Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 18872

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rso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, depositato in data 3/12/2007, gli odierni ricorrenti adivano la Corte d’Appello di Caltanisetta perchè fosse accertata la violazione del termine ragionevole di durata di un processo, in conseguenza della durata di un fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Trapani il 26/10/1991, e tuttora pendente all’atto della proposizione del ricorso; fallimento in cui, da parte propria, era stata proposta ed accolta domanda di ammissione allo stato passivo. Nella contestazione del Ministero della Giustizia, la Corte nissena respingeva la domanda.

Avverso la pronunzia le parti soccombenti proponevano tempestivo ricorso per cassazione. L’Amministrazione si costituiva con controricorso eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione dei quesiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., vigente all’atto di proposizione del presente ricorso. Le parti ricorrenti hanno depositato la memoria.

Tale eccezione appare fondata.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 360 e 366 c.p.c., i motivi di ricorso vanno enunciati specificatamente in relazione a ciascuno dei motivi tassativamente scrutinati all’art. 360, e, ai sensi dell’art. 366 bis, ciascun motivo deve concludersi con la formulazione del quesito di diritto (e nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria o insufficiente).

Nella specie il ricorso – sotto la rubrica "motivi" – contiene una critica alla decisione impugnata senza specifica indicazione di quale fra i motivi previsti dall’art. 360, comma 1, ci si sia avvalsi e, soprattutto senza alcuna formulazione dei quesiti di diritto richiesti, a pena di inammissibilità, dal codice di rito. Dovendosi comunque rilevare che se, nella seconda parte del ricorso, potesse dedursi una censura di vizio di motivazione per l’esclusiva considerazione sulla inesistenza di danni patrimoniali, senza considerare il danno morale, la censura sarebbe immediatamente smentita per l’espressa considerazione in sentenza del danno morale, e per la argomentata conclusione di superamento della presunzione che connette alla anomala durata del processo il prodursi di danno morale per la parte interessata, sotto il triplice profilo: che il creditore chirografario è ben consapevole, ab initio, delle difficoltà di recupero,’ che il rilevante numero dei creditori chirografari "diminuisce in partenza l’aspettativa di potersi soddisfare sull’attivo fallimentare", che l’attivo era comunque esiguo e di difficile monetizzazione". Talchè l’esistenza della motivazione, la sua coerenza e sufficienza escludeno la censurabilità della decisione sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, dovendosi, in ogni caso, ribadire l’interpretazione dell’art. 366 bis fornita da questa Corte (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008 n. 16528), alla cui stregua la censura mossa alla sentenza oggetto di ricorso per vizio di motivazione, "deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezza in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità".

Le spese di causa, liquidate come da dispositivo, sono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del grado che liquida in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19986 Notificazione

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 19 gennaio 2001 B.R. esponeva che il 14 aprile 1981 D.M.P. aveva concesso in locazione alla s.a.s. Radio Vega un appezzamento di terreno in località (OMISSIS) per l’installazione di una cabina, contenente apparecchiature per la diffusione di programmi radiofonici e per l’apposizione di un palo di sostegno della relativa antenna, per la durata di anni dieci; che il contratto era stato rinnovato per un ulteriore decennio; che, avendo acquistato nelle more l’appezzamento di terreno in questione, con raccomandata ricevuta dalla conduttrice il 13 aprile 2000, aveva inviato disdetta del contratto per la scadenza del 14 aprile 2001. Ciò premesso, intimava licenza per finita locazione e conveniva in giudizio Radio Vega per la relativa convalida. A seguito di opposizione della conduttrice, il giudice adito emetteva ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento di rito. In esito al giudizio, il Tribunale di Asti condannava Radio Vega al rilascio del terreno. Avverso tale decisione la conduttrice proponeva appello principale mentre il B. proponeva appello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese ed in esito al giudizio, la Corte di Appello di Torino con sentenza depositata in data 28 febbraio 2005 rigettava entrambi i gravami compensando le spese. Avverso la detta sentenza Radio Vega ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, con due distinti profili. Resiste con controricorso il B..
Motivi della decisione

In via preliminare, si deve soffermare l’attenzione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, il quale ha rilevato che nel caso di specie, mentre la sentenza impugnata è stata notificata a Radio Vega S.a.s. il 10 maggio 2005, il ricorso per cassazione, proposto dalla ricorrente, è stato notificato al B. presso lo studio del suo procuratore costituito e domiciliatario, avv. Fiorentino Marco, soltanto il 14 luglio 2005, come risulta dall’esame del timbro apposto sull’atto, debitamente firmato dall’ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Torino, recante altresì l’indicazione della data e del numero del registro cronologico che l’ufficiale deve tenere.

Ciò posto, considerato che, a norma dell’art. 325 cpv, ove sia intervenuta la notificazione della sentenza, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 60 giorni e decorre appunto dalla detta notificazione, avvenuta validamente, ne derivano – questa è la conclusione del controricorrente – la tardività della notifica dell’impugnazione e conseguentemente l’inammissibilità del ricorso de quo.

