Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 22-06-2012, n. 10455

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Svolgimento del processo

p. 1. P.S. ha proposto ricorso per cassazione contro il Comune di Davoli avverso la sentenza n. 855 del 7 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello del Comune avverso la sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Davoli ed ha rigettato la domanda proposta da esso ricorrente riguardo alla mancata debenza al Comune di somme per la fornitura di acqua potabile per l’anno 2000, le quali erano state richieste dal Comune con una fattura.

p. 2. Al ricorso ha resistito con controricorso il Comune.

p. 3. Il resistente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare inammissibile per violazione del requisito di cui all’art. 360c.p.c., n. 3, cioè della enunciazione dell’esposizione sommaria dei fatti di causa. Invero la struttura del ricorso, nella parte dedicata al fatto è la seguente:

a) nella prima pagina, dopo l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata e una breve premessa enunciativa che con l’atto di citazione introduttivo del giudizio la parte ricorrente aveva agito nella qualità di presunto utente/consumatore del servizio idrico gestito dal Comune di Davoli, rappresentando al Giudice di Pace di aver ricevuto una fattura (non un atto di messa in mora ex art. 2943 c.c.) relativa ad una non identificata fornitura di acqua potabile per l’anno 2000, a partire dall’ultimo terzo della pagina si riporta – con tecnica di utilizzazione di un carattere più piccolo rispetto alla parte effettivamente espositiva del ricorso e che fa sì che ogni pagina consti di oltre cinquanta righe – il contenuto della citazione e la relativa riproduzione termina, con la data e la firma del difensore, all’inizio della pagina sei;

b) seguono sei righe nelle quali si dice che il ricorrente, "nella qualità di preteso debitore (attore formale, ma convenuto in senso sostanziale)", aveva contestato e negato decisamente l’esistenza della fornitura di acqua, che tale fatto non era stato valutato dal primo giudice e poi dal Tribunale, aveva eccepito in subordine la prescrizione, "la non dovutezza della soma, come indicata dal Comune arbitrariamente in fattura, oltre che, la non potabilità dell’acqua, per modo che era stata contestata in toto la richiesta di pagamento;

c) quindi, vengono enunciate riassuntivamente le difese svolte dal Comune fino al termine della pagina sette;

d) si riassumono, quindi, i contenuti della decisione del giudice di pace, si enuncia che il Comune ebbe a proporre appello e di esso si riassumono schematicamente i motivi fino a metà della pagina otto;

e) quindi si riproduce, sempre con il solito carattere il contenuto dell’appello incidentale della ricorrente fino ad un quarto della pagina diciassette, nuovamente con la data e la firma del difensore;

f) di seguito si enuncia che il giudizio di appello venne trattenuta in decisione con termine per deposito di note e repliche ex art. 190 c.p.c. all’udienza del 19 marzo 2010, si riportano le conclusioni precisate dal ricorrente e, quindi, le motivazioni della sentenza impugnata.

p. 3.1. Ora, siffatta tecnica espositiva appare inidonea per evidente eccessività ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 perchè si risolve nel costringere la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura integrale di una parte rilevante degli atti di causa, quali sono l’atto introduttivo del giudizio e l’atto di appello incidentale.

D’atro canto, le parti enunciative inframmezzate fra di esse risultano del tutto insufficienti ai fini della individuazione del fatto sostanziale e processuale cui allude la norma.

Di recente, ribadendo affermazioni consolidate di numerosissime precedenti decisioni (anche delle Sezioni Unite) facendone espresso richiamo, Cass. n. 1905 del 2012, con riguardo ad esposizioni del fatto simili a quella di cui al ricorso, ha statuito che "E’ inammissibile, per inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 363 cod. proc. civ.,, comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in via diretta o indiretta, il testo integrale di una serie di atti dello svolgimento processuale, così onerando la Corte di cassazione di procedere alla lettura di tali atti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, non potendosi ritenere assolta da elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto.".

