Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-07-2012) 12-09-2012, n. 34949 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 2 gennaio 2012 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame avanzata da E.M.M. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 9 dicembre 2011 dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in ordine ai delitti previsti dagli artt. 416 bis e 110 c.p., art. 629, commi 1 e 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7.

2. Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato erano costituiti dalle denunce presentate e dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa N.F., imprenditore edile vittima delle richieste estorsive avanzata dai membri del clan Mazzarella Formicola, caratterizzate da intrinseca credibilità, reiterate in maniera coerente e univoca nel corso del tempo. Tali dichiarazioni trovavano elementi obiettivi di conforto nelle intercettazioni ambientali, nel contenuto delle audio e video registrazioni effettuate dalla parte offesa in occasione degli incontri avuti con il ricorrente e con i suoi complici, nell’esito dei servizi di osservazione e pedinamento svolti dalla polizia giudiziaria in costanza dei contatti di N. con gli emissari del sodalizio di stampo camorristico, tra cui E.M. M., nelle sentenze acquisite ai sensi degli artt. 238 e 238-bis c.p.p. in ordine all’operatività del clan Mazzarella, alla strategia dal medesimo perseguita, alle sue dinamiche con altre associazioni.

Dal complesso di questi elementi emergeva che l’indagato era organicamente inserito nell’associazione di stampo camorristico denominata clan Mazzarella, cui forniva un consapevole e volontario contributo causalmente rilevante occupandosi delle azioni armate e del settore delle estorsioni, comprese quella in danno dell’imprenditore N..

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, E.M.M., il quale lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai due delitti contestati all’indagato, attesa l’omessa indicazione di specifici elementi da cui inferire la sua volontaria e consapevole partecipazione all’associazione e alla consumazione dell’estorsione in danno di N., nonchè l’improprio richiamo di dati investigativi non pertinenti alla figura del ricorrente e ai reati a lui contestati.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine ai delitti previsti dagli artt. 416-bis e 629 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7 dalle dichiarazioni della parte offesa, dalle intercettazioni ambientali, dai servizi di audio e video-ripresa svolti dalla polizia giudiziaria in occasione degli incontri avuti da N. con il ricorrente e con i suoi complici, dalle risultanze delle attività di controllo e di pedinamento effettuate, nonchè dalle sentenze acquisite, comprovanti l’esistenza e l’operatività del clan Mazzarella nel più ampio contesto delle dinamiche di criminalità organizzata presenti in territorio di Napoli.

I giudici, con motivazione compiuta e logica, hanno evidenziato l’operatività di un articolato sodalizio di stampo camorristico, dedito, tra l’altro, alla commissione di delitti contro la persona e il patrimonio, grazie anche alla ampia disponibilità di armi, caratterizzato da un forte radicamento sul territorio campano, da un’organizzazione gerarchica, all’interno della quale il ricorrente forniva un pieno e consapevole contributo causale, occupandosi, tra l’altro, insieme con altri complici, del settore delle estorsioni, che venivano realizzate avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà in vista del controllo capillare del territorio, delle attività economiche su di esso presenti e della realizzazioni di ingenti profitti illeciti, funzionali a garantire l’operatività del sodalizio e il sostentamento dei suoi membri.

Il provvedimento impugnato ha altresì sottolineato, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali sin qui acquisite, il consapevole contributo morale e materiale fornito dal ricorrente alla vita associativa anche con la commissione dei singoli reati fine (tra cui rientra l’azione estorsi va in danno dell’imprenditore N.) in vista del pieno radicamento territoriale dell’organizzazione, della sua espansione economica, della gestione dei relativi profitti.

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti – apprezzati anche alla luce dei rilievi formulati dalla difesa – e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di E.M.M. in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis, 110 e 81 cpv., art. 629, commi 1 e 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 a lui contestati.

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Nè, d’altra parte, possono trovare ingresso in questa sede le ulteriori considerazioni svolte dalla difesa, volte non già a formulare rilievi critici alla tenuta logica dell’apparato argomentativo dell’ordinanza pronunziata dal Tribunale del riesame, bensì a sollecitare una non consentita lettura alternativa dei fatti e delle emergenze processuali.

