Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-03-2011, n. 1494 contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che sussistono i presupposti per pronunciare sentenza in forma semplificata, atteso che l’istruttoria è completa, il contradditorio è integro e le parti sono state ritualmente avvisate;

Considerato che l’appello merita accoglimento in quanto il Collegio ritiene irragionevole una interpretazione del bando di gara, quale quella sostenuta dalla stazione appaltante, volta a subordinare l’applicazione dell’assorbenza fra la categoria OG11 e le categorie speciali OS3, OS28 e OS30 alla circostanza che l’impresa utilizzi la categoria OG11 per soddisfare contestualmente tutte e tre le categorie speciali;

Considerato, al contrario, che non risultano ostacoli a che una impresa utilizzi la categoria OG11 anche per soddisfare solo alcune delle categorie speciali che in essa si considerano assorbite, a condizione che l’impresa medesima risulti poi autonomamente qualificata per la categoria speciale rispetto alla quale non utilizza l’assorbenza nella categoria OG11;

Ritenuto, infatti, che l’interpretazione sostenuto dall’Amministrazione finirebbe per disattendere il principio dell’assorbenza, penalizzando, senza alcun ragionevole motivo, l’impresa qualificata in OG11 rispetto all’impresa autonomamente qualificata nelle categorie speciali assorbite;

Considerato che nel caso di specie risulta che la costituenda ATI ha una qualificazione nella categoria OG11 superiore alla somma degli importi delle categorie OS28 e OS3 richiesti ed ha una qualificazione autonoma (utilizzando la qualificazione conseguita da entrambe le associande TMC e Co.Res.) nella categoria speciale 0S30.

Ritenuto, pertanto, che in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti impugnati;

Considerato che, allo stato, non risultando il contratto ancora stipulato (come deduce lo stesso appellante) non vi sono i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento per equivalente, essendo ancora possibile la tutela in forma specifica, tutela che l’appellante invoca in via principale;

Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna l’Università degli Studi di Napoli al pagamento delle spese processuali a favore dell’appellante che liquida in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 28-03-2011, n. 12442 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.P.F. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l’ordinanza 1 dicembre 2010 del Tribunale del riesame di Roma (che ha rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, disposta con ordinanza 28 agosto 2010 del G.I.P. del Tribunale di Roma, per reati in tema di sostanze stupefacenti) deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la vicenda cautelare.

Le scansioni della vicenda cautelare risultano riassunte nel ricorso nei termini che seguono:

a) il G.i.p. presso il Tribunale di Roma, con ordinanza 5 giugno 2010 applicava la custodia in carcere nei confronti di D.P.F. e del padre di questo, D.P.R., tratti in arresto il (OMISSIS) a seguito del rinvenimento in un locale della segheria gestita da F. di un rilevante quantitativo di droga del tipo cocaina occultata in parte (25 chilogrammi) presso la detta sede dell’impresa di segheria e in parte (due kg.) consegnati da quest’ultimo al coindagato M.A. (anch’esso arrestato in flagranza). In seguito era sottoposto a fermo di p.g. (poi convalidato) L.M. il quale, da conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, risultava avere la disponibilità, di ingenti quantitativi di droga;

b) il Tribunale, cui era stata proposta istanza di riesame, con ordinanza 17 giugno 2010. confermava il provvedimento impugnato, rilevando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche a carico di D.P.R., che assumeva potersi identificare come il vecchio, così indicato in una conversazione tra i coindagati L. e M. registrata sulla vettura del primo, deducendo che il R. sarebbe stato sorpreso dagli operatori di p.g. mentre contava il denaro ricevuto dal figlio F. in pagamento dei due chilogrammi di droga e da questo consegnato al padre (presumibilmente, visto che la consegna non era stata osservata e soprattutto che, dal verbale di arresto, risulta che il denaro era custodito in un cassetto). c) quanto alle esigenze cautelari il Tribunale riteneva sussistente il rischio di reiterazione, sul presupposto di collegamenti dei due indagati con organizzazioni internazionali dedite al commercio di stupefacenti;