L’eccezione, pur fondata su rilievi corretti in punto di fatto, non merita però di essere condivisa. All’uopo, vale la pena di prendere le mosse dalla circostanza che, circa sette giorni prima dell’avvenuta notifica, esattamente il 7 luglio 2005, durante il decorso del termine di sessanta giorni, la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito del B. non era andata a buon fine in quanto l’ufficiale giudiziario non aveva reperito l’avv. Marco Fiorentino, nel luogo indicato dall’istante, a causa del trasferimento del suo recapito in altra parte della città.

Nella relata di notifica, l’ufficiale giudiziario precisava di non aver potuto notificare il ricorso perchè il procuratore, secondo informazioni assunte in loco, si era trasferito da tempo in (OMISSIS).

Ciò posto, appare opportuno evidenziare i seguenti profili di fatto:

1) come emerge dalla lettura della sentenza notificata, nell’atto di notificazione della sentenza, eseguita meno di due mesi prima, il B. non aveva dichiarato alcun mutamento del domicilio, eletto per il giudizio, da Corso (OMISSIS).

2) nel medesimo momento in cui la notificazione del ricorso per cassazione non andò a buon fine, l’ufficiale notificante fu messo in condizione di conoscere che il procuratore costituito del B. aveva trasferito il suo studio legale in piazza (OMISSIS) ove sette giorni dopo, esattamente il 14 luglio del 2005, riuscì effettivamente ad eseguire la notifica previa consegna a mani della segretaria del domiciliatario.

Ciò premesso, mette conto di sottolineare che la Suprema Corte, nei suoi arresti più recenti, ha modificato il precedente orientamento, secondo cui la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore non aveva alcun rilievo giuridico, statuendo invece che, in caso di esito negativo della notifica di un’impugnazione, non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini. Invero, se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame (Cass. 6547 del 2008).

Successivamente, sono intervenute anche le Sezioni Unite statuendo che, qualora la notificazione di atti processuali, da compiersi entro un determinato termine perentorio, non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante, quest’ultimo ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. Sez. Un. n. 17352/09, Cass. n. 9046/10).

Dall’esame degli arresti giudiziari, sopra riportati nella loro essenzialità, appare pertanto evidente che la più recente giurisprudenza di questa Corte si è tendenzialmente orientata in direzione di un maggiore e più consapevole riguardo alle circostanze soggettive ed oggettive dalle quali sia dipeso il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione. Conforme a tale orientamento appare pertanto il principio di diritto applicabile alla vicenda processuale che ci occupa, secondo cui, in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante, ed in particolare a ragione dell’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario non conoscibile da parte del notificante, e l’ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, non potendo ridondare su di lui la mancata immediata rinotifica dell’atto, da parte dell’ufficiale giudiziario, non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame.

Nel caso di specie, la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al difensore del B.G. è avvenuta ad appena sette giorni dalla prima tentata notifica ed a distanza di quattro giorni dallo scadere del termine, sicchè deve escludersi la decadenza dell’impugnante e la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del controricorrente.

Esaurita tale questione preliminare, deve ora rilevarsi che la doglianza, svolta dalla ricorrente, si articola essenzialmente attraverso due profili: il primo, fondato sulla violazione della L. n. 223 del 1990, artt. 1, 4 e 32; il secondo, fondato sull’asserita omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Ed invero, la sentenza impugnata- così scrive la ricorrente – avrebbe trascurato che, quando un terreno su cui sussiste un impianto di radio diffusione viene rilasciato al suo proprietario libero da persone e cose, l’impianto subisce una radicale modificazione della funzionalità tecnico-operativa per effetto della sua distruzione e per abbandono della posizione su cui quell’impianto, ad essa riferito e tarato, si trovava, cosa che contrasta con la Legge "Marrani", la quale vieta che gli impianti di radio diffusione abbiano a subire modificazioni della loro funzionalità tecnico-operativa.

Entrambi i profili di doglianza sono infondati. A riguardo, mette conto di osservare che le ragioni della decisione impugnata si fondano sulla considerazione che, se dall’ordine di rilascio del fondo deriva la rimozione degli impianti ivi installati, non si è di fronte ad una disattivazione imposta da un provvedimento che abbia imposto una modificazione tecnico-funzionale nel senso inteso dalla L. n. 223 del 1990 ma solo di fronte al riconoscimento del diritto del locatore di riottenere la disponibilità del bene che aveva concesso in locazione. Ciò risulta di ovvia evidenza ove si tenga presente – così scrivono i giudici di seconde cure – che un’eventuale ricollocazione degli impianti con le medesime caratteristiche tecnico-operative non è certamente vietata dalla legge. Del resto – e la considerazione merita di essere sottolineata – non può trascurarsi che l’opinione contraria determinerebbe la spoliazione ex lege del diritto di proprietà degli immobili e l’obbligo, per le emittenti, di continuare indefinitamente la propria attività nel medesimo posto.

