Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-10-2011) 27-10-2011, n. 38913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 29 ottobre 2010, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma il 4 dicembre 2006, con la quale M.M. è stato dichiarato responsabile del delitto di ricettazione di una autovettura e condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore, il quale, rinnovando censure già devolute ai giudici dell’appello e da questi disattese, rinnova la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da due persone informate sui fatti, sul rilievi che le stesse avrebbero dovuto considerarsi indiziate del medesimo delitto di ricettazione e dunque da esaminare con le relative garanzie, nonchè vizio di motivazione sul punto. Si lamenta poi la mancata acquisizione di riscontri alle dichiarazioni stesse e si rinnovano le doglianze in ordine alla carenza dell’elemento psicologico, alla partecipazione dell’imputato al reato ed alla mancata concessione della diminuente del fatto lieve di cui all’art. 648 c.p., comma 2.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita nella sostanza a riproporre pedissequamente le medesime doglianze prospettate ai giudici dell’appello, senza che la relativa critica impugnatoria si concentri specificamente per disattendere la fondatezza dei rilievi sulla cui base i giudici del gravame di merito hanno motivatamente respinto le varie questioni loro devolute. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta;

Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Va d’altra parte rilevato, a proposito della insistita questione relativa alla qualità soggettiva dei dichiaranti il cui narrato è stato posto a base della accusa, che questa Corte ha avuto modo di sottolineare che in tema di prova dichiarativa, allorchè venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, ove – come nella specie – congruamente motivato (in ragione della totale assenza di elementi indizianti), al sindacato di legittimità (Cass., Sez. un., 25 febbraio 2010, Mills).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 15-11-2011, n. 41701

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Messina, con decisione del 15.10.2010, confermava la sentenza emessa in data 02.12.2009 dal GUP presso il Tribunale di Patti, che, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato:

F.T.A., Z.C.G. e C. G. per concorso nel reato di estorsione ( artt. 110 e 629 c.p.) commesso in danno di I.B. che, mediante minacce trasmesse per telefono ed anche a mezzo "sms", veniva costretto a consegnare la somma di Euro 300,00; fatti commessi il (OMISSIS);

Ricorrono per cassazione gli imputati F. e Z. a mezzo dei rispettivi Difensori;

F.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e).

1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello;

2-3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 629 c.p. e per manifesta illogicità della motivazione, avendo ritenuto l’estorsione senza motivare sulla sufficienza della minaccia, inidonea ad incutere timore e coartare la volontà della parte offesa;

4) omessa ed illogica motivazione riguardo alla pena, inflitta in misura eccessiva;

Z.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e).

1-2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 629 c.p. e per manifesta illogicità della motivazione, avendo ritenuto il reato di estorsione senza motivare sulla minaccia, inidonea ad incutere timore e coartare la volontà della parte offesa;

la sentenza sarebbe illogica anche per avere omesso di considerare che lo Z. non aveva proferito minacce e che si era limitato ad accompagnare il F.;

3) la condotta dello Z. era stata determinata dalla necessità di reperire somme per il sostentamento della famiglia, sicchè allo stesso andava riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 1;

4-5-6-7) in ogni caso, la Corte di appello aveva errato nel negare le attenuanti di cui:

all’art. 62 c.p., n. 4, che ricorreva stante la modestia della somma versata dall’ I.; – all’art. 114 c.p., che andava riconosciuta per il comportamento marginale e meramente passivo dello Z.;

8-9) la pena era stata inflitta in misura superiore ai minimi edittali, senza tenere conto della minor gravità della condotta del ricorrente e delle ragioni che lo avevano spinto a tale azione;

CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il primo motivo proposto dal ricorrente F. è inammissibile perchè del tutto generico, atteso che si limita a dedurre l’omessa notifica del decreto di citazione al giudizio di appello, senza aggiungere alcuna altra specificazione.

Deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi privi di specificità, intesa la genericità come indeterminatezza. (Cassazione penale, sez. 2^, 08/04/2010, n. 16329).

Nella specie si deduce l’omessa notifica ma si trascura del tutto di indicare quando e come sia stata effettuata la notifica e in qual modo si sia determinata l’impossibilità per l’imputato di venire a conoscenza del processo di appello.

Tali precisazioni erano necessarie ai fini della specificità del ricorso in quanto la nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato, ex art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. (Cassazione penale, sez. 6^, 04/07/2008, n. 34170).

