Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-11-2011, n. 24046

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Svolgimento del processo

A seguito di processo verbale di costatazione della Guardia di Finanza, l’Ufficio delle Imposte di Padova rettificava il reddito di impresa e l’imponibile Iva dichiarati dal Gruppo Facchini Adriatico in liquidazione per gli anni 1994 e 1995, contestando l’annotazione in contabilità di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti e l’omesso versamento di ritenute alla fonte sui compensi corrisposti per la tenuta dei libri paga. I ricorsi proposti avverso i due avvisi erano riuniti e respinti in entrambi i gradi del giudizio di merito.

Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Motivi della decisione

L’Agenzia delle Entrate è subentrata nel giudizio d’appello al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aveva partecipato al primo grado ma non è stato convenuto e non è intervenuto davanti alla CTR, rimanendo estromesso dal processo (Cass. 6591/2008).

Il ricorso è per più versi inammissibile. Manca dello svolgimento del fatto, e – prima ancora – è proposto nei soli confronti del Ministero (e non anche dell’Agenzia delle Entrate, unica parte legittimata passiva, che non si è costituita).

Le spese del grado debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-07-2011, n. 4410 Avanzamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza di questa Sezione n.9293 del 2009 ha accolto l’appello dell’amministrazione odierna intimata, con conseguente riforma della sentenza di I° grado del T.a.r. del Lazio Sez. I° bis n.6460/2008.

Con la propria impugnazione l’Amministrazione aveva contestato l’accoglimento delle censure rivolte alla mancata iscrizione in quadro d’avanzamento per l’anno 2002 al grado di maggiore, del capitano (all’epoca del giudizio in parola già tenente colonnello) dei carabinieri P. D. M..

Quest’ultimo con il ricorso all’esame chiede ora la revocazione dell’anzidetta decisione di questa Sezione ravvisandovi, in relazione a varie argomentazioni in essa contenute, le condizioni previste dall’art. 395 n.4 c.p.c.

Al riguardo il collegio ritiene di dover brevemente esporre le condizioni affinchè possa emergere il c.d. errore revocatorio. dalla sentenza impugnata a tenore della richiamata norma del codice di rito civile ed applicabile anche al processo amministrativo ex art.106 c.p.a.

Il ricorso ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dagli artt. 92 e 106 c.p.a (d.l.vo n.104/2010), è consentito in caso di errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, che si ha quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso, il fatto non costituì un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare.

A parte la considerazione che la revocazione, anche ordinaria, ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c., è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, perché ammissibile soltanto per i vizi previsti dalla legge, il rimedio di cui al n. 4, pur figurativamente menzionato dalla ricorrente, è ammesso soltanto nella ipotesi in cui vi sia (e prima ancora venga rappresentato e dedotto) contrasto tra due diverse rappresentazioni del medesimo oggetto, emergenti l’una dalla sentenza o dalla decisione del giudice, e l’altra dagli atti e documenti processuali.

L’errore di fatto deve consistere in una svista di carattere materiale, non giuridica, oggettivamente e immediatamente rilevabile; il fatto deve essere incontroverso; esso deve essere decisivo ai fini della erroneità della decisione, quale presupposto essenziale, anche se non unico, della decisione finale.

L’errore di fatto deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, cioè dissociato dal ragionamento seguito dal giudice per giungere alla sua decisione; esso non può consistere in un preteso apprezzamento inesatto delle norme di legge o delle risultanze processuali, poiché in tali ipotesi si è in presenza soltanto di un errore di giudizio, e non di una falsa rappresentazione della realtà, denunciabile, nel rito civile, con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per vizio di motivazione (del ragionamento) o ai sensi dell’art.360 c.p.c., n. 3 per violazione di legge (per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.), mentre in caso di decisione del Consiglio di Stato, giudice di ultimo grado, l’errore di diritto è privo di ulteriori rimedi (la sentenza n.204 del 5 luglio 2004 del giudice delle leggi ha confermato la coerenza logica, e la legittimità costituzionale del sistema, che prevede avverso le decisioni del Consiglio di Stato il solo ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione).