Ciò premesso, risulta pertanto evidente l’infondatezza del profilo di doglianza, afferente il preso vizio motivazionale, poichè il giudice di merito, come emerge chiaramente dalle considerazioni riportate, ha argomentato in maniera adeguata sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Nè d’altra parte il motivo del ricorso in esame è riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione .nè è riuscito ad indicare il necessario rapporto di causalità fra le circostanze che sarebbero state trascurate e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quelle circostanze, se fossero state considerate, avrebbero portato ad una diversa soluzione della vertenza. Giova aggiungere inoltre che il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al Giudice di legittimità non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il Giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al Giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al Giudice di legittimità, (così Cass. n. 8808/08 in motivazione) Quanto alla pretesa violazione della L. n. 223 del 1990, artt. 1, 4 e 32 torna opportuno chiarire che, come ha già avuto modo di avvertire questa Corte, la ratio della normativa indicata, è quella di assicurare un regime di concorrenza ordinato nel tempo intermedio tra l’entrata in vigore della legge e la sua completa attuazione con un sistema di concessioni rilasciate ai privati esercenti di imprese di radio diffusione (cfr Cass. n. 5736/04). Pertanto, il divieto di modificazione degli impianti vale soltanto per il periodo transitorio stabilito dalla normativa, mirante ad impedire che, per il periodo precedente l’adozione del piano nazionale di ripartizione delle radio frequenze, l’assetto dei concessionari o comunque dei privati esercenti impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva subiscano mutamenti che potrebbero riverberarsi in danno di altri soggetti. Come scrive la Corte territoriale, si è in presenza di una prescrizione diretta a tener ferma, per il periodo e per i soggetti indicati, la struttura intrinseca e la potenzialità del singolo impianto consentito, senza avere nulla a che vedere con il regime privatistico che collega l’esercente la stazione emittente con chi concede l’uso del terreno su cui installare gli impianti di radio diffusione, in quanto la normativa in materia radiotelevisiva non prende in considerazione lo specifico rapporto tra locatore e conduttore del terreno, che rimane regolato dal codice civile e dalle norme speciali sulle locazioni.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dai profili di doglianza dedotti, consegue il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23602

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25.11.2005, il Tribunale di Trani dichiarò P.P. responsabile dei reati di rapina aggravata e ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e – con la recidiva – lo condannò alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, pena accessoria.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 22.2.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:

1. vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in ragione della consulenza tecnica espletata sull’impronta papillare, senza considerare le diverse indicazioni derivanti dal altri elementi processuali: il teste D.G. S. ha riferito di aver visto il rapinatore poggiare la mano sul bancone e non sul vetro, nessuno dei testi riconobbe l’imputato e dai fotogrammi non è stato possibile identificare il rapinatore nè collocare la presenza sul luogo dell’imputato; sarebbero censurabili le valutazioni sulla inattendibilità delle dichiarazioni del teste D. (sul presupposto che giunse tardi) e del teste L. (sul presupposto che aveva problemi di vista; non vi sarebbe concordanza fra la consulenza tecnica e le altre prove;

2. omessa assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata evasione della richiesta della difesa di esaminare i reperti al fine di effettuare una propria consulenza di parte.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed in parte proposto al di fuori dei casi consentiti poichè svolge censure di merito.

Questa Corte ha chiarito, in tema di indizi, che i due requisiti della precisione e della concordanza non possono coesistere in ciascun indizio da valutare in quanto, ove uno di essi sia fornito del requisito della precisione, intesa come necessarietà, è possibile utilizzarlo singolarmente, risultando di per sè e da solo idoneo e sufficiente a provare il fatto ignoto. Al contrario, in presenza di più indizi nessuno dei quali munito del requisito della precisione, occorre che essi siano concordanti. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2967 del 25.1.1993 dep. 24.3.1993 rv 193408).

L’impronta papillare rilevata su un vetro, coincidente in almeno 16 punti con quella dell’imputato, è indizio necessario, come tale da solo sufficiente a giustificare l’affermazione di responsabilità, salvo che risultino spiegazioni alternative a quella della responsabilità, per giustificare la presenza dell’impronta. (V. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 792 del 9.11.1988 dep. 23.1.1989 rv 180247:

"In tema di prova penale, il rilievo, in un appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono; solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione").

Il secondo motivo di ricorso è generico non essendo allegata la prova del rifiuto di porre a disposizione della difesa i reperti e ben potendo essere richiesta perizia, nell’ambito della quale nominare un consulente di parte.

Infatti il contraddittorio con cui si svolgono le operazioni peritali garantisce il rispetto del diritto di difesa. (V. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10834 del 22.2.2007 dep. 14.3.2007 rv 236291).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 1737 Atti amministrativi

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Svolgimento del processo

1. Le società ricorrenti sono imprese elettriche minori (di seguito le "Imprese"), operanti su isole non interconnesse né direttamente né indirettamente con la RTN, che producono e distribuiscono energia elettrica a prezzi "amministrati", fissati dall’Autorità Amministrativa in misura inferiore ai costi di esercizio; tale svantaggio comporta, a favore delle dette imprese, la erogazione di integrazioni economiche a carico di un apposito Fondo di compensazione per l’unificazione delle tariffe elettriche, gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito "CCSE’), tenuto conto dei criteri previamente fissati dall’Autorità. In ordine alle integrazioni tariffarie dovute alle imprese elettriche minori per gli anni 1991 e seguenti, ai sensi dell’articolo 7 comma 3 della legge n. 10/91, il CIP avrebbe dovuto stabilire (dal 1991 in poi) per ogni annualità l’acconto per l’anno in corso ed il conguaglio per l’anno precedente, sulla base dell’ultimo bilancio; tali attribuzioni sono state nel prosieguo rimesse prima alla competenza del Ministero dell’Industria (il quale intervenne con decreto 19.11.1996, poi parzialmente annullato con sentenza T.A.R. Lazio 14.4.1998 n. 841) e, successivamente, a quella della istituita Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (di seguito, "Autorità" o "AEEG").

