Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-10-2010) 09-03-2011, n. 9406 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza resa in esito all’udienza camerale del giorno 11/05/2010 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame da rinvio della cassazione, ha annullato il decreto di sequestro preventivo di due motocicli emesso dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti di S.A.. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza camerale del 7/10/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in ordine al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e all’art. 322 ter c.p., richiamato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.

Il Pm, rilevato che il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e di cui all’art. 416 c.p., si sono consumati con la presentazione della dichiarazione dei redditi 2007 avvenuta però nel 2008, ha denunziato l’errore del Tribunale della libertà che ha ritenuto inapplicabile ratione temporis la confisca per equivalente introdotta con L. n. 244 del 2007 ma creduta inapplicabile ad un reato che, diversamente da quanto opinato, si era consumato dopo la entrata in vigore della legge da applicare.

Il Gip aveva disposto il sequestro preventivo dei due motoveicoli già sopra indicati utilizzando il combinato disposto di cui all’art. 322 ter c.p. e L. 24 dicembre 2007, n. 144, art. 1, comma 143 e art. 321 c.p., comma 2. Il provvedimento del GIP era annullato da un primo provvedi merito del riesame che rilevava il difetto di prova circa l’essere i motocicli sottoposti a sequestro, profitto del delitto tributario (indebito rimborso Irpef per spese sanitarie inesistenti) per cui era processo.

La Corte di Cassazione investita da ricorso del PM annullava il provvedimento del riesame affermando il principio che per far luogo al sequestro preventivo, prodromico alla confisca per equivalente, non occorre, come condizione per l’adozione del sequestro, la esistenza di un nesso di pertinenzialità tra le cose o le somme da sequestrare e il delitto di cui si afferma la esistenza o il fumus.

Questa Corte rileva che la confisca per equivalente colpisce beni dei quali il "reo" ha comunque la disponibilità e che non appartengano a persona estranea al reato, costituendo quei beni non profitto di reato ma valore corrispondente a quello costituente profitto del reato (Cass. Pen. Sez. 2^ 11/1/2008 n. 1454).

La misura prevista da L. 24 dicembre 2007, n. 144 entrata in vigore il 1/1/2008, pure in mancanza di specifica previsione di irretroattività della norma, non può essere applicata con carattere di retroattività avuto riguardo al principio generale stabilito da L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 15 con riferimento alla introduzione dell’art. 322 ter c.p.. Il reato addebitato si sarebbe istantaneamente consumato nella data ultima utile per la presentazione dei modelli 730 relativi al 2007 e tale termine ultimo il Tribunale della Libertà ha individuato nel 31/12/2007 e il PM ricorrente nel 2008 afferendo la denuncia in questione ai redditi persone fisiche del 2007. Considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2007, in occasione della quale furono rappresentate le operazioni documentate da fatture false suscettibili di determinare rimborsi Irpef non spettanti perchè riferiti a spese sanitarie inesistenti, scade successivamente al finire del 2007, la legge applicabile al momento della consumazione del reato era ed è la novella di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.

L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2508

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 12-04-2011, n. 14714 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Geraci Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 3 novembre 2010 il Tribunale di Cagliari ha confermato l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Lanusei del 21 ottobre 2010 con la quale è stata applicata a S.P. la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 per avere detenuto ai fini di spaccio, in concorso con S.M., e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, circa Kg. 7,5 di marijuana e circa gr. 100 di cocaina. Il Tribunale territoriale ha motivato tale provvedimento considerando che la recidiva conseguente a precedente sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, può comunque essere considerata ai fini della valutazione della personalità dell’indagato, ed inoltre la gravità del fatto e l’approvigionamento di una rilevante quantità di cocaina sono significativi di un collegamento del S. con ambienti malavitosi che esclude l’occasionalità del fatto. Inoltre la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari appare inopportuna in considerazione della labilità dei controlli da parte della P.G. e dell’improbabilità di una spontanea osservanza delle prescrizioni volte ad impedire la reiterazione del reato.

Il S. propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento lamentando inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3, con riferimento all’art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 275 c.p.p., comma 3.