Questa Sezione, con le sentenze 25 marzo 2005, n. 1328 e 27 dicembre 2004, n. 8203, ha già fissato chiaramente, in un diverso quadro normativo tuttavia confermato da quello vigente, i presupposti per l’ammissibilità della revocazione per errore di fatto "revocatorio", assenti, invero, nella fattispecie in esame.

L’errore di fatto "revocatorio", deve rispondere a tre distinti requisiti:

"… a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale, come già detto, abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato;

b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

c) infine, essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare".

Inoltre, l’errore di fatto "revocatorio" deve oltre che consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, essere decisivo e non cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività".

In breve, della questione di fatto non deve essersi mai discusso, in giudizio e ciò deve aver influito sul suo esito.

A sua volta, nella sentenza oggetto di revocazione, deve risultare una verità giuridicamente rilevante, contraria ad essa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007).

Orbene, è sufficiente porre mente al contenuto della decisione oggetto del ricorso per revocazione qui in esame, per concludere che gli aspetti con esso lamentati non sono stati affatto ignorati determinando un effetto decisivo sull’esito della decisione stessa.

Al riguardo,discendendo direttamente da quanto in linea generale precede, il collegio ritiene che il ricorso per revocazione all’esame sia palesemente infondato.

Assume, anzitutto, parte ricorrente (pag. 4 del ricorso lett. A) che il giudice della sentenza impugnata è caduto in errore dove ha ritenuto che il capitano D. M. che subito " alcune attenuazioni di ottimalità risultanti dalla documentazione caratteristica -diversamente dai parigrado intimati….".

Senonchè parte ricorrente stessa non nega che tale errore non sussista, essendo incontestato che il suddetto ufficiale ha ottenuto la qualifica di eccellente, secondo l’esplicito riferimento effettuato nella sentenza impugnata " solo in epoca successiva a quella in cui è stata riportata dai parigrado".

Né sorge un errore di fatto per aver la Commissione di Avanzamento preliminarmente ritenuto in via generale che " le attitudini dell’Ufficiale non sono lese….da classifiche non apicali conseguite nei primi anni di giudizio".

E’ del tutto evidente invero che quest’ultimo aspetto, relativo alla classifica non apicale ottenuta dal candidato "nei primi anni di giudizio" e non ai giudizi di eccellente ottenuti in epoca successiva ai pari grado, è questione diversa, e neppure esaminata dal primo giudice.

Parimenti non affrontata affatto dal primo giudice, diversamente da quanto si assume nel ricorso, è la questione comparativa della prevalenza, che parte ricorrente contesta, del Paolucci nei suoi confronti, collegata al numero di giudizi non apicali attribuiti. ai due all’inizio della carriera; anche in questo caso dunque non è possibile affermare che vi sia stato errore di fatto.

Secondo parte ricorrente "Ulteriore errore di fatto" (pag.5 lett.B) si riscontra con riferimento all’affermazione del primo giudice riguardante le " poziori posizioni conseguite, rispetto ai parigrado considerati, nel percorso di studi e formativo" dal D. M..

In particolare l’errore consisterebbe nell’aver il primo giudice riconosciuto la prevalenza nei confronti dei pari grado, solo per quanto concerne il percorso di studi e formativo e non anche per tutti gli altri aspetti della carriera. degli ufficiali contro interessati.

Senonchè quest’ultima prevalenza viene ricavata da parte ricorrente da ciò che ha ritenuto il primo giudice ovvero da quanto essa stessa esposto nel suo ricorso di primo grado che la sentenza,riformata da questa Sezione, ha accolto.

Si tratta quindi di una prevalenza non riconosciuta dalla CSA e fondata su un diverso giudizio (del ricorrente in primo grado e del giudice della sentenza impugnata) che il giudice della sentenza oggetto delle domanda di revocazione non ha condiviso.

