T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 19-01-2011, n. 105 Giudizio avanti i Tribunali delle Acque Pubbliche; Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

A) L’art. 143 comma 1 lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, recante " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici ", nella parte in cui individua nel Tribunale superiore delle acque pubbliche l’organo giurisdizionale al quale spetta la cognizione in materia di ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche, si applica anche alle situazioni in cui l’azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardano comunque l’ambito materiale in questione, nel senso che l’attribuzione sussiste non solo quando si esplica un potere strettamente legato allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire sull’utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche, con la conseguenza che devono intendersi devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3701).

B) Nella fattispecie in esame, con la deliberazione impugnata si dispone di acquisire al patrimonio indisponibile dell’E.S.A., ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 327/2001, beni immobili di proprietà della ricorrente, per la " utilizzazione delle acque del serbatoio Santa Rosalia sul fiume Irminio (3° lotto) – Adduzione vasca e distribuzione 2° e 3° distretto irriguo ".

C) Di conseguenza l’esame della presente controversia sfugge necessariamente alla giurisdizione di questo Giudice amministrativo – come puntualmente eccepito dalla difesa Erariale – per rientrare in quella del Tribunale Superiore delle Acque, presso cui, peraltro, ha già fatto valere le proprie ragioni la ricorrente, nel lungo contenzioso instaurato per altri atti ablativi afferenti alla realizzazione della medesima opera idraulica pubblica.

Considerato, altresì, che, in applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

Ritenuto, infine, che le spese del giudizio si possono compensare tra le parti a ciò ravvisandosi valide ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 6326 Ricorso

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Svolgimento del processo

C.C., titolare di credito da lavoro ammesso nel 1996 al passivo del Fallimento della s.n.c. Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti dichiarato nel dicembre 1995 dal tribunale di La Spezia, proponeva nel giugno 2007 alla Corte d’appello di Torino per la irragionevole durata della procedura stessa, ancora pendente. La Corte d’appello, con decreto depositato il 28 febbraio 2008, rilevato che, a seguito di ripartì parziali, il credito dell’istante era stato pagato per l’80% circa entro quattro anni dall’inizio della procedura, peraltro di più che apprezzabile complessità, ed infine saldato prima della proposizione della domanda di equa riparazione, respingeva il ricorso.

Avverso tale decreto il C. ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a due motivi. Il Ministero non vi ha resistito.
Motivi della decisione

1.- In entrambi i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, erronea e falsa applicazione di norme di diritto ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 p. 1, CEDU) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5). 2.- Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel febbraio 2008, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1-2-3- 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis:

Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3.- Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni. 3.1- Infatti, l’illustrazione del primo motivo si conclude con la seguente esposizione del quesito di diritto: "Dica codesta Ecc.ma Corte se, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6.1 CEDU e della Legge Pinto n. 89 del 2001, art. 2, il giudice nazionale, nel valutare la ragionevolezza o meno della durata di un procedimento, così come l’equità del relativo indennizzo, si debba tener presente la durata complessiva di detto procedimento ai sensi della giurisprudenza dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, effettuando la medesima valutazione ed utilizzando i medesimi criteri di valutazione e di calcolo – anche in ordine al diritto della parte di utilizzare tutti i termini concessi dalla legislazione italiana – effettuata dalla Corte Europea in casi – simili". Trattasi all’evidenza di quesito che, oltre che generico, si mostra inconferente (come tale assimilabile al quesito mancante: cfr. ex multis Cass. S.U. n. 11650/2008), non essendo riferibile alla ratio decidendi del provvedimento impugnato (cfr. sopra).

3.2- Analogamente, il secondo motivo di impugnazione si conclude con il seguente quesito di diritto: "Dica codesta Ecc.ma Corte se, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 CEDU e della Legge Pinto n. 89 del 2001, art. 2, il giudice nazionale, nell’accertare la violazione del diritto alla durata ragionevole del processo e nel riconoscere conseguentemente l’indennizzo da equa riparazione, anche per quanto concerne la sussistenza e la determinazione del danno patrimoniale, sia vincolato al rispetto dei parametri imposti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo". Anche tale quesito si palesa affatto generico, essendo privo di riferimenti al caso in esame, alla ratio decidendi del provvedimento impugnato ed alla diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nella specie. La declaratoria di inammissibilità ne deriva dunque di necessità, senza provvedere sulle spese non essendosi il Ministero costituito.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8640 Contenzioso tributario

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 5100, depositata il 7.6.05, la Commissione Tributaria Centrale, confermando le decisioni emesse nei primi due gradi del giudizio, rigettava il ricorso proposto dall’Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma, diretto a far valere la legittimità – negata dai primi giudici – dell’avviso di liquidazione dell’INVIM straordinaria, dovuta ai sensi del D.L. n. 55 del 1983, art. 26, dalla società Fratelli Navarra s.p.a., in relazione a due immobili siti in Roma.

