T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2525

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 12-04-2011, n. 14612 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7 giugno 2010 il Tribunale di Roma ha rigettato, siccome improponibile e nel merito inammissibile, il ricorso proposto in data 7 ottobre 2009, ai sensi degli artt. 665 e 666 c.p.p., dal legale rappresentante della società C.T.F. Finanziaria s.p.a., diretto ad ottenere l’opponibilità ai terzi della iscrizione ipotecaria relativa all’immobile denominato "(OMISSIS)" sito in (OMISSIS), oggetto di sequestro, a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2, e di successiva confisca nei confronti di N.E..

A sostegno della decisione il Tribunale capitolino ha addotto che il ricorso della C.T.F. costituiva mera riproposizione di domanda già spiegata e rigettata con ordinanza del 22 gennaio 2008 dello stesso Tribunale, emessa in sede di giudizio di rinvio su annullamento, da parte della Corte di cassazione, con sentenza del 18 aprile 2007, di precedente analoga ordinanza di rigetto in data 11 maggio 2006, precisando che la seconda ordinanza era divenuta definitiva in forza di più recente sentenza del 30 gennaio 2009 della Corte di cassazione, di cui trascriveva i principali passaggi, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo, e, comunque, fondato su una lettura alternativa (come tale non ammissibile nel giudizio di legittimità) rispetto a quella adeguatamente espressa dal giudice del rinvio, il quale si era uniformato ai principi di diritto enunciati nella prima sentenza di annullamento, provvedendo all’analitico esame critico degli elementi fattuali e documentali acquisiti, con apprezzamento negativo della buona fede della terza creditrice ipotecaria C.F.T. Finanziaria S.p.A..

Ha aggiunto il Tribunale, sempre riportando testualmente la motivazione della sentenza della Corte di cassazione in data 30 gennaio 2009, che parimenti inammissibile era la pretesa di valutazione, nel giudizio di legittimità, di nuovi documenti che avrebbero ben potuto essere prodotti in sede esecutiva, così come la doglianza relativa al mancato espletamento di un’indagine tecnica da affidare ad esperto nominato dal giudice.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre la C.T.F. Finanziaria S.p.A. e, per essa, la Pirelli RE Credit Servicing S.p.A., deducendo due motivi dopo aver ricostruito la complessa vicenda sostanziale e processuale sottesa.

2.1 Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 666 c.p.p., commi 2 e 5, artt. 648 e 649 c.p.p. e del principio del "ne bis in idem", nonchè dell’art. 24 Cost., comma 1, per avere il Tribunale ritenuto improponibile l’incidente di esecuzione promosso con ricorso del 7 ottobre 2009, sulla base del supposto giudicato formale e sostanziale formatosi, con riguardo al provvedimento di rigetto in data 22 gennaio 2008 di precedente analoga istanza, a seguito della citata sentenza della Corte di cassazione del 30 gennaio 2009 di reiezione del ricorso, erroneamente ritenendo suscettibili di passaggio in giudicato i provvedimenti emessi dal Giudice dell’esecuzione, i quali, invece, sono vincolanti "rebus sic stantibus", e, pertanto, possono essere modificati all’esito di nuovo incidente di esecuzione sullo stesso oggetto, purchè fondato, come nella fattispecie, su elementi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non esaminati nel primo procedimento, costituiti, nel caso in esame, dai numerosi documenti dal n. 20 al n. 37 prodotti dalla C.F.T. finanziaria a sostegno della più recente istanza.

2.2 Sostanziale omissione e, comunque, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla presunta tardività dei nuovi documenti prodotti e illegittimità dell’omesso esame di essi.