Ancora una volta trattasi quindi non già di un errore di fatto, ma, semmai, di un errore di diritto la cui deduzione è inammissibile nel giudizio di revocazione, avendo comunque il giudice d’appello valutato i precedenti di carriera del D. M. riconoscendovi prevalenza solo per la parte relativa al percorso di studi e formativo.

"Altro errore di fatto " (lett.C; pag. 6 del ricorso) emergerebbe ad avviso del ricorrente " per quanto concerne il giudizio prognostico relativo alla attitudine ad assumere incarichi del grado superiore"

L’errore del primo giudice verrebbe messo in evidenza dall’affermazione secondo la quale tale giudizio " resta attratto anch’esso nell’alveo dell’esclusivo merito….come tale sottratto al sindacato di questo giudice….se non in presenza di valutazioni macroscopicamente irragionevoli o incoerenti".

Ad avviso del ricorrente invece, sussiste l’ipotesi della valutazione macroscopicamente irragionevole ed incoerente considerati gli incarichi di assoluto rilievo ricoperti dal D. M. con il grado di Capitano nell’estate del 2002 essendo stato egli destinato "all’ufficio Relazioni Internazionali dello Stato Maggiore della Difesa " che è "l’organo di vertice della Difesa italiana, compresi i carabinieri"

Non avrebbe potuto quindi il D. M. vedersi attribuita in nessun caso una "inferiore attitudine ad assumere incarichi del grado superiore".

Al cospetto di quanto sopra sostenuto dal ricorrente la Sezione non può che ribadire l’inammissibilità della questione all’esame come ogni volta che "….. si fondi sull’erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso, apprezzamento che essendo un errore di giudizio e non un errore di fatto, non può costituire motivo di revocazione, ma semmai di doglianza in ipotesi rilevante sotto il profilo della contraddittoria o insufficiente motivazione".(Cons. Stato Sez. V 15 novembre 2010, n.8041).

Sempre secondo l’impugnazione (pag.7) per cui è giudizio, rappresenta una "palese svista" la seguente affermazione contenuta nella decisione impugnata, riferita al D. M.:" L’esame della documentazione caratteristica (non solo quella ma anche il resto) non evidenzia un livello così macroscopicamente ottimale di carriera dell’ufficiale………"

In particolare " la palese svista" sarebbe da riferire all’inciso, riportato tra parentesi, " non solo quella ma anche" che essendo necessariamente riferibile al contenuto del libretto personale, pone invece in evidenza un " macroscopica" superiorità del D. M. rispetto agli altri ufficiali di cui il giudice non si è avveduto.

E’ tuttavia evidente che l’aver ritenuto il ricorrente non macroscopicamente superiore agli altri ufficiali anche con riferimento al contenuto del suo libretto personale, integra non già un errore di fatto ma un errore di giudizio del cui esito ci si lamenta, laddove tale contenuto ha comunque formato oggetto di una valutazione del giudice, nella fattispecie non condivisa.

Con i motivi esposti alle lettere E), F), G) (da pa. 7 a pag. 10 del ricorso) parte ricorrente contesta, rispettivamente, le seguenti argomentazioni presenti nella sentenza impugnata;

1) nei giudizi di avanzamento le qualità degli ufficiali non possono essere stabilite facendo ricorso alla media aritmetica dei punteggi assegnati dalla Commissione d’avanzamento per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) dell’art.26 della legge 12 novembre 1955 n.1137., affermazione che violerebbe in diversi punti il D.M. n.571/1993 (Regolamento concernente le modalità e i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955 n.1137);

2) l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore "resta attratta nell’alveo dell’esclusivo merito amministrativo"; affermazione che violerebbe l’art. 4 del D.M. n.299/2002, oltre che l’art.10 del citato D.M.

