Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 10647 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, B.D. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 25/05/2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus e liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Motivi della decisione

Giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. n. 8568 del 2005) precisa che, ai fini dell’equa riparazione, non può computarsi tutta la durata del procedimento, ma solo quella irragionevole, secondo le indicazioni della L. n. 89 del 2001.

Giurisprudenza consolidata esclude la necessità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. N. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.000,00; procedimento presupposto: maggio 2000 – gennaio 2007; durata ragionevole: tre anni).

Va pure rigettato il presente ricorso in punto spese giudiziali, parzialmente compensate, in relazione al contenuto delle questioni trattate.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 25-03-2011, n. 11982

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Svolgimento del processo

Con sentenza emessa a seguito di rito abbreviato in data 8 Aprile 2010 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, ha condanno ciascun imputato alla pena di 800 Euro di ammenda per violazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h) in tema di caccia; in particolare, per avere abbattuto tre esemplari per i quali la caccia non è consentita;

Avverso tale decisione gli odierni ricorrenti hanno proposto impugnazione lamentando resistenza di una violazione di legge sia sotto il profilo della contestazione a tutti gli imputati del concorso di persone ex art. 110 c.p., non compatibile nel caso concreto con la natura contravvenzionale del reato, sia sotto il profilo della errata applicazione dell’art. 192 c.p.p. nella parte in cui disciplina la valutazione degli indizi di colpevolezza.
Motivi della decisione

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento.

La sentenza impugnata ricostruisce una responsabilità degli imputati sulla base del fatto che gli stessi si allontanarono alla vista della polizia giudiziaria e non si arrestarono alle intimazioni ricevute;

che gli stessi furono visti armeggiare con le tasche posteriori dei giacconi; che lungo il percorso da costoro effettuato per allontanarsi furono rinvenuti, sotto un cespuglio di rovi, quattro uccelli morti di specie non cacciabile contenuti in una busta di plastica e altre tre di medesime caratteristiche abbandonati accanto ai primi.

Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non presenti vizi logici il percorso motivazionale che ha condotto il Tribunale ad affermare la riconducibilità degli animali sequestrati alla condotta di uno o più degli indagati. La descrizione dei fatti accertata in sentenza, come puntualmente descritta nella prima parte della motivazione, e l’assenza di altri cacciatori in zona rendono logica e coerente la conclusione che gli animali siano stati abbandonati da uno o più dei ricorrenti.

Merita, invece, censura la generica affermazione secondo cui tutti i tre imputati debbono rispondere a titolo di concorso nel reato contravvenzionale.

Premesso che la l’ipotesi di contravvenzione è reato compatibile sia con l’elemento del dolo sia con quello della colpa, e che la previsione dell’art. 110 c.p. impone di ritenere contestata l’ipotesi dolosa, appare evidente alla Corte che il concorso "morale" degli imputati debba trovare una specifica motivazione e che questa, nel caso di specie, non sia rinvenibile. Spetterà al giudice di rinvio indicare le circostanze di fatto ed ogni altro elemento che consentano, accertata l’impossibilità di attribuire l’uccisione degli animali ad uno specifico cacciatore, di ritenere sussistente in concreto il contributo che ciascuno degli imputati avrebbe dato al verificarsi della condotta illecita.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14547 Diritti della personalità

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Svolgimento del processo

Trattasi di ricorso proposto da D.L.S. avverso la sentenza depositata il 27 marzo 2008 dal Tribunale di Nola, reiettiva del ricorso da essa proposto avverso (per quanto oggi ancora interessa) la Banca Popolare di Novara, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152. Il giudice del merito ha ritenuto priva di fondamento la pretesa risarcitoria fatta valere sull’assunto che la Banca avrebbe violato le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali allorchè aveva comunicato al di lei padre la sofferenza del conto corrente da essa intrattenuto presso la Banca, perchè – pur avendo essa ricorrente ed il proprio padre, avallante, rilasciato un vaglia cambiario alla Banca a garanzia della restituzione di un prestito personale della D.L., per lo smobilizzo di qualsiasi credito che, in qualsiasi momento la Banca vantasse verso la stessa – ciò autorizzava la Banca stessa a far valere la cambiale, ma non a comunicare (al padre avallante) le movimentazioni del proprio conto corrente.

E ciò ad avviso del Tribunale perchè le comunicazioni inviate dalla Banca all’avallante, con le quali si comunicava la disdetta già comunicata alla D.L. da tutti i rapporti in essere con la Banca e il saldo debitore residuale sul conto corrente costituiscono il necessario presupposto per far valere verso il genitore la garanzia personale sul debito della figlia.

Avverso detto ricorso la D.L. proponeva ricorso per cassazione affida due motivi di ricorso. Resisteva, con controricorso, la Banca intimata. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, deducendosi violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 7 e 11, si assume che la violazione delle norme sul trattamento dei dati personali da parte degli Istituti di credito discendono direttamente dalla comunicazione a soggetti estranei al rapporto di conto corrente delle informazioni sullo stato del conto, in assenza di ogni manifestazione di consenso da parte della titolare del conto, potendo la Banca agire verso l’avallante senza comunicargli le movimentazioni del conto.

Con il secondo motivo, deducendosi vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, si contesta che, dalla dicitura apposta sul vaglia cambiario potesse dedursi che la Banca era legittimata a comunicare all’avallante i dati attinenti al rapporto di conto corrente della garantita, avendo essa banca il potere di azionare comunque il vaglia offerto in garanzia.

Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie processuale) in relazione ai motivi fondati sul vizio di violazione di legge. Ma anche per la doglianza di vizio di motivazione, il ricorso è ugualmente privo dei requisiti formali di cui al citato art. 366 bis, sulla base dell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sent. 18 giugno 2008 n. 16528) alla cui stregua la censura mossa alla sentenza oggetto di ricorso per vizio di motivazione "deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificatamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità".

Alla reiezione del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese liquidate come da dispositivo, alla controparte.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.770,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre ad accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 16743

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 30 novembre 2007, accoglieva l’appello principale proposto da L.M.C. e rigettava l’appello incidentale proposto da I.R.M. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno dell’11 luglio 2006 in punto assegno per il coniuge e per i figli.

Ricorre per cassazione lo I..

Resiste con controricorso la L., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inadeguatezza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Il ricorrente si limita a chiedere a questa Corte se vi sia stata falsa applicazione degli artt. 166 e 167, c.c., L. n 898 del 1970, art. 5 comma 6. Si tratta di mere interrogazioni, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (per tutte, Cass. S.U. n 28536/2008).

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese C generali ed accessori di legge.

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