesso R. la patente di guida e il libretto dei verbali.

4) A norma dell’art. 585 c.p.p., comma 4, l’inammissibilità dei motivi di ricorso originariamente proposti si estende ai motivi nuovi depositati dal difensore il 29-11-2010, con i quali non sono state dedotte nullità rilevabili d’ufficio.

Tali non possono essere considerati, in particolare, gli asseriti vizi di costituzione del Pubblico Ministero nelle udienze di primo grado. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, infatti, il criterio della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con citazione diretta, stabilito dall’art. 72 ord. giudiziario, come modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 58, costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativo all’organizzazione del lavoro nelle Procure, ma non ha rilievo esterno all’ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti (Cass. Sez. 5, 23-4-2003 n. 23229; sez. 4, 12-7-2005 n. 30439). E’ superfluo aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il reato per cui si procede è compreso tra quelli per i quali l’art. 550 c.p.p., richiamato dal citato art. 72 ord. giudiziario, come modificato dal la L. n. 479 del 1999, art. 58, prevede la citazione diretta.

Sotto altro profilo, si osserva che la mancata allegazione agli atti, da parte del vice procuratore onorario, della delega conferitagli dal Procuratore della Repubblica, non determina alcuna nullità, in quanto l’art. 162 disp. att. c.p.p. non prevede tale sanzione (Cass. Sez. 5, 29-3-2004 n. 24043; Sez. 5, 13-5-2010 n. 32728).

5) L’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare l’eventuale prescrizione del reato, dedotta con i motivi aggiunti dal difensore.

In ogni caso, la relativa eccezione risulta manifestamente infondata, in quanto, tenuto conto dei periodi di sospensione ex art. 159 c.p.p., n. 3 (pari a complessivi anni 1, mesi 5 e giorni 20), non è ancora maturato il termine di prescrizione del reato de quo, fissato dal combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p. in anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato (23-8-2002).

6) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6113 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.A.M.A. impugnò, con ricorso 9.10.2002, una cartella di pagamento per maggiore Irpef relativa all’anno 1994, emessa dalla banca Monte dei Paschi di Siena quale concessionaria del servizio riscossione tributi per la provincia di Roma. Ne chiese l’annullamento sul rilievo di non aver mai ricevuto il propedeutico avviso di accertamento.

Al ricorso resistette l’agenzia delle entrate di Roma, che allegò, invece, che l’avviso era stato regolarmente notificato.

La commissione tributaria provinciale accolse l’impugnazione. La sentenza – gravata da appello – fu riformata in sede regionale.

Il giudice di appello osservò che vi era stata elezione di domicilio della contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), ma ritenne che ciò non avesse inciso sulla ritualità della notificazione dell’avviso di accertamento così come in concreto eseguita, presso il domicilio fiscale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Sostenne che, in difetto di disposizioni sanzionatorie per il caso di eseguita notifica in luogo diverso da quello eletto, dovevano dirsi applicabili le regole contenute nell’art. 141 c.p.c. in tema di notificazione presso il domiciliatario. Dal criterio generale che vuole tale forma di notificazione solo facoltativa, e come tale alternativa alle correnti modalità di cui agli artt. 138 e segg. c.p.c., era da ricavarsi la ritualità della notifica, non eseguita, nella specie, presso il domicilio eletto, sebbene ai sensi dell’art. 140 c.p.c. al domicilio fiscale della contribuente.

Aggiunse non essere rilevante la circostanza, dedotta dall’appellata, della mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, ritenendo principio pacifico, alla luce di Corte cost. 1975/213, che, agli specifici fini del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c, è sufficiente la prova del solo invio della raccomandata.

Ricorre per cassazione la S. con atto notificato l’8.5.2006 all’avvocatura dello Stato (anche in rappresentanza del Ministero dell’economia e finanze) e l’11.5.2006 all’agenzia delle entrate.

