Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2012, n. 1771 Cause scindibili e inscindibili Termine per l’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. Il tribunale di Catania rigettò – con sentenza n. 465/04 – la domanda di O.F. per il risarcimento dei danni patiti a seguito di un procedimento penale nei suoi confronti, poi conclusosi favorevolmente, imputandone l’avvio allo scorretto esercizio dei poteri inerenti alle sue funzioni da parte di F. G., dipendente dell’assessorato regionale agricoltura e foreste della Regione siciliana, consistenti sia nella trasmissione alla competente Procura della Repubblica di dati non veritieri, sia nella mancata trasmissione di dati successivamente acquisiti.

1.2. L’ O. propose appello, lamentando l’erroneità del giudizio di non decisività dell’errore nell’indicazione della titolarità del fondo; il F., dal canto suo, ripropose la domanda ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e si dolse della disposta compensazione, ma, in uno con l’altro appellato Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, eccepì pure l’inammissibilità dell’appello per tardività; ma la corte di appello, accolta la replica dell’ O. sull’incompletezza della copia notificata della sentenza, respinse tale eccezione e rigettò entrambi i gravami, ritenendo – quanto al principale – la carenza di allegazione e prova dell’intento calunnioso del F. e – quanto all’incidentale – la mancanza dell’elemento psicologico in capo all’ O. e la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese.

1.3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 4.11.09 con il n. 1489, ha notificato ricorso l’ O., affidandosi a due motivi, mentre gli intimati hanno depositato entrambi controricorso, dispiegando il F. ricorso incidentale con riproposizione dell’eccezione di tardività dell’appello.

1.4. Con relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. è proposto al Collegio l’accoglimento del gravame incidentale, ma, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 14.4.11, per la quale almeno l’ O. ha prodotto memoria, si dispone la trattazione in pubblica udienza, fissata poi per il 17 gennaio 2012.

Per quest’ultima illustrano con ulteriori memorie le rispettive posizioni il ricorrente principale e quello incidentale, i cui difensori prendono pure parte alla discussione orale.

Motivi della decisione

2. Il ricorrente principale O.F. sviluppa tre motivi:

2.1. un primo, di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 2043 cod. civ. per vizio motivazionale sulla causa petendi, chiaramente prospettata da esso ricorrente in atto di citazione quanto alla non veritiera comunicazione, da parte del F., dell’identità dell’ O. quale proprietario del fondo su cui era stata segnalata la realizzazione di una discarica abusiva, nonchè quanto all’omessa comunicazione, da parte del F. e dopo la detta prima segnalazione di reato, della circostanza che l’ O. non era proprietario del terreno: circostanze queste che, a detta del ricorrente, già di per sè integravano il reato di calunnia, per l’intenzionalità della condotta della controparte, la quale non si limitava alla mera colpa evidenziata dal giudice del merito;

2.2. un secondo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., sostenendo la non necessità, ai fini della configurabilità di un danno risarcibile, di un procedimento penale per calunnia;

2.3. un terzo, di violazione od omessa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., dolendosi della ingiustizia della disposta compensazione delle spese per entrambi i gradi di lite, nonostante la soccombenza della controparte e la carenza di giusti motivi.

3. Il ricorrente incidentale, con unico motivo (ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 137, comma 2, artt. 148, 325 e 326 c.p.c.), ripropone la tesi della tardività dell’appello, siccome proposto con atto notificato in data 26.5.04 ed a seguito di sentenza di primo grado notificata – a cura dell’Avvocatura dello Stato (patrona dell’Assessorato regionale) – il precedente 8.4.04; e richiamando sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità circa la necessità che la doglianza sull’incompletezza della copia notificata andasse respinta in presenza di relata di notifica che attestasse la conformità della copia stessa all’originale ed in carenza di querela di falso, con conseguente scorrettezza dell’opposta conclusione della corte territoriale sull’idoneità della lamentata incompletezza della copia notificata della sentenza di primo grado a determinare la non decorrenza del termine breve per l’impugnazione; e conclude il suo ricorso incidentale con la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell’appello, per poi proseguire con la confutazione dei motivi di doglianza dell’ O., soprattutto sottolineando che l’attività del pubblico ministero aveva reciso la sequenza eziologica tra la condotta di esso denunciante e l’evento dannoso lamentato, comunque in assenza di qualunque volontà calunniatrice.

