Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 01-06-2011, n. 21881 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MASTROVITO Lina per l’accoglimento del ricorso, in subordine prescrizione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui il 6-14.7.2009 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna inflittagli in data 3.5.2007 dal Tribunale di Lucca, per il delitto di calunnia in danno di L. G. (fatto del (OMISSIS)), solo revocando la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, ricorre personalmente l’imputato Z.G., con due motivi:

– violazione del diritto di difesa, per l’utilizzazione delle dichiarazioni rese senza l’assistenza di un difensore e senza le preliminari avvertenze, secondo il ricorrente dovute perchè egli era in possesso di assegno risultante, a quel momento, provento di furto;

sarebbe poi stata ignorata la sua ritrattazione intervenuta "pochi giorni dopo", ed invece rilevante perchè idonea a configurare desistenza;

– difetto di motivazione, "semplicistica ed embrionale", laddove "si dibatte su un punto assolutamente e chiaramente di diritto". 2. Il ricorso è infondato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La calunnia contestata allo Z. è consistita nell’avere – richiesto di fornire indicazioni sulla provenienza del titolo, denunciato rubato, dopo che altro prenditore aveva riferito di averlo ricevuto da lui – affermato falsamente di averlo ricevuto direttamente dal fratello del derubato (invece essendo questi del tutto estraneo alla vicenda, mentre il titolo risultò poi esser stato materialmente rubato dalla sorella dell’imputato).

Va innanzitutto rilevato come il ricorso devolva a questa Corte di legittimità sostanzialmente solo la questione in rito, anche nelle sue implicazioni di motivazione, essendo quindi precluso alcun accertamento della motivazione sugli altri punti della decisione.

Orbene, sia pure in un contesto espositivo di faticosa grafica e lettura (ad esempio risulta che in realtà la Corte distrettuale non ha affatto ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da Z. ai carabinieri di Altopascio: il penultimo paragrafo di pag. 2 si chiude, dopo virgola e due punti, con la locuzione "non è dato convenire con i ricordati rilievi difensivi"), la Corte d’appello pare essersi attenuta al principio di diritto già insegnato da questa Corte suprema, secondo il quale l’eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni riguarda le sole affermazioni inerenti al fatto già costituente oggetto delle indagini e non si estende alle dichiarazioni il cui compimento potrebbe dar luogo ad un reato diverso da quello oggetto dell’indagine già avviata (in termini, Sez. 6, sent. 33836 del 13.5-25.8.2008; Sez. 2, sent. 29581 del 7.7- 4.9.2006; Sez. 6, sent. 21116 del 31.3-5.5.2004; v. pure Sez. 6, sent. 22456 dell’8-28.5.2009, proprio in tema di calunnia in materia di assegni bancari, ripresa da Sez. 6, sent. 24640 del 25.5- 30.6.2010; Sez. 4, sent. 36861 del 12.5-22.9.2009). Tale principio è stato affermato tanto nei casi delle spontanee dichiarazioni (pure con denuncia orale) o dell’interrogatorio dichiarato nullo, quanto nel caso, appunto, della persona sentita quale teste, anche dalla polizia giudiziaria.

Nè, invero, l’esser stato possessore di assegno di accertata provenienza furtiva costituisce, per ciò solo, situazione che attribuisce, impone e realizza la qualifica di persona nei cui confronti si procede, o imputato, atteso che un tale possesso è anche fisiologicamente collegabile, per massima di comune esperienza, ad una serie indeterminata di legittime cessioni del titolo, con prenditori successivi tutti in buona fede.

Neppure, da ultimo, l’esercizio del diritto di difesa può in alcun modo legittimare, o scusare, l’accusa falsa nei confronti di persona che si conosce innocente del fatto attribuitogli: già Sez. 6, sent.

9307 del 6.6-26.8.1994 qualificava come ius reception che il diritto di respingere da sè l’accusa e, se del caso, mentire (ius defendendi) non si estende fino a giustificare le false accuse a carico di persone innocenti.