2. La Commissione Centrale dichiarava, invero, l’illegittimità del suddetto avviso, per non essere stato il medesimo preceduto – benchè l’Ufficio avesse riferito il valore iniziale del bene a data antecedente a quella dichiarata dal contribuente – dalla notifica dell’avviso di accertamento di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20, comma 1.

Nell’impugnata decisione, peraltro, la Commissione centrale dava atto che tale questione, concernente la necessità dell’avviso di accertamento ai sensi della norma suindicata, era già stata decisa nello stesso senso in primo grado, con sentenza non impugnata sul punto dall’amministrazione finanziaria.

3. Per la cassazione della sentenza n. 5100/05 hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, al quale la società Fratelli Navarra s.p.a. ha replicato con controricorso. Le amministrazioni ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Per la loro priorità sul piano logico-giuridico, vanno preliminarmente esaminate dalla Corte le questioni pregiudiziali proposte, nel controricorso, dalla resistente società Fratelli Navarra s.p.a..

1.1. Quest’ultima ha, invero, anzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, essendo stato tale atto introduttivo notificato, in violazione del disposto dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso la propria sede sociale, anzichè nel domicilio eletto nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, ossia presso lo studio dei propri difensori.

Ne conseguirebbe, ad avviso della Fratelli Navarra s.p.a., che la sanatoria derivante dall’avvenuta costituzione di essa intimata nel giudizio di cassazione, operando con efficacia ex nunc, non varrebbe ad ovviare alla decadenza dall’impugnazione nella quale sarebbe ormai incorsa l’amministrazione ricorrente, essendo detta costituzione avvenuta dopo la scadenza del termine annuale per proporre ricorso per cassazione, previsto dall’art. 327 c.p.c..

L’eccezione è infondata e va disattesa.

Osserva, invero, la Corte che la notificazione del ricorso per cassazione eseguita in luogo diverso da quello prescritto, e segnatamente nella sede legale della società, anzichè nel domicilio eletto per il giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, determina la nullità, non dell’impugnazione in senso sostanziale, ma della relativa notifica. Sicchè, quest’ultima è sanata – contrariamente a quanto assume l’odierna intimata, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo dell’atto (ex artt. 156 c.p.c., comma 3 e art. 160 c.p.c.) – sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato, cui la notificazione stessa era diretta, ancorchè tale costituzione avvenga al solo fine di eccepire la nullità (cfr., tra le tante, Cass. S.U. 14539/01, Cass. 15530/04, Cass. 10423/05).

E’ del tutto evidente, per vero, che anche la costituzione in giudizio, al pari della rinnovazione della notifica del relativo atto introduttivo,costituisca una circostanza dalla quale può inferirsi, con assoluta certezza, che l’atto ha raggiunto il suo scopo (Cass. 10423/05); sicchè la sanatoria non può che operare fin dal momento in cui esso (nella specie la notifica del ricorso) fu posto in essere.

D’altro canto, non può revocarsi in dubbio che la sanatoria derivante dalla costituzione in giudizio discenda da un principio generale in materia processuale, desumibile dal disposto dell’art. 156 c.p.c., comma 3 – a tenore del quale "la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato" – come tale certamente applicabile anche al giudizio di legittimità (conf. Cass. 20334/04). Pertanto, essendosi – nel caso di specie – la resistente Fratelli Navarra s.p.a. ritualmente costituita nel presente grado del giudizio, depositando controricorso, la dedotta nullità della notifica del ricorso introduttivo deve ritenersi sanata con efficacia retroattiva, ossia fin dal momento in cui è stata eseguita. Sicchè alcuna decadenza, dal potere di impugnare la sentenza gravata in questa sede, deve ritenersi maturata in pregiudizio delle amministrazioni ricorrenti.

1.2. Pienamente fondata deve, per contro, ritenersi – ad avviso della Corte – la seconda questione pregiudiziale sollevata dalla Fratelli Navarra s.p.a..

La società resistente ha, invero, eccepito l’inammissibilità del ricorso, per avere il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate riproposto in cassazione una questione già esaminata nel primo grado del giudizio, e non riproposta nel giudizio di appello, con specifica impugnazione sul punto da parte dell’amministrazione finanziaria.

