Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 02-05-2011, n. 16874 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 7-10-2009 il Tribunale di Trento, in composizione monocratica in funzione di GE, riconosceva la continuazione tra i reati per i quali I.M. era stato giudicato dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza 1-4-2008 e dal Tribunale di Trento con sentenza 23-12-2008, e, in dichiarata considerazione della recidiva reiterata, determinava la pena complessiva, ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 4, in anni due e mesi undici di reclusione.

Su ricorso del condannato, il quale rilevava la mancata contestazione della recidiva reiterata, l’ordinanza veniva annullata con sentenza della Prima Sezione penale di questa corte in data 17-6-2010, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

Con ordinanza 29-7-2010 il Tribunale di Trento rideterminava la pena in anni tre e mesi due di reclusione.

Ricorre per cassazione il condannato personalmente rilevando come il giudice, anzichè limitarsi a scorporare dalla pena l’aumento erroneamente calcolato per la recidiva, ha rivalutato nuovamente l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, giungendo ad irrogare una pena addirittura superiore rispetto alla precedente. Chiede quindi l’annullamento dell’ordinanza.

Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato rilevando come il giudice, pur uniformandosi al principio fissato da questa corte non applicando l’aumento di pena di cui all’art. 81 c.p., comma 4, sia incorso però in una duplice violazione:

a) violazione del principio della preclusione processuale, in base al quale, in presenza di ricorso del solo condannato, il thema decidendum riguardava solo la congruità dell’aumento per la continuazione in difetto, non in eccesso;

b) vizio di motivazione non avendo spiegato perchè, escludendo la recidiva, la pena sìa stata determinata in misura superiore a quella che teneva conto dell’aumento per la recidiva ex art. 81 c.p., comma 4.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Come osservato dal PG nella requisitoria scritta, è palese come il primo giudice, uniformandosi formalmente al principio fissato dalla Prima Sezione di questa corte, abbia però violato il principio della preclusione processuale che, in presenza del ricorso del solo condannato, gli imponeva di calcolare l’aumento per la continuazione in misura comunque non superiore a quella stabilita nel provvedimento annullato, mentre, nonostante l’esclusione della recidiva reiterata, la pena è stata determinata, con reformatio in peius non consentita, in misura – superiore alla precedente, senza che, oltre tutto, ne siano state indicate le ragioni. L’ordinanza va quindi annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 17-05-2011, n. 19338

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale di Venezia ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Portogruaro del 7 dicembre 2009, che aveva dichiarato non doversi procedere contro I.R. in ordine ai reati di ingiurie e minacce in danno di T.M.A., ritenendo che la mancata comparizione della predetta all’udienza ad onta di avviso in ordine al significato che sarebbe stato attribuito alla sua assenza, costituisse rimessione tacita della querela. Deduce il ricorrente l’erroneità della decisione alla stregua della ormai costante giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso è fondato, atteso che come hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 46088 – Viele – del 30 ottobre 2008, che costituisce orientamento ormai consolidato, ai sensi dell’art. 152 cod. pen. solo la remissione extraprocessuale può essere tacita, mentre in corso di dibattimento, come nel caso di specie, la remissione della querela può essere solo espressa.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di Pace di Portogruaro.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Portogruaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22236 Misure cautelari

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Cosimo del Foro di Torino che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
Svolgimento del processo

O.G. e V.R., indagate e già sottoposte alla misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a due episodi di furto aggravato commessi a Torino il 4 gennaio 2010, ricorrono avverso l’ordinanza del tribunale della libertà di Torino di cui in epigrafe, che, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha annullato l’ordinanza emessa dal Gip dello stesso Tribunale (con la quale era stata dichiarata la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere già applicata da quel giudice alle indagate), (ri) disponendo detta misura.