In conclusione, risultando manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 dosp. Att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-08-2012, n. 14334

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 1.2 – 20.7.2006 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, rigettò, con l’esclusione di alcune posizioni contributive per le quali l’E. aveva rinunciato alle proprie pretese, la domanda svolta dalla T.C. s. coop. A r.l. nei confronti del predetto Ente volta all’accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia obbligazione contributiva per i lavoratori elencati nel verbale ispettivo del 27.5.1997.
A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che la presunzione di appartenenza al settore dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo presso l’E., dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3 e successive modificazioni non fosse juris et de jure, bensì juris tantum, con la possibilità, quindi, di provare la difformità della prestazione espletata, rispetto a quella presuntivamente artistica; nel caso di specie, peraltro, doveva essere escluso, sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, che tale prova contraria fosse stata fornita dalla Società datrice di lavoro.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la T.C. s. coop. a r. I. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. L’intimato E. ha resistito con controricorso.
L’Inps, quale successore dell’E. a seguito della soppressione di quest’ultimo, giusta le previsioni di cui alla legge n. 214/11, si è costituito con memoria, richiamandosi al controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che l’onere della prova dell’effettivo svolgimento di una prestazione di natura artistica incombe sull’Ente procedente per il recupero della contribuzione previdenziale, quale attore sostanziale nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo, non potendo al riguardo invocarsi la presunzione legale operante ai sensi del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3 sul punto della astratta riconducibilità al settore dello spettacolo di qualifiche professionali non incluse nel primo gruppo.
2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di assicurazione E., i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste l’obbligo contributivo e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni sono quelli indicati nell’art. 3 di tale normativa; la qualità di lavoratori dello spettacolo, inteso come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano, è, per un primo gruppo di detti lavoratori, insita nel tipo di attività svolta; per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice del merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell’elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purchè quest’ultima sia conforme alla delega legislativa di cui al D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2; gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo retributivo a carico dell’azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo; ne consegue che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l’attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto od ascoltato, non sussistendo, in caso contrario, obbligo assicurativo E. (cfr, ex plurimis, Cass., n. 18493/2008; 7211/2004).
La sentenza impugnata si è discostata da tale principio, ritenendo che la suddetta presunzione sia da qualificarsi solo juris tantum, ma pervenendo poi in concreto al rigetto della domanda stante la ritenuta assenza della prova contraria.
Non ha costituito invece oggetto di disamina la questione dell’eventuale non funzionalità all’attività di spettacolo dell’attività dei lavoratori appartenenti al secondo gruppo; ma la ricorrente non ha specificato – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – quando e in che termini tale questione, che è intrinsecamente diversa da quella inerente alla natura artistica o meno, in sè considerata, dell’attività espletata dal singolo lavoratore (ove non rientrante nell’ambito di quelli appartenenti alle qualificazioni professionali del primo gruppo), sarebbe stata introdotta in giudizio e devoluta al Giudice del gravame. Deve quindi ritenersi che:
– la suddetta questione, sulla base della quale la ricorrente fonda la pretesa violazione del criterio di ripartizione degli oneri probatori, è da considerarsi nuova e, come tale, inammissibile in questa sede di legittimità;
– la presunzione ricavabile dalla normativa di riferimento, negli indicato termini di applicabilità, è da ritenersi, conformemente al ricordato orientamento di questa Corte, juris et dejure e non già juris tantum, ma le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza impugnata sono comunque conformi a diritto.
3. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi rigettato, modificata in diritto la motivazione della sentenza impugnata in conformità ai suindicati principi. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 (quaranta/00), oltre ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012
