Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 12-04-2011, n. 14696 Omicidio colposo

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Novara, con sua sentenza resa ex art. 444 c.p.p., ha applicato a M.F. imputato del delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p., commi 1 e 2, accertato il (OMISSIS), la pena concordata tra le parti con la sospensione condizionale della pena. La sentenza ha disposto ex officio la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.

M.F. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato in punto di durata della sospensione di patente applicata.

All’udienza camerale del 9/12/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 444 e 192 c.p.p., art. 133 c.p., art. 222 C.d.S. nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla durata della sospensione di patente irrogata a partire da una misura base di mesi nove senza offrire nessuna motivazione sullo scarto tra la misura della pena prossima al minimo edittale e la misura della sospensione di patente ben superiore al minimo edittale.

Osserva la Corte che la previsione dell’art. 222 C.d.S., comma 2 bis nel testo vigente (ex D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito e modificato con L. 2 ottobre 2007, n. 160) all’epoca del fatto, prevede una durata della sospensione di patente conseguente a omicidio colposo fino a quattro anni riducibile fino a un terzo in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. La motivazione della sentenza impugnata descrive compiutamente la vicenda e la derivazione della sanzione amministrativa accessoria dalla consumazione di un omicidio colposo con violazione di specifiche regole cautelari sicchè fornisce in chiaro le ragioni sulle quali si è costruita la statuizione relativa alla durata di quella sospensione di patente. La sospensione regolata dall’art. 222 C.d.S. è apprestata per diverse ipotesi di reato delle quali l’omicidio colposo è certamente l’ipotesi più grave. La sospensione di sei mesi (la riduzione secondo legge non è di un terzo come ritiene il ricorrente ma è fino a un terza sicchè la pena base in mancanza di specificazione di apposito conteggio non è di nove mesi) si colloca in un settore quantitativo nettamente prossimo in un settore quantitativo nettamente prossimo – ove rapportato al massimo edittale – ai limiti minimi della previsione edittale della sospensione e per quanto fin qui rilevato è adeguatamente motivata.

Il ricorso è fondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 29-04-2011, n. 652 Strade pubbliche e private

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente ricorso, notificato il 14 marzo 1997 e depositato il 1 aprile 1997, ha per oggetto la nota dell’A. (Compartimento della Lombardia) del 10 dicembre 1996, con la quale è stata preannunciata alla ricorrente P. srl, nonché al signor Bruno B. e al Comune di Goito, la revoca della concessione dell’11 maggio 1995 relativa all’innesto sulla strada statale n. 236 Goitese al Km 11+535.

2. La vicenda può essere riassunta nei seguenti termini:

(a) nel 1971 l’A. (con decreto compartimentale n. 20447 del 30 dicembre 1971) ha concesso al signor B. di realizzare un accesso alla propria abitazione partendo dalla strada statale n. 236 Goitese al Km 11+535. L’accesso consentito aveva una larghezza pari a 10 metri;

(b) nella medesima zona il signor B. ha successivamente attuato assieme alla ricorrente P. srl un piano di lottizzazione artigianalecommerciale servito dal predetto accesso;

(c) con atto aggiuntivo dell’11 maggio 1995 l’A. ha esteso la concessione alla ricorrente, e ha contestualmente autorizzato il cambio di destinazione d’uso da residenziale ad artigianale degli edifici serviti dall’accesso. Sono state inoltre stabilite nuove prescrizioni circa le caratteristiche della strada di accesso ed è stato elevato il canone annuo (da lire 69.600 a lire 500.760);

(d) il Comune di Goito mediante nota del sindaco dell’11 luglio 1995 ha segnalato all’A. che l’estensione al piano di lottizzazione B.P. dell’accesso al Km 11+535 determinava una sistemazione della viabilità non coordinata con il resto del territorio. Il motivo della perplessità del Comune era costituito dal fatto che a breve distanza era stato realizzato il piano di lottizzazione Fasani, dotato di un proprio accesso dalla strada statale al Km 11+400;

(e) tenendo conto delle osservazioni del Comune l’A. con l’impugnato provvedimento del 10 dicembre 1996 ha preannunciato che, una volta innestata sulla strada statale al Km 11+400 la viabilità del piano di lottizzazione Fasani, la concessione dell’11 maggio 1995 sarebbe stata revocata. Nella motivazione si affermava che il nuovo accesso avrebbe potuto servire anche il piano di lottizzazione B.P..

