Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2011, n. 2193 Tassa rimozione rifiuti solidi

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Svolgimento del processo

Con ricorso 23 aprile 2003 l’azienda ospedaliera "Ospedale di Lecco "propose opposizione avverso l’avviso di accertamento del Comune di Lecco, che aveva avuto ad oggetto la denuncia di variazione delle aree e dei locali adibiti ad attività produttive di servizio e commercio, con la quale erano stati esclusi dall’assoggettamento alla tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani i locali destinati a sala di degenza.

Dedusse la opponente che il regolamento comunale non prevede la applicazione del tributo sulle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali pericolosi e prevede una tassazione ridotta per le aree a produzione di rifiuti solidi urbani speciali.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso.

Il Comune impugnò la decisione, rilevando che l’ente ospedaliero non aveva assolto all’onere della prova di quanto dedotto e che erroneamente si era ritenuto che le parti avessero concordato sulla circostanza che i Locali destinati a degenza producessero promiscuamente di rifiuti solidi urbani e speciali e lamentando il vizio ci ultrapetizione della sentenza impugnata. La Commissione tributaria regionale di Milano ha confermato la decisione, con sentenza 6 maggio 2005, ritenendo che fosse stato provato lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, a cura della appellata.

Propone ricorso per cassazione con tre motivi il Comune; resiste con controricorso l’azienda ospedaliera.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, norma assunta dal regolamento comunale, secondo cui la tassa dovuta per la occupazione e detenzione, qualunque sia l’uso cui sono adibiti i locali e le aree scoperte, mentre nessuna prova era stata data in senso contrario, avendo controparte ammesso che nell’area di degenza si produceva una quota di rifiuti solidi urbani.

Con il secondo mezzo è denunziata la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sul punto decisivo della controversia, in ordine alla concorde ammissione delle parti circa la produzione promiscua di rifiuti. Nega il Comune di avere mai riconosciuto la promiscuità, essendosi limitato ad affermare che nelle aree di degenza si svolgono attività quotidiane produttive di rifiuti ordinari, tanto da giustificare la tassazione; e contesta l’affermazione che la produzione promiscua possa essere assunta come fatto notorio, che, quand’anche tale fosse, lascerebbe confermato, perchè notorio, anche il fatto della produzione dei rifiuti urbani.

Con il terzo mezzo analoga denunzia di vizio motivazionale viene proposta sul punto del divieto di ultrapetizione, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto in toto il ricorso, sebbene l’azienda ospedaliera avesse ammesso la produzione nelle aree di degenza anche di rifiuti ordinari, così modificando sostanzialmente la domanda.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto con riguardo all’ultima delle censure formulate.

I giudici di merito hanno rinvenuto la ammissione della produzione promiscua nelle sale di degenza di rifiuti ordinar e di rifiuti speciali negli atti difensivi della azienda ospedaliera, che peraltro non ha negato neanche nelle difese assunte nel giudizio di legittimità tale circostanza, ed hanno preso atto, anche in tal caso con un accertamento in fatto, insuscettibile quanto il precedente del sindacato di legittimità e tali, l’uno e l’altro, da determinare il rigetto dei primi due motivi, che essa aveva assolto all’onere della prova in ordine allo smaltimento diretto dei rifiuti speciali, ritenendo che ciò giovasse a realizzare la condizione giustificatrice della esenzione.

Hanno Tuttavia disatteso la censura dell’appellante Comune alla statuizione di totale accoglimento del ricorso, rilevando che la contribuente aveva chiesto l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento e che d’altra parte lo stesso appellante aveva insistito per il rigetto del ricorso.

Quest’ultimo assunto non può essere condiviso. Esso, pur muovendo dall’accertamento della promiscuità della produzione di rifiuti, conclude nel senso della sua irrilevanza, in quanto a trovare impedimento alla conseguente statuizione in termini di riduzione dell’aliquota fiscale, alla stregua di quanto previsto dal regolamento comunale, sarebbero state sia la originaria richiesta della ricorrente, intesa all’annullamento integrale dell’atto impugnato, sia la istanza dell’appellante che aveva insistito per il rigetto, anche qui totale, del ricorso; conclusione che non si conforma al principio di diritto tributario che la impugnazione avverso l’atto impositivo è di annullamento – merito, sicchè la pronuncia di annullamento non è ostativa a quella con cui il giudice sostituisce all’atto contestato, nei limiti del petitum, la decisione sulla pretesa fatta valere dall’ente impositore, riducendone la portata. Ne consegue che in relazione al terzo mezzo la sentenza impugnata debba essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale Lombardia anche per le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa in relazione al motivo accolto la semenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Commissione tributaria regionale Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 20-01-2011, n. 394 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del D.L. vo 2 luglio 2010, n. 104, in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2011 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché il ricorso è manifestamente fondato.