Gli intimati – Ministero e agenzia – non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – L’avvenuta notifica del ricorso all’agenzia delle entrate, nella sua sede centrale in Roma, posto che questa non venne rappresentata nel giudizio di merito per il tramite dell’avvocatura erariale, rende irrilevante la (nullità della) ulteriore notifica eseguita presso detta avvocatura (cfr. sez. un. 2007/22641; sez. un. 2007/22642).

2. – Con due motivi di ricorso, la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia, da un lato, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 141 c.p.c., e, dall’altro, violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. Nel primo senso censura la restrittiva interpretazione operata dal giudice d’appello mercè l’affermazione, dalla ricorrente ritenuta in contrasto col dato normativo, che quella presso il domiciliatario è una forma di notificazione facoltativa e di carattere alternativo rispetto alle ordinarie modalità stabilite dagli artt. 138 e segg. c.p.c. Nel secondo censura l’assunto – ritenuto in contrasto con il formante giurisprudenziale in materia di notificazioni a mezzo posta – che vuole ritualmente perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in presenza della sola spedizione della raccomandata all’indirizzo del destinatario.

3. – In ordine al primo motivo va osservato che la commissione regionale ha dato atto dell’avvenuta elezione di domicilio del contribuente secondo la previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), presso lo studio di un commercialista posto nel comune del domicilio fiscale. Ha poi motivato la ritenuta validità della notifica dell’avviso di accertamento, di contro eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nel domicilio anagrafico fiscale di cui all’art. 58 del citato D.P.R., sul rilievo della facoltatività (e quindi dell’alternatività) della forma di notificazione presso il domiciliatario rispetto ai modi ordinari stabiliti dall’art. 138 e segg. In tal senso ha tratto argomento dall’art. 141 c.p.c., comma 1, la cui applicabilità per la notifica degli atti tributari ha osservato non essere esclusa dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. f). Difatti l’art. 141 c.p.c. considera obbligatoria la prevista forma di notificazione presso il domiciliatario solo quando l’elezione di domicilio risulti inserita in un contratto (comma 2).

Viceversa la ricorrente sostiene che, una volta che il contribuente abbia esercitato la facoltà di cui al D.P.R. n. 600 del 1873, art. 60, lett. d), e il domicilio eletto si trovi nell’ambito del medesimo comune di domicilio fiscale, la notificazione degli atti impositivi dovrebbe necessariamente essere eseguita dall’amministrazione finanziaria presso il domicilio eletto, rimanendo la possibilità di notifica ex art. 140 c.p.c. relegata al solo caso in cui le relative condizioni si realizzino con riguardo a questo.

A giudizio della Corte questa proposizione, con le precisazioni che seguono, va condivisa.

4. – Necessaria premessa del discorso è che, in ambito tributario, la funzione propria della notificazione – di dirigerne l’oggetto verso il destinatario e di metterglielo a disposizione in modo da provocarne la presa di conoscenza – è, stante l’effetto che ne discende in rapporto all’atto contenente una pretesa impositiva, amplificata nel segno della maggiore garanzia di conoscenza effettiva. Tanto è da affermare in ragione del principio generale dettato dall’art. 6 dello statuto del contribuente ( L. 27 luglio 2000, n. 212), a tenore del quale l’amministrazione finanziaria deve, in linea generale, assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Siffatto principio partecipa dei canoni di collaborazione, cooperazione e buona fede in cui trova esplicitazione l’intera logica sottesa allo statuto, cui, in sede di interpretazione, il giudice deve fare riferimento al fine di risolvere eventuali dubbi ermeneutici nel senso più consono ai principi dallo stesso espressi (cfr. Cass. 2005/9407), e in forza del quale l’amministrazione deve comportarsi sempre con lealtà e chiarezza, (guidando e) facilitando l’adempimento dei doveri da parte dei privati. Alla luce della delineata premessa, questa Corte ha già del resto affermato che, prima che il contribuente abbia conoscenza degli atti che incidono sulla sua posizione debitoria o creditoria nei confronti del fisco, gli atti stessi non possono produrre effetti (cfr. Cass. 2001/4760 e soprattutto, con riguardo alla sanatoria dei possibili vizi della notificazione e ai suoi effetti, Cass. sez. un. 2004/19854).