3. Contro il provvedimento del 10 dicembre 1996 la ricorrente ha proposto le seguenti censure: (i) insufficiente motivazione; (ii) travisamento della situazione di fatto, in quanto con la nuova soluzione viabilistica l’accesso al piano di lottizzazione B.P. (artigianalecommerciale) dovrebbe avvenire attraversando il piano di lottizzazione Fasani (residenziale) con intuibili disagi e rischi.

4. L’A. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Preliminarmente si osserva che il provvedimento impugnato, pur essendo formulato come un preavviso rispetto alla futura revoca della concessione, ha in realtà un contenuto immediatamente lesivo, in quanto espone come già acquisito e ormai definitivo il giudizio sul carattere recessivo dell’innesto al Km 11+535. Poiché la revoca è una conseguenza automatica dell’attivazione dell’innesto al Km 11+400, l’impugnazione del preavviso deve essere considerata ammissibile.

6. Nel merito la tesi della ricorrente appare condivisibile per le seguenti ragioni:

(a) il contenimento del numero degli innesti sulla viabilità esistente è un obiettivo che può essere legittimamente perseguito dall’ente proprietario della strada, in quanto garantisce la sicurezza e la fluidità della circolazione (v. art. 22 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285);

(b) per l’individuazione del numero ottimale di innesti stradali occorre tenere conto anche della situazione urbanistica attuale e programmata. Nel caso di zone urbanistiche aventi le medesime caratteristiche la scelta dell’accorpamento appare normalmente preferibile, perché assicura il rispetto del principio del contenimento minimizzando il disagio per i soggetti che abitano o si recano nelle aree servite dagli innesti stradali;

(c) il disagio è osservabile sia dal lato degli automobilisti che devono subire la compresenza di traffico eterogeneo (tipicamente: automobili e automezzi pesanti) sia dal lato dei proprietari o dei locatari degli immobili (quanti abitano in zone residenziali non gradiscono il transito di automezzi pesanti, le aziende situate in aree produttive preferiscono vie di accesso dedicate per evitare i rallentamenti imposti dalla presenza di pedoni e dal traffico automobilistico);

(d) nel caso in esame l’unificazione dell’innesto stradale per i due piani di lottizzazione determinerebbe certamente un disagio considerevole. I piani di lottizzazione hanno infatti destinazioni differenti e producono tipologie di traffico disomogenee. Inoltre ciascun piano ha dimensionato la propria viabilità interna sulle caratteristiche del traffico collegato alla destinazione di zona. L’accesso al Km 11+400 non è quindi un perfetto sostituto dell’accesso al Km 11+535. Al contrario, la soppressione di quest’ultimo penalizzerebbe il piano di lottizzazione B.P. sia per quanto riguarda la velocità dei collegamenti sia per l’impossibilità di utilizzare le urbanizzazioni secondo il disegno originario. Problemi di sicurezza e inquinamento sarebbero poi causati al piano di lottizzazione Fasani dal passaggio di automezzi pesanti in un contesto residenziale;

(e) da questo quadro emerge che la riduzione del numero degli innesti stradali apporterebbe un beneficio solo apparente alla circolazione, in quanto a fronte di minori interferenze con la strada statale vi sarebbe un aggravio in termini di sicurezza e fluidità del traffico in aree adiacenti alla medesima strada.

7. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato. La complessità delle valutazioni rimesse all’ente proprietario della strada circa l’utilità degli innesti stradali consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-09-2011, n. 18838 Pensione

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce – accogliendo parzialmente la domanda proposta da D.G.A.M. nei confronti dell’INPS per l’accertamento del proprio diritto alla integrazione al trattamento minimo della (seconda) pensione (SO ART) fino al 30 settembre 1983, con cristallizzazione del relativo importo per il periodo successivo – affermava il diritto della ricorrente alla prestazione per il periodo 18.3.1976/30.9.1983 e dichiarava estinto il giudizio inerente la domanda dì cristallizzazione.

L’INPS proponeva appello reiterando l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello osservando che, nella specie, in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa (18.3.1986), doveva trovare applicazione il termine decennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 e nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (conv. in L. n. 438 del 1992). Detto termine decennale (aggiungeva la Corte di merito) doveva farsi decorrere dalla data di definizione "virtuale" del procedimento amministrativo, incluse le sue fasi impugnazione (pari, queste ultime, nel caso di specie, a complessivi 360 giorni decorrenti dal provvedimento di reiezione della domanda amministrativa); per cui avendo l’INPS respinto la domanda con provvedimento del 23.12.1987, il ricorso giurisdizionale depositato in data 19 febbraio 1998 era da considerare del tutto tempestivo.