1.1. Sebbene, a decorrere dal 1 luglio 2007 (art. 1 l. 125/2007), fosse stato introdotto il diritto di tutti i clienti finali di poter stipulare contratti di fornitura con aziende di vendita attive nel libero mercato, nelle isole minori ha continuato ad operare un unico soggetto integrato incaricato di produrre, distribuire e vendere energia elettrica ai clienti finali; questi ultimi, pertanto, non potevano scegliere, pur a seguito della liberalizzazione del mercato, un fornitore diverso dal proprio distributore. Per tale motivo, con la regolazione oggetto della presente controversia, l’AEEG ha inteso introdurre gli strumenti tecnici e giuridici necessari a garantire anche agli utenti delle reti non interconnesse una condizione paritaria rispetto agli altri utenti del sistema nazionale.

1.2. In particolare, l’AEEG, con la deliberazione ARG/elt 89/09, ha chiuso l’istruttoria riferita al documento di consultazione n. 26/08, emanando specifiche prescrizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale".

1.3. La delibera, è bene precisare, dispone anche in materia di unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui la delibera n. 111/2006. Tali unità sono finalizzate a predisporre adeguati servizi di riserva di capacità per soddisfare una domanda soggetta ad improvvise variazioni spesso imprevedibili; esse sono idonee, in particolare, a risolvere problematiche di dispacciamento carattere prevalentemente locale. Per quanto riguarda le unità essenziali non di titolarità delle imprese elettriche minori, la delibera riconosce il diritto alla reintegrazione in ragione della essenzialità del servizio svolto da detti impianti; per quanto riguarda gli impianti nella titolarità delle imprese elettriche minori, l’inclusione nel novero delle unità essenziali non ha ripercussioni economiche, ma consente a TERNA di ottenere informazioni sulla natura di tali impianti (permettendo la partecipazione al mercato libero dei clienti finali senza disturbare il normale andamento della borsa elettrica italiana, nella quale vengono registrate le transazioni di energia elettrica).

2. Con ricorso depositato il 27 novembre 2009, le società ricorrenti hanno impugnato la deliberazione ARG/elt 89/09, chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, in quanto viziata da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, argomentando l’infondatezza delle ragioni avversarie. E’, poi, intervenuta ad opponendum ENEL PRODUZIONE SPA, invocando l’inammissibilità del ricorso.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 14 aprile 2011.

Motivi della decisione

I. In via pregiudiziale, ENEL PRODUZIONE SPA eccepisce l’inammissibilità del ricorso. L’interveniente, in particolare, ritenendosi soggetto controinteressato in senso formale e sostanziale, denuncia di non aver ricevuto tempestiva notificazione del ricorso introduttivo e, pertanto, di essere stato illegittimamente pretermesso dal presente giudizio.

L’eccezione è infondata dal momento che ENEL non riveste alcuna posizione di controinteresse rispetto ai motivi articolati dalle imprese ricorrenti, i quali sono specificatamente incentrati sulle sole disposizioni regolatorie relative al "dispacciamento virtuale". L’eventuale annullamento, in parte qua, della delibera impugnata non potrebbe, invero, arrecarle alcuna lesione in considerazione del fatto che la stessa è avvantaggiata dalle distinte ed autonome disposizioni (su cui non insiste alcuna censura di illegittimità) che consentono la remunerazione (dei costi di generazione a copertura della differenza tra i costi e i ricavi conseguenti all’applicazione ai propri clienti finali delle condizioni economiche di fornitura stabilite dall’Autorità per tutti clienti finali) anche delle unità di produzione connesse a reti isolate che non sono gestite da imprese elettriche minori e che, quindi, non beneficiano di integrazioni tariffarie di cui alla l. 10/1991.

Veniamo, ora, alle questioni sollevate dalle istanti società.

II. Le Imprese, in via preliminare, prospettano che la delibera impugnata, nell’introdurre, un sostanziale sovvertimento del sistema di cui all’art 7 della legge 10/91, arrecherebbe loro gravi danni in quanto: a) il sistema di remunerazione viene modificato con inserimenti di meccanismi di mercato regolato "unitamente" alla integrazione verticale e ciò renderebbe incerto il quadro economico di riferimento e la stessa copertura dei costi e apre la strada a nuovi complessi contenziosi sul metodo; b) l’attività di vendita verrebbe sicuramente esclusa dall’integrazione verticale con conseguente immediato danno economico certo; c) i loro impianti verrebbero obbligati a produrre per conto di terzi; d) gli oneri di gestione conseguenti all’introduzione di complessi meccanismi di informatizzazione complicherebbero il quadro operativo, comportando nuovi costi con aggravio organizzativo sul funzionamento della gestione degli impianti.

