T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 05-07-2011, n. 5919 Professori universitari associati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, professore associato presso l’intimata Università e collocata a riposo a decorrere dal 1° novembre 2007, nel maggio 2006 ha chiesto di poter usufruire per l’anno accademico dell’anno sabbatico, ai sensi dell’art.17 del DPR n.382/1980, il quale stabilisce che "Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio".

L’intimata Università, dopo aver acquisito il necessario nulla osta da parte dell’azienda ospedaliera, con DR n.774 del 27 ottobre 2006 ha accolto l’istanza de qua.

Nel corso del periodo di godimento dell’anno sabbatico l’indennità di cui all’art. 31 del DPR 761/1979 è stata prima corrisposta in misura ridotta (novembre 2006luglio 2007) e successivamente, a partire dall’agosto 2007, non più riconosciuta; tale modus operandi ha poi influito in senso sfavorevole alla odierna istante in sede di quantificazione della indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico, i quali sono stati calcolati sulla base dello stipendio pagato nell’ultimo anno di servizio.

Successivamente non avendo le competenti amministrazioni adottato alcuna determinazione sull’istanza della prof.ssa Moreno tesa ad ottenere il ricalcolo dei citati emolumenti, quest’ultima ha proposto il presente gravame con cui ha chiesto:

a) l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la corresponsione integrale dell’indennità De Maria durante il periodo in cui ha usufruito dell’anno sabbatico nonchè il conseguente ricalcolo della pensione e dell’indennità di buonuscita;

b) la condanna delle intimate Amministrazioni per le parti di rispettiva competenza alla corresponsione delle somme de quibus maggiorate dei danni da svalutazione monetaria e degli interessi legali fino al soddisfo.

Si è costituita l’intimata Azienda Policlinico Umberto I prospettando l’inammissibilità del proposto gravame e contestando nel merito la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.

Alla pubblica udienza del 15.6.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni con cui il resistente Policlinico ha prospettato l’inammissibilità del proposto gravame:

a) per mancata rituale impugnativa da parte dell’odierna istante delle determinazioni con cui l’amministrazione aveva manifestato a quest’ultima la propria volontà di non erogare l’indennità De Maria durante l’anno sabbatico e di procedere al recupero delle somme già corrisposte a tale titolo;

b) poichè la situazione soggettiva attivata nel presente giudizio è di interesse legittimo pacificamente non tutelabile con un’azione di accertamento.

Al riguardo il Collegio osserva che l’ubi consistam della presente controversia ha ad oggetto la pretesa di un professore universitario che ha usufruito dell’anno sabbatico a vedersi riconosciuta nel suddetto periodo l’indennità De Maria.

Ciò precisato, deve essere sottolineato che la tesi della resistente amministrazione confonde tra la posizione soggettiva ad ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 17, che è pacificamente di interesse legittimo vantando l’amministrazione un potere discrezionale, e la posizione soggettiva concernente il trattamento economico da riconoscere durante l’anno sabbatico, la quale ha palesemente natura di diritto soggettivo, essendo disciplinata integralmente dalla normativa, atteso che il comma 4 del citato art. 17 stabilisce che " I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all’estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico", per cui ne discende il principio che al docente che beneficia dell’anno sabbatico deve essere corrisposto lo stesso trattamento economico che avrebbe goduto se fosse rimasto in servizio.

Alla luce di tali precisazioni, quindi le dedotte eccezioni devono essere rigettate in quanto:

a) essendo la situazione vantata dalla odierna ricorrente di diritto soggettivo ben poteva essere tutelata mediante un’azione di accertamento;

b) nessuna preclusione si è verificata in relazione alla mancata e rituale impugnativa delle determinazioni con cui l’amministrazione aveva fatto presente di non voler più corrispondere l’indennità de qua durante l’anno sabbatico.

Nel merito la pretesa ricorsuale è fondata.

A tal fine è sufficiente richiamare il principio stabilito dal citato comma 4 il quale prevede che al docente che beneficia dell’anno sabbatico debba essere corrisposto lo stesso trattamento economico che gli sarebbe stato riconosciuto se fosse rimasto in servizio.