L’INPS ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo.

Gli eredi della D.G., nominativamente indicati in epigrafe, resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1. L’INPS, nell’unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito dalla L. 1 giugno 1991, n. 166 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Osserva, in particolare, che avendo l’assicurata proposto il ricorso amministrativo in data 19 settembre 1997 e, dunque, tardivamente rispetto ai termini stabiliti dalla legge per la relativa presentazione, il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare il D.L. n. 103 del 1991, art. 6 nella parte in cui disciplina l’ipotesi della mancata presentazione del ricorso amministrativo, e far, quindi, decorrere il termine decadenziale dalla scadenza dei singoli ratei della prestazione richiesta; con l’ulteriore conseguenza – stante la natura sostanziale della indicata decadenza e la spettanza, nella specie, della integrazione al minimo sulla seconda pensione solamente fino al 30 settembre 1983 – che tutti i ratei della integrazione medesima dovevano considerarsi perduti.

2. Il ricorso è fondato.

3. E’ circostanza incontroversa tra le parti quella che la D. G. aveva presentato la domanda amministrativa di integrazione al trattamento minimo della (seconda) pensione di cui era titolare in data 18 marzo 1986 e che la domanda giudiziale venne proposta con ricorso depositato il 19 febbraio 1998. 4. Pertanto il regime normativo applicabile, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria, era quello risultante dal combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal D.L. n. 384 del 1992, art. 6 convertito dalla L. n. 438 del 1992) e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito dalla L. n. 166 del 1991; norma, quest’ultima, che, per un verso (comma 1), ha interpretato autenticamente il disposto del ripetuto art. 47, nel senso che l’inutile decorso dell’ivi previsto termine di decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale; sotto altro profilo, ha integrato la precedente disposizione (ultima alinea del comma 1) stabilendo che, in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini di decadenza decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei;

infine (comma 2) ha dichiarato retroattive le disposizioni di cui al comma 1, con il solo limite della loro non applicabilità ai processi (già) in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.

5. Ne deriva, per quanto in questa sede interessa, che, essendo stata la controversia in oggetto introdotta nel 1998 (ossia successivamente all’entrata in vigore del decreto legge in discussione), già al tempo della domanda amministrativa proposta dalla odierna resistente dovevano considerarsi vigenti (stante l’affermata retroattività) tutte le disposizioni del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1 ivi compresa, dunque, quella disciplinante l’ipotesi della mancata proposizione del ricorso amministrativo e i relativi effetti.

6. Nel l’interpretare la disposizione da ultimo citata, la giurisprudenza di questa Corte ha assimilato all’ipotesi della mancata presentazione del ricorso amministrativo quella della sua presentazione tardiva. E, proprio in tema di integrazione al minimo di una pensione a carico dell’Istituto previdenziale, ha affermato il principio secondo cui "il termine decadenziale di dieci anni per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 2, come autenticamente interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, decorre dalla decisione del ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini previsti per la decisione, oppure, nel caso di mancata o tardiva proposizione del ricorso, dalla insorgenza del diritto ai singoli ratei, con la conseguenza che devono considerarsi perduti tutti i ratei maturati oltre il decennio dalla proposizione dell’azione giudiziaria" (vedi Cass., n. 2364 del 2004; n. 6904 del 2004; n. 11759 del 2004).

7. Cosa debba intendersi per ricorso "tardivo" rispetto alla scadenza dei termini prescritti dalla legge per la sua presentazione e per la relativa decisione è questione che il Collegio ritiene di dover risolvere avendo presente (anche) l’ipotesi del silenzio serbato dall’INPS sulla domanda amministrativa e la sua equiparabilità (o meno) a un provvedimento espresso.