In particolare il ricorrente deduce la totale mancanza di motivazione riguardo alla dedotta elusione della valutazione della personalità dell’indagato, imposta dall’art. 274 c.p.p., lett. c) in aggiunta, e non in alternativa, agli altri elementi indicati dal medesimo art. 274.

Con secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione della meno grave misura degli arresti domiciliari, tenuto conto del principio per cui la custodia in carcere sarebbe applicabile solo nella inadeguatezza di misure diverse, mentre, nel caso in questione, il Tribunale territoriale avrebbe fornito una motivazione solo apparente di tale inadeguatezza di misure diverse.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Il giudice del riesame ha esaustivamente esplicitato le circostanze fattuali del caso e le ha delibate in termini del tutto compiuti, logici ed appropriati sotto il profilo della sussistenza del grave quadro indiziario. Del pari, ha altrettanto correttamente e logicamente ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari ( art. 274 c.p.p., lett. c)) e la adeguatezza della misura imposta, richiamando "la rilevante quantità e diversa tipologia dello stupefacente, le modalità di confezionamento dello stesso, elementi evidentemente denotanti una attività criminosa non di certo episodica o occasionale, ulteriormente evocando i precedenti penali del ricorrente, e da tanto conclusivamente inferendo che, "per la facile riproducibilità della condotta … unica misura idonea è … quella della custodia cautelare in carcere, peraltro adeguata e proporzionata alla gravità del fatto, non potendosi in alcun modo fare affidamento sulla spontanea osservanza da parte degli indagati (il provvedimento riguardava anche il coindagato S.M.) di misure meno afflittive". Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che "l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento nonchè la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost. in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 16721 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza n. 1898 del 18 novembre 2008 il Giudice di Pace di Badolato condannava Enel Distribuzione S.p.A. a risarcire a S. G. il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1,00. L’inadempienza veniva ravvisata nel mancato rispetto del provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di somministrazione.

Con sentenza in data 1 giugno 2009 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello di Enel Distribuzione, respingeva la domanda e condannava la S. al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

Il Tribunale così motivava per quanto interessa: l’art. 1196 c.c. stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore; la norma è derogabile contrattualmente o per effetto di clausole che vengano inserite automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; il potere integrativo dell’Autorità Garante riguarda in gran parte il rispetto degli standard qualitativi nell’erogazione del servizio pubblico e l’effetto integrativo del contratto individuale di utenza si limita all’ambito oggettivo della prestazione del servizio da parte del concessionario, ma non si estende – fatta eccezione per la determinazione delle tariffe – alla prestazione di pagamento da parte dell’utente.

Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. p.2. Enel Servizio Elettrico S.p.A., procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A., ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

p.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista; in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3, 11/06/2008, n, 15478). p.2. 11 primo motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento; violazione degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281-sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non è ammissibile per il procedimento di appello;

violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. ci si intenda riferire, ma, all’evidenza è riconducibile al n. 4 della norma, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13/06/2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281-sexies c.p.c – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass. 27/01/2011, n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2 e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio al proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato. Al riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, 20/11/2009, n. 24532). p.3. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ orientamento costante della Corte (confronta la recente Cass. 25/03/2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) "L’esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" integri ex art. 1139 c.c. i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno".

Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139 implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali. p.4. Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del danno subito dalla parte ricorrente. Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c..

Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria. p.5. Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c..

La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento. Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1373 c.c. la società Enel Dustribuzione S.p.A. sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. p.6. In ogni caso, se le ragioni di inammissibilità si superassero quanto al terzo e quarto motivo, si evidenzierebbe un’ulteriore causa di inammissibilità derivante dalla circostanza che le doglianze cui i motivi si riferiscono concernono motivazioni che il Tribunale ha enunciato espressamente dopo avere detto i relativi motivi di appello assorbiti.

Ne consegue che le dette doglianze avrebbero potuto senz’altro riproporsi nel caso di cassazione della decisione in accoglimento del primo o del secondo motivo e non dovevano essere impugnate. p.7. Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo. Rigetta il primo motivo. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.