Anche i restanti motivi sollevati riguardo al merito, da entrambi i ricorrenti F. e Z., appaiono totalmente infondati, atteso che la sentenza di appello richiama la motivazione di primo grado nella quale era ampiamente descritta la condotta minacciosa posta in essere dagli imputati e l’idoneità a coartare la volontà della parte offesa che, in effetti, si era determinata a versare una somma di denaro.

Il Gup riporta in sentenza la telefonata con la quale si è proferita una precisa minaccia di morte, finalizzata al versamento di denaro:

"se ci tieni a vivere devi portare lunedì mattina alle ore 10 del mattino 10.000,00 Euro sulla discesa dell'(OMISSIS)"; telefonata pienamente idonea a fornire la prova; – sia della idoneità della minaccia, spinta sino a minacciare la morte della vittima, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Cassazione penale, sez. 2^, 13/11/2001, n. 5426) e: – sia della finalizzazione della condotta al perseguimento di un ingiusto profitto patrimoniale.

Nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso, come nella specie (Cassazione penale, sez. 4^, 17 settembre 2008. n. 38824).

Entrambi i ricorrenti trascurano, per altro, di considerare che la sentenza di appello ha sottolineato, in risposta ai motivi di gravame:

– per il F., come il medesimo non avesse negato di essere stato l’ideatore ed organizzatore del piano estorsivo e come le minacce (pag. 4 motivaz. appello) avessero effettivamente avuto effetto, tanto da indurre la parte offesa al versamento di una somma di denaro; (pag. 3 app.);

– per lo Z., come egli sia stato presente nei momenti cruciali dell’azione e come la sua partecipazione attiva all’attività estorsiva emergeva dal significativo ritrovamento, indosso allo stesso, di alcune delle banconote poco prima consegnate dalla parte offesa;(pag. 5 app.).

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata anche riguardo al diniego delle attenuanti richieste dallo Z., avendo osservato:

– riguardo all’attenuante ex art. 61 c.p., n. 4 che la somma di Euro 300,00, per quanto non eccessiva, non rientrava nei parametri della speciale tenuità, in conformità alla giurisprudenza, anche di questa sezione, che ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità fa riferimento non solo al valore economico del danno che deve essere di "modestissima" entità, ma anche agli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto in oggetto, sicchè solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici, come nella specie. (Cassazione penale, sez. 2^, 20/01/2010, n. 19308);

– riguardo all’attenuante di cui all’art. 114 c.p., che l’apporto dello Z. non era stato di minima importanza, avendo accompagnato il F. nel corso della fase esecutiva ed avendo collaborato con il coimputato nel momento dell’arrivo dei militari in borghese (pag. 7); tale motivazione è coerente e rispettosa dei principi espressi dalla Giurisprudenza di legittimità che ha osservato come l’art. 114 c.p. configura come circostanza attenuante, l’opera del concorrente che abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, riferendosi ad una condotta che abbia obiettivamente avuto un valore marginale rispetto all’opera dei concorrenti e che sia stata non solo minore di quella dei correi, ma addirittura minima, sì da avere esplicato un’efficacia eziologica del tutto marginale e pressochè irrilevante nella produzione dell’evento, circostanza esclusa dalla Corte di appello nel caso di specie, con motivazione congrua e pertanto incensurabile in questa sede. (Cassazione penale, sez. 2^, 12/03/2010, n. 23610).

– riguardo all’attenuante ex art. 61 c.p., comma 2, n. 1, che la giustificazione dello Z. di avere agito al fine di "reperire somme di denaro per dare un sostentamento alla famiglia", era del tutto inidonea; con tale motivazione, sia pure sintetica, la Corte territoriale si è posta in adesione ai principi affermati dalla Giurisprudenza di legittimità che ha affermato come i motivi di particolare valore morale o sociale cui l’art. 62 c.p., comma 1, n. 1 sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale consenso, (Cassazione penale, sez. 1^, 29/04/2010, n. 20312).

Infine, sono patimenti infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; atteso che a tale riguardo si è richiamata la gravità del fatto e la personalità degli imputati.

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione penale. sez. 4^, 04 luglio 2006, n. 32290).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-11-2011) 02-12-2011, n. 44897 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 La Corte di appello di Roma, con sentenza datata 6.7.2009/27.9.2010, in parziale riforma della sentenza, in sede di giudizio abbreviato, del gup presso il tribunale della stessa città, in data 18.7.2008, riduceva le pene, come da dispositivo, nei confronti degli attuali ricorrenti Z.P., G. C., F.P., M.P.L., Za.Fa., tutti già condannati per delitti di spaccio di sostanze stupefacenti, i soli F.P. e Za.Fa. anche del delitto di associazione ai fini di spaccio, quest’ultimo, Za., peraltro assolto per l’episodio di cessione di stupefacente avvenuto (OMISSIS) per non averlo commesso.