Questo principio di diritto ha trovato conferma ancora più di recente da parte di Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, la quale si è così espressa: "1.- Queste Sezioni Unite hanno già affermato che, nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che prescrive "l’esposizione sommaria dei fatti della causa" a pena di inammissibilità. Con sentenza n. 16628/2009 è stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura. Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che l’assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo. Nello stesso senso si sono più volte espresse anche le sezioni semplici. In particolare, tra le altre: – la sezione lavoro, con sentenza n. 2281/2010, ha osservato che la prescrizione relativa all’esposizione sommaria dei fatti di causa non può ritenersi rispettata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere; – la sezione tributaria, con sentenza n. 15180/2010, ha ritenuto che la sommarietà dell’esposizione implica un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, i quali altrimenti si risolvono in censure astratte e prive di supporto; – la sesta sezione, con sentenza n. 6279/2011, ha ribadito che il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente, anzichè narrare autonomamente i fatti di causa ed esporre l’oggetto della pretesa, si limiti a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio ovvero ad allegare, mediante "spillatura", tali atti al ricorso; – la terza sezione, con sentenza n. 1905/2012, ha da ultimo chiarito che, se si ammettesse che la Corte di cassazione proceda alla lettura integrale degli atti assemblati per estrapolare la conoscenza del fatto sostanziale e processuale, si delegherebbe alla stessa un’attività che, inerendo al contenuto del ricorso quale atto di parte, è di competenza di quest’ultima; e che, inoltre, non agevolerebbe il rispetto del canone di ragionevole durata del processo.

2.- Il precipitato di tali enunciazioni è che costituisce onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso. La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è dunque, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso. Il rilievo che la sintesi va assumendo nell’ordinamento è del resto attestato anche dall’art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica. La testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è invece richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa: la Corte deve poter bensì verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissione del fascicolo d’ufficio e vanno prodotti gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda), ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere. La selezione di ciò che integralmente rileva in funzione della pedissequa riproduzione, nonchè la esposizione sommaria dei fatti di causa, entrambe correlate ai motivi di ricorso, vanno insomma fatte dal difensore del ricorrente che, per essere iscritto all’albo speciale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 (convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, come successivamente modificata), ha l’esperienza e la competenza necessarie ad un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile. 3.- Le osservazioni che precedono non equivalgono ad affermare che anche la riproduzione del fatto mediante l’esclusiva, testuale esposizione dell’intera sentenza impugnata o della parte di essa dedicata allo "svolgimento del processo" (come spesso accade), necessariamente comporta l’inammissibilità del ricorso per inosservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. Quel che appare in tal caso determinante è che la concisa esposizione dello svolgimento del processo (prescritta per la sentenza fino all’entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 69 del 2009 e da allora non più prevista in relazione alla nuova formulazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) possa ritenersi equivalente in concreto alla esposizione sommaria dei fatti della causa, la quale soltanto è funzionalmente collegata ai motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza. In altri termini, riproducendo il fatto come riportato nella sentenza impugnata, il ricorrente assume il rischio sia di una rappresentazione non sufficientemente chiara sia della sua inadeguatezza funzionale in relazione ai motivi per i quali la sentenza stessa è censurata. La riproduzione totale o parziale della sentenza impugnata può dunque ritenersi idonea ad integrare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, soltanto quando se ne evinca una chiara esposizione dei fatti rilevanti alla comprensione dei motivi di ricorso (Cass., n. 5836/2011). Per converso, il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei motivi sia di per sè autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso".

Alla luce delle ragioni indicate dalle Sezioni Unite la tecnica espositiva con cui il ricorso ha inteso assolvere all’onere di cui all’art. 366, n. 3, appare inidonea a soddisfare il requisito previsto da tale norma, tanto più in una controversia il cui valore viene in chiusura del ricorso indicato in Euro 66,90.

p. 4. Peraltro, se accantonando l’assorbente rilievo della causa di inammissibilità, si procedesse alla (non dovuta, secondo l’arresto delle Sezioni Unite, che hanno lasciato aperta la possibilità di desumere il requisito dell’art. 366, n. 3, dall’illustrazione dei motivi solo nel caso di riproduzione della sentenza impugnata) lettura integrale del ricorso, si evidenzierebbero riguardo ai sette motivi su cui esso si fonda le seguenti considerazioni, che paleserebbero complessivamente l’infondatezza del ricorso:

aa) il primo motivo con cui si denuncia che erroneamente il Tribunale abbia escluso l’improcedibilità dell’appello, prospettata all’udienza di precisazione delle conclusioni dalla parte qui ricorrente sotto il profilo che sulla nota di iscrizione a ruolo vi sarebbe stata solo l’apposizione di un timbro della cancelleria e non la sottoscrizione del cancelliere, si paleserebbe infondato, perchè – fermo che la legge non prevede espressamente la sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo da parte del cancelliere – esso attribuisce valore decisivo, ai fini della individuazione del momento della costituzione in giudizio, alla ricezione della nota da parte del cancelliere, piuttosto che all’iscrizione nell’apposito registro cronologico e nell’apposita rubrica alfabetica, olim disciplinati dall’art. 30 disp. att. c.p.c., ed ora, quanto al primo, dal D.M. Giustizia 27 marzo 2000 n. 264, art. 13, comma 1, n. 1 e quanto alla seconda dal comma 2 della stessa norma: al riguardo, per evidenziare l’eventuale tardività della costituzione sarebbe stato, in realtà, necessario fare riferimento alle risultanze di detti registri (in termini Cass. n. 6028 del 1988);

bb) il secondo motivo, là dove addebita, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, alla sentenza impugnata di avere omesso di motivare o di aver motivato contraddittoriamente o in modo insufficiente sulla "eccepita inesistenza dell’allaccio alla rete idrica comunale e conseguente fruizione del servizio di fornitura come indicato in fattura", sarebbe inammissibile, perchè, pur riproducendo prima una parte della citazione di primo grado e, quindi, dell’appello incidentale, non individua in modo preciso con quale specifica allegazione nel giudizio e particolarmente in detti atti la deduzione di tale circostanza fattuale era stata fatta; ed anzi, in essi si parla di inesistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione, ma non si coglie alcuna deduzione circa l’inesistenza di un allaccio alla rete idrica; ed inoltre, nella parte finale dell’esposizione il motivo svolge considerazioni evocative di una omessa pronuncia su "domanda" svolta nell’atto di appello incidentale, che avrebbe dovuto censurarsi ai sensi dell’art. 360, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

cc) il terzo motivo imputa al Tribunale di avere violato l’art. 2697 c.c., là dove avrebbe trascurato che era stata contestata l’esistenza del rapporto di somministrazione nella sua seconda parte il secondo motivo, in ragione dell’inammissibilità della sua prima parte quanto all’affermazione del Tribunale che la parte ricorrente non aveva dedotto di non aver beneficiato dell’erogazione, rimane a sua volta inammissibile, perchè resta consolidata quella affermazione e, quindi, non è possibile sostenere che il Tribunale abbia violato l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., giacchè, argomentando che il rapporto poteva essere sorto in via di fatto, avrebbe trascurato che la fornitura era stata comunque contestata: ebbene, fermo che anche a questo proposito viene in rilievo la mancata indicazione della sede processuale in cui era avvenuta la contestazione dell’inesistenza fattuale della fornitura per l’ano di riferimento, cioè dell’inesistenza dell’allaccio, cui alludeva il motivo precedente, e fermo che le due sedi processuali indicate (nuovamente quelle ci fa riferimento il motivo precedente) non rivelano in alcun modo tale contestazione, si dovrebbe comunque osservare che avendo parte qui ricorrente agito in azione di accertamento negativo, incombeva ad essa dimostrare quel fatto, mentre si pretende di addebitare alla sentenza, sulla base della comunque indimostrata allegazione di quel fatto, che essa avrebbe considerato esistente la fornitura ancorchè incombesse al Comune di doverla provare;

dd) il quarto motivo, tendente a sostenere che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che l’appello fosse a motivi limitati, appare privo di fondamento, giacchè del tutto inammissibilmente vorrebbe che l’individuazione dei limiti dell’appello dovesse derivare dalla contestazione dell’esistenza del rapporto di fornitura posta a base dell’azione, così non considerando che anche un’azione di accertamento negativo dell’esistenza di un rapporto di massa è da decidere secondo diritto e, peraltro, invocando a torto Cass. sez. un. n. 13917 del 2006, senza considerare il rilievo da essa attribuito alla necessità di una pronuncia espressa sulla natura della causa da parte del giudice di pace;

