Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 09-05-2013, n. 20094

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Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 4 dicembre 2006 dal Tribunale di Roma, appellata, tra gli altri, da R.F., assolveva il medesimo in ordine al fatto contestato al capo B, confermando l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A (resistenza a un pubblico ufficiale) e C (lesioni personali volontarie aggravate), per i quali, stanti la continuazione, le riconosciute attenuanti generiche e la diminuente del rito, veniva irrogata la pena di quattro mesi di reclusione.
In particolare, i giudici di appello ritenevano accertata, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di evidenze documentali, la responsabilità penale dell’imputato per avere, in concorso con altri (tra i quali A.A. e F.M.), usato violenza e minaccia nei confronti dell’appartenente alla polizia municipale O.J., che, in un contesto caratterizzato da una manifestazione in favore di estracomunitari, invitava il medesimo e gli altri a non transitare con il loro veicolo nella zona a traffico limitato (capo A) e di avere, sempre in concorso con altri, cagionato al medesimo O., con calci, pugni e l’uso di bastoni, lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni (capo C): in (OMISSIS).
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo dell’avv. T. M., che deduce i seguenti motivi:
2.1. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, considerato che la persona offesa, al pari dell’ispettore M., presente ai fatti, non aveva affatto riconosciuto il R. come uno degli aggressori e che due degli altri due imputati non ricorrenti, l’ A. e il F., avevano riferito che il R. si era limitato a mediare tra le forze dell’ordine e i manifestanti.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena posta in continuazione, determinata in mesi due di reclusione, di poco superiore a quella che avrebbe potuto essere irrogata in virtù del cumulo materiale.
Motivi della decisione
1. Osserva la Corte che il ricorso, in ogni suo aspetto, prospetta censure che, lungi dall’evidenziare difetti logico-giuridici della sentenza impugnata, introducono elementi di valutazione del fatto e del significato e della portata delle risultanze probatorie estranei all’ambito del sindacato di legittimità.
2. Il ricorrente deduce che egli non era stato riconosciuto dalla persona offesa O.J. e dall’ispettore M. come uno degli aggressori: ma in realtà dalla sentenza impugnata si ricava, in senso contrario, che anche il R. venne riconosciuto dall’ O. tra coloro che lo aveva colpito con pugni, assieme ad altri manifestanti.
Non risulta d’altro canto che i testi a difesa abbiano scagionato il R., avendo essi al contrario dichiarato di non ricordare con precisione la dinamica dei fatti.
3. Analoga conclusione va assunta con riferimento al motivo afferente alla determinazione della pena posta in continuazione, formulato in termini assolutamente generici, a fronte di un trattamento sanzionatorio di non contestabile mitezza.
3. Stante la evidente inconsistenza delle censure, e comunque della loro non inquadrabilità nell’ambito dei vizi deducibili con un ricorso per cassazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2013) 21-10-2013, n. 43108

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera in data 28 marzo 2010, appellata dall’odierno imputato, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato ascrittogli al capo A (ricettazione) perchè estinto per prescrizione, eliminando per l’effetto la pena relativamente comminata; e ha confermato la condanna per il reato di cui al capo B (truffa) in anni 2 e mesi 2 di reclusione.

2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica di Potenza rilevando come, pur avendo il Tribunale motivato sulla prescrizione della truffa, ha poi dichiarato in dispositivo la prescrizione della ricettazione; omettendo peraltro di irrogare, come invece stabilito dalla legge, accanto alla pena detentiva anche la pena pecuniaria della multa.

Attesi pertanto tali violazioni di legge e vizi di motivazione, il ricorso si conclude chiedendosi dichiararsi di non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione quanto al delitto di truffa e di irrogare, quanto al delitto di ricettazione, anche la pena pecuniaria della multa nella misura di Euro 1000.