Il Gip, con il provvedimento annullato dall’ordinanza de qua, aveva disposto la perdita di efficacia della misura custodiale ritenendo che ricorresse il vincolo della continuazione tra i fatti sub iudice e altri fatti oggetto di procedimento penale davanti alla AG genovese, la quale, proprio sulla base della ritenuta continuazione, aveva ritenuto che dovesse farsi applicazione del disposto dell’art. 297 c.p.p., comma 3, con retrodatazione dell’inizio della custodia cautelare a far data dalla adozione della misura cautelare disposta dalla AG di Torino.

Conseguentemente, il Gip di Torino, ritenendo si fosse già formato il giudicato cautelare sulla questione della continuazione, provvedeva nei termini suddetti.

Il Tribunale della libertà, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha annullato detto provvedimento.

In primo luogo, ritenendo non pertinente il richiamo al giudicato cautelare, sul rilievo che si discuteva solo dei fatti commessi a Torino, mentre l’AG di Genova si era pronunciata solo limitatamente ai fatti lì giudicati.

In secondo luogo, sostenendo che non fosse stato assolto l’onere di allegazione da parte delle indagate in ordine alla pretesa sussistenza del vincolo della continuazione: onere non assolto perchè le indagate, con scelta difensiva legittima, nel presente procedimento si erano limitate a negare la commissione dei fatti incriminati.

In ogni caso, la sussistenza della continuazione non poteva ravvisarsi, come sostenuto dal Gip di Torino, solo nelle identiche modalità di commissione dei fatti, nella stessa tipologia di persone offese, nella parziale coincidenza degli indagati, nell’utilizzo dei medesimi telefoni cellulari e nel contesto temporale assai ristretto.

Per poter dedurre il medesimo disegno criminoso era necessaria, invece, una "indagine psicologica" resa impossibile "in ragione dell’atteggiamento negatorio di qualsivoglia responsabilità assunto dalle due indagate".

Da ciò il Tribunale concludeva nel senso che i fatti oggetto rispettivamente dei procedimenti di Torino e di Genova non potevano ritenersi legati dal vincolo della continuazione, onde nel computo dei termini di fase non doveva tenersi conto del periodo di carcerazione patito per i fatti di Genova, ma soltanto del periodo presofferto per i fatti di Torino: per questi ultimi, in definitiva, il termine semestrale di fase, diversamente da quanto argomentato dal Gip, non risultava ancora decorso.

Con il ricorso si deducono l’erronea applicazione della legge penale e la carenza e/o illogicità della motivazione.

Si deduce che erroneamente il tribunale avrebbe posto a fondamento della dimostrazione della continuazione la "confessione" dell’imputato.

Si sostiene che i fatti emersi e sottoposti all’attenzione del giudice rendevano palese la sussistenza del medesimo disegno criminoso, che doveva desumersi non solo dalla omogeneità dei reati e dalla contiguità degli episodi incriminati, ma anche dalla "sovrapponibilità" degli episodi.

Si conclude per l’annullamento della decisione gravata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Vale in proposito non tanto la questione del giudicato cautelare, improponibile rispetto a decisioni cautelari adottate da giudici diversi per fatti diversi, quanto la questione della corretta applicazione della disciplina dettata dall’art. 297 c.p.p., comma 3.

In proposito, come anche di recente precisato (cfr. Sezione 2^, 25 novembre 2010, Noci; Sezione 1^, 27 maggio 2008, Caniello), non è applicabile la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi del richiamato art. 297 c.p.p., comma 3, el caso di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari disposte in procedimenti diversi, pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, per fatti diversi tra i quali non vi è connessione qualificata ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), laddove si tratti di procedimenti originati da distinte ed autonome notizie di reato, la cui separazione, pertanto, non consegua ad una scelta strategica del pubblico ministero e non siano (però) configurabili il vincolo della continuazione e quello della connessione teleologia. Con la precisazione, ai fini che interessano, che la configurabilità del vincolo della continuazione nonchè quello della connessione teleologia sono questioni di fatto rimesse all’apprezzamento esclusivo del giudice di merito, incensurabili in sede di legittimità, ove congruamente motivate.

