Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2010) 10-01-2011, n. 236

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di L’Aquila, in data 28 giugno 2010, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal difensore di C. C., per la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con l’immediata scarcerazione dell’indagato, avverso l’ordinanza emessa in data 3 maggio 2010 dal Gip presso il tribunale di Pescara per il reato di rapina aggravata.

A sostegno dell’impugnazione il p.m. ricorrente ha dedotto:

a) Violazione e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il P.M. ricorrente lamenta che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata operata unicamente sulla base del riconoscimento dell’indagato C. da parte del sovr.

L., della squadra Mobile di Torino, operato su fotogrammi estratti dalla ripresa della telecamera installata sul luogo della rapina.

Tale riconoscimento sarebbe insufficiente, in quanto dalle testimonianze in atti emergerebbe che i rapinatori all’interno dei locali della banca erano incappucciati.

Secondo il P.M. ricorrente la ripresa della telecamera, su cui è stato operato poi il riconoscimento da parte del sovr. L., ha riguardato i rapinatori al momento dell’ingresso nell’istituto di credito e non all’interno dei locali dell’istituto bancario.

Nella prima fase i fotogrammi evidenziano che i rapinatori entrarono nella Banca a volto scoperto, in modo tale da essere chiaramente riconoscibili; il travisamento venne posto in essere all’interno dell’istituto di credito.

L’indagato era dunque individuabile con precisione in base ai fotogrammi acquisiti e proprio sulla base degli stessi, il sovr.

L., che già stava effettuando indagini relative ad altre rapine analoghe, riconobbe il C..

Vi sarebbe dunque una incoerenza logica nella motivazione nel momento in cui rapporta l’insufficienza del riconoscimento alla circostanza del tempo e del luogo del travisamento dei rapinatori riferito dagli altri testimoni.

L’ordinanza inoltre, non avrebbe valutato in alcun modo i fotogrammi originali in atti.

Alla luce di queste considerazioni doveva essere ritenuto sufficiente ad integrare il regime della gravità indiziaria il riconoscimento effettuato dal sovr. L..

Soprattutto se fosse stato valorizzato attraverso le verifiche dirette dei fotogrammi presenti negli atti.

Il ricorso appare fondato.

Il Tribunale di l’Aquila reputa insufficiente il riconoscimento operato dal sovr. L. per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza tali da giustificare l’adozione della misura cautelare impugnata.

In particolare, nella breve ricostruzione degli indizi di colpevolezza acquisiti nel corso delle indagini il collegio svaluta il riconoscimento fotografico dall’agente di P.G., in base alla circostanza che la visione del teste ha potuto riguardare esclusivamente alcuni fotogrammi raffiguranti i malviventi al momento dell’ingresso nell’istituto di credito; doveva, in realtà essere considerato che le altre emergenze istruttorie evidenziano come all’interno dei locali della banca i malviventi agirono con il volto travisato.

L’atto istruttorio, sul quale è stata basata l’adozione della misura cautelare, non sarebbe quindi da solo univocamente idoneo a fissare le condizioni richieste dalla legge.

Osserva il collegio che le valutazioni operate dal Tribunale del riesame non possono essere condivise.

Le considerazioni svolte non appaiono infatti esenti da censure logico – giuridiche con riferimento al parallelismo effettuato tra l’accertata condizione di travisamento dei rapinatori all’interno della banca e la altrettanto accertata assenza di travisamento al momento dell’ingresso nell’istituto di credito.

In particolare non vi è alcun riferimento all’esecuzione di una analisi comparativa delle risultanze istruttorie e, soprattutto, non vi è alcun giudizio che si riferisca alla valutazione dei fotogrammi in originale acquisiti agli atti rispetto alla capacità di rendere possibile l’identificazione del C..

Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di L’Aquila per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di l’Aquila per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2011) 28-01-2011, n. 3138 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza In data 22 luglio 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di C.D. avverso il provvedimento con il quale la locale Corte d’Appello aveva disatteso l’Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, allo stesso applicata con ordinanza del 14.7.2008 in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.