Al riguardo, come emergerebbe dal testo dell’ordinanza impugnata che si risolve nella trascrizione della motivazione della sentenza della Corte di cassazione del 30 gennaio 2009, il Tribunale avrebbe operato un’indebita sovrapposizione e confusione tra l’inammissibilità della produzione e dell’esame di documenti nuovi nel giudizio di legittimità, e la produzione e l’esame – da ritenersi, invece, pienamente legittimi – dei medesimi documenti a sostegno del più recente incidente di esecuzione proposto dalla ricorrente, con indebita limitazione del diritto di difesa della società istante, anche in considerazione del fatto che la C.F.T. è cessionaria del credito derivante dal mutuo edilizio di (vecchie) L. 4.800.000.000, ammortizzabile in 15 anni, concesso dal "Credito Fondiario Toscano S.p.A." alla "VU.MA s.r.l.", in forza di contratto stipulato nel lontano 15 aprile 1987, garantito da ipoteca iscritta il 30 aprile 1987 sul complesso immobiliare alberghiero, all’epoca in corso di costruzione, denominato "(OMISSIS)" in (OMISSIS), donde la grande difficoltà della società ricorrente, estranea alla concessione del mutuo e alla preliminare istruzione della relativa pratica, di reperire la documentazione a sostegno della sua buona fede con riferimento, come precisato da questa Corte nella prima sentenza di annullamento, al momento dell’erogazione del mutuo e dell’iscrizione dell’ipotecaria, e non già con riguardo al solo tempo del successivo inadempimento e dei tentativi di forzoso recupero del credito, come invece ritenuto dal Tribunale nel corso del primo incidente di esecuzione con concentrazione dell’istruzione, principalmente documentale, del caso su quest’ultima fase.

3. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, quest’ultima subentrata all’Agenzia del demanio, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, insistendo in particolare sul negligente ritardo nella produzione dei documenti addotti a sostegno del riproposto incidente di esecuzione e, quindi, sull’inammissibilità degli stessi, come correttamente rilevato da questa Corte nella sentenza del 30 gennaio 2009 che si riferisce, secondo il resistente, non solo al giudizio di legittimità ma anche al precedente procedimento di merito, in cui i medesimi documenti avrebbero dovuto e potuto essere prodotti prima; osserva, inoltre, l’Avvocatura la non decisività delle nuove produzioni a sostenere la buona fede della società mutuante, sia al momento dell’erogazione del mutuo per le vicende della società VU.MA. che aveva acquistato l’immobile nel 1986 dalla S.I.A.M. s.r.l., di cui era socio al 50% e amministratore unico il figlio, N.M., del proposto, N.E., esponente di spicco della "Banda della Magliana", essendo peraltro la stessa VU.MA. s.r.l. nelle mani del N. attraverso il proprio cugino e prestanome, M.C.; sia nella fase successiva all’erogazione del mutuo poichè, a fronte di un rilevante credito residuo di L. 596.405.208, la C.F.T. avrebbe dimostrato una palese negligenza nell’assumere iniziative di recupero (inadempimento risalente al 1992, primo atto di pignoramento notificato nel febbraio 1994 nonostante la crescente gravità dell’inadempimento della VU.MA).

L’Avvocatura ha, pertanto, richiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso, o, in subordine, lo rigetti.

4. Il Pubblico Ministero presso questa Corte, con memoria depositata il 26 ottobre 2010, ha, invece, ritenuto fondato il ricorso e ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Motivi della decisione

5. Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato limitandosi a riportare, a sostegno del rigetto del più recente ricorso per incidente di esecuzione proposto dalla C.F.T. Finanziaria S.p.A. in data 7 ottobre 2009, la motivazione della sentenza in data 30 gennaio 2009 di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 22 gennaio 2008 con la quale il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato, in sede di rinvio, il ricorso sul medesimo oggetto, erroneamente confonde il divieto di produzione di nuovi documenti e di esame di essi in sede di giudizio di legittimità, con la non prevista preclusione, invece, della presentazione di un nuovo incidente di esecuzione, ancorchè avente il medesimo oggetto di altro già definito con decisione non più soggetta ad impugnazione, nel caso di sopravvenienza di nuovi elementi di prospettata rilevanza ai fini di una diversa decisione.

Giova richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 10/02/2004, Rv. 227329; Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, dep. 21/03/2000, Rv. 215997).

Nel caso in esame, lo stesso provvedimento impugnato riconosce la produzione da parte della C.F.T. di nuovi documenti, a sostegno della reiterata richiesta di opponibilità dell’iscrizione ipotecaria sull’immobile oggetto di confisca a carico di N.E., e, tuttavia, erroneamente fa propria la rilevata inammissibilità della loro produzione davanti al Giudice di legittimità cui parte di essi fu presentata nel grado finale del precedente procedimento, prima che fosse proposto l’attuale nuovo incidente di esecuzione, fondato sui nuovi documenti (contraddistinti in ricorso coi numeri dal 20 al 37) dichiaratamente non disponibili prima e relativi proprio alla fase ritenuta cruciale dalla giurisprudenza di questa Corte, per discernere se l’Istituto di credito avesse o meno agito in buona fede, attinente all’istruzione compiuta dall’Istituto mutuante (all’epoca "Istituto di credito fondiario della Toscana" cedente il proprio credito all’attuale ricorrente), ai fini della concessione ed erogazione del mutuo, nel lontano anno 1987, alla VU.MA. S.r.l., impresa, quest’ultima, di accertata appartenenza al N..