ee) il quinto motivo lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che nella specie non occorresse la prova della conclusione per iscritto del contratto, pur trattandosi di contratto concluso dalla P.A., in quanto nella specie il Comune era erogatore del servizio e le norme che prescrivono la forma scritta dei contratti della p.a. non si riferirebbero alla P.A. quando eroga un servizio:

si tratta di motivo del quale non è dimostrata la decisività, nel senso che, se anche l’affermazione del Tribunale fosse errata (sul che, trattandosi di controversia inerente una vicenda relativa all’erogazione di un servizio comunale obbligatorio, sarebbe necessario un approfondimento circa la necessità della forma scritta di conclusione e comunque circa le possibili modalità di essa, nella specie con riferimento a quelle di allacciamento alla rete idrica) ed effettivamente dovesse ritenersi che un rapporto contrattuale fra la parte ricorrente ed il Comune necessitasse della conclusione per iscritto, non risulterebbe in alcun modo come e perchè, acclarata l’inesistenza del rapporto contrattuale concluso per iscritto, tale inesistenza dovrebbe risultare ipoteticamente decisiva in funzione dell’accoglimento della domanda di accertamento dell’inesistenza del credito formulata da parte attrice contro la pretesa del Comune.

Invero, al riguardo, occorrerebbe sapere se la pretesa dell’amministrazione di fronte alla quale si è reagito con l’azione di accertamento negativo esercitata sia stata esercitata esclusivamente nel presupposto della qualificazione contrattuale della fonte del credito. In tal caso, il giudizio di accertamento negativo si sarebbe instaurato con esclusivo riferimento a tale fonte della pretesa. Ma parte ricorrente non l’ha allegato e, pertanto, essendo in questa sede noto a questa Corte solo che essa ha agito in accertamento negativo del credito di cui alla fattura non meglio qualificato quoad fonte, dell’eventuale cassazione della sentenza in accoglimento del motivo in esame, non è dato conoscere la possibile decisività in funzione della soluzione della controversia, perchè non risulta che l’oggetto di quest’ultima fosse limitato all’accertamento dell’inesistenza del credito in quanto fondato su contratto non concluso per iscritto. E, quindi, deve ritenersi che la domanda di accertamento fosse estesa alla negazione di qualsiasi ragione giustificativa del credito. In tale ottica, essendo rimasto indimostrato che la fornitura dell’acqua non vi fosse stata, potrebbe avere rilievo che, avendone beneficiato la parte ricorrente, Essa non potrebbe comunque pretendere di pagarla, a tacer d’altro ai sensi dell’art. 2041 c.c., ipotesi di accertamento negativo del credito, del quale non è dato sapere se fosse compreso nell’ambito della domanda;

ff) il sesto motivo (con cui ci si duole che sia stata ritenuta l’esistenza di un idoneo atto interruttivo della prescrizione) appare inammissibile sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 perchè si fonda sul contenuto di un documento non meglio identificato, del quale non riproduce il contenuto e non indica se e dove esso sia esaminabile in questa sede di legittimità (si vedano Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010), sia, gradatamente perchè ignora il riferimento al suo contenuto (come avviso di pagamento) a pagina quattro della sentenza impugnata;

gg) il settimo motivo prospetta una prima censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., addebitando alla sentenza impugnata di non avere provveduto sulla richiesta di determinare in via equitativa il credito nel presupposto della sua eccessività, richiesta formulata i via subordinata nella citazione di primo grado e, quindi, reiterata nell’appello incidentale, non avendola esaminata il primo giudice: si tratta di censura inammissibile, perchè, se è vero che nell’appello incidentale (come emerge dalla parte riprodotta), si reiterò quella richiesta, tuttavia, nella illustrazione del motivo non ci si preoccupa di precisare se essa venne mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice d’appello e come, così delegando inammissibilmente alla Corte di ricercarlo negli atti, il che contrasta con l’onere del ricorrente in cassazione nell’articolazione di un motivo di ricorso per cassazione basato su un’omessa pronuncia (si veda Cass. n. 5087 del 2010 secondo cui "la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciato su un motivo di appello o comunque su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini della astratta idoneità del motivo ad assolvere all’attività assertiva finalizzata all’individuazione della detta violazione, a precisare che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello. In mancanza, il motivo è inidoneo al raggiungimento dello scopo di individuare la detta violazione e per ciò solo va ritenuto inammissibile""), tanto più in regime di applicazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che onera il ricorrente di fornire l’indicazione specifica degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (da ultimo Cass. sez. un. n. 22726 del 2011);