8. Com’è noto la L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 ha espressamente disposto che "in materia di assistenza e di previdenza obbligatorie, la richiesta all’istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l’istituto si sia pronunziato". 9. Questo essendo il dato normativo, appare evidente che il silenzio serbato dall’INPS per 120 giorni sulla domanda di prestazione equivale a un provvedimento implicito di rigetto della medesima e, che tale provvedimento rileva "a tutti gli effetti di legge"; dunque anche ai fini della decorrenza dei termini stabiliti per l’espletamento e la definizione della fase contenziosa amministrativa, inizialmente fissati in 360 giorni dal citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 46 (applicato dai giudici di merito nel caso controverso) e, successivamente, (con l’abrogazione della norma suddetta) in 180 giorni dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46. 10. lauto comporta che la D.G., avrebbe dovuto presentare i previsti (all’epoca) due ricorsi amministrativi dopo il decorso di 120 giorni dalla data (18 marzo 1986) in cui aveva presentato la domanda di integrazione al minimo, senza che l’Istituto previdenziale si fosse, nel frattempo, pronunciato; si che, rispetto all’adempimento dell’onere in questione, il ricorso amministrativo che, per quanto risulta dagli atti, la pensionata ebbe a presentare solamente il 19 settembre 1997 è certamente tardivo e da considerare, quindi, come non proposto.

11. Ma alle stesse conclusioni si perviene anche a voler ritenere che la presentazione dei ricorsi amministrativi (ovvero, oggi, dell’unico ricorso) presuppone l’adozione, da parte dell’INPS, di un provvedimento espresso di rigetto della domanda di prestazione.

In ogni caso, infatti, la possibilità di tener conto del tempo previsto dalla legge per la definizione della fase amministrativa contenziosa, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione giudiziaria, presuppone che un ricorso sia stato effettivamente e tempestivamente presentato, mentre, nel caso di specie, nessun ricorso amministrativo risulta essere stato presentato dalla D.G. nei 360 giorni successivi al provvedimento di rigetto della sua domanda, comunicatole dall’INPS il 23 dicembre 1987. 12. Giuridicamente errata deve, pertanto, ritenersi la sentenza impugnata per aver ritenuto rilevante, ai fini della verifica dell’avvenuto decorso del termine di decadenza, il periodo "virtuale" in cui si sarebbe dovuta svolgere e definire la fase amministrativa contenziosa.

13. Alla stregua dei principi su enunciati, infatti, la tempestività ( o meno) della domanda giudiziale della pensionata va verificata mediante applicazione della disposizione del convertito D.L. n. 103 del 1991, art. 6 nella parte in cui (come sopra detto, con efficacia retroattiva) disciplina l’ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo e, pertanto, con applicazione della decadenza "mobile" ("dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei") per questa ipotesi prevista: conseguendone, rispetto al diritto azionato dalla D. G., l’estinzione del diritto stesso con riferimento a tutti i ratei di integrazione maturati anteriormente al decennio calcolato a ritroso dalla data (19 febbraio 1998) di presentazione del ricorso giudiziario, ossia dì tutti ratei maturati anteriormente al 19 febbraio 1988. 14. Orbene, considerando che la domanda giudiziale della pensionata era stata accolta parzialmente in primo grado, essendosene affermato il diritto alla integrazione al trattamento minimo con riferimento ai (soli) ratei di pensione maturati nel periodo 18.3.1976/30.9.1983 (nè, sul punto, la D.G. aveva proposto appello), nessuno dei ratei in questione può esserle riconosciuto. stante la maturata decadenza in relazione a ciascuno di essi.

15. In conclusione, il ricorso dell’INPS va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa direttamente questa Corte nel merito ( art. 384 c.p.c.), nel senso del rigetto della domanda della D.G..

16 Nulla per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel lesto vigente anteriormente alle modifiche apportatevi dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito dalla L. n. 326 del 2003) nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ne merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 20088 Velocità

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.11.2005 il giudice di pace di San Giorgio La Molara annullava il verbale di contestazione elevato il 14.12.2004 dalla Polizia municipale del comune di Buonalbergo a carico di P.S., per l’infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 8.

Riteneva il giudice di prossimità, accogliendo apposito motivo di opposizione, che l’accertamento fosse illegittimo per violazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, il quale stabilisce che per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 del cit. articolo devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi. Rilevava che, nella fattispecie, il servizio di rilevazione, gestione e rendicontazione delle sanzioni amministrative era stato affidato dal comune alla So.E.S. s.r.l., la quale a termini dell’apposita convenzione, gestiva e rendicontava le sanzioni amministrative, metteva a disposizione della Polizia municipale una vettura completamente attrezzata per il rilevamento delle infrazioni e con misuratore di velocità preventivamente installato, verificava ad ogni servizio la funzionalità dell’apparecchio rilevatore che metteva a disposizione del vigile urbano, accendeva e spegneva l’apparecchio stesso su ordine del pubblico ufficiale, istruendo quest’ultimo sull’impostazione dei limiti di rilevamento della velocità, con l’obbligo di spegnere immediatamente l’apparecchiatura nel caso in cui il pubblico ufficiale si allontanasse per qualsiasi motivo.

