Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 14-06-2011, n. 23797

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza del 13 luglio 2010 A.A., ristretto al regime di cui all’art. 41 bis O.P., ha chiesto al Tribunale del riesame di Catania l’immediata propria scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Sull’istanza si è provveduto in calce, in data 15 luglio 2010, disponendo che la questione fosse trattata all’udienza di quello stesso giorno, sul cui ruolo nelle more era stato rifissato il procedimento.

Contro tale provvedimento, l’ A. propone ricorso per Cassazione – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), – dolendosi della circostanza che "dopo la riserva formulata dal tribunale del riesame di Catania il 26/5/2010 è trascorso il tempo previsto dalla legge senza che lacuna decisione è stata presa".

Il ricorso è manifestamente infondato.

Innanzitutto va evidenziato che il provvedimento impugnato non ha alcuna valenza decisoria, trattandosi di un mero provvedimento ordinatorio con cui l’istanza dell’ A. veniva posta all’attenzione del collegio che avrebbe dovuto tenere udienza il 15 luglio 2010.

Consegue la non impugnabilità dello stesso.

L’originaria istanza, peraltro, è rivolta al giudice incompetente, in quanto l’eventuale scarcerazione per decorrenza dei termini deve essere proposta al giudice che procede nel merito e che ha in carico la gestione della misura cautelare, non già al tribunale del riesame investito unicamente di giudizio di appello avverso la medesima misura.

Infine, il motivo dedotto non è ascrivibile ad alcuna delle tipologie di vizi deducibili in Cassazione, dal momento che si tratta – a ben vedere – non della censura del provvedimento impugnato, ma della diretta reiterazione dell’istanza in grado superiore.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-05-2011) 30-06-2011, n. 25814

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 27 gennaio 2011, la Corte d’Appello di Bari, 4A sezione penale, dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avanzata a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2 da H.E., condannato con sentenza n. 194 del 4 febbraio 2005 dal Tribunale di Bari alla pena di otto anni di reclusione e mille euro di multa.

La Corte territoriale riteneva, anche in presenza della nuova formulazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2, valido il principio secondo il quale non deve essere avanzata richiesta di restituzione nel termine ma deve essere proposto appello tardivo.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, personalmente e a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione dell’art. 175 c.p.p. e comunque mancanza e manifesta illogicità della motivazione al rilievo che è in contestazione non la regolarità formale della notifica dell’estratto contumaciale ma l’effettiva conoscenza da parte del condannato del procedimento e del provvedimento.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che anche nel caso in esame dovesse esser proposta impugnazione tardiva, soluzione consentita solo nel caso in cui si versi in ipotesi di nullità della notificazione della sentenza, allorchè cioè non vi è alcun termine da restituire perchè mai decorso.

L’art. 175 c.p.p., comma 2, per l’ipotesi del processo celebrato in contumacia, riconosce alì imputato il diritto alla restituzione nel termine, salvo che si accerti (con inversione dell’onere della prova) che egli abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.

Vanno confermati quindi i seguenti principi di diritto:

In tema di restituzione in termini per proporre impugnazione, la conoscenza del procedimento da parte dell’instante non può essere desunta dalla mera conoscenza degli atti assunti in occasione del suo accompagnamento presso la P.G. "per identificazione", in difetto, a quel momento, di una formale "vocatio in iudicium". (Fattispecie in tema di tentato furto aggravato). Cass. Sez. 4, 26-28.1.2010 n. 318 L’effettiva conoscenza, del procedimento, che impedisce la restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza contumaciale, va riferita alla conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente ai fini della conoscenza del procedimento la ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari). Cass. Sez. 1, 24.6-17.7.2009 n. 29851.

In tema di restituzione in termine, condizione ostativa alla restituzione è la coesistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, ovvero la conoscenza del procedimento, la rinuncia volontaria a comparire e la rinuncia volontaria ad impugnare, sicchè, in difetto di una sola di esse, il giudice deve accogliere la richiesta.