Il secondo motivo, di scarsa comprensione, è comunque inammissibile per l’assoluta genericità del suo contenuto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 15-06-2011, n. 1059 Distanze

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Svolgimento del processo

La G., con nota del 9 novembre 2010, ha comunicato al comune di Nardò di essere divenuta, a seguito della volturazione effettuata con atto del 26 ottobre 2010, titolare della DIA del 27 agosto 2008 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, e con successiva nota dell’11 novembre 2010 ha comunicato che avrebbe iniziato i lavori il 12 novembre 2010 e che l’impresa esecutrice delle opere sarebbe stata la R.C…

Il Comune, con ordinanza del 21 dicembre 2010 ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori di costruzione dell’opera e con successiva ordinanza del 27 dicembre 2010 ha ordinato "di osservare le distanze e il rispetto degli arretramenti previsti dall’art. 83 e 119 NTA del PRG per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico… e di rimuovere le strutture realizzate in difformità entro 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza".

Avverso questo provvedimento, la G. e la R.C., hanno proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del DPR 380/2001 (TU Edilizia). Violazione dell’art. 7 e degli artt. 21 quinquies e nonies l. 241/1990. 2. Difetto di motivazione, contraddittorietà della P.A., erronea applicazione delle norme relative alle NTA del comune di Nardò. Eccesso di potere. Violazione degli artt. 27 e 31 DPR 380/2001.

Deducono le ricorrenti che le ordinanze impugnate sono state adottate oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto per l’esercizio del potere inibitorio; che non è stato comunicato l’avvio del procedimento; che non è stato indicato l’interesse pubblico all’annullamento; che entrambe le ordinanze sono carenti di motivazione; che le norme regolamentari violate riguardano gli edifici.

Il Comune si è costituito con atto del 19 gennaio 2011.

Le sigg.re Lubello si sono costituite con atto di intervento ad opponendum del 21 gennaio 2011 rilevando che hanno proposto ricorso avverso la DIA e avverso l’ordinanza di demolizione nella parte in cui dispone la rimozione solo delle strutture realizzate in difformità dallo strumento urbanistico e con successiva memoria del 26 gennaio 2011 hanno rilevato che l’impianto fotovoltaico non rispetta le disposizioni regolamentari delle NTA del PRG e che l’assenso non poteva ritenersi formato perché la relazione asseverativa era inidonea, a causa dell’equivocità, a integrare validamente la documentazione; in conclusione,che la DIA non si è mai formata.

Le ricorrenti, con motivi aggiunti del 22 gennaio 2011, hanno dedotto i seguenti ulteriori motivi: 1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 83 e 119 delle NTA del PRG vigente; violazione dell’art. 19 l. 241/1990; violazione della circolare del Ministero per la semplificazione normativa prot. MSN 0001340P del 16 settembre 2010; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

Deducono le ricorrenti che le linee guida nazionali e regionali nono stabiliscono nulla con riferimento agli impianti fotovoltaici e che per questi impianti non si applicano le normative relative alle distanze per gli edifici; che l’amministrazione può intervenire solo in presenza delle circostanze di pericolo annoverate dal comma 4 dell’art. 19 l. 241/1990.

Con memoria del 22 gennaio 2011, le ricorrenti hanno poi eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum perché l’atto è meramente formale e non contiene le ragioni su cui si fonda.

Le interventrici, con memoria del 22 gennaio 2011, hanno ribadito che l’impianto in questione viola le normative in tema di distanze dal confine e distacchi dal ciglio stradale, che l’ingiunzione di demolizione è un atto dovuto e quindi non necessità della comunicazione di avvio del procedimento, che la DIA non può ritenersi formata e che comunque la volturazione della DIA non si è mai realizzata perché in contrasto con la normativa vigente.

Le ricorrenti, con memoria del 4 febbraio 2011, hanno precisato che la gran parte delle argomentazioni svolte dalle interventrici esulano dall’ambito del presente giudizio ma riguardano il giudizio R.G. 51/2011, chiamato alla stessa udienza, alle cui difese si richiamano. Nel merito, le ricorrenti hanno rilevato che agli impianti fotovoltaici non è applicabile analogicamente la disciplina relativa alle costruzione o agli edifici e che a questi impianti si può al più applicare la disciplina prevista per gli impianti di distribuzione del carburante o quella per le serre.

Le interventrici, con memoria del 5 febbraio 2011, hanno rilevato che le linee guida articolano raccomandazioni di massima e che i pannelli devono essere stabilmente infissi al suolo,di qui la qualificazione degli stessi come costruzioni.

Le ricorrenti, con memoria del 9 aprile 2011, hanno dedotto sulla legittimità della DIA e delle successive volturazioni.