3. Ricorre, assistito dal difensore, l’imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello espresso la ricordata contraddizione tra motivazione e dispositivo; e inoltre per non aver motivato sulla responsabilità dell’imputato a titolo di ricettazione, benchè il compendio istruttorio si basi esclusivamente su testimonianze contraddittorie; per aver omesso motivazione sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; per non aver dichiarato la prescrizione di entrambi i reati contestati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato, essendo evidente che la Corte territoriale sia incorsa in errore materiale, dichiarando la prescrizione del reato di ricettazione piuttosto che del reato di truffa: come dimostra il verbale del dispositivo, che ovviamente prevale sempre sulla sentenza. La Corte territoriale è invece incorsa in errore giuridico quanto alla determinazione della pena, richiedendo l’art. 648 c.p., che alla pena detentiva della reclusione si accompagni anche la pena pecuniaria della volontà da Euro 516 ad Euro 10.329. Tuttavia, il ricorso non può trovare accoglimento quanto alle specifiche conclusioni prospettate, non essendo nel potere del giudice di legittimità di determinare nel merito l’ammontare della pena pecuniaria.

2. Quando al ricorso presentato dell’imputato, deve osservarsi che la ricostruzione del fatto prospettata nelle sentenze di merito e il giudizio di responsabilità reso nella motivazione della sentenza impugnata alle pagine da 1 a 3 appaiono immuni da vizi logici, peraltro genericamente prospettati nel ricorso ma non anche effettivamente evidenziati nel corpo dello stesso, nel quale la difesa si limita ad offrire soltanto un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie cercando di indurre anche questa Corte di legittimità a rendere un inammissibile giudizio sul merito della vicenda.

Giova comunque sottolineare che la Corte territoriale è giunta ad affermare la penale responsabilità dell’imputato per la ricezione di un assegno di provenienza illecita secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità per cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorchè siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Questa Corte ha più volte, del resto, affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. sez. 2^, 11 giugno 2008 n. 25756, Nardino; sez. 2^, 27 febbraio 1997 n. 2436, Savie).

Nella sentenza impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del titolo di credito si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito (cfr. p. 3 della motivazione).

Il motivo sulla violazione di legge per omessa pronuncia della estinzione del reato di ricettazione invece prescritto è manifestamente infondata in quanto il reato di ricettazione non può ritenersi prescritto, giacchè la prescrizione massima decennale dello stesso – applicabile al caso di specie quale, disciplina più favorevole al reo rispetto alla prescrizione precedente alla riforma dell’art. 157 c.p., intervenuta nell’anno 2005, con termine massimo fino ad anni 15 – non potrebbe maturare prima del 6 marzo 2014.

Sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, deve rilevarsi che il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, è giunto a una valutazioni di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando – come nel caso di specie – il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare la prognosi negativa sulla personalità dell’imputato e la proporzione della pena inflitta alla gravità del fatto commesso;

e rilevando in ogni caso l’estrema genericità del ricorso sul punto.

3. Poichè l’annullamento non involge la statuizione sulla responsabilità, in tali limiti la sentenza ha autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. art. 624 c.p.p., comma 1.

4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale, e dunque l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della multa con riferimento al reato di cui al capo A dell’imputazione (art. 648 c.p.), con rinvio alla Corte di appello di Salerno per la determinazione della suddetta multa; e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’imputato, che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della multa con riferimento al reato di cui al capo A dell’imputazione (art. 648 c.p.) e rinvia alla Corte di appello di Salerno per la determinazione della suddetta multa. Dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ha autorità di cosa giudicata nelle parti non annullate.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale, Sez II 7 luglio 2009 (dep. 9 settembre 2009), n. 35079/09 Software, videogiochi, cdrom, bollino, contrassegno, siae, prescrizione, legge penale, successione, pro reo, duplicazione abusiva, cdrom (2010-01-07)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ESPOSITO ANTONIO PRESIDENTE

1.Dott. NUZZO LAURENZA CONSIGLIERE

2.Dott. TADDEI MARGHERITA

3.Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI

4.Dott. RAGO GEPPINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) S.A. N. IL

avverso SENTENZA del 29/01/2007

CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

DIOTALLEVI GIOVANNI

Udito il Procuratore Generale in persona del consigliere Antonio Mura che ha concluso per l’annullamento della sentenza per le fattispecie diverse da quelle di cui all’art. 171 ter lett. c) e 171 bis l. 633/41 c.r. per la rideterminazione della pena e inammissibilità del ricorso nel resto.