(Fattispecie nella quale risultava solo la prova della conoscenza del procedimento). Cass. Sez. 3, 10.12.2008-13.1.2009 n. 837.

L’ordinanza deve in conseguenza essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari che dovrà provvedere sull’istanza di restituzione nel termine attenendosi ai principi di diritto indicati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 3924 Amministrazione Pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 18.07.2008 e depositato in data 28.07.2008, parte ricorrente premetteva in fatto:

di essere titolare di un’attività commerciale di vendita al dettaglio di mangimi, uova e pulcini in Marano, regolarmente autorizzata con autorizzazione n.1123 del 11.08.1994;

che tale attività era allocata e si era svolta alla Piazza Trieste e Trento nn.3 e 5, presso la struttura denominata "mercatini rionali", ove essa ricorrente occupava, a titolo di concessione onerosa, uno dei 15 locali ivi esistenti;

che con delibera del Consiglio Comunale n.37 del 30.06.1999, l’ Amministrazione Comunale aveva deliberato la demolizione della struttura denominata "mercatini rionali" al fine di realizzare l’ampliamento della piazza Trieste e Trento;

che, perciò, l’Amministrazione aveva notificato ad essa ricorrente le ordinanze nn. 1 e 5 del 27/11/2000, a mezzo delle quali le aveva intimato lo sgombero dei locali;

che, avverso detti provvedimenti, unitamente agli atti preordinati, essa istante aveva proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale, che, in sede cautelare, aveva accolto l’istanza di sospensiva;

che, tuttavia, l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di sospensiva era stata annullata dal Consiglio di Stato e che, pertanto, essa ricorrente era stata costretta a rilasciare i locali sino ad allora occupati e a trasferire, in data 14.02.2001, la sede della propria attività, a sua cura e spese, in Marano di Napoli alla via E. Scolastico n.15;

che tale trasferimento aveva comportato il drastico calo del volume dell’attività commerciale esercitata dalla ricorrente, con conseguente cessazione dell’attività in data 24.10.2001, dopo appena otto mesi dal trasferimento;

che successivamente, con sentenza n.9692 del 14.07.2005, passata in cosa giudicata, questo Tribunale, in accoglimento del ricorso di essa istante, aveva annullato la delibera di Consiglio Comunale n.37 del 30.06.1999, unitamente agli atti preordinati e conseguenti, e, tra questi, delle ordinanze di sgombero nn. 1 e 5 del 27/11/2000, sancendo l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione in danno della ricorrente;

che, con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 22.02.2008, essa ricorrente aveva chiesto, senza esito, all’Amministrazione comunale il risarcimento di tutti i danni conseguenti all’operato dell’Amministrazione, in conseguenza dell’annullamento della delibera consiliare n.37/99 e degli atti conseguenti.

Tanto premesso, la ricorrente chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti: sia di quello patrimoniale, ammontante a Euro.46.936,60# pari al valore della azienda stimato dalla perizia contabile depositata in atti, sia di quello non patrimoniale, morale ed esistenziale, subiti dalla ricorrente per la cessazione della propria attività economica, conseguente al crollo degli affari in seguito all’illegittimo rilascio coattivo intimato ed eseguito dall’Amministrazione Comunale.

Si costituiva il Comune di Marano di Napoli, che resisteva la ricorso del quale chiedeva il rigetto.

All’udienza pubblica del 9 giugno 2011, la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Parte ricorrente agisce per ottenere la condanna del Comune di Marano di Napoli al risarcimento di tutti i danni, sia di ordine patrimoniale che non, patiti – a suo dire – in conseguenza del rilascio del locale innanzi indicato, avvenuto in forza delle ordinanze di sgombero nn. 1 e 5 del 27.11.2000, con le quali l’Amministrazione le aveva ingiunto, appunto, di rilasciare il locale occupato, in virtù di titolo autorizzatorio n.1123/94, nella struttura denominata "mercatini rionali" di Piazza Trieste e Trento.