Ora, è vero che, con la locuzione "effettiva conoscenza", il legislatore non ha inteso garantire al contribuente l’assoluta certezza della conoscenza, avendo la disciplina della notificazione da sempre legato a essa la conoscibilità legale, così come palesato, nello specifico, dalla previsione di chiusura del citato art. 6, comma 1, secondo cui "restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari". E tuttavia resta inteso che – come esattamente osservato in dottrina – non coglierebbe il significato della previsione concludere che essa, facendo salve le disposizioni sulla notificazione, si riferisce esclusivamente agli atti per i quali il legislatore non prevede il procedimento notificatorio sebbene un mera comunicazione. In sostanza, la corretta esegesi del 1 co. dell’art. 6 resta nel senso che esso intende assicurare l’effettiva conoscenza di tutti gli atti destinati al contribuente, ancorchè restino ferme le disposizioni in materia di notifica.

Tale voluta solennità equivale a dire che lo statuto ha inteso affermare che a tutti gli atti dell’amministrazione destinati al contribuente (finanche, quindi, a quelli notificati) deve essere garantito un grado di conoscibilità il più elevato possibile.

Ampia traccia di simile lettura si rinviene, d’altronde, nella sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. d), nella parte in cui prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, avessero effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica. Il cui essenziale periodo motivante è nel riconoscimento che "un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall’esigenza di garantire al notificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e, quindi, l’esercizio del suo diritto di difesa (così C. cost. 2003/360).

5. – Alla luce della superiore premessa è da ritenere che, laddove vi sia stata, da parte del contribuente, una valida elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, stante la precipua funzione della elezione detta in rapporto alla ricezione degli atti tributari, non residua, per l’amministrazione, altra possibilità in sede di notificazione all’indirizzo del dichiarante.

Dall’inciso di apertura del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, si desume, invero, che la struttura portante della notificazione degli atti tributari è sì retta dalle norme stabilite dagli artt. 137 e segg. c.p.c., ma così come nello specifico integrate e modificate dai successivi incisi, e quindi anche mercè la prevista facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale in vista della "notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano".

Nè a diversa conclusione si giunge volendosi mantenere il parallelismo con l’art. 141 c.p.c..

Essendo alla notifica dei mentovati atti o avvisi correlato l’avvio della fase dinamica, preordinata all’attuazione del rapporto obbligatorio d’imposta, è in questo senso agevole cogliere la similitudine con la ratio che sottende l’obbligatorietà della notifica ex art. 141 c.p.c., comma 2, di garantire la conoscenza effettiva del contraente con riguardo alle pretese inerenti alle obbligazioni nascenti dal contratto. Nel senso che detta ratio non differisce da quella che caratterizza la comunicazione di elezione di domicilio in materia fiscale, da parte del contribuente che intenda ivi ricevere la notificazione degli atti o degli avvisi in cui si esprime la pretesa tributaria a seguito dell’asserito verificarsi della fattispecie prevista dalla norma impositiva. Mentre, diversamente opinando, della previsione speciale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. d), andrebbe ritenuta la sostanziale inutilità, ove all’amministrazione fosse poi consentito di non tenere in alcun conto il fatto, dal contribuente debitamente comunicato, dell’avvenuta elezione di un ben determinato luogo di ricezione degli atti e/o degli avvisi, pur sempre compreso nel comune di domicilio fiscale.

6. – Nel caso di specie, va dunque ritenuta, in accoglimento del primo motivo, la nullità della notificazione dell’atto impositivo presupposto, siccome eseguita, ex art. 140 c.p.c., in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini, giacchè la procedura di notifica, di cui al ridetto art. 140, adottata per l’avviso di accertamento, è stata utilizzata senza che ne ricorressero le condizioni. La nullità della notifica dell’atto impositivo comporta l’invalidità derivata degli atti conseguenti, e cioè, per quanto qui rileva, della cartella di pagamento, invero per ormai consolidata giurisprudenza (cfr. sez. un. 2007/6412) l’invalidità dell’atto impositivo può essere dedotta, sia come vizio proprio di tale atto, sia come vizio del procedimento, dal quale deriva l’invalidità degli atti successivi, nell’ambito dell’impugnazione di questi ultimi (v. anche Cass. 2009/20098).