Le ricorrenti e le intervenienti hanno ribadito le proprie deduzioni, rispettivamente, con memorie del 20 e del 21 aprile 2011 e con memoria del 20 aprile 2011.

Nella pubblica udienza dell’11 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. L’eccezione di inammissibilità per genericità dell’atto di intervento deve essere disattesa perché l’atto di intervento deve considerarsi integrato dalla memoria, che è stata depositata il 26 gennaio 2011, e quindi nei termini per garantire il diritto di difesa.

2. Con le ordinanze nn. 414 e 416 del 2010, impugnate nel presente giudizio, nel ritenere "che gli impianti industriali per la produzione di energia fotovoltaica sono assimilabili, per analogia, agli edifici in ragione del collegamento stabile al suolo", il Comune ha dapprima ordinato la sospensione dei lavori e poi la rimozione delle strutture "realizzate in difformità".

3. Ritiene il Collegio che la realizzazione di impianti fotovoltaici, in assenza di specifiche previsioni normative, non può ritenersi soggetta a prescrizioni urbanisticheedilizie dettate con riferimento ad altre tipologie di opere, quali le costruzioni.

L’applicazione analogica non può basarsi sull’assunto di una supposta equivalenza in termini edilizi fra il concetto di costruzione e quello di impianto tecnologico, perché un impianto fotovoltaico ha caratteristiche del tutto diverse da quelle delle costruzioni in senso proprio.

Infatti, gli impianti tecnologici normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, se non limitatamente ai basamenti o alle cabine accessorie, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno l’impatto sul territorio degli edifici in cemento armato o muratura e non hanno lo stesso carico urbanistico.

Pertanto, nel caso in esame, ai fini dell’individuazione della disciplina sulle distanze applicabile è necessario distinguere tra l’impianto, individuato nei pannelli fotovoltaici, e le cabine accessorie.

In particolare, una volta stabilito che i pannelli fotovoltaici non possono essere paragonati agli edifici anche perché non esprimono volumetria, deve escludersi l’applicabilità a questi della disciplina contenuta nell’art. 83 delle NTA del PRG del Comune, il quale prende in considerazione le distanze che devono essere rispettate nella costruzione degli edifici, ma deve ritenersi applicabile l’art. 119 delle NTA che, nell’individuazione delle distanze minime da osservarsi, richiama il d.m. 1° aprile 1968 n. 1404.

Questo ultimo, a sua volta, deve essere interpretato alla luce dell’art. 26 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, che disciplina la distanza dal nastro stradale distinguendo le costruzioni che sviluppano volumetria e i muri di cinta.

La normativa prevista per i muri di cinta, per la quale la distanza dal nastro stradale deve essere pari a metri 3, può essere applicata analogicamente anche agli impianti fotovoltaici, proprio per la loro caratteristica di non sviluppare volumetria.

Pertanto, l’intervento in questione, con particolare riferimento ai pannelli fotovoltaici, deve ritenersi rispettoso delle distanze, proprio perché, come risulta dalla perizia del procedimento penale, la distanza dell’impianto dalla strada comunale è pari a metri 5.

4. Un discorso diverso deve essere fatto per le cabine elettriche dell’impianto in questione, perché queste devono essere considerate delle costruzioni.

Nel caso in esame, lungo il lato est del lotto di intervento è presente una strada.

La difesa della ricorrente, richiamando una giurisprudenza risalente della Cassazione, sostiene che a tale strada non possa essere applicato il regime delle distanze, perché questa non può essere definita strada.

In realtà, la giurisprudenza della Cassazione più recente ha ritenuto che "L’esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall’articolo 879, comma 2, c.c. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell’applicazione della norma citata, attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all’uso concreto di esso da parte della collettività" (Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2008, n. 6006).

La strada in questione, come risulta dalla trascrizione per vendita, è una strada interpoderale a servizio dei lotti e come tale deve essere ritenersi soggetta alle normative sulle distanze legali,ribadite con riferimento alle strade interpoderali dalle stesse N.T.A. (art. 119).

In conclusione il ricorso deve essere in parte accolto, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, e in parte respinto, per quanto riguarda la cabina elettrica.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-11-2011, n. 24010 Espropriazione forzata di beni mobili

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Svolgimento del processo

S.M.L. e R.M.T., sulla base della sentenza n. 1127/04 del tribunale di La Spezia, promuovevano esecuzione mobiliare nei confronti del Comune di Porto Venere, loro debitore della somma di Euro 48.138,38, eseguendo il pignoramento presso il terzo Carige spa in qualità di tesoriere comunale.