La difesa dell’istante allega, a tal fine, che entrambe le citate ordinanze sono state gravate innanzi a questo Tribunale il quale, dopo averne sospeso l’efficacia esecutiva in sede cautelare (con provvedimento, poi, riformato dal Consiglio di Stato), le aveva annullate con sentenza n.9692 del 14 luglio 2005, riscontrando l’esistenza del vizio di legittimità consistente nella omessa comunicazione di avvio del procedimento.

In sostanza, la ricorrente formula la propria pretesa risarcitoria, ancorandola all’emanazione provvedimenti amministrativi illegittimi – e perciò caducati – confluiti, in qualità di elementi costitutivi, in una fattispecie di azione amministrativa illecita, che, in quanto lesiva di un interesse legittimo avente natura oppositiva (l’amministrato si oppone a che l’Amministrazione, in forza di un provvedimento autoritativo, lo privi di un’utilità presente nella propria sfera giuridica in via originaria o, come nel caso di specie, derivata da un precedente provvedimento dell’autorità a contenuto ampliativo), avrebbe generato un obbligo a carico dell’Amministrazione di risarcire il danno prodottosi.

Il Tribunale osserva, in via generale e richiamandosi ai principi che la magistratura amministrativa va elaborando in tema di azione risarcitoria promossa per far valere l’illiceità dell’azione amministrativa (cfr. in particolare, Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2011 n. 1195), concretatasi nell’emanazione di provvedimenti illegittimi, che:

– va esclusa l’esistenza di un’automatica correlazione tra accertamento dell’illegittimità del provvedimento e insorgenza del diritto al risarcimento del danno, poiché il primo non è di per sé sufficiente per affermare il diritto al risarcimento del danno, pur in presenza degli altri presupposti generali indicati dall’articolo 2043 c.c. (colpa e nesso di causalità);

occorre considerare analiticamente – e selettivamente – il tipo di vizio individuato dal giudice, in funzione della possibilità, riconosciuta all’amministrazione, di intervenire nuovamente sul rapporto giuridico controverso, anche in seguito al definitivo annullamento dell’atto illegittimo (cd. principio dell’immanenza del potere amministrativo);

– di regola, la giurisprudenza ritiene necessario distinguere tra illegittimità di carattere "sostanziale" e illegittimità di natura "formale": solo nel primo caso, il vizio del provvedimento costituisce titolo per il risarcimento del danno subito dall’interessato, perché risulta comprovata, in modo certo, la "spettanza" del bene della vita fatta valere dal ricorrente e la correlata lesione derivante dal provvedimento illegittimo, che, in quella particolare circostanza, contrasta, in radice, con i presupposti normativi per la sua adozione con un determinato contenuto;

nel caso, invece, di sussistenza di un vizio formale, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento;

– in tale evenienza, infatti, l’Amministrazione conserva, intatto, il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato;

– più in particolare, in ipotesi di interesse oppositivo e di violazione delle garanzie partecipative e, tra queste, dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, l’intero procedimento è travolto dal vizio e l’amministrazione dovrà rinnovarlo, ma gli effetti della nuova determinazione varranno solo per il futuro, sicché per il periodo trascorso medio tempore, tra il primo e il secondo provvedimento, l’amministrato avrà patito una illegittima (ed eventualmente illecita) compressione della propria sfera giuridica.