hh) il settimo motivo prospetta, poi, una seconda censura, che, però, è anch’essa inammissibile, sia perchè si appunta su un passo motivazionale della sentenza impugnata che in essa non si coglie (quello riportato a pagina 47 del ricorso in neretto, seconda proposizione), sia perchè fa riferimento ad argomentazioni basate su un regolamento idrico comunale del quale si postula la disapplicazione anche in relazione al diritto comunitario, ma riguardo al quale non fornisce indicazione specifica sempre ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

p. 5. Conclusivamente il ricorso, stante la prevalenza della ragione di inammissibilità, dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-07-2012) 05-09-2012, n. 33882 Ricorso

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volgimento del processo – Motivi della decisione

1. G.L. ricorre per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello di Potenza, in epigrafe indicata, confermativa della sentenza datata 16 febbraio 2011, con cui il Tribunale di Melfi lo aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di cui all’art. 328 c.p., comma 1, perchè, in qualità di consulente tecnico di ufficio, nominato nell’ambito della causa civile n. 367/1996 tra A.E. e C.G., pendente dinanzi al Tribunale di Melfi, indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia, doveva esser compiuto senza ritardo.

Emerge dalla sentenza impugnata che, convocato per fornire chiarimenti in ordine alla relazione di consulenza già depositata, all’udienza del 21 gennaio 2003, il G. compariva personalmente e chiedeva un termine per depositare una relazione integrativa.

L’udienza veniva rinviata per tale motivo al 20 maggio 2003, ma il consulente non compariva nè forniva alcuna giustificazione, malgrado le reiterate e successive ordinanze del giudice (ben sei) notificategli sino al 15 febbraio 2005.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

a) "erronea applicazione della legge penale sotto la specie della violazione dell’art. 187 c.p.p. in correlazione all’art. 192 c.p.p., n. 2 e all’art. 530 c.p.p.";

b) "inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 157 e 158 c.p., art. 161 c.p., n. 2".

3. Con il primo motivo si reitera una doglianza già motivatamente rigettata dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la pretestuosità della censura, con cui l’appellante assumeva che dagli atti di causa non emergeva la prova che il G. avesse prestato il giuramento di rito nella causa civile e che avesse accettato l’incarico di consulente.

L’accertata presenza del consulente all’udienza del 21 gennaio 2003, nella quale egli stesso chiedeva ed otteneva un termine per fornire i richiesti chiarimenti, mediante una relazione scritta integrativa, e il contenuto dei verbali della causa civile del 1 ottobre 2002 e del 13 gennaio 2004, privano di ogni fondamento censure che utilizzano pretestuosamente la mancata acquisizione del verbale di prestazione del giuramento.

4. L’inammissibiltà del predetto motivo non consente neppure il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, ciò che preclude la possibilità di prendere in considerazione il secondo motivo, con cui si deduce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass. SU. n. 32/2000).

5. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-01-2011, n. 241

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 7 ottobre 2010 e depositato il 22 ottobre successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 36643/2009, con cui è stata rigettata l’istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, emesso in data 10 agosto 2010 e notificato il 16 settembre 2010 dalla Questura della Provincia di Milano, con contestuale invito a lasciare il Territorio italiano entro 15 giorni dalla notifica, e la nota 18 novembre 2009 (Rif. 109510/ID/622907/A12/2009) a firma del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 6 e 12 della Direttiva 2003/109/CE, dell’art. 117, primo comma, Cost., di eccesso di potere per difetto o erronea valutazione dei presupposti, per carenza o inadeguatezza di istruttoria, per contraddittorietà, traviamento e illogicità manifesta e violazione di circolare.