4. Dal canto suo, l’Assessorato agricoltura e foreste della Regione Sicilia, esclude qualsiasi intento calunnioso del suo dipendente F., sottolineando che la mancata comunicazione della qualità di proprietario del fondo in capo ad altri soggetti non era stata in alcun modo determinante nell’avvio del procedimento penale ai danni di controparte, punendo la fattispecie incriminatrice ipotizzata soltanto il gestore e non il proprietario.

5. In quanto logicamente preliminare, va dapprima esaminato il ricorso incidentale, relativo alla ritualità o meno dell’appello: la relativa questione non è per nulla preclusa dalla rimessione alla pubblica udienza dall’adunanza in sesta sezione, visto che non sono esplicitati motivi di reiezione della relativa doglianza del ricorrente incidentale e a tacer del fatto che la rimessione può avvenire anche soltanto per l’esigenza che, non trattandosi di questioni dalla soluzione di immediata evidenza, sia opportuno un approfondimento nella pubblica udienza; d’altra parte, riguardando la questione stessa gli effetti derivanti dalla violazione del termine per proporre ritualmente l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, non si può, per l’inscindibilità delle cause che si affermerà di qui a tra breve, ipotizzare alcuna preclusione nel rilievo della medesima.

Ed al riguardo: 5.1. deve premettersi che:

– nel processo con pluralità di parti, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della destinataria della notificazione, l’inizio del termine per la proposizione dell’impugnazione – anche da parte di quest’ultima – contro tutte le altre parti (tra molte: Cass. 24 giugno 2003, n. 10026);

– a tale principio, integrante una vera e propria regola generale, si apporta peraltro un’eccezione, non essendo quello applicabile nel caso in cui si verta in tema di obbligazione solidale passiva, visto che questa di norma non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non da luogo a litisconsorzio necessario, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale: infatti, nell’ipotesi di cause scindibilì o comunque indipendenti, poichè all’interesse sostanziale di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo all’impugnazione, il termine per proporla non può essere unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza (v. Cass. 10 gennaio 2008, n. 239);

– a tale eccezione si deroga, riprendendo così vigore la regola generale, nel caso particolare in cui le cause proposte nei confronti di più condebitori in solido sono comunque inscindibili, dando in particolare luogo al litisconsorzio processuale ove esse siano in rapporto di dipendenza; ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva inestricabile interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale: sicchè la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro (Cass. 6 luglio 2006, n. 15358);

torna, pertanto, a configurarsi lfinscindibilità nell’ipotesi in cui l’accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello della responsabilità dell’altro, cioè in caso di rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, in relazione al contenuto delle censure proposte ed all’esito della lite (principio enunciato in riferimento all’impugnazione di una sentenza su domanda di condanna al risarcimento dei danni cagionati da un pubblico dipendente, pronunciata, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., anche nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro: Cass. 14 luglio 2009, n. 16391);

– va negata quindi una uniformità strutturale, ai fini che qui interessano, di tutte le cause aventi ad oggetto una responsabilità solidale di più convenuti: il vincolo sostanziale, invece, varia, sia pure in dipendenza della concreta relazione tra le obbligazioni solidali prospettate dal preteso creditore; e, quando – come nel caso di specie – il fatto determinante della responsabilità di uno dei convenuti è solamente quello posto in essere dall’altro convenuto (e cioè, in tanto l’Assessorato risponderebbe, in quanto sia preventivamente accertata la responsabilità del suo dipendente), le cause che devono accertare l’una e l’altra eventuale responsabilità tornano ad essere inscindibili.