II.1. Tanto premesso, oltre che a lamentare il mancato rispetto delle regole partecipative, le Imprese hanno eccepito la radicale carenza di potere della Autorità ad abrogare "di fatto", con un atto amministrativo, il regime giuridico vigente della produzione e distribuzione di energia elettrica stabilito per le imprese elettriche delle isole minori. La fonte legislativa vigente che disciplina il loro regime giuridico e l’integrazione tariffaria è, infatti, costituito dall’art. 7 della legge 10/1991, il quale è perfettamente conforme a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per i microsistemi isolati, ai sensi e per gli effetti dell’art 2, paragrafi 26 e 27, della direttiva 54/2003/CE, che dà la facoltà agli Stati membri di salvaguardare la specificità organizzativa della integrazione verticale aziendale per le imprese non interconnesse che riforniscono micro sistemi isolati. Entro tale spazio normativo l’art. 7 citato ha disciplinato il funzionamento del regime di monopolio naturale nel rispetto della riserva di legge di cui all’art. 43 della Costituzione della Repubblica.

II.2. Essendo incontrovertibile il fatto che l’energia in concreto presente nella rete isolata è solo quella prodotta dagli impianti in loco delle imprese produttrici e distributrici, le Imprese lamentano che, per obbligare le imprese a cedere la loro produzione a favore dei venditori virtuali, gli impianti di generazione di loro proprietà sono stati riqualificati come le uniche risorse in grado garantire la continuità del servizio elettrico su tali reti e perciò variamente astretti da diversi obblighi di servizio pubblico. Questa coattiva riconfigurazione configurerebbe, a loro parere, profili di illegittimità attinenti anche ai diritti costituzionali dell’impresa (art. 41) e della proprietà (art 42). Inoltre, con il nuovo regime virtuale, i produttori locali verrebbero esclusi progressivamente dalla vendita: immediatamente privati dei contratti di salvaguardia ed, in prospettiva, con la definitiva apertura del mercato dai contratti (virtuali), anche dei clienti finali in maggior tutela.

II.3. Non sussisterebbe, a parere delle Imprese, alcuna ratio di interesse pubblico dell’intervento operato. Nelle isole minori non c’era e non c’è alcun problema di dispacciamento dell’energia essendo il trasporto dell’energia assicurata dall’impresa produttrice/distributrice in quanto tale, e non c’è neppure un problema fisico di approvvigionamento di energia, come si afferma invece nella delibera impugnata, in quanto l’approvvigionamento è, nel sistema locale isolato, da sempre assicurato dalle imprese produttrici/distributrici ivi operanti. Pertanto, in presenza "dell’auto approvvigionamento di energia" non ci sarebbe necessità alcuna di trasformare gli impianti esistenti in impianti che risultino essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti.

II.4. Si afferma l’impossibilità fisica e conseguentemente giuridica di configurare un ipotetico dispacciamento virtuale essendo acclarato, nella rego1azione di settore, che non vi può essere dispacciamento senza al contempo trasporto di energia a partire da impianti di generazione allacciati a reti interconnesse. La connessione (comunque necessariamente fisica) degli operatori alla rete di trasmissione avviene, ai sensi della specifica legislazione, su base volontaria, mentre non sussiste alcun potere dell’Autorità atto a imporre obblighi di connessioni (addirittura solo virtuale) in capo a terzi non richiedenti. Si contesta, all’uopo, la violazione e falsa applicazione dell’art 2 del d.lgs. 79/99, nonché dell’art. l, comma 2, lett. c), della legge 39/2004 in relazione alla istituita disciplina del dispacciamento in assenza di interconnessione nonché l’eccesso di potere per falsità dei presupposti perché vengono travisate, nella lettera e nella ratio, le norme che si ritiene di applicare.

II.5. Si assume, sotto altro connesso profilo, che le imprese elettriche delle isole non rientrino nell’ambito delle competenze del Gestore della rete di trasmissione; sicché quest’ultimo non avrebbe, nei loro confronti, data l’insussistenza dell’interconnessione, alcun potere di imposizione di obblighi o qualsivoglia potestà di esercizio di discrezionalità tecnica, con violazione e falsa applicazione dell’art 5 del d.lgs. 79/99. Viene denunciata, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 30, del d.lgs. 79/99 relativo alla concessione di trasmissione e dispacciamento della rete unificata nazionale e del comma 7 sulla delimitazione dell’ambito della rete nazionale (anche in relazione all’errata interpretazione ed applicazione del d.p.c.m. 11 maggio 2004).

