Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20028 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo

In causa relativa a rettifiche IVA (Euro 31.111 ed Euro 9.654) nei confronti di B.F. per operazioni ritenute inesistenti negli anni 1995 e 1996, la CTP di Pisa annullava la ripresa a tassazione in relazione ad alcuni (pancali di legno, noleggio carrello elevatore, fitti passivi pagati alla soc. Tecnoforniture di Pistoiesi Mario e alla soc. Ecogalvanica Bonsignori, leasing per impianto galvanico) dei numerosi rilievi formulati dal contribuente.

In sede di ulteriore gravame, la CTR-Toscana, con sentenza del 29 ottobre 2004, ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e, disattesa l’impugnazione incidentale del B., ha dichiarato del tutto legittimi gli avvisi di rettifica opposti.

Il 14 dicembre 2005 il contribuente ha proposto ricorso per cassazione indirizzato a "Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze" e notificato, in data 17 e 19 dicembre 2005, presso l’Avvocatura Generale e distrettuale dello Stato, in Roma e in Firenze. Indi, a seguito di ordinanza di questa Corte (19/11/2010), il ricorso è stato rinnovato con atto notificato all’Agenzia delle entrate il 30 novembre 2010 presso l’ufficio accertatore (Pontedera) e il 9 dicembre 2010 presso la sede centrale (Roma).

L’amministrazione non si è costituita.
Motivi della decisione

1.-Preliminarmente va osservato che nel giudizio tributario di merito l’Agenzia delle entrate non è stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, sicchè è nulla, e non inesistente, la prima notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa, in considerazione della facoltà, concessa all’Agenzia di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura erariale.

Tale nullità, inoltre, è stata sanata per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007), senza che rilevi che alla rinnovazione si sia provveduto posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Sez. 5, n. 9242 del 2004).

2.-Passando all’esame del ricorso, con il primo mezzo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione da parte dell’amministrazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, in ordine alla ritenuta non accoglibilità del condono dell’IVA, comunicatagli dall’Ufficio in data 18 febbraio 2005. Il contribuente, premesso d’aver versato 15.137 Euro per la definizione di liti pendenti a fronte di soli 9.608 Euro necessari per condonare le imposte dirette, assume di avere versato appena 1.297,33 Euro meno di quanto complessivamente dovuto per condonare anche l’IVA, per errore scusabile e ascrivibile alla persona da lui stesso incaricata delle pratica. In proposito, tenuto conto anche del fatto d’aver erroneamente versato molto più del dovuto quanto alle sole imposte dirette, sostiene che era chiaro l’intento di definire anche la vertenza sull’IVA e che il modesto ammanco era da ascriversi alla complessità dei calcoli e alla scarsa chiarezza della normativa e delle informazioni in merito.

2.1.- Il mezzo, pur astrattamente consentito a mente della L. n. 289, comma 8 pecca di autosufficienza.

Sotto il primo profilo, si rileva che la domanda di definizione agevolata è del 21 maggio 2003 e che la nota di diniego riguardante l’IVA è del 18 febbraio 2005; il diniego è, dunque, intervenuto dopo la sentenza d’appello e in pendenza del termine per ricorrere dinanzi a questa Corte, che diviene, per ciò stesso, competente a conoscere del diniego stesso, in unico grado anche di merito (Sez. 5, Sentenza n. 5092 del 09/03/2005).

2.2. Sotto il secondo profilo, il mezzo è del tutto carente. La previsione contenuta nell’art. 16, comma 9 postula l’insufficienza delle somme versate e presuppone, quindi, che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza. In tale caso, qualora sia riconosciuta l’esistenza di un errore scusabile da parte del contribuente, è previsto uno speciale procedimento finalizzato all’integrazione, consistente nella notifica di una comunicazione da parte dell’Ufficio cui deve seguire la regolarizzazione, mancando la quale non si produce l’effetto di definizione della lite fiscale in funzione surrogatoria dell’obbli- gazione tributaria controversa (Sez. 5, Sentenza n. 2723 del 04/02/2011). Ne consegue che, per poter ritualmente impugnare il diniego dinanzi a questa Corte, il contribuente deve osservare le regole tipiche del ricorso per cassazione e, tra queste, il principio di autosufficienza del ricorso, che impone di trascrivere l’atto impugnato, almeno nelle sue parti salienti (e unitamente a quelle degli atti presupposti), onde consentire in via immediata e completa la percezione della questione, sottoposta al vaglio giurisdizionale, nei suoi termini essenziali anche fattuali. Essi, nella specie, sono particolarmente rilevanti, attesa la peculiare disciplina dell’errore scusabile, che impone di conoscere con esattezza se e come la questione sia stata posta all’attenzione dell’amministrazione, nonchè se e come l’amministrazione abbia interloquito con. il contribuente. Nulla di ciò risulta dal ricorso che, sul punto, va dunque disatteso.