Svolgimento del processo
Con sentenza del 1.2 – 20.7.2006 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, rigettò, con l’esclusione di alcune posizioni contributive per le quali l’E. aveva rinunciato alle proprie pretese, la domanda svolta dalla T.C. s. coop. A r.l. nei confronti del predetto Ente volta all’accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia obbligazione contributiva per i lavoratori elencati nel verbale ispettivo del 27.5.1997.
A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che la presunzione di appartenenza al settore dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo presso l’E., dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3 e successive modificazioni non fosse juris et de jure, bensì juris tantum, con la possibilità, quindi, di provare la difformità della prestazione espletata, rispetto a quella presuntivamente artistica; nel caso di specie, peraltro, doveva essere escluso, sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, che tale prova contraria fosse stata fornita dalla Società datrice di lavoro.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la T.C. s. coop. a r. I. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. L’intimato E. ha resistito con controricorso.
L’Inps, quale successore dell’E. a seguito della soppressione di quest’ultimo, giusta le previsioni di cui alla legge n. 214/11, si è costituito con memoria, richiamandosi al controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che l’onere della prova dell’effettivo svolgimento di una prestazione di natura artistica incombe sull’Ente procedente per il recupero della contribuzione previdenziale, quale attore sostanziale nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo, non potendo al riguardo invocarsi la presunzione legale operante ai sensi del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3 sul punto della astratta riconducibilità al settore dello spettacolo di qualifiche professionali non incluse nel primo gruppo.
2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di assicurazione E., i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste l’obbligo contributivo e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni sono quelli indicati nell’art. 3 di tale normativa; la qualità di lavoratori dello spettacolo, inteso come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano, è, per un primo gruppo di detti lavoratori, insita nel tipo di attività svolta; per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice del merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell’elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purchè quest’ultima sia conforme alla delega legislativa di cui al D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2; gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo retributivo a carico dell’azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo; ne consegue che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l’attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto od ascoltato, non sussistendo, in caso contrario, obbligo assicurativo E. (cfr, ex plurimis, Cass., n. 18493/2008; 7211/2004).
La sentenza impugnata si è discostata da tale principio, ritenendo che la suddetta presunzione sia da qualificarsi solo juris tantum, ma pervenendo poi in concreto al rigetto della domanda stante la ritenuta assenza della prova contraria.
Non ha costituito invece oggetto di disamina la questione dell’eventuale non funzionalità all’attività di spettacolo dell’attività dei lavoratori appartenenti al secondo gruppo; ma la ricorrente non ha specificato – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – quando e in che termini tale questione, che è intrinsecamente diversa da quella inerente alla natura artistica o meno, in sè considerata, dell’attività espletata dal singolo lavoratore (ove non rientrante nell’ambito di quelli appartenenti alle qualificazioni professionali del primo gruppo), sarebbe stata introdotta in giudizio e devoluta al Giudice del gravame. Deve quindi ritenersi che:
– la suddetta questione, sulla base della quale la ricorrente fonda la pretesa violazione del criterio di ripartizione degli oneri probatori, è da considerarsi nuova e, come tale, inammissibile in questa sede di legittimità;
– la presunzione ricavabile dalla normativa di riferimento, negli indicato termini di applicabilità, è da ritenersi, conformemente al ricordato orientamento di questa Corte, juris et dejure e non già juris tantum, ma le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza impugnata sono comunque conformi a diritto.
3. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi rigettato, modificata in diritto la motivazione della sentenza impugnata in conformità ai suindicati principi. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 (quaranta/00), oltre ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012