5.2. Nella fattispecie, nonostante la mancata trascrizione, nel ricorso o nei controricorsi, del tenore testuale dell’atto introduttivo di primo grado (e quindi in violazione del principio di necessaria autosufficienza dei ricorsi), è evidente che l’azione intentata dall’ O. contro il F. e l’Assessorato riguardi una responsabilità solidale dipendente, atteso che solo in dipendenza dell’eventuale riconoscimento di quella del primo convenuto potrebbe in astratto configurarsi, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., quella del secondo. Deve inferirsi che le due cause, proposte contro soggetti solidalmente coobbligati, sono comunque inscindibili per il rapporto di dipendenza dell’una dall’altra, essendo determinata la responsabilità dell’ente dal presupposto della accertata responsabilità del suo dipendente: pertanto, la notificazione della sentenza effettuata ad impulso e cura di uno dei coobbligati è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, ad opera del soccombente, nei confronti di tutte le sue controparti e così anche del coobbligato solidale che non aveva proceduto alla notificazione.

5.3. In applicazione di tale principio alla fattispecie, allora, la notifica ad opera dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che aveva rappresentato e difeso in primo grado l’Assessorato datore di lavoro del funzionario, era quindi idonea a fare decorrere il termine per l’impugnazione, da parte del soccombente O., anche nei confronti del coobbligato F.; e diventa indispensabile valutare, ai fini della ritualità della proposizione dell’appello, la questione degli effetti della notificazione della sentenza di primo grado in copia addotta come mancante di alcune pagine.

5.4. A questo riguardo, erra la corte territoriale nel ritenere l’allegazione di tale mancanza di per sè sufficiente a neutralizzare l’effetto di decorrenza del termine breve:

– con un principio elaborato specificamente in relazione al ricorso per cassazione, ma agevolmente estensibile ad ogni categoria di atti processuali, si è desunto dal combinato disposto dell’art. 137 cod. proc. civ., comma 2, e art. 148 cod. proc. civ., che l’attestazione dell’avvenuta consegna di "copia" dell’atto, risultante dalla relazione di notificazione redatta dall’ufficiale giudiziario in calce all’originale dell’atto notificato, estende i suoi effetti alla conformità della copia consegnata all’originale completo, la cui contestazione richiede pertanto l’impugnazione della predetta attestazione mediante querela di falso (in tali esatti termini la recente Cass. 7 ottobre 2011, n. 20660, che richiama Cass. 6 giugno 2011, n 12197; v. pure Cass. 4 aprile 2006, n. 7811 e Cass. 22 giugno 2005, n. 13385; negli stessi termini sostanzialmente v. anche: Cass. 29 aprile 2011, n. 9548; Cass. 6 agosto 2004, n. 15199); del resto non è affatto – come pare prefigurare l’ O. – l’attestazione di conformità una valutazione dell’ufficiale notificante, ma, ben al contrario, estrinsecazione di una potestà propria del pubblico ufficiale deputato a dare certezza, con le dichiarazioni consacrate nel processo verbale da lui redatto, all’avvenuto riscontro della conformità tra copia consegnata ed originale, proprio a tutela delle posizioni processuali tanto del notificante che del destinatario della notifica;

– solo all’esito di tale incombente potrà considerarsi se, nonostante l’accertata – con dette rigorose forme – incompletezza della copia notificata e poichè ai fini del riscontro formale degli atti processuali deve aversi riguardo agli originali e non alle copie (da ultimo, v. Cass. 29 aprile 2011, n. 9548), l’incompletezza medesima abbia in concreto leso il diritto di difesa del destinatario della notifica, mediante la disamina del contenuto delle pagine mancanti: sicchè la mancanza di una o più pagine nella copia dell’atto processuale notificato assume rilievo – ripetesi, esclusivamente dopo l’accertamento di tale incompletezza mediante querela di falso – solo qualora abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell’atto e, quindi, abbia compromesso, in concreto, le garanzie della difesa e del contraddittorio (Cass. S.U. 4112/07, Cass. 1213/10).

5.5. Ha quindi errato la corte territoriale nell’applicare immediatamente tale ultimo principio, senza la previa rigorosa verifica dell’effettività dell’incompletezza della copia notificata:

e l’appello dell’ O. doveva essere qualificato tardivo, in quanto proposto oltre il trentesimo giorno dalla notificazione di una copia della sentenza gravata, la cui conformità all’originale e la cui conseguente idoneità a fare decorrere detto termine, non era stata ritualmente impugnata.