Motivi della decisione

Con sentenza in data 29 gennaio 2007 la Corte di appello di Palermo confermava parzialmente la sentenza in data 24 novembre 2005 con cui il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto S. A. responsabile, oltre che dei reati di cui all’art.171 ter co. 1 L. 633/1941, dichiarati estinti per prescrizione dai giudici d’appello, anche del reato di cui all’art. 648 c.p., rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.

In motivazione la Corte di appello premesso che il ricorrente era stato identificato come colui che aveva la disponibilità del locale ove vennero rinvenuti i c.d. e le play station abusivamente duplicate dall’originale e destinate alla vendita rigettava il motivo di appello con cui si contestava la consapevolezza della provenienza illecita della merce contraffatta, facendo riferimento alla motivazione della sentenza di prima grado secondo cui la qualità e la quantità dei beni, i luoghi nei quali sono stati sequestrati e l’evidente mancanza del timbro SIAE escludevano che potesse sostenersi la mancanza di siffatta consapevolezza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. A., deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 2 comma 3 c.p., art. 171 ter l. 633/41, art. 18 1. 248/2000 e art. 192, 530 c.p.p.

Il ricorrente ha dedotto il malgoverno degli elementi probatori acquisiti, rilevando che la sentenza impugnata è manifestamente carente di motivazione e illogica laddove affronta il problema della disponibilità dei locali ove è stata rinvenuta gran parte della merce sequestrata.

Censura inoltre la violazione dell’art. 2, comma 3 c.p.p. in quanto, in relazione alla data di contestazione della commissione dei reati (16 gennaio 1999) e alle leggi che si sono succedute nel tempo (1.248/2000, d.lgv. 68/2003, e la 1. n. 80/2005) si sarebbe dovuto applicare il principio di specialità previsto dall’art. 9 della legge n. 689/81, e la relativa sanzione amministrativa, rispetto all’applicazione dell’art. 648 c.p.

Ciò premesso, occorre dire che il presente ricorso — pure risolvendosi in una prospettazione alternativa di elementi di fatto non ammissibile in questa sede, in considerazione dell’assenza di vizi logici nel ragionamento e nelle valutazioni operate dai giudici di merito impone una diversa considerazione in ordine alla censura dedotta in relazione all’art. 2, comma 3 c.p.

Invero con sentenza n. 47164 del 20-12-2005 le SS.UU. di questa Suprema Corte hanno confermato il principio che il concorso delle condotte di acquisto e ricezione, previste dall’art. 648 c.p., con quelle di detenzione e immissione in commercio previste dall’art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n.633, come modificata dalla legge n.248 del 2000 non è ammissibile, per la prevalenza dell’illecito amministrativo, per specialità, sia sul delitto di ricettazione che sulla contravvenzione di cui all’art. 712 c.p.: e ciò in tutti i casi di acquisto e ricezione dei beni in questione, anche se l’acquisto, come nel caso oggetto del presente giudizio, sia destinato al commercio.

Viceversa, a seguito dell’entrata in vigore del successivo d.lgs. n. 68 del 2003 (che ha abrogato l’art. 16 della legge n. 248 del 2000 e lo ha sostituito con il nuovo testo dell’art. 174 ter della legge n. 633 del 1941) la prevalenza dell’illecito amministrativo si è ridotta ai soli casi di acquisto e ricezione per uso personale.

La singolarità della questione in esame deriva dal fatto che i reati sono stati accertati in un’epoca in cui era ammissibile il concorso tra le fattispecie della legge speciale e quella della legge generale, che successivamente, in base alla legge 248/00, è stato ritenuto inammissibile, per la prevalenza della speciale sanzione amministrativa. Di conseguenza, per ciò che riguarda l’art. 648 c.p. si sarebbe dovuta applicare una formula di proscioglimento in quarto il fatto non era più previsto come reato, anche se, successivamente i fatti hanno trovato una nuova disciplina sanzionatoria penale, sostanzialmente ripristinatoria dell’originaria situazione.