Il tribunale, premesso che il C. era stato condannato per i suddetti reati cui si riferisce il titolo custodiale con il giudizio abbreviato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione (di cui tre anni condonati), ha rilevato che gli argomenti posti a fondamento dell’istanza non introducono elementi nuovi e diversi idonei a consentire la rivalutazione della posizione cautelare dell’imputato, neppure sotto il profilo della attenuazione delle esigenze e, quindi, della attuale proporzionalità della misura custodiale. Ciò, in particolare, tenuto conto delle modalità e circostanze dei fatti per i quali lo stesso è stato condannato che denotano lo stabile inserimento del C. in un circuito delinquenziale organizzato operante nel settore del traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti (il C. è stato ritenuto colpevole dell’acquisto e trasporto di kg. 45 di marijuana). Il tribunale, quindi, ha ritenuto inidonei ai fini della pretesa attenuazione delle esigenze cautelari sia l’incensuratezza dell’imputato, sia il tempo trascorso dall’applicazione della misura cautelare, ovvero dalla commissione del fatto, non accompagnato da ulteriori elementi sintomatici dell’abbandono delle scelte delinquenziali. Ancora, quanto alla proporzionalità della misura, ha sottolineato che, tenuto conto del presofferto, la pena residua concretamente da scontare è di anni uno e mesi otto di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il C., per il tramite del difensore, denunciando il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento ai presupposti di cui all’art. 299 c.p.p., e all’art. 275 c.p.p., comma 2. In specie: lamenta che il tribunale ha utilizzato formule di stile e mere congetture; ribadisce che l’incensuratezza del C., il tempo trascorso dall’epoca dei fatti (2004) e dall’applicazione della misura cautelare (2008), a fronte della mancanza di elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli di cui all’imputazione, l’entità della pena residua da espiare, impongono una rivalutazione della proporzione della misura.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La motivazione della ordinanza impugnata – come innanzi sintetizzata – si sottrae alle censure che le sono state mosse su tutti i punti contestati dal ricorrente perchè ha rappresentato con argomenti logici e coerenti le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere il permanere delle esigenze cautelari già valutate in sede di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, pur a fronte della pregressa incensuratezza dell’indagato e del tempo trascorso dall’applicazione della misura.

Come è stato reiteratamente affermato da questa Corte, per quel che riguarda la revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, l’attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura previste dagli artt. 273 e 274 c.p.p., in quanto correlate sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all’ordinanza impositiva, può essere valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato e dalla esecuzione della misura cautelare, tuttavia detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis (Sez. 4^, n. 39531, del 17/10/2006, De Los Rejes, rv. 235391; Sez. 4^, n. 35861, del 26/10/2006, rv. 235041).

Il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all’inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all’uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall’inizio dell’applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("In melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati) (Sez. 2^, n. 39785, del 26/09/2007, dep. 26/10/2007, Poropat, rv. 238763).

Alla luce di detti principi deve essere, altresì, valutata la questione dedotta con specifico riferimento al criterio di proporzionalità.

L’art. 275 c.p.p., comma 2, stabilisce che la misura cautelare debba essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. Tale disposizione, che non impone un vincolo tassativamente predeterminato alla durata della misura cautelare in rapporto all’entità della pena, lascia certamente un ampio margine di discrezionalità al giudice.

L’applicabilità del principio di proporzionalità nel corso dell’esecuzione della custodia cautelare, proprio perchè rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non può prescindere da un’attenta valutazione di tutte le circostanze del caso, con specifico riguardo all’indagine sulla persistenza o meno di quelle esigenze cautelari che hanno condotto in origine alla deliberazione della misura (Sez. 5^, n. 21195, del 12/02/2009, Occhianti, rv.

243936).

Orbene nel caso di specie – prescindendo anche dalla la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, che opera con riferimento al reato associativo contestato – il provvedimento Impugnato proprio tale valutazione ha operato, trasfondendola in una motivazione completa su tutti i punti e priva di vizi logici, come tale non censurabile in questa sede.