6. In conclusione:

6.1. va accolto il ricorso incidentale del F.;

6.2. la gravata sentenza di secondo grado va cassata senza rinvio, con l’effetto del conseguimento della definitività di quella di primo grado, resa dal tribunale di Catania con il n. 465/04, non potendo l’azione essere proseguita dinanzi alla corte di appello;

6.3. tale accoglimento preclude in radice l’esame dei motivi di ricorso principale, tutti attinenti al merito dell’impugnazione e travolti dalla qui riscontrata irritualità della proposizione dell’appello;

6.4. ne consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame principale suddetto;

6.5. quanto alle spese del grado di appello, peraltro, ritiene il Collegio che la complessità delle ragioni della ritenuta ammissibilità del gravame integri un giusto motivo di compensazione;

6.6. al contrario, le spese del giudizio di legittimità non possono che seguire, con liquidazione a favore delle sue controparti, la soccombenza del ricorrente principale O..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara di conseguenza inammissibile quello principale; cassa senza rinvio la gravata sentenza di appello, peraltro compensando tra le parti le spese di detto grado; condanna O.F. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: in favore di F. G., in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; in favore dell’Assessorato agricoltura e foreste della Regione siciliana, in pers. del leg. rappr.nte p.t.r in Euro 1.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-11-2011, n. 2682

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dalla ricorrente in quanto non avrebbe superato il minimo di verifiche di profitto stabilito dalla legge.

La ricorrente impugna l’atto per i seguenti motivi.

I) Eccesso di potere per mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

II) Violazione dell’art. 46 de. T.U. Immigrazione in quanto prima della notifica dell’atto la ricorrente avrebbe superato altri 3 esami e comunque sarebbe affetta da malattia che rallenterebbe il suo curriculum di studio.

Alla camera di consiglio del 8 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è infondato in quanto l’amministrazione ha notificato alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto. Tale comunicazione non è andata a buon fine a causa dell’irreperibilità della medesima.

Il secondo motivo è infondato in quanto la ricorrente dimostra di aver superato nel 2008 (primo anno di corso) due esami di cinese e nel 2011 (primo anno fuori corso), dopo l’adozione dell’atto di rigetto, altri due esami di cinese ed uno di informatica.

E’ chiaro quindi che il numero di esami superati non rispetta il minimo stabilito dalla legge neppure per il caso di gravi malattie.

In merito occorre rilevare che il certificato medico, del tutto generico, è successivo alla ricezione del provvedimento di rigetto, per cui non può essere preso in considerazione.

A ciò si aggiunge che l’aver superato in sostanza solo esami di cinese dimostra che l’attività di studio ha carattere fittizio.

In definitiva quindi il ricorso dev’essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 26-10-2011, n. 38792

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Svolgimento del processo

1. S.T. è stato chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 186 C.d.S., per avere guidato una autovettura in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche. Il tribunale di Verona ha applicato nei suoi confronti la pena di 20 giorni di arresto e Euro 600 di ammenda.

2. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Venezia; deduce il vizio di violazione di legge in quanto non è stata disposta la confisca dell’automezzo che era risultato di proprietà dello stesso e non si è provveduto alla sospensione della patente di guida; precisa che il fatto risale al 17 dicembre 2006, ed è dunque anteriore all’entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, però essendo la confisca del veicolo misura di sicurezza, essa deve essere applicata retroattivamente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita parziale accoglimento.

2. Deve premettersi che è esatto il presupposto in fatto evidenziato dal ricorrente, e cioè che il reato di guida in stato di ebbrezza è stato commesso in epoca precedente al D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha introdotto la previsione della confisca obbligatoria del veicolo utilizzato, salvo che appartenga a terzi.

Da ciò deriva, in diritto, a differenza di quanto si sostiene nel ricorso, l’inapplicabilità del provvedimento di sequestro, finalizzato alla predetta confisca, ed ovviamente di quello di confisca, la cui applicazione nel caso in esame verrebbe a violare il principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost.. Già la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 382 del 1987 aveva escluso la possibilità di ritenere retroattiva la confisca del veicolo prevista dall’art. 80 bis C.d.S., introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 1689, art. 142, sottolineando come tale retroattività deve negarsi attesa la correlazione delle misure alla pericolosità, che è situazione, per sua natura, attuale.