Ciò premesso attraverso tale mezzo M.A., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Questore della Provincia di Napoli, visti gli artt. 1 e 2 L. 27.12.1956, n. 1423, come modificati dagli artt. 2 e 3 Legge 3.8.1988, n. 27, aveva disposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio del M. dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, per un periodo di tre anni, con divieto di farvi ritorno senza la preventiva autorizzazione del Questore.

La citata decisione questorile consegue ad un’attività di controllo effettuata da personale dipendente della Questura di Napoli, tesa alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona, nei pressi della Banca Popolare Vesuviana "ove si registrano numerose rapine a clienti che escono dalla citata Banca", in occasione della quale avevano proceduto al "fermo e controllo di un veicolo targato AN438OG condotto dal medesimo M.A., ove poco prima era stato fermato e controllato un suo amico S.G., pregiudicato, gli stessi all’atto del controllo, e gli stessi, all’atto del controllo non davano alcuna giustificazione valida in ordine alla loro presenza in quel centro".

Sul punto il parte ricorrente asserisce di avere vanamente rappresentato nelle controdeduzioni ex art. 10 L. n. 241/1990, conseguenti alla comunicazione di avvio del procedimento che la sua presenza nel Comune di San Giuseppe Vesuviano non era dovuta a intenti delinquenziali, ma era giustificata unicamente dall’esigenza di incontrare il fidanzato della figlia, ormai prossima alle nozze, nell’abitazione, in corso di ristrutturazione, ove i due giovani sarebbero andati a vivere, facendo così perdere ogni rilevo all’ulteriore circostanza addotta di non svolgere in quel centro alcuna attività lavorativa lecita.

A sostegno del gravame l’interessato ha, quindi, dedotto in un’unica censura profili di violazione di legge (artt. 1 e 2 L. n. 1423/1956 e ss.mm.) e di eccesso di potere (assoluta carenza dei presupposti, vizio di motivazione e difetto di istruttoria).

Il ricorso è fondato e merita, come tale, di essere accolto.

Deve premettersi in punto di diritto che, ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, e cioè: che si tratti di un soggetto inquadrabile – sulla base di elementi di fatto – in una delle categorie previste dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ex art. 2 l. cit.("Qualora le persone indicate nell’articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate"; in tema cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 3239/2004; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 2684/2003).

Ne discende di conseguenza, che il provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza dell’interessato ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 ed indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza ad una delle categorie di cui al predetto art. 1 legge cit. e la pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2 stessa legge (cfr. T.A.R. Campania, Sez. V, 27.4.2006, n. 7278).

In particolare, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio – costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli – presuppone pursempre un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, considerata la sua incidenza sull’habeas corpus, e sulle libertà fondamentale dell’uomo, deve necessariamente essere fondato su un rigoroso accertamento dei concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità che il soggetto, rientrante in una delle categorie previste dall’art. 1 della legge n. 1423 del 1956, possa commettere reati.

Orbene, facendo applicazione dei surriferiti principi giurisprudenziali, nel caso in esame l’impugnato provvedimento non corrispondente al su indicato parametro e criterio di legittimità sotto i dedotti profili di difetto di motivazione e di carenza di istruttoria, in relazione ad entrambi i requisiti di legittimità individuati negli artt. 1 e 2 della citata legge n. 1423/1956.

In particolare, con riguardo alla previsione di cui al citato art. 1, il M. non è riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all’art. 1, limitandosi, sul punto, l’Autorità di P.S. ad asserire che:"al C.E.D. il predetto annovera pregiudizi penali per: reati contro la persona, assicurazione obbligatoria, inosservanza provvedimenti dell’autorità, furto e falsi in genere".

Tuttavia nell’individuare tale elementi di controindicazioni non si è tenuto conto che trattasi di tre precedenti assai datati nel tempo, risalendo all’epoca in cui il ricorrente aveva un’età compresa tra i diciotto ed i ventidue anni e dei quali il più recente risale a ben trentasei anni or sono ("radunata sediziosa", commessa in data 24.8.1970 e sanzionata con reclusione per mesi 2 e giorni 20; "furto continuato in concorso " e "falsità in titolo di credito continuato in concorso", commessi in data 78.5.1972 e sanzionati con reclusione per anni 1 e mesi 6 e, rispettivamente, per mesi 7 poi oggetto di indulto per mesi 11 di reclusione; "minaccia continuata in concorso", commesso il 15.7.1974 e sanzionato con giorni 20 di reclusione), in ogni caso tali da non consentire di ritenerlo persona "abitualmente dedita a traffici delittuosi" ovvero che "viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose", mentre, allo stato – come da certificazione versata in atti – non risultano carichi pendenti.