3. La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art. 591 c.p.p., e art. 606 c.p.p., comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 109 Giurisdizione Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 3 maggio 2007, il Comune di Reggio Calabria, premesso:

– di aver rilasciato alla E.C. s.r.l. la concessione edilizia n. 90 del 18 marzo 2003 e di essere in base ad essa creditore di oneri di urbanizzazione per Euro 20.814,59, oltre interessi legali, suddivisi in tre rate di Euro 6.938,53, scadenti il 18.9.2003, il 18.3.2004 e il 18.9.2004, e di Euro 38.549,54, oltre interessi legali, suddivisi in quattro rate di Euro 9.637,39, scadenti il 18.6.2003, il 18.12.2003, il 18.6.2004 e il 18.12.2004;

– di aver ottenuto dalla Commercial Union Insurance (oggi A.I. s.p.a.) garanzia fideiussoria del puntuale versamento delle predette somme;

– di aver inutilmente sollecitato i dovuti pagamenti sia alla E.C. s.r.l., sia alla A.I. s.p.a.;

ha chiesto al Presidente di questo Tribunale di ingiungere alle predette società il pagamento in solido a favore del Comune di Reggio Calabria della complessiva somma di Euro 90.049,74, di cui Euro 27.754,12 quali oneri di urbanizzazione ed Euro 8.326,24 quali relative sanzioni ex art. 42 del D.P.R. n. 380/2001, Euro 38.549,56 quali costi di costruzione ed Euro 15.419,82 quali relative sanzioni ex art. 42 del D.P.R. n. 380/2001, oltre interessi dalla scadenza delle singole rate al soddisfo e spese di procedura.

Il Presidente del Tribunale, in data 3 maggio 2007, ha adottato il decreto ingiuntivo n. 168, che ha accolto la domanda dell’istante, liquidando a favore di quest’ultimo anche le spese di procedura, in complessivi Euro 2.012,00, oltre IVA e CPA, come per legge.

Il Comune di Reggio Calabria, ha provveduto a notificare il decreto ingiuntivo alle società debitrici in data 11 maggio 2007 (E.C.) e in data 15 maggio 2007 (A.I.).

Con atto notificato il 25 giugno 2007 e depositato il 25 luglio 2007, la E.C. s.r.l. ha proposto opposizione, deducendo che avrebbe dovuto "essere tenuta indenne dal pagamento delle somme richieste dal Comune di Reggio Calabria, proprio in virtù del fatto che la stessa ha stipulato le polizze fideiussorie a garanzia del puntuale pagamento del debito convenzionato con il Comune". Sostiene inoltre che "durante la costruzione dell’opera edile aveva presentato alcune varianti accolte dal Comune di Reggio Calabria e ciò avrebbe comportato la sospensione del pagamento degli oneri e del costo di costruzione".

Con atto notificato il 20 / 22 giugno 2007 e depositato il 5 luglio 2007, anche l’A.I. s.p.a. ha proposto opposizione, deducendo la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, la limitazione della garanzia prestata al massimale pattuito, l’esclusione dalla garanzia prestata delle sanzioni e l’estinzione della stessa ex art. 1957 cod. civ. In ogni caso, la A.I. chiede la condanna della E.C. al rimborso di tutte le somme che essa A. fosse tenuta a corrispondere al Comune di Reggio Calabria in forza della garanzia prestata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria, creditore opposto, ed ha sostenuto l’infondatezza delle opposizioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 12 gennaio 2011.

Va innanzi tutto presa in esame l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla A.I. s.p.a.

L’eccezione non può essere accolta.

In proposito il collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa in tema di accertamento dei contributi per gli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione. Infatti, detti contributi e costi, pur essendo compresi tra i corrispettivi di diritto pubblico, non hanno natura tributaria. Pertanto, le relative controversie rientrano nella giurisdizione dei T.A.R., con le relative conseguenze in tema di disciplina e procedimento (v. da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 14 gennaio 2011, n. 152; C.S., V, 21 aprile 2006, n. 2258).

Si può passare, ora, all’esame dell’opposizione proposta dalla E.C. s.r.l., che deduce, in buona sostanza, che il Comune, avendo ottenuto garanzia fideiussoria dalla A.I., avrebbe dovuto rivolgersi (solo) a quest’ultima per ottenere il pagamento dovuto.

La tesi non ha pregio.