Ciò posto, il Tribunale osserva che, nel caso di specie, la pretesa attorea è sì radicata su una fattispecie di atto amministrativo illegittimo "lato sensu" ablatorio (cfr. sentenza di questa Sezione n.9692/2005), ma non risulta sorretta da adeguata allegazione e asseverazione in punto di rapporto di causalità tra tale atto e il danno patito. Nell’atto introduttivo del giudizio, la difesa di parte ricorrente reitera la seguente affermazione: "tale trasferimento comportava il drastico calo del volume di affari dell’attività commerciale" (p.2 del ricorso), "l’operato dell’Amministrazione Comunale, successivamente dichiarato illegittimo da codesto ecc.mo T.A.R., ha comportato come inevitabile conseguenza, il trasferimento coattivo dell’azienda di proprietà dell’istante dalla centrale Piazza Trieste e Trento alla decentrata via E. Scolastico. Detto trasferimento ha avuto come diretta conseguenza il crollo dei profitti dell’attività medesima e la conseguente cessazione della stessa (come risulta da consulenza contabile di parte depositata in atti)" (p.3 del ricorso).

Tuttavia, l’esame delle successione cronologica degli eventi come narrati dalle parti e descritti nella citata sentenza n.9692/2005, nonché dei riscontri probatori offerti, conduce ad escludere che vi sia un rapporto di diretta corrispondenza causale tra l’operato dell’Amministrazione e la crisi economica dell’attività gestita dalla ricorrente.

Sotto il primo profilo, va evidenziato che le ordinanze nn.1 e 5 del 2000 fissavano al 30 aprile del 2001 la data entro la quale la ricorrente avrebbe dovuto rilasciare i locali; che, però, in data 11 aprile 2001, tali provvedimenti venivano sospesi dal T.A.R. in sede cautelare, per riacquistare successivamente efficacia – in una data che nessuna delle parti ha indicato (e che non risulta neppure dalla sentenza n.9692/2005) – all’esito della riforma, in sede di appello cautelare, da parte del Consiglio di Stato dell’ordinanza di sospensiva del T.A.R.; che il rilascio del locale ubicato nella struttura "mercatini rionali" di Piazza Trieste e Trento avveniva solo in data 14.02.2001 ("alla luce della revoca della sospensione dell’efficacia, la ricorrente era costretta a rilasciare i locali sino ad allora occupati, trasferendo la sede della propria attività, a sua cura e spese, in Marano di Napoli alla via E. Scolastico n.15") e che in data 24.10.2001, dopo otto mesi dal trasferimento coattivo, l’attività era cessata.

Sotto il secondo profilo, la difesa di parte ricorrente ha inteso dimostrare il lamentato "crollo degli affari", determinato dal trasferimento coattivo nella nuova sede, mercé la produzione dei modelli Unico per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, riferiti ciascuno al periodo di imposta dell’anno solare precedente. Orbene dalla lettura dei menzionati modelli Unico, è agevole inferire che la riduzione del reddito della ricorrente è avvenuto nel corso del periodo di imposta dell’anno 2000 (come documentato dal modello Unico 2001), cioè in epoca anteriore al trasferimento dell’attività nella nuova sede (verificatosi, come si è visto, nel febbraio 2001), laddove esso aveva subito delle oscillazioni non rilevanti nei precedenti periodi di imposta: per il periodo di imposta 1997 (mod. Unico 1998) il reddito era stato pari a Euro.17.944,00#; per il periodo di imposta 1998 (mod. Unico 1999) il reddito era stato pari a Euro.16.746,00#; per il periodo di imposta 2000 (mod. Unico 1999) il reddito era stato pari a Euro.17.388,00#. Per l’anno 2000 (mod. Unico 2001), vi era stata, invece, una sensibile riduzione del reddito, passato ad Euro.5.272, 00#, mentre non risulta prodotto il modello Unico 2002, relativo al periodo di imposta 2001, nel corso del quale, fino al mese di ottobre, l’impresa della ricorrente ha continuato ad operare (l’attività risulta cessata in data 24.10.2001), essendosi trasferita nella nuova sede nel febbraio dello stesso anno.

Né il quadro probatorio offerto risulta corroborato dalla relazione peritale, versata in atti, redatta dal revisore contabile, dr. F.M., attinendo essa alla sola stima del valore del cespite aziendale e del connesso avviamento.