Nè ad inficiare la fondatezza di tale tesi risultano conferenti le argomentazioni di parte resistente secondo le quali:

a) durante l’anno sabbatico la ricorrente non avrebbe svolto attività assistenziale;

b) che il legislatore ha inteso superare l’originario automatismo che caratterizzava la corresponsione dell’indennità perequativa di cui all’art.31 stabilendo che l’attività assistenziale dei docenti venga remunerata " in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ed in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale valutati secondo parametri di efficacia. appropriatezza ed efficienza, nonchè all’efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.

Premesso che all’epoca dei fatti di cui alla controversia in esame il nuovo regime relativo alla quantificazione dell’indennità de qua non era entrato in vigore, come già affermato da questa Sezione con sentenza n.13250/2009, la tesi dell’amministrazione resistente, la quale in sostanza si fonda sul circostanza che l’indennità di cui all’art.31 abbia un contenuto corrispettivo dell’attività assistenziale prestata dal docente universitario, è in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.

In merito è sufficiente richiamare la citata sentenza della Sezione n.13250/2009 la quale ha affermato che: " l’indennità ex art. 31 DPR 761/79 è stata istituita in favore del personale universitario, che presta servizio presso le strutture sanitarie "nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità".

Di tale indennità si è peraltro ripetutamente occupata la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 126/1981, ha affermato che va garantita l’esigenza di perequazione, ove per qualunque ragione lo stipendio del docente universitario venga ad essere inferiore a quello del medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità.

Con la successiva sentenza n. 136/1997, il giudice delle leggi ha poi sottolineato che la suddetta indennità non ha un contenuto corrispettivo dell’attività assistenziale prestata oltre a quella didattica e di ricerca, ma esprime un semplice carattere perequativo, essendo soltanto finalizzata ad equiparare il trattamento economico del personale sanitario docente a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. L’attività assistenziale, infatti, secondo il consolidato insegnamento della Corte Costituzionale, lungi dal rappresentare l’espressione di un duplice rapporto d’impiego, né di un lavoro supplementare o aggiuntivo, è piuttosto uno degli aspetti, tra loro integrati ed inscindibili, con i quali si esprime la professionalità del docente universitario di materie cliniche, che appunto vede l’assistenza come momento integrato ed inscindibile con l’insegnamento e la ricerca".

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto la pretesa ricorsuale è manifestamente fondata per quanto concerne l’integrale corresponsione dell’indennità de qua nel periodo in cui è stato fruito l’anno sabbatico e il conteggio della stessa nel trattamento di fine servizio.

Relativamente, invece, alla problematica attinente il ricalcolo della pensione ordinaria la controversia esula dalla giurisdizione dell’adito Tribunale.

A tal fine è sufficiente richiamare la sentenza n.12337/2010 delle SS.UU della Corte di Cassazione la quale ha affermato che ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell’indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva – che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto d’impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l’Amministrazione è tenuta a versare – e domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico – che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l’ammontare della pensione erogata o da erogare – dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro – e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario per quelle successive – nel secondo caso la domanda appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti.

Per quanto concerne le richieste maggiorazioni deve essere osservato che:

a) non avendo l’indennità di cui all’art.31 carattere retributivo le somme corrisposte tardivamente a tale titolo vanno incrementate dei soli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, con esclusione della rivalutazione monetaria;

b) sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, a seguito del computo nel medesimo anche dell’indennità De Maria, va riconosciuto il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, non cumulabili, e da computarsi secondo i criteri enucleati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 15 giugno 1998 n. 3.

In ordine al riconoscimento degli emolumenti accessori de quibus sulle somme tardivamente erogate a titolo pensionistico la relativa controversia spetta in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che a norma degli artt. 13 e 62, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, sono devolute a quest’ultima tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’Ente obbligato, senza che da tale giurisdizione possano risultare escluse le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (Tar Lazio, sez.I, n.1820/2010).

Per quanto concerne, infine, l’ente tenuto alla corresponsione delle richieste somme, va ribadito, in linea con la giurisprudenza in materia (Cons. Stato, Sez. VI, n. 753 del 3.6.1999; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2046 del 1.12.1999; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2457 del 22.8.2001; TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 6643/04) che resta l’Università il soggetto direttamente responsabile del pagamento dell’indennità in questione, indipendentemente dal sottostante rapporto di provvista finanziaria.

Ciò premesso, il proposto gravame va accolto integralmente ad eccezione della pretesa ricorsuale tesa ad ottenere il ricalcolo del rateo di pensione comprensivo della citata indennità e la corresponsione degli emolumenti accessori sulle somme a tale titolo tardivamente corrisposte relativamente alla quale va dichiarato il difetto di giurisdizione.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue – alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di traslatio iudicii – il rinvio della causa alla Corte dei Conti, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (sent. Corte Cost. n.77/2007).