E di recente anche le sezioni unite di questa Corte, con sentenza del 25.5.2010 n. 23428, hanno escluso la retroattività di tale misura, dato il suo contenuto prevalentemente sanzionatorio.

Ma ogni dubbio in proposito risulta definitivamente superato alla luce della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 12 maggio 2010, depositata il 4 giugno 2010. La Corte ha inquadrato la questione nella prospettiva della violazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui tutte le misure di carattere punitivo affittivo, indipendentemente dalla loro classificazione nei singoli ordinamenti, devono essere soggette alla regola della irretroattività della legge penale più sfavorevole.

Richiamando un proprio pur risalente precedente (sentenza n. 29 del 1961) secondo cui la confisca può presentarsi nelle leggi che la prevedono con varia natura giuridica e può assumere natura e funzione di pena, di misura di sicurezza o di misura giuridica civile o amministrativa, ha affermato che la specifica misura di cui all’art. 186 ha natura sanzionatoria e repressiva, resa palese dal fatto che la stessa è destinata ad operare anche in ipotesi in cui il veicolo cui concretamente si applica dovesse risultare inutilizzabile (ad esempio perchè incidentato) e dunque privo di pericolosità, e specialmente dalla considerazione che essa non impedisce l’uso di altri mezzi da parte dell’imputato e dunque il rischio di recidiva.

Deve pertanto essere esclusa la possibilità di applicare retroattivamente la confisca di cui si discute.

3. Il ricorso è invece fondato per quanto attiene alla sospensione della patente.

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, contenente il Nuovo codice della strada, espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo ivi determinato; consolidata è al riguardo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254 rv. 207880; Cass. 6.12.1995, 1633 rv. 203721; Cass. 12.5.1995 6437 rv. 201898, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11 Da Leo; Cass. S. U. 27.5.1998 n. 5 Bosio – rv. 210981) secondo cui il giudice penale deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche laddove il giudizio venga definito con il cd. patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

Peraltro con il D.L. n. 117 del 2007, convertito in L. n. 160 del 2007, è stato espressamente stabilito, con l’introduzione di un comma 2 quater nel testo dell’art. 186 C.d.S., che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la citata sentenza Bosio ha stabilito che vale la regola prevista in generale per l’autorità amministrativa dall’art. 218, comma 2. Dovrà dunque il giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandolo in concreto in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.

Deve pertanto, sul punto, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata che non ha provveduto in tal senso, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Verona. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-05-2012, n. 8023 Responsabilità professionale

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Svolgimento del processo

L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato in solido Z.G., assistente ospedaliero, C.G., F.M.C. F., F.A.M.P., G.R. F. (le ultime quattro quali eredi di F.C., aiuto responsabile del reparto) e la Gestione Liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di Caltanissetta al pagamento, in favore di Sa.

Z., della somma di Euro 307.070,21 oltre interessi legali, a titolo risarcitorio per danni subiti (amputazione della gamba destra) a seguito di un ricovero, avvenuto nel (OMISSIS), presso il reparto di ortopedia dell’Ospedale di (OMISSIS), e la SAI, assicuratrice dell’Ospedale, a tenere indenni i predetti convenuti sino a concorrenza della somma di Euro 25.822,84, pari al massimale di polizza.

Si costituisce, con controricorso adesivo illustrato da successiva memoria, Z.G., proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale.

Resistono con controricorso le eredi di F.C., proponendo a loro volta un motivo di ricorso incidentale.