La Corte deve, quindi, enunciare il seguente principio di diritto:

"in caso di elezione di domicilio dal parte del contribuente, nel comune di domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), la notificazione al domicilio eletto è, per l’amministrazione fiscale, obbligatoria; pertanto è invalida la notificazione dell’atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto ai sensi dell’art. 140 c.p.c.".

L’accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe il secondo e comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, accoglie altresì il ricorso originariamente proposto dalla S. avverso la cartella di pagamento.

La mancanza di precedenti giurisprudenziali sullo specifico profilo di diritto sopra esaminato giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso avverso la cartella. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 14-04-2011, n. 8487 Giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il fatto.

Una società dedita alla raccolta e gestione di dati sulla puntualità nei pagamenti, la CRIF s.p.a., chiede al Garante di essere autorizzata ad esigere un contributo dai richiedenti l’accesso ai dati.

La domanda viene giustificata con la circostanza che il numero delle richieste di accesso era cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, raggiungendo l’ordine di centinaia di migliaia, ciò che costituiva ormai un onere economico insostenibile per la società titolare del trattamento.

A tale istanza il Garante non avrebbe fornito alcun riscontro.

2. Il giudizio di merito.

Dinanzi al silenzio del Autorità, la CRIF ricorre al giudice amministrativo, allegando di volere impugnare il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21 bis.

Il Garante si costituì, eccependo, in limine, il difetto di giurisdizione del giudice adito, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152, per effetto del quale sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie riguardanti l’applicazione del c.d. codice della privacy.

Il TAR ritenne sussistere la propria giurisdizione, accogliendo il ricorso nel merito e condannando il Garante ad avviare il procedimento amministrativo per esaminare l’istanza della CRIF. La decisione del TAR venne impugnata dal Garante, il quale, a fondamento dell’appello, reiterò in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, eccependo nel merito che l’Autorità per il trattamento dei dati personali aveva la mera facoltà, e non l’obbligo, di fissare la misura del contributo esigibile dai titolari del trattamento dei dati nei confronti dei richiedenti l’accesso.

Anche il Consiglio di Stato ritenne sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, rigettando nel merito l’appello.

In particolare, a fondamento della decisione sulla giurisdizione, il giudice amministrativo opinerà che:

– il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, devolve al giudice ordinario la giurisdizione su tutte le controversie riguardanti l’applicazione del codice della privacy, ma:

– tale previsione non ha attribuito al giudice ordinario anche la cognizione su interessi legittimi, perchè questo effetto sarebbe in contrasto con l’art. 103 Cost.;

– l’effetto della norma ordinaria è stato soltanto quello di assoggettare le controversie spettanti al giudice ordinario alle particolari regole di procedura fissate nel prosieguo dello stesso articolo;

– conseguentemente, l’art. 152 D.Lgs. cit., ha lasciato fermo il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione, fondato sulla distinzione tra diritti ed interessi;

nel caso di specie, la CRIF vantava un mero interesse legittimo, e non un diritto soggettivo, alla fissazione, da parte del Garante, della misura del contributo da essa esigibile nei confronti dei richiedenti l’accesso ai propri dati personali;

– la relativa controversia era devoluta, consequenzialmente, al giudice amministrativo.

3. Il ricorso per Cassazione.

La sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata dal Garante dinanzi a queste sezioni unite per ragioni di giurisdizione.

A fondamento del ricorso, il ricorrente adduce due argomentazioni.

La prima, a mente della quale – recitando il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, "tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria" – la inequivocità del testo normativo era misura di come il Consiglio di Stato – escludendo la giurisdizione del giudice ordinario – avesse in primo luogo violato l’art. 12 preleggi, attribuendo alla norma un senso diverso da quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse.