d) il (OMISSIS) il D.P., che in precedenza non avevano reso dichiarazioni, su richiesta del difensore, erano interrogati dal Pubblico ministero;

e) D.P.F. ha ammesso: di avere accettato, su richiesta di L., di custodire e nascondere un quantitativo di droga, consegnatogli da persona incaricata da quello; di aver provveduto a creare un nascondiglio in una cassa di legno custodita, unitamente a merci, attrezzi e materiali, in un magazzino della segheria; di avere accettato di consegnare un quantitativo di cocaina a M. su richiesta di L., droga per la quale l’acquirente non gli aveva versato alcun corrispettivo; di conoscere L. da molto tempo, non solo perchè residente in un paese limitrofo ma perchè cliente saltuario del ristorante gestito dal suddetto; di avere chiesto e ottenuto, in diverse occasioni, prestiti in denaro da L. al quale versava un interesse del 5% mensile. f) D.P.F. scagionava il padre R.: dichiarando di aver personalmente provveduto a costruire l’intercapedine nella quale era occultata la droga, senza informare il padre dell’accordo concluso con L. nè della presenza dello stupefacente;

g) D.P.R. a sua volta dichiarava: di avere attivato dal 1995 una omologa e fiorente impresa in (OMISSIS), paese nel quale si era unito ad una giovane donna dalla quale aveva avuto quattro figli; che tuttavia era solito rientrare in Italia alcune volte l’anno, l’ultima delle quali circa un mese prima del suo arresto (precisamente il (OMISSIS)); di aver proseguito nel potenziare l’impresa del figlio, al quale aveva inviato negli anni, circa 300 container con legname e semilavorati in legno, ciascuno del valore commerciale di 30 – 40 mila Euro, materiale che era venduto in Italia da F.;

h) D.P.R. dichiarava ancora che in corrispondenza dei periodi di soggiorno in Italia, egli acquistava macchinari, pneumatici, giocattoli e attrezzi che inviava con gli stessi container in Guatemala, in funzione delle richieste di quel mercato e dei prevedibili profitti e negava di essere stato informato dal figlio della esistenza della cocaina nel magazzino;

i) il 19 agosto 2010 veniva presentata istanza di revoca o sostituzione della misura, sia sotto il profilo dell’attenuazione della provvista indiziaria (per F.) che della insussistenza di gradi indizi (per R.), che sotto quello delle esigenze cautelari, con allegazione di documenti contabili inerenti la gestione da parte di D.P.F. anche di due distributori di carburanti (AGIP e API) ed altra documentazione;

l) con ordinanza in data 28 agosto 2010 il G.I.P. respingeva l’istanza, ed il provvedimento veniva impugnato al Tribunale del riesame;

m) il Tribunale del riesame con l’ordinanza 1 dicembre 2010. oggetto di ricorso, ha confermato la decisione del G.I.P..

2.) i motivi di ricorso per D.P.F. e le ragioni della decisione di questa Corte.

Per il Tribunale del riesame, i rilievi difensivi proposti sarebbero di secondaria importanza a fronte dell’imponente quantità di stupefacente rinvenuto nella disponibilità di D.P.F.:

non vi sarebbero quindi nuovi elementi, rispetto alla situazione presa in esame nella precedente ordinanza che aveva confermato, in sede di riesame, la misura della custodia in carcere applicata dal G.I.P..

Il ricorrente lamenta al contrario che nessun riferimento testuale sia stato fatto alle mutate esigenze cautelari, inerenti non solamente al tempo trascorso dall’ applicazione della misura. Si afferma, poi, che M. aveva certamente consegnato una somma a D.P.F., racchiusa in un involucro non acquisito e sequestrato, nella perquisizione eseguita 90 minuti dopo il fatto.

Tanto premesso, con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., e art. 292 c.p.p., commi 2, 2 bis e 2 ter, nonchè motivazione manifestamente illogica e carente con riguardo alle allegazioni dei difensori e alle indagini ex artt. 391 bis, ter e octies c.p.p..