Resistono con separati controricorsi la Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.A., chiamata in causa in primo grado quale assicuratrice dell’Ospedale, e Zo.Sa., il quale propone anche un motivo di ricorso incidentale condizionato e, con altro controricorso, resiste al ricorso incidentale delle eredi di F.C..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente si rileva che i ricorsi incidentali proposti in seno a quello principale iscritto al n.r.g. 12240 del 2010 vanno trattati unitamente a quest’ultimo.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente principale deduce la nullità della sentenza per violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 e del D.Lgs. n. 142 del 1948, art. 1 assumendo che sia l’atto di riassunzione in primo grado, conseguente ad interruzione per morte di un difensore, sia l’atto di appello, avrebbero dovuto essere notificati non direttamente alla Gestione Stralcio della USL (OMISSIS) di Caltanissetta ma presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

2.1.- Il ricorso principale è infondato. A seguito dell’istituzione delle aziende sanitarie locali, in sostituzione delle preesistenti unità sanitarie locali, i rapporti obbligatori concernenti la gestione pregressa confluiscono, a norma della L. n. 724 del 1994, art. 6 in una gestione stralcio (poi gestione liquidatoria, a norma della L. n. 549 del 1995, art. 2), la quale usufruisce della soggettività dell’ente soppresso, che viene prolungata durante la fase liquidatoria, ed è rappresentata dal commissario liquidatore, che agisce nell’interesse della Regione, salva la possibilità per la Regione stessa di intervenire o essere chiamata in causa come successore a titolo particolare (Cass., SSUU 30 novembre 2000 n. 1237). Alla gestione stralcio in persona del commissario liquidatore, e non alla Regione, vanno dunque effettuate le notifiche.

3.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale Z.G., all’epoca dei fatti assistente presso il reparto di ortopedia dell’Ospedale di Caltanissetta, lamenta la violazione e falsa appicazione del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7 e del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 63 unitamente al vizio di motivazione, deducendo l’erroneità della propria condanna, quale semplice assistente, al risarcimento dei danni in favore dello Zo..

3.1.- Il mezzo è infondato, sia perchè l’assistente ospedaliero non può ritenersi un mero esecutore delle disposizioni del primario, sia perchè comunque la sua responsabilità è ricollegata dal giudice di merito al contatto sociale, rispetto al quale è irrilevante la qualifica del sanitario.

4.- Le eredi di F.C., in via di ricorso incidentale, lamentano la violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. ed il vizio di motivazione, prospettando a mancanza di responsabilità del loro dante causa, sia perchè il decorso del tempo dall’incidente avrebbe impedito di praticare con successo un intervento sui vasi interrotti ( F.C., aiuto responsabile del reparto di ortopedia, ebbe notizia del ricovero solo il giorno dopo), sia perchè gli stessi CCTTUU escludono il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’evento dannoso.

4.1.- Il ricorso incidentale delle eredi F. è infondato. Si legge infatti nell’elaborato peritale, riportato in parte qua dalle stesse ricorrenti, che un più prudente comportamento avrebbe dovuto consigliare il trasferimento immediato dello Zo. in luogo idoneamente attrezzato sia per una corretta indagine arteriografica sia per un corretto intervento di chirurgia vascolare e ciò è senz’altro sufficiente, alla luce dei principi elaborati da questa Corte, e ricordati dal giudice di merito, in tema di responsabilità da contatto sociale, per affermare la responsabilità dei sanitari ed in specie di chi aveva la responsabilità del reparto.

Considerato che F.C. sostituiva il primario assente, non può evidentemente giovargli la circostanza che il reparto a lui affidato fosse organizzato in modo tale che egli ebbe ad avere notizia del ricovero del sig. Zo.Sa. a distanza di molte ore dalla lesione (avvenuta intorno alle (OMISSIS)) e cioè solo la mattina del (OMISSIS), essendo evidentemente tale organizzazione a lui riferibile.

5.- In via di "impugnazione incidentale condizionata" Zo.

S. lamenta la violazione dell’art. 1917 cod. civ. quanto alla condanna della SAI nei soli limiti del massimale di polizza.

5.1.- Il mezzo è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

6.- Conclusivamente, vanno rigettati tanto il ricorso principale, quanto gli incidentali di Z.G. e delle eredi di C. F., mentre il ricorso incidentale condizionato di Sa.

Z. va dichiarato assorbito.

Appare equo, in considerazione della soccombenza reciproca e della complessità della vicenda, compensare le spese del giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il principale e gli incidentali di Z.G. e delle eredi di F.C.;

dichiara assorbito l’incidentale condizionato di Zo.Sa.;

compensa le spese.

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