3) non hanno di per sé valenza differenziale, rispetto ai parigrado considerati, le poziori posizioni acquisite nel percorso di studi e formativo, essendo il giudizio d’avanzamento la risultante di una valutazione complessiva, affermazione che violerebbe l’art.11 del D.M. 571/1993.

Al cospetto delle riportate argomentazioni, ad avviso del collegio non occorrono molte parole per spiegare l’inammissibilità delle censure proposte, atteso che palesemente si pone con esse in discussione l’attività valutativa del giudice della sentenza oggetto di revocazione violando il principio secondo il quale deve escludersi che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio.

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituita l’Amministrazione intimata non occorre pronunciarsi sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30033Costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12.05.2010 la Corte di Appello di Genova confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a B.G. quale colpevole, essendo direttore dei lavori, di avere concorso nell’esecuzione, su un preesistente fabbricato, senza permesso di costruire, di opere edilizie terrazze e un abbaino previo abbassamento di un solaio in (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato poichè, non avendo le opere apportato modifica alla superficie, alla volumetria e alla sagoma del fabbricato, era sufficiente la presentata DIA che prevedeva la realizzazione di opere interne.

L’abbassamento di pochi centimetri del solaio non aveva comportato variazione di volumetria o di superficie.

Non erano state eseguite terrazze, ma balconi "a sbalzo" conformi al regolamento del Comune di Massa e alla L.R. n. 1 del 2005.

La lieve modifica della sagoma era stata disposta da uno dei proprietari sebbene egli avesse manifestato dissenso.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Sulla configurabilità del reato il ricorso non è puntuale perchè censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell’imputato e confutata ogni obiezione difensiva.

La prescrizione dell’obbligo di munirsi del permesso di costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicchè sono assoggettati al regime del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull’assetto del territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, donde l’infondatezza dei rilievi dell’appellante secondo cui l’esecuzione delle suddette opere era penalmente irrilevante, rientrando, invece, le stesse nella figura giuridica di ristrutturazione per la quale occorre, D.P.R. n. 389 del 2001, ex art. 10, comma 1, lett. a) il premesso di costruire, come per "le opere di ogni genere con le quali l’intervengo sul suolo o nel sudo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilite non va confusa con l’irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori ossia nell’attitudine a un’utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente" Cassazione Sezione 3 n. 12022/1997, Fulgoni, RV. 209199.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno assolto l’obbligo della motivazione spiegando esaurientemente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo infondati i rilievi dell’imputato secondo cui, per l’esecuzione dell’opera, non occorreva il permesso di costruire, trattandosi, invece, di Opere ottenute mediante abbassamento dell’originario solaio e l’esecuzione di due terrazzi, in difformità della presentata DIA che hanno comportato aumento di volumetria, di superficie e di sagoma (per l’elevazione di un abbaino) del fabbricato determinando immutazione dell’assetto urbanistico del territorio.

Corretta, quindi, è la qualificazione del fatto come ristrutturazione edilizia che consiste nella trasformazione di un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che portino a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con interventi che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.

Tale attività di ristrutturazione può attuarsi attraverso una serie d’interventi che si caratterizzano per la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo Cassazione Sezione 3 n. 35897/2008.

Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002 assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici", ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d’uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A).

Nella specie, tanto è stato correttamente riscontrato sia per la modifica della destinazione d’uso della porzione di un edificio destinata a sottotetto che è stato adibito a locale residenziale alterando in tal modo il complessivo assetto del territorio comunale attuato mediante lo strumento urbanistico al quale è affidata la pianificazione delle diverse destinazioni d’uso del territorio e l’assegnazione a ciascuna di esse di determinate quantità e qualità di servizi cfr. Sezione 3 n. 24096/2008 rv. 240726 sia per la realizzazione di un’opera che richiedeva il conseguimento del permesso di costruire avendo la ristrutturazione comportato gli aumenti sopra specificati cfr. Cassazione Sezione 3, n. 35177/2002, Cinquegrani, RV. 222740: "Alla stregua dello vigente disciplina urbanistica, ivi compresa quella dettata dalla L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 6, lett. b), e di quella contenuta nell’art. 3, comma 1 e art. 10, comma 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 360 del 2001. le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo necessitano di concessione edilizia (permesso di costruire), ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d’uso tra categorie d’interventi funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d’uso all’interno di una categoria omogenea".