Riteneva, quindi, che il ruolo del verbalizzante fosse ridotto ad una mera presenza, tra l’altro non qualificata, restando la gestione dell’apparecchiatura completamente affidata, per le poche operazioni non automatiche, al soggetto privato. Osservava, quindi, che in materia la prova regina era costituita dalla perfetta funzionalità del mezzo di rilevazione, che nello specifico era utilizzato dalla società So.E.S. anche in altri comuni, per cui il computer elaborava anche i diversi dati che gli erano immessi di volta in volta. Per contro, riteneva il giudice di primo grado, spettava al pubblico ufficiale, una volta raggiunto il luogo del rilevamento, verificare che l’apparecchio effettuasse misurazioni esatte attraverso un concreto esperimento, non bastando la semplice attestazione del funzionamento, del quale dovevano essere descritte e attestate le caratteristiche essenziali, affinchè in qualunque momento sia i cittadini, sia il magistrato adito potessero effettuarne il controllo. Nello specifico, nel verbale della Polizia municipale non v’era traccia di tale verifica, non essendo sufficiente l’attestazione circa funzionalità e omologazione dell’apparecchiatura, in quanto quest’ultima non era custodita dagli agenti di polizia, ma da una società privata mirante ad ottimizzare il rendimento della strumentazione impiegata, la quale, essendo installata su veicoli spostati continuamente da comune a comune, sopportava tutte le sollecitazione, gli scuotimenti e i contraccolpi cui erano esposti i veicoli ospitanti. Osservava, infine, che anche lo sviluppo e la stampa delle foto era rimessa alla società concessionaria, che essendo tenuta a trasmettere solo i rilievi fotografici validi per provare la sanzione, esercitava ampia discrezionalità nella scelta dei fotogrammi da inviare al comune, con grave compromissione della certezza e dell’imparzialità dell’intero procedimento.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il comune di Buonalbergo, formulando tre mezzi d’annullamento.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia la violazione dei limiti interni della giurisdizione, nonchè la violazione o falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 142 C.d.S. e art. 345 reg. C.d.S., la falsa applicazione del principio di imparzialità, la violazione dell’art. 2700 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

Dalla motivazione della sentenza, sostiene parte ricorrente, si comprende che il G.d.P. non ha esaminato la legittimità del verbale di contravvenzione opposto, nè si è occupato della sussistenza della violazione, ma ha arbitrariamente spostato la propria indagine sul contenuto della convenzione tra il comune e la società privata incaricata di organizzare le attività materiali propedeutiche allo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento di tali attività il privato non si sostituisce alla Polizia municipale, ma opera in funzione di supporto, senza interferire nell’accertamento, rimesso ai pubblici ufficiali, laddove il soggetto privato si limita a fornire ausilio tecnico per il corretto funzionamento dell’apparecchio rilevatore e a svolgere prestazioni materiali per la stampa delle fotografie, senza che l’interesse economico sotteso alla convezione possa costituire motivo di dubbio sulla correttezza dell’operato del soggetto privato o produrre situazioni d’incompatibilità.

Inoltre, il G.d.P. non ha esaminato il contenuto della convenzione, da cui risulta che sviluppo e stampa dei fotogrammi scattati doveva avvenire in un laboratorio in possesso di regolare licenza comunale e con la possibilità che fosse presente anche personale della Polizia municipale.

Il giudice di pace, inoltre, non poteva ravvisare alcuna violazione dell’art. 345 reg. C.d.S., non essendo stata proposta querela di falso avverso il verbale di infrazione.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, artt. 45 e 142 C.d.S., art. 345 reg. C.d.S., D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002, nonchè il vizio di motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

L’art. 345 reg. C.d.S., comma 4, ove interpretato nel senso della necessità di una presenza continuativa degli agenti di polizia deve ritenersi inapplicabile in caso di contravvenzioni elevate, come nella specie, su di un tratto di strada ove le violazioni possono essere accertate in modo automatico, anche senza il diretto intervento degli agenti preposti, e senza obbligo di contestazione immediata. Il G.d.P., invece, ha ritenuto che le nuove disposizioni siano applicabili solo in caso di apparecchiature fisse che eseguono misurazioni in modo completamente automatico, in tal modo ponendo a base della decisione una ragione non dedotta dal ricorrente.

