T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 31-08-2011, n. 1292 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia in esame ha ad oggetto il preteso illegittimo diniego di inserimento del lotto di proprietà dei ricorrenti – e già assoggettato al vincolo della lottizzazione obbligatoria risultata impossibile per difficoltà di raggiungere i necessari accordi con i proprietari degli altri fondi interessati dalla previsione urbanistica – in "zona residenziale di completamento" escludendolo dal perimetro della lottizzazione obbligatoria.

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2005, però, il Comune di Mapello ha approvato – in via definitiva con deliberazione consiliare n. 22 del 30 marzo 2011 – il nuovo PGT (piano di governo del territorio).

A prescindere da ogni considerazione circa la cessata materia del contendere che, a detta del Comune, sarebbe sopravvenuta a seguito del sostanziale accoglimento delle osservazioni, appare dirimente il fatto che, come evidenziato nella memoria depositata il 24 giugno 2011, i ricorrenti hanno impugnato, con ricorso notificato il 20 giugno 2011, la suddetta approvazione del nuovo PGT.

Ne discende che non appare più ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale degli odierni ricorrenti alla coltivazione del ricorso, anche in considerazione del venire meno della c.d. pregiudiziale amministrativa e della conseguente ammissibilità della domanda risarcitoria, non posta nel ricorso, indipendentemente dalla caducazione o dall’impugnazione del provvedimento illegittimo da cui deriverebbe il danno.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la risoluzione in rito della controversia, imputabile al decorso del tempo e alla conseguente evoluzione della situazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-06-2011) 05-09-2011, n. 33091 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza emessa il 19 novembre 2010, il Tribunale di Brindisi, deliberando in funzione di giudice dell’appello dei provvedimenti in materia di misure cautelari, ha dichiarato inammissibile "per carenza d’interesse" l’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica della sede, avverso l’ordinanza in data 25 ottobre 2010, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale, aveva applicato nei confronti di C. S., indagato per violazione continuata delle prescrizioni impostegli in sede di applicazione di misura di sicurezza (rectius di prevenzione), la misura degli arresti domiciliari in luogo di quella richiesta dal PM (custodia cautelare in carcere).

1.1 – Il Tribunale, infatti, muovendo dall’assunto che alla richiesta del PM di applicazione di una determinata misura cautelare non può attribuirsi carattere vincolante, nel senso che compete al Giudice delle indagini preliminari, investito della richiesta, ove ravvisi l’esistenza dei gravi indizi – come avvenuto nel presente procedimento – scegliere poi discrezionalmente la misura cautelare più adeguata, è pervenuto alla conclusione che tale scelta, proprio per il suo carattere discrezionale, deve ritenersi non sindacabile da parte del PM che richiede la misura, e ciò a prescindere dalla fondatezza delle ragioni esposte nell’appello (elevata pericolosità del C., già condannato per associazione mafiosa), ritenute in astratto "condivisibili". 2. – Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi deducendone l’illegittimità per violazione di legge ( art. 275 c.p.p., commi 1 e 3; art. 309 c.p.p., comma 1, e art. 310 c.p.p., comma 1). Più specificamente nel ricorso si sostiene che nell’appello, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, non si sosteneva affatto che il Giudice delle indagini preliminari, una volta riconosciuta la sussistenza di gravi indizi a carico del C., non potesse discostarsi dall’applicazione della misura richiesta, quanto piuttosto che quella applicata (arresti domiciliari) fosse effettivamente la più adeguata al caso in esame, e che le argomentazioni addotte a sostegno di tale scelta, dovevano ritenersi incongrue.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Al riguardo giova premettere che l’art. 310 cod. proc. pen., comma 1 configura una disciplina generale dell’appello de libertate connotata dal fatto che, sul piano della impugnabilità oggettiva, il gravame è ammesso contro tutte "le ordinanze in materia di misure cautelari personali", con la sola esclusione di quelle suscettibili di richiesta di riesame a norma dell’art. 309, comma 1: ditalchè è innegabile che la portata della disposizione è tale da ricomprendere, ogni provvedimento che sia idoneo ad influire, in senso più o meno afflittivo, sulla libertà personale dell’imputato o dell’indagato.

L’estensione del campo di applicazione dell’art. 310, riconosciuta dalla unanime dottrina, trova puntuali e inequivoci elementi di conferma nei lavori preparatori del codice del 1988 nei quali risulta precisato che "l’appello in materia de liberiate assume una fisionomia per vari aspetti residuale, pur abbracciando un ambito oggettivo e soggettivo di notevole ampiezza … l’area dei provvedimenti assoggettabili ad appello è individuata con riferimento a tutte le ordinanze relative ad una misura cautelare personale, diverse da quelle assoggettabili a riesame ai sensi dell’art. 309, comma 1" (Rel. prel., p. 78). E’ giustificato, pertanto, ritenere che, con l’ampia configurazione dell’appello in materia cautelare, il codice vigente ha inteso stabilire che i provvedimenti limitativi della libertà personale, oltre a dovere essere adottati per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge ( art. 13 Cost., comma 2) e ad essere "sempre" impugnabili con ricorso in cassazione per violazione di legge ( art. 111 Cost., comma 2), sono altresì suscettibili di un controllo di merito attraverso la richiesta di riesame ( art. 309 cod. proc. pen.) o mediante l’appello in tutti i casi nei quali il primo rimedio non sia proponibile ( art. 310 cod. proc. pen.).