2- La prova di resistenza della sentenza di primo grado posta in essere dai giudici di appello a fronte dei rilievi difensivi costitutivi dei motivi di gravame si era risolta in senso negativo per questi ultimi, ad eccezione della posizione, e limitatamente ad un singolo episodio di spaccio, di Za., per avere la sentenza della Corte di appello dalla verifica del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ritenuto che non potesse dalle conversazioni captate trarsi un significato diverso da quello secondo il quale i riferimenti alla droga, alla sua detenzione ai fini di spaccio, avevano carattere univoco, come univocamente doveva trarsi da esse l’esistenza di una organizzazione, anche se rudimentale, composta da una pluralità di persone, con compiti differenziati, dedita al sistematico rifornimento e spaccio di droga con divisione di compiti tra i sodali: dall’approvvigionamento, alla eventuale raffinazione, alla composizione delle dosi, allo spaccio al minuto.

3- Avverso la sentenza ricorrono Z.P., G. C., F.P., M.P.L., Za.Fa., il cui difensore ha depositato motivi nuovi corredati dalle due sentenze, di primo e di secondo grado, relative ai coimputati giudicati con il rito ordinario, ed intervenute successivamente alla sentenza oggetto dei ricorsi de quibus. Il ricorso di G. C. è stato stralciato dal presente giudizio e rinviato a nuove ruolo per impedimento riconosciuto del di lui difensore.

In estrema sintesi le ragioni di doglianza degli altri ricorrenti:

F.P. ha riportato la condanna ad anni sei di reclusione per i delitti contestati ai capi 1,3 e 5) dell’imputazione: per il delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, facente capo a tale D.M.F. – capo 1) -, e per due episodi di spaccio di cui uno nella forma del tentativo – capi 3 e 5).

Quattro i motivi di ricorso di F.P., tutti incapsulati nelle ragioni tipicizzate dall’art. 606 c.p.p., lett. b)ed e):

a) Carenza di motivazione e conseguente violazione di legge in merito alla sussistenza dell’associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: vi sarebbe un esame parcellizzato di singoli episodi di spaccio e di traffico di stupefacenti, che non deporrebbero per la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo: la stabilità del vincolo, la determinatezza del programma, la struttura anche se rudimentale associativa;

b) Ancora carenza di motivazione, una volta ammessa l’esistenza della associazione, sulla partecipazione a questa del F., dal momento che, a fronte del lungo periodo dell’associazione facente capo a D.M.F., l’attività delinquenziale dell’imputato sarebbe circoscritta nell’arco temporale che va dal (OMISSIS);

c) Sempre carenza di motivazione in ordine alla commissione del reato (capo 3) di acquisto di stupefacente da tale S.D., in (OMISSIS) ed in epoca precedente;

d) Infine carenza di motivazione in ordine alla commissione dell’ulteriore episodio (capo 5) di offerta di un quantitativo di cocaina a tale D.A. in (OMISSIS).

4- Il ricorso del F. è meritevole di accoglimento solo in parte.

I giudici di merito hanno ritenuto il F. inserito, quale finanziatore e mediatore, in una organizzazione criminale dedita allo spaccio prevalentemente di cocaina facente capo a tale D.M. F. e i cui componenti, oltre l’attuale ricorrente, dovevano identificarsi in L.K., – peraltro assolta in primo grado – S.D., Ga.Ma., C.M., A.D., La.Te., D.M.R. e D.M. S..

Sta di fatto che L.K. è stata assolta in primo grado con la sentenza del gip del tribunale di Roma 18.7.2008, sopra citata e che gli altri concorrenti, ad eccezione di La.Te., che risulta giudicata separatamente senza che risulti dagli atti acquisiti l’esito del procedimento a suo carico, sono stati tutti assolti perchè il fatto non sussiste dal delitto associativo, nel contesto del procedimento svoltosi con rito ordinario, S., Ga., C., A. con la sentenza di primo grado – trib.

Roma 23.11.2009 -, D.M.F. e i di lui congiunti, D.M. R. e Di.Ma.Si., con sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 16.11.2010/4.1.2011. Ne consegue che allo stato, ferme restando le statuizioni della sentenza della predetta Corte di appello di Roma, il F. risulterebbe associato solo a se stesso o al più con La.Te., del cui procedimento separato peraltro non è dato conoscere l’esito, il che rende impraticabile la stessa imputazione del delitto associativo.