L’Amministrazione avrebbe, illegittimamente, disposto attraverso un unico provvedimento il diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e il diniego di rilascio dell’ordinario permesso di soggiorno. Del resto, i presupposti per rilasciare la carta di soggiorno CE sarebbero differenti rispetto a quelli richiesti per ottenere un permesso di soggiorno di durata più breve: le condanne penali non sarebbero automaticamente ostative e dovrebbero essere considerati i legami familiari e l’inserimento sociolavorativo del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale. Anche la pericolosità sociale del soggetto dovrebbe essere riferita a periodi recenti e dovrebbe essere comparata con la durata della permanenza, anche alla luce della gravità dei comportamenti delittuosi eventualmente posti in essere. La Questura non avrebbe compiuto le valutazioni richieste dalla normativa in materia e avrebbe apoditticamente affermato la pericolosità sociale del ricorrente.

Ulteriori doglianze censurano i provvedimenti per violazione degli artt. 4 e 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 6 e 12 della Direttiva 2003/109/CE, dell’art. 117, primo comma, Cost., per eccesso di potere per carenza o inadeguatezza di istruttoria e per difetto di motivazione.

Dal provvedimento impugnato non emergerebbe che le memorie prodotte in sede procedimentale sarebbero state valutate adeguatamente, visto che si è evidenziata la loro scarsa rilevanza ai fini della decisione finale, senza aggiungere ulteriori elementi atti a confutare il contenuto delle stesse.

Infine vengono dedotti la violazione degli artt. 5 e 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 21septies della legge n. 241 del 1990, dell’art. 12 del D.P.R. n. 394 del 1999 e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti.

Dalla sottoscrizione apposta in calce al provvedimento non si riuscirebbe a comprendere l’autore della stessa, né gli altri elementi utili (qualifica, ufficio di appartenenza, eventuale delega, ecc.) per verificare se lo stesso sia abilitato ad esternare la volontà dell’Amministrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 231/2010 sono stati disposti incombenti istruttori cura dell’Amministrazione dell’Interno. In data 3 gennaio 2011, il Ministero ha depositato la documentazione richiesta.

Alla Camera di consiglio del 17 gennaio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato.

2. Con la prima censura il ricorrente sostiene che non sarebbe stato possibile respingere con un unico provvedimento sia il permesso di soggiorno CE di lungo periodo, che l’ordinario permesso di soggiorno. Inoltre non sarebbe stata valutata né la pericolosità sociale del ricorrente, vista la non ostatività dei reati commessi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, né l’inserimento dello stesso, anche in relazione ai legami familiari, nel tessuto sociale italiano.

2.1. La censura non può essere accolta.

Quanto all’asserita illegittimità dell’adozione di un unico provvedimento con cui si nega sia il permesso di soggiorno CE di lungo periodo che l’ordinario permesso di soggiorno, va evidenziato che l’art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998 consente all’Amministrazione di rilasciare allo straniero, cui sia revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo, un permesso di soggiorno per altro tipo, in applicazione dello stesso Testo unico. Pertanto non appare illegittimo il comportamento della Questura allorquando – pur pervenendo a conclusioni finali negative – si è premurata di verificare se comunque sussistessero le condizioni per rilasciare al ricorrente un ordinario permesso di soggiorno.

2.2. Va disattesa anche la parte della doglianza che contesta il provvedimento negativo sul presupposto della mancata valutazione della pericolosità sociale attuale del ricorrente e del suo effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano. Difatti, nel provvedimento impugnato si dà atto che il ricorrente è stato condannato, nel settembre 2009, per un reato in materia di stupefacenti, e, nel luglio 2008, per lesioni personali; inoltre risultano, sempre a carico dello stesso, precedenti di polizia per spendita e introduzione nello Stato di moneta falsificata, per guida sotto l’influenza dell’alcol, per falsa attestazione al pubblico ufficiale sulla identità e in materia di sostanze stupefacenti. Sulla base di questi precedenti l’Amministrazione ha ritenuto di formulare un giudizio di pericolosità sociale attuale, che non pare affetto da alcun vizio di legittimità. Del resto le condanne, anche recenti, per reati di una certa gravità, oltre ai precedenti di polizia, non possono indurre a ritenere non pericoloso socialmente il ricorrente, non potendosi esigere, per una valutazione in concreto della pericolosità, un esame personale e minuzioso relativo alle specifiche abitudini di vita del soggetto fino alle sue più intime inclinazioni. Quanto ai legami familiari, va evidenziato che il ricorrente, anche in sede di memorie procedimentali, non ha dimostrato di avere alcun familiare convivente nel territorio nazionale e quindi tale aspetto non necessitava di alcuna valutazione specifica da parte della Questura.