III. I motivi di ricorso, sinteticamente riportati, sono infondati per i seguenti motivi.

III.1. Preliminarmente, nel rigettare la doglianza volta a stigmatizzare il mancato rispetto delle regole procedimentali e partecipative prescritte dall’art. 2, comma 24, della legge n. 481/1995 e dagli art. 7 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è utile rammentare il principio giurisprudenziale secondo cui l’esercizio di poteri regolatori da parte di Autorità, poste al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del circuito di responsabilità delineato dall’art. 95 della Costituzione, è giustificato anche in base all’esistenza di un procedimento partecipativo, inteso come strumento della partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative. Nei settori regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema completo e preciso di regole di comportamento con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la caduta del valore della legalità sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sottoforma di garanzie del contraddittorio. Uno strumento essenziale per arricchire la base conoscitiva dell’attività di regolazione, come è noto, è costituito dalla consultazione preventiva, volta a raccogliere il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati attraverso audizioni e meccanismi di "notice and comment", con cui viene data preventivamente notizia del progetto di atto e viene consentito agli interessati di fare pervenire le proprie osservazioni (cfr. ex multiis, Consiglio Stato, sez. VI, 1 ottobre 2002 n. 5105; Consiglio Stato, sez. VI, 11 aprile 2006 n. 2007; Consiglio Stato, sez. VI, 2 marzo 2010 n. 1215).

Orbene, se l’attività regolatoria posta in essere senza contraddittorio con i soggetti interessati ovvero senza il rispetto delle forme stabilite dalla stessa Autorità per l’acquisizione degli interessi da ponderare non può che dirsi viziata, diversamente (ed è questa la fattispecie che ricorre) il semplice mancato accoglimento delle prospettazioni avanzate dagli stakeholders, oltre a non richiedere una specifica confutazione per ciascuna di esse, neppure ridonda di per sé in eccesso di potere. Nella specie, il provvedimento impugnato è stato proceduto dalla diffusione del documento di consultazione n. 26/2008 avente a precipuo oggetto: "dispacciamento reti non interconnesse – erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica nell’ambito di reti non interconnesse con il sistema elettrico nazionale". Tale documento ha reso di pubblica evidenza l’intenzione dell’Autorità in ordine alla adozione di provvedimenti in grado di rispondere a una serie di criticità emerse nell’esercizio delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, garantendo agli utenti allacciati a tali reti, sia produttori che clienti in prelievo, una condizione paritaria rispetto agli altri utenti del sistema nazionale; contestualmente sono stati esplicitati sia gli elementi essenziali della proposta, sia è stata sottoposta alla consultazione pubblica lo schema di provvedimento.

III.2. Veniamo al merito della regolazione.

La delibera impugnata ha inteso realizzare la completa apertura del mercato elettrico per tutti clienti finali, ovvero indipendentemente dal sito di connessione. Ai fini della estensione delle regole del mercato elettrico anche a questi ambiti territoriali, è stato rimosso l’ostacolo consistente nel fatto che la disciplina del dispacciamento elettrico previgente non poteva trovare applicazione nelle aree del territorio nazionale fornite da reti non interconnesse; difatti, la particolarità fisica dei sistemi elettrici delle isole minori rendeva impraticabile l’applicazione delle medesime modalità di gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica adottato per i punti di dispacciamento connessi alle reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Ecco allora che la partecipazione al mercato elettrico dei punti di immissione e prelievo appartenenti a reti non interconnesse viene ora consentita per mezzo: a) della creazione di punti di dispacciamento isolati, ovvero distinti da tutti gli altri punti di dispacciamento, per ciascuna rete non interconnessa b) dell’individuazione di un "utente bilanciatore", cui verranno automaticamente imputati da parte del Gestore del mercato elettrico dei programmi di immissione o prelievo tali da bilanciare il programma complessivo risultante dagli altri punti di dispacciamento appartenenti alla medesima rete (tali punti di dispacciamento isolati, ai fini della partecipazione al mercato elettrico e della determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento, vengono considerati ricompresi in una zona della rete rilevante identificata da Terna).

In definitiva, posto che l’isola minore non è collegata neppure indirettamente con la rete di trasmissione nazionale, la partecipazione al mercato elettrico di altri operatori avviene in maniera "virtuale": si vuole dire che il cliente finale acquista "finanziariamente" energia da un venditore operante nel mercato libero sulla base di prezzi liberamente contrattati, ma "fisicamente" continua a prelevare energia elettrica prodotta dal maggior produttore della rete a cui è connesso. Invero, il sistema "convenzionale" appena descritto non è dissimile da quello comunemente operante nel sistema nazionale interconnesso, ove è possibile la stipulazione di contratti regolati soltanto "finanziariamente" tra soggetti operanti nel mercato libero, del tutto indipendentemente dalla reale fornitura elettrica al cliente interessato (la difesa erariale, opportunamente, fa l’esempio di una società del nord che può liberamente stipulare contratti di fornitura con clienti connessi alla rete siciliana, senza che vi sia vi una fornitura fisica di energia elettrica tra venditore e cliente). La particolarità è che, nel caso delle reti non interconnesse, data la impossibilità strutturale della rete di trasmissione nazionale di farsi carico del dispacciamento dell’energia sottesa ai contratti di vendita derivati conclusi altrove, si sottopongono le imprese ricorrenti agli obblighi di approvvigionamento di cui alla lettera b) del citato articolo l, comma 2, della legge 239/04 (secondo cui la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti).