Or bene, a fronte degli argomenti diffusamente sviluppati dal Gip di Torino, pur con l’improprio richiamo al giudicato cautelare, circa la sussistenza del vincolo della continuazione, erroneamente il Tribunale della libertà si è determinato ad annullare l’ordinanza del Gip facendo inesatto, e assorbente, richiamo al fatto che la "negatoria" delle indagate avrebbe impedito l’apprezzamento sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso. In tal modo, si è finito con l’attribuire ad una scelta difensiva legittima (come tale riconosciuta dallo stesso Tribunale) un ruolo decisivo per fondare o escludere il giudizio sulla continuazione.

In proposito, è pur vero che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato, anche ai fini cautelari, l’unicità del disegno criminoso, che costituisce l’indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e di circostanze occasionali, più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e di necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, dovendo, invece, le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma, deliberato sin dall’inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta, si aggiungerà l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma stesso.

Ed è pur vero che l’interessato, anche se non gravato dall’onere della prova, è tuttavia soggetto ad un "onere di allegazione" degli elementi di fatto e delle ragioni sulle cui basi possa poggiare la tesi della riconducibilità dei vari reati ad un’identica deliberazione preventiva.

Ma è anche vero che tra tali elementi rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati (e in tale prospettiva si è sostanzialmente mosso il Gip di Torino) la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo ed è proprio attraverso questi indici od alcuni soltanto di questi indici – purchè siano preganti ed idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo della continuazione – che il giudice deve apprezzare la sussistenza o no della deliberazione unitaria di fondo idonea a "cementare" le singole violazioni.

Senza che, a tal fine, invece, possa attribuirsi rilevanza decisiva, per escludere il vincolo, al comportamento processuale, quando questo si sostanzi nell’esercizio di una facoltà legittima quale quella di non rispondere ovvero di negare i fatti (come ha fatto il Tribunale).

Ciò perchè trattasi di comportamento che ex se non può essere utilizzato per neutralizzare la valenza dimostrativa delle emergenze fattuali delle vicende di interesse.

L’ordinanza va quindi annullata con rinvio, per nuovo giudizio che si conformi ai suddetti principi.
P.Q.M.

Annulla con rinvio al Tribunale del riesame di Torino il provvedimento impugnato, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 16-06-2011, n. 628 Occupazione d’urgenza

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso al TAR per la Liguria notificato il 01.10.2007 e depositato il 05.10.2007, il signor R.M., premesso di essere proprietario di un fondo agricolo nel Comune di Alessandria nel quale svolge la propria attività di coltivatore diretto, ha impugnato il decreto del Commissario Straordinario di A.R.E.S. – Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte n. 12 del 15.05.2007, ricevuto a mezzo posta il 18.06.2007, con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea in via d’urgenza di una parte del predetto fondo per la realizzazione del quarto lotto della tangenziale stradale di Alessandria, per una lunghezza di circa 2,200 mt.

Ha impugnato altresì gli ulteriori atti del procedimento espropriativo indicati in epigrafe, ed in particolare quelli con cui è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio sul fondo di sua proprietà e quello con cui è stato approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità della medesima.

Ha riferito il ricorrente che dalla realizzazione dell’intervento egli subirebbe un gravissimo pregiudizio dal momento che il progetto approvato prevede il passaggio della strada attraverso la parte centrale del fondo di sua proprietà, il quale verrebbe così ad essere attraversato dall’infrastruttura stradale con notevole pregiudizio per le colture cerealicole tuttora in atto.

2. A fondamento del ricorso ha dedotto sei motivi, con i quali ha lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, nei termini che saranno diffusamente esposti in seguito.

3. Si sono costituiti l’Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte – A.RE.S. e, con atto separato, congiuntamente, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero della Difesa, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestatli – Corpo Forestale dello Stato, l’Autorità di Bacino del fiume Po (AIPO) e ANAS s.p.a., resistendo al gravame con difese di stile e proponendo istanza per regolamento di competenza.

4. Con ordinanza n. 195 del 15.11.2007, il TAR Liguria, preso atto della concorde adesione delle parti al ricorso per regolamento di competenza, ha disposto la trasmissione degli atti al TAR Piemonte.