A tal riguardo, va infatti rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducono la violazione e falsa applicazione del disposto del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 5 e D.L. n. 55 del 1983, art. 26, comma 1.

Rilevano, invero, le amministrazioni ricorrenti che, in forza del combinato disposto delle norme suindicate, la determinazione della base imponibile del bene – ai fini del calcolo dell’INVIM straordinaria, dovuta ai sensi del D.L. n. 55 del 1983, art. 26, convertito in L. n. 131 del 1983 – deve essere effettuata sulla base della differenza tra il valore finale e quello iniziale del bene posseduto, laddove per valore iniziale deve intendersi quello "al momento dell’acquisto per atto tra vivi o a causa di morte". Sicchè, ad avviso delle ricorrenti, tale valore non può che essere, in definitiva, quello venutosi a determinare con altro atto fiscalmente certo.

Ebbene, non avendo – nella specie – la Fratelli Navarra s.p.a. provveduto a presentare nei termini la dichiarazione precedente per l’INVIM decennale, e non essendo stata tale omissione accertata dall’Ufficio nel termine di decadenza, l’unico atto fiscalmente certo sarebbe rappresentato – ad avviso dell’amministrazione – dagli originari atti di acquisto dei due cespiti sottoposti a tassazione, stipulati, l’uno nel 1961, l’altro nel 1965. La società intimata ha, per contro, determinato il valore iniziale di detti immobili,rispettivamente, all’1.1.75 ed all’1.1.76, avendo la medesima omesso di presentare, alla naturale scadenza verificatasi nell’anno 1976, la dichiarazione prevista ai fini dell’INVIM decennale, dovuta su detti beni per il periodo intercorrente tra la data di acquisto ed il 1976.

Per cui del tutto corretto e legittimo, a parere delle amministrazioni ricorrenti,sarebbe l’avviso di liquidazione dell’imposta, notificato alla Fratelli Navarra s.p.a. in data 25.6.85, ed oggetto di impugnativa nel presente giudizio, con il quale l’Ufficio del Registro ha retrodatato il valore degli immobili all’epoca del loro acquisto. Nè vi era, secondo le amministrazioni finanziarie, necessità dell’emanazione di un prodromico avviso di accertamento – "come invocato dalla controparte" – non essendovi stata "alcuna rettifica del valore iniziale dei beni, dato che gli unici valori fiscalmente certi erano quelli riferentisi agli atti di acquisto dei beni stessi". 1.3. Senonchè – un attento esame delle risultanze processuali degli stessi atti allegati dalle parti nel presente giudizio di legittimità – induce a ritener certo che tale ultima questione, reintrodotta in questa sede dalle amministrazioni finanziarie, e che aveva indotto il giudice di prime cure ad annullare l’avviso di liquidazione dell’imposta perchè non preceduto dal suddetto atto prodromico (avviso di accertamento), non era stata riproposta con il gravame avverso la decisione di primo grado.

Va rilevato, infatti, che tale allegazione della società resistente – in ordine alla mancata proposizione dell’appello da parte dell’Ufficio in relazione alla questione suindicata – non è stata in alcun modo specificamente contestata dalle amministrazioni finanziarie, nè con memoria ex art. 378 c.p.c., nè in pubblica udienza. D’altra parte, rileva la Corte che è la stessa impugnata sentenza della Commissione Tributaria Centrale a dare atto, in maniera inequivocabile, del fatto che sulla pronuncia del giudice di prime cure – che aveva dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta non preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento D.P.R. n. 643 del 1972, ex art. 20 – si era formato il giudicato interno, non essendo stata detta decisione impugnata su questo punto specifico. E, nondimeno, il giudice a quo ha ritenuto di pronunciarsi nel merito, rigettando il ricorso proposto – avverso la decisione di appello dall’Ufficio del Registro di Roma.

2. Tale pronuncia è del tutto errata e va, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2. 2.1. Ed invero, va osservato – in via di principio – che, affinchè possa ritenersi che l’atto di appello investa nella sua totalità la sentenza impugnata, la quale abbia rigettato la domanda con una pluralità di autonome statuizioni, è necessario che il gravame venga proposto con riferimento specifico a ciascuna di dette statuizioni, si che possa inequivocabilmente individuarsi la volontà dell’appellante di devolvere al giudice di appello il riesame di tutti i punti della controversia decisi dal giudice di prime cure.