3.-Con il secondo mezzo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 116 c.p.c., per avere la CTR affermato "… in modo apodittico, che le dichiarazioni sostitutive prodotte in atti non possono essere prese in considerazione in alcun modo.

3.1. – In effetti, anche al contribuente, oltre che all’amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta – in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell’art. 111 Cost. – la possibilità d’introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (nella fattispecie, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) , le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice – non potendo costituire da sole il fondamento della decisione – nel contesto probatorio emergente dagli atti (Sez. 5, Sentenze n. 5957 del 15/04/ 2003 e n. 9129 del 19/04/2006).

3.2. – La doglianza formulata con il motivo, nonostante l’evidenziato errore di diritto, si palesa comunque i-nammissibile perchè non idonea, di per sè, a generare una decisione favorevole al contribuente, avendo questo di omesso allegare come e quando le dichiarazioni sostitutive raccolte dalla parte abbiamo trovato ingresso nel giudizio di merito e quali ne fossero i contenuti, da riprodurre in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, onde consentire a questa Corte di verificarne l’attinenza e la decisività (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006).

4.-Con il terzo mezzo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c.,. n. 5, vizio di omessa motivazione sulla ritenuta natura simulata delle locazioni, finanziarie e non, la cui IVA era stata portata in detrazione. Rileva il contribuente che la CTR si era soffermata sul solo mancato rinvenimento dei contratti, da parte della G.d.F., presso la locatrice, senza dar conto dell’avvenuta registrazione dei contratti e della ragione giustificatrice del godimento gratuito di beni tra imprese commerciali. Aggiunge che la CTR ha ritenuto indeducibili i canoni di locazione finanziaria dell’impianto di galvanostegia, solo perchè fisicamente ubicato presso azienda collegata, senza dar conto del contratto di sublocazione esistente tra le parti, del contenzioso su tale impianto riguardante il solo contribuente e delle rimesse bancarie per il pagamento dei canoni.

Conclude dolendosi del fatto che la CTR "non ha motivato sul secondo profilo di appello incidentale". 4.1. – La doglianza è inammissibile. Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’erronea valutazione di documenti da parte del giudice di merito ha l’onere, a pena drinammissibilità del motivo di censura, di riprodurli nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo (Sez. 3, Sentenza n. 14973 del 28/06/2006). Il contribuente, invece, è incorso in ulteriore violazione dell’art. 366 c.p.c., non avendo provveduto alla trascrizione, almeno nei punti salienti, degli invocati contratti di locazione e di leasing al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisività della censura sulla ritenuta simulazione, e, quindi, di documenti attinenti, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte, come si è detto, deve essere in grado di compiere sulla base del contenuto dell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

4.2. Analoghe considerazioni valgono anche per il denunciato vizio di omessa motivazione "sul secondo profilo di appello incidentale":

rilievo anch’esso inammissibile perchè privo di autosufficienza, essendo graficamente rimesso al rinvio a "pag. 7 rigo 3 e segg. dell’appello incidentale". Un siffatto richiamo obbligherebbe questa Corte a un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non affida al giudice di legittimità, il che ridonda addirittura in irresolubile carenza di specificità del motivo stesso.