Inoltre, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, e ulteriormente modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 7, si limita a disporre che i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, se utilizzati senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere approvati o omologati ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, per cui il nuovo decreto non ha introdotto una diversa modalità di omologazione, ma fa riferimento alla medesima omologazione di cui all’art. 45 C.d.S., comma 6, nella specie debitamente attestata nel verbale di accertamento, con indicazione del relativo decreto.

Infine, il G.d.P. ha affermato che l’apparecchio rilevatore possiede determinate caratteristiche, senza esaminarne il libretto tecnico, e pur affermando che una volta impostato il relativo funzionamento è del tutto automatico, ha poi escluso l’applicabilità della nuova normativa, affermando che detta tipologia di apparecchio non rileva le contravvenzioni in modo automatico.

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un documento su di un punto decisivo.

L’art. 142 C.d.S., comma 6, si limita a prevedere l’omologazione dell’apparecchio, e non la preventiva verifica del suo funzionamento volta per volta. Ed infatti, la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che le rilevazioni mediante strumenti elettronici posso essere disattese solo se se ne dimostrano guasti o difetti costruttivi, in difetto di che la loro efficacia probatoria permane inalterata, fino a querela di falso.

4. – Il ricorso è fondato.

Con sentenza n. 22816/08 questa Corte ha avuto modo di esaminare analoga impugnazione del comune di Buonalbergo in una fattispecie del tutto sovrapponibile, riguardante una sentenza del medesimo giudice di pace di San Giorgio La Molara. Identica l’infrazione amministrativa, le rationes decidendi a base del provvedimento impugnato e i motivi di ricorso per cassazione, conviene riportare la parti salienti della motivazione del citato precedente:

"…l’assistenza tecnica del privato operatore, limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività d’accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato; ond’è che la decisione in esame, con la quale si è ritenuto invalido l’accertamento in quanto, nella specie, attuato alla presenza dell’operatore privato ma in funzione d’assistenza tecnica nei limiti indicati, opera un’interpretazione restrittiva dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, nonchè del combinato disposto degli artt. 11 e 12 C.d.S., che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale, non consentiti nè dal tenore letterale nè dalla rado delle citate disposizioni. In secondo luogo – premesso che la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, non comporta un giudizio di diritto, bensì un giudizio di fatto (e pluribus Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178; 5 maggio 2006 n. 10313; S.V., 30 marzo 2005 n. 6654) – va, altresì, rilevato il denunziato vizio di motivazione, attesa la palese illogicità della stessa, dacchè, nell’operato sillogismo, l’illazione non risulta consequenziale al confronto tra premessa maggiore e premessa minore. Se, infatti, l’art. 345 reg. esec. att. C.d.S., comma 4, prevede che le apparecchiature d’accertamento delle infrazioni "devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale – e devono essere nella disponibilità degli stessi", non si vede come tali condizioni di legittima operatività dell’apparecchiatura, normativamente prescritte, possono essere escluse nel caso in esame, laddove, per espressa previsione contrattuale, tutte le attività d’installazione ed utilizzazione dell’apparecchiatura stessa si svolgono alla presenza del pubblico ufficiale preposto al servizio – ed, anzi, con la diretta utilizzazione da parte del medesimo, ad essa "istruito" dal tecnico di supporto – al quale soltanto è demandato disporre la messa in funzione ed al cui allontanamento, anche occasionale, ne è connessa l’immediata disattivazione (…). Come già evidenziato da questa Corte (e pluribus, Cass. 18 aprile 2007 n. 9308; 1 febbraio 2007 n. 2206; 15 novembre 2006 n. 24355; 4 maggio 2005 n. 9222; 8 agosto 2003 n. 11971), in sede d’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 o art. 204 bis C.d.S., non può annullarsi il provvedimento sanzionatorio in base ad un’illegittimità desunta non dall’atto ma dalle modalità, esterne ad esso, con le quali era stato organizzato il servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, mediante un sindacato sulle scelte tecniche ed organizzative del servizio, trattandosi di valutazione che, se effettuata, configura un’inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (…). E’ del tutto evidente come, nel caso in esame, il giudice a quo abbia esorbitato dai propri poteri, in violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, non solo omettendo d’identificare e valutare incidentalmente l’atto presupposto, ma, ove ciò avesse fatto per implicito, invadendo la sfera delle attribuzioni riservate all’amministrazione, nella formazione dell’atto stesso convergendo, all’evidenza, una pluralità di valutazioni, da parte dei competenti uffici ed organi comunali, di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto da formularsi sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze, relative alle risorse umane ed economiche a disposizione dell’ente, da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio (…). Nello stesso errore il giudice a quo è incorso laddove ha ritenuto di poter disquisire dell’idoneità o meno, in astratto, dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, valutazione rimessa, per contro, all’amministrazione in sede d’omologazione (Cass. 2 agosto 205 n. 16143); così come erroneamente ha ritenuto che il verbale dovesse contenere l’attestazione della sperimentata funzionalità dell’apparecchiatura e che tale funzionalità dovesse essere dimostrata in giudizio dall’amministrazione, mentre, viceversa, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e dallo stesso debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse alla sufficienza dell’intervento progresso tecnologico rispetto al modello considerato, od alla mancanza di revisione o manutenzione periodica di esso, a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 26 aprile 2007 n. 9950; 5 luglio 2006 n. 15324; 16 maggio 2005 n. 10212; 20 aprile 2006 n. 8233; 10 gennaio 2005 n. 287; 24 marzo 2004 n. 5873; 22 giugno 2001 n. 8515; 5 giugno 1999 n. 5542) (…).