Conseguentemente bene è stato ritenuto che il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie (cd. strutturale), dopo l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, realizza un’ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo le definizioni normative), in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Non è puntuale il motivo sulla negata esclusione della responsabilità per l’asserita manifestazione di dissenso alla realizzazione dell’abbaino perchè "il direttore dei lavori che. senza formalizzare la proprie dimissioni dall’incarico. si disinteressi dell’esecuzione delle opere edilizie realizzate in difformità del provvedimento autorizzatorio, risponde anch’egli del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, stante l’obbligo, gravante sullo stesso, di vigilare sulla esecuzione delle opere" Cassazione Sezione 3 n. 38924/2006 RV. 235465.

Il rigetto del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-12-2011, n. 30662 Pensione di anzianità e vecchiaia

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Svolgimento del processo

B.F., unitamente agli altri odierni resistenti, tutti dipendenti dell’INPS. avevano chiesto e ottenuto, in virtù del regime di cumulo consentito dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – con riduzione dell’orario di lavoro, per alcuni del 33% e per altri del 25% – e la contestuale liquidazione della pensione di anzianità. Lamentando che l’INPS aveva ridotto il trattamento pensionistico – da cumularsi con la retribuzione part time – del 67% per i primi e del 75% per i secondi, chiedevano al Tribunale del lavoro di Milano l’accertamento del loro diritto alla liquidazione della pensione di anzianità in misura non inferiore al limite imposto per legge (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185), pari al 50% dell’importo complessivo della pensione medesima, con condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle differenze a quale titolo maturate.

Il giudice adito accoglieva la domanda, in considerazione della espressa estensione dell’art. 1, comma 185 ai dipendenti pubblici operata dal successivo della L. n. 662 del 1996, comma 187.

L’INPS proponeva appello che è stato respinto dalla Corte d’appello di Milano con la sentenza indicata in epigrafe essenzialmente in base alle seguenti considerazioni. La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185, della norma estesa al personale delle amministrazioni pubbliche dal successivo comma 187 – consente ai dipendenti di imprese private – in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189 – di cumulare la pensione di anzianità con il passaggio a un rapporto di lavoro a tempo parziale; per tali dipendenti è prevista una riduzione dell’importo della pensione inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro ma che, comunque, non può essere superiore al 50% della pensione stessa; il decreto del Ministro per la funzione pubblica n. 331/1997 – emanato, in attuazione del comma 187, per definire i criteri e le modalità di applicazione ai lavoratori pubblici di quanto disposto dal comma 185 – non contiene un’analoga previsione, ma dal suo silenzio non può argomentarsi – come, invece, sostenuto dall’INPS – l’esistenza di una deroga alla regola stabilita dal comma 185 per i lavoratori del settore privato e relativa alla intangibilità della pensione nell’importo minimo del 50%, essendo il D.M. n. 331 del 1997 un mero regolamento di attuazione, insuscettibile, come tale, di contenere disposizioni in contrasto con il dettato legislativo al quale da esecuzione.

L’INPS chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso fondato su un unico motivo.

Resistono i lavoratori con controricorso.