Del resto dalla stessa motivazione della sentenza oggetto di ricorso non pare possibile avvincere da un collegamento associativo il F. che, ad onta delle numerose intercettazioni richiamate dai giudici di merito, risulta coinvolto, in base proprio alla predette intercettazioni, in due soli episodi di intermediazione per far acquistare, "piazzare partite di stupefacenti, in ordine ad uno dei quali – l’offerta in vendita di cocaina a tale D.A.-, il concorrente D.M.F. è stato assolto perchè il fatto non sussiste con la sentenza di primo grado intervenuta nel procedimento svoltosi con il rito ordinario. Invero la responsabilità in ordine al delitto tentato di cui capo 5) dell’imputazione – l’avere il F., in concorso con D.M.F. (assolto perchè il fatto non sussiste già in primo grado nel procedimento svoltosi con rito ordinario), offerto in vendita a D.A. un quantitativo imprecisato di cocaina – è fatta discendere dai giudici di merito dal contenuto di intercettazioni telefoniche quanto mai equivoche, e per nulla in assoluto concludenti nella misura in cui la persona interessata alla vendita dello stupefacente in suo possesso, il D. M.F., risulta con sentenza irrevocabile assolto da tale episodio perchè il fatto non sussiste. E del resto con fondamento il discorso difensivo sottolinea che il F. risulta aver mantenuto rapporti solo con il D.M.F., senza essersi potuti registrare contatti con altri ipotetici partecipi della associazione, il che rende più che plausibile la rappresentazione da parte dell’imputato di un aiuto prestato al singolo, nella ignoranza degli ipotetici collegamenti del D.M. con altri sodali.

Deve rigettarsi, invece, il ricorso del F. nella parte in cui svolge il tentativo di invalidare la sentenza di condanna in ordine al reato – di cui al capo 3 della imputazione -consistito nell’aver acquistato, in concorso con il D.M., protagonista principale dell’operazione, da S.D., abituale fornitore, una partita di stupefacenti e nel tentativo poi di rivenderlo a tale Pe.Mi. che però la restituiva perchè di scarsa qualità.

Ora il motivo di ricorso dedicato alla contestazione di un tale episodio di spaccio si snoda attraverso una ammissione- essere cioè l’imputato intervenuto nella fasi concitate dell’operazione di acquisto e di vendita dello stupefacente in aiuto a D.M. F. – ed una contestuale negazione, consistita nell’affermare che il suo intervento era solamente volto ad aiutare il D.M. a tergiversare nel pagamento della droga al fornitore – (il S.). Ma, anche a tacer del fatto che il ricorso non indica, per contraddirle, le conversazioni intercettate dalle quali il giudice di merito ha tratto il suo convincimento, non rispettando così la regola della autosufficienza del ricorso, sembra fin troppo facile obiettare che una tale intermediazione si traduce in un concorso pieno nella fasi di acquisto, e perciò stesso punibile, dello stupefacente.

5- Anche il ricorso dello Za. deve essere accolto solo in parte, con riferimento cioè ai singoli episodi di spaccio contestati sub capi 80, 82 e 100, e deve essere rigettato con riferimento al delitto associativo contestato. Il ricorrente ha riportato condanna ad anni cinque di reclusione per i delitti contestati ai capi 17, 80, 82 e 100 dell’imputazione: per il delitto associativo facente capo a tale Ga.Ma. – capo 17 -, per gli episodi, in continuazione, di acquisto ai fini di spaccio di cocaina del (OMISSIS), escluso l’episodio del (OMISSIS) – capo 80 -, ancora per l’acquisto continuato di quantitativi nell’ordine di 50-100 grammi di cocaina ai fini di spaccio del (OMISSIS) – capo 82 -, ancora di detenzione ai fini di spaccio di 5 grammi di cocaina, in concorso con Ga.Ma., in data (OMISSIS) – capo 100 -.

Con un unico, estremamente diffuso e articolato motivo di ricorso si denuncia, richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 192 c.p.p., il travisamento della prova nel senso che, fermo restando l’appellativo di capellone con il quale veniva chiamato nel contesto di numerose telefonate tra terzi, dal contenuto delle conversazioni anche ambientali intercettate tra i soggetti partecipanti al traffico di droga non poteva dedursi a suo carico una attività di spaccio, ma solo di acquisto di droga ai fini personali.