Il terzo rendeva la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c..

Il Comune proponeva opposizione all’esecuzione sostenendo l’impignorabilità delle somme D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 159.

Il tribunale, con sentenza dell’1.4.2009, rigettava l’opposizione.

Il Comune di Porto Venere ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso S.M.L. e R.M. T..

Motivi della decisione

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di Cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

In ordine ai motivi di violazione di norme di diritto relativi al secondo, terzo e quarto motivo ( art. 2697 c.c.) D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, in combinato disposto con l’art. 543 c.p.c., e segg.;

art. 156 c.p.c., commi 1 e 3) deve rilevarsi.

Il secondo motivo non si conclude – nè contiene – con il prescritto quesito di diritto; con la conseguente impossibilità per la Corte di legittimità di enunciare il corrispondente principio di diritto che dia soluzione al caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo.

Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).

I quesiti poi, posti in relazione al terzo e quarto motivo peccano di genericità e si risolvono in enunciazioni di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun riferimento al caso concreto (Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420; Sez. Un. 8.5.2008, n. 11210).

Inoltre, va rilevato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione, sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

La mancanza anche di una sola di tali due indicazioni rende il ricorso, od il motivo, inammissibile (Cass. 30.9.2008, n. 24339).

Difetto che nel caso in esame ricorre per entrambe le indicazioni.

I motivi nn. 2, 3 e 4 sono, quindi, inammissibili.

Il primo e quinto motivo, poi, che denunciano vizi motivazionali, difettano, sia del momento di sintesi, sia della indicazione del fatto controverso ritenuto rilevante ai fini della ricorrenza del vizio di motivazione e della decisività di tale fatto, sia della indicazione delle ragioni per le quali la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione.

Anche tali motivi sono, quindi, inammissibili.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 14-07-2011, n. 27703 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 11 febbraio 2010 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce, del 26 marzo 2008, con la quale C.P. è stato condannato, in concorso con altri, alla pena di mesi quattro di reclusione, interdizione dai pubblici uffici, con sospensione condizionale della pena e non menzione in ordine il reato di cui agli artt. 1, 323 e 378 c.p., perchè, nella qualità di dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Trepuzzi, aveva rilasciato a P.G. l’autorizzazione in sanatoria, atto illegittimo in quanto non esistente in riferimento ad opere temporanee ed in contrasto con la normativa vigente, in modo da consentire a questi l’ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dalla permanenza delle opere adibite a deposito della società amministrata dal P., nonchè a garantirgli l’impunità nel procedimento nel quale quest’ultimo era indagato per abuso edilizio, fatto accertato in Trepuzzi l’1 ottobre 2003;

L’imputato, tramite il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. I presupposti da cui trae convincimento il Giudice d’appello ai fini della conferma della pronuncia di condanna del C. si baserebbero sulla pretesa "inesistenza del carattere di precarietà dell’immobile", sulla impossibilità per l’Amministrazione di "adozione di un provvedimento in sanatoria di un manufatto precario, il quale non abbisogna di alcun provvedimento abilitativo in sanatoria, e sulla non esistenza della doppia conformità. Per cui l’autorizzazione in sanatoria L. n. 47 del 1985, ex art. 13 delle opere realizzate da P. (un vano in muratura con copertura in ferro, della superficie di circa mq 168), che consentiva il "mantenimento della struttura muraria, nell’intesa che trattasi di opere con carattere precario e provvisorio, da rimuovere a cura e spese del proprietario in caso di future esigenze urbanistiche o anche nell’ipotesi di eventuale assegnazione di lotto PIP su cui trasferire la struttura", sarebbe stata illegittima. Ma invero il manufatto contestato era localizzato nel mezzo di un’area già oggetto di edificazione e di realizzazione delle principali opere di urbanizzazione, per cui sarebbe stato irragionevole negare il titolo edilizio solo perchè non ancora attuato (nè più attuabile) lo specifico strumento urbanistico. La Corte di appello avrebbe pertanto attribuito un significato non corretto al certificato di destinazione urbanistica (datato 10 aprile 2001) che dichiarava l’area di che trattasi come zona C – edificatoria di tipo semi-intensivo, tuttavia non edificabile "perchè subordinata alla redazione e successiva approvazione di piano particolareggiato esecutivo", senza tenere in alcun conto la giurisprudenza amministrativa che ritiene suscettibile di censura la condotta di un’amministrazione che neghi il rilascio di titoli edilizi sulla base della supposta necessità della preventiva adozione di strumenti attuativi del Piano qualora, per le condizioni oggettive che si sono nel tempo determinate nell’area interessata, l’adozione di tale strumento non sia più utile e possibile.