Ne discende l’illegittimità della preclusione rilevata dal Tribunale di Roma sulla base della mera ricezione della motivazione della sentenza di questa Corte a definizione del precedente incidente, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti, a norma dell’art. 623, comma 1, lett. a), allo stesso Tribunale di Roma, che si uniformerà a questa sentenza provvedendo all’esame dei nuovi documenti prodotti a sostegno dell’incidente di esecuzione legittimamente riproposto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 29-04-2011, n. 16677 Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – B.G., per il tramite dei suoi difensori, impugna per cassazione – con due ricorsi autonomi ma di contenuto sintonico – la sentenza emessa il 16 febbraio 2010 dalla Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato quella del tribunale della sede, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia, siccome colpevole dei reati ( L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 12) unificati nel vincolo della continuazione, allo stesso contestati per aver detenuto in un’autovettura ed illegalmente portato in luogo pubblico, materiale esplosivo pari a kg. 162,11, "che per qualità, quantità, ubicazione, concentrazione e modalità di trasporto, rappresentava un elevato e micidiale potenziale distruttivo". 2. – La Corte territoriale, secondo l’impugnante, ha infatti illegittimamente confermato la sentenza di primo grado, disattendendo la richiesta di derubricazione delle imputazioni contestate al B. nell’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art. 678 cod. pen., risultando tale decisione frutto di un palese travisamento della prova, ed in particolare della deposizione del dottor Ba., chimico esplosivista della Direzione di Artiglieria di (OMISSIS), consulente della difesa, non avendo i giudici di appello adeguatamente considerato che dall’istruttoria dibattimentale, anche attraverso il confronto tra le dichiarazioni del consulente della difesa e di quello dell’accusa, era emerso in maniera incontrovertibile, come quanto detenuto dall’imputato era riconducibile nell’ambito del materiale pirotecnico, e che lo stesso doveva quindi qualificarsi non già come materiale esplosivo ma come materiale esplodente, come tale privo del requisito della micidialità – ossia dell’attitudine a produrre la morte – che costituisce, secondo l’indirizzo ormai consolidato e prevalente nella giurisprudenza di legittimità, "l’elemento caratterizzante e discriminante la fattispecie delittuosa prevista dalla L. n. 497 del 1974, art. 10 (che ha sostituito la L. n. 895 del 1967, art. 2), rispetto a quella contravvenzionale prevista dall’art. 678 cod. pen., che ha carattere meramente sanzionatorio dell’Inosservanza degli obblighi amministrativi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento e che, in conseguenza della novazione legislativa operata con la L. n. 895 del 1967, concerne attualmente la detenzione abusiva di quelle materie e sostanze esplodenti non aventi la predetta caratteristica di micidialità" (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 14056 del 3/03/1986 dep. 13/12/1986, imp. MAISTO, Rv. 174616).
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse del B. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

Ed invero, tutte le deduzioni difensive, per quanto articolate e diffusamente argomentate, non denunciano, infatti, reali vizi di legittimità, ma censurano, sostanzialmente, le valutazioni e gli apprezzamenti probatori operati dai giudici di appello ed espressi, in sentenza, con una giustificazione che risulta completa, nonchè fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti, ed indenni da vizi logici.

In particolare, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, alcun effettivo travisamento della prova e specificamente della deposizione del qualificato consulente tecnico della difesa è ravvisabile nella sentenza impugnata, ove si consideri che nella stessa si riferisce correttamente che il materiale sequestrato all’imputato "è stato catalogato concordemente dagli esperti citati … nella categoria … dei fuochi d’artifizio utilizzati per le feste".

Tale dato fattuale, però, contrariamente a quanto opinato nei ricorsi, non risulta determinante per ritenere senz’altro errata e contra legem la qualificazione giuridica dei fatti contestati all’imputato.