Si deduce nel contesto del discorso giustificativo difensivo che la prova era stata tratta solo da intercettazioni, difettando alcun altro elemento indiziante. Con motivi nuovi si segnala che alcuni degli associati erano stati assolti dal delitto associativo, per non aver commesso il fatto, nel procedimento celebratosi con il rito ordinario, come anche che in tale procedimento erano stati assolti con ampia formula i coimputati, Ga.Ma., C. M. e M.M. rispettivamente per i capi 78, 79, 100. 6- Ai fini della decisione in merito ai singoli episodi di spaccio contestati ai capi 80 e 100, devesi premettere che negli stessi, stante alle imputazioni come formulate, sono coinvolti, in un rapporto di inestricabile simbiosi, altri soggetti, tali Ga.

M. e C.M., che sono stati assolti perchè il fatto non sussiste nel procedimento svoltosi con rito ordinario e conclusosi per i predetti con l’ampia formula assolutoria perchè il fatto non sussiste. Così per le cessioni ricevute da Ga.

M., C.M. e M.M. – di cui al capo 80 – rispettivamente in data 24.2.2005 e 13.5.2005, i cedenti sono stati assolti con sentenza in primo grado del tribunale di Roma in data 23.11.2009 perchè il fatto non sussiste. Ed in effetti dalle conversazioni intercorse tra Ga. e C., nelle quali si fa riferimento allo Z., si trae la rappresentazione di una manifestazione di intenti di cessione a quest’ultimo di piccole dosi di stupefacenti, rimanendo del tutto irrimediabilmente incerto se per uso esclusivamente personale. Stesso discorso può condursi per le condotte di cessione in tre occasioni – il (OMISSIS) – di piccole dosi di stupefacenti che sarebbero state cedute dallo Z. e dal Ga., insieme, a tale D. S. – capo 100) -. Ebbene da un tale reato il Ga., con separata sentenza del trib. di Roma 23.11.2009, già citata, è stato irrevocabilmente assolto perchè il fatto non sussiste, evidenziando quel giudice di merito l’inconcludenza del contenuto delle conversazioni captate tra i tre protagonisti degli episodi, dalle quali non è possibile determinare i termini concreti di tali contatti e se gli appuntamenti di cui si parla tra i tre, presumibilmente aventi ad oggetto la droga, siano stati o meno rispettati. Una tale conclusione, alla stregua della motivazione della sentenza in questa sede impugnata, non può non condividesi, per avere il giudice di merito ritenuto essere avvenute le cessioni in base a contesti colloquiali del tutto equivoci ed non certo rappresentativi di effettive cessione di droga. Con riferimento infine alle contestate cessioni di stupefacente da parte del Ga. allo Za., come formulate al capo 82), i motivi di ricorso colgono nel segno nella misura in cui sottolineano l’attribuibilità all’imputato di conversazioni telefoniche con le quali si fa riferimento a tale "pischello", individuato senza alcuna ragione nello Za., nella misura in cui si fa riferimento alla dazione di una somma di denaro che l’imputato attribuisce con serio fondamento al pagamento di pregresse partite di stupefacente a lui cedute per il proprio consumo personale, e nella misura in cui le altre cessioni da parte del Ga. erano fornite all’imputato, come deve desumersi dal modesto quantitativo di droga ceduto, per il suo consumo personale. Il motivo di ricorso che ha riferimento al delitto associativo non è di certo fondato. Allo Za. viene contestata la partecipazione alla associazione delittuosa facente capo al Ga.Ma. – capo 17)-, partecipazione desunta nel pensiero ragionato dei giudici di merito da facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. Non è quindi richiesto, ai fini della configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Sez.6, 17.6/19.10.2009, Il Grande e a., Rv.245282). L’elemento dell’organizzazione, nella prospettiva del delitto de quo, in definitiva, assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l’accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l’essenza della fattispecie associativa e l’elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacchè la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell’offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un’organizzazione minima perchè il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l’esistenza dell’accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sè concreta il reato associativo.