5. Con atto depositato il 29.11.2007, il ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, richiamando le difese e le conclusioni di cui all’atto introduttivo. Si sono costituiti la Regione Piemonte e l’Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte, opponendosi all’accoglimento del gravame.

6. In prossimità dell’udienza di discussione, con atto depositato il 16.03.2011 si è costituita la Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a. – S.C.R. Piemonte s.p.a., in sostituzione di ARES Piemonte (soppressa ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. Piemonte n. 19 del 6 agosto 2007), riportandosi alle difese già svolte dall’ente sostituito e depositando documentazione.

Anche la difesa del ricorrente e della Regione hanno depositato nuovi documenti. Le difese di S.C.R. s.p.a. e della Regione Piemonte hanno inoltre depositato memorie, a cui la difesa del ricorrente ha contro dedotto con il deposito di note di replica.

7. All’udienza pubblica del 7 aprile 2011, il difensore di S.C.R. ha depositato ulteriore documentazione facendo istanza ex art. 54 c.p.a. di autorizzazione al deposito tardivo rilevando come l’esigenza di produrre nuovi documenti fosse insorta dopo il deposito della memoria di replica del ricorrente; il difensore di parte ricorrente ha chiesto termine per esame ed eventuali deduzioni; il collegio ha rinviato all’udienza pubblica del 26 maggio 2011.

8. In prossimità di quest’ultima il difensore di S.C.R. ha depositato nuovi documenti (con nuova istanza ex art. 54 c.p.a.) e una memoria. Nuove memorie sono state depositate anche dai difensori della parte ricorrente e della Regione Piemonte.

9. All’udienza pubblica del 26 maggio 2011, sentiti l’avv. Rozzio per la parte ricorrente, l’avv. Piccarreta per la Regione e l’avv. Sciolla per S.C.R. Piemonte spa., il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
Motivi della decisione

A) Preliminarmente, pur in assenza di eccezioni o contestazioni di sorta della parte ricorrente, il collegio deve esaminare d’ufficio la ricevibilità della documentazione prodotta dalla difesa di S.C.R. in date 04.04.2001, 07.04.2011 e 04.05.2011 oltre i termini di cui all’art. 73 comma 2 del c.p.a.

Ritiene il collegio che la produzione documentale tardiva possa essere ammessa.

Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, condividendo autorevole giurisprudenza (C.d.S., VI, 6 aprile 2007, n. 1560; C.d.S., V, 11 settembre 2007, n. 4789) formatasi sulla pressoché analoga norma processuale previgente (art. 23, comma 4, della legge n. 1034 del 1971), che la norma di cui all’art. 73 del c.p.a. non qualifica espressamente i termini previsti come perentori, né afferma che essi sono stabiliti a pena di decadenza, affidando, dunque, all’interprete il compito di definire le conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. Con particolare riguardo ai documenti prodotti dall’amministrazione, purché direttamente connessi con l’oggetto della domanda, la giurisprudenza ha, inoltre, correttamente osservato che "non avrebbe alcun senso precluderne l’esibizione dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 23 (o anche il giorno stesso dell’udienza), dal momento che il deposito di tali documenti costituisce addirittura un obbligo (e non un mero potere difensivo) gravante sul soggetto pubblico, indipendentemente dalla circostanza che esso si sia costituito in giudizio per resistere alla domanda" e che, conseguentemente, "il dovere di produzione documentale, che, oltretutto, potrebbe essere sollecitato d’ufficio dal giudice, resta intatto anche nei casi in cui gli atti esibiti possano risultare oggettivamente favorevoli all’amministrazione stessa" (cfr. C.d.S, VI, 4789/2007 cit.).