5. Concludendo, il ricorso va integralmente disatteso, senza alcuna conseguenza in punto di spese per la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23618 Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 18/11/2009, dichiarava, su appello del P.M., la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 19 marzo 2001, nei confronti di P.G., dichiarato colpevole di rapina aggravata e illegittimo porto d’armi e condannato alla pena di anni uno, mesi 11 di reclusione e Euro 800 di multa, pena sospesa, disponendo la restituzione degli atti al gip competente. La Corte territoriale riteneva illegittima la richiesta di pena patteggiata accolta dal Tribunale, respinta dal PM, non reiterata in via preliminare all’apertura del dibattimento.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione agli art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. non essendo stato dato avviso della fissazione del procedimento dinanzi alla Corte di appello di Catania ai difensori dell’imputato, nominati nel giudizio di primo grado.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il P., come rilevabile dalla richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M., alla data del 5 novembre 2000 era originariamente difeso di fiducia dall’avv. Gaetano Rapisarda del foro di Catania.

All’atto del deposito della richiesta di patteggiamento e, in subordine, di definizione del giudizio col rito immediato, in data 28 novembre 2000, il ricorrente indicava come propri difensori l’avv. Gaetano Rapisarda e l’avv. Rosario Branca e nel decreto di giudizio immediato si indicava il ricorrente difeso di fiducia dai citati avvocati.

Nello stesso verbale di udienza davanti al Tribunale di Catania il ricorrente risultava difeso sempre dai predetti avvocati, mentre il coimputato C. risultava difeso dall’avv. Rosario Brancate.

Per il giudizio di appello veniva dato erroneamente avviso al solo avvocato Rosario Brancate che non risulta difensore del ricorrente e risulta, quindi, anche erronea la nomina dell’avv. Chiara, quale sostituto dell’avv. Brancate Non essendo stato dato avviso a nessuno dei difensori del P., va dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d’appello e va, conseguentemente, annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania per nuovo giudizio Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 30-06-2011, n. 25872 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1.12.2010 il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l’opposizione interposta da K.A., avverso il provvedimento di espulsione in Albania disposto dal magistrato di sorveglianza di Genova, in data 29.9.2010, sul presupposto che doveva espiare un residuo di pena inferiore ad anni due e che non risultavano decisive le doglianze avanazate, facenti leva sul fatto che la sua famiglia viveva in Italia e sul fatto che era prossima la celebrazione di procedura per la concessione della misura alternativa.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato per il tramite del suo difensore, per dedurre con unico motivo la mancanza e/o la manifesta illogicità dell’ordinanza, con riguardo al fatto che il momento della decisione precedette di venti giorni la celebrazione dell’udienza fissata a seguito dell’istanza ai fini della concessione dell’affidamento in prova, ovvero della detenzione domiciliare o della semilibertà.

Pertanto non poteva essere rigettata l’opposizione, sul presupposto che al K. non era stata concessa misura alternativa alla carcerazione. Veniva poi segnalato dalla difesa che l’istante era in grado di disporre di alloggio, assistenza familiare ed opportunità di lavoro, avendo in Italia i suoi congiunti ed in particolare una figlia di anni tre.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, poichè dopo il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è stato revocato il decreto di espulsione e quindi è venuto meno l’interesse.

Motivi della decisione

In data 27.12.2010 è intervenuta revoca del provvedimento di espulsione oggetto di impugnazione.

Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Non si fa luogo a condanna del ricorrente alle spese del procedimento, nè al pagamento di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, in quanto la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso, è sopravvenuta alla sua proposizione (Sez. Un. 14.7.2004, n. 31524 Litteri e Sez. Un. 25.6.1997, n. 7 Chiappetta).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-12-2011, n. 25826 Prescrizione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 1993 Mo.Ma. e R. A., comproprietari di un immobile sito nel Comune di (OMISSIS), convennero in giudizio il vicino L.F., chiedendone la condanna all’adempimento degli obblighi da questi assunti con la scrittura privata del 1978, consistenti nella realizzazione di un parapetto in muratura su un balcone e nelle opere necessarie per raccogliere e convogliare le acque di scolo reflue provenienti dal piazzale e dal balcone al fine di impedirne la confluenza sulla proprietà degli attori; chiesero, inoltre, la condanna del convenuto alla demolizione di un balcone edificato a distanza inferiore a quella di legge.