Ora in più di una conversazione intercettata Ga., insieme a C., Ci. e F. menzionano il capellone, soprannome ammesso dall’imputato, al di là dei singoli episodi costitutivi dei reati contestati ai capi 80,82 e 100, dopo un rifornimento consistente di droga per lo smercio al minuto all’imputato che doveva poi riconsegnare il denaro ricavato, fatta salva la quantità di droga da lui trattenuta per il suo uso personale. I giudici di merito hanno sottolineato peraltro una continuità di rapporti tra l’imputato e Ga. ed altri componenti del gruppo – C., F. e Ci. – che vede lo Za. dare il contributo in modo stabile, nel ruolo di spacciatore di vari quantitativi di sostanza stupefacente, e che colloca l’imputato nella funzione e ruolo di punto di riferimento stabile, certo e redditizio del sodalizio. Za. lavora a credito, il suo ruolo è conosciuto da altri membri della associazione. Il riscontro, tra l’altro, si registra nelle conversazioni intercettate nel contesto delle quali Ga. si premura di informare i sodali della attività del capellone e dei suoi fattivi rapporti nello smercio della droga. Lo schema è usuale (pg. 72): Za. vende la droga cedutagli dal Ga. o da altri, incassa il denaro che consegna, e quindi avviene la contestuale messa a disposizione di altra sostanza. Si registra una vera e propria continuità tra somme incassate dalla vendita di stupefacente e ulteriore fornitura. Ora una siffatta coerente ricostruzione dei fatti in contestazione è oggetto del tentativo della difesa volta al suo depotenziamento tramite una puntigliosa analisi delle telefonate per prospettarne un significato diverso da quello adottato dai giudici di merito non solo sul versante del significante ma anche su quello della riferibilità all’imputato delle condotte significate. Ma un tale tentativo è inammissibile in questa sede per non prospettare il ricorrente un chiaro significato alternativo a quello attribuito dalla sentenza in base ad un discorso logico che trae luce e giustificazione del contesto complessivo delle sinergie di azione dei protagonisti. Ed è noto che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 2, 17/19.2007, Donno e a., Rv 237994).Peraltro non merita accoglimento il motivo nuovo che segnala la avvenuta assoluzione di molti dei componenti l’associazione delittuosa, dal momento che la predetta è rimasta irrevocabilmente accertata per G., che ne era il capo, ed altri numerosi componenti, quali C.M., F.M.L., che dalle conversazioni telefoniche dimostrano di essere bene a conoscenza del ruolo del "capellone" in seno alla associazione, Ci.Ma. ed altri ancora.

7 – Inammissibile deve dichiararsi il ricorso proposto da M. P.L.. Il ricorrente ha riportato condanna ad anni uno e quattro mesi di reclusione per il delitto contestato al capo 61) dell’imputazione: cessione a Ga.Ma. di un modesto quantitativo di stupefacente.

Con l’unico motivo di ricorso, che richiama la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 192 c.p.p., comma 2 si denuncia il travisamento della prova per l’indeterminatezza del contenuto delle telefonate incriminatrici che si presterebbero a interpretazioni alternative.

8- Ma i giudici di merito hanno fondato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al reato di spaccio contestato da conversazioni telefoniche ritenute di significato inequivoco: alle ore 22,27 del 28.7.2005, Ga. telefona a P.F. e gli dice di recarsi alla zona Piramide da due suoi amici per ritirare un "regaietto". Uno di questo amici è tale B., identificato nell’imputato, noto con tale soprannome nell’ambiente delinquenziale del quartiere (OMISSIS) e coinvolto in precedenza in traffici di droga proprio insieme a Ga.. Successivamente,alle 22,39 B., a cui P. passa la comunicazione, dice a Ga. che tutto è a posto. Ora a fronte di una ricostruzione che regge, anche per il contesto, sul piano della logica, la difesa del ricorrente si limita a contestare in modo oltremodo generico il significato attribuito dai giudici, che avrebbero ragionato per sospetti e congetture senza però essere in grado di fornire una spiegazione alternativa alle comunicazione intercettate. Mentre è noto che in tema di ricorso per cassazione, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all’ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga da intercettazioni telefoniche, l’oggetto delle stesse deve essere, nella rappresentazione difensiva, del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile. Operazione questa che non è stata per nulla nemmeno tentata dal ricorrente nella misura in cui si è svolto il tentativo di depotenziare il significato euristico delle conversazioni in modo del tutto generico e senza alcun riferimento all’intero compendio probatorio ed al contesto significativo e da trarre dalla personalità dei soggetti parlanti e dai loro rapporti.

9- Del tutto fondato, invece, deve ritenersi il ricorso per cassazione proposto da Z.P., che ha riportato condanna ad anni uno di reclusione e di Euro 1500 di multa per il delitto contestato al capo 33) dell’imputazione per aver acquistato da T.V. 600 grammi di cocaina che deteneva per fin di spaccio.