Se è pur vero, infatti, come ricordato anche negli scritti difensivi, che è l’elemento della micidialità, che distingue la fattispecie di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 10 da quella di cui all’art. 678 cod. pen., (in termini Sez. 1, Sentenza n. 12100 del 18/10/2000, dep. 23/11/2000, ric. P.G. in proc. Persico, Rv. 217348), la difesa del B. omette di considerare, però, che questa Corte ha più volte e da tempo precisato, che "anche i giocattoli pirici o altre materie qualificate esplodenti, non micidiali se singolarmente considerate, possono in determinate circostanze acquistare tali caratteristiche, quando dalla loro concentrazione, nelle specifiche circostanze di fatto, derivi una oggettiva ed intrinseca potenzialità di pericolo per persone o cose, di guisa che assumano, nel loro insieme, la caratteristica della micidialità" (così Sez. 1, Sentenza n. 4599 del 9/11/1992, dep. 02/12/1992, ric. P.M. in proc. Stanzione, Rv. 192413); principio questo al quale i giudici di merito, pur senza espressamente evocarlo, risultano essersi sostanzialmente uniformati, allorquando hanno evidenziato che "l’Ingente quantità, il precario confezionamento, la concentrazione del materiale nell’ambito angusto di un’autovettura, per di più in sosta nei pressi di un affollato locale", comportava "l’effettiva sussistenza di una situazione di pericolo, essendo di agevole comprensione che un’accensione, pur accidentale non era certamente evenienza da escludere e avrebbe potuto comportare conseguenze anche di non modesta entità. 2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-09-2011, n. 18766 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia ha come punto di partenza un verbale di accertamento del 25 luglio 1997, con cui gli ispettori INPS contestano alla C.E.V. – Costruzioni Elettriche Veronesi s.r.l. l’indebita fruizione dello sgravio contributivo previsto e disciplinato dalla L. n. 223 del 1991, art. 8 con riguardo al periodo 1.2.1995-30.11.1996.

Entrambi i giudici di merito, sulla scorta delle emergenze processuali, confermano l’agire dell’ente previdenziale, disconoscendo in capo alla citata società il diritto a fruire dello sgravio contributivo della L. n. 223 del 1991. In particolare la Corte d’appello di Venezia esclude il diritto al beneficio ravvisando un rapporto di derivazione della società appellante, cioè la CEV- Costruzioni elettriche Veronesi rispetto alla società che aveva licenziato i lavoratori e cioè la società Lumineon spa ed anche perchè, nel caso in esame, si sarebbe verificato un trasferimento di azienda, essendo la CEV subentrata nell’affitto di un capannone prima utilizzato dalla Lumineon. La società ricorre per cassazione avverso questa pronuncia formulando quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art 378 c.p.c.. L’INPS resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il proposto ricorso la CEV-Costruzioni elettriche Veronesi srl censura la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Venezia, lamentando:

1) la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 4 e 4 bis, nonchè dell’art. 2697 c.c.;

2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c.;

3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., con riferimento al beneficio contributivo previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 4 e 4 bis;

4) l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il primo motivo è privo di fondamento; ciò comporta l’assorbimento delle ulteriori censure.

Va preliminarmente osservato che la materia relativa al riconoscimento dei benefici contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, è disciplinata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, commi 4 e 4 bis che prevede espressamente tre distinte ipotesi di non spettanza del beneficio in questione e cioè: 1) quella di riassunzione di lavoratori licenziati presso la "medesima azienda" entro sei mesi; 2) quella di assunzione di lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa che presenta assetti proprietari coincidenti con quella dell’impresa che assume;

3) quella di esistenza di un rapporto di collegamento o controllo tra l’impresa che mette i lavoratori in mobilità e l’impresa che assume.

