Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con ordinanza emessa il 19 novembre 2010, il Tribunale di Brindisi, deliberando in funzione di giudice dell’appello dei provvedimenti in materia di misure cautelari, ha dichiarato inammissibile "per carenza d’interesse" l’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica della sede, avverso l’ordinanza in data 25 ottobre 2010, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale, aveva applicato nei confronti di C. S., indagato per violazione continuata delle prescrizioni impostegli in sede di applicazione di misura di sicurezza (rectius di prevenzione), la misura degli arresti domiciliari in luogo di quella richiesta dal PM (custodia cautelare in carcere).
1.1 – Il Tribunale, infatti, muovendo dall’assunto che alla richiesta del PM di applicazione di una determinata misura cautelare non può attribuirsi carattere vincolante, nel senso che compete al Giudice delle indagini preliminari, investito della richiesta, ove ravvisi l’esistenza dei gravi indizi – come avvenuto nel presente procedimento – scegliere poi discrezionalmente la misura cautelare più adeguata, è pervenuto alla conclusione che tale scelta, proprio per il suo carattere discrezionale, deve ritenersi non sindacabile da parte del PM che richiede la misura, e ciò a prescindere dalla fondatezza delle ragioni esposte nell’appello (elevata pericolosità del C., già condannato per associazione mafiosa), ritenute in astratto "condivisibili". 2. – Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi deducendone l’illegittimità per violazione di legge ( art. 275 c.p.p., commi 1 e 3; art. 309 c.p.p., comma 1, e art. 310 c.p.p., comma 1). Più specificamente nel ricorso si sostiene che nell’appello, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, non si sosteneva affatto che il Giudice delle indagini preliminari, una volta riconosciuta la sussistenza di gravi indizi a carico del C., non potesse discostarsi dall’applicazione della misura richiesta, quanto piuttosto che quella applicata (arresti domiciliari) fosse effettivamente la più adeguata al caso in esame, e che le argomentazioni addotte a sostegno di tale scelta, dovevano ritenersi incongrue.
Motivi della decisione
1. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Al riguardo giova premettere che l’art. 310 cod. proc. pen., comma 1 configura una disciplina generale dell’appello de libertate connotata dal fatto che, sul piano della impugnabilità oggettiva, il gravame è ammesso contro tutte "le ordinanze in materia di misure cautelari personali", con la sola esclusione di quelle suscettibili di richiesta di riesame a norma dell’art. 309, comma 1: ditalchè è innegabile che la portata della disposizione è tale da ricomprendere, ogni provvedimento che sia idoneo ad influire, in senso più o meno afflittivo, sulla libertà personale dell’imputato o dell’indagato.
L’estensione del campo di applicazione dell’art. 310, riconosciuta dalla unanime dottrina, trova puntuali e inequivoci elementi di conferma nei lavori preparatori del codice del 1988 nei quali risulta precisato che "l’appello in materia de liberiate assume una fisionomia per vari aspetti residuale, pur abbracciando un ambito oggettivo e soggettivo di notevole ampiezza … l’area dei provvedimenti assoggettabili ad appello è individuata con riferimento a tutte le ordinanze relative ad una misura cautelare personale, diverse da quelle assoggettabili a riesame ai sensi dell’art. 309, comma 1" (Rel. prel., p. 78). E’ giustificato, pertanto, ritenere che, con l’ampia configurazione dell’appello in materia cautelare, il codice vigente ha inteso stabilire che i provvedimenti limitativi della libertà personale, oltre a dovere essere adottati per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge ( art. 13 Cost., comma 2) e ad essere "sempre" impugnabili con ricorso in cassazione per violazione di legge ( art. 111 Cost., comma 2), sono altresì suscettibili di un controllo di merito attraverso la richiesta di riesame ( art. 309 cod. proc. pen.) o mediante l’appello in tutti i casi nei quali il primo rimedio non sia proponibile ( art. 310 cod. proc. pen.).
Orbene – premesso che il Tribunale risulta in affetti aver travisato il contenuto dell’appello, come a ragione dedotto in ricorso, allorquando ha sostenuto che la tesi di fondo prospettata con il gravame consisterebbe nell’affermare che il potere discrezione del GIP sarebbe limitato alla sola scelta di disporre o meno la misura cautelare richiesta, con ciò ipotizzando una sorta di carattere vincolante della richiesta stessa, rispetto alla scelta della misura, laddove l’impugnazione intendeva soltanto contestare la fondatezza nel merito, della scelta adottata – ritiene il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato, laddove afferma che allorquando il Giudice dell’indagini preliminare decida di accogliere la richiesta del PM di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato, adottandone però una di specie diversa rispetto a quella sollecitata, tale decisione, per i suoi profili di discrezionalità, sarebbe per ciò solo insuscettibile di Impugnazione da parte dell’ufficio del pubblico ministero, che non avrebbe Interesse ad impugnare una richiesta accolta, si badi, solo parzialmente, rileva insuperabili profili di illegittimità, prospettando una interpretazione del dato normativo contraria al suo tenore letterale ed alle finalità perseguite dal legislatore con la sua previsione.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata, a ragione dell’evidenziato profilo di illegittimità, va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce, che procederà quindi all’esame nel merito dell’appello.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
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