Per il che, neppure la richiesta di riforma integrale della sentenza impugnata, o il generico richiamo alle domande ed eccezioni formulate in primo grado, possono valere ad investire il giudice del gravame dell’intera materia del contendere oggetto della pronuncia impugnata, qualora le censure svolte con i motivi di appello siano limitate soltanto ad una o alcuna delle statuizioni che ne costituiscono il contenuto. In siffatta situazione, pertanto, laddove la sentenza di appello investa esplicitamente o implicitamente i capi non impugnati, come accade quando la decisione di prime cure venga riformata in toto, si verifica una violazione del giudicato interno, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, e implicante la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (cfr. Cass. 22771/04, 28739/08, 18898/09).

2.2. Il principio di preclusione che deriva dall’irretrattabilità della pronuncia, anche all’interno dello stesso procedimento, in relazione ai capi di decisione non gravati, rispondendo ad un’esigenza fondamentale dell’ordinamento processuale trova, poi, sicura applicazione anche nel processo tributario regolato ratione temporis – come quello conclusosi con l’impugnata sentenza – dal D.P.R. n. 636 del 1972.

Pertanto, laddove la Commissione Tributaria Centrale abbia omesso di dichiarare l’avvenuta formazione del giudicato nei precedenti gradi del giudizio, ed abbia deciso la causa nel merito (come è accaduto nella specie), la relativa preclusione da giudicato interno deve essere rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di cassazione avverso detta pronuncia (Cass. 4286/90).

Ne discende che l’ulteriore prosecuzione del giudizio è definitivamente preclusa, dovendo dalla rilevata violazione del giudicato interno derivare la cassazione dell’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2. 3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la decisione della Commissione Tributaria Centrale, impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, deve essere cassata, non potendo il processo essere proseguito, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2. 4. Le spese del procedimento vanno poste a carico delle amministrazioni ricorrenti.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

giudicando sul ricorso; cassa l’impugnata sentenza ed, ai sensi dell’art. 382 c.p.c, dichiara che il processo non poteva essere proseguito; condanna le amministrazioni ricorrenti al rimborso delle spese del procedimento, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-03-2011, n. 9901

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 29.1.2008, il Tribunale di Perugia dichiarò L.F. responsabile di ricettazione e lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Perugia, con sentenza in data 12.1.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al mancato espletamento dell’esame dell’imputato, pur ammesso in primo grado, ma non espletato perchè il primo giudice stante l’assenza dell’imputato dichiarò chiusa l’istruzione dibattimentale; peraltro l’esame avrebbe dovuto essere disposto ai sensi dell’art. 603 c.p.p.;

2. vizio di motivazione in ordine al delitto di ricettazione in quanto l’imputato sarebbe stato l’autore dei furti;

3. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 2 in quanto il valore dei beni avrebbe dovuto essere il prezzo di realizzo.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Anzitutto l’esame era stato richiesto dal P.M. e non dall’imputato.

In secondo luogo l’imputato non era presente all’udienza in cui l’esame avrebbe dovuto essere effettuato, senza addurre legittimo impedimento, sicchè non può dolersi della dichiarazione di chiusura dell’istruzione dibattimentale.

Questa Corte ha chiarito che, qualora l’imputato, già presente, rimanga volontariamente assente nell’udienza dibattimentale fissata per il suo esame, legittimamente il giudice da lettura delle sue dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, come previsto dall’art. 513 c.p.p., comma 1, senza procedere ulteriormente al detto esame nel corso della successiva prosecuzione del dibattimento; non può essere invocata in proposito, infatti, la nullità di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c), che concerne propriamente l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, nè sussiste alcuna concreta menomazione del diritto di difesa potendo l’interessato avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni più opportune e di domandare per ultimo la parola ai sensi dell’art. 494 c.p.p., comma 1, e art. 523 c.p.p., comma 5 (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9712 del 6.4.1995 dep. 19.9.1995 rv 202348).

In appello, anche a prescindere dalla contumacia dell’imputato, la rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403: "In tema di giudizio di appello, poichè il vigente c.p.p. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione – in senso positivo o negativo – sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento".

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

Mai l’imputato ha dichiarato di essere l’autore dei furti, sicchè si tratta di mera ipotesi alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito svolta dal difensore.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha escluso il valore particolarmente tenue dei beni ricettati e secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di ricettazione, perchè possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capoverso dell’art. 648 c.p., è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue, restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il "fatto di particolare tenuità" prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda, ed in particolare ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole; tale ulteriore operazione, tuttavia, deve essere compiuta secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p.p. e con riferimento al comportamento concreto dell’agente". (Cass. Sez. 2A sent. n. 11113 del 6.11.1996 dep. 21.12.1996 rv 206502).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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