In particolare si duole il ricorrente che il Tribunale non abbia offerto alcuna specifica e contraria valutazione sulle emergenze documentali e le sulle informazioni raccolte dai difensori.

Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e inesistenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, con riferimento all’art. 273 c.p.p..

Osserva il ricorso che il Tribunale si è limitato, incorrendo sotto altro profilo in vizio della motivazione, a richiamare la motivazione sulle esigenze cautelari espressa nella richiamata ordinanza del 17 giugno, per la quale, in quel momento, in effetti, il solo elemento utile in favore dell’indagato era dato dalla esistenza a suo carico di irrilevanti e risalenti precedenti penali, realtà questa peraltro mutata, a seguito degli ulteriori elementi acquisiti al procedimento, anche per iniziativa del difensore.

Entrambi i motivi – come peraltro quelli proposti per D.P. R. – risultano palesemente inammissibili attesa l’esaustiva, anche se sintetica, motivazione sul punto del provvedimento impugnato il quale non ha affatto ignorato le allegazioni e produzioni della difesa, ma ha semplicemente valorizzato i consistenti dati probatori di segno contrario, i quali non risultano essere stati intaccati dalle deduzioni e produzioni difensive, così permanendo inalterata la realtà fondante del costrutto argomentativo della decisione.

Va infatti sul punto ribadita la regola assiologica che in tema di misure cautelari, nella nozione di "elementi a favore", che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell’ordinanza, rientrano soltanto gli elementi di natura oggettiva e, di fatto, aventi natura concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non rientrano in tale nozione le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nell’apprezzamento complessivo operato dal giudice della libertà, (cfr. in termini: Sez. 4, Sentenza n. 29999/2006).

In tale quadro inoltre le censure del ricorso appaiono comunque sostanzialmente inammissibili nella misura in cui finiscono con il proporre e pretendere una diversa e più favorevole valutazione per l’indagato.

Non è infatti sufficiente, neppure per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato; occorre invece che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento svolto dal Giudice si da rendere illogica o contraddittoria la motivazione (cfr. ex plurimis: 30402/06, 23781/06, 23528/06, 23524/06, 22256/06, 20245/06, 19855/06, 19848/06, 19584/06).

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata risulta aver preso in esame le risultanze degli atti, indicando le fonti probatorie di riferimento ed ha sostenuto le sue conclusioni, con argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da manifesta illogicità.

A fronte di ciò il ricorso non segnala alcun atto da qualificarsi decisivo, nel senso precisato, ma propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali, alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici cautelari, così introducendo questioni che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità, avendo il giudice cautelare fatto buon governo delle regole che presiedono alla valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare.

Il ricorso pertanto, nella palese verificata coerenza logico- giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2011, n. 14762 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- T.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi – nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze contro il decreto in data 19.5.2009 con il quale la corte di appello d’appello di Napoli ha parzialmente accolto la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania con ricorso del 19 90, non definito al momento della domanda di equa riparazione (30.7.2008).

La Corte d’appello ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino al 1998, ritenendo operante la prescrizione decennale, e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 5.333,00, anche tenuto conto del lungo periodo di tempo in cui non vi era stato impulso sollecitatorio della parte. Resiste con controricorso il Ministero intimato.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. – Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione lamentando, in estrema sintesi: – l’erronea applicazione della prescrizione decennale perchè la prescrizione non potrebbe che decorrere dalla cessazione della condotta lesiva, cessazione che si realizza con la sentenza definitiva assistita dall’autorità del giudicato e sarebbe incompatibile con il regime della decadenza (motivi 1-3);

– l’entità dell’indennizzo liquidato.

2.1.- Il primo motivo è fondato alla luce del principio per il quale la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Sez. 1, Sentenza n. 27719/2009).

L’accoglimento della censura comporta l’assorbimento delle restanti censure, dovendosi procedere a nuova liquidazione dell’indennizzo comprendendo i periodi per i quali è stata ritenuta operante la prescrizione.