L’introduzione di tali meccanismi di mercato, nel quadro della integrazione verticale delle isole minori, non ha alcuna portata ablatoria della libera iniziativa economica delle Imprese. Queste ultime, in primo luogo, continueranno a produrre energia anche per quei clienti che dovessero decidere di cambiare fornitore, incamerando sia il corrispettivo della energia prodotta (godendo della integrazione tariffaria) sia il corrispettivo per l’attività di distribuzione da parte del fornitore "esterno". Inoltre, esse non sono di certo espunte dal mercato della vendita, nel cui segmento potranno continuare ad operare sebbene, a partire dalla nuova regolazione, in concorrenza con gli altri operatori economici: a questa stregua, la scelta del cliente finale di cambiare fornitore, rappresenta soltanto l’inverarsi del rischio imprenditoriale connesso alla liberalizzazione del mercato.

III.3. Così ricostruito il fondamento tecnico ed economico del disposto regolatorio, deve osservarsi che esso, non solo non contrasta né con la legge né con il diritto dell’Unione, ma al contrario ne rappresenta il conseguente e coerente sviluppo a livello "secondario". La legge n. 125/2007, successiva alla legge che ha introdotto il regime di integrazione verticale di cui alla legge 10/1991, nel sancire, in attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia, il diritto per tutti i clienti finali di poter stipulare contratti di fornitura con aziende di vendita attive nel libero mercato diverse dal proprio distributore, non pone alcuna eccezione per i clienti delle isole minori. Neppure sussiste alcuna disposizione normativa che autorizzi a ritenere sussistere, in capo alle Imprese la titolarità di diritti esclusivi con riguardo al segmento della vendita.

Il diritto dell’Unione, d’altro canto, dispone che le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale sono sottoposte alle norme del Trattato, in particolare alle regole di concorrenza. Si può giustificare la concessione, da parte di uno Stato membro, a un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di diritti esclusivi contrari soltanto qualora l’adempimento della specifica missione affidatale possa essere garantito unicamente grazie alla concessione di tali diritti. Nel caso di specie, mercè la praticabilità dei meccanismi convenzionali e tecnici sopra descritti, non si vede quali argomenti di carattere economico e giuridico possano giustificare, per i clienti della rete non interconnessa, la sottrazione del segmento della vendita dal mercato. La stessa direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, richiamata dalle stesse Imprese, al sesto e settimo "considerando", prevede che l’accesso alla rete senza discriminazioni, trasparente e a prezzi ragionevoli è necessario per il buon funzionamento della concorrenza ed è di fondamentale importanza per completare il mercato interno dell’energia elettrica; il quarto "considerando" della direttiva precisa che un mercato completamente aperto deve consentire al consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti. Per garantire che i clienti idonei possano scegliere liberamente i loro fornitori, questi ultimi devono poter accedere alle reti di trasmissione e di distribuzione che trasportano l’elettricità fino al cliente e, dall’altro, che il libero accesso dei terzi alle reti di trasporto e di distribuzione costituisce una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell’energia elettrica. Orbene, l’accesso alle reti non interconnesse, sebbene necessariamente prefigurato dall’Autorità in termini convenzionali, risponde pienamente al paradigma comunitario. Anche la recente Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE), nell’invitare le autorità di regolamentazione ad agevolare l’integrazione dei sistemi isolati (art. 6), prevede nel caso dei sistemi isolati, l’onere di inoltrare alla Commissione eventuali richieste di deroga alle pertinenti disposizioni della direttiva (art. 44).

L’obbligo di approvvigionamento, poi, risponde pienamente alla nozione comunitaria di obblighi relativi al servizio pubblico, consentite dal diritto dell’Unione, al fine di garantire alle società dell’Unione che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali, nel rispetto del principio di proporzionalità ovvero nella misura necessaria al conseguimento dell’obiettivo di interesse economico generale da essi perseguito (cfr. l’art. 3 della direttiva citata) e purché trasparenti, non discriminatori e verificabili.

III.4. Circa il fondamento positivo del potere dell’AEEG, occorre una premessa.

Il principio di legalità, come è noto, opera anche sul piano soggettivo in sede di distribuzione dei poteri fra i diversi organi pubblici e trova referente nell’art. 97 della Costituzione, che rimette alla legge l’organizzazione dei pubblici uffici. Sebbene tale principio non riceva deroga con riguardo alle autorità indipendenti, deve osservarsi che, essendosi il legislatore, nel selezionare le funzioni demandate a ciascuna autorità (cfr. l. n. 481/1995), servito di formule generali ed elastiche enunciate "per obiettivi", né ha per ciò solo accettato una sua declinazione "debole", compatibile con la Costituzione ogni qual volta non si versi a fronte di determinazioni provvedimentali di contenuto ablatorio delle situazioni soggettive dei destinatari. In definitiva il principio di legalità, in tal caso, non si attualizza necessariamente nella previsione di fattispecie provvedimentali tipiche attraverso le quali si esprime la posizione di preminenza della pubblica autorità, potendo la tipologia ed il contenuto dell’atto di regolazione non richiedere un immediato e diretto referente normativo, purché sia espressione di un potere effettivamente rientrante nella funzioni assegnate all’Autorità.