Non risulta provato, in definitiva, che la contrazione del volume d’affari dell’impresa condotta dalla ricorrente e, conseguentemente, del reddito di questa sia dipesa dalla necessità di rilasciare il locale di Piazza Trieste e Trento e di trasferirsi nella nuova sede.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro.2.000,00 (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 23-08-2011, n. 1250

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto del 21 aprile 2011 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia ha revocato il beneficio dell’emersione dal lavoro irregolare ex art. 1ter del DL 1 luglio 2009 n. 78, in relazione alla domanda presentata dal signor M.N. a favore del cittadino extracomunitario M.M..

2. La revoca si basa sul fatto che il beneficiario è stato condannato per violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 14 comma 5ter del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Trib. Brescia 25 ottobre 2008). L’amministrazione ritiene che anche tale reato rientri nella categoria dei reati ostativi di cui all’art. 1ter comma 13 lett. c) del DL 78/2009.

3. Contro la revoca ha presentato impugnazione il cittadino extracomunitario, con atto notificato il 22 giugno 2011 e depositato il 14 luglio 2011. Nel ricorso si lamenta in particolare l’errata applicazione dell’art. 1ter comma 13 lett. c) del DL 78/2009, in quanto la condanna per violazione dell’ordine di allontanamento non dovrebbe costituire un ostacolo all’emersione.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Sulla vicenda in esame si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) sull’interpretazione dell’art. 1ter comma 13 lett. c) del DL 78/2009 si sono formati in giurisprudenza orientamenti contrastanti che hanno provocato la remissione della questione all’Adunanza Plenaria (v. CS Sez. III 16 marzo 2011 n. 1227);

(b) quasi in contemporanea è intervenuta una pronuncia della Corte di Giustizia che ha dichiarato la fattispecie penale di cui all’art. 14 comma 5ter del Dlgs. 286/1998 incompatibile con gli art. 15 e 16 della Dir. 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE recante norme e procedure comuni per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi (v. C.Giust. Sez. I 28 aprile 2011 C61/11 PPU, El Dridi);

(c) in sintesi la Corte ha osservato che (1) la materia del rimpatrio dei soggiornanti irregolari è di competenza comunitaria, anche per quanto riguarda i riflessi sul diritto e sulla procedura penale, ferma restando la facoltà degli Stati di introdurre procedure più favorevoli; (2) l’allontanamento deve essere eseguito nel modo meno coercitivo possibile, e comunque nel rispetto di alcuni diritti fondamentali; (3) la procedura di allontanamento è già puntualmente descritta nella direttiva comunitaria; (4) gli Stati possono introdurre sanzioni penali solo al termine della procedura (per il caso di fallimento delle misure espulsive) e non in una fase intermedia dopo un semplice ordine di allontanamento; (5) poiché è inutilmente scaduto il termine di recepimento della direttiva (24 dicembre 2010) gli interessati possono invocarne gli effetti e i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme contrastanti, e segnatamente l’art. 14 comma 5ter del Dlgs. 286/1998;

(d) alla suddetta pronuncia della Corte si è richiamata l’Adunanza Plenaria, che ha ritenuto ormai superato l’ostacolo all’emersione costituito dalla condanna ex art. 14 comma 5ter del Dlgs. 286/1998 (v. CS AP 10 maggio 2011 n. 7). Nell’interpretazione dell’Adunanza Plenaria l’impossibilità di dare applicazione alla fattispecie penale ha prodotto l’abolizione del reato con la conseguente cessazione delle condanne e dei relativi effetti penali. Di questa modifica dell’ordinamento possono beneficiare tutte le situazioni ancora sub iudice, rimanendo esclusi solo i casi ormai irretrattabilmente definiti.

6. Con riferimento al quadro normativo così ricostruito il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del decreto impugnato. Le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il decreto impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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