Va innanzi tutto rilevato come il Comune di Reggio Calabria abbia ripetutamente richiesto, senza successo, il pagamento dovuto sia alla E., sia alla A. (v. documentazione in atti). In ogni caso, la stipula di un negozio di garanzia non può avere alcun effetto "liberatorio" per il debitore, in assenza di esplicite pattuizioni in tal senso. Del resto, con specifico riferimento all’ipotesi di fideiussione, occorre rilevare che in materia di obbligazioni "portable", quali quelle pecuniarie, e con termine di adempimento che esonera dalla costituzione in mora del debitore, il creditore è soltanto facultato ad attivare la solidale responsabilità del fideiussore, senza che possa invece ritenersi tenuto ad escutere il coobbligato piuttosto che il debitore principale (giurisprudenza pacifica, v. ad esempio, in fattispecie del tutto analoga a quella che forma oggetto del presente giudizio, C.S., IV, 13 marzo 2008, n. 1084).

E’, d’altronde, generica e priva di prova la deduzione dell’opponente secondo cui durante la costruzione dell’opera edile sarebbero intervenute varianti, né comunque si comprende perché tale asserita circostanza avrebbe determinato la sospensione del pagamento degli oneri rateizzati.

L’opposizione della E. va pertanto rigettata.

Da parte sua, la A.I. s.p.a. deduce la limitazione della garanzia prestata al massimale pattuito, l’esclusione dalla garanzia prestata delle sanzioni e l’estinzione della stessa ex art. 1957 cod. civ.

E’ logicamente prioritario l’esame di quest’ultimo rilievo, che deve ritenersi infondato.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia, avente funzione di tipo "cauzionale" deve individuarsi nell’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria.

Ne deriva che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", o equivalente, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. "Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione. A tale rapporto, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 cod. civ. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché la disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile a un’obbligazione di garanzia autonoma (v., per un’esaustiva ricostruzione dell’istituto, Cass. SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).

Il collegio ritiene che, nella fattispecie, ricorrano gli elementi propri del negozio autonomo di garanzia, in quanto le polizze nn. 158.508926.28 e 159.508925.30 stipulate in data 14 marzo 2003 dalla E.C. con la Commercial Union Insurance (oggi A.I.) a favore del Comune di Reggio Calabria hanno esplicita funzione cauzionale e recano la previsione (art. 5) che "il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dal Comune garantito, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 C.C., la società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso".

Non sussistono pertanto – trattandosi di garanzie autonome – i presupposti per l’applicazione dell’art. 1957 cod. civ.

Rimane da esaminare la questione sollevata dalla A. con riferimento al massimale della garanzia ed all’esclusione delle sanzioni.

Anche siffatte deduzioni vanno disattese.

Il Comune di Reggio Calabria ha attivato le garanzie previste nelle predette polizze per l’esatto importo dei rispettivi massimali (v. note nn. 15527 e 15533 del 30 settembre 2005, richiedenti, rispettivamente, Euro 30.234,72 e Euro 56.330,35), sicché non assume rilevanza la previsione di esclusione delle sanzioni (ulteriori rispetto a tali somme) prevista nella clausola "capitale garantito" delle polizze stesse. Né i limiti in questione possono invocarsi per la differenza (Euro 3.484,67) tra la somma complessiva della quale è stato ingiunto il pagamento (Euro 90.049,74) e quella derivante dall’addizione dei due predetti massimali (Euro 30.234,72 + Euro 56.330,35 = Euro 86.565,07), giacché di essa l’A. deve rispondere per fatto proprio, essendo rimasta inadempiente alla richiesta di pagamento formulata dal Comune per i massimali garantiti.

E’, poi, inammissibile, la domanda subordinata, di condanna della E. al rimborso di tutte le somme che l’opponente fosse tenuta a corrispondere al Comune di Reggio Calabria, giacché essa attiene ai rapporti contrattuali esistenti tra la A. e la E., che non rientrano nella giurisdizione esclusiva che la legge affida al giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, ma in quella dell’A.G.O.

In relazione a quanto precede, anche l’opposizione della A.I. va rigettata.

Le spese di giudizio di opposizione seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, rigetta le opposizioni come in epigrafe proposte e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 168 del 3 maggio 2007. Indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione sulla domanda avanzata dalla A.I. s.p.a. per ottenere la condanna della E.C. a rimborsarle tutte le somme che fosse tenuta a corrispondere al Comune di Reggio Calabria.