Tanto premesso in termini generali, la base legislativa del potere speso dall’AEEG ben può ravvisarsi nell’articolo 3, comma 3, d.lgs. n. 79/1999 che assegna all’Autorità il compito fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l’imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento; nell’articolo 2, comma 12, legge 481 1995, che assegna all’Autorità la funzione di controllare che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza; nell’articolo 1, comma 3, lettera c) l. 239/2004, il quale contempla, tra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, quello di assicurare l’economicità dell’energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale.

III.5. Sotto altro profilo, il gestore della rete (cfr. art. 3, comma 5, d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79) è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento (con tale ultima espressione intendendosi l’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari); il Gestore, in conformità degli indirizzi dell’AEEG, con proprie delibere, stabilisce le regole tecniche per il dispacciamento e quelle, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. Tanto premesso, non vi sono ostacoli giuridici o tecnici a che l’attività di dispacciamento e le altre prerogative del Gestore siano esercitate anche con riguardo alla rete non interconnessa. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale; la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica (ad opera prima del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 17 luglio 2000; poi del DPCN 11 maggio 2004 che ha disposto l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione) identifica l’ambito di competenza con l’intero territorio nazionale, nel cui ambito, come è ovvio, si devono ricomprendere anche le isole e le regioni insulari. Come evidenziato dalla difesa erariale, ciò consente a TERNA di coordinare le tempistiche di manutenzione degli impianti delle imprese elettriche minori, così come avviene per tutte le altre unità essenziali a garanzia della sicurezza del sistema e della corretta erogazione del servizio per gli utenti (quanto alla dissociazione tra attività di dispacciamento e bilanciamento, è stato evidenziato, altresì, dall’Autorità, come, in particolare assetti di rete, non limitatamente dunque alle regioni insulari, può avvenire che, a seguito di mancanza di capacità di trasporto, uno o più impianti siano chiamati a fornire servizi di bilanciamento sulla rete locale; tale fattispecie, che determina di fatto una suddivisione tra responsabile del dispacciamento nel territorio nazionale e responsabile locale del bilanciamento, per il quale è prevista un’adeguata remunerazione, è analoga a quella che si realizza per le imprese minori).

III.6. Allo stato, poi, è del tutto eventuale la lesione derivante dalla modifica del sistema di remunerazione riconosciuto per legge alle imprese elettriche minori. Effettivamente, con il documento di consultazione n. 34/07 (avente ad oggetto "Tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo 20082011"), l’Autorità aveva formulato una ipotesi di riforma del meccanismo dell’integrazione tariffaria, prospettando per le Imprese elettriche minori non interconnesse con la RTN (IEMNI), il passaggio ad un regime tariffario basato sulla perequazione speciale e sui costi medi. Tuttavia, a seguito delle osservazioni formulate dall’UNIEM, l’AEEG, con la delibera n. 348/07 del 29 dicembre 2007 ("Testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 20082011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione"), ha ritenuto opportuno rinviare il completamento del procedimento di riforma dell’attuale regime di integrazione tariffaria, prevedendo una proroga fino al 31 dicembre 2008 dell’attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie così da poterlo inserire in una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari. La delibera impugnata espressamente dispone, per ragioni di opportunità, di mantenere allo stato in vigore il regime della integrazione verticale di cui all’art. 7 della legge n. 10/91.

III.7. Da ultimo, non è fondato il timore che, per effetto della delibera impugnata, dal 1 gennaio 2010, le imprese elettriche minori debbano perdere automaticamente i clienti di salvaguardia e di maggior tutela. Per quanto riguarda il regime di maggior tutela, la delibera impugnata prevede espressamente la continuità di irrogazione secondo le modalità vigenti, ovvero il servizio è erogato direttamente dalle imprese elettrica minore interessata co le integrazioni tariffarie oggi previste (cfr. art. 6.3. allegato A: "l’Acquirente unico non stipula contratti di cessione di energia elettrica con imprese elettriche minori per la fornitura dei clienti del mercato tutelato, per i quali si applicano le modalità di fornitura attualmente vigenti sino a nuovo provvedimento dell’Autorità"); per quanto riguarda l’erogazione del servizio di salvaguardia si prevede che esso è garantito dai soggetti individuati dalle procedure concorsuali di cui al decreto 23 novembre 2007 (cui possono partecipare fornitori operanti nel mercato), secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 337/07 anche per i clienti finali connessi a reti non interconnesse (articolo 6.4. Allegato A).

IV. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma nei rapporti con l’amministrazione resistente. Sono compensate nei rapporti con TERNA SPA, costituitasi con memoria di mero stile, e nei rapporti con l’interveniente ENEL PRODUZIONE SPA, sussistendo giusti motivi al riguardo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA in solido le società ricorrenti e l’U.N.I.E.M. al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 1.600,00, oltre IVA e CPA come per legge.

COMPENSA interamente le spese nei rapporti con TERNA SPA e con l’interveniente ENEL PRODUZIONE SPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.