Motivi della decisione

1. Nell’unico motivo l’INPS deduce violazione ed erronea interpretazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 185 e 187, in una con vizio di motivazione. Censura la sentenza impugnata per aver interpretato il comma 185 come affermativo – per i lavoratori che usufruiscono della facoltà (prevista dalla suddetta disposizione normativa) di acquisire la pensione di anzianità, trasformando il rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale – di una garanzia di intangibilità della pensione nell’importo minimo del 50%. In realtà, prosegue l’INPS, la norma di legge in questione non contiene affatto una simile previsione – riferendosi l’espressione "..riduzione comunque non superiore al 50%…", nella stessa contenuta, non già all’importo della pensione, bensì all’orario di lavoro, come, peraltro, è espressamente previsto nel D.M. n. 331 del 1997, secondo cui "..la prestazione a tempo parziale …è fissata in misura non inferiore al 50% dell’orario pieno". 2. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, formulate dai controricorrenti ai sensi degli artt. 366 e 366 bis c.p.c., e con cui si deduce, per un verso, che, in questa sede, l’INPS ha completamente mutato la propria impostazione difensiva, avendo sostenuto nei giudizi di merito, che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185 stabilisce l’intangibilità del 50% della pensione; e, sotto altro profilo, che nel motivo di ricorso non sono individuate le statuizioni della Corte di merito sottoposte a censura.

3. Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento, posto che, all’evidenza, il ricorso censura la statuizione della Corte territoriale che ha interpretato la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185 come impositivo della regola della intangibilità, nella misura del 50% della pensione da liquidare ai dipendenti che abbiano optato per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time;

prospetta, quindi, una questione di diritto che, pur se non dibattuta nelle precedenti fasi di merito, è per certo deducibile in questa sede, non richiedendo nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, nè implicando una modificazione dei termini della controversia attraverso la riconsiderazione degli aspetti fattuali della vertenza già valutati dai giudici del merito (cfr. Cass. n. 20005 del 2005;

n. 9812 del 2002, n. 3881 del 2000, n. 13256 del 1999, n. 6356 del 1996).

4. Tanto precisato osserva la Corte che il ricorso dell’INPS merita accoglimento per le seguenti considerazioni.

5. la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 185 in deroga al regime di non cumulabilità di cui al successivo comma 189, ha previsto per i lavoratori privati in possesso dei requisiti di età e di contribuzione indicati nella tabella B allegata alla L. n. 335 del 1995 per l’accesso al pensionamento di anzianità, l’eccezionale – all’epoca – facoltà di acquisire il trattamento di pensione trasformando il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e cumulando i benefici economici di quest’ultimo rapporto con il trattamento di pensione acquisito.

6. La disposizione di legge in esame stabilisce i criteri di cumulabilità come segue ".. l’importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50%. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno". 7. Il successivo comma 187 dello stesso art. 1 estende il beneficio del cumulo al personale delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, demandando a un decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, l’emanazione delle norme regolamentari necessarie per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 185. 8. A tale disposizione di legge è stata data attuazione con l’adozione del D.M. 29 luglio 1997, n. 331. 9. Si vuoi sostenere dagli odierni controricorrenti che la norma di cui al comma 185 intende garantire ai lavoratori, che esercitino la ivi prevista opzione, la intangibilità della pensione nell’importo minimo del 50%, purchè (ultimo capoverso del comma 185) la somma tra pensione e retribuzione non superi l’ammontare della retribuzione spettante per il rapporto di lavoro a tempo pieno. Ma una simile interpretazione, che è la stessa cui è pervenuta la sentenza della Corte d’appello qui impugnata, non è consentita dal testo normativo, il quale, letto nel complesso delle sue articolazioni, con applicazione del criterio logico sistematico, mostra che il legislatore ha inteso riferire il limite della riduzione comunque non superiore al 50% non già all’importo della pensione, bensì alla misura dell’orario del rapporto di lavoro a tempo parziale.

10. Già questo intento è reso evidente dalla formulazione letterale del comma 185, dove l’indicata espressione segue immediatamente quella in cui la riduzione è esplicitamente riferita all’orario normale di lavoro che quindi, deve considerarsene l’oggetto.