Condanna in solido le opponenti E. costruzioni s.r.l. e A.I. s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di opposizione a favore del Comune di Reggio Calabria, forfetariamente liquidate in Euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-02-2011, n. 1838 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe l’istante, premesso che l’Università resistente aveva indetto un bando, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 1 del 4.1.2010, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi, speciali pericolosi e non pericolosi, liquidi e solidi e di noleggio e manutenzione di contenitori igienici per la raccolta e trasporto all’impianto di smaltimento degli assorbenti igienici prodotti nei complessi della stessa struttura, esponeva che nella seduta riservata del 15.6.2010 la Commissione aveva ritenuto che nell’offerta della ricorrente vi fossero elementi seri, oggettivi, precisi, univoci e concordanti con l’offerta presentata dalla Sameco s.r.l., tali da pregiudicare la correttezza della gara e conseguentemente pronunciava l’esclusione della ricorrente e della società Sameco dal procedimento di aggiudicazione.

Pertanto impugnava i predetti provvedimenti, deducendo i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 38, comma 1, lett. m – quater, d.lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e violazione dei principi di concorsualità, poichè la ricorrente era esclusa per collegamento sostanziale con altra impresa partecipante alla gara, non dichiarato in sede di domanda di partecipazione, in forza di tre elementi (identità di n. 10 pag. dei volumi contenenti l’offerta tecnica, orario di arrivo dei plichi contenenti le offerte e riferimento all’utilizzo di contenitori prodotti da Sameco nel progetto tecnico della G.), senza che questi possano essere ritenuti elementi univoci;

Si costituivano l’amministrazione e la controinteressata, eccependo preliminarmente l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda.

All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che non occorre soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, poiché il ricorso è infondato nel merito.

E’ noto che l’art. 38, comma 1, lett. m – quater del codice dei contratti pubblici dispone il divieto di partecipazione alle gare per i soggetti che si trovino in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, "se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale". Peraltro, nella specie, il bando di gara richiedeva espressamente a pena di esclusione, una dichiarazione dell’impresa partecipante, di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante "in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale o alternativamente, di essere in una situazione di controllo di cui all’at. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione".

La disciplina dei contratti pubblici corrisponde, come precisato dalla costante giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 novembre 2003, n. 9838 e T.A.R. Lazio Roma sez. III 30 giugno 2006 n. 5318) alla necessità che la pubblica amministrazione addivenga alla scelta del soggetto con cui concludere un contratto attraverso un procedimento retto da norme pubblicistiche, finalizzate all’individuazione del miglior contraente possibile, sia dal punto di vista soggettivo (con riferimento ai requisiti soggettivi, alle capacità tecniche, organizzative e finanziarie), sia dal punto di vista oggettivo, con riferimento all’economicità dell’offerta formulata e quindi al buon uso del danaro pubblico.

Sicchè il procedimento di scelta, fondandosi sui principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione, si realizza nella corretta attuazione dei principi di concorsualità, segretezza, completezza, serietà, autenticità e compiutezza delle offerte formulate rispetto alle prescrizioni ed alle previsioni della lex specialis.

Tali principi governano l’intero iter procedimentale, con la conseguenza che non ne rimangono estranei i comportamenti dei concorrenti al fine di garantire il rispetto della concorrenzialità, come prescritto dal bando in esame.

La norma richiamata, di cui all’art. 38 del codice dei contratti, trova la propria "ratio" in questa necessità al fine di evitare che partecipino alla gara soggetti che, in quanto legati da una stretta comunanza di interessi, non sono ritenuti dal legislatore idonei a formulare offerte contraddistinte dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità.

Nel caso di specie, la valutazione di tali situazione è stata effettuata dalla commissione di gara che, vagliata la documentazione delle imprese partecipanti e le relative offerte, ha individuato tre elementi di fatto nella identità di ben dieci pagine dell’offerta, nell’orario di presentazione delle offerte escluse (lo stesso giorno, a distanza di cinque minuti l’una dall’altra), l’utilizzo di un prodotto Sameco dichiarato nella stessa offerta della G..

Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, gli indici rilevatori indicati dalla Commissione di gara "non costituiscono meri indizi irrilevanti, ma, al contrario appaiono idonei a tutelare l’interesse pubblico alla correttezza sostanziale della gara e ad assicurare, perciò, l’effettiva concorrenzialità delle offerte ai fini della individuazione del "giusto contraente" (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2004, n. 6367).

Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, determinate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), da dividersi in parti uguali in favore dell’Università di Roma Tor Vergata e della società R..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.