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Cass. pen., sez. I 24-04-2008 (01-04-2008), n. 17214 Elemento soggettivo – Nozione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20/9/2007 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza 21/6/2005 del Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, ha ritenuto A.S. responsabile del reato di cui all’art. 437 c.p., (omessa installazione di un impianto idoneo ad evitare il contatto dei lavoratori con le fiamme prodotte dal pantografo, e quindi destinato a prevenire infortuni sul lavoro come prescritto con verbale 26/5/2003 della ASL (OMISSIS)) e lo ha conseguentemente condannato, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, con applicazione di entrambi i benefici di legge, confermando per il resto la sentenza impugnata dal P.M..
La Corte, rilevato che i tecnici del servizio PRESAL della ASL (OMISSIS) avevano riscontrato la mancanza di un sistema automatico di spegnimento della fiamma in caso di accesso di persone nella zona di taglio ossiacetilenico del pantografo (installato presso la società FA.VI.NI. s.r.l. di cui l’A. era amministratore unico) e che quest’ultimo non aveva provveduto ai prescritti lavori di messa in sicurezza dell’impianto entro il termine stabilito, pur continuando le lavorazioni per oltre un mese da tale termine, ha ritenuto che la condotta dell’ A. fosse stata sorretta da dolo e non da semplice colpa, avendo egli non solo e non tanto omesso di controllare la tempestiva esecuzione dei lavori da parte dell’elettricista incaricato ma consentito il mantenimento in funzione della macchina per tutto il periodo di tempo compreso tra il 29/6/2003 (data di scadenza del termine per i lavori di adeguamento) ed un imprecisato giorno di agosto, così volontariamente esponendo i dipendenti alla situazione di pericolo che gli era nota e che non era stata consapevolmente rimossa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato con atto del 29/10/2007 deducente erronea applicazione di legge nonchè carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso, non meritando condivisione le censure in esso articolate, debba essere rigettato.
Il ricorrente ha, sotto un primo profilo, denunziato l’erronea riconduzione del fatto alla fattispecie di cui all’art. 437 c.p., questa essendo intesa a prevenire il pericolo di pregiudizi all’integrità fisica di una collettività lavorativa ossia di effetti dannosi capaci di propagarsi ad un numero indeterminato di persone che si trovano nel posto di lavoro, situazione non ravvisabile nella specie atteso che al pantografo in questione erano addetti solo il titolare ed un altro soggetto. La censura è priva di fondamento. Questa Corte, nei suoi più recenti pronunziati (cfr.
Cass. sentenze n. 12464/2007 e n. 6393/2006), ha rammentato che il bene giuridico protetto dalla previsione di cui all’art. 437 c.p., è la sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta o di singoli lavoratori e non già di indistinte collettività, con la conseguenza per la quale la necessaria pluralità dei destinatari della protezione non significa la loro coincidenza con l’intera comunità dei dipendenti neanche in termini di potenzialità diffusiva generale dell’effetto dannoso (in tal caso costituendo, indebitamente, fonti di pericolo soltanto i materiali esplodenti, gli incendi o la fuoruscita di sostanze tossiche).
Si è voluto cioè sanzionare l’omesso apprestamento di quelle cautele idonee a prevenire non solo disastri ma anche infortuni sul lavoro quale effetto di uno, pochi o molti contatti dei lavoratori con la macchina o l’impianto sfornito delle protezioni imposte dalle norme.
A tali principi la Corte di Appello di Torino si è correttamente attenuta, la dove ha applicato la sanzione ad una vicenda nella quale il pantografo privo della prescritta protezione dalle fiammelle era collocato in posizione pericolosa non solo per il singolo addetto nel suo turno ma anche per ciascuno dei dieci dipendenti che, passando vicino ad esso, avesse semplicemente "allungato un braccio".
Il ricorrente difensore, sotto un secondo profilo, ha lamentato che, nella sentenza impugnata, si fosse illogicamente motivato in ordine all’elemento psicologico del reato per la cui sussistenza era necessaria la coscienza e la volontà dell’omissione accompagnate sia dalla rappresentazione dello scopo a cui mirano gli accorgimenti tecnici tralasciati sia del pericolo che la loro mancata adozione comportava: non si era infatti tenuto conto che l’adempimento tardivo delle prescrizioni non era dipeso dalla volontà dell’ A. e vi era stata altresì una erronea valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dal teste C.P. nonchè di tutti gli altri elementi probatori a favore dell’imputato. Le censure sono prive di consistenza. Se è vero che il dolo nella fattispecie in disamina è correlato alla precisa consapevolezza della esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un macchinario privo della cautela imposta e dalla volontà di accettare il rischio di infortunio, facendo funzionare il macchinario senza la cautela stessa (cfr. da ultimo: Cass. sent. n. 4675/2006), appare chiaro come la Corte di merito abbia rettamente applicato il teste riportato principio di diritto. La Corte di Appello di Torino ha invero accertato, con logica motivazione fatta segno solo ad inammissibili tentativi di rivalutare i fatti, che l’A., pur pienamente consapevole dell’obbligo imposto e pur avendo richiesto l’intervento di un tecnico per mettere a norma il pantografo, abbia disposto perchè il macchinario fosse utilizzato per oltre un mese in assenza del richiesto intervento di protezione e, quindi, conoscendo la sua necessità ed accettando il rischio del funzionamento in sua assenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente A.S. al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 2300 Ordinanza ingiunzione di pagamento è opposizione