Deve, dunque, ritenersi che il deposito della documentazione effettuato tardivamente, dopo la scadenza del termine indicato dall’art. 73 del c.p.a. di quaranta giorni liberi prima dell’udienza, non è preclusivo all’esame da parte del Collegio giudicante, atteso che sussiste sempre nel processo amministrativo il potere del giudice di ordinare l’esibizione dei documenti che siano ritenuti necessari ai fini del decidere e non può, comunque, impedirsi al medesimo giudice di esaminare i documenti esibiti fuori termine, fatta salva in ogni caso la facoltà dell’interessato di richiedere termini per contro dedurre (TAR Piemonte, sez. II, 15 aprile 2011, n. 388): facoltà di cui, nel caso di specie, la parte ricorrente si è avvalsa in occasione dell’udienza pubblica del 07.04.2011 (rispetto ai documenti prodotti tardivamente da S.C.R. il 04.04 precedente e in sede di udienza), mentre in relazione al successivo deposito del 04.05.2011, essa ha avuto modo di replicare con la memoria depositata il 09.05.2011 (nella quale, peraltro, non è stata sollevata alcuna eccezione sul punto; e così anche in udienza).

Sulla base di tali considerazioni, ritiene il colelgio che la documentazione prodotta tardivamente dalla difesa di S.C.R. possa essere ammessa in giudizio.

B) Nel merito, il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto.

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli articoli 11 e 16 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, degli articoli 3 e 7 della L. 241/90, del principio del giusto procedimento, nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti.

Il ricorrente ha sostenuto di aver ricevuto notizia del procedimento espropriativo soltanto a seguito della notifica del decreto di occupazione d’urgenza. Ha riferito di aver appreso, a seguito di accesso agli atti, che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28.04.2005 era stato pubblicato l’"avviso di avvio del procedimento espropriativo" da parte di ARES. Ha sostenuto che tale comunicazione sarebbe del tutto inidonea a soddisfare le esigenze partecipative previste dalla legge, dal momento che il predetto avviso si era limitato a dare "generica notizia" circa l’avvio del procedimento espropriativo, laddove invece l’amministrazione sarebbe stata obbligata a comunicare all’interessato sia l’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001) sia l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (ai sensi dell’art. 16 dello stesso D.P.R. 327/2001). Tali violazioni avrebbero precluso al ricorrente la possibilità di partecipare attivamente al procedimento ablatorio e di presentare le proprie osservazioni, anche in merito all’individuazione di una possibile diversa allocazione del tracciato stradale, idonea a salvaguardare il fondo di sua proprietà.

1.2. Osserva il collegio che la censura del ricorrente è infondata e va disattesa.

Giova premettere che in base al combinato disposto degli artt. 11, comma 1 e 16 comma 4 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, al proprietario del bene interessato da un procedimento di esproprio l’ente procedente è tenuto ad inviare due successive comunicazioni di avvio del procedimento:

a) la prima, all’atto di avviare il procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. 11, comma 1 cit.);

b) la seconda, all’atto di avviare il procedimento di approvazione del progetto definitivo e di contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (art. 16, comma 4 cit.).

Tali adempimenti possono essere assolti dall’amministrazione mediante comunicazione personale all’interessato, ovvero, allorchè il numero dei destinatari sia superiore a 50, mediante pubblico avviso, "da affiggere" cumulativamente (ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.P.R. cit.):

– sull’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla procedura espropriativa, nonchè

– su uno o più quotidiani a diffusione nazionale locale e

– ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili medesimi.

Nel caso di specie, come ha provato documentalmente la difesa di S.C.R. (ex ARES), entrambe le predette comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo sono state effettuate da ARES Piemonte utilizzando la modalità dell’ "avviso pubblico", in considerazione del notevole numero dei destinatari, e sono state effettuate in maniera corretta e completa.

In particolare:

a) l’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è stato pubblicato:

– sul B.U.R. n. 31 del 31.07.2003 (doc.5 fascicolo S.C.R.);

– sui quotidiani a diffusione nazionale La Stampa e Il Piccolo del 31.07.2003 (doc.31 e 32);

– sull’Albo Pretorio del Comune di Alessandria (comune nel quale è ubicato il terreno di proprietà del ricorrente) dal 31.07.2003 al 15.08.2003 (doc. 33).

b) l’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stato pubblicato:

– sul B.U.R. n. 17 del 28.04.2004 (doc.4);

– sul sito internet della Regione Piemonte (docc. 27 e 28);

– sui quotidiani La Stampa del 28.04.2005 e Il Piccolo del 27.04.2005 (docc. 25 e 26);

– sull’Albo Pretorio del Comune di Alessandria dal 28.04.2005 al 02.06.2005 (doc. 14).