11. Ma è la lettura complessiva della disposizione di legge in parola e il suo confronto sia con le disposizioni di legge, di analogo contenuto, che l’hanno preceduta, sia con le stesse disposizioni regolamentari che ne hanno definito i criteri e le modalità applicative nei confronti dei dipendenti pubblici, che conforta un siffatto risultato ermeneutico.

12. Al momento dell’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 il cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale (in cui si era trasformato, per effetto di determinate disposizioni di legge, il rapporto di lavoro a tempo pieno) risultava già consentito e disciplinato dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 25, lett. c) (norma, quest’ultima, abrogata proprio dalla L. n. 662 del 1996 nel comma 209). E la norma in parola prevedeva testualmente che "La pensione maturata …. è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50%, dell’orario normale di lavoro". 13. Orbene non è credibile che, riproponendo una disposizione normativa di contenuto del tutto analogo a quella (contestualmente) abrogata – salvo che per l’innovazione consistente nel condizionare la facoltà di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale all’assunzione, da parte del datore di lavoro privato (per i datori di lavoro pubblici si prescinde dall’obbligo di nuove assunzioni:

così il comma 187) di nuovo personale per la durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della suddetta facoltà – il legislatore abbia distorto la logica della regolazione in precedenza adottata "trasferendo" dall’orario di lavoro all’importo della pensione la regola della irriducibilità oltre il limite del 50%. 14. Ma ulteriore argomento a favore della interpretazione qui sostenuta è fornito dal D.M. n. 331 del 1997, art. 2, che detta le modalità di applicazione del disposto della L. n. 662 del 1996, comma 185 al personale degli enti pubblici. Stabilisce, infatti, la suddetta disposizione regolamentare (comma 3) che "la prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità di cui al presente decreto è fissata in misura non inferiore al cinquanta per cento dell’orario pieno" (segue un’eccezione per il personale docente del comparto scuola).

15. In definitiva, sia dalla struttura dell’enunciato normativo del ripetuto L. n. 662 del 1996, comma 186 sia da una sua lettura che, doverosamente, tiene conto dell’analogo contenuto di disposizioni normative dettate nella medesima materia, è ricavabile che, in realtà, l’obiettivo del legislatore era quello di assicurare una misura minima della prestazione part-time, obiettivo realizzato subordinando il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale alla condizione che l’orario scelto dal lavoratore non fosse, all’esito della riduzione, inferiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno.

16. Ne consegue che in tutto coerente con il dettato della disposizione di legge in esame (e della previsione di cui al D.M. n. 331 del 1997) va ritenuta la riduzione della pensione di anzianità degli odierni controricorrenti operata dall’INPS in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro a tempo pieno da ciascuno di essi prescelta (per alcuni 25%, per altri 33%), ancorchè ne sia derivata l’erogazione di un trattamento pensionistico inferiore al 50%) dell’importo da costoro complessivamente maturato al tempo della trasformazione del rapporto di lavoro.

17. Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: " Con riferimento alla disciplina della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 185, – norma applicabile anche al personale delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2, ai sensi del successivo comma 187 – e all’ivi previsto beneficio, consistente nel diritto dei lavoratori, in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ottenendo, al tempo stesso, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al successivo comma 189, la liquidazione del trattamento di pensione, seppure con riduzione del relativo importo in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, il limite di riduzione (non superiore al 50%) stabilito nello stesso comma 185 deve intendersi riferito all’orario del rapporto di lavoro a tempo parziale (che, appunto, non può essere inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro) e non all’importo della pensione da liquidare; pertanto, va affermata la legittimità della riduzione del trattamento di pensione di anzianità in misura inversamente proporzionale alla (prescelta dal lavoratore) riduzione dell’orario normale di lavoro, pur se ne sia derivato un importo inferiore al 50% di quello complessivamente maturato". 18. In base al suddetto principio il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito, nel senso del rigetto della domanda proposta nei confronti dell’INPS. 19. Nulla va disposto per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate del D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertite nella L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti dell’INPS. Nulla spese per l’intero processo.

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