Con due ricorsi redatti da distinti difensori, uno dei quali, St.An., richiama l’art. 606 c.p.p., lett. b), c), ed e), si svolgono motivi che denunciano il carattere meramente indiziario degli elementi a carico perchè tratti solo da una conversazione telefonica,dal contenuto equivoco, tra l’imputato e G. M., già indicato come capo dell’associazione delittuosa formulata al capo 17) dell’imputazione. I motivi di ricorso richiamano il capo di imputazione – "perchè acquistava da T. V. lo stupefacente……- richiamano ancora il fatto che il T. è stato assolto dal reato di detenzione e cessione dello stupefacente – capo 32 – che sarebbe stato ceduto allo Z., segnalano infine la contraddittorietà del ragionamento giudiziale.

10- Ora i giudici di merito hanno valorizzato, per fondare la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato, la telefonata del 22.9.2005, alle ore 10,52, nel corso della quale Z., agli arresti domiciliari, chiede a Ga. di farlo "lavorare".

Ga. replica di avere solo 55 grammi allo stato puro.

Z. informa allora che "quelli…. V." gli avevano ceduto 600 gr di stupefacente.

I giudici di merito amputano la conversazione dal riferimento al V., considerano la dichiarazioni così amputata e concludono per la responsabilità attenuando la pena. Ma una tale operazione si palesa del tutto illogica e non consentita nella misura in cui, a fronte di una contestazione precisa, si amputa la predetta di una parte costitutiva rilevante – il nome della persona fisica cedente la sostanza stupefacente, sostituendola poi non con altro elemento di fatto, semmai ricavabile dal contesto della imputazione, ma da una persona innominata e perciò stesso inesistente. Invero T. V. è stato assolto in primo grado da tutti i reati di cui ai capi di imputazione – 17,24,29,30,e, per l’appunto, 32 -per non aver commesso il fatto e l’appello del P.M. contro il predetto è stato dichiarato inammissibile per tardività. E’ pur vero che i giudici di secondo grado sviliscono l’argomento difensivo, prospettando dubbi sulla identificazione del T. nel V. richiamato nella conversazione intercetta. Ma sta di fatto che il capo di imputazione ha riferimento proprio alla cessione dello stupefacente da cui il T. è stato assolto.

11- Da quanto precede consegue il limitato annullamento della sentenza, con rinvio per F.P., senza rinvio per Za.Fa., la rideterminazione della cui pena, una volta sottratta quella inflittagli per i reati satelliti, può ben essere operata da questa Corte con un calcolo matematico (eliminato, dalla pena complessiva di anni sette e mesi sei, l’aumento di dieci mesi a titolo di continuazione per i reati satelliti e ridotta, per il rito, di un terzo la pena per il reato base inflitta in anni sei e mesi otto di reclusione, si perviene alla pena di anni 4, mesi cinque e dieci giorni di reclusione) sottratto ad ogni valutazione discrezionale, il totale annullamento con riferimento alla posizione di Z.P., ed ancora ai sensi dell’art. 606 c.p.p. la condanna alle spese processuali, per le attività per l’appunto processuali al predetto riferibili, ed al versamento dell’ammenda come da dispositivo, di M.P..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F. P. limitatamente ai capi 1 e 5) perchè i fatti non sussistono;

rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena relativa al residuo reato sub 3); annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Z. F. limitatamente ai fatti di cui ai capi 80, 82 e 100 perchè i fatti non sussistono; ridetermina la pena per il reato residuo sub 17) in anni 4, mesi cinque giorni 10 di reclusione; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Z.P. perchè il fatto contestato sub 33) non sussiste; dichiara inammissibile il ricorso di M.P. che condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-07-2012, n. 12245 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con S.S..

2. Come si evince dalla sentenza impugnata la lavoratrice è stata assunta con contratto a termine protrattosi dal 12 luglio 2002 al 30 settembre 2002. Il contratto, stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 conteneva la seguente clausola giustificatrice dell’apposizione del termine: per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre e 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente con la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto i personale nel periodo estivo.

3. La Corte territoriale osservava in primo luogo che la formulazione della suddetta clausola, in quanto genericamente riproduttiva di clausole legali o collettive, la rendeva priva del requisito di specificità previsto dalla legge. E non giovava a superare la suddetta conclusione l’esame di uno degli accordi (quello del 17 aprile 2002) citato esplicitamente nel contratto individuale.

4. Sotto altro profilo rilevava che il contratto a termine non recava i nominativi del personale da sostituire con l’assunzione a termine.