Vanno pertanto dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e si fissa il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.

Le spese del presente giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3509 del 2010, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, come in motivazione specificato, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, come in motivazione indicato.

Condanne le intimata amministrazioni, in parti uguali ed in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-12-2011, n. 25952 Compromesso e clausola compromissoria

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 19 febbraio 2004 la SHOPVILLE LE GRU s.p.a. promoveva giudizio arbitrale nei confronti della GIOIELLO s.n.c. di Pavia & c. – più tardi KALEIDOS s.a.s. di Pavia & c. – per l’accertamento della risoluzione di diritto, per morosità, del contratto di locazione di un’unità immobiliare ad uso non abitativo sito in Grugliasco, che all’articolo 17 conteneva una clausola compromissoria per arbitrato rituale.

Resisteva alla domanda la conduttrice.

Con lodo 19 ottobre 2004 il collegio arbitrale accoglieva le domande di risoluzione, di rilascio dell’immobile e di condanna al pagamento dei canoni insoluti.

Il lodo era impugnato per nullità dinanzi la Corte d’appello di Milano dalla KALEIDOS s.a.s. per omissione di motivazione relativamente alla pronunzia di accertamento della risoluzione di diritto, in violazione della L. 27 luglio 1978, n.3 92 (equo canone), e nonostante la tolleranza pregressa per il ritardo nel pagamento di canoni.

La Shopville, costituitasi ritualmente, chiedeva il rigetto del gravame.

Con successiva comparsa la KALEIDOS s.a.s. deduceva altresì la nullità della clausola compromissoria, pattuita da uno solo dei soci amministratori, in violazione dello statuto, che richiedeva invece la firma congiunta di entrambi gli amministratori negli atti di straordinaria amministrazione.

Con sentenza 12 marzo 2007 la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione e condannava la KALEIDOS s.a.s. alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivava:

– che era tardiva e quindi inammissibile l’eccezione di nullità della clausola compromissoria, sollevata con memoria, in corso di giudizio, ed estranea ai motivi enunciati nell’atto introduttivo;

– che l’allegata carenza di poteri dell’amministratrice avrebbe comportato l’inefficacia, e non la nullità, della clausola: non rilevabile d’ufficio e dunque soggetta all’ordinario regime di preclusione delle eccezioni;

– che in ogni caso si doveva ravvisare una ratifica tacita del contratto di locazione, e in particolare della clausola arbitrale, stante l’esecuzione prolungata del contratto per numerosi anni e la mancanza di eccezioni al giudizio arbitrale ex adverso promosso;

– che nel merito la dedotta carenza di motivazione era infondata, e comunque irrilevante, dato che la clausola compromissoria prevedeva l’inimpugnabilità del lodo (art. 829 c.c., comma 2).

Avverso la sentenza notificata l’8 maggio 2007 la KALEIDOS s.a.s. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 5 luglio 2007, deducendo la violazione di legge nella mancata rilevazione della carenza di potestas judicandi del collegio arbitrale, in conseguenza della nullità della clausola compromissoria, sottoscritta da soggetto sprovvisto del potere di rappresentanza della società.

Resisteva con controricorso la SHOPVILLE LE GRU s.p.a., che a sua volta eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità, sotto vari profili, del ricorso.

All’udienza del 27 Ottobre 2011, il Procuratore generale ed il difensore della Shopville Le Gru s.p.a. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

E’ infondata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso perchè proposto da soggetto non più esistente.

La trasformazione di una società di persone in società di capitali non da luogo una vicenda estintiva, con costituzione ex novo di altro soggetto; bensì ad una modifica dell’atto costitutivo, che determina la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dei rapporti giuridici sostanziali e processuali, (art. 2497 c.c.: Cass., sez. 3, 20 giugno 2011 n. 13467; Cass., sez. unite, 31 ottobre 2007 n. 23.019; Cass., sez. lav., 12 novembre 2003, n.17066; Cass., sez. 3, 10 maggio 1995, n. 5106).