Osserva il collegio che predetti incombenti sono stati assolti dall’amministrazione procedente in maniera rituale e completa, determinando, per l’effetto, una presunzione assoluta di conoscenza degli atti pubblicati da parte dei destinatari; sicchè l’eccezione del ricorrente di aver avuto conoscenza del procedimento espropriativo soltanto a seguito della notifica del decreto di occupazione d’urgenza è giuridicamente infondata a va disattesa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 22bis del D.P.R. 327/2001, degli artt. 3 e 7 della L. 241/90 nonché vizi di eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici. Ha lamentato, in particolare, che il decreto di occupazione d’urgenza non abbia motivato adeguatamente la sussistenza delle asserite ragioni di urgenza, limitandosi ad una formula apodittica e stereotipata; ha lamentato, inoltre, che lo stesso provvedimento non abbia indicato l’indennità da offrire in via provvisoria, come invece prescritto dal citato art. 22bis; tale adempimento sarebbe stato effettuato soltanto in un momento successivo con la nota ARES del 29.05.2007.

Osserva il collegio che la doglianza è infondata.

L’art. 22bis, comma 2 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 prevede che l’occupazione in via d’urgenza dei beni da espropriare può avvenire, alternativamente, nei seguenti casi:

– nel caso in cui l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20 (comma 1):

– per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (grandi opere);

– allorchè il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

Nel caso di specie, il decreto di occupazione d’urgenza è stato adottato con esclusivo riferimento all’ipotesi da ultimo citata, coinvolgendo la procedura espropriativa un numero di destinatari superiore a cinquanta. Ne consegue che nessuna motivazione era necessaria in relazione al requisito dell’urgenza (TAR Piemonte, sez. I, 03.05.2010, n. 2286; TAR Piemonte, sez. I, 09.09.2008, n. 1875), dal momento che non era la sussistenza di ragioni di tale natura (bensì il numero dei soggetti coinvolti) ad aver giustificato l’adozione dell’atto in esame.

Circa la mancata indicazione dell’ammontare dell’indennità provvisoria di espropriazione, osserva il collegio che la doglianza del ricorrente è pretestuosa, dal momento che il decreto d’occupazione d’urgenza gli è stato notificato unitamente alla comunicazione prot. n. 2758/40 in data 29.05.2007 contenente l’offerta provvisoria della predetta indennità relativa ai mappali oggetto d’occupazione.

In ogni caso, è principio condiviso quello secondo cui il predetto adempimento si pone come requisito di legittimità della sola espropriazione, e non già del provvedimento di occupazione d’urgenza (Consiglio Stato, sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3617).

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 4, 42 e 97 della Costituzione, degli artt. 1 seguenti del D.P.R. n. 327/2001, nonché vizi di eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare la praticabilità di soluzioni alternative che prevedessero, ad esempio, l’allocazione dell’infrastruttura sui terreni confinanti o comunque ai margini del terreno di sua proprietà: una soluzione di questo tipo avrebbe potuto contemperare l’interesse pubblico con quello privato, non avrebbe determinato un aggravio di costi a carico dell’amministrazione e non avrebbe danneggiato le coltura agricole in atto.

Anche tale doglianza è infondata e va disattesa.