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Z.A. impugna per cassazione l’ordinanza 18.8.05 con la quale il G.d.P. di Cittadella, della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 5, ne ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2345/2004 del Prefetto di Padova reiettiva del ricorso amministrativo avverso il verbale d’accertamento d’infrazione al C.d.S. n. 182 redatto nei suoi confronti il 13.11.04 dalla Polizia Municipale di Gazzo.

Sostiene il ricorrente l’illegittimità di tale provvedimento in quanto la mancata presenza all’udienza fissata dal G.d.P. era dipesa dalla comunicazione in cancelleria dell’avviso di fissazione, comunicazione ritenuta irrituale in quanto, avendo egli agito con il ministero degli Avv.ti Stefano Grolla ed Angelo Malangoni del foro di Vicenza, con elezione di domicilio in Padova, alla Via Bellini n. 12, presso l’Avv. Massimo Menegotto, quivi l’avviso sarebbe dovuto essere comunicato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 6.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Avviato il ricorso alla trattazione camerale, il P.G. trasmette requisitoria scritta 13.7.10 nella quale, concordando con la relazione ex art. 380 bis c.p.c., conclude per il rigetto del ricorso.

Nella relazione il Consigliere designato evidenzia quanto segue:

"Il ricorso appare manifestamente infondato.

E’ vero, infatti, che il procuratore esercente il proprio ministero nella circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato non è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo, ricompreso in detta circoscrizione, dove ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, riferendosi l’obbligo di procedere a tale elezione, di cui al R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, solo ai procuratori che esercitano il proprio ministero al di fuori della circoscrizione d’appartenenza; onde, nei riguardi del procuratore esercente nella propria circoscrizione che non abbia eletto domicilio nel predetto luogo, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito, ma vanno effettuate nel luogo, risultante dall’albo dell’Ordine professionale, in cui il procuratore ufficialmente risiede in ragione del suo ufficio a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 10 e art. 17, comma 1, n. 7, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 (Cass. 19.6.09 n. 14360, 18.4.02 n. 5635).

Ma è anche vero che, al di fuori di tale ipotesi, sempre ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto del costituirsi in giudizio, non genericamente in qualsiasi luogo nell’ambito della circoscrizione cui appartiene l’ufficio del giudice adito, bensì esclusivamente ne luogo dove ha sede il detto ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria di tale autorità giudiziaria (Cass. SS.UU. 5.10.07 n. 17055, 11.3.08 n. 6419).

Nella specie, poichè i difensori nominati dall’opponente esercitavano extra districtum, essendo iscritti all’ordine di Vicenza ed operando nel distretto di Padova, cui appartiene Cittadella, l’elezione di domicilio in Padova e non in Cittadella non aveva alcuna efficacia; con la conseguenza che le comunicazioni ai predetti procuratori devono ritenersi validamente e ritualmente effettuate presso la cancelleria del G.d.P. di Cittadella e l’ordinanza è stata legittimamente adottata.

Dalla rilevata manifesta infondatezza del ricorso deriva ch’esso può essere deciso con la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., ricorrendo l’ipotesi prevista da tale norma al comma 1, n. 5".

Ritiene il Collegio di condividere, al pari del P.G., le ragioni della relazione – cui, comunicata alle parti costituite, non sono stati mossi rilievi critici – e, pertanto, di respingere il ricorso.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

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