Orbene, la Corte d’appello, dopo avere puntualizzato che la questione oggetto di controversia era incentrata sulla sussistenza o meno di quest’ultima ipotesi, costituita da un "rapporto di collegamento o controllo", contesta correttamente l’assunto della società secondo cui l’espressione sarebbe da interpretare in senso restrittivo alla luce di quanto previsto dall’art. 2359 c.c. Invero, la tesi propugnata dalla ricorrente non appare conforme alla condivisa giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (ex plurimis, Cass. n. 9224/2006), secondo cui "nell’accertare l’ambito di operatività della L. n. 223 del 1991, del citato art. 8 e nell’individuazione del significato da assegnare ai termini "controllo" e "collegamento ", adoperati nel comma 4 bis del suddetto articolo, l’approccio ermeneutico non può essere lo stesso di quello da seguire nella lettura dell’art. 2359 c.c., perchè la ratio di quest’ultima norma – in buona misura volta alla specificazione dei suddetti termini da valere nell’ambito delle relazioni industriali e della legislazione avente ad oggetto le singole società nonchè i gruppi societari – si differenzia radicalmente da quella della prima disposizione, posta invece a tutela di interessi cui non è di certo estranea una spiccata rilevanza sociale, che impongono all’interprete una lettura estensiva del dato normativo capace di garantirne il perseguimento di detti interessi"; pertanto "al riconoscimento del diritto all’indennità di cui alla L. n. 23 del 1991, art. 8, comma 4- bis a favore dell’impresa che assume lavoratori collocati in mobilità ostano non soltanto quei rapporti – tra detta impresa e quella che abbia proceduto a detta collocazione che si concretizzino in forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall’art. 2359 cod. civ. (anche nel nuovo testo di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003), ma pure quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc), che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un’impresa e l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra, e che oggettivamente attestino l’utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti".

Come è stato, ancora, osservato da questa Corte: "La norma ha lo scopo non solo di ostacolare le operazioni messe in atto esclusivamente per lucrare fraudolentemente ed indebitamente le agevolazioni contributive ed economiche previste dal legislatore al fine di facilitare il collocamento dei lavoratori coinvolti da provvedimenti di riduzione del personale, ma anche di evitare che i benefici relativi a dette agevolazioni finissero per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva, che pur non giustificate esclusivamente dall’intento di lucrare il beneficio di legge, fossero impropriamente influenzate da tale prospettiva, determinando così una utilizzazione dei benefici in questione per finalità ben diverse da quelle per cui essi sono stati concepiti e calibrati nella loro particolare consistenza" (così in motivazione:

Cass. 1 luglio 2002 n. 9532 cit.). Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, la Corte Veneziana ha osservato che, nel caso in esame, il presupposto ostativo al godimento dei benefici, come previsto dalla legge così interpretata, era senz’altro sussistente per quanto accertato – tramite documenti – dall’ente previdenziale, alla luce anche di dichiarazioni testimoniali.

In proposito, il Giudice a quo ha passato in rassegna, con estrema cura la documentazione acquisita – supportandone l’interpretazione con l’istruttoria testimoniale -, muovendo dalla circostanza della avvenuta costituzione della C.E.V. con atto del 21.12.94 con oggetto sociale il commercio, la produzione e l’installazione di materiali elettronici, la progettazione e l’esecuzione di impianti industriali e civili, coincidente con quella Lumineon (circostanza irrilevante ai fini della sussistenza di un assetto proprietario coincidente, ma che assume rilevanza ai fini dell’accertamento di un "comune agire" sul mercato, come precisato dalla richiamata sentenza n. 9224/2006). Ha poi evidenziato numerose altre circostanze, tra cui l’intrecciarsi delle posizioni dei soci delle due società; l’assunzione della C.E.V. di un gruppo di lavoratori messi in mobilità dalla Lumineon;

l’acquisto, da parte della prima, di macchinari di proprietà della seconda; l’attività lavorativa presso la prima svolta da tecnici già dipendenti della seconda; l’affitto, da parte della C.E.V., di un capannone attiguo a quello di proprietà della Lumineon. Sulla base di queste ed ulteriori circostanze analiticamente indicate, il Giudice a quo è pervenuto alla contestata conclusione, che, in quanto, in piena sintonia con i principi espressi da questa Corte e sopra riportati, volti ad evitare, sia pure in correlazione alla specificità delle concrete fattispecie, l’utilizzo dei benefici in questione per finalità diverse da quelli per cui sono stati concepiti, non merita le censure formulate.

E’ appena il caso di osservare che, nella esaminata e condivisa prospettiva, può ben prescindersi dai contrasti giurisprudenziali circa l’onere della dimostrazione dei presupposti fattuali per la fruizione del richiesto beneficio contributivo, risultando, per quanto esposto, la prova della insussistenza di detti presupposti.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, risultando superfluo l’esame delle altra questioni riguardanti la configurabilità, nella specie di un trasferimento di azienda.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.