La Corte, cassato il decreto impugnato – tenuto conto della durata complessiva di circa 18 anni del giudizio presupposto – può procedere ex art. 384 c.p.c. alla decisione nel merito liquidando l’indennizzo – secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 1, 11 gennaio 2011 n. 478) e i criteri di determinazione del danno desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 20 aprile 2010 e del 6 aprile 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi – nella misura di Euro 9.000,00.

Le spese processuali, nella misura precisata in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 782 prove d’esame

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te e l’Avv. dello Stato Tarentini per l’Amministrazione resistente;
Svolgimento del processo

La ricorrente partecipava alla sessione 2009 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.

In data 16 giugno 2010, era pubblicato il risultato delle prove scritte presso la Corte d’Appello di Lecce e la Dott. G. apprendeva di non essere stata ammessa alle prove orali, per effetto dell’attribuzione agli elaborati d’esame, da parte della I Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Salerno, del giudizio complessivo di 77 (26 per la prova di diritto civile, 26 per la prova di diritto penale e 25 per l’atto giudiziario in diritto civile); a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, constatava altresì come la valutazione in forma numerica degli elaborati d’esame fosse assistita anche dalla seguente motivazione in termini analitici:

1) prova di diritto civile: "L’elaborato si presenta confuso e sommario nell’esposizione nonché incompleto e poco rigoroso nei riferimenti giuridici e nell’esame delle tesi dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali";

2) prova di diritto penale: "L’elaborato si presenta confuso e sommario nell’esposizione nonché incompleto e poco rigoroso nei riferimenti giuridici e nell’esame delle tesi dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali";

3) atto giudiziario in materia civile: "L’elaborato si presenta confuso e sommario nell’esposizione nonché incompleto e poco rigoroso nei riferimenti giuridici".

I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per erronea valutazione dei singoli elaborati, violazione e falsa applicazione dell’art. 22, 9° comma del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e dell’art. 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010 la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 990/2010, l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, sulla base della seguente motivazione: " Considerato: -che l’esame delle prove d’esame della ricorrente evidenzia un contesto caratterizzato dalla correttezza formale della forma espressiva e dalla sicura padronanza del lessico giuridico; anche sotto il profilo più strettamente tecnicogiuridico; -che anche la soluzione delle problematiche giuridiche poste a base delle prove d’esame evidenzia un corretto approccio a problematiche complesse, come l’equilibrio delle prestazioni contrattuali (prima prova d’esame), la responsabilità ex art. 586 c.p. (seconda prova) o l’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione contrattuale (prova pratica); -che, quindi, la motivazione apposta alla valutazione negativa (peraltro caratterizzata dal carattere chiaramente stereotipato e ripetitivo) e la complessiva valutazione degli elaborati d’esame da parte della Commissione appaiono essere caratterizzate da evidente irrazionalità e illogicità, rilevabili anche in sede giurisdizionale"; con ordinanza 22 febbraio 2011 n. 595, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato accoglieva però l’appello proposto dall’Amministrazione ed annullava la decisione cautelare del T.A.R., così motivando: " Considerato che: — le valutazioni espresse dalle commissioni giudicanti le prove di esame per gli aspiranti avvocati, in quanto espressione di un’ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnico/culturale/attitudinale dei candidati, non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi emergono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o una contraddittorietà rilevabile ictu oculi".

All’udienza del 23 marzo 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La Sezione non ignora certo il tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come la valutazione delle prove d’esame da parte delle commissioni di concorso o d’esame costituisca "espressione dell’ampia discrezionalità di cui esse dispongono nello stabilire l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio deve ritenersi sindacabile soltanto sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità manifesta o travisamento dei fatti" (tra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4724; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 8 luglio 2010, n. 2913; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 4 novembre 2009, n. 1048; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 24 giugno 2009, n. 6114); ed in effetti, si tratta di orientamento giurisprudenziale che risulta sostanzialmente richiamato anche nella parte finale dell’ordinanza cautelare già emessa nella vicenda in questione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 15 dicembre 2010 n. 990) e successivamente annullata da Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2011 n. 595.