Argomentava in proposito che sul D.Lgs. n. 368 del 2001, che da attuazione alla Direttiva CE n. 70 del 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, si era pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del 2009 la quale aveva affermato, tra l’altro, che, ai sensi del suddetto D.Lgs., art. 1 il datore di lavoro ha, in sede di stipulazione del contratto a termine, l’onere di indicare in maniera puntuale e specifica le esigenze che hanno determinato l’assunzione a termine, e, nell’ipotesi in cui l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato sia giustificata da esigenze di carattere sostitutivo, la specificazione in forma scritta delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine implica la necessità di indicare il nominativo del dipendente da sostituire e la causa della sua sostituzione.

5. Nel caso di specie il contratto individuale era privo, in particolare, dell’indicazione del nome del lavoratore sostituito e pertanto, anche sotto questo profilo, la Corte territoriale, in applicazione delle suddette enunciazioni della Corte costituzionale, dichiarava illegittima l’apposizione del termine al contratto de quo.

6. Quanto alle conseguenze derivanti dalla ritenuta illegittimità del termine riteneva, in particolare, applicabile la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

7. Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria; la lavoratrice è rimasta intimata.
Motivi della decisione

8. Con il primo motivo e secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e vizio di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Deduce l’erroneità delle conclusioni alle quali la Corte di merito è pervenuta circa la carenza di specificità della clausola giustificatrice dell’apposizione del termine. Precisa che i molteplici accordi sulla mobilità interaziendale, esplicitamente richiamati nel contratto individuale, costituivano una esplicitazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo poste alla base dell’assunzione a termine de qua.

Sottolinea, inoltre, l’assoluta veridicità delle ragioni poste a base dell’assunzione. Contesta l’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui adombra la sussistenza, nel contratto in esame, di un profilo di illegittimità connesso alla sussistenza di una duplice giustificazione per l’assunzione. Precisa che, nel caso di specie, si trattava di una duplice esigenza, di carattere organizzativo e sostitutivo, pienamente idonea a legittimare l’assunzione a termine.

9. Con il terzo e quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata secondo cui, nel caso di assunzioni a termine per esigenza sostitutive, è necessario che la clausola giustificatrice del termine indichi i nominativi dei dipendenti sostituiti e la causa della sostituzione.

La Corte territoriale, ad avviso della società ricorrente, ha erroneamente interpretato le statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009 con riferimento all’ipotesi di contratto a termine stipulato per ragioni di carattere sostitutivo. Sottolinea che l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale in tema di necessità di indicare il nominativo dei dipendenti sostituiti non ha valore vincolante per il giudice.

Ribadisce la legittimità del contratto in esame anche alla luce dei principi della disciplina comunitaria.

10. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione concernente le conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine.

11. Con i primi due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, viene censurata la prima delle due rationes decidendi sulle quali è basata la sentenza impugnata, e cioè quella della mancanza di specificità della clausola giustificatrice del termine.

12. Le suddette censure sono pienamente fondate alla luce dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità e che devono essere in questa sede pienamente ribaditi.

13. Quanto alla pluralità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine è stato chiarito (cfr., per tutte, Cass. 17 giugno 2008 n. 16396) che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate.

14. Ciò premesso deve osservarsi che, con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286) premesso che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto ha precisato che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane S.p.A. con contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle "specificate ragioni" dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).

15. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo, da un lato, dubitato – senza chiarirne adeguatamente le ragioni con riferimento al caso concreto – della legittimità di una causa giustificatrice plurima e, dall’altro, avendo ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente esaminato il contenuto degli accordi ai quali la clausola stessa faceva riferimento (in effetti la sentenza impugnata si è limitata, come evidenziato in narrativa, ad esaminare uno solo ditali accordi).

16. Anche il terzo e quarto motivo di ricorso, con t quali è stata censurata la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata sono fondati e devono essere pertanto accolti.

17. Anche in tal caso basterà fare riferimento al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576; Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577), che in questa sede deve essere pienamente ribadito, secondo il quale in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

18. In particolare la citata giurisprudenza di legittimità, nel dare atto della statuizione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 ha affermato che l’onere di specificazione previsto dal comma 2 dello stesso art. 1 impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione, ha precisato che tale affermazione, non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione ed è priva di effetto vincolante per i giudici ordinali e speciali.

19. La sentenza impugnata, nel ritenersi vincolata, anche in parte qua, alla suddetta enunciazione della Corte costituzionale, non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati sul punto dalla citata giurisprudenza di legittimità.

20. In definitiva, per le ragioni fin qui enunciate, devono essere accolti i primi quattro motivi di ricorso con conseguente assorbimento del quinto motivo concernente le conseguenze della declaratoria di illegittimità del termine.

21. La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.