2. Errata interpretazione e applicazione art. 323 c.p. in base ad un consolidato principio in sede amministrativa, "ove sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, l’Amministrazione è tenuta a specificare la sussistenza dell’interesse pubblico alla eliminazione dell’opera realizzata o addirittura ad indicare le ragioni della sua prolungata inerzia".

Tali circostanze sono state considerate dal C., che ha cercato, anche se con strumenti non tipici, di contemperare l’interesse pubblico di governo e pianificazione del territorio e l’interesse del privato al mantenimento dello status quo. Si dovrebbe quindi quanto meno escludere il dolo, anche tenuto conto che lo specifico interesse pubblico non ha subito alcuna illegittima compressione, dal momento che si trattava di permesso edilizio "condizionato", avendo subordinato il mantenimento della struttura ad eventuali future esigenze urbanistiche.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso non sono fondati.

1. Innanzitutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto illegittima la concessione in sanatoria rilasciata dall’imputato al P., con la quale gli fu consentito di mantenere la struttura realizzata, definita "di carattere precario e provvisorio" e quindi rimovibile a cura e spese del proprietario in caso di future esigenze urbanistiche. E’ stato infatti chiarito che la cd. "concessione edilizia in precario" – sia pure non "in sanatoria" come quella di cui al presente processo – è non solo extra legem, in quanto non è espressamente prevista da alcuna fonte normativa, ma anche contra legem, in quanto è destinata a consentire una situazione di abuso edilizio (in tal senso Sez. 3, n. 111 del 13/1/2000, La Ganga Ciciritto, Rv. 2160000).

Inoltre i giudici di merito hanno posto in evidenza che l’assunto difensivo, che è stato riproposto anche in questa sede – con il quale è stata richiamata la giurisprudenza amministrativa circa le situazioni di "mutamento delle condizioni oggettive di urbanizzazione della maglia oggetto dell’intervento contestato" – non risultava calzante nel caso di specie, come accertato dagli stessi giudici sulla base anche della rappresentazione grafica dello stato dei luoghi, dalla quale era emerso che il manufatto per cui è processo risultava inserito in una vasta area non edificata, dove era ben possibile che le determinazioni del piano particolareggiato esplicassero i loro effetti. Conseguentemente i giudici di appello, confermando le determinazione del giudizio di primo grado, hanno ritenuto l’attualità del certificato di destinazione urbanistica e, con motivazione esaustiva e priva di smagliature logiche, hanno concluso per la palese illegittimità della concessione in sanatoria.

2. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, con il quale si è lamentata l’errata applicazione ed interpretazione della fattispecie di abuso di ufficio, è bene ricordare che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell’11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061) e, proprio in riferimento a questo capo della sentenza, la Corte di appello di Lecce ha fatto riferimento ai convincenti argomenti della sentenza del giudice di prime cure.

Peraltro la censura proposta in sede di legittimità più che attenere, come enunciato, all’elemento soggettivo, sembra proporre una censura di mancata offensività del fatto contestato, per assenza di qualunque compressione dell’interesse pubblico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, nel rilascio di un permesso a costruire in sanatoria "condizionato" e quindi revocabile dalla p.a.. Il rilievo è infondato, in quanto il provvedimento concessorio rilasciato, "pur condizionato", ha consentito al P. di mantenere la struttura abusiva, ricavandone quindi un’utilità ed anche di realizzare un incremento del valore economico del proprio lotto di terreno.

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che configura un ingiusto vantaggio patrimoniale anche il mero incremento del valore commerciale dell’immobile, per cui ben può essere chiamato a rispondere di abuso di ufficio il responsabile del settore urbanistico del Comune che abbia rilasciato una concessione edilizia in sanatoria per un’opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti in quel Comune (Cfr. Sez. 6, n. 35856 del 6/6/2008, Morelli, Rv.241248).

Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.