2.3. In relazione a quanto evidenziato in precedenza, la censura va respinta.

3. Con la seconda doglianza si evidenzia come le memorie procedimentali prodotte dal ricorrente non siano state adeguatamente valutate in sede di adozione del provvedimento finale.

3.1. Anche tale censura non è fondata.

Le memorie, come risulta anche dal corpo del provvedimento, sono state esaminate dall’Amministrazione che, tuttavia, non le ha ritenute rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale. L’irrilevanza delle deduzioni del ricorrente, d’altronde, si ricava anche dalla diretta valutazione delle stesse, che non contestano l’esistenza dei presupposti fattuali posti a fondamento del provvedimento impugnato, limitandosi ad interpretarli in modo diverso e a sminuirne la portata. Del resto, "l’obbligo di esame delle memorie e dei documenti non impone un’analitica confutazione in merito a ogni argomento utilizzato (dalla parte), essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione dell’amministrazione alle deduzioni difensive del privato" (Consiglio di Stato, VI, 7 gennaio 2008, n. 17).

3.2. Ciò determina il rigetto anche di questa doglianza.

4. Con la terza censura si asserisce la nullità del provvedimento impugnato per incomprensibilità della firma del soggetto autore della stessa e per l’impossibilità di individuare la posizione rivestita dallo stesso nell’ambito dell’Ufficio di riferimento.

4.1. La doglianza va respinta.

In primo luogo, l’illeggibilità della firma non rende nullo il provvedimento, allorquando sia apposta accanto alla stampigliatura meccanica del nome del soggetto sottoscrittore, rendendo così individuabile la persona fisica cui è riferibile la sottoscrizione.

Inoltre, come risulta dalla documentazione depositata in data 3 gennaio 2011 dall’Amministrazione resistente, il sottoscrittore del provvedimento (dott. D’Anna), nella qualità di vicario del Questore, lo ha sostituito nel periodo ricompreso tra il 7 e il 28 agosto 2010 (l’adozione del provvedimento impugnato risale al 10 agosto 2010).

4.2. Di conseguenza anche questa doglianza va rigettata.

5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

6. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., Sez. VI,, Sentenza 23 Novembre 2010, n. 41366 Stupefacenti Per l’accusa di spaccio contano i certificati di analisi della sostanza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

Con sentenza in data 17-12-2004 il Tribunale di Benevento assolveva G. E.e C.A.dal reato di illecita detenzione a fini di spaccio di 105 grammi di hashish, perché il fatto non sussiste.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, in riforma di tale decisione, appellata dal Procuratore Generale, dichiarava i due imputati colpevoli del reato loro ascritto e, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, li condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ciascuno.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti.
Il G., con un primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 73 d.p.r. 309/1990. Deduce che la Corte di Appello, andando di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ha ritenuto certa la destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella vettura degli imputati, valorizzando il solo dato quantitativo, senza tener conto delle circostanze concrete (la sostanza in sequestro non era suddivisa in singole dosi; non sono stati rinvenuti, nemmeno in sede di perquisizione domiciliare, strumenti utili per il frazionamento della droga; gli imputati provenivano da Napoli, luogo di acquisto della sostanza, ed erano privi di denaro), che non lasciavano trasparire alcun elemento di prova, nemmeno indiziario, da cui ricavare una destinazione diversa dall’uso personale. Rileva che anche il dato quantitativo è stato mal valutato dalla Corte territoriale. A seguito delle analisi effettuate dall’ARPAC, infatti, a fronte di una quantità di circa 100 grammi (e non 105, come riportato nel capo d’imputazione), è stato rilevato un principio attivo di appena il 5,6% di Delta 9 THC, pari a mg. 5.610,4 di principio attivo totale; il che corrisponde a un numero di 10 dosi medie giornaliere e, quindi, a una scorta di 5 dosi medie giornaliere per ciascuno dei prevenuti.
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, avendo la Corte di Appello determinato la pena base (anni uno di reclusione ed euro 1.500,00 di multa) per l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, in base alla normativa successiva alla novella del 2006, e non alla stregua della disciplina, più favorevole, prevista dall’art. 73, comma 4 (ante 2006), che prevedeva, in relazione alle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 2 e 4, la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 ad euro 10.329,00.
Il C., con un primo motivo, si duole dell’erronea applicazione dell’art. 73 d.p.r. 309/1990. Sostiene che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che dalla droga trovata in possesso dei due imputati (grammi 100,66 di hashish) potessero ricavarsi 500 dosi e, in mancanza di elementi di prova certa, ha arbitrariamente ritenuto che la sostanza fosse destinata a fini di spaccio. In base al principio attivo risultante dalle analisi dell’ARPAC, infatti, era possibile ricavare appena 11,2 dosi medie giornaliere, da ripartire tra i due imputati, i quali avevano acquistato la droga al fine di assicurarsi una scorta personale.
Con un secondo motivo il ricorrente si duole dell’erronea applicazione della pena, calcolata in base alla normativa – meno favorevole – successiva alla novella del 2006, pur risalendo i fatti contestati all’agosto 2003.