L’individuazione delle aree da espropriare ai fini della realizzazione di un’opera pubblica costituisce espressione di un ampio potere discrezionale della P.A., che impinge nel merito della sua azione e che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non si tratti di una scelta ictu oculi irragionevole, contraddittoria, ovvero affetta da travisamento di fatto, essendo inibita ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione degli interessi in conflitto alla valutazione già operata dall’autorità a ciò competente, con l’ulteriore conseguenza che, in simili casi, l’Amministrazione non è tenuta a fornire le specifiche ragioni della scelta del tracciato (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 18 luglio 2008, n. 360; T.A.R. Sardegna Cagliari, 27 marzo 2003, n. 357). In particolare, con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, è stato affermato che la scelta di un tracciato viario costituisce espressione di un giudizio tecnicodiscrezionale, di esclusiva pertinenza dell’amministrazione preposta alla realizzazione dell’opera, soprattutto quando il margine di scelta appare estremamente limitato, tenuto conto che si tratta di semplice collegamento di due strade statali preesistenti (Consiglio Stato, sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6714).

In aggiunta a tali assorbenti considerazioni, va osservato che la difesa di S.C.R. ha documentato che nel caso di specie la scelta del tracciato della tangenziale era addirittura vincolata, sia nel punto di partenza che nel punto di arrivo (in prossimità del quale si trova il mappale 5 del foglio 36, di proprietà del ricorrente, sul quale è stata prevista la realizzazione della rotonda di innesto e di collegamento della tangenziale con il casello autostradale della A26).

In proposito, è sufficiente richiamare le perspicue argomentazioni svolte nella relazione illustrativa allegata al progetto esecutivo dell’opera pubblica (paragrafo 2.2. "criteri generali del progetto", sub doc. 35 del fascicolo S.C.R.).

Del resto, va osservato che il ricorrente, non solo non ha ritenuto di partecipare al procedimento espropriativo – nell’ambito del quale avrebbe potuto e dovuto far valere le proprie ragioni presentando osservazioni e formulando proposte – ma neppure nel presente giudizio ha offerto elementi concreti dai quali poter desumere la manifesta irragionevolezza della scelta della P.A., limitandosi a proporre censure formali e generiche.

La doglianza in esame va quindi disattesa.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 3 della L. 241/90, degli articoli 3, 4 e 10 della L.R. 14.12.1990 n. 40 nonché vizi di eccesso di potere sotto plurimi profili.

Ha censurato, in particolare, la determinazione n. 49 del 13.02.2004 con cui il Dirigente del Settore Viabilità della Regione Piemonte ha ritenuto di non sottoporre il progetto in questione alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale; secondo il ricorrente tale decisione sarebbe illegittima per difetto di motivazione: essa, infatti, non sarebbe stata supportata da alcuna motivazione, pur a fronte di un’opera pubblica che poneva "svariate problematiche" (area interessata da fenomeni alluvionali, soggetta a tutela per la presenza di elementi archeologici, caratterizzata da interferenze di pubblico interesse, come elettrodotti, ecc.).

Osserva il collegio che la censura è infondata, potendosi pertanto prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività formulata dalla difesa di S.C.R.

Le difese della Regione e di S.C.R. hanno ampiamente dedotto sull’infondatezza della censura in esame, anche sulla scorta della ponderosa documentazione versata in atti, con argomentazioni che meritano di essere condivise.

Ritiene infatti il collegio che l’atto impugnato sia stato adottato in piena conformità a quanto previsto dall’art. 10 comma 3 L.R. 40/1998. Tale norma dispone che "L’autorità competente, sentiti i soggetti interessati di cui all’articolo 9 e valutate le osservazioni pervenute, sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato E, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui all’articolo 12, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il termine suddetto, in assenza di pronunzia dell’autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Ove occorra, l’autorità competente subordina l’esclusione dalla fase di valutazione a specifiche condizioni da ritenersi vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento".