Anche la circostanza che nell’atto introduttivo dell’impugnazione sia stata indicata come parte istante la società con la denominazione anteriore alla trasformazione è ininfluente ove, come nella specie, non ne risulti una situazione di incertezza sulla identificazione soggettiva (Cass., sez. 1^, 14 dicembre 2006 26.826; Cass., sez. 1^, 13 settembre 2002 n. 13.434).

Pure infondate si palesano le ulteriori eccezioni di inammissibilità, per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, – dal momento che dal ricorso si desumono agevolmente le norme di legge che sì assumono violate dalla decisione della Corte d’appello – ed ex art. 366 bis c.p.c., perchè il quesito di diritto a corredo della censura mossa appare adeguato.

Nel merito, il ricorso è peraltro infondato.

In tema di attività di impresa il criterio per distinguere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non può essere quello del carattere conservativo, o no, dell’atto posto in essere – criterio valido, invece, per l’amministrazione del patrimonio degli incapaci – in quanto l’attività imprenditoriale presuppone necessariamente il compimento di atti di disposizione di beni: con la conseguenza che la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l’atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa di cui si tratta e con le dimensioni dell’impresa stessa. Ne deriva che solo gli atti che modifichino la struttura economico – organizzativa sono da considerarsi di straordinaria amministrazione (Cass., sez. 1^, 18 ottobre 1997 n. 10229; Cass., sez.1, 4 maggio 1995, n. 4856); e tra questi non rientra, automaticamente, una clausola compromissoria, dovendosi accertare se il potere di stipulare il contratto che la contiene rientri, o no, nel potere di rappresentanza dell’amministratore, sulla base del suo contenuto specifico (art. 808 c.c., comma 2). Proprio la necessità di indagini di merito in tal senso porta ad escludere che l’eventuale difetto di potere potesse essere rilevato d’ufficio dalla corte territoriale, o eccepito senza termine preclusivo.

Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-12-2011, n. 27988

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Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia delle Entrate – premesso che l’allora operante "Ufficio distrettuale delle IL DD.", sulla scorta del verbale di constatazione … notificato in data 11 febbraio 1995 elevato da funzionari dell’Ufficio IVA, aveva contestato alla D’ACER s.a.s., ai fini dell’ILOR per l’anno 1994, l’indebita deduzione di costi imputati al C/E per un importo di L. 375.861.000 considerati relativi a fatture per operazioni inesistenti… emesse dalla FIN.EDIL srl -, in forza di un solo motivo, chiedono di cassare la sentenza n. 986/39/05 (depositata il 30 dicembre 2005) della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione di primo grado la quale ha recepito il ricorso della contribuente.

Questa insta per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’impugnazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del Ministero è inammissibile: tale ente, infatti, non ha preso parte al giudizio di appello perchè l’impugnazione, essendo stato il relativo atto depositato il 27 novembre 2002, è stata proposta dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che dal giorno della sua operatività (primo gennaio 2001) è subentrata jure in tutti i rapporti sostanziali e processuali pendenti di cui esso Ministero era titolare.

2. La Corte, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 ("se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio"; "egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito"), deve adottare ex officio una decisione sul ricorso.

In tema di controversia avente ad oggetto (come quella in esame) l’accertamento del reddito di società di persona, infatti, le sezioni unite di questa Corte (sentenza 2008 n. 14815), hanno affermato il condivisibile principio secondo cui "l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbigazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/07); che, pertanto, si verte in fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza:

– che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

– che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2;

– che trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio".

Nel caso l’intero giudizio si è svolto senza la partecipazione necessaria dei soci per cui va rilevata e dichiarata ex officio la nullità dello stesso, con rinvio della causa al giudice di primo grado affinchè riesamini ex novo la controversia dopo avere ordinato la necessaria integrazione del contraddicono con tutti i soci della società.

Il rilievo officioso della esposta nullità del processo consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio fin qui svolto ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; decidendo sul ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero processo e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-09-2011, n. 2304

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con provvedimento prot. 1885 del 23.8.2011 il Comune di Olgiate Comasco ha rilasciato un titolo abilitativo alla realizzazione dell’edificio ed un’autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita;

– con istanza depositata il 21 settembre 2011 il difensore della ricorrente ha dichiarato, per conto della sua assistita, che è venuto meno il suo interesse a coltivare il gravame per cessazione della materia del contendere.

Essendo le ragioni di parte ricorrente integralmente soddisfatte al Collegio non resta che dare atto della cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi – in considerazione anche dell’accordo delle parti sul punto – per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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