Diritto

Le censure mosse dai ricorrenti col primo motivo dei rispettivi atti di impugnazione sono fondate.
Deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado, sostituendo all’assoluzione l’affermazione di responsabilità dell’imputato, ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insonstenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. La diversa spiegazione del fatto non può basarsi sulla semplice differente valutazione, ma deve fondarsi su dati fattuali che conducono univocamente al convincimento circa la colpevolezza dell’imputato (Cass. Sez. 6, 20-4-2005/16-2-2006 n. 6221; Sez. 5, 17-10-2008 n. 42033; Sez. 6, 29-4-2009 n. 22120).

Nel caso di specie, la Corte di Appello, nel ribaltare la pronunzia assolutoria di primo grado, ha attribuito rilevanza essenziale al dato ponderale, rappresentato da 105 grammi di hashish, idonei, secondo quanto si legge in sentenza, al confezionamento di “ben 500 dosi, come emerge dall’accertamento effettuato presso l’ARPAC”.

La quantità di sostanza sequestrata, che il Tribunale aveva ritenuto di per sé inidonea a provare con certezza l’accusa di spaccio, a fronte degli elementi emersi a sostegno della tesi difensiva della destinazione ad esclusivo uso personale (mancato rinvenimento, nella disponibilità dei predetti, di strumenti per il confezionamento di singole dosi; assenza, addosso ai prevenuti, di somme di denaro, dalle quali desumere il compimento di attività illecite; esito negativo delle successive perquisizioni domiciliari effettuate nei confronti degli imputati), è stata invece considerata dal giudice del gravame tale da rendere evidente, per la sua consistenza, la destinazione dello stupefacente, per lo meno in parte, alla cessione a terzi.
Nel pervenire a tali conclusioni, la Corte distrettuale non solo ha omesso di effettuare una rigorosa e penetrante analisi critica degli elementi che avevano indotto il giudice di primo grado a mandare assolti gli imputati, ma ha travisato il contenuto del certificato di analisi dell’ARPAC (allegato in copia al ricorso del G.), nel quale non è affatto specificato il numero di dosi ricavabili dallo stupefacente in sequestro, ma viene indicato solo il valore percentuale di principio attivo (5,6% di Delta 9 THC) e il principio attivo totale (mg. 5.610,4). L’elevato numero (500) di dosi indicato nella sentenza impugnata, pertanto, non trova riscontro negli accertamenti tecnici richiamati nella sentenza impugnata; sicché risulta illogico anche l’ulteriore passaggio della motivazione, col quale il giudice del gravame ha ritenuto erronee le dichiarazioni del maresciallo De Vita Giovanni, secondo cui dall’hashish in sequestro potevano ricavarsi 100 dosi, proprio sul rilievo che, in base agli accertamenti praticati presso l’ARPAC, il numero di dosi ricavabili deve stabilirsi in 500.

Resta incerto, dunque, il numero di dosi effettivamente confezionabili con la sostanza detenuta dagli imputati; e ciò vale a scardinare l’intero impianto motivazionale posto a base della pronuncia di condanna, fondato essenzialmente proprio sul dato quantitativo.
S’impone, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, la quale dovrà procedere a una nuova e più esauriente valutazione della vicenda, colmando le evidenziate lacune motivazionali.
Le ulteriori questioni dedotte dai ricorrenti restano assorbite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.