Dagli atti di causa si evince che la Conferenza dei Servizi preliminare ha esaminato il progetto dell’opera pubblica sulla base dei criteri indicati dall’allegato E) della predetta legge regionale, con riferimento sia alle caratteristiche dell’opera che alla sua localizzazione. In particolare, in seno alla conferenza sono stati valutati i profili concernenti le criticità di tipo idraulico, le caratteristiche di altezza del rilevato stradale, l’impatto acustico, atmosferico e ambientale (anche in relazione alla movimentazione delle materie prime dai rispettivi punti di approvvigionamento) e la sussistenza di interferenze di tipo elettrico, idrico ed idraulico. Sulla scorta di tali elementi, la determinazione dirigenziale conclusiva ha ritenuto non necessario sottoporre il progetto a V.I.A., ma nel contempo ha richiesto al proponente di rispettare, in sede di redazione del successivo progetto definitivo, una serie di condizioni e richieste di approfondimento scaturite dalla conferenza di servizi e finalizzate all’ottenimento, in seno alla successiva C.d.S. sul progetto definitivo, dei necessari atti di consenso da parte delle Amministrazioni interessate.

Ritiene il collegio che la determinazione impugnata dia conto in modo adeguato dei suoi presupposti di fatto e di diritto, tenuto anche conto del fatto che la decisione di "non" sottoporre il progetto di opera pubblica a V.I.A. – diversamente dalla decisione contraria "di sottoporlo" a V.I.A. – non necessita di una particolare motivazione, se non altro perché altrimenti non avrebbe senso la previsione della citata legge regionale secondo cui "trascorso il termine suddetto, in assenza di pronuncia dell’autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione".

Alla stregua di tali considerazioni, ritiene il collegio che l’atto impugnato si sottragga alle censure mosse dalla parte ricorrente con il motivo in esame, che va quindi disatteso.

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 3, 14 e ss. della L. 241/90, dell’art. 16 della L. n. 109/1994, nonché vizi di eccesso di potere sotto plurimi profili. Secondo il ricorrente, il progetto definitivo dell’opera sarebbe stato approvato senza che fossero dettate prescrizioni in ordine al coordinamento dei lavori stradali con gli interventi necessari ad arginare il "rischio idraulico" segnalato in sede istruttoria da A.I.P.O., A.R.P.A. e Regione Piemonte a causa della vicinanza del fiume Tanaro.

Osserva il collegio che la censura è smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa regionale e, in particolare, dai pareri resi da AIPO, Regione ed Autorità di Bacino, nei quali sono stati chiaramente prescritti gli specifici interventi da attuare per fronteggiare il rischio idraulico, tra i quali la realizzazione degli argini del fiume Tanaro e la costruzione di una stazione di pompaggio per evitare i rigurgiti del Rio Loreto, quest’ultima da realizzarsi proprio ad opera di AIPO.

La censura va quindi disattesa.

6. Infine, con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 3, 6, 14 e ss. della L. 241/90, dell’art. 16 L.109/1994, nonché vizi di eccesso di potere sotto plurimi profili e di incompetenza. Ha rilevato il ricorrente che il responsabile del procedimento, dopo aver sospeso i lavori della Conferenza di Servizi in attesa che il Comune di Alessandria e la Provincia di Alessandria raggiungessero un accordo sull’accollo delle spese di manutenzione dell’opera, avrebbe successivamente proceduto alla conclusione del procedimento (una volta raggiunto effettivamente il predetto accordo) senza prima riconvocare la Conferenza medesima. Tale modus operandi non sarebbe conforme alla vigente normativa, dal momento che sia le determinazione in merito all’organizzazione dei lavori della Conferenza sia le determinazioni conclusive competono agli enti partecipanti e non al responsabile del procedimento.

Anche quest’ultima censura non merita accoglimento.

La decisione di sospendere i lavori della Conferenza dei servizi fino a quando la Provincia e il Comune di Alessandria non avessero raggiunto un accordo sull’accollo delle spese di manutenzione dei nuovi tratti stradali è stata assunta da tutti gli enti partecipanti dopo che ciascuno di essi aveva già espresso il proprio parere (favorevole) in ordine alla realizzazione dell’opera: sicchè, una volta raggiunto l’accordo tra Provincia e Comune sulla ripartizione delle predette spese (unico aspetto rimasto in sospeso), non si imponeva una nuova convocazione della Conferenza, avendo quest’ultima già esaurito la propria funzione.

7. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto perchè infondato.

Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

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