Le rationes decidendi da ultimo esaminate sono, inoltre e comunque, da considerare illegittime anche in quanto, come giustamente evidenziato dal ricorrente Comune, hanno ad oggetto questioni relative a (pretesi) vizi del provvedimento impugnato non dedotti dall’opponente ma rilevati d’ufficio dal giudice in violazione dei limiti della propria patestas iudicandi (…). Quanto alla seconda delle principali considerazioni svolte dal giudice a quo sui motivi d’impugnazione effettivamente prospettati dall’opponente, è anch’essa errata. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, nel caso di violazione delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale accertata a mezzo di strumento omologato, il momento essenziale dell’accertamento stesso sia quello del rilevamento fotografico, cui deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali, come già visto in precedenza, l’art. 12 C.d.S., demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati;

come, pertanto, la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo costituita dal negativo della fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabilità alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, la successiva fase dello sviluppo e della stampa del negativo rappresenti il semplice espletamento d’una attività meramente materiale, cui non deve necessariamente attendere, nè presenziare, il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione od altro dei soggetti indicati nel citato art. 12".

A tale persuasivo orientamento – confermato da Cass. n. 1955/10 (che nel richiamarsi ad esso ha coerentemente ritenuto illegittimo l’accertamento delegato per intero a soggetti privati, che vi provvedevano curando non solo l’installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche la lettura dei risultati, la verbalizzazione e la notifica del verbale al soggetto interessato), e che si colloca, altresì, in linea con altri e costanti precedenti in tema di efficacia probatoria dello strumento rilevatore automatico della velocità (v. Cass. nn. 287/05, 6507/04 e 9441/01, nonchè Cass. nn. 7667/97, 9076/97, 6242/99, 1380/00, 16697/03, 12689/99, sulla necessità che l’opponente fornisca prova del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto, e Cass. nn. 22880, 17361/08, 9950/07, 15324/06 e 20886/05 sulla sufficienza dell’omologazione del modello di misurazione automatica utilizzato, non soggetta a scadenza) – ritiene la Corte di dover dare continuità, tenuto conto che le argomentazioni difensive svolte dalla parte controricorrente, nel ripercorrere e partecipare all’intera impostazione della sentenza impugnata, ne condivide tutti gli errori, incluso quello, basilare, di fornire un’interpretazione ingiustificatamente restrittiva e sostanzialmente abrogante dell’art. 345 reg. C.d.S., comma 4, che ove accolta renderebbe illegittimo l’impiego di qualsivoglia supporto tecnico non personalmente azionato, manovrato e utilizzato dagli organi di polizia stradale, lì dove, invece, i concetti di gestione e di disponibilità espressi dalla norma rimandano ad un potere di controllo iniziale e finale della polizia stradale perfettamente compatibile con quello ricostruito in punto di fatto dallo stesso giudice di merito.

5. – Per quanto sopra considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che nel decidere la controversia si atterrà ai principi di diritto sopra espressi, e che provvedere, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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