Poiché i reati sono stati giudicati dopo l’entrata in vigore del d.lgv. n. 68/2003, che aveva reso possibile di nuovo la contestazione dell’art. 648 c.p., per le modifiche apportate all’art. 174 ter della legge n. 633 del 1941, limitando la prevalenza dell’illecito amministrativo ai soli casi di acquisto e ricezione per uso personale, il ricorrente è stato ritenuto responsabile anche del reato di ricettazione.

Occorre a questo punto valutare se vi sia stata una violazione dell’art. 2, comma 3 c.p. in ragione dell’eventuale influenza del principio dell’abolitio criminis, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 248 del 2000 e l’abolizione dell’art. 16 della medesima legge a seguito dell’entrata in vigore del d.lgv. n. 68/2003.

I giudici di merito, infatti, non hanno considerate il mutamento di disciplina della normativa speciale rispetto all’epoca di consumazione dei fatti e non hanno quindi affrontato il problema della assenza di continuità normativa tra le varie fattispecie della legge speciale. Da una situazione in cui era possibile il concorso tra la norma speciale e la norma generale si è passati ad un quadro normativo, in cui la medesima fattispecie trovava la sua disciplina esclusivamente nella legge speciale con l’applicazione di una sanzione amministrativa per poi tornare ad una situazione di possibile concorrente applicazione della norma generale e della legge speciale a seguito dell’introduzione di elementi nuovi caratterizzanti quest’ultima e non previsti dalla disciplina previgente.

Orbene, nel caso in esame, a parere della Corte, deve essere rilevata una frattura tra la previgente e l’attuale normativa speciale che ha come conseguenza l’impossibilità di applicazione dell’art. 648 c.p., la cui configurabilità è direttamente legata alla struttura della fattispecie penale della norma di riferimento che disciplina il reato presupposto. E la rilevata discontinuità tra la disciplina esistente sino all’entrata in vigore del d.lvo. n. 68/2003 e quella introdotta dopo la sua entrata in vigore che ha ristretto la prevalenza dell’illecito amministrativo ai soli casi di acquisto e ricezione dei beni per uso personale, impedisce di superare lo iato legislativo e ricondurre il fatto sotto l’ombrello normativo attualmente vigente.

La perdita di rilevanza penale del fatto intervenuta tra il 2000 e il 2003, e la sua prevalenza come illecito amministrativo, non può consentire che continui a sopravvivere la possibilità del concorso tra le due norme penali, nel momento in cui tra le due fattispecie incriminatrici del reato presupposto non è ravvisabile un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo; lo impediscono l’assenza di continuità, e il proprium delle stesse, diverso in quarto eterogenei sono gli elementi che provvedono a disegnarne la tipicità (si veda, seppur con riferimento a presupposti parzialmente diversi, SS.UU., 18 giugno 1993, n. 8650, Depaoli, CED 194490; e sostanzialmente in termini, in materia di codice della strada, Cass., sez. IV, 21 settembre 2007, n. 38548, De Bernardin, CED n. 237653; sez. IV, 18 marzo 2004, n. 23613, PG i proc. Villar, CED 228786).

Ne questa conclusione può ritenersi in contrasto con la previsione dell’art. 170 c.p.