Il Tribunale accolse le domande e la relativa decisione, impugnata dal L., venne confermata dalla Corte di appello di Roma che, con sentenza n. 87 del 12 gennaio 2005, per quanto qui ancora interessa, respinse l’eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti, eredi dell’originario convenuto, affermando che nel caso di specie, poichè la scrittura privata del 1978 le parti aveva costituito diritti reali di servitù (di scolo di acque, di veduta e di distanze tra costruzioni), doveva ritenersi applicabile il termine prescrizionale di vent’anni, il quale non era maturato al momento della notificazione dell’atto di citazione in giudizio, avvenuta nel 1993.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 27 febbraio 2006, ricorrono, sulla base di un solo motivo, L. M., L.R., L.A. e P.M., quali eredi di L.F..

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, M. M., quale erede di Mo.Ma., e R.A..

Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 905 cod. civ., censurando al sentenza impugnata per avere affermato che la scrittura privata sottoscritta tra le parti nel 1978 aveva ad oggetto la costituzione di diritti reali di servitù, mentre la stessa non conteneva alcun specifico riconoscimento di servitù, ma prevedeva soltanto l’obbligo, a carico del L., di eseguire determinate opere, con l’effetto che, vertendosi in materia di diritti obbligatoli, il termine di prescrizione applicabile era quello ordinario decennale e non quello ventennale ritenuto dalla Corte romana. Con riferimento alla statuizione di condanna alla eliminazione del balcone, si assume inoltre che, essendo stato il manufatto costruito nel 1976, la pretesa della controparte doveva dichiararsi parimenti prescritta per decorso del termine decennale. Il motivo è inammissibile.

La lettura del mezzo evidenzia che la critica sollevata si incentra, più che sull’errata applicazione delle norme in materia di prescrizione, sull’esatta qualificazione giuridica del rapporto che le parti avevano inteso regolare con la scrittura privata sottoscritta nel 1978, assumendosi da parte del ricorrente che con essa i suoi autori non avevano inteso nè costituire nè regolare un rapporto di servitù, ma solo imporre taluni obblighi, di carattere personale, a carico del L., con l’effetto che nel caso di specie il termine prescrizionale sarebbe quello ordinario, di cui all’art. 2946 cod. civ.; e non quello, più lungo, previsto dall’art. 1073 cod. civ. Tale doglianza tuttavia, che come si è appena detto condiziona, attraverso la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti, la soluzione della questione relativa alla individuazione dell’esatto termine di prescrizione applicabile nella fattispecie, avrebbe dovuto essere proposta mediante denunzia specifica della violazione dei canoni ermeneutici che sovrintendono l’interpretazione degli atti di volontà ( artt. 1362 c.c. e segg.) e, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, mediante trascrizione integrale della missiva. Costituisce diritto vivente della giurisprudenza di questa Corte il principio che l’erronea valutazione ed interpretazione dei contratti e degli atti di volontà può essere sindacata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni ermeneutici e per vizio di motivazione e che la relativa deduzione impone al ricorrente di indicare in modo specifico i canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle ragioni per cui si assume che il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale dell’atto (Cass. n. 19044 del 2010; Cass. n. 4178 del 2007). Nessuna deduzione al riguardo viene svolta dal motivo e ciò è sufficiente a sancirne l’inammissibilità, non avendo questa Corte alcuna facoltà di sindacare, al di là dei motivi del ricorso, l’operazione interpretativa posta in essere dal giudice di merito.

La doglianza che contesta la statuizione della Corte di appello che ha confermato l’ordine di demolizione del balcone posto al primo piano dell’edificio del convenuto, ordine che, dalla lettura della decisione impugnata, appare fondato non sulla scrittura privata del 1978 ma, mediante richiamo agli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, in forza della accertata violazione delle distanze legali, appare parimenti inammissibile, non avendo parte ricorrente in alcun modo censurato l’affermazione del giudice a quo che ha escluso che il convenuto avesse acquistato il diritto a mantenere l’opera ad una distanza inferiore a quella legale per effetto dell’usucapione ventennale, argomentazione che, merita aggiungere, trova conforto nella stessa prospettazione dei fatti del ricorrente, secondo cui l’opera fu eseguita nel 1976. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste, per il principio di soccombenza, a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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