Nella vicenda che ci occupa, l’esame degli elaborati d’esame della ricorrente evidenzia però, con tutta evidenza, un contesto caratterizzato, oltre che dalla correttezza formale della forma espressiva e dalla sicura padronanza del lessico giuridico, anche da una corretta soluzione delle problematiche giuridiche poste a base delle prove d’esame; si tratta, pertanto di un contesto complessivo che contrasta così nettamente con i voti ed i giudizi apposti dalla Commissione d’esame da indurre a ritenere che il giudizio negativo costituisca espressione di quell’illogicità o irrazionalità manifesta di valutazione che può sicuramente trovare considerazione in sede di giudizio di legittimità.

Si abbia riferimento, a questo proposito, alla problematica dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali (posta a base della prima prova d’esame) che è stata risolta dalla ricorrente sulla base di una ricostruzione della fattispecie e degli istituti che evidenzia non errori di impostazione ma una sicura padronanza della tematica: "è prerogativa del giudicante controllare che la parte nell’esercizio della facoltà che lo schema negoziale gli riconosce ed in particolare delle particolari condizioni contingenti (e segnatamente la peculiare contrazione degli acquisti nel settore automobilistico) rispetti i sopracitati principi di correttezza e buona fede. Tale facoltàdovere è altresì riconosciuto al Giudicante in virtù dell’applicazione del disposto dell’art. 1368 cod. civ. che, enunciando un principio di interpretazione oggettiva delle norme, statuisce che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede; il che non significa sindacato di scelta economica dei contraenti, ma verificare se, nell’autonomia negoziale, le parti abbiano o meno rispettato la proporzionalità dei mezzi adoperati".

Analogo discorso per la problematica della responsabilità ex art. 586 c.p. posta a base della seconda prova di diritto penale; a questo proposito, la trattazione della ricorrente evidenzia sicuramente un contesto complessivo che non evidenzia errori di impostazione o altri profili che possano giustificare il giudizio negativo formulato dalla Commissione: "alla luce delle considerazioni svolte e della precitata sentenza si può sostenere che nel caso di morte o lesioni conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti la responsabilità per ulteriori eventi a carico di colui che le abbia illecitamente cedute potrà essere ravvisabile quando sia accertata la sussistenza, da un lato, di un nesso di causalità fra la cessione e l’evento morte o lesioni, non interrotto da fattori eccezionali sopravvenuti e, da un altro lato, che l’evento non voluto sia comunque soggettivamente collegabile all’agente, ovverosia, a lui rimproverabile a titolo di colpa nei reati colposi".

Anche la terza prova (atto giudiziario in materia di diritto privato) non evidenzia poi quelle insufficienze che sarebbe stato logico aspettarsi, sulla base del giudizio negativo formulato dalla Commissione d’esame: l’atto giudiziario articolato dalla ricorrente appare, infatti, caratterizzato da un contesto generale che non evidenzia incertezze di impostazione o altre manchevolezze di tale gravità da portare ad un giudizio negativo: "il codice civile all’art. 1463 statuisce che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità totale della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla restituzione dell’indebito….Sulla scorta di tali consolidati principi è opportuno rilevare come compia un evidente errore di diritto il legale rappresentante dell’hotel delle Rose quando nella propria missiva, dichiarando di non essere disposto alla restituzione della somma richiesta, adduce quale motivazione del rifiuto la eseguibilità della propria prestazione" (a questo punto, era, infatti, ormai indiscutibile come la prestazione fosse divenuta comunque ineseguibile per effetto del decesso del Sig. Tizio che aveva effettuato la prenotazione alberghiera).

Del resto, anche la motivazione apposta dalla Commissione d’esame alla valutazione negativa dei singoli elaborati, oltre ad essere assolutamente stereotipata e ripetitiva (si tratta, infatti, di motivazione assolutamente identica per tutti e tre gli elaborati, con l’unica "variante" dell’esclusione dell’ultima parte del giudizio dalla valutazione dell’ultimo elaborato), non evidenzia assolutamente quali possano essere le insufficienze o gli errori riscontrati dalla Commissione e posti a base del giudizio negativo.

In definitiva, il presente ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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