Inoltre, in relazione all’ulteriore profilo di prognosi di pericolosità sociale contemplata ex art. 2 della L. n. 1423 del 1956, che giustifica, sul piano oggettivo, l’irrogazione della misura di prevenzione de qua, va rilevato che trattasi di una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo se non sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 358/2005; 616/2005; T.A.R. Marche, 204/2003; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 3265/2002; Consiglio di Stato, IV Sezione, 27 maggio 2002, n. 2931).

Al riguardo, nella fattispecie, può darsi ingresso al sindacato giurisdizionale sulla valutazione operata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, non essendosi dato "conto e dimostrazione della sua pericolosità per la sicurezza pubblica", sulla base di elementi di fatto connotati da concretezza ed attualità, non essendosi considerato che il M. non si trovava nel Comune di San Giuseppe Vesuviano nell’imminenza di delinquere, ma la sua presenza in quel Comune poteva trovare adeguata giustificazione dalla necessità di preparare le nozze di una delle figlie con un giovane di quel Comune; inoltre circostanze di non poco peso sono che il ricorrente è impiegato presso il Consorzio Unico di Bacino per le province di Napoli e Caserta, la moglie esercita un’impresa commerciale regolarmente iscritta al R.E.C. ed alla C.C.I.A.A. di Napoli ed, infine, le tre figlie sono una praticante avvocato e le altre due impegnate negli studi universitari.

Pertanto, nel mancato riscontro di significativi indici di pericolosità sociale, resta dimostrata l’insussistenza anche del secondo requisito oggettivo ex art. 2 L. n. n. 1423 del 1956, sopra individuato, costituito dalla pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura di prevenzione, desunto da una valutazione complessiva della sua personalità tale da lasciar presumere che nel futuro possa reiterare condotte antisociali, requisito che deve essere necessariamente sussistente, ai fini della legittimità del foglio di via obbligatorio.

Per i suesposti motivi, il ricorso risulta fondato e, come tale, merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza questorile.

Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, V^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Questore della Provincia di Napoli del 19 giugno 2010.

Compensa tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 6563 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 1.920,00 per ciascuno per anni sette e mesi otto di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti, Sez. giur. per il Veneto, dal 16.9.1996 al 7.6.2007.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente si censura l’impugnata decisione per avere il giudice del merito liquidato l’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo contabile nella misura di Euro 250,00 in ragione d’anno in considerazione della limitata posta in gioco e del carattere collettivo del ricorso originario. I motivi sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sui ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla modestia della posta in gioco e al carattere collettivo dell’azione.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (sentenza n. 14753/2010) a mente della quale, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo o contabile protrattisi per lungo tempo l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria, il Ministero deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti e degli eredi di P.N. pro quota della somma di Euro 6.000,00 oltre interessi di legge dalla data della domanda.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti e degli eredi di P.N. pro quota, della somma di Euro 6.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.440,00 di cui Euro 900,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari e Euro 50,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8620 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 30 giugno 2001 C.A. impugnava una cartella di pagamento deducendo che, contrariamente a quanto indicato nella stessa cartella, aveva già tempestivamente impugnato anche l’avviso di rettifica della dichiarazione Irpef ed Ilor per l’anno 1993 notificatogli dall’Ufficio delle Entrate di S. Angelo dei Lombardi.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso. Proponeva appello la G.E.I. e la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile il gravame in considerazione della sua tardività. Avverso la detta sentenza la G.E.I. S.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato sotto il profilo dell’erronea interpretazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16. Si costituiva il contribuente con controricorso, in cui eccepiva tra l’altro l’inammissibilità del controricorso per mancata formulazione dei quesiti ed ha successivamente depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

L’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, merita di essere accolta. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07).

Qualora invece il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Ciò premesso, nel ricorso in esame, la ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione, sotto il profilo dell’erronea interpretazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, omettendo la formulazione del quesito di diritto malgrado che la sentenza impugnata risulti depositata in segreteria dopo la data sopra indicata, esattamente il 5 luglio 2006.

Ora, posto che la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e n. 21979/08), il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate a favore del contro ricorrente come in dispositivo, senza che occorra provvedere sulle spese in favore dell’Amministrazione in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore del controricorrente C.A., che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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