L’autonomia e la specificità delle cause estintive del reato presupposto, secondo cui queste ultime riguardano solo il reato da esse direttamente investito e non si estendono agli altri reati che siano in qualche rapporto di stretta relazione con l’illecito estinto, non possono correttamente estendersi alle ipotesi in cui il reato presupposto sia stato investito da una pronuncia di incostituzionalità, ovvero sia stato oggetto di abolitio criminis, come nel caso di specie. A parere della Corte, in queste due ipotesi, in cui il fatto perda il suo carattere antigiuridico dal punto di vista del diritto penale, pur permanendo gli altri effetti del fatto, inteso in senso naturalistico, ed eventualmente gli altri caratteri, sotto il profilo dell’illecito civile, amministrativo e disciplinare, al giudice penale si impone la necessità della valutazione e dell’accertamento dell’esistenza e della validità delle suddette cause estintive del reato, le quali, pur operando nel momento in cui agiscono, vanno dichiarate attraverso un giudizio che cade sull’antigiuridicità penale del fatto. In sostanza, il principio di retroattività della legge abolitrice, anche se non inderogabile a differenza di quello di irretroattività della legge sfavorevole, finisce per acquisire rilievo costituzionale sotto il profilo dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), e si impone, anche in forza del modello di "diritto penale del fatto", accolto dal nostro ordinamento (v SS.UU., 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, CED 243587). Con la conseguenza che, nel momento in cui l’accertamento viene compiuto, con la sentenza che chiude il giudizio di primo grado, o anche precedentemente nel corso del procedimento stesso, ove possibile, il giudice si trova di fronte ad una situazione processuale che non può non alterare i limiti della originaria contestazione e di cui deve prendere alto. Nel caso in esame deve rilevarsi che è stata introdotta una nuova norma, rispetto alla normativa vigente al momento della consumazione del fatto, in rapporto di specialità con la stesse e che tutelava il medesimo bene giuridico. Sia sotto il profilo formale che sotto il profilo sostanziale è ravvisabile dunque una volontà di politica criminale, anche se poi l’intenzione del legislatore è di nuovo cambiata, di disciplinare in modo innovativo il settore penale di riferimento. Queste conclusioni portano necessariamente a ritenere che vi sia stata una abolizione totale di tale tipo di illecito, in quanto l’elemento aggiuntivo ha avuto un peso tale da ascrivere alla nuova fattispecie un significato lesivo diverso da quello della fattispecie abrogata. L’inesistenza quindi di uno degli elementi per la configurazione del reato di ricettazione, e cioè la provenienza del bene ricettato da delitto, comporta l’impossibilità di configurare il reato in esame.

In applicazione dunque della disciplina della successione nel tempo di cui al comma 3 dell’art. 2 del c.p., il trattamento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più favorevole al reo (si veda in materia di reati tributari SS.UU., 25 ottobre 2000, Di Mauro).

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, sulla base del seguente principio di diritto "In materia di successione di leggi penali, l’art. 2 comma terzo c.p. prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto, una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere applicata sempre, anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole, ripristinando le pene più severe previste da altra legge anteriore che la legge mitior aveva a sua volta modificato".

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non e previsto dalla legge come reato.

Roma, li 7 luglio 2009

Depositato in cancelleria 9 settembre 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione Lavoro Sentenza n. 18144 del 2006 deposito del 10 agosto 2006

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 19/10/2000 F.L. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Melfi la Società Automobilistica Tecnologie Avanzate s.p.a. (SATA) chiedendo che venisse dichiarata la illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli in data 4 luglio 2000, con reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno. Esponeva in ricorso che in data 29/06/2000 la società gli aveva contestato di aver avuto il precedente giorno 27, all’interno dello stabilimento, un diverbio con altro dipendente, tale L. A., che aveva colpito con un tubo di ferro cagionandogli lesioni personali. Sosteneva che tale fatto non rientrava nelle ipotesi per le quali l’art. 25 lett. B) del c.c.N.L. prevedeva la sanzione del licenziamento e riteneva pertanto sproporzionata la sanzione espulsiva, anche perchè in passato non aveva mai subito sanzioni disciplinari.

Nella resistenza della società, il Tribunale, espletata l’istruzione, con sentenza depositata il 20/06/2002 rigettava il ricorso.

A seguito di impugnazione del lavoratore, la Corte di Appello di Potenza, con la sentenza qui impugnata, in riforma della decisione del Giudice di primo grado, annullava il licenziamento, ordinava la reintegrazione dell’appellante e condannava la società al risarcimento del danno.

La Corte Territoriale osservava che l’art. 25 lett. B) del c.c.N.L. certamente consentiva al datore di lavoro di licenziare indipendente che, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, si fosse reso responsabile di azioni che costituiscono "delitto" a termini di legge; era infatti irrilevante che la norma contrattuale, a titolo solo esemplificativo, indicasse alcuni titoli di reato, fra i quali non era annoverato il delitto di lesioni personali.