La seconda, in forza della quale non appariva affatto predicabile che una diversa lettura del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, si ponesse in contrasto con la Costituzione, non essendo preclusa al legislatore l’attribuzione al giudice ordinario della cognizione (anche) di interessi legittimi.

Conseguenza necessaria dell’affermata giurisdizione del giudice ordinario sarebbe dunque, ad avviso del ricorrente, l’inapplicabilità della giurisdizione amministrativa sul silenzio rifiuto di cui all’art. 21 bis della legge TAR, trattandosi di rimedio esperibile solo nelle ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale.

4. Il controricorso.

La CRIF s.p.a. ha depositato controricorso, con il quale ha dal suo canto dedotto:

– che il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, va interpretato nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario, in tema di dati personali, sussiste solo quando si controverta su diritti fondamentali (ad es., quelli al corretto trattamento od alla cancellazione dei dati), non quando si controverta su interessi legittimi;

– che, se cosi non fosse, nei confronti del Garante per la protezione dei dati personali, unica tra tutte le pubbliche amministrazioni, non solo resterebbe inibita la speciale tutela avverso il silenzio rifiuto prevista dall’art. 21 bis legge TAR, ma, in caso di accoglimento della domanda, non si potrebbe nemmeno mettere in esecuzione la sentenza attraverso la nomina di un commissario ad acta a seguito di ricorso per l’ottemperanza.

5. Il dato normativo.

– D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 10, commi 7 e 8:

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato. – art. 152, commi 1 e 4; commi 12 e 13:

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.

2. Per tutte le controversie di cui al comma 1, l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.

3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.

4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’art. 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.

12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.

13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.

6. La decisione.

E’ convincimento di queste sezioni unite che la giurisdizione spetti, nella specie, all’autorità giudiziaria ordinaria. A non diversa soluzione conduce, difatti, la piana lettura e la altrettanto piana interpretazione delle norme dianzi ricordate, la cui cristallina espressione letterale (rara avis) non lascia margini a dubbi circa l’intentio legis di attribuire l’intera materia alla cognizione dell’AGO, senza eccezioni di sorta e senza che a ciò risulti di ostacolo la norma costituzionale di cui all’art. 103, più volte evolutivamente interpretata sia da questa stessa corte di legittimità (Cass. ss.uu. 3521/1994), sia dallo stesso Giudice delle leggi nel senso che anche alla predetta autorità giudiziaria è consentito, per effetto di conforme disposizione del legislatore ordinario, di conoscere di interessi legittimi, di conoscere ed eventualmente annullare un atto della P.A., di incidere conseguentemente sui rapporti sottostanti secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste (Cort cost. ord. 140, 165 e 275/2001; 525/2002, mentre l’affermazione contenuta nella sentenza 204 del 2004, a mente della quale la cognizione degli interessi legittimi "sarebbe riservata al giudice amministrativo" sembra in realtà compiuta incidenter tantum, avendo la stessa Corte, con la sentenza 377 del 2008, espressamente riconosciuto al legislatore ordinario" un margine di apprezzamento in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo).

La scelta del legislatore ordinario, sicuramente inequivoca nella sua chiara espressione lessicale, appare poi, nel merito, perfettamente ragionevole, poichè la materia dell’accesso ai dati personali e dei costi di esercizio di tale diritto presenta una indiscutibile, reciproca, inestricabile interferenza di diritti e interessi legittimi, nella quale, peraltro, netta appare la prevalenza dei primi rispetto ai secondi.

Nel caso di specie, oltretutto, non par lecito discorrere nemmeno di vera discrezionalità amministrativa, poichè il garante è chiamato ad operare un bilanciamento tra interessi privati (quelli degli interessati ai dati trattabili e quelli delle imprese detentrici), e non tra interesse privato e interesse pubblico.

Il ricorso è pertanto accolto.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale territorialmente competente.

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