Orbene – premesso che il Tribunale risulta in affetti aver travisato il contenuto dell’appello, come a ragione dedotto in ricorso, allorquando ha sostenuto che la tesi di fondo prospettata con il gravame consisterebbe nell’affermare che il potere discrezione del GIP sarebbe limitato alla sola scelta di disporre o meno la misura cautelare richiesta, con ciò ipotizzando una sorta di carattere vincolante della richiesta stessa, rispetto alla scelta della misura, laddove l’impugnazione intendeva soltanto contestare la fondatezza nel merito, della scelta adottata – ritiene il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato, laddove afferma che allorquando il Giudice dell’indagini preliminare decida di accogliere la richiesta del PM di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato, adottandone però una di specie diversa rispetto a quella sollecitata, tale decisione, per i suoi profili di discrezionalità, sarebbe per ciò solo insuscettibile di Impugnazione da parte dell’ufficio del pubblico ministero, che non avrebbe Interesse ad impugnare una richiesta accolta, si badi, solo parzialmente, rileva insuperabili profili di illegittimità, prospettando una interpretazione del dato normativo contraria al suo tenore letterale ed alle finalità perseguite dal legislatore con la sua previsione.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata, a ragione dell’evidenziato profilo di illegittimità, va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce, che procederà quindi all’esame nel merito dell’appello.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 20-10-2011, n. 8091 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con DD 1295 del 23 giugno 2011, l’ente resistente ha revocato l’impugnata DD 588 del 16 marzo 2011 di divieto prosecuzione dell’attività commerciale nel locale interrato di vicolo del Bologna nn. 45 e 46 e che la ricorrente, all’odierna camera di consiglio, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione della controversia in esame, il ricorso – anche alla luce della memoria del 10 ottobre 2011 dell’amministrazione resistente – può essere dichiarato improcedibile posto che l’interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;

– che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione dell’evoluzione della vicenda, tranne per quanto riguarda il contributo unificato che va posto a carico di Roma Capitale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Contributo unificato a carico di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del DPR n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-03-2012, n. 4203 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’appello di L’Aquila G.D. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’arto della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Ancona nel giugno 1999, definito in primo grado nell’ottobre 2006 e pendente in appello al momento della proposizione della domanda di equa riparazione. La Corte d’appello, ritenuta irragionevole la durata di circa sette anni e mezzo del giudizio, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, della somma di Euro 1.750,00 oltre spese di lite liquidate in Euro 300,00.

Avverso tale decreto, depositato il 9 gennaio 2008, G.D. ha, con atto notificato il 18 dicembre 2008, proposto ricorso a questa Corte basato su undici motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con i primi cinque motivi, la ricorrente censura le statuizioni concernenti la determinazione della durata irragionevole del giudizio presupposto: denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6.1 della C.E.D.U. nonchè la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la corte territoriale, con una motivazione del tutto insufficiente ed oscura, oltre che contraddittoria, sembra aver determinato in soli anni uno e mesi nove la durata irragionevole del giudizio presupposto, in violazione degli standard elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

2. Tali doglianze sono fondate. La determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde accertare la violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso tenendo presenti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, anche alla luce dei criteri di determinazione normalmente applicati dalla Corte Europea e da questa Corte, secondo i quali la durata ragionevole del processo non eccede in linea di massima il periodo di tre anni per il primo grado, salvi scostamenti ragionevoli che le particolarità del caso concreto possono giustificare, sempre che di esse il giudice dia conto. Nel caso in esame il provvedimento impugnato si limita a precisare di ritenere irragionevole una durata complessiva di sette anni e mezzo, per poi determinare in soli anni uno e mesi nove il ritardo ascrivibile all’Amministrazione, calcolando immotivatamente tale periodo dal 6 giugno 2004 (con il che sembrerebbe far riferimento ad una durata ragionevole di cinque anni per il solo primo grado) al 3 marzo 2006, data che non risulta corrispondere ad alcun atto rilevante ai fini della suddetta determinazione. In tal modo, il giudice di merito si è illegittimamente discostato notevolmente dal criterio standard di tre anni, senza dar conto delle ragioni che giustifichino tale scostamento. L’accoglimento del ricorso si impone dunque, assorbiti gli altri motivi.

3. Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 cod. proc. civ..

Tenendo ferma la durata di sette anni e mezzo, stabilita nel decreto e non contestata in ricorso, e determinata in tre anni la durata ragionevole, l’indennizzo per l’ulteriore protrazione irragionevole del giudizio di primo grado deve commisurarsi ad anni quattro e mesi sei. Ai fini della liquidazione, va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto superamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000 per ciascun anno di ritardo.

Il Ministero della giustizia deve pertanto essere condannato al pagamento di Euro 3.800 a titolo di equo indennizzo, oltre agli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni.

Le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 3.800,00 oltre agli interessi legali dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito – che determina in Euro 50,00 per esborsi, 310,00 per diritti e 500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge – e di quelle di questo giudizio di legittimità, che determina in Euro 1000,00 per onorari e Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed agli accessori di legge.

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