La Corte riteneva tuttavia che nella specie la sanzione espulsiva fosse manifestamente sproporzionata rispetto alla mancanza addebitata al lavoratore. Infatti, la circostanza che il lavoratore si fosse reso responsabile di un fatto costituente delitto, non era di per sè sufficiente a determinarne automaticamente il licenziamento. Ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva nel licenziamento per giusta causa non si poteva prescindere dalla considerazione della condotta antecedente, concomitante e successiva dell’incolpato, della mancanza di precedenti disciplinari, delle modalità di commissione del fatto, dell’intensità del dolo o del grado della colpa. Riteneva la Corte che il Tribunale: non aveva considerato che il lavoratore non aveva mai commesso in passato alcuna infrazione; non aveva adeguatamente vagliato gli esiti della prova testimoniale, dalla quale era emerso che il lavoratore aveva reagito ad una provocazione, e quindi aveva agito in uno stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e senza alcuna premeditazione; non aveva considerato che il comportamento era connotato più dal dolo d’impeto che dal dolo di proposito e che era improbabile una futura reiterazione della condotta illecita; non aveva considerato che il fatto non aveva cagionato alcun danno all’azienda, nè aveva in alcun modo turbato l’attività aziendale.

In definitiva, la Corte riteneva che il fatto contestato al lavoratore non era tale da comportare una irreparabile interruzione dell’elemento fiduciario, per cui il licenziamento doveva ritenersi illegittimo.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. SATA ha proposto ricorso sostenuto da due motivi. L’intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e segg., in relazione all’art. 25 lett. b) c.c.N.L. e vizi di motivazione. La ricorrente addebita alla Corte Territoriale di non aver considerato che il F. si era reso responsabile di un fatto previsto dalla legge penale come delitto e che la norma contrattuale espressamente prevede il licenziamento di un dipendente che sia reso autore di un delitto. Quindi è lo stesso c.c.N.L. di categoria a sanzionare la commissione di un delitto con la massima sanzione espulsiva, ritenendo tale comportamento tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Le parti sociali hanno considerato in re ipsa il nocumento per l’azienda qualora vengano commessi fatti di tale gravità da essere penalmente perseguiti come delitti. Sostiene infine la ricorrente che la Corte Territoriale, laddove ha affermato che il fatto contestato non aveva provocato alcun nocumento morale o materiale all’azienda, ha confuso le due distinte ipotesi alternative giustificative del licenziamento previste dal citato art. 25 lett. B), e cioè il grave nocumento morale e materiale cagionato all’azienda e la commissione di un delitto, ciascuna da sola sufficiente a giustificare il recesso.

Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la sentenza impugnata afferma che il lavoratore ha reagito ad una provocazione ed ha commesso il fatto senza alcuna premeditazione e laddove ha escluso ogni probabilità che il lavoratore reiteri in futuro simili fatti. La ricorrente al riguardo addebita alla Corte Territoriale omessa ed errata valutazione delle risultanze testimoniali, in particolare della i testimonianze di tale T., dalle quali è invece dato desumere che il F. ha agito con piena coscienza e determinazione.

Il due motivi di ricorso, che è opportuno esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

In tema di licenziamento per giusta causa, questa Corte ha ripetutamele affermato che la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il Giudice, atteso che la nozione di giusta causa è nozione legale e il Giudice deve sempre verificare, stante la inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione legale di giusta causa, di cui all’art. 2119 cod. civ., e se, in ossequio ai principi generali di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia tale da legittimare il recesso, tenuto anche conto dell’elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore (cfr. tra le tante Cass. n. 2906 del 2005, Cass. n. 16260 del 2004, Cass. n. 4435 del 2004, Cass. n. 17562 del 2002). Spetta quindi al Giudice valutare in concreto l’adeguatezza della sanzione irrogata, sulla base della ragionevolezza della sanzione della sua proporzionalità rispetto al fatto addebitato. Questo giudizio, involgendo apprezzamenti di fatto, è riservato al Giudice del merito, ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione del contratto o per vizi della motivazione (cfr. tra le tante Cass. n. 6823 del 2004, Cass. n. 8254 del 2004, Cass. n. 5013 del 2004, Cass. n. 9783 del 2003).

A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, si è correttamente attenuto il Giudice di appello, avendo quel Giudice ritenuto di non essere vincolato dalla previsione contrattuale e di dover accertare se in concreto sussistesse la giusta causa di licenziamento, avuto riguardo alla proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto contestato. Ciò premesso la Corte, valutata la gravità del fatto contestato anche in relazione allo, insussistenza di conseguenze patrimoniali e morali per l’azienda, e considerato il comportamento precedente e successivo dell’incolpato e l’intensità del dolo, ha ritenuto il recesso non proporzionato alla gravità del fatto addebitato.

Il giudizio negativo formulato dalla Corte Territoriale è censurato dalla ricorrente sia per violazione dei canoni di ermeneutica in relazione all’art. 25 del c.c.N.L., sia per vizi di motivazione, attinenti questi ultimi sia all’interpretazione della norma contrattuale che alla valutazione delle risultanze testimoniali.

Dette censure non sono condivisibili.

Le censure che la società muove alla sentenza impugnata sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica nell’interpretazione dell’art. 25 del c.c.N.L. sono del tutto generiche, risolvendosi nel formale richiamo agli artt. 1362 e segg. cod.civ. senza alcuna specifica indicazione del principio o dei principi in concreto violati dal Giudice di appello nella interpretazione della norma contrattuale e senza alcuna specificazione dei motivi della decisività del preteso errore.

Peraltro, una volta escluso che le previsioni contrattuali di condotte illecite possano vincolare il Giudice in ordine alla sussistenza in concreto della giusta causa di licenziamento, la censura si rivela anche inconsistente nella parte in cui addebita alla Corte di Appello di aver erroneamente confuso le due ipotesi di illecito previste dalla norma, e cioè quella della commissione di delitto e quella del grave nocumento recato all’azienda. In realtà la Corte ha richiamato la mancanza di danno morale e materiale all’azienda come elemento di valutazione della non gravità del delitto commesso dal lavoratore e non come fatto illecito contestato al licenziato.

Quanto al preteso vizio di motivazione, la censure della società non tiene conto della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ove la censura riguardi il vizio di motivazione, essa deve investire il percorso logico seguito dal Giudice, deve indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non può risolversi nella mera prospettazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal Giudice del merito, poichè il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al Giudice di merito, ma esclusivamente la coerenza e la sufficienza della motivazione, non essendo consentito al Giudice di legittimità sostituire una propria interpretazione a quella accolta dal Giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 17749 del 2003, Cass. n. 6611 del 2003, Cass. n. 9091 del 2004, Cass. n. 7936 del 2005, Cass. n. 8718 del 2005).

In particolare, per quanto riguarda le prove, è appena il caso di ricordare che la valutazione delle risultanze delle prove testimoniali, come anche il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, involge apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, non censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati, con la conseguenza che la parte che deduce dei vizi di motivazione della sentenza relativamente alla valutazione delle prove non può limitarsi a contrapporre una interpretazione delle prove a sè più favorevole rispetto a quella data dal Giudice, ma deve indicare i vizi logici e le contraddizioni della motivazione che non consentono l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. tra le tante Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001).

Nella specie il Giudice del gravame, con congrua e coerente motivazione, ha dato della norma contrattuale e delle testimonianze raccolte una interpretazione che non contrasta con la lettera della norma contrattuale e che non è irragionevole sul piano logico, e che pertanto non è meritevole di censura.

Per contro le censure proposte dal ricorrente si risolvono nel suggerire una diversa interpretazione della norma contrattuale e delle testimonianze raccolte, più favorevole all’interessato, e sono di conseguenza inammissibili, in quanto sollecitano una diversa interpretazione della norma contrattuale ed il riesame del materiale probatorio, non consentiti al Giudice di legittimità.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 19,00, per